Ordinanza cautelare 30 novembre 2023
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 15/04/2026, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02389/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05136/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5136 del 2023, proposto da
La Primavera dei Carissimi Impresa Sociale S.r.l., IU CA, EL CA, IA Pagano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Iervolino e Luca Agliocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele Iervolino in Palma Campania, via Trieste 104;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del Decreto collettivo reso dall' USR per la Campania, del 30 giugno 2023, con il quale veniva respinta la richiesta di riconoscimento dello status di parità chiesto dalla ricorrente, pubblicato sul sito USR per la Campania, allegato;
- del Decreto dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Area Parità, del giorno 11.07.2023, allegato al presente ricorso, successivamente notificato, con il quale si respinge l''istanza documentata di “La Primavera dei Carissimi S.R.L. Impresa Sociale”, intesa ad ottenere il riconoscimento dello status di scuola paritaria, per la scuola dell''infanzia denominata “La Primavera dei Carissimi S.R.L. Impresa Sociale”;
Ove occorra, del D.M. n. 267 del 2007 e del D.M. n. 83/2008 nelle parti in cui dovessero avallare l'interpretazione adottata dall''amministrazione scolastica regionale del Lazio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa ER Lo AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
-in data 31 marzo 2023, la ricorrente ha inoltrato al competente ufficio scolastico regionale, l’istanza, prot. AOODRCA n. 14251 del 3 aprile 2023, per ottenere il riconoscimento dello status giuridico di scuola paritaria ai sensi della legge n. 62/2000 e della legge n. 27/2006, con decorrenza dall’anno scolastico 2023/2024, al fine dell'attivazione di n. 5 sezioni di scuola dell’infanzia.
-l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota prot. AOODRCA n. 8651 del 2 marzo 2023 ha avviato il procedimento di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa di settore, svolgendo anche visite ispettive presso la sede scolastica);
-all’esito di tali attività di verifica, è stata redatta la relazione, acquisita al prot. AOODRCA n. 27220 del 13 giugno 2023 conclusasi con il parere sfavorevole al riconoscimento dello status giuridico di scuola paritaria all’ente gestore ricorrente, essendo emerse plurime criticità concernenti non soltanto profili documentali, ma anche la concreta conformità dei locali e degli spazi destinati all’attività didattica rispetto ai requisiti prescritti dalla normativa di settore;
- ne è seguito il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 - bis della legge n. 241/90 (con nota, prot. AOODRCA n. 27676 del 15 giugno 2023) e il successivo diniego impugnato in questa sede;
- nel giudizio, si è costituito il Ministero resistente, chiedendo il rigetto del ricorso e richiamando le risultanze della relazione ispettiva, del preavviso di rigetto, della successiva nota difensiva e degli ulteriori atti istruttori versati in giudizio;
-con ordinanza n. 2244 del 30 novembre 2023, la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione, per mancanza sia del periculum in mora che del fumus boni iuris , rilevando che la relazione depositata in atti faceva emergere una pluralità di profili critici, non solo di carattere documentale, meritevoli di approfondimento nella fase di merito;
Osservato che dopo la predetta ordinanza cautelare, parte ricorrente non ha svolto alcuna attività processuale e il Ministero ha invece prodotto documentazione sopravvenuta tra cui il decreto di riconoscimento dello status di scuola paritaria alla società ricorrente, in integrazione del precedente elenco, seppure non recante in intestazione data e numero di protocollo;
Rilevato che, peraltro, parte ricorrente all’udienza pubblica del 9 aprile 2026 ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, con la conseguente doverosa declaratoria di improcedibilità del ricorso, in ragione del principio della domanda;
Ritenuto che pertanto il ricorso debba dichiararsi improcedibile e che l’articolazione della concreta vicenda processuale giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO ER, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
ER Lo AP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER Lo AP | AO ER |
IL SEGRETARIO