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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 707/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4878/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Carlo Stuparich, 2 20148 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TNCCO0A00121/2025 IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 455/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.a.s. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'atto di contestazione n. TNCCO0A00121/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Milano, con cui era contestata la mancata memorizzazione di corrispettivi fiscali per euro 3,50.
Il ricorso veniva iscritto con numero 4878/2025 RGR
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, segnalando che si era proceduto in tal modo, in quanto la ricorrente, sebbene non nell'immediatezza del controllo da parte della Guardia di Finanza, aveva provato la regolare emissione e memorizzazione dello scontrino fiscale in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.l.vo 546/92, avendo Agenzia delle Entrate provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Si ritiene congruo ed equo compensare le spese di lite, atteso che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto in autotutela ad annullare la pretesa impositiva in oggetto a seguito alla documentazione frattanto fornita da parte ricorrente, che non era riuscita a produrla al momento del controllo della Guardia di Finanza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Milano, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE
Dott. Enrico Pavone
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4878/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Carlo Stuparich, 2 20148 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TNCCO0A00121/2025 IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 455/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.a.s. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'atto di contestazione n. TNCCO0A00121/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Milano, con cui era contestata la mancata memorizzazione di corrispettivi fiscali per euro 3,50.
Il ricorso veniva iscritto con numero 4878/2025 RGR
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, segnalando che si era proceduto in tal modo, in quanto la ricorrente, sebbene non nell'immediatezza del controllo da parte della Guardia di Finanza, aveva provato la regolare emissione e memorizzazione dello scontrino fiscale in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.l.vo 546/92, avendo Agenzia delle Entrate provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Si ritiene congruo ed equo compensare le spese di lite, atteso che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto in autotutela ad annullare la pretesa impositiva in oggetto a seguito alla documentazione frattanto fornita da parte ricorrente, che non era riuscita a produrla al momento del controllo della Guardia di Finanza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Milano, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE
Dott. Enrico Pavone