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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/09/2025, n. 6893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6893 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6626/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONELLI ANDREA Parte_1 P.IVA_1 con studio in VIA DEI GRACCHI, 187 00192 ROMA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDE PELLONE ONoparte_1 C.F._1
GIULIANO con studio in CORSO PORTA ROMANA, 79 20122 MILANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale l'avvocato per sentire accertare la responsabilità ONoparte_1 contrattuale dello stesso per inadempimento dell'incarico di assistenza nella tutela e nel recupero dei crediti ON vantati dalla ricorrente nei confronti di e di e per sentire accertare la non debenza ex ONoparte_3 art. 1460 cod.civ. del compenso di € 38.160,36, con conseguente condanna del resistente alla restituzione di tale somma, nonché per ottenere la condanna del resistente al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, quantificati nella somma di € 1.330.000,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre all'importo di
€59.219,50, pari alle spese processuali che la attrice era stata condannata a versare a causa dell'inadeguata assistenza del convenuto.
La società attrice ha esposto:
pagina 1 di 12 -di avere stipulato, in data 28 maggio 2010, con la società un contratto di Parte_2 fornitura di tessuti speciali per la produzione di capi che tale società avrebbe dovuto fornire al Ministero della
Difesa;
-che MD, a garanzia del pagamento del corrispettivo della fornitura, aveva conferito a BNL un mandato irrevocabile di versare ad parte delle somme pagate dal Ministero della Difesa, una volta affluite sul Parte_1 conto corrente della società;
-che a seguito dell'estinzione del rapporto con BNL, MD aveva stipulato con , in data 29 ONoparte_3 settembre 2011, un contratto di cessione in factoring del credito oggetto del mandato;
-che la ricorrente, dato il venire meno della garanzia del proprio credito, su indicazione del resistente, aveva ON richiesto a il conferimento da parte della stessa di un nuovo mandato in favore di;
ONoparte_4 ON
-che a seguito dell'incontro del 28 febbraio 2012, aveva sottoscritto il mandato irrevocabile di pagamento che era stato inviato ad per la formalizzazione dell'accettazione; CP_3
-che l'avv. si era limitato ad attendere per oltre otto mesi la restituzione del mandato firmato, fino a CP_1 quando con lettera del 13 dicembre 2012, aveva comunicato di non potere sottoscrivere tale mandato CP_3 ritenendolo in contrasto con la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
-che nel marzo 2013, dopo avere appreso del versamento del corrispettivo da parte del Ministero in favore di
MD, l'avv. aveva promosso un'azione ordinaria innanzi al Tribunale di Milano, volta ad ottenere il CP_1 pagamento del corrispettivo di €1330.000,00 da parte di MD e la condanna di al ONoparte_3 pagamento della minore somma di € 900.000,00 sul presupposto dell'accettazione da parte di tale istituto del mandato irrevocabile;
-che l'esito di tale iniziativa era stato vanificato da varie condotte processuali erronee tenute dal resistente, sia per avere fondato la domanda nei confronti di solo sulla tesi dell'accettazione del mandato ONoparte_3 irrevocabile, senza invocare, in alternativa, la responsabilità ex art. 1337 cod.civ. sia per avere formulato istanze istruttorie carenti, peraltro neppure reiterate in sede di precisazione delle conclusioni;
-che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6229 del 2015 aveva rigettato la domanda svolta nei confronti di in quanto ritenuta sfornita di prova;
ONoparte_3
-che la ricorrente aveva interposto appello avverso tale sentenza, ma il gravame era stato respinto con sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4111/2017;
-che a seguito della proposizione di ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7193 del
2022, aveva rigettato il ricorso, confermando la mancanza di prova circa l'accettazione del mandato e la decadenza dalle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado;
-che nelle more di tale giudizio, l'avv. aveva proposto un ricorso per sequestro conservativo, depositato CP_1 in data 15 luglio 2014, quando era stata già iscritta ipoteca da parte di IT sull'unico immobile di proprietà di MD e quando tale società aveva chiuso la partita Iva ed era stata cancellata dal registro delle imprese;
-che tale ricorso era stato rigettato in quanto proposto nei confronti di MD s.r.l. quale soggetto giuridico diverso rispetto al debitore Parte_2
pagina 2 di 12 -che era configurabile una condotta negligente dell'avv. che aveva omesso di consigliare alla ricorrente CP_1 tempestive ed adeguate iniziative giudiziali nei confronti di MD pur in presenza di chiari ed inequivoci indizi sull'inaffidabilità e la scarsa solvibilità di tale società;
-che le condotte omissive e le errate strategie consigliate dal professionista avevano lasciato la società priva di garanzie ed avevano precluso la possibilità di eseguire il proprio credito sulle somme di competenza di MD che sarebbero pervenute ad;
ONoparte_3
-che a ciò non era d'ostacolo il fatto che tale credito era stato ceduto a in data 29 settembre ONoparte_3
2011 trattandosi di cessione al solo scopo di garanzia;
-che il danno subito dall'attrice era costituito dall'importo del credito vantato nei confronti di MD e rimasto insoluto e dalle spese sostenute nei giudizi promossi conclusi con sentenza di rigetto.
Si è costituito l'avv. che ha chiesto il rigetto delle domande della società ONoparte_1 ricorrente.
Il resistente ha replicato:
-che la ricorrente non aveva adeguatamente provato la sussistenza del credito rivendicato nei confronti di MD, non avendo depositato documentazione attinente ai rapporti contrattuali con tale società;
-che non era configurabile un errore professionale del convenuto, dal momento che la ricorrente aveva omesso di riferire di avere omesso di munirsi della garanzia prevista dall'art. 4 dell' , procedendo ONoparte_5
a consegnare lo stesso la merce all'acquirente e determinando in tal modo la impossibilità di recuperare il credito;
-che inoltre le condotte ascritte all'avv. non erano state causa del mancato recupero del credito in CP_1 ON quanto la ricorrente era sin dall'inizio al corrente dell'incapienza patrimoniale della società il cui unico immobile era già dal 2010 gravato da ipoteca di primo grado per una somma corrispondente al valore dell'immobile;
-che, quanto all'azione promossa nei confronti di , il rigetto dell'azione non derivava da un ONoparte_3 errore del difensore del ricorrente, ma dal fatto che il giudice aveva ritenuto infondata la prospettazione della responsabilità precontrattuale e non aveva ritenuto sussistente la prova dell'accettazione da parte di CP_3
del mandato;
[...]
-che con riferimento ai danni, il mancato recupero del credito non era ascrivibile all'operato del resistente;
-che non era neppure dovuto l'importo di € 45.423,44, trattandosi di compenso versato al nuovo difensore che aveva proceduto per proprio conto ad impugnare la sentenza davanti alla Corte di appello di Milano e successivamente a proporre ricorso per cassazione avverso la pronuncia di secondo grado.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione d è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 12 Per comodità espositiva si provvederà ad articolare la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio in paragrafi separati.
1. La materia del contendere
ha chiesto accertarsi l'inadempimento dell'avv. delle obbligazioni nascenti Parte_1 CP_1 dal conferimento dell'incarico professionale avente ad oggetto l'assistenza in relazione ai rapporti con la società di ed in funzione della tutela del credito vantato nei confronti di tale società. Parte_2 Parte_2
Gli addebiti mossi all'avv. nel ricorso riguardano i seguenti profili: a) non avere consigliato tempestive CP_1 ON ed adeguate iniziative giudiziali nei confronti di per la tutela del credito vantato nei suoi confronti dopo il venire meno, nel 2011, della garanzia costituita dal mandato irrevocabile ex art. 1411 cod.civ. conferito a BNL, essendo stata promossa un'azione giudiziale ordinaria nei confronti della debitrice soltanto nel mese di marzo
2013. In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, l'avv. in tale lasso di tempo, avrebbe CP_1 potuto procedere al deposito di un ricorso per sequestro conservativo sulle somme di MD che sarebbero pervenute ad , o proporre un ricorso monitorio;
b) non avere prospettato, nel giudizio ONoparte_3 promosso nei confronti di MD e , la sussistenza della responsabilità precontrattuale di ONoparte_3 ai sensi dell'art. 1337 cod.civ. in relazione al mancato perfezionamento del mandato irrevocabile;
c) CP_3 non avere reiterato in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado le istanze istruttorie, così precludendo la ammissione delle stesse nel giudizio di appello.
Ciò premesso, viene quindi in rilievo la responsabilità professionale dell'avvocato, cui si applicano le regole generali in tema di responsabilità contrattuale.
Come rilevato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis,
Cass. sez. 2, 08 febbraio 2023, n. 3822, Cass. Sez. 3, 22 giugno 2020, n. 12127; Cass. Sez. 3, 24 ottobre /2017,
n. 25112; Cass. Sez. 3, 05 febbraio 2013, n. 2638).
Ne deriva quindi che, oltre alla verifica in ordine alla sussistenza degli inadempimenti ascritti al resistente, si dovrà valutare se vi sia prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il pregiudizio derivato al cliente. ON
2. Le iniziative assunte a tutela credito di nei confronti di e le sentenze Parte_1 emesse nei giudizi promossi dalla ricorrente
Dalla documentazione prodotta emergono i seguenti dati: Cont a) con scrittura datata 18 novembre 2010, quale capogruppo del costituito il 17 Parte_2 dicembre 2009, ha conferito a BNL il mandato irrevocabile di effettuare il pagamento della somma di € 726.150,00 a favore della società al momento dell'accredito della somma di € Parte_1
pagina 4 di 12 1.383.100,92 da parte del Ministero della Difesa quale saldo della fattura emessa dall'ATI (doc. 3 fascicolo ricorrente);
b) la ricorrente risulta avere emesso fatture in favore di MD ammontanti a € 797.160,19 (doc. 2 fascicolo ricorrente);
c) i crediti nascenti dal contratto con il Ministero della Difesa risultano successivamente ceduti da in favore di (doc. 4 fascicolo ricorrente); Parte_2 ONoparte_3
d) con scrittura in data 21 marzo 2022, firmata da MD e per accettazione anche da la Parte_1 debitrice ha conferito mandato ad Unicredit Factoring s,p.a. di effettuare il pagamento della somma di €900.000,00 in favore della ricorrente (doc. 5). Tale documento non risulta sottoscritto da
; ONoparte_3
e) nel periodo tra marzo 2012 e dicembre 2012, l'avv. ha sollecitato a restituire la CP_1 CP_3 copia firmata per accettazione del citato mandato ed ha, al contempo, chiesto notizie alla debitrice sul pagamento da parte del Ministero del corrispettivo della commessa (doc. 7 fascicolo ricorrente);
f) con lettera del 7 dicembre 2012 ha comunicato di non avere mai accettato tale ONoparte_3 mandato. Inoltre, con successiva lettera del 19 dicembre, tale società ha comunicato che la stessa
MD aveva nel mese di novembre 2012 revocato il mandato e di avere accreditato alla stessa cedente gli importi corrisposti dal Ministero (doc. 8 e 9 fascicolo ricorrente);
g) ha quindi promosso, con l'assistenza dell'avv. un giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
e di per l'accertamento dell'inadempimento all'obbligo di Parte_2 ONoparte_7 corrispondere alla ricorrente la somma di € 900.000,00 (doc. 10 fascicolo ricorrente);
h) con sentenza n.6229 del 2015, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda attorea nei confronti di
MD e ha respinto la domanda nei confronti di , ritenendo non provata la ONoparte_3 accettazione del mandato e, quindi, insussistente la dedotta responsabilità contrattuale di tale società
(doc. 14 fascicolo ricorrente);
i) ha proposto appello avverso tale sentenza con l'assistenza dell'avv. Antonelli, Parte_1 limitatamente alla statuizione di rigetto della domanda svolta nei confronti di ONoparte_7
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 4111/2017, ha rigettato l'impugnazione
[...] ON ritenendo non provata la volontà contrattuale di di accettare il mandato conferito da CP_3
e dichiarando inammissibile la reiterazione delle istanze istruttorie svolte dalla ricorrente nel giudizio di primo grado e non ammesse dal Tribunale in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni (doc. 15 fascicolo ricorrente);
j) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, sempre Parte_1 attraverso l'assistenza dell'avv. Antonelli. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7193 del 2022, ha respinto il ricorso, sia sotto il profilo dell'insindacabilità della valutazione in fatto compiuta dal giudice di secondo grado sul mancato perfezionamento del contratto con sia sotto il CP_3
pagina 5 di 12 profilo dell'inammissibilità della riproposizione delle istanze istruttorie (doc. 16 fascicolo ricorrente);
k) nel 2014 ha proposto ricorso per sequestro conservativo, con l'assistenza del resistente, Parte_1
a tutela del citato credito nei confronti di MD s.r.l., che è stato rigettato dal Tribunale di Terni sul presupposto dell'autonomia di tale società rispetto a e dell'assenza di prova in ordine Parte_2 alla sussistenza di un obbligo di MD s.r.l. di adempiere alle obbligazioni contratte da CMC s.a.s.
(doc. 21 fascicolo ricorrente);
l) come attestato dalla visura camerale, la società risulta cancellata già dal 28 agosto 2013 Parte_2 per trasferimento della sede all'estero (doc. 20 fascicolo ricorrente);
m) l'unico immobile di cui era titolare tale società risulta già ipotecato a far data dal mese di ottobre
2010 a garanzia del finanziamento concesso da BNL (doc. 7 fascicolo resistente).
3. La verifica delle condotte inadempienti ascritte al resistente e del nesso causale con i danni lamentati da Parte_1
3.1. La mancata prospettazione di diverse iniziative di tutela del credito vantato nei confronti di
[...]
Pt_2
Secondo la prospettazione della ricorrente, le iniziative poste in essere dall'avv. a seguito del CP_1 venire meno della garanzia del credito di costituita dal mandato conferito a BNL, non sono state Parte_1 tempestive, avendo agito solo nel marzo 2013 con un giudizio ordinario per il recupero del credito, e non efficaci ai fini della tutela della pretesa creditoria, dal momento che tale professionista avrebbe potuto consigliare o la proposizione di un'azione monitoria o un ricorso per sequestro conservativo per vincolare il corrispettivo dovuto dal Ministero alla società Parte_2
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sindacato sulla strategia processuale consigliata da un avvocato, così come sull'attività di consulenza stragiudiziale, la valutazione dell'erroneità della scelta proposta va condotto ex ante, avuto riguardo alle caratteristiche e natura della vertenza ed all'interesse del cliente (cfr. Cass.civ. sez. 3, 22 novembre 2018 n.30169).
Orbene, nel caso in esame occorre inquadrare il contesto in cui l'avv. ha reso la propria attività CP_1 professionale nel periodo da marzo 2012 fino alla proposizione del giudizio ordinario di cui all'atto di citazione notificato nel mese di marzo 2013.
In primo luogo, va considerato che la società, prima della fase di trattativa per il rilascio del mandato da parte di ON
, aveva appreso non soltanto il venire meno dei rapporti in essere tra la debitrice e ONoparte_3
BNL, ma altresì l'intervenuta stipula con atto pubblico del negozio di cessione di tutti i crediti nascenti dal contratto di appalto in essere tra l'ATI di cui era capogruppo ed il Ministero della Difesa proprio in Parte_2 favore di ONoparte_7
In questa prospettiva, a fronte del riconoscimento del credito da parte di e della sua disponibilità a Parte_2 conferire un mandato irrevocabile per il pagamento della somma di €900.000,00 da parte di Unicredit Leasing, disponibilità sfociata nella sottoscrizione della proposta di mandato del 21 marzo 2012, nonché della pagina 6 di 12 ON sottoscrizione da parte di in pari data di un atto di riconoscimento del debito e di impegno a ad accendere un'ipoteca volontaria di secondo grado sull'immobile di sua proprietà (doc.4 fascicolo resistente), non appare censurabile, in questa fase, la scelta di percorrere tale soluzione in vista del soddisfacimento di tale credito.
Va poi rilevato che la corrispondenza prodotta dimostra che l'avv. nel periodo da marzo a settembre CP_1
2012, ha più volte richiesto ad l'invio della copia firmata del mandato, ottenendo in questa fase CP_3 risposte interlocutorie, nonché a MD costanti richieste di aggiornamento sui tempi di pagamento del corrispettivo della commessa da parte del Ministero della Difesa, cui avevano fatto seguito le risposta del socio accomandatario di , sui passaggi e sui tempi ancora necessari per ottenere la Parte_2 Parte_2 corresponsione delle somme (cfr. e-mail inviate a maggio, luglio ed agosto 2012 di cui al doc. 7).
Soltanto a fronte dei solleciti inviati dal resistente a fine ottobre e, da ultimo, il 23 novembre 2012, CP_3
ha inviato una prima comunicazione in cui ha affermato di non avere accettato il mandato, sostenendo
[...] che ciò non fosse consentito dalla disciplina in tema di factoring di crediti nei confronti di una pubblica amministrazione, per poi rappresentare, nella successiva comunicazione, l'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del Ministero ed il suo accredito sul conto corrente del cedente.
In questo quadro, da un lato fino a novembre 2012 non erano emersi elementi sufficienti indicativi della volontà di di non accettare il mandato, né dell'intenzione della debitrice di non procedere al pagamento delle CP_3 somme che dovevano essere ancora incassate.
Dall'altro lato, anche qualora fosse stata prospettata la necessità di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti di
MD mediante proposizione di un ricorso monitorio o di un ricorso per sequestro conservativo, è dubbio che ciò avrebbe potuto portare ad un risultato utile per . Parte_1
In particolare, il credito dell'ATI nei confronti del Ministero era stato ceduto a per atto ONoparte_3 notarile e la cessione, oltre ad essere stata notificata al Ministero della Difesa - essendo previsto quale incombente a carico del notaio, come da punto e) del rogito - era stata anche accettata dal Ministero nel dicembre
2011, secondo quanto risulta dalle allegazioni contenute nel ricorso per sequestro conservativo (doc. 17 pag. 5 fascicolo ricorrente).
Alla luce di tali circostanze, se anche la ricorrente avesse proceduto ad un sequestro o si fosse munita di un titolo ON per procedere un pignoramento del credito vantato da nei confronti del Ministero della Difesa, ragionevolmente la dichiarazione del terzo sarebbe stata negativa, per effetto della cessione di ogni credito ad
(tanto che il pagamento è stato effettuato dal Ministero proprio in favore di tale ONoparte_7 società, come affermato dalla stessa nella lettera del 19 dicembre 2012).
Non avrebbe dato neppure garanzie di soddisfacimento un eventuale sequestro o pignoramento del conto corrente della debitrice presso CP_3
Al riguardo, in primo luogo manca qualsiasi documentazione che consenta di ricostruire i movimenti di tale conto e di capire se fosse in attivo o in passivo per precedenti anticipi connessi dall'istituto di credito.
pagina 7 di 12 In secondo luogo, le stesse difese sostenute da nel giudizio di primo grado ed in sede di appello Parte_1 fanno dubitare sul fatto che , come terzo pignorato, avrebbe reso una dichiarazione positiva e ONoparte_3 vincolato le relative somme.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che le somme versate da sul conto dedicato della ONoparte_3 cedente erano state utilizzate per estinguere crediti vantati da operazione peraltro ritenute legittima CP_3 dalla stessa Corte d'Appello in forza delle pattuizioni del contratto di factoring richiamate nella sentenza (cfr. pag. 14 della motivazione della sentenza di secondo grado).
Tali considerazioni non consentono quindi di affermare che una diversa strategia processuale avrebbe con elevata probabilità consentito il soddisfacimento delle ragioni di credito di sulle somme provenienti Parte_1 dal Ministero della Difesa.
Alle stesse conclusioni si perviene con riferimento all'esito di eventuali diverse azioni sul resto dei beni di CP_8
Occorre invero rilevare che l'unico immobile di proprietà della società era già ipotecato nel 2010 in favore di
BNL per un finanziamento di €350.000,00, con iscrizione del gravame fino alla somma di €700.000,00, tant'è che la stessa MD, con la citata dichiarazione del 21 marzo 2012, si era impegnata all'iscrizione di ipoteca di secondo grado sul bene a favore della ricorrente.
Si tratta già di circostanza incidente in senso negativo sulla possibilità per la ricorrente di soddisfare il proprio credito su tale immobile.
Inoltre, è prospettabile che l'ingente credito di IT, che ha portato nel 2013 ad un'ulteriore iscrizione ipotecaria, in quanto relativo a tributi, sarebbe stato munito, quanto meno in parte, di privilegio immobiliare, il che avrebbe comunque comportato la preferenza, anche in caso di successivo intervento, sull'eventuale credito ipotecario della ricorrente.
3.2. Le condotte processuali tenute nel giudizio promosso da nei confronti di Parte_1 CP_3
[...]
Il primo addebito mosso al resistente riguarda la mancata prospettazione di un'azione di responsabilità precontrattuale nei confronti di ai sensi dell'art. 1337 cod.civ., in via alternativa rispetto alla ONoparte_3 tesi della responsabilità contrattuale dell'istituto.
Sul punto vanno evidenziati due profili che assumono carattere dirimente, in quanto direttamente incidenti sul nesso causale con il danno lamentato, costituito dalla perdita della possibilità di conseguire il pagamento del proprio credito.
In primo luogo, si osserva che le trattative per la accettazione della proposta di stipula del mandato di pagamento si sono dipanate nel corso del 2012.
Va poi considerato che la sentenza di primo grado è stata emessa nel 2015 e che dopo tale pronuncia il rapporto professionale tra l'avv. e la ricorrente si è interrotto, tant'è che l'incarico di predisporre il ricorso in CP_1 appello è stato conferito ad un nuovo legale.
pagina 8 di 12 Orbene, poichè il primo giudizio ha riguardato la proposizione della domanda di accertamento della responsabilità contrattuale di , l'eventuale giudicato su tale domanda non avrebbe ONoparte_3 pregiudicato la proposizione di una azione di accertamento della responsabilità precontrattuale per violazione della buona fede nelle trattative, venendo in rilievo un illecito di diversa natura e fondato su fatti costitutivi diversi e opposti rispetto a quelli dedotti nel primo giudizio.
Ne deriva che non era quindi precluso ad il ricorso a tale forma di tutela, considerato che alla data di Parte_1 cessazione del rapporto professionale con l'avv. il termine prescrizionale quinquennale non era ancora CP_1 decorso.
In secondo luogo, si rileva che, secondo i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di accertamento della responsabilità precontrattuale per rottura ingiustificata delle trattative, il danno risarcibile non può essere individuato nel cd. interesse positivo, ovvero nelle utilità che la parte avrebbe conseguito in caso di conclusione del contratto, ma nell'interesse negativo a non essere coinvolto in trattative inutili, sotto il profilo del danno emergente, consistente nelle spese sostenute nel corso delle trattative, e del lucro cessante, consistente nella perdita di altre occasioni favorevoli di contratto (cfr. tra le varie Cass.civ., sez. 3, 12 aprile 2024 n. 9960 e
Cass.civ.,sez.3, 12 maggio 2022, n. 15147).
Pertanto, anche qualora vi fossero stati elementi idonei a configurare una responsabilità precontrattuale di
è quindi dubbio che l'eventuale pregiudizio risarcibile da tale parte sarebbe stato ONoparte_7 costituito dal mancato incasso della somma oggetto del mandato irrevocabile.
Il secondo addebito mosso al convenuto riguarda la formulazione di istanze istruttorie scarne e, soprattutto, la mancata reiterazione di tali istanze in sede di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo, appare fondata la censura relativa al mancato richiamo delle istanze istruttorie non ammesse dal giudice di primo grado in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di condotta che equivale a rinuncia a tali istanze e preclude la contestazione nei successivi gradi di giudizio del provvedimento di denegata ammissione delle stesse.
Tuttavia, anche in relazione a tale doglianza, il giudizio prognostico formulato sulla base dei dati disponibili non consente di ritenere che una diversa e diligente condotta avrebbe evitato il danno lamentato.
Da un lato il capitolo di prova così come formulato nella memoria istruttoria– e non ammesso dal giudice di Tes_ primo grado – riguardava la conferma da parte del dott. , all'epoca vicedirettore di , ONoparte_3 nell'incontro del 28 febbraio 2012, della possibilità di far dare dalla cedente MD ad un ONoparte_3 mandato al fine di fare corrispondere alla ricorrente parte degli importi portate dalle fatture di MD oggetto di factoring.
Si tratta di una istanza che non appare rilevante ai fini della dimostrazione dell'accettazione del mandato per facta concludentia potendo al più essere indicativa del fatto che gli organi di stavano valutando la CP_3 ON percorribilità della soluzione proposta da e da Parte_1
Peraltro, il fatto che in tale incontro non fosse stata manifestata una volontà negoziale trova conferma nell'invio, il successivo 21 marzo 2012, della scrittura contenente il mandato irrevocabile per la firma da parte di CP_3
pagina 9 di 12 , nonché nella e-mail inviata il 14 maggio 2012 dal resistente ad in cui si chiede se CP_3 ONoparte_3 tale società possa accettare il mandato trasmesso, così come in quella del 19 giugno 2012, avente contenuto analogo.
Dall'altro lato, nella valutazione sulla manifestazione di una accettazione tacita da parte di ONoparte_3 del mandato assume valore determinante proprio il contenuto della documentazione prodotta, che appare poco compatibile con la tesi sostenuta da sia alla luce della mancata sottoscrizione per accettazione del Parte_1 mandato, sia alla luce delle e-mail inviate dai responsabili di , contenenti risposte meramente ONoparte_3 interlocutorie e richieste di invio di documentazione relative all'originario atto di cessione dei crediti, senza alcuna espressione di un consenso all'accettazione del mandato.
Tali considerazioni portano quindi a ritenere probabile che, anche in caso di riproposizione delle istanze istruttorie in sede di conclusioni, l'esito del giudizio di appello non sarebbe mutato.
Quanto, infine, alla lamentela sulla scarsità delle istanze istruttorie, si rileva la genericità di tale allegazione, non essendo indicato quali altri fatti e richieste di prova orale avrebbe potuto dedurre la difesa di ai fini della dimostrazione dell'accettazione in forma orale da parte di del Parte_1 ONoparte_3 mandato.
4. Le pretese risarcitorie fatte valere dalla ricorrente
In base a quanto fin qui rilevato, non risulta dimostrato che il danno lamentato dalla parte per il mancato recupero del proprio credito sia attribuibile all'operato dell'avv. CP_1
Va altresì escluso il risarcimento del danno emergente costituito dagli esborsi corrisposti al legale che ha assistito nel giudizio di appello e nel giudizio di cassazione e da quelli conseguenti al rigetto di tali Parte_1 impugnazioni.
L'affidamento dell'incarico ad altri professionisti implica una autonoma valutazione da parte della ricorrente, con l'ausilio del nuovo legale, dell'alea di detti giudizi e delle ragioni giustificanti l'assunzione del rischio insito nella proposizione delle impugnazioni e quindi interrompe ogni nesso causale con le prestazioni professionali del difensore che l'aveva assistita nel giudizio di primo grado.
Per quanto riguarda la domanda di restituzione dei compensi versati per l'assistenza nel giudizio di primo grado, si osserva quanto segue.
Dalla parcella prodotta emerge che il resistente è stato remunerato con tariffa oraria, tenendo conto del tempo impiegato nelle riunioni con la parte, negli incontri e nelle trattative con la controparte e nella stesura dell'atto di citazione del giudizio proposto davanti al Tribunale di Milano.
Occorre considerare che la corrispondenza prodotta comprova lo svolgimento dell'attività stragiudiziale e, come rilevato nel precedente paragrafo, non vi sono elementi sufficienti a ritenere che tale attività sia stata erronea e inutile per il cliente, in quanto finalizzata a procurare ulteriori garanzie e ad ottenere il soddisfacimento del credito con il pagamento diretto di parte delle somme incassate da Unicredit Leasing.
Al contempo, per quanto riguarda la instaurazione del giudizio di primo grado, si deve valutare che l'azione è stata promossa anche nei confronti di MD e che la domanda svolta nei confronti di tale parte è stata accolta. pagina 10 di 12 In base ai citati elementi non si ritiene quindi fondata la pretesa alla restituzione dei compensi versati al resistente.
Per quanto riguarda gli esborsi posti a carico della ricorrente a titolo di rifusione delle spese di lite in favore di Unicredit Leasing nel giudizio di primo grado, la ricorrente non ha lamentato l'inadempimento degli obblighi informativi e/o dissuasivi da parte del resistente, ma soltanto il negligente espletamento dell'incarico sotto il profilo delle istanze istruttorie formulate e della omessa reiterazione delle stesse in sede di precisazione delle conclusioni.
Orbene, con riferimento al primo aspetto, non sono stati indicati fatti concreti da formulare in capitoli di prova orale idonei a dimostrare l'accettazione in via orale del mandato da parte di Unicredit Leasing, né ha Parte_1 evidenziato quali altre istanze si sarebbero potute formulare in quel giudizio a supporto della tesi della conclusione del contratto di mandato. Inoltre, come si è già rilevato, gli elementi di carattere obiettivo risultanti dai documenti prodotti sul comportamento tenuto da rendevano comunque molto controvertibile la CP_3 prospettazione sostenuta dall'attrice in quel giudizio.
Con riferimento al secondo aspetto, la mancata riproposizione delle istanze istruttorie in sede di precisazione conclusioni non si reputa influente sull'esito del giudizio, non solo in base a quanto fin qui rilevato sulla diversa valenza dei documenti prodotti, ma anche in quanto il giudice di primo grado aveva già valutato le istanze istruttorie ritenendo di non ammetterle.
Pertanto, non si ritiene che il danno costituito da tali esborsi sia in rapporto causale con le condotte inadempienti ascritte dalla ricorrente all'avv. CP_1
A diverse conclusioni si perviene con riferimento alle spese del procedimento di sequestro promosso da nei confronti di MD s.r.l., quale società facente parte dello stesso gruppo di imprese cui Parte_1 apparteneva la debitrice Parte_2
In questo caso, dall'esame del ricorso e del provvedimento del giudice delegato, si evince che l'iniziativa si presentava, ab origine, inidonea a portare ad una decisione di accoglimento, sia in quanto, a fronte della autonomia delle due società, non risultavano indicati concreti elementi indicativi dell'assunzione del debito di nei confronti di da parte di MD s.r.l., sia in quanto la prospettata sussistenza della Parte_2 Parte_1 responsabilità solidale per effetto del contratto di affitto di azienda era smentita dalle clausole contenute in tale negozio così come riportate nell'ordinanza di rigetto (cfr. doc. 21 fascicolo attoreo).
Pertanto, già ad una valutazione ex ante, la strategia processuale scelta dal resistente si reputa erronea.
Ne deriva che il danno costituito dalle spese poste a carico della ricorrente nell'ordinanza cautelare è in rapporto causale con la condotta colposa del professionista.
In parziale accoglimento della domanda attorea, il convenuto va quindi condannato al pagamento in favore di della somma di € 2000,00 oltre accessori. Parte_1
Tale somma va maggiorata dagli interessi al tasso legale con decorrenza dalla domanda al saldo.
5. Le spese
pagina 11 di 12 In considerazione dell'esito del giudizio, che vede il parziale accoglimento della domanda attorea e il riconoscimento di un credito notevolmente inferiore a quello vantato, va disposta la compensazione nella misura del 50% delle spese di lite, ponendo a carico del resistente, data la sua soccombenza in relazione alla parte di domanda accolta, il residuo 50% delle spese.
Le spese si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto, in applicazione del DM
55/2014 così come modificato dal DM 147/2022, secondo i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte dalle parti, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, condanna l'avv. al ONoparte_1 pagamento in favore di della somma di € 2000,00 oltre accessori, oltre ad interessi al Parte_1 tasso legale dalla domanda al saldo;
-rigetta nel resto le domande svolte dalla ricorrente;
-compensa nella misura del 50% le spese del giudizio e condanna il resistente alla rifusione in favore della società ricorrente del residuo 50% delle spese, che si liquidano, già al netto della compensazione, in € 7051,50 per compensi, oltre spese generali, Iva (se non detraibile) e cpa come per legge.
Milano, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6626/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONELLI ANDREA Parte_1 P.IVA_1 con studio in VIA DEI GRACCHI, 187 00192 ROMA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDE PELLONE ONoparte_1 C.F._1
GIULIANO con studio in CORSO PORTA ROMANA, 79 20122 MILANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale l'avvocato per sentire accertare la responsabilità ONoparte_1 contrattuale dello stesso per inadempimento dell'incarico di assistenza nella tutela e nel recupero dei crediti ON vantati dalla ricorrente nei confronti di e di e per sentire accertare la non debenza ex ONoparte_3 art. 1460 cod.civ. del compenso di € 38.160,36, con conseguente condanna del resistente alla restituzione di tale somma, nonché per ottenere la condanna del resistente al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, quantificati nella somma di € 1.330.000,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre all'importo di
€59.219,50, pari alle spese processuali che la attrice era stata condannata a versare a causa dell'inadeguata assistenza del convenuto.
La società attrice ha esposto:
pagina 1 di 12 -di avere stipulato, in data 28 maggio 2010, con la società un contratto di Parte_2 fornitura di tessuti speciali per la produzione di capi che tale società avrebbe dovuto fornire al Ministero della
Difesa;
-che MD, a garanzia del pagamento del corrispettivo della fornitura, aveva conferito a BNL un mandato irrevocabile di versare ad parte delle somme pagate dal Ministero della Difesa, una volta affluite sul Parte_1 conto corrente della società;
-che a seguito dell'estinzione del rapporto con BNL, MD aveva stipulato con , in data 29 ONoparte_3 settembre 2011, un contratto di cessione in factoring del credito oggetto del mandato;
-che la ricorrente, dato il venire meno della garanzia del proprio credito, su indicazione del resistente, aveva ON richiesto a il conferimento da parte della stessa di un nuovo mandato in favore di;
ONoparte_4 ON
-che a seguito dell'incontro del 28 febbraio 2012, aveva sottoscritto il mandato irrevocabile di pagamento che era stato inviato ad per la formalizzazione dell'accettazione; CP_3
-che l'avv. si era limitato ad attendere per oltre otto mesi la restituzione del mandato firmato, fino a CP_1 quando con lettera del 13 dicembre 2012, aveva comunicato di non potere sottoscrivere tale mandato CP_3 ritenendolo in contrasto con la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
-che nel marzo 2013, dopo avere appreso del versamento del corrispettivo da parte del Ministero in favore di
MD, l'avv. aveva promosso un'azione ordinaria innanzi al Tribunale di Milano, volta ad ottenere il CP_1 pagamento del corrispettivo di €1330.000,00 da parte di MD e la condanna di al ONoparte_3 pagamento della minore somma di € 900.000,00 sul presupposto dell'accettazione da parte di tale istituto del mandato irrevocabile;
-che l'esito di tale iniziativa era stato vanificato da varie condotte processuali erronee tenute dal resistente, sia per avere fondato la domanda nei confronti di solo sulla tesi dell'accettazione del mandato ONoparte_3 irrevocabile, senza invocare, in alternativa, la responsabilità ex art. 1337 cod.civ. sia per avere formulato istanze istruttorie carenti, peraltro neppure reiterate in sede di precisazione delle conclusioni;
-che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6229 del 2015 aveva rigettato la domanda svolta nei confronti di in quanto ritenuta sfornita di prova;
ONoparte_3
-che la ricorrente aveva interposto appello avverso tale sentenza, ma il gravame era stato respinto con sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4111/2017;
-che a seguito della proposizione di ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7193 del
2022, aveva rigettato il ricorso, confermando la mancanza di prova circa l'accettazione del mandato e la decadenza dalle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado;
-che nelle more di tale giudizio, l'avv. aveva proposto un ricorso per sequestro conservativo, depositato CP_1 in data 15 luglio 2014, quando era stata già iscritta ipoteca da parte di IT sull'unico immobile di proprietà di MD e quando tale società aveva chiuso la partita Iva ed era stata cancellata dal registro delle imprese;
-che tale ricorso era stato rigettato in quanto proposto nei confronti di MD s.r.l. quale soggetto giuridico diverso rispetto al debitore Parte_2
pagina 2 di 12 -che era configurabile una condotta negligente dell'avv. che aveva omesso di consigliare alla ricorrente CP_1 tempestive ed adeguate iniziative giudiziali nei confronti di MD pur in presenza di chiari ed inequivoci indizi sull'inaffidabilità e la scarsa solvibilità di tale società;
-che le condotte omissive e le errate strategie consigliate dal professionista avevano lasciato la società priva di garanzie ed avevano precluso la possibilità di eseguire il proprio credito sulle somme di competenza di MD che sarebbero pervenute ad;
ONoparte_3
-che a ciò non era d'ostacolo il fatto che tale credito era stato ceduto a in data 29 settembre ONoparte_3
2011 trattandosi di cessione al solo scopo di garanzia;
-che il danno subito dall'attrice era costituito dall'importo del credito vantato nei confronti di MD e rimasto insoluto e dalle spese sostenute nei giudizi promossi conclusi con sentenza di rigetto.
Si è costituito l'avv. che ha chiesto il rigetto delle domande della società ONoparte_1 ricorrente.
Il resistente ha replicato:
-che la ricorrente non aveva adeguatamente provato la sussistenza del credito rivendicato nei confronti di MD, non avendo depositato documentazione attinente ai rapporti contrattuali con tale società;
-che non era configurabile un errore professionale del convenuto, dal momento che la ricorrente aveva omesso di riferire di avere omesso di munirsi della garanzia prevista dall'art. 4 dell' , procedendo ONoparte_5
a consegnare lo stesso la merce all'acquirente e determinando in tal modo la impossibilità di recuperare il credito;
-che inoltre le condotte ascritte all'avv. non erano state causa del mancato recupero del credito in CP_1 ON quanto la ricorrente era sin dall'inizio al corrente dell'incapienza patrimoniale della società il cui unico immobile era già dal 2010 gravato da ipoteca di primo grado per una somma corrispondente al valore dell'immobile;
-che, quanto all'azione promossa nei confronti di , il rigetto dell'azione non derivava da un ONoparte_3 errore del difensore del ricorrente, ma dal fatto che il giudice aveva ritenuto infondata la prospettazione della responsabilità precontrattuale e non aveva ritenuto sussistente la prova dell'accettazione da parte di CP_3
del mandato;
[...]
-che con riferimento ai danni, il mancato recupero del credito non era ascrivibile all'operato del resistente;
-che non era neppure dovuto l'importo di € 45.423,44, trattandosi di compenso versato al nuovo difensore che aveva proceduto per proprio conto ad impugnare la sentenza davanti alla Corte di appello di Milano e successivamente a proporre ricorso per cassazione avverso la pronuncia di secondo grado.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione d è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 12 Per comodità espositiva si provvederà ad articolare la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio in paragrafi separati.
1. La materia del contendere
ha chiesto accertarsi l'inadempimento dell'avv. delle obbligazioni nascenti Parte_1 CP_1 dal conferimento dell'incarico professionale avente ad oggetto l'assistenza in relazione ai rapporti con la società di ed in funzione della tutela del credito vantato nei confronti di tale società. Parte_2 Parte_2
Gli addebiti mossi all'avv. nel ricorso riguardano i seguenti profili: a) non avere consigliato tempestive CP_1 ON ed adeguate iniziative giudiziali nei confronti di per la tutela del credito vantato nei suoi confronti dopo il venire meno, nel 2011, della garanzia costituita dal mandato irrevocabile ex art. 1411 cod.civ. conferito a BNL, essendo stata promossa un'azione giudiziale ordinaria nei confronti della debitrice soltanto nel mese di marzo
2013. In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, l'avv. in tale lasso di tempo, avrebbe CP_1 potuto procedere al deposito di un ricorso per sequestro conservativo sulle somme di MD che sarebbero pervenute ad , o proporre un ricorso monitorio;
b) non avere prospettato, nel giudizio ONoparte_3 promosso nei confronti di MD e , la sussistenza della responsabilità precontrattuale di ONoparte_3 ai sensi dell'art. 1337 cod.civ. in relazione al mancato perfezionamento del mandato irrevocabile;
c) CP_3 non avere reiterato in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado le istanze istruttorie, così precludendo la ammissione delle stesse nel giudizio di appello.
Ciò premesso, viene quindi in rilievo la responsabilità professionale dell'avvocato, cui si applicano le regole generali in tema di responsabilità contrattuale.
Come rilevato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis,
Cass. sez. 2, 08 febbraio 2023, n. 3822, Cass. Sez. 3, 22 giugno 2020, n. 12127; Cass. Sez. 3, 24 ottobre /2017,
n. 25112; Cass. Sez. 3, 05 febbraio 2013, n. 2638).
Ne deriva quindi che, oltre alla verifica in ordine alla sussistenza degli inadempimenti ascritti al resistente, si dovrà valutare se vi sia prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il pregiudizio derivato al cliente. ON
2. Le iniziative assunte a tutela credito di nei confronti di e le sentenze Parte_1 emesse nei giudizi promossi dalla ricorrente
Dalla documentazione prodotta emergono i seguenti dati: Cont a) con scrittura datata 18 novembre 2010, quale capogruppo del costituito il 17 Parte_2 dicembre 2009, ha conferito a BNL il mandato irrevocabile di effettuare il pagamento della somma di € 726.150,00 a favore della società al momento dell'accredito della somma di € Parte_1
pagina 4 di 12 1.383.100,92 da parte del Ministero della Difesa quale saldo della fattura emessa dall'ATI (doc. 3 fascicolo ricorrente);
b) la ricorrente risulta avere emesso fatture in favore di MD ammontanti a € 797.160,19 (doc. 2 fascicolo ricorrente);
c) i crediti nascenti dal contratto con il Ministero della Difesa risultano successivamente ceduti da in favore di (doc. 4 fascicolo ricorrente); Parte_2 ONoparte_3
d) con scrittura in data 21 marzo 2022, firmata da MD e per accettazione anche da la Parte_1 debitrice ha conferito mandato ad Unicredit Factoring s,p.a. di effettuare il pagamento della somma di €900.000,00 in favore della ricorrente (doc. 5). Tale documento non risulta sottoscritto da
; ONoparte_3
e) nel periodo tra marzo 2012 e dicembre 2012, l'avv. ha sollecitato a restituire la CP_1 CP_3 copia firmata per accettazione del citato mandato ed ha, al contempo, chiesto notizie alla debitrice sul pagamento da parte del Ministero del corrispettivo della commessa (doc. 7 fascicolo ricorrente);
f) con lettera del 7 dicembre 2012 ha comunicato di non avere mai accettato tale ONoparte_3 mandato. Inoltre, con successiva lettera del 19 dicembre, tale società ha comunicato che la stessa
MD aveva nel mese di novembre 2012 revocato il mandato e di avere accreditato alla stessa cedente gli importi corrisposti dal Ministero (doc. 8 e 9 fascicolo ricorrente);
g) ha quindi promosso, con l'assistenza dell'avv. un giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
e di per l'accertamento dell'inadempimento all'obbligo di Parte_2 ONoparte_7 corrispondere alla ricorrente la somma di € 900.000,00 (doc. 10 fascicolo ricorrente);
h) con sentenza n.6229 del 2015, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda attorea nei confronti di
MD e ha respinto la domanda nei confronti di , ritenendo non provata la ONoparte_3 accettazione del mandato e, quindi, insussistente la dedotta responsabilità contrattuale di tale società
(doc. 14 fascicolo ricorrente);
i) ha proposto appello avverso tale sentenza con l'assistenza dell'avv. Antonelli, Parte_1 limitatamente alla statuizione di rigetto della domanda svolta nei confronti di ONoparte_7
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 4111/2017, ha rigettato l'impugnazione
[...] ON ritenendo non provata la volontà contrattuale di di accettare il mandato conferito da CP_3
e dichiarando inammissibile la reiterazione delle istanze istruttorie svolte dalla ricorrente nel giudizio di primo grado e non ammesse dal Tribunale in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni (doc. 15 fascicolo ricorrente);
j) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, sempre Parte_1 attraverso l'assistenza dell'avv. Antonelli. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7193 del 2022, ha respinto il ricorso, sia sotto il profilo dell'insindacabilità della valutazione in fatto compiuta dal giudice di secondo grado sul mancato perfezionamento del contratto con sia sotto il CP_3
pagina 5 di 12 profilo dell'inammissibilità della riproposizione delle istanze istruttorie (doc. 16 fascicolo ricorrente);
k) nel 2014 ha proposto ricorso per sequestro conservativo, con l'assistenza del resistente, Parte_1
a tutela del citato credito nei confronti di MD s.r.l., che è stato rigettato dal Tribunale di Terni sul presupposto dell'autonomia di tale società rispetto a e dell'assenza di prova in ordine Parte_2 alla sussistenza di un obbligo di MD s.r.l. di adempiere alle obbligazioni contratte da CMC s.a.s.
(doc. 21 fascicolo ricorrente);
l) come attestato dalla visura camerale, la società risulta cancellata già dal 28 agosto 2013 Parte_2 per trasferimento della sede all'estero (doc. 20 fascicolo ricorrente);
m) l'unico immobile di cui era titolare tale società risulta già ipotecato a far data dal mese di ottobre
2010 a garanzia del finanziamento concesso da BNL (doc. 7 fascicolo resistente).
3. La verifica delle condotte inadempienti ascritte al resistente e del nesso causale con i danni lamentati da Parte_1
3.1. La mancata prospettazione di diverse iniziative di tutela del credito vantato nei confronti di
[...]
Pt_2
Secondo la prospettazione della ricorrente, le iniziative poste in essere dall'avv. a seguito del CP_1 venire meno della garanzia del credito di costituita dal mandato conferito a BNL, non sono state Parte_1 tempestive, avendo agito solo nel marzo 2013 con un giudizio ordinario per il recupero del credito, e non efficaci ai fini della tutela della pretesa creditoria, dal momento che tale professionista avrebbe potuto consigliare o la proposizione di un'azione monitoria o un ricorso per sequestro conservativo per vincolare il corrispettivo dovuto dal Ministero alla società Parte_2
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sindacato sulla strategia processuale consigliata da un avvocato, così come sull'attività di consulenza stragiudiziale, la valutazione dell'erroneità della scelta proposta va condotto ex ante, avuto riguardo alle caratteristiche e natura della vertenza ed all'interesse del cliente (cfr. Cass.civ. sez. 3, 22 novembre 2018 n.30169).
Orbene, nel caso in esame occorre inquadrare il contesto in cui l'avv. ha reso la propria attività CP_1 professionale nel periodo da marzo 2012 fino alla proposizione del giudizio ordinario di cui all'atto di citazione notificato nel mese di marzo 2013.
In primo luogo, va considerato che la società, prima della fase di trattativa per il rilascio del mandato da parte di ON
, aveva appreso non soltanto il venire meno dei rapporti in essere tra la debitrice e ONoparte_3
BNL, ma altresì l'intervenuta stipula con atto pubblico del negozio di cessione di tutti i crediti nascenti dal contratto di appalto in essere tra l'ATI di cui era capogruppo ed il Ministero della Difesa proprio in Parte_2 favore di ONoparte_7
In questa prospettiva, a fronte del riconoscimento del credito da parte di e della sua disponibilità a Parte_2 conferire un mandato irrevocabile per il pagamento della somma di €900.000,00 da parte di Unicredit Leasing, disponibilità sfociata nella sottoscrizione della proposta di mandato del 21 marzo 2012, nonché della pagina 6 di 12 ON sottoscrizione da parte di in pari data di un atto di riconoscimento del debito e di impegno a ad accendere un'ipoteca volontaria di secondo grado sull'immobile di sua proprietà (doc.4 fascicolo resistente), non appare censurabile, in questa fase, la scelta di percorrere tale soluzione in vista del soddisfacimento di tale credito.
Va poi rilevato che la corrispondenza prodotta dimostra che l'avv. nel periodo da marzo a settembre CP_1
2012, ha più volte richiesto ad l'invio della copia firmata del mandato, ottenendo in questa fase CP_3 risposte interlocutorie, nonché a MD costanti richieste di aggiornamento sui tempi di pagamento del corrispettivo della commessa da parte del Ministero della Difesa, cui avevano fatto seguito le risposta del socio accomandatario di , sui passaggi e sui tempi ancora necessari per ottenere la Parte_2 Parte_2 corresponsione delle somme (cfr. e-mail inviate a maggio, luglio ed agosto 2012 di cui al doc. 7).
Soltanto a fronte dei solleciti inviati dal resistente a fine ottobre e, da ultimo, il 23 novembre 2012, CP_3
ha inviato una prima comunicazione in cui ha affermato di non avere accettato il mandato, sostenendo
[...] che ciò non fosse consentito dalla disciplina in tema di factoring di crediti nei confronti di una pubblica amministrazione, per poi rappresentare, nella successiva comunicazione, l'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del Ministero ed il suo accredito sul conto corrente del cedente.
In questo quadro, da un lato fino a novembre 2012 non erano emersi elementi sufficienti indicativi della volontà di di non accettare il mandato, né dell'intenzione della debitrice di non procedere al pagamento delle CP_3 somme che dovevano essere ancora incassate.
Dall'altro lato, anche qualora fosse stata prospettata la necessità di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti di
MD mediante proposizione di un ricorso monitorio o di un ricorso per sequestro conservativo, è dubbio che ciò avrebbe potuto portare ad un risultato utile per . Parte_1
In particolare, il credito dell'ATI nei confronti del Ministero era stato ceduto a per atto ONoparte_3 notarile e la cessione, oltre ad essere stata notificata al Ministero della Difesa - essendo previsto quale incombente a carico del notaio, come da punto e) del rogito - era stata anche accettata dal Ministero nel dicembre
2011, secondo quanto risulta dalle allegazioni contenute nel ricorso per sequestro conservativo (doc. 17 pag. 5 fascicolo ricorrente).
Alla luce di tali circostanze, se anche la ricorrente avesse proceduto ad un sequestro o si fosse munita di un titolo ON per procedere un pignoramento del credito vantato da nei confronti del Ministero della Difesa, ragionevolmente la dichiarazione del terzo sarebbe stata negativa, per effetto della cessione di ogni credito ad
(tanto che il pagamento è stato effettuato dal Ministero proprio in favore di tale ONoparte_7 società, come affermato dalla stessa nella lettera del 19 dicembre 2012).
Non avrebbe dato neppure garanzie di soddisfacimento un eventuale sequestro o pignoramento del conto corrente della debitrice presso CP_3
Al riguardo, in primo luogo manca qualsiasi documentazione che consenta di ricostruire i movimenti di tale conto e di capire se fosse in attivo o in passivo per precedenti anticipi connessi dall'istituto di credito.
pagina 7 di 12 In secondo luogo, le stesse difese sostenute da nel giudizio di primo grado ed in sede di appello Parte_1 fanno dubitare sul fatto che , come terzo pignorato, avrebbe reso una dichiarazione positiva e ONoparte_3 vincolato le relative somme.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che le somme versate da sul conto dedicato della ONoparte_3 cedente erano state utilizzate per estinguere crediti vantati da operazione peraltro ritenute legittima CP_3 dalla stessa Corte d'Appello in forza delle pattuizioni del contratto di factoring richiamate nella sentenza (cfr. pag. 14 della motivazione della sentenza di secondo grado).
Tali considerazioni non consentono quindi di affermare che una diversa strategia processuale avrebbe con elevata probabilità consentito il soddisfacimento delle ragioni di credito di sulle somme provenienti Parte_1 dal Ministero della Difesa.
Alle stesse conclusioni si perviene con riferimento all'esito di eventuali diverse azioni sul resto dei beni di CP_8
Occorre invero rilevare che l'unico immobile di proprietà della società era già ipotecato nel 2010 in favore di
BNL per un finanziamento di €350.000,00, con iscrizione del gravame fino alla somma di €700.000,00, tant'è che la stessa MD, con la citata dichiarazione del 21 marzo 2012, si era impegnata all'iscrizione di ipoteca di secondo grado sul bene a favore della ricorrente.
Si tratta già di circostanza incidente in senso negativo sulla possibilità per la ricorrente di soddisfare il proprio credito su tale immobile.
Inoltre, è prospettabile che l'ingente credito di IT, che ha portato nel 2013 ad un'ulteriore iscrizione ipotecaria, in quanto relativo a tributi, sarebbe stato munito, quanto meno in parte, di privilegio immobiliare, il che avrebbe comunque comportato la preferenza, anche in caso di successivo intervento, sull'eventuale credito ipotecario della ricorrente.
3.2. Le condotte processuali tenute nel giudizio promosso da nei confronti di Parte_1 CP_3
[...]
Il primo addebito mosso al resistente riguarda la mancata prospettazione di un'azione di responsabilità precontrattuale nei confronti di ai sensi dell'art. 1337 cod.civ., in via alternativa rispetto alla ONoparte_3 tesi della responsabilità contrattuale dell'istituto.
Sul punto vanno evidenziati due profili che assumono carattere dirimente, in quanto direttamente incidenti sul nesso causale con il danno lamentato, costituito dalla perdita della possibilità di conseguire il pagamento del proprio credito.
In primo luogo, si osserva che le trattative per la accettazione della proposta di stipula del mandato di pagamento si sono dipanate nel corso del 2012.
Va poi considerato che la sentenza di primo grado è stata emessa nel 2015 e che dopo tale pronuncia il rapporto professionale tra l'avv. e la ricorrente si è interrotto, tant'è che l'incarico di predisporre il ricorso in CP_1 appello è stato conferito ad un nuovo legale.
pagina 8 di 12 Orbene, poichè il primo giudizio ha riguardato la proposizione della domanda di accertamento della responsabilità contrattuale di , l'eventuale giudicato su tale domanda non avrebbe ONoparte_3 pregiudicato la proposizione di una azione di accertamento della responsabilità precontrattuale per violazione della buona fede nelle trattative, venendo in rilievo un illecito di diversa natura e fondato su fatti costitutivi diversi e opposti rispetto a quelli dedotti nel primo giudizio.
Ne deriva che non era quindi precluso ad il ricorso a tale forma di tutela, considerato che alla data di Parte_1 cessazione del rapporto professionale con l'avv. il termine prescrizionale quinquennale non era ancora CP_1 decorso.
In secondo luogo, si rileva che, secondo i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di accertamento della responsabilità precontrattuale per rottura ingiustificata delle trattative, il danno risarcibile non può essere individuato nel cd. interesse positivo, ovvero nelle utilità che la parte avrebbe conseguito in caso di conclusione del contratto, ma nell'interesse negativo a non essere coinvolto in trattative inutili, sotto il profilo del danno emergente, consistente nelle spese sostenute nel corso delle trattative, e del lucro cessante, consistente nella perdita di altre occasioni favorevoli di contratto (cfr. tra le varie Cass.civ., sez. 3, 12 aprile 2024 n. 9960 e
Cass.civ.,sez.3, 12 maggio 2022, n. 15147).
Pertanto, anche qualora vi fossero stati elementi idonei a configurare una responsabilità precontrattuale di
è quindi dubbio che l'eventuale pregiudizio risarcibile da tale parte sarebbe stato ONoparte_7 costituito dal mancato incasso della somma oggetto del mandato irrevocabile.
Il secondo addebito mosso al convenuto riguarda la formulazione di istanze istruttorie scarne e, soprattutto, la mancata reiterazione di tali istanze in sede di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo, appare fondata la censura relativa al mancato richiamo delle istanze istruttorie non ammesse dal giudice di primo grado in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di condotta che equivale a rinuncia a tali istanze e preclude la contestazione nei successivi gradi di giudizio del provvedimento di denegata ammissione delle stesse.
Tuttavia, anche in relazione a tale doglianza, il giudizio prognostico formulato sulla base dei dati disponibili non consente di ritenere che una diversa e diligente condotta avrebbe evitato il danno lamentato.
Da un lato il capitolo di prova così come formulato nella memoria istruttoria– e non ammesso dal giudice di Tes_ primo grado – riguardava la conferma da parte del dott. , all'epoca vicedirettore di , ONoparte_3 nell'incontro del 28 febbraio 2012, della possibilità di far dare dalla cedente MD ad un ONoparte_3 mandato al fine di fare corrispondere alla ricorrente parte degli importi portate dalle fatture di MD oggetto di factoring.
Si tratta di una istanza che non appare rilevante ai fini della dimostrazione dell'accettazione del mandato per facta concludentia potendo al più essere indicativa del fatto che gli organi di stavano valutando la CP_3 ON percorribilità della soluzione proposta da e da Parte_1
Peraltro, il fatto che in tale incontro non fosse stata manifestata una volontà negoziale trova conferma nell'invio, il successivo 21 marzo 2012, della scrittura contenente il mandato irrevocabile per la firma da parte di CP_3
pagina 9 di 12 , nonché nella e-mail inviata il 14 maggio 2012 dal resistente ad in cui si chiede se CP_3 ONoparte_3 tale società possa accettare il mandato trasmesso, così come in quella del 19 giugno 2012, avente contenuto analogo.
Dall'altro lato, nella valutazione sulla manifestazione di una accettazione tacita da parte di ONoparte_3 del mandato assume valore determinante proprio il contenuto della documentazione prodotta, che appare poco compatibile con la tesi sostenuta da sia alla luce della mancata sottoscrizione per accettazione del Parte_1 mandato, sia alla luce delle e-mail inviate dai responsabili di , contenenti risposte meramente ONoparte_3 interlocutorie e richieste di invio di documentazione relative all'originario atto di cessione dei crediti, senza alcuna espressione di un consenso all'accettazione del mandato.
Tali considerazioni portano quindi a ritenere probabile che, anche in caso di riproposizione delle istanze istruttorie in sede di conclusioni, l'esito del giudizio di appello non sarebbe mutato.
Quanto, infine, alla lamentela sulla scarsità delle istanze istruttorie, si rileva la genericità di tale allegazione, non essendo indicato quali altri fatti e richieste di prova orale avrebbe potuto dedurre la difesa di ai fini della dimostrazione dell'accettazione in forma orale da parte di del Parte_1 ONoparte_3 mandato.
4. Le pretese risarcitorie fatte valere dalla ricorrente
In base a quanto fin qui rilevato, non risulta dimostrato che il danno lamentato dalla parte per il mancato recupero del proprio credito sia attribuibile all'operato dell'avv. CP_1
Va altresì escluso il risarcimento del danno emergente costituito dagli esborsi corrisposti al legale che ha assistito nel giudizio di appello e nel giudizio di cassazione e da quelli conseguenti al rigetto di tali Parte_1 impugnazioni.
L'affidamento dell'incarico ad altri professionisti implica una autonoma valutazione da parte della ricorrente, con l'ausilio del nuovo legale, dell'alea di detti giudizi e delle ragioni giustificanti l'assunzione del rischio insito nella proposizione delle impugnazioni e quindi interrompe ogni nesso causale con le prestazioni professionali del difensore che l'aveva assistita nel giudizio di primo grado.
Per quanto riguarda la domanda di restituzione dei compensi versati per l'assistenza nel giudizio di primo grado, si osserva quanto segue.
Dalla parcella prodotta emerge che il resistente è stato remunerato con tariffa oraria, tenendo conto del tempo impiegato nelle riunioni con la parte, negli incontri e nelle trattative con la controparte e nella stesura dell'atto di citazione del giudizio proposto davanti al Tribunale di Milano.
Occorre considerare che la corrispondenza prodotta comprova lo svolgimento dell'attività stragiudiziale e, come rilevato nel precedente paragrafo, non vi sono elementi sufficienti a ritenere che tale attività sia stata erronea e inutile per il cliente, in quanto finalizzata a procurare ulteriori garanzie e ad ottenere il soddisfacimento del credito con il pagamento diretto di parte delle somme incassate da Unicredit Leasing.
Al contempo, per quanto riguarda la instaurazione del giudizio di primo grado, si deve valutare che l'azione è stata promossa anche nei confronti di MD e che la domanda svolta nei confronti di tale parte è stata accolta. pagina 10 di 12 In base ai citati elementi non si ritiene quindi fondata la pretesa alla restituzione dei compensi versati al resistente.
Per quanto riguarda gli esborsi posti a carico della ricorrente a titolo di rifusione delle spese di lite in favore di Unicredit Leasing nel giudizio di primo grado, la ricorrente non ha lamentato l'inadempimento degli obblighi informativi e/o dissuasivi da parte del resistente, ma soltanto il negligente espletamento dell'incarico sotto il profilo delle istanze istruttorie formulate e della omessa reiterazione delle stesse in sede di precisazione delle conclusioni.
Orbene, con riferimento al primo aspetto, non sono stati indicati fatti concreti da formulare in capitoli di prova orale idonei a dimostrare l'accettazione in via orale del mandato da parte di Unicredit Leasing, né ha Parte_1 evidenziato quali altre istanze si sarebbero potute formulare in quel giudizio a supporto della tesi della conclusione del contratto di mandato. Inoltre, come si è già rilevato, gli elementi di carattere obiettivo risultanti dai documenti prodotti sul comportamento tenuto da rendevano comunque molto controvertibile la CP_3 prospettazione sostenuta dall'attrice in quel giudizio.
Con riferimento al secondo aspetto, la mancata riproposizione delle istanze istruttorie in sede di precisazione conclusioni non si reputa influente sull'esito del giudizio, non solo in base a quanto fin qui rilevato sulla diversa valenza dei documenti prodotti, ma anche in quanto il giudice di primo grado aveva già valutato le istanze istruttorie ritenendo di non ammetterle.
Pertanto, non si ritiene che il danno costituito da tali esborsi sia in rapporto causale con le condotte inadempienti ascritte dalla ricorrente all'avv. CP_1
A diverse conclusioni si perviene con riferimento alle spese del procedimento di sequestro promosso da nei confronti di MD s.r.l., quale società facente parte dello stesso gruppo di imprese cui Parte_1 apparteneva la debitrice Parte_2
In questo caso, dall'esame del ricorso e del provvedimento del giudice delegato, si evince che l'iniziativa si presentava, ab origine, inidonea a portare ad una decisione di accoglimento, sia in quanto, a fronte della autonomia delle due società, non risultavano indicati concreti elementi indicativi dell'assunzione del debito di nei confronti di da parte di MD s.r.l., sia in quanto la prospettata sussistenza della Parte_2 Parte_1 responsabilità solidale per effetto del contratto di affitto di azienda era smentita dalle clausole contenute in tale negozio così come riportate nell'ordinanza di rigetto (cfr. doc. 21 fascicolo attoreo).
Pertanto, già ad una valutazione ex ante, la strategia processuale scelta dal resistente si reputa erronea.
Ne deriva che il danno costituito dalle spese poste a carico della ricorrente nell'ordinanza cautelare è in rapporto causale con la condotta colposa del professionista.
In parziale accoglimento della domanda attorea, il convenuto va quindi condannato al pagamento in favore di della somma di € 2000,00 oltre accessori. Parte_1
Tale somma va maggiorata dagli interessi al tasso legale con decorrenza dalla domanda al saldo.
5. Le spese
pagina 11 di 12 In considerazione dell'esito del giudizio, che vede il parziale accoglimento della domanda attorea e il riconoscimento di un credito notevolmente inferiore a quello vantato, va disposta la compensazione nella misura del 50% delle spese di lite, ponendo a carico del resistente, data la sua soccombenza in relazione alla parte di domanda accolta, il residuo 50% delle spese.
Le spese si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto, in applicazione del DM
55/2014 così come modificato dal DM 147/2022, secondo i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte dalle parti, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, condanna l'avv. al ONoparte_1 pagamento in favore di della somma di € 2000,00 oltre accessori, oltre ad interessi al Parte_1 tasso legale dalla domanda al saldo;
-rigetta nel resto le domande svolte dalla ricorrente;
-compensa nella misura del 50% le spese del giudizio e condanna il resistente alla rifusione in favore della società ricorrente del residuo 50% delle spese, che si liquidano, già al netto della compensazione, in € 7051,50 per compensi, oltre spese generali, Iva (se non detraibile) e cpa come per legge.
Milano, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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