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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile
All'udienza del 7.4.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, nella causa iscritta al n. 4621/2023 r.g., sono presenti l'avv. Luigi Di Rella, anche in sostituzione dell'avv. Ciro Testini, per parte ricorrente, l'avv. Pasqua Di Pilato per parte resistente. I difensori discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni in essi contenute, di cui chiedono l'accoglimento. L'avv. Di Rella a fronte delle contestazioni di parte resistente, ribadita nelle note conclusive, che ha qualificato la domanda attorea come di revindica precisa che i ricorrenti hanno proposto domanda di regolamento dei confini resi incerti da una immutatio dei luoghi da parte dei resistenti, nonché una azione confessoria servitutis, ex art. 949 c.c., che non attinge ai diritti dominicali, che non sono contestati dai resistenti ed è volta solo a eliminare i pesi illegittimamente imposti alla proprietà e alla servitù di passaggio a favore dei ricorrenti con l'edificazione del muro di recinzione, ribadisce la propria opposizione alla eccezione di prescrizione sollevata da controparte. L'avv. Di Pilato si riporta integralmente alla propria comparsa chiedendo che vengano accolte le proprie eccezioni, insistendo sulla natura petitoria della domanda e sul mancato assolvimento della probatio diabolica richiesta dalla domanda di revindica. Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.
I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentiti i procuratori, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 14.15 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4621/2023 r.g., proposta
DA
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Ciro Testini Parte_1 Parte_2
e Luigi Di Rella,
-ricorrenti-
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Pasqua Di Pilato, CP_1 CP_2
-resistenti-
All'udienza del 7.4.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex artt. 281 decies ss. c.p.c., e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda avverso e al fine di dichiarare la linea di confine tra CP_1 CP_2 le consistenze immobiliari di proprietà dei ricorrenti e dei resistenti (come meglio indicate in atti) sulla base della relazione peritale del C.T.U. ing. , depositata Persona_1 nel procedimento per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite n.
1131/2023 r.g. - Tribunale di Trani, con condanna dei resistenti, in solido tra loro, a restituire ai ricorrenti le porzioni illegittimamente occupata delle consistenze di proprietà dei medesimi, mercé esecuzione delle opere come indicate dallo stesso consulente, condanna dei resistenti, in solido tra loro, a rispristinare la servitù di passaggio carrabile
2 a favore delle consistenze di proprietà dei ricorrenti, mercé esecuzione delle ulteriori opere come indicate dallo stesso consulente, e condanna dei resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 20.000,00 o della minor somma ritenuta equa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione e interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni patiti per mancato godimento delle porzioni illegittimamente occupate e/o rese intercluse, con vittoria di spese e compensi relativi al procedimento di mediazione, al procedimento di istruzione preventiva e del presente giudizio da distarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari, nonché delle spese e compensi corrisposti al consulente nominato nel citato procedimento n. 1131/2023 r.g..
I ricorrenti allegavano di essere, in forza di atto di compravendita del 6.10.2003, a rogito del notaio (Rep. 14434-Racc.6273), comproprietari in comune pro-indiviso Persona_2
e in parti uguali delle consistenze immobiliari in contrada Coppe o Cisternone, come meglio indicate in atti, e che tali consistenze confinano con le consistenze immobiliari in proprietà dei resistenti, da loro acquistate giusta atto di compravendita del 20.9.2006, a rogito del notaio (Rep. 24319-Racc. 9894). Persona_2
Con denuncia di inizio attività del 13.10.2008, i resistenti avevano comunicato al Comune di Andria l'avvio delle opere di edificazione di un muro di recinzione delle consistenze di loro proprietà, da realizzarsi secondo gli elaborati progettuali allegati alla D.I.A. All'esito della edificazione di tali opere, tuttavia, il muro di recinzione realizzato dai resistenti risultava illegittimamente eretto in più punti oltre la linea di confine con le confinanti consistenze immobiliari in comproprietà ai ricorrenti;
il realizzato muro, poi, rendeva intercluse le particelle dei ricorrenti, così impedendo l'esercizio della servitù di passaggio gravante sulle particelle dei resistenti in favore delle particelle del e della Pt_1
Parte_2
I ricorrenti, con nota del 12.4.2008, segnalavano alla Polizia Municipale di Andria –
Squadra Edilizia le difformità di quanto realizzato dai resistenti rispetto a quanto assentito e gli agenti incaricati, a seguito di sopralluogo in data 21.4.2008, con contestuali rilievi fotografici, redigevano relazione di servizio evidenziando che “in effetti la recinzione sembra che abbia interessato anche le particelle limitrofe ed è stata realizzata in modo difforme sia strutturalmente che come impronta”. Al fine di sanare le riscontrate difformità i resistenti in data 25.6.2008 presentavano al Comune di Andria D.I.A. in sanatoria chiedendo “la sanatoria delle opere eseguite in difformità di quanto previsto nella denuncia di Inizio
Attività prot. N. 65055 del 13.10.2006 sia nella tipologia del materiale che nella ubicazione con parziale sconfinamento sul lotto adiacente”.
3 Perdurando l'illecita lesione dei loro diritti dominicali, i ricorrenti nel 2022 avevano promosso procedura di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 al fine di tentare la conciliazione della insorgente controversia giudiziale volta ad ottenere la eliminazione delle opere lesive dei loro diritti dominicali ed il risarcimento dei danni conseguenti da loro patiti, ma tale procedura si concludeva con esito negativo. Con successivo ricorso ex art. 696 bis
c.p.c., domandavano, tra l'altro, di accertare la circostanza che il muro di recinzione realizzato dai resistenti in più punti invadeva le confinanti consistenze di proprietà dei ricorrenti, ricadendo al di là della linea di confine con le stesse, l'esatta estensione della parte di superficie di tali particelle che era stata così sottratta alla disponibilità del Pt_1
e della la impraticabilità della servitù di passaggio. Parte_2
Richiamata la risposta ai quesiti del C.T.U., assumevano dimostrati i fatti costitutivi dedotti dai ricorrenti e conseguentemente la lesione dei diritti dominicali da loro patita, a causa delle opere realizzate dai resistenti, peraltro in difformità al titolo abilitativo, per cui adducevano il proprio diritto ad ottenere la eliminazione di tutte le situazioni antigiuridiche poste in essere ai loro danni dai resistenti, mercé esecuzione delle opere e/o interventi dettagliatamente descritti dal consulente, oltre al risarcimento del danno conseguente alla illegittima compressione dei loro diritti dominicali, da liquidarsi in via equitativa, tenendo conto che avevano precluso ai ricorrenti di disporre degli stessi, concedendoli in locazione a terzi e/o coltivando trattative per la vendita.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano i resistenti i quali impugnavano e contestavano tutto quanto ex adverso dedotto. Argomentavano che la domanda introdotta dai ricorrenti era stata formalmente qualificata come regolamento dei confini, mentre il petitum consisteva nella richiesta di accertamento della linea di confine con la condanna alla restituzione delle porzioni di suolo illegittimamente occupate dal resistente, condanna alla demolizione delle opere occupanti l'area usurpata, con accessori, oltre al risarcimento dei danni, per cui, sul piano sostanziale, l'intera domanda doveva qualificarsi di revindica della proprietà, in quanto i ricorrenti non avevano mai avuto alcuna incertezza circa il confine e avevano chiesto la restituzione della porzione di fondo usurpata, peraltro specificamente indicata nelle sue dimensioni.
La domanda dei ricorrenti, come meglio qualificata di rivendicazione, avente natura petitoria, era infondata in punto di fatto e di diritto, in quanto priva dei presupposti di legge.
In subordine, eccepivano la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato in quanto erano decorsi oltre cinque anni dall'asserito sconfinamento nel 2008. In ogni caso,
4 nel merito la domanda di risarcimento del danno era infondata per carenza del presupposto della proprietà e del diritto di servitù, in quanto non dimostrati.
Sul piano istruttorio, assumevano che la consulenza preventiva invocata dai ricorrenti non avesse alcuna valenza, in quanto il ricorso ex art. 996 bis c.p.c. era inammissibile.
Aggiungevano “in ogni caso si contesta la proprietà invocata dai ricorrenti e parimenti si contesta l'invocato diritto di servitù, entrambi inopponibili per assoluta inesistenza”, con rigetto delle avverse domande e vittoria di spese di lite.
Disposta la acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c n. 1131/2023
r.g., era fissata udienza per la discussione, con termine per il deposito di note conclusive.
All'odierna udienza, a seguito della discussione orale delle parti, la causa è decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
Compiutamente riportate in parte motiva le allegazioni in fatto e diritto delle parti, prima di entrare nel merito dello scrutinio delle domande proposte, occorre qualificare giuridicamente la domanda principale proposta dai ricorrenti.
A fronte delle allegazioni delle parti, la qualificazione giuridica della domanda è rimessa al
Tribunale, in applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., che importa la possibilità per il giudice di assegnare una qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame.
Nel caso di specie i ricorrenti concludono chiedendo dichiararsi la linea di confine tra le proprie consistenze immobiliari e quelle dei resistenti, che costituendosi hanno argomentato che la domanda ex adverso proposta fosse da qualificarsi come azione di revindica, non sussistendo da parte del e della alcuna incertezza sui Pt_1 Parte_2 confini dei beni. All'uopo il e la adducevano che la domanda dei ricorrenti Per_2 CP_2 dovesse essere rigettata perché questi non avrebbero assolto alla c.d. probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario, richiesta ai fini dell'accoglimento della domanda petitoria.
I resistenti non contestavano alcuna circostanza in fatto addotta dai ricorrenti e non dichiaravano di vantare alcun titolo in conflitto con quello dei ricorrenti sui beni di cui al presente giudizio.
Ciò posto, deve evidenziarsi che anche recentemente la Corte di legittimità ha affermato, come sostengono i resistenti, che nell'azione di revindica l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine, che è anzi indicato in modo certo e chiaro e chiede la restituzione della
5 porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nella azione di regolamento dei confini l'attore non solo non è sicuro ab initio dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dalla controparte (cfr. Cass. Sez. 2, n. 28826 dell'8.11.2024).
Tuttavia, anche nella recente pronuncia, la Corte di legittimità chiarisce come l'azione petitoria presuppone un «conflitto tra titoli», mentre l'actio finum regundorum involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi, dunque un «contrasto tra fondi».
Nella citata pronuncia n. 28826/2024 la Corte di Cassazione ha confermato, infatti, la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 72/2020, in cui si chiarisce che l'azione di regolamento di confini “è l'unico rimedio esperibile qualora si discuta dell'incertezza non della proprietà dei beni confinati, ma della loro reale estensione. L'azione di regolamento di confini presuppone che l'incertezza oggettiva o soggettiva cada sul confine tra due fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, pertanto non muta natura trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia esatto per essere stato parte del fondo usurpato dal vicino (Cass. Civ sez.VI
n. 3559/2016). Ne consegue che anche nel caso in esame la conseguenza della lamentata usurpazione di parte del fondo dell'attore, con conseguente ordine di rilascio dell'area accertata come occupata, non determina una contestazione sul diritto di proprietà di ciascuna parte in causa, ma rappresenta una conseguenza necessaria della determinazione quantitativa della effettiva estensione di ciascun fondo”.
Nello stesso senso è la altrettanto recente pronuncia della Corte di legittimità, Sez. 2, n.
3996 del 13.2.2024, in cui si afferma che l'azione di regolamento di confini, proposta dal proprietario che afferma l'incertezza del confine a causa dell'usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, ha la finalità di ottenere un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza contestare i titoli di proprietà. Tale azione non si qualifica come un'azione di rivendicazione, per cui non è rilevante che l'accertamento della proprietà da parte di una delle parti sulla porzione di suolo controversa possa comportare un recupero della proprietà stessa come mera conseguenza dell'esperimento dell'azione di regolamento di confini. La finalità principale dell'azione è eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea di confine, senza entrare in controversia sul diritto di proprietà.
Attese le difese nel presente giudizio dei resistenti, non può ritenersi che l'azione proposta dai ricorrenti sia da qualificarsi come azione petitoria, perché il e la non Per_2 CP_2
6 hanno contestato il titolo di proprietà del e della non hanno negato il Pt_1 Parte_2 titolo da loro sostenuto o non ne hanno messo in discussione la validità, perché, al di là di generiche allegazioni, non hanno opposto a loro favore un titolo, anche non negoziale, diverso da quello su cui i ricorrenti fondano la loro istanza.
Il principio espresso dall'art. 115 c.p.c., che impone ai resistenti con la costituzione in giudizio un preciso onere di contestazione delle avverse allegazioni, ha una portata di carattere generale e, nel caso de quo, non può dirsi che vi sia stata specifica contestazione del titolo vantato dai ricorrenti, avendo genericamente il e la impugnato e Per_2 CP_2 contestato tutto quanto ex adverso dedotto e meramente addotto che la domanda del e la da qualificarsi come revindica, fosse “infondata in quanto priva dei Pt_1 Parte_2 presupposti di legge e infondata in punto di fatto e di diritto”, aggiungendo “in ogni caso si contesta la proprietà invocata dai ricorrenti e parimenti si contesta l'invocato diritto di servitù, entrambi inopponibili per assoluta inesistenza”. Non trattasi né di puntuale contestazione dei fatti allegati dai ricorrenti né di allegazione tale da creare un conflitto tra titoli e da snaturare l'actio finium regundorum in azione petitoria.
La generica allegazione della inesistenza di un diritto di proprietà (e di servitù) dei ricorrenti, per non aver assolto al gravoso onere probatorio richiesto dall'azione di revindica, non equivale ad una negazione da parte del convenuto/resistente della proprietà dell'attore/ricorrente attraverso la contrapposizione al titolo da quest'ultimo vantato del suo possesso della cosa (possideo quia possideo) ovvero di un proprio diverso ed incompatibile titolo d'acquisto: tale specifica negazione e contrapposizione di titoli manca nel caso di specie.
Quando l'attore/ricorrente contesti che il confine apparente corrisponda a quello reale e denunci l'avvenuta usurpazione in suo danno di una fascia di terreno posseduta dal vicino e questi, convenuto in giudizio, non contesti il titolo di proprietà posto dall'attore/ricorrente a base della sua domanda, non può discorrersi di azione di revindica.
Ecco che l'azione proposta da e dalla va correttamente Parte_1 Parte_2 qualificata come azione di regolamento di confini, nella quale “i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene alla delimitazione dei rispettivi fondi (conflitto tra fondi) per la incertezza dei confini, oggettiva (derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria) o soggettiva (provocata dall'assunto attoreo di non corrispondenza del confine apparente a quello reale) (Cass. n. 2212/1984; n. 9900/1995; n. 1204/1998; n.
28349/2011; n. 1006/2018); si esperisce azione di regolamento di confini quando si chiede in giudizio la 'rettificazione' dell'attuale confine di fatto tra il proprio fondo e quello del vicino, deducendosi che esso non corrisponde alle correlative estensioni delle singole
7 proprietà interessate, come risultanti nella realtà giuridica dai rispettivi, non contestati, titoli;
… Poiché la determinazione del confine può comportare l'attribuzione ad una delle parti di una zona occupata dall'altra, la richiesta di tale attribuzione non incide sulla essenza dell'Azione, trasformandola in revindica, ma integra soltanto una naturale conseguenza della domanda di individuazione del confine” (Cass. Sez. 2, n. 20912 del
21.7.2021).
Come addotto dai resistenti, presupposto necessario, ai fini dell'utile esperimento dell'actio finium regundorum è l'esistenza di una situazione di incertezza sul confine, sia oggettiva
(sussistente quando, data l'assenza di alcun segno visibile, v'è un possesso promiscuo), sia soggettiva (sussistente quando, invece, pur essendo presente una precisa linea divisoria, essa è oggetto di contestazione). Nella fattispecie in esame, ricorre la seconda delle descritte situazioni, giacché è controversa la conformità a diritto del termine divisorio realizzato dai resistenti.
L'incertezza sulla esatta linea di demarcazione tra i loro fondi non può ritenersi assente né sulla base della circostanza che i ricorrenti si fossero rivolti ad un perito di parte (cfr. relazione tecnica dell'ing. in atti) né sulla base della circostanza che, all'esito Persona_3 dell'espletato procedimento per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., sulla scorta della relazione depositata dal consulente nominato dal Tribunale, ing. , abbiano specificamente indicato quella Persona_1 che intendono essere la linea di confine tra i fondi: trattasi evidentemente di attività propedeutiche ad un tentativo di conciliazione, finalizzate ad evitare di adire l'autorità giudiziaria e ad acquisire elementi per evitare azioni giudiziarie avventate.
L'incertezza soggettiva non può dirsi assente neppure sulla base della circostanza che la linea di confine indicata dai ricorrenti non è sostanzialmente contestata in giudizio dai resistenti. Si intende dire che, giuridicamente, non può discorrersi di assenza di incertezza, perché se non vi fosse stato contrasto tra le parti evidentemente non vi sarebbe stata la necessità di introdurre un procedimento per consulenza tecnica preventiva prima e un giudizio ordinario dopo e parte resistente non avrebbe chiesto il rigetto della avversa domanda. Sulla base delle difese dei resistenti non vi è incertezza sui titoli, in assenza di contrasto nel senso indicato supra, non essendo posti in discussione i rispettivi diritti di proprietà, ma vi è incertezza rispetto alla estensione dei fondi.
Ecco che l'azione dei ricorrenti mira esclusivamente ad eliminare la suddetta incertezza adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, avendo avuto i ricorrenti necessità di ricorrere al Tribunale, dal momento che i resistenti non avevano regolarizzato spontaneamente il muro di confine da loro eretto, pur avendo riconosciuto lo
8 “sconfinamento sul lotto adiacente”, con la denunzia, trasmessa al il Controparte_3
30.4.2010, di interventi eseguiti in difformità della precedente D.I.A..
Ciò posto, si osserva che “nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario” (Cass. Sez. 2, n. 11557 del 30.4.2024).
Ai fini di detta determinazione, se va data prevalenza agli atti traslativi della proprietà, in quanto contenenti utili indicazioni sull'estensione dei fondi confinanti, è peraltro utilizzabile, ogni mezzo istruttorio, anche di carattere tecnico e preventivo avendo le risultanze catastali, ai sensi del dell'art. 950, comma 3, c.c., valore mediamente sussidiario.
Nel caso di specie assolutamente attendibile, in assenza di contestazioni da parte dei resistenti in merito alle risultanze di fatto indicate, è la relazione del C.T.U. ing.
, come depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., il cui fascicolo è stato Per_1 formalmente acquisito al presente giudizio. Il e la , così nell'atto di Per_2 CP_2 costituzione nel procedimento n. 1131/2023, così nel presente giudizio, hanno solo contestato la ammissibilità del procedimento per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
ebbene, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 222/2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 696 bis, comma 1, primo periodo, c.p.c. nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico», deve ritenersi che la contestazione sia superata.
Se ai sensi dell'art. 950 c.c. ogni mezzo di prova è ammesso, pure le presunzioni, deve essere valutata anche la relazione dell'ing. , che con puntuale analisi ha tratto Per_1 le proprie conclusioni sulla base dei titoli di provenienza delle particelle, nonché del rilievo celerimetrico con strumentazione del tipo GPS LEIKA GS14, che prende come riferimenti i capisaldi (angoli di fabbricati, strade, ecc. ...) esistenti in prossimità della zona da rilevare, con sovrapposizione delle coordinate rilevate su mappa catastale.
La attendibilità e concludenza della relazione dell'ing. rinviene proprio nella Per_1 assenza di contestazioni in fatto da parte dei resistenti, che pur gravati nel giudizio di regolamento dei confini di un pari onere probatorio rispetto ai ricorrenti, nessun elemento differente rispetto alla documentazione depositata dal e dalla hanno Pt_1 Parte_2 prodotto e ancor più nulla hanno funditus contrastato, così da ritenersi chiaramente
9 provato il confine ex art. 115 c.p.c., così come indicato dal C.T.U., nella relazione, con allegati planimetrici, ritenuta esaustiva ed approfondita e che, perciò, viene condivisa.
Pertanto, evidenziato che sulla base dell'attuale muro di confine esistente si è verificata una modificazione dell'originaria linea di confine tra le proprietà degli odierni contendenti in danno della proprietà dei ricorrenti, al fine di rimuovere la cennata res dubia, tale linea va individuata sulla base dell'all. 15 alla relazione del 6.9.2023 dell'ing. nel Per_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c., per come rappresentata nell'elaborato planimetrico da cui si evince l'esatto posizionamento dei termini da apporre a confine delle rispettive proprietà.
A tanto consegue l'accoglimento della domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dai resistenti a favore dei ricorrenti, da ritenersi, per quanto supra esposto, quale conseguenza riconnessa all'accoglimento della domanda di regolamento di confini la quale, eliminando l'incertezza sulla demarcazione tra fondi e adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha un effetto recuperatorio che comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto (tra le altre Cass. Sez. 2, n. 8693 del
28.3.2019).
Ed infatti, nella fattispecie in esame, è stato accertato dall'ing. lo Per_1 sconfinamento dei resistenti a mezzo di recinzione con parete in cemento armato, realizzato dal dello spessore di cm 30 con altezza pari a m 3,50, in danno di alcune porzioni di Per_2 suolo sia di proprietà dei ricorrenti, sia porzioni in comproprietà tra ricorrenti e resistenti: la p.lla 1421 di proprietà ricorrente è stata quasi completamente occupata, per mq 160,00, una porzione della p.lla 1446 di proprietà ricorrente è stata occupata, per mq 186,00, una grossa porzione della p.lla 1450 in comproprietà tra parte ricorrente e parte resistente è stata occupata, per mq 368,00 x 1/2 = mq 184,00.
Da ciò consegue, dunque, che ai resistenti deve essere ordinato di rilasciare in favore dei ricorrenti tali porzioni di terreno derivanti dall'arretramento della linea di confine, così come descritto nella citata consulenza tecnica d'ufficio, e, per l'effetto, così come richiesto,
i resistenti vanno condannati al ripristino dei luoghi allo status quo ante mediante rimozione del cancello di accesso esistente, demolizione della parete in cemento armato dello spessore di cm 30,00, altezza m. 3,50, lunghezza complessiva di circa m 286,90, demolizione della fondazione in cemento armato in corrispondenza della parete di cui al punto precedente, rinterro dello scavo con terreno vegetale.
Ai sensi dell'art. 886 c.c., i costi della ricostruzione della linea di confine può essere posto a carico dei resistenti solo nella misura della metà delle opere, così come domandate dai ricorrenti, non potendosi porre a carico del della l'intero onere economico Per_2 CP_2
10 (scavo in sezione ristretta di una porzione di terreno di proprietà in corrispondenza Per_2 del confine della lunghezza di circa m. 337,00, fondazione in cemento armato delle dimensioni rinvenienti dal calcolo strutturale, parete in cemento armato delle stesse caratteristiche geometriche e dimensionali di quella precedentemente demolita, per una lunghezza di circa m 337,00, riposizionamento del cancello precedentemente rimosso).
Alcuna contestazione in punto di fatto si rinviene dalle allegazioni difensive dei resistenti neppure riguardo alla interclusione del fondo e all'ostacolo all'esercizio della servitù di passaggio, così come risultante dai titoli notarili, a favore dei fondi dei ricorrenti (fondi dominanti, p.lle 1421-1446-1448-1450) a carico dei fondi dei resistenti (fondi serventi, p.lle
1412-1447), interclusione anche visivamente accertata dall'ing. (all.ti 10, 11 e Per_1
12 alla relazione del 6.9.2023). “È bene precisare che dai rilievi celerimetrici eseguiti risulta che la porzione di sei metri delle particelle 1946, 1959, 1960, 1962, 1967 e 1970 (ex particelle 1412-1447 e 1451) (vedere allegato n.10: ortofoto di GO (anno 2023) stato attuale - vedere allegato n.11: elaborato planimetrico attuale del Comune di Andria) gravata da servitù di passaggio a favore delle particelle 1446 e 1448 è stata completamente occupata dalla realizzazione del muro sul confine, di proprietà il tutto così come Per_2 meglio illustrato nell'elaborato grafico redatto (vedere allegato n.12). Conseguenza di tale occupazione di cui sopra, rende intercluse le particelle 1446-1448”.
Ai sensi dell'art. 1079 c.c., il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative, può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni. Nel caso di specie non vi è una contestazione da parte dei resistenti all'esercizio della servitù (nulla sul punto adducono funditus il e la ), servitù risultante Per_2 CP_2 nell'atto notarile di acquisto dei fondi dominanti da parte dei ricorrenti nel 2006, ma una turbativa di fatto che ne impedisce l'esercizio.
L'attore in confessoria servitutis ha l'onere di provare il titolo del proprio diritto di servitù
(titolo dimostrato nel presente giudizio, attraverso il citato atto notarile); quanto alla proprietà del fondo dominante, l'onere probatorio non corrisponde, poi, a quello delle azioni petitorie, perché l'azione non mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, ma alla affermazione del diritto di servitù o, come nel caso di specie, a far cessare un impedimento o turbativa all'esercizio dello stesso (cfr. Cass. Sez. 2, n. 25809 del
18.11.2013).
Deve, pertanto, ordinarsi ai resistenti l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare l'interclusione, così come compiutamente indicate dal C.T.U., in modo immune da vizi logici e tecnici, che si fa proprio, con: realizzazione fondazione di m. 150 x (H) m. 0,50 ad
11 una profondità di mt. 1,00 al di sotto della quota di terreno, scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi meccanici, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo, profondità fino a 2 m h. 0,50 x 107,00 m x 1,50 m.= 80,25 mc, demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico eseguito con l'ausilio di mezzi tecnici, trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata del materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, reinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm. 3 e la bagnatura, con ogni onere anche tecnico necessario all'esecuzione delle opere.
I ricorrenti hanno anche domandato il risarcimento dei danni patiti per il mancato godimento delle porzioni illegittimamente occupate e/o rese intercluse, ovvero per l'illegittima compressione dei loro diritti dominicali, da liquidarsi in via equitativa, tenendo conto che i resistenti avevano precluso loro di disporre degli stessi, concedendoli in locazione a terzi e/o coltivando trattative per la vendita.
I resistenti tempestivamente costituitisi in giudizio hanno formulato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dai ricorrenti, dal momento che erano trascorsi oltre cinque anni dalla costruzione del muro con il quale il e la Per_2
avevano sconfinato nei fondi dei vicini e intercluso il fondo, impedendo l'esercizio CP_2 ai ricorrenti del diritto di servitù.
Argomentavano che “è un dato acclarato che la recinzione in discussione è stata realizzata nell'anno 2008, e che, sempre in quel quell'anno, controparte inoltrava lettera raccomandata di interruzione del termine di prescrizione. Successivamente, controparte avviava, nell'anno 2022, una mediazione che si concludeva con verbale negativo del
17/10/2022. Si potrà notare che dal 2008 al 2013 maturavano i 5 anni della prescrizione e che la stessa mediazione veniva introdotta da controparte nell'anno 2022, vale a dire quando erano trascorsi ulteriori 9 anni rispetto al 2013. Nel 2023 veniva introdotto il ricorso per consulenza tecnica preventiva. È evidente che il presente giudizio è stato introdotto quando la prescrizione quinquennale si era abbondantemente configurata sia nel periodo 2008-2013 che nel periodo 2013-2023”.
Il diritto al risarcimento del danno da occupazione abusiva si prescrive in cinque anni, come correttamente asserito dai resistenti, e non in venti anni, come addotto dai ricorrenti,
12 trattandosi di danno da illecito. Ora, la questione che si pone attiene alla decorrenza del termine di prescrizione.
La Corte di legittimità ha chiarito che “il diritto al risarcimento del danno, quando il danno sia rappresentato dal non poter godere di un immobile e ritrarne frutti naturali o civili, è un diritto che sorge nel momento stesso in cui l'occupazione abusiva impedisce al proprietario di produrre e fare propri quei frutti. Può essere perciò esercitato immediatamente, mano a mano che il danno si verifica, e quindi si prescrive giorno per giorno dopo cinque anni dal giorno in cui ogni successiva frazione di danno si produce
(artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ.) - si tratta di un principio di diritto che la Corte enuncia in modo costante” (Cass. Sez. 3, n. 16564 del 25.11.2002 e succ. conf.).
“Allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni de die in diem, a mano a mano che essi si verificano” (Cass. Sez. 3, 4677 del 15.2.2023).
Il termine di prescrizione non decorre, dunque, né dal momento in cui si verifica l'occupazione (nel caso di specie con l'erezione del muro), né da quello della cessazione della occupazione, ma matura giorno per giorno. Così vanno valutati al fine del risarcimento solo gli ultimi cinque anni antecedenti all'atto di interruzione della prescrizione da individuarsi nella mediazione introdotta nel 2022.
Ciò posto quanto al danno lamentato, evidentemente i ricorrenti chiedono il ristoro della
«perdita subita» e non del «mancato guadagno», avendo questi fatto riferimento meramente alla compressione dei loro diritti dominicali e alla preclusione alla loro possibilità di disporre dei terreni, concedendoli in locazione a terzi e/o coltivando trattative per la vendita. Si legge nella pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni Unite del 2022, citata anche dai ricorrenti, che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte
13 di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato” (Cass. Sez. U.,
n. 33645 del 15.11.2022). Nulla sul punto hanno allegato specificamente i ricorrenti sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato.
Richiamato il concetto della Corte di Cassazione di «danno presunto» o «danno normale», quale lesione della facoltà di godimento diretto o indiretto del bene immobile occupato, la allegata mancata stipulazione di una locazione, quale forma di godimento indiretto del bene mediante i frutti civili che da esso possono ritrarsi è ascrivibile all'area del danno emergente. “Ecco perché la mancata locazione, quale spoliazione della facoltà di godimento indiretto, rientra nell'area della perdita subita e, per tale via, nella problematica del danno in re ipsa … il diritto di disporre del bene inerisce all'area della perdita subita e dunque alla problematica del danno in re ipsa” (Cass. S.U. 33645/2022 cit.).
La liquidazione del danno può avvenire in via equitativa da parte del giudice;
nel presente giudizio gli elementi di cui tener conto per quantificare il danno di cui i ricorrenti hanno diritto al risarcimento, con un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa ex art. 1226 c.c., sono: la circostanza che trattasi di porzioni di più estese particelle, il più probabile valore medio dei suoli occupati stimato dall'ing. in € 18.550,00, la circostanza che “la porzione di suolo occupato sine Per_1 titulo dalla parte resistente è incolta come lo è la restante porzione di proprietà di parte ricorrente;
inoltre è bene precisare che dal punto di vista urbanistico tali suoli rientrano all'interno del P.R.G. vigente nel Comune di Andria nella Zona C3 «zone residenziali estensive» (vedere allegato n.16 – Stralcio P.R.G. Comune di Andria), dove ogni intervento
è subordinato alla approvazione di strumenti urbanistici esecutivi (vedere allegato n. 17 – art.
6.9 e 6.12 delle N.T.E.)”, per cui non è all'attualità ancora edificabile in assenza di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, nonché la circostanza che il danno va limitato al periodo a partire dal quinquennio anteriore al 2022 (essendo prescritto il diritto al risarcimento per il tempo anteriore). Ecco che congruo si ritiene quantificare il danno in
€ 4.500,00.
Diversamente in mancanza anche di allegazione in merito al danno conseguenza patito per l'interclusione del fondo e per il mancato esercizio della servitù, trattandosi di fondi incolti, come rilevato dal C.T.U., nulla si ritiene di riconoscere a titolo di danno per la molestia di fatto all'esercizio della servitù di passaggio. “Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta
14 possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento” (Cass. S.U. 33645/2022 cit.). Tanto si ritiene anche rispetto all'impedimento all'esercizio della servitù in assenza di “allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”.
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, considerate le attività processuali concretamente espletate, vanno compensate per 1/4 e per i restanti 3/4 poste a carico dei resistenti per soccombenza, liquidate nei parametri medi di cui al d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022 (con esclusione della fase istruttoria), con riferimento allo scaglione di valore della controversia, da distrarsi a favore dei difensori avv. Ciro Testini e Luigi di Rella dichiaratisi antistatari.
“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente”
(Cass. Sez. 2, n. 29850del 27.10.2023). Anche le spese della consulenza preventiva
(compensi da distrarsi ai difensori e compensi del C.T.U., come già liquidati in quel giudizio) vanni posti a carico dei resistenti per i 3/4 per soccombenza, con compensazione del restante quarto.
In assenza di prova dell'esborso, nulla si dispone in merito alle spese del procedimento di mediazione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 5389 del 29.2.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di e , ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettate, CP_1 CP_2 rinunciate ovvero assorbite:
- accoglie la domanda di accertamento dei confini formulata da e Parte_1
e, per l'effetto, visto l'art. 950 c.c., dichiara che l'esatto confine tra i fondi Parte_2 siti in agro Comune di Andra alla Contrada Coppe o Cisternone, di proprietà dei ricorrenti riportati nel Catasto Terreni del Comune di Andria al Fg. 53, p.lle 1421, 1446, 1448 e p.lle
1425, 1450 (queste ultime per la metà dei ricorrenti e per la restante metà dei resistenti),
e i fondi di proprietà dei resistenti riportati nel Catasto Terreni del Comune di Andria al
Fg. 53, p.lle 1413, 1414, 1424, 1946, 1959, 1962 e 1967, nonché p.lle 1425, 1450 (queste ultime per la metà dei ricorrenti e per la restante metà dei resistenti), meglio indicati in atti, è quello risultante dall'elaborato peritale a firma dell'ing. Persona_1
15 depositato in data 6.9.2023 nel procedimento per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite n. 1131/2023 r.g. - Tribunale di Trani e precisamente quello risultante dall'allegato grafico n. 15 contenente l'elaborato planimetrico da cui si evince l'esatto posizionamento dei termini da apporre a confine delle rispettive proprietà;
- accoglie la domanda dei ricorrenti e per l'effetto, condanna e CP_1 CP_2
a rilasciare, in favore di e , le porzioni di terreno di
[...] Parte_1 Parte_2 proprietà dei ricorrenti indebitamente occupate e, nello specifico, la porzione rappresentata nell'elaborato planimetrico del C.T.U. (all. 15) tra la linea rossa e la linea blu;
- condanna i resistenti al ripristino dello status quo ante mediante rimozione del cancello di accesso esistente, demolizione della parete in cemento armato dello spessore di cm 30,00, altezza m. 3,50, lunghezza complessiva di circa m 286,90, demolizione della fondazione in cemento armato in corrispondenza della parete di cui al punto precedente, rinterro dello scavo con terreno vegetale;
- pone a carico dei resistenti la metà del costo delle opere per la definizione del confine tra i fondi;
- condanna i resistenti al ripristino dello status quo ante con rimozione dell'impedimento all'esercizio da parte dei ricorrenti della servitù a favore dei fondi dominanti, p.lle 1421-1446-1448-1450, a carico dei fondi dei resistenti, fondi serventi,
p.lle 1412-1447, con scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi meccanici, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo, demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura, con ogni altro onere anche tecnico necessario all'esecuzione di quanto sopra a carico dei resistenti;
- accoglie la domanda di risarcimento dei danni dei ricorrenti, per quanto di ragione,
e, per l'effetto, condanna i resistenti al pagamento a favore del e della Pt_1 Parte_2 della somma di € 4.500,00 oltre interessi legali dalla liquidazione al soddisfo;
- compensa le spese di lite per 1/4 e pone a carico dei resistenti e a favore dei
16 ricorrenti i restanti 3/4 che liquida per il giudizio di merito e per quello di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. in € 4.300,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore degli avv.ti Ciro Testini e Luigi Di Rella, dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di C.T.U., liquidate nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n.
1131/2023 con decreto del 15.9.2023, per 1/4 e pone a carico dei resistenti i restanti 3/4.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 7.4.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
17
Sezione Civile
All'udienza del 7.4.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, nella causa iscritta al n. 4621/2023 r.g., sono presenti l'avv. Luigi Di Rella, anche in sostituzione dell'avv. Ciro Testini, per parte ricorrente, l'avv. Pasqua Di Pilato per parte resistente. I difensori discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni in essi contenute, di cui chiedono l'accoglimento. L'avv. Di Rella a fronte delle contestazioni di parte resistente, ribadita nelle note conclusive, che ha qualificato la domanda attorea come di revindica precisa che i ricorrenti hanno proposto domanda di regolamento dei confini resi incerti da una immutatio dei luoghi da parte dei resistenti, nonché una azione confessoria servitutis, ex art. 949 c.c., che non attinge ai diritti dominicali, che non sono contestati dai resistenti ed è volta solo a eliminare i pesi illegittimamente imposti alla proprietà e alla servitù di passaggio a favore dei ricorrenti con l'edificazione del muro di recinzione, ribadisce la propria opposizione alla eccezione di prescrizione sollevata da controparte. L'avv. Di Pilato si riporta integralmente alla propria comparsa chiedendo che vengano accolte le proprie eccezioni, insistendo sulla natura petitoria della domanda e sul mancato assolvimento della probatio diabolica richiesta dalla domanda di revindica. Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.
I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentiti i procuratori, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 14.15 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4621/2023 r.g., proposta
DA
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Ciro Testini Parte_1 Parte_2
e Luigi Di Rella,
-ricorrenti-
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Pasqua Di Pilato, CP_1 CP_2
-resistenti-
All'udienza del 7.4.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex artt. 281 decies ss. c.p.c., e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda avverso e al fine di dichiarare la linea di confine tra CP_1 CP_2 le consistenze immobiliari di proprietà dei ricorrenti e dei resistenti (come meglio indicate in atti) sulla base della relazione peritale del C.T.U. ing. , depositata Persona_1 nel procedimento per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite n.
1131/2023 r.g. - Tribunale di Trani, con condanna dei resistenti, in solido tra loro, a restituire ai ricorrenti le porzioni illegittimamente occupata delle consistenze di proprietà dei medesimi, mercé esecuzione delle opere come indicate dallo stesso consulente, condanna dei resistenti, in solido tra loro, a rispristinare la servitù di passaggio carrabile
2 a favore delle consistenze di proprietà dei ricorrenti, mercé esecuzione delle ulteriori opere come indicate dallo stesso consulente, e condanna dei resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 20.000,00 o della minor somma ritenuta equa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione e interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni patiti per mancato godimento delle porzioni illegittimamente occupate e/o rese intercluse, con vittoria di spese e compensi relativi al procedimento di mediazione, al procedimento di istruzione preventiva e del presente giudizio da distarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari, nonché delle spese e compensi corrisposti al consulente nominato nel citato procedimento n. 1131/2023 r.g..
I ricorrenti allegavano di essere, in forza di atto di compravendita del 6.10.2003, a rogito del notaio (Rep. 14434-Racc.6273), comproprietari in comune pro-indiviso Persona_2
e in parti uguali delle consistenze immobiliari in contrada Coppe o Cisternone, come meglio indicate in atti, e che tali consistenze confinano con le consistenze immobiliari in proprietà dei resistenti, da loro acquistate giusta atto di compravendita del 20.9.2006, a rogito del notaio (Rep. 24319-Racc. 9894). Persona_2
Con denuncia di inizio attività del 13.10.2008, i resistenti avevano comunicato al Comune di Andria l'avvio delle opere di edificazione di un muro di recinzione delle consistenze di loro proprietà, da realizzarsi secondo gli elaborati progettuali allegati alla D.I.A. All'esito della edificazione di tali opere, tuttavia, il muro di recinzione realizzato dai resistenti risultava illegittimamente eretto in più punti oltre la linea di confine con le confinanti consistenze immobiliari in comproprietà ai ricorrenti;
il realizzato muro, poi, rendeva intercluse le particelle dei ricorrenti, così impedendo l'esercizio della servitù di passaggio gravante sulle particelle dei resistenti in favore delle particelle del e della Pt_1
Parte_2
I ricorrenti, con nota del 12.4.2008, segnalavano alla Polizia Municipale di Andria –
Squadra Edilizia le difformità di quanto realizzato dai resistenti rispetto a quanto assentito e gli agenti incaricati, a seguito di sopralluogo in data 21.4.2008, con contestuali rilievi fotografici, redigevano relazione di servizio evidenziando che “in effetti la recinzione sembra che abbia interessato anche le particelle limitrofe ed è stata realizzata in modo difforme sia strutturalmente che come impronta”. Al fine di sanare le riscontrate difformità i resistenti in data 25.6.2008 presentavano al Comune di Andria D.I.A. in sanatoria chiedendo “la sanatoria delle opere eseguite in difformità di quanto previsto nella denuncia di Inizio
Attività prot. N. 65055 del 13.10.2006 sia nella tipologia del materiale che nella ubicazione con parziale sconfinamento sul lotto adiacente”.
3 Perdurando l'illecita lesione dei loro diritti dominicali, i ricorrenti nel 2022 avevano promosso procedura di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 al fine di tentare la conciliazione della insorgente controversia giudiziale volta ad ottenere la eliminazione delle opere lesive dei loro diritti dominicali ed il risarcimento dei danni conseguenti da loro patiti, ma tale procedura si concludeva con esito negativo. Con successivo ricorso ex art. 696 bis
c.p.c., domandavano, tra l'altro, di accertare la circostanza che il muro di recinzione realizzato dai resistenti in più punti invadeva le confinanti consistenze di proprietà dei ricorrenti, ricadendo al di là della linea di confine con le stesse, l'esatta estensione della parte di superficie di tali particelle che era stata così sottratta alla disponibilità del Pt_1
e della la impraticabilità della servitù di passaggio. Parte_2
Richiamata la risposta ai quesiti del C.T.U., assumevano dimostrati i fatti costitutivi dedotti dai ricorrenti e conseguentemente la lesione dei diritti dominicali da loro patita, a causa delle opere realizzate dai resistenti, peraltro in difformità al titolo abilitativo, per cui adducevano il proprio diritto ad ottenere la eliminazione di tutte le situazioni antigiuridiche poste in essere ai loro danni dai resistenti, mercé esecuzione delle opere e/o interventi dettagliatamente descritti dal consulente, oltre al risarcimento del danno conseguente alla illegittima compressione dei loro diritti dominicali, da liquidarsi in via equitativa, tenendo conto che avevano precluso ai ricorrenti di disporre degli stessi, concedendoli in locazione a terzi e/o coltivando trattative per la vendita.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano i resistenti i quali impugnavano e contestavano tutto quanto ex adverso dedotto. Argomentavano che la domanda introdotta dai ricorrenti era stata formalmente qualificata come regolamento dei confini, mentre il petitum consisteva nella richiesta di accertamento della linea di confine con la condanna alla restituzione delle porzioni di suolo illegittimamente occupate dal resistente, condanna alla demolizione delle opere occupanti l'area usurpata, con accessori, oltre al risarcimento dei danni, per cui, sul piano sostanziale, l'intera domanda doveva qualificarsi di revindica della proprietà, in quanto i ricorrenti non avevano mai avuto alcuna incertezza circa il confine e avevano chiesto la restituzione della porzione di fondo usurpata, peraltro specificamente indicata nelle sue dimensioni.
La domanda dei ricorrenti, come meglio qualificata di rivendicazione, avente natura petitoria, era infondata in punto di fatto e di diritto, in quanto priva dei presupposti di legge.
In subordine, eccepivano la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato in quanto erano decorsi oltre cinque anni dall'asserito sconfinamento nel 2008. In ogni caso,
4 nel merito la domanda di risarcimento del danno era infondata per carenza del presupposto della proprietà e del diritto di servitù, in quanto non dimostrati.
Sul piano istruttorio, assumevano che la consulenza preventiva invocata dai ricorrenti non avesse alcuna valenza, in quanto il ricorso ex art. 996 bis c.p.c. era inammissibile.
Aggiungevano “in ogni caso si contesta la proprietà invocata dai ricorrenti e parimenti si contesta l'invocato diritto di servitù, entrambi inopponibili per assoluta inesistenza”, con rigetto delle avverse domande e vittoria di spese di lite.
Disposta la acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c n. 1131/2023
r.g., era fissata udienza per la discussione, con termine per il deposito di note conclusive.
All'odierna udienza, a seguito della discussione orale delle parti, la causa è decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
Compiutamente riportate in parte motiva le allegazioni in fatto e diritto delle parti, prima di entrare nel merito dello scrutinio delle domande proposte, occorre qualificare giuridicamente la domanda principale proposta dai ricorrenti.
A fronte delle allegazioni delle parti, la qualificazione giuridica della domanda è rimessa al
Tribunale, in applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., che importa la possibilità per il giudice di assegnare una qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame.
Nel caso di specie i ricorrenti concludono chiedendo dichiararsi la linea di confine tra le proprie consistenze immobiliari e quelle dei resistenti, che costituendosi hanno argomentato che la domanda ex adverso proposta fosse da qualificarsi come azione di revindica, non sussistendo da parte del e della alcuna incertezza sui Pt_1 Parte_2 confini dei beni. All'uopo il e la adducevano che la domanda dei ricorrenti Per_2 CP_2 dovesse essere rigettata perché questi non avrebbero assolto alla c.d. probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario, richiesta ai fini dell'accoglimento della domanda petitoria.
I resistenti non contestavano alcuna circostanza in fatto addotta dai ricorrenti e non dichiaravano di vantare alcun titolo in conflitto con quello dei ricorrenti sui beni di cui al presente giudizio.
Ciò posto, deve evidenziarsi che anche recentemente la Corte di legittimità ha affermato, come sostengono i resistenti, che nell'azione di revindica l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine, che è anzi indicato in modo certo e chiaro e chiede la restituzione della
5 porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nella azione di regolamento dei confini l'attore non solo non è sicuro ab initio dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dalla controparte (cfr. Cass. Sez. 2, n. 28826 dell'8.11.2024).
Tuttavia, anche nella recente pronuncia, la Corte di legittimità chiarisce come l'azione petitoria presuppone un «conflitto tra titoli», mentre l'actio finum regundorum involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi, dunque un «contrasto tra fondi».
Nella citata pronuncia n. 28826/2024 la Corte di Cassazione ha confermato, infatti, la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 72/2020, in cui si chiarisce che l'azione di regolamento di confini “è l'unico rimedio esperibile qualora si discuta dell'incertezza non della proprietà dei beni confinati, ma della loro reale estensione. L'azione di regolamento di confini presuppone che l'incertezza oggettiva o soggettiva cada sul confine tra due fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, pertanto non muta natura trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia esatto per essere stato parte del fondo usurpato dal vicino (Cass. Civ sez.VI
n. 3559/2016). Ne consegue che anche nel caso in esame la conseguenza della lamentata usurpazione di parte del fondo dell'attore, con conseguente ordine di rilascio dell'area accertata come occupata, non determina una contestazione sul diritto di proprietà di ciascuna parte in causa, ma rappresenta una conseguenza necessaria della determinazione quantitativa della effettiva estensione di ciascun fondo”.
Nello stesso senso è la altrettanto recente pronuncia della Corte di legittimità, Sez. 2, n.
3996 del 13.2.2024, in cui si afferma che l'azione di regolamento di confini, proposta dal proprietario che afferma l'incertezza del confine a causa dell'usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, ha la finalità di ottenere un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza contestare i titoli di proprietà. Tale azione non si qualifica come un'azione di rivendicazione, per cui non è rilevante che l'accertamento della proprietà da parte di una delle parti sulla porzione di suolo controversa possa comportare un recupero della proprietà stessa come mera conseguenza dell'esperimento dell'azione di regolamento di confini. La finalità principale dell'azione è eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea di confine, senza entrare in controversia sul diritto di proprietà.
Attese le difese nel presente giudizio dei resistenti, non può ritenersi che l'azione proposta dai ricorrenti sia da qualificarsi come azione petitoria, perché il e la non Per_2 CP_2
6 hanno contestato il titolo di proprietà del e della non hanno negato il Pt_1 Parte_2 titolo da loro sostenuto o non ne hanno messo in discussione la validità, perché, al di là di generiche allegazioni, non hanno opposto a loro favore un titolo, anche non negoziale, diverso da quello su cui i ricorrenti fondano la loro istanza.
Il principio espresso dall'art. 115 c.p.c., che impone ai resistenti con la costituzione in giudizio un preciso onere di contestazione delle avverse allegazioni, ha una portata di carattere generale e, nel caso de quo, non può dirsi che vi sia stata specifica contestazione del titolo vantato dai ricorrenti, avendo genericamente il e la impugnato e Per_2 CP_2 contestato tutto quanto ex adverso dedotto e meramente addotto che la domanda del e la da qualificarsi come revindica, fosse “infondata in quanto priva dei Pt_1 Parte_2 presupposti di legge e infondata in punto di fatto e di diritto”, aggiungendo “in ogni caso si contesta la proprietà invocata dai ricorrenti e parimenti si contesta l'invocato diritto di servitù, entrambi inopponibili per assoluta inesistenza”. Non trattasi né di puntuale contestazione dei fatti allegati dai ricorrenti né di allegazione tale da creare un conflitto tra titoli e da snaturare l'actio finium regundorum in azione petitoria.
La generica allegazione della inesistenza di un diritto di proprietà (e di servitù) dei ricorrenti, per non aver assolto al gravoso onere probatorio richiesto dall'azione di revindica, non equivale ad una negazione da parte del convenuto/resistente della proprietà dell'attore/ricorrente attraverso la contrapposizione al titolo da quest'ultimo vantato del suo possesso della cosa (possideo quia possideo) ovvero di un proprio diverso ed incompatibile titolo d'acquisto: tale specifica negazione e contrapposizione di titoli manca nel caso di specie.
Quando l'attore/ricorrente contesti che il confine apparente corrisponda a quello reale e denunci l'avvenuta usurpazione in suo danno di una fascia di terreno posseduta dal vicino e questi, convenuto in giudizio, non contesti il titolo di proprietà posto dall'attore/ricorrente a base della sua domanda, non può discorrersi di azione di revindica.
Ecco che l'azione proposta da e dalla va correttamente Parte_1 Parte_2 qualificata come azione di regolamento di confini, nella quale “i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene alla delimitazione dei rispettivi fondi (conflitto tra fondi) per la incertezza dei confini, oggettiva (derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria) o soggettiva (provocata dall'assunto attoreo di non corrispondenza del confine apparente a quello reale) (Cass. n. 2212/1984; n. 9900/1995; n. 1204/1998; n.
28349/2011; n. 1006/2018); si esperisce azione di regolamento di confini quando si chiede in giudizio la 'rettificazione' dell'attuale confine di fatto tra il proprio fondo e quello del vicino, deducendosi che esso non corrisponde alle correlative estensioni delle singole
7 proprietà interessate, come risultanti nella realtà giuridica dai rispettivi, non contestati, titoli;
… Poiché la determinazione del confine può comportare l'attribuzione ad una delle parti di una zona occupata dall'altra, la richiesta di tale attribuzione non incide sulla essenza dell'Azione, trasformandola in revindica, ma integra soltanto una naturale conseguenza della domanda di individuazione del confine” (Cass. Sez. 2, n. 20912 del
21.7.2021).
Come addotto dai resistenti, presupposto necessario, ai fini dell'utile esperimento dell'actio finium regundorum è l'esistenza di una situazione di incertezza sul confine, sia oggettiva
(sussistente quando, data l'assenza di alcun segno visibile, v'è un possesso promiscuo), sia soggettiva (sussistente quando, invece, pur essendo presente una precisa linea divisoria, essa è oggetto di contestazione). Nella fattispecie in esame, ricorre la seconda delle descritte situazioni, giacché è controversa la conformità a diritto del termine divisorio realizzato dai resistenti.
L'incertezza sulla esatta linea di demarcazione tra i loro fondi non può ritenersi assente né sulla base della circostanza che i ricorrenti si fossero rivolti ad un perito di parte (cfr. relazione tecnica dell'ing. in atti) né sulla base della circostanza che, all'esito Persona_3 dell'espletato procedimento per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., sulla scorta della relazione depositata dal consulente nominato dal Tribunale, ing. , abbiano specificamente indicato quella Persona_1 che intendono essere la linea di confine tra i fondi: trattasi evidentemente di attività propedeutiche ad un tentativo di conciliazione, finalizzate ad evitare di adire l'autorità giudiziaria e ad acquisire elementi per evitare azioni giudiziarie avventate.
L'incertezza soggettiva non può dirsi assente neppure sulla base della circostanza che la linea di confine indicata dai ricorrenti non è sostanzialmente contestata in giudizio dai resistenti. Si intende dire che, giuridicamente, non può discorrersi di assenza di incertezza, perché se non vi fosse stato contrasto tra le parti evidentemente non vi sarebbe stata la necessità di introdurre un procedimento per consulenza tecnica preventiva prima e un giudizio ordinario dopo e parte resistente non avrebbe chiesto il rigetto della avversa domanda. Sulla base delle difese dei resistenti non vi è incertezza sui titoli, in assenza di contrasto nel senso indicato supra, non essendo posti in discussione i rispettivi diritti di proprietà, ma vi è incertezza rispetto alla estensione dei fondi.
Ecco che l'azione dei ricorrenti mira esclusivamente ad eliminare la suddetta incertezza adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, avendo avuto i ricorrenti necessità di ricorrere al Tribunale, dal momento che i resistenti non avevano regolarizzato spontaneamente il muro di confine da loro eretto, pur avendo riconosciuto lo
8 “sconfinamento sul lotto adiacente”, con la denunzia, trasmessa al il Controparte_3
30.4.2010, di interventi eseguiti in difformità della precedente D.I.A..
Ciò posto, si osserva che “nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario” (Cass. Sez. 2, n. 11557 del 30.4.2024).
Ai fini di detta determinazione, se va data prevalenza agli atti traslativi della proprietà, in quanto contenenti utili indicazioni sull'estensione dei fondi confinanti, è peraltro utilizzabile, ogni mezzo istruttorio, anche di carattere tecnico e preventivo avendo le risultanze catastali, ai sensi del dell'art. 950, comma 3, c.c., valore mediamente sussidiario.
Nel caso di specie assolutamente attendibile, in assenza di contestazioni da parte dei resistenti in merito alle risultanze di fatto indicate, è la relazione del C.T.U. ing.
, come depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., il cui fascicolo è stato Per_1 formalmente acquisito al presente giudizio. Il e la , così nell'atto di Per_2 CP_2 costituzione nel procedimento n. 1131/2023, così nel presente giudizio, hanno solo contestato la ammissibilità del procedimento per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
ebbene, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 222/2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 696 bis, comma 1, primo periodo, c.p.c. nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico», deve ritenersi che la contestazione sia superata.
Se ai sensi dell'art. 950 c.c. ogni mezzo di prova è ammesso, pure le presunzioni, deve essere valutata anche la relazione dell'ing. , che con puntuale analisi ha tratto Per_1 le proprie conclusioni sulla base dei titoli di provenienza delle particelle, nonché del rilievo celerimetrico con strumentazione del tipo GPS LEIKA GS14, che prende come riferimenti i capisaldi (angoli di fabbricati, strade, ecc. ...) esistenti in prossimità della zona da rilevare, con sovrapposizione delle coordinate rilevate su mappa catastale.
La attendibilità e concludenza della relazione dell'ing. rinviene proprio nella Per_1 assenza di contestazioni in fatto da parte dei resistenti, che pur gravati nel giudizio di regolamento dei confini di un pari onere probatorio rispetto ai ricorrenti, nessun elemento differente rispetto alla documentazione depositata dal e dalla hanno Pt_1 Parte_2 prodotto e ancor più nulla hanno funditus contrastato, così da ritenersi chiaramente
9 provato il confine ex art. 115 c.p.c., così come indicato dal C.T.U., nella relazione, con allegati planimetrici, ritenuta esaustiva ed approfondita e che, perciò, viene condivisa.
Pertanto, evidenziato che sulla base dell'attuale muro di confine esistente si è verificata una modificazione dell'originaria linea di confine tra le proprietà degli odierni contendenti in danno della proprietà dei ricorrenti, al fine di rimuovere la cennata res dubia, tale linea va individuata sulla base dell'all. 15 alla relazione del 6.9.2023 dell'ing. nel Per_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c., per come rappresentata nell'elaborato planimetrico da cui si evince l'esatto posizionamento dei termini da apporre a confine delle rispettive proprietà.
A tanto consegue l'accoglimento della domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dai resistenti a favore dei ricorrenti, da ritenersi, per quanto supra esposto, quale conseguenza riconnessa all'accoglimento della domanda di regolamento di confini la quale, eliminando l'incertezza sulla demarcazione tra fondi e adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha un effetto recuperatorio che comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto (tra le altre Cass. Sez. 2, n. 8693 del
28.3.2019).
Ed infatti, nella fattispecie in esame, è stato accertato dall'ing. lo Per_1 sconfinamento dei resistenti a mezzo di recinzione con parete in cemento armato, realizzato dal dello spessore di cm 30 con altezza pari a m 3,50, in danno di alcune porzioni di Per_2 suolo sia di proprietà dei ricorrenti, sia porzioni in comproprietà tra ricorrenti e resistenti: la p.lla 1421 di proprietà ricorrente è stata quasi completamente occupata, per mq 160,00, una porzione della p.lla 1446 di proprietà ricorrente è stata occupata, per mq 186,00, una grossa porzione della p.lla 1450 in comproprietà tra parte ricorrente e parte resistente è stata occupata, per mq 368,00 x 1/2 = mq 184,00.
Da ciò consegue, dunque, che ai resistenti deve essere ordinato di rilasciare in favore dei ricorrenti tali porzioni di terreno derivanti dall'arretramento della linea di confine, così come descritto nella citata consulenza tecnica d'ufficio, e, per l'effetto, così come richiesto,
i resistenti vanno condannati al ripristino dei luoghi allo status quo ante mediante rimozione del cancello di accesso esistente, demolizione della parete in cemento armato dello spessore di cm 30,00, altezza m. 3,50, lunghezza complessiva di circa m 286,90, demolizione della fondazione in cemento armato in corrispondenza della parete di cui al punto precedente, rinterro dello scavo con terreno vegetale.
Ai sensi dell'art. 886 c.c., i costi della ricostruzione della linea di confine può essere posto a carico dei resistenti solo nella misura della metà delle opere, così come domandate dai ricorrenti, non potendosi porre a carico del della l'intero onere economico Per_2 CP_2
10 (scavo in sezione ristretta di una porzione di terreno di proprietà in corrispondenza Per_2 del confine della lunghezza di circa m. 337,00, fondazione in cemento armato delle dimensioni rinvenienti dal calcolo strutturale, parete in cemento armato delle stesse caratteristiche geometriche e dimensionali di quella precedentemente demolita, per una lunghezza di circa m 337,00, riposizionamento del cancello precedentemente rimosso).
Alcuna contestazione in punto di fatto si rinviene dalle allegazioni difensive dei resistenti neppure riguardo alla interclusione del fondo e all'ostacolo all'esercizio della servitù di passaggio, così come risultante dai titoli notarili, a favore dei fondi dei ricorrenti (fondi dominanti, p.lle 1421-1446-1448-1450) a carico dei fondi dei resistenti (fondi serventi, p.lle
1412-1447), interclusione anche visivamente accertata dall'ing. (all.ti 10, 11 e Per_1
12 alla relazione del 6.9.2023). “È bene precisare che dai rilievi celerimetrici eseguiti risulta che la porzione di sei metri delle particelle 1946, 1959, 1960, 1962, 1967 e 1970 (ex particelle 1412-1447 e 1451) (vedere allegato n.10: ortofoto di GO (anno 2023) stato attuale - vedere allegato n.11: elaborato planimetrico attuale del Comune di Andria) gravata da servitù di passaggio a favore delle particelle 1446 e 1448 è stata completamente occupata dalla realizzazione del muro sul confine, di proprietà il tutto così come Per_2 meglio illustrato nell'elaborato grafico redatto (vedere allegato n.12). Conseguenza di tale occupazione di cui sopra, rende intercluse le particelle 1446-1448”.
Ai sensi dell'art. 1079 c.c., il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative, può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni. Nel caso di specie non vi è una contestazione da parte dei resistenti all'esercizio della servitù (nulla sul punto adducono funditus il e la ), servitù risultante Per_2 CP_2 nell'atto notarile di acquisto dei fondi dominanti da parte dei ricorrenti nel 2006, ma una turbativa di fatto che ne impedisce l'esercizio.
L'attore in confessoria servitutis ha l'onere di provare il titolo del proprio diritto di servitù
(titolo dimostrato nel presente giudizio, attraverso il citato atto notarile); quanto alla proprietà del fondo dominante, l'onere probatorio non corrisponde, poi, a quello delle azioni petitorie, perché l'azione non mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, ma alla affermazione del diritto di servitù o, come nel caso di specie, a far cessare un impedimento o turbativa all'esercizio dello stesso (cfr. Cass. Sez. 2, n. 25809 del
18.11.2013).
Deve, pertanto, ordinarsi ai resistenti l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare l'interclusione, così come compiutamente indicate dal C.T.U., in modo immune da vizi logici e tecnici, che si fa proprio, con: realizzazione fondazione di m. 150 x (H) m. 0,50 ad
11 una profondità di mt. 1,00 al di sotto della quota di terreno, scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi meccanici, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo, profondità fino a 2 m h. 0,50 x 107,00 m x 1,50 m.= 80,25 mc, demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico eseguito con l'ausilio di mezzi tecnici, trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata del materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, reinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm. 3 e la bagnatura, con ogni onere anche tecnico necessario all'esecuzione delle opere.
I ricorrenti hanno anche domandato il risarcimento dei danni patiti per il mancato godimento delle porzioni illegittimamente occupate e/o rese intercluse, ovvero per l'illegittima compressione dei loro diritti dominicali, da liquidarsi in via equitativa, tenendo conto che i resistenti avevano precluso loro di disporre degli stessi, concedendoli in locazione a terzi e/o coltivando trattative per la vendita.
I resistenti tempestivamente costituitisi in giudizio hanno formulato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dai ricorrenti, dal momento che erano trascorsi oltre cinque anni dalla costruzione del muro con il quale il e la Per_2
avevano sconfinato nei fondi dei vicini e intercluso il fondo, impedendo l'esercizio CP_2 ai ricorrenti del diritto di servitù.
Argomentavano che “è un dato acclarato che la recinzione in discussione è stata realizzata nell'anno 2008, e che, sempre in quel quell'anno, controparte inoltrava lettera raccomandata di interruzione del termine di prescrizione. Successivamente, controparte avviava, nell'anno 2022, una mediazione che si concludeva con verbale negativo del
17/10/2022. Si potrà notare che dal 2008 al 2013 maturavano i 5 anni della prescrizione e che la stessa mediazione veniva introdotta da controparte nell'anno 2022, vale a dire quando erano trascorsi ulteriori 9 anni rispetto al 2013. Nel 2023 veniva introdotto il ricorso per consulenza tecnica preventiva. È evidente che il presente giudizio è stato introdotto quando la prescrizione quinquennale si era abbondantemente configurata sia nel periodo 2008-2013 che nel periodo 2013-2023”.
Il diritto al risarcimento del danno da occupazione abusiva si prescrive in cinque anni, come correttamente asserito dai resistenti, e non in venti anni, come addotto dai ricorrenti,
12 trattandosi di danno da illecito. Ora, la questione che si pone attiene alla decorrenza del termine di prescrizione.
La Corte di legittimità ha chiarito che “il diritto al risarcimento del danno, quando il danno sia rappresentato dal non poter godere di un immobile e ritrarne frutti naturali o civili, è un diritto che sorge nel momento stesso in cui l'occupazione abusiva impedisce al proprietario di produrre e fare propri quei frutti. Può essere perciò esercitato immediatamente, mano a mano che il danno si verifica, e quindi si prescrive giorno per giorno dopo cinque anni dal giorno in cui ogni successiva frazione di danno si produce
(artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ.) - si tratta di un principio di diritto che la Corte enuncia in modo costante” (Cass. Sez. 3, n. 16564 del 25.11.2002 e succ. conf.).
“Allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni de die in diem, a mano a mano che essi si verificano” (Cass. Sez. 3, 4677 del 15.2.2023).
Il termine di prescrizione non decorre, dunque, né dal momento in cui si verifica l'occupazione (nel caso di specie con l'erezione del muro), né da quello della cessazione della occupazione, ma matura giorno per giorno. Così vanno valutati al fine del risarcimento solo gli ultimi cinque anni antecedenti all'atto di interruzione della prescrizione da individuarsi nella mediazione introdotta nel 2022.
Ciò posto quanto al danno lamentato, evidentemente i ricorrenti chiedono il ristoro della
«perdita subita» e non del «mancato guadagno», avendo questi fatto riferimento meramente alla compressione dei loro diritti dominicali e alla preclusione alla loro possibilità di disporre dei terreni, concedendoli in locazione a terzi e/o coltivando trattative per la vendita. Si legge nella pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni Unite del 2022, citata anche dai ricorrenti, che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte
13 di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato” (Cass. Sez. U.,
n. 33645 del 15.11.2022). Nulla sul punto hanno allegato specificamente i ricorrenti sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato.
Richiamato il concetto della Corte di Cassazione di «danno presunto» o «danno normale», quale lesione della facoltà di godimento diretto o indiretto del bene immobile occupato, la allegata mancata stipulazione di una locazione, quale forma di godimento indiretto del bene mediante i frutti civili che da esso possono ritrarsi è ascrivibile all'area del danno emergente. “Ecco perché la mancata locazione, quale spoliazione della facoltà di godimento indiretto, rientra nell'area della perdita subita e, per tale via, nella problematica del danno in re ipsa … il diritto di disporre del bene inerisce all'area della perdita subita e dunque alla problematica del danno in re ipsa” (Cass. S.U. 33645/2022 cit.).
La liquidazione del danno può avvenire in via equitativa da parte del giudice;
nel presente giudizio gli elementi di cui tener conto per quantificare il danno di cui i ricorrenti hanno diritto al risarcimento, con un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa ex art. 1226 c.c., sono: la circostanza che trattasi di porzioni di più estese particelle, il più probabile valore medio dei suoli occupati stimato dall'ing. in € 18.550,00, la circostanza che “la porzione di suolo occupato sine Per_1 titulo dalla parte resistente è incolta come lo è la restante porzione di proprietà di parte ricorrente;
inoltre è bene precisare che dal punto di vista urbanistico tali suoli rientrano all'interno del P.R.G. vigente nel Comune di Andria nella Zona C3 «zone residenziali estensive» (vedere allegato n.16 – Stralcio P.R.G. Comune di Andria), dove ogni intervento
è subordinato alla approvazione di strumenti urbanistici esecutivi (vedere allegato n. 17 – art.
6.9 e 6.12 delle N.T.E.)”, per cui non è all'attualità ancora edificabile in assenza di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, nonché la circostanza che il danno va limitato al periodo a partire dal quinquennio anteriore al 2022 (essendo prescritto il diritto al risarcimento per il tempo anteriore). Ecco che congruo si ritiene quantificare il danno in
€ 4.500,00.
Diversamente in mancanza anche di allegazione in merito al danno conseguenza patito per l'interclusione del fondo e per il mancato esercizio della servitù, trattandosi di fondi incolti, come rilevato dal C.T.U., nulla si ritiene di riconoscere a titolo di danno per la molestia di fatto all'esercizio della servitù di passaggio. “Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta
14 possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento” (Cass. S.U. 33645/2022 cit.). Tanto si ritiene anche rispetto all'impedimento all'esercizio della servitù in assenza di “allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”.
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, considerate le attività processuali concretamente espletate, vanno compensate per 1/4 e per i restanti 3/4 poste a carico dei resistenti per soccombenza, liquidate nei parametri medi di cui al d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022 (con esclusione della fase istruttoria), con riferimento allo scaglione di valore della controversia, da distrarsi a favore dei difensori avv. Ciro Testini e Luigi di Rella dichiaratisi antistatari.
“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente”
(Cass. Sez. 2, n. 29850del 27.10.2023). Anche le spese della consulenza preventiva
(compensi da distrarsi ai difensori e compensi del C.T.U., come già liquidati in quel giudizio) vanni posti a carico dei resistenti per i 3/4 per soccombenza, con compensazione del restante quarto.
In assenza di prova dell'esborso, nulla si dispone in merito alle spese del procedimento di mediazione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 5389 del 29.2.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di e , ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettate, CP_1 CP_2 rinunciate ovvero assorbite:
- accoglie la domanda di accertamento dei confini formulata da e Parte_1
e, per l'effetto, visto l'art. 950 c.c., dichiara che l'esatto confine tra i fondi Parte_2 siti in agro Comune di Andra alla Contrada Coppe o Cisternone, di proprietà dei ricorrenti riportati nel Catasto Terreni del Comune di Andria al Fg. 53, p.lle 1421, 1446, 1448 e p.lle
1425, 1450 (queste ultime per la metà dei ricorrenti e per la restante metà dei resistenti),
e i fondi di proprietà dei resistenti riportati nel Catasto Terreni del Comune di Andria al
Fg. 53, p.lle 1413, 1414, 1424, 1946, 1959, 1962 e 1967, nonché p.lle 1425, 1450 (queste ultime per la metà dei ricorrenti e per la restante metà dei resistenti), meglio indicati in atti, è quello risultante dall'elaborato peritale a firma dell'ing. Persona_1
15 depositato in data 6.9.2023 nel procedimento per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite n. 1131/2023 r.g. - Tribunale di Trani e precisamente quello risultante dall'allegato grafico n. 15 contenente l'elaborato planimetrico da cui si evince l'esatto posizionamento dei termini da apporre a confine delle rispettive proprietà;
- accoglie la domanda dei ricorrenti e per l'effetto, condanna e CP_1 CP_2
a rilasciare, in favore di e , le porzioni di terreno di
[...] Parte_1 Parte_2 proprietà dei ricorrenti indebitamente occupate e, nello specifico, la porzione rappresentata nell'elaborato planimetrico del C.T.U. (all. 15) tra la linea rossa e la linea blu;
- condanna i resistenti al ripristino dello status quo ante mediante rimozione del cancello di accesso esistente, demolizione della parete in cemento armato dello spessore di cm 30,00, altezza m. 3,50, lunghezza complessiva di circa m 286,90, demolizione della fondazione in cemento armato in corrispondenza della parete di cui al punto precedente, rinterro dello scavo con terreno vegetale;
- pone a carico dei resistenti la metà del costo delle opere per la definizione del confine tra i fondi;
- condanna i resistenti al ripristino dello status quo ante con rimozione dell'impedimento all'esercizio da parte dei ricorrenti della servitù a favore dei fondi dominanti, p.lle 1421-1446-1448-1450, a carico dei fondi dei resistenti, fondi serventi,
p.lle 1412-1447, con scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi meccanici, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo, demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura, con ogni altro onere anche tecnico necessario all'esecuzione di quanto sopra a carico dei resistenti;
- accoglie la domanda di risarcimento dei danni dei ricorrenti, per quanto di ragione,
e, per l'effetto, condanna i resistenti al pagamento a favore del e della Pt_1 Parte_2 della somma di € 4.500,00 oltre interessi legali dalla liquidazione al soddisfo;
- compensa le spese di lite per 1/4 e pone a carico dei resistenti e a favore dei
16 ricorrenti i restanti 3/4 che liquida per il giudizio di merito e per quello di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. in € 4.300,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore degli avv.ti Ciro Testini e Luigi Di Rella, dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di C.T.U., liquidate nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n.
1131/2023 con decreto del 15.9.2023, per 1/4 e pone a carico dei resistenti i restanti 3/4.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 7.4.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
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