Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 372/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente
d.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 27/03/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e Parte_1
difeso da: avv.ti TROVATI ANTONELLA e CAPANNOLO EMANUELA, elettivamente domiciliato come in atti;
-ricorrente in riassunzione-
e
, non costituita in giudizio;
Controparte_1
-convenuta in riassunzione-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 280/2019 del
18/04/2019.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27/03/2025.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 280 del 18/04/2019 questa Corte di Appello ha rigettato il gravame proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 296/2016 che aveva accolto il Pt_1
Avvocati, volto ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata Pt_1
e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall' a titolo di contributi relativi Pt_1 all'anno 2009, avendo già versato alla la contribuzione integrativa (ma non CP_2
quella soggettiva).
Il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo sufficiente, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, il versamento alla del solo contributo CP_2
integrativo. La Corte di Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha inoltre ritenuto che l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione Separata era insussistente, in quanto il professionista aveva prodotto un reddito, nell'anno 2009, inferiore al limite di € 5.000,00, ed ha inoltre dichiarato la prescrizione del credito contributivo dell' Pt_1
Avverso detta sentenza l'odierno ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avanti la S.C. sulla base di due motivi, deducendo, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2 commi 26-31 della legge n. 335 del 1995, dell'art. 18 commi 1 e
2 del DL n. 98 del 2011, dell'art. 21 comma 8 della legge n. 247 del 2010, dell'art. 44 comma
2 del DL n. 269 del 2003, e degli artt. 2935 e 2941 c.c., perché erroneamente, la Corte di appello non aveva riconosciuto il diritto dell' alla contribuzione pretesa, benché non fosse Pt_1 stata contestata l'insussistenza del requisito dell'abitualità nello svolgimento dell'attività professionale, ed aveva considerato prescritta la pretesa contributiva, senza tener conto che la dichiarazione dei redditi della era stata presentata il 24/09/2010 e, in quanto CP_1
riconoscimento del debito contributivo in esso indicato, avrebbe dovuto essere qualificata come atto interruttivo della prescrizione, così che alla successiva data del 03/07/2015 quando era stata notificata la richiesta di pagamento da parte dell' il diritto al credito contributivo Pt_1
non si era ancora estinto per prescrizione.
Avverso la sentenza stessa ha inoltre proposto ricorso incidentale l'odierna convenuta, sulla base di due motivi.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16777/2024 del 11/04/2024-17/06/2024, ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale, con conseguente rigetto del primo motivo del ricorso incidentale ed assorbimento del secondo, ritenendo che: l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di €. 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità; in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite, sicché, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore, e, alla luce dello slittamento della scadenza per il versamento dei contributi al 06/07/2010, sulla base del DPCM del 10.6.2010, la richiesta di pagamento dell' pervenuta al destinatario il 03/07/2015 era tempestiva e il Pt_1
relativo credito contributivo non era prescritto.
La Corte di Cassazione ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione, per provvedere a riesaminare nel merito la controversia.
Con ricorso depositato il 19/08/2024 l' ha riassunto il giudizio, deducendo che la Pt_1
convenuta aveva l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, e che la prescrizione dei contributi previdenziali per cui è causa non era decorsa.
Il ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento dell'appello originariamente proposto ed il rigetto delle domande proposte in primo grado dalla . CP_1
non si è costituita in giudizio. Controparte_1
In data 15/01/2025 il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso nei confronti della convenuta, resa nella stessa data.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
Ex artt. 306 e 359 c.p.c., avendo l'Istituto ricorrente, con la citata dichiarazione del
15/01/2025, rinunciato agli atti del presente giudizio, e non essendo la convenuta costituita in giudizio, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Ex artt. 306, 309 e 393 c.p.c. le spese di tutti i gradi del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate (cfr. Cass. Sez. 1 n. 1368 del 18/02/1985 v. 439430 - 01).
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 280/2019 del 18/04/2019, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
spese non ripetibili.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 27/03/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -