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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13061/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato dall'avv. DISTASIO FILIPPO, in forza di Parte_1 C.F._1
procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. , rappresentato dall'avv. PARISI TOMMASO, in forza di procura allegata alla CP_1 P.IVA_1
comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
MUSTO: “nel merito In via principale - Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto
CP_ notificato in data 19/06/2024 al Sig. su istanza del creditore per tutte le ragioni Parte_2
in fatto e in diritto esposte;
In subordine - Nelle denegata e non creduta ipotesi, in cui il Giudice dovesse ritenere valido ed efficace l'atto di precetto notificato, condannare il Sig. al Pt_1
pagamento delle sole somme che risulteranno dovute virtù del contratto di mutuo stipulato e deducendo dall'importo capitale, tutto quanto dallo stesso corrisposto a partire dalla stipula del contratto sino ad oggi;
- Con vittoria di spese, oltre IVA e Cpa, rimborso forfettario, rimborso CU versato e successive occorrende”.
pagina 1 di 4 CP_
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, respingere l'avversa domanda, infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'atto di precetto notificato il 19.6.2024.
Con vittoria di spese e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_
propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato dall' in data Parte_1
19.6.2024, con cui è intimato il pagamento della somma di € 336.223,56 in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario concesso dall' il 25.2.2009. L'opposizione si fonda CP_2
sui seguenti motivi:
a) carenza di specificità dell'atto di precetto, che non dettaglia quali sono le rate di mutuo rimaste insolute e difetta di ogni indicazione necessaria alla determinazione del credito vantato dal creditore, sia a titolo di capitale che di interessi;
b) mancata deduzione dei pagamenti di € 200 mensili effettuati dal debitore da gennaio 2019 a gennaio 2023.
L'attore chiede pertanto che sia dichiarata la nullità o l'inefficacia dell'atto di precetto. In via subordinata chiede che il sia condannato al pagamento delle sole somme dovute, previa Pt_1
detrazione dei pagamenti già effettuati.
CP_ contesta i motivi di opposizione e deduce che:
• la notificazione dell'atto di risoluzione del contratto di mutuo, avvenuta il 23.11.2018 era stata preceduta da atto di messa in mora del 18.7.2017 seguito da un ulteriore atto del 12.10.2020, ove si precisava la situazione contabile risultante in quel momento evidenziandosi un'inadempienza maturata dal 30.6.2014 fino al 30.6.2020 compreso;
inoltre, nel successivo atto di intimazione al pagamento notificato il
14.9.2023 si teneva comunque conto degli adempimenti parziali del debitore: in particolare, detto deconto contiene l'indicazione della quota interessi e quota capitale scadute fino alla data di risoluzione definitiva del contratto;
• tutti gli acconti versati dal debitore sono stati dedotti dal credito. pagina 2 di 4 Conclude per il rigetto dell'opposizione.
*
1. Con il primo motivo di opposizione l'attore lamenta l'indeterminatezza del credito precettato, sostenendo che il precetto non indichi con sufficiente analiticità le rate di mutuo insolute e i tassi di interessi applicati. Il motivo è infondato. L'atto di precetto indica analiticamente le voci che compongono il credito azionato:
• debito residuo € 171.044,34
• quota capitale per le rate scadute € 64.980,01
• interessi di mora per rate scadute € 17.386,19
• interessi sul debito residuo dalla data di risoluzione € 11.667,80
• totale quota interessi per rate scadute € 63.343,15
• interessi sul debito residuo alla data di risoluzione € 152,07
• penale di risoluzione € 7.650
L'opponente lamenta di non sapere quali siano “le presunte rate rimaste insolute, né il loro esatto ammontare”. L'ammontare delle rate (pari a € 7.431,89 ciascuna) risulta, in primo luogo, dal piano di ammortamento del mutuo, che fa parte del titolo esecutivo notificato in uno con il precetto. L'opponente, d'altra parte, è bene a conoscenza di quali siano le rate insolute, poiché nell'atto di opposizione dà atto della “impossibilità, a decorrere dal mese di dicembre 2012, di provvedere al pagamento delle rate semestrali del mutuo”. Ciò corrisponde
CP_ a quanto risulta dal deconto prodotto dall' (doc. 5), da cui emerge che la prima rata non CP_ pagata è quella di giugno 2013. Va poi rilevato che ha comunicato al quali rate Pt_1
fossero rimaste insolute: dapprima con raccomandata dell'11.7.17 e poi con raccomandata dell'1.10.23. Queste missive risultano regolarmente spedite;
il fatto che siano state restituite al mittente per compiuta giacenza è irrilevante ai fini della regolarità della comunicazione e il che contesta di averle ricevute, non può imputare a controparte una condotta (il Pt_1
mancato ritiro del plico) ascrivibile solo a propria inerzia o negligenza.
CP_
2. Parimenti infondato è l'assunto dell'opponente secondo cui non avrebbe tenuto conto delle somme versate da gennaio 2019 a gennaio 2023. Il deconto prodotto CP_ dall (doc. 5) evidenzia che il capitale residuo, pari a € 171.044,34, è stato determinato pagina 3 di 4 decurtando tutti i versamenti “spontanei” effettuati dall'attore in quel lasso di tempo;
laddove per “spontanei” si intendono quelli effettuati con modalità diverse (per importo,
CP_ entità e tempi del pagamento) da quelle previste nel contratto di mutuo. ha tenuto conto e detratto anche due versamenti di cui il non ha dato conto nell'atto di Pt_1
opposizione: quello di € 500 del 28.12.18 e quello di € 100 del 29.4.19. Il capitale residuo che risulta da questo documento corrisponde esattamente a quello indicato nell'atto di precetto
(€ 171.044,34).
3. Alla luce di queste considerazioni l'opposizione va respinta e l'opponente va condannato all'integrale rimborso delle spese di lite in favore del convenuto. Le spese sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia
n. 37/2018, come da ultimo modificati con D.M. 147/2022 (valore della causa compreso fra €
260.000 e € 520.000), tenendo conto della limitata complessità della controversia, delle minime difese svolte dal convenuto (che ha depositato un solo scritto difensivo), del fatto che non è stata svolta attività istruttoria, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 1.772
• fase introduttiva € 1.169
• fase decisoria € 3.082
E dunque in totale € 6.023, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto sopra individuato, così provvede: Parte_1
rigetta l'opposizione; CP_ condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore dell' , Parte_1
liquidandole in € 6.023, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 20 maggio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13061/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato dall'avv. DISTASIO FILIPPO, in forza di Parte_1 C.F._1
procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. , rappresentato dall'avv. PARISI TOMMASO, in forza di procura allegata alla CP_1 P.IVA_1
comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
MUSTO: “nel merito In via principale - Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto
CP_ notificato in data 19/06/2024 al Sig. su istanza del creditore per tutte le ragioni Parte_2
in fatto e in diritto esposte;
In subordine - Nelle denegata e non creduta ipotesi, in cui il Giudice dovesse ritenere valido ed efficace l'atto di precetto notificato, condannare il Sig. al Pt_1
pagamento delle sole somme che risulteranno dovute virtù del contratto di mutuo stipulato e deducendo dall'importo capitale, tutto quanto dallo stesso corrisposto a partire dalla stipula del contratto sino ad oggi;
- Con vittoria di spese, oltre IVA e Cpa, rimborso forfettario, rimborso CU versato e successive occorrende”.
pagina 1 di 4 CP_
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, respingere l'avversa domanda, infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'atto di precetto notificato il 19.6.2024.
Con vittoria di spese e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_
propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato dall' in data Parte_1
19.6.2024, con cui è intimato il pagamento della somma di € 336.223,56 in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario concesso dall' il 25.2.2009. L'opposizione si fonda CP_2
sui seguenti motivi:
a) carenza di specificità dell'atto di precetto, che non dettaglia quali sono le rate di mutuo rimaste insolute e difetta di ogni indicazione necessaria alla determinazione del credito vantato dal creditore, sia a titolo di capitale che di interessi;
b) mancata deduzione dei pagamenti di € 200 mensili effettuati dal debitore da gennaio 2019 a gennaio 2023.
L'attore chiede pertanto che sia dichiarata la nullità o l'inefficacia dell'atto di precetto. In via subordinata chiede che il sia condannato al pagamento delle sole somme dovute, previa Pt_1
detrazione dei pagamenti già effettuati.
CP_ contesta i motivi di opposizione e deduce che:
• la notificazione dell'atto di risoluzione del contratto di mutuo, avvenuta il 23.11.2018 era stata preceduta da atto di messa in mora del 18.7.2017 seguito da un ulteriore atto del 12.10.2020, ove si precisava la situazione contabile risultante in quel momento evidenziandosi un'inadempienza maturata dal 30.6.2014 fino al 30.6.2020 compreso;
inoltre, nel successivo atto di intimazione al pagamento notificato il
14.9.2023 si teneva comunque conto degli adempimenti parziali del debitore: in particolare, detto deconto contiene l'indicazione della quota interessi e quota capitale scadute fino alla data di risoluzione definitiva del contratto;
• tutti gli acconti versati dal debitore sono stati dedotti dal credito. pagina 2 di 4 Conclude per il rigetto dell'opposizione.
*
1. Con il primo motivo di opposizione l'attore lamenta l'indeterminatezza del credito precettato, sostenendo che il precetto non indichi con sufficiente analiticità le rate di mutuo insolute e i tassi di interessi applicati. Il motivo è infondato. L'atto di precetto indica analiticamente le voci che compongono il credito azionato:
• debito residuo € 171.044,34
• quota capitale per le rate scadute € 64.980,01
• interessi di mora per rate scadute € 17.386,19
• interessi sul debito residuo dalla data di risoluzione € 11.667,80
• totale quota interessi per rate scadute € 63.343,15
• interessi sul debito residuo alla data di risoluzione € 152,07
• penale di risoluzione € 7.650
L'opponente lamenta di non sapere quali siano “le presunte rate rimaste insolute, né il loro esatto ammontare”. L'ammontare delle rate (pari a € 7.431,89 ciascuna) risulta, in primo luogo, dal piano di ammortamento del mutuo, che fa parte del titolo esecutivo notificato in uno con il precetto. L'opponente, d'altra parte, è bene a conoscenza di quali siano le rate insolute, poiché nell'atto di opposizione dà atto della “impossibilità, a decorrere dal mese di dicembre 2012, di provvedere al pagamento delle rate semestrali del mutuo”. Ciò corrisponde
CP_ a quanto risulta dal deconto prodotto dall' (doc. 5), da cui emerge che la prima rata non CP_ pagata è quella di giugno 2013. Va poi rilevato che ha comunicato al quali rate Pt_1
fossero rimaste insolute: dapprima con raccomandata dell'11.7.17 e poi con raccomandata dell'1.10.23. Queste missive risultano regolarmente spedite;
il fatto che siano state restituite al mittente per compiuta giacenza è irrilevante ai fini della regolarità della comunicazione e il che contesta di averle ricevute, non può imputare a controparte una condotta (il Pt_1
mancato ritiro del plico) ascrivibile solo a propria inerzia o negligenza.
CP_
2. Parimenti infondato è l'assunto dell'opponente secondo cui non avrebbe tenuto conto delle somme versate da gennaio 2019 a gennaio 2023. Il deconto prodotto CP_ dall (doc. 5) evidenzia che il capitale residuo, pari a € 171.044,34, è stato determinato pagina 3 di 4 decurtando tutti i versamenti “spontanei” effettuati dall'attore in quel lasso di tempo;
laddove per “spontanei” si intendono quelli effettuati con modalità diverse (per importo,
CP_ entità e tempi del pagamento) da quelle previste nel contratto di mutuo. ha tenuto conto e detratto anche due versamenti di cui il non ha dato conto nell'atto di Pt_1
opposizione: quello di € 500 del 28.12.18 e quello di € 100 del 29.4.19. Il capitale residuo che risulta da questo documento corrisponde esattamente a quello indicato nell'atto di precetto
(€ 171.044,34).
3. Alla luce di queste considerazioni l'opposizione va respinta e l'opponente va condannato all'integrale rimborso delle spese di lite in favore del convenuto. Le spese sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia
n. 37/2018, come da ultimo modificati con D.M. 147/2022 (valore della causa compreso fra €
260.000 e € 520.000), tenendo conto della limitata complessità della controversia, delle minime difese svolte dal convenuto (che ha depositato un solo scritto difensivo), del fatto che non è stata svolta attività istruttoria, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 1.772
• fase introduttiva € 1.169
• fase decisoria € 3.082
E dunque in totale € 6.023, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto sopra individuato, così provvede: Parte_1
rigetta l'opposizione; CP_ condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore dell' , Parte_1
liquidandole in € 6.023, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 20 maggio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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