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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/07/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
RG 255/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 14/07/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, è comparso per il MIM il dott. . Per_1 Per parte ricorrente nessuno compare.
Il dott. insiste come da memoria difensiva. Per_1
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 255/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 255/2025 promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 e, dagli avv.ti Simona Sanvitale ed Annamaria Zarrelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. Controparte_1 ia Sammartini e Marco Serraino, ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2 di Gorizia, a Gori Email_1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 28 maggio 2025, la ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1 Contr
(di seguito, per brevità, anche ), in qualità di docente in forza di
[...] contratti a tempo determinato, stipulati per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25. In esecuzione di questi contratti, ha sostenuto d'aver svolto e di svolgere mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato. Contr Ciò nonostante, il , agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – la c.d. Carta elettronica del docente – e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Ha perciò agito in giudizio chiedendo l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione. In via subordinata, ipotizzando la propria estraneità al sistema scolastico al momento della decisione della causa, e sull'assunto che il soggetto fuoriuscito dal sistema scolastico non possa ottenere l'adempimento in forma specifica da parte dell'amministrazione, ma il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento, ha chiesto la condanna Contr del al risarcimento del danno, quantificato nell'importo di euro 500,00, ossia in misura pari agli importi da accreditare nella Carte elettronica del docente per l'a.s. 2023/24.
2. Il si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Precisato che la ricorrente ha svolto supplenze tramite le c.d. Mad, e confermato che costei non fa parte del sistema scolastico, ha sostenuto che la domanda dovrebbe essere rigettata perché, tra l'altro, la ricorrente non avrebbe allegato il danno subito e di cui, tuttavia, chiede il risarcimento.
3. Istruita documentalmente, la causa è stata quindi discussa oralmente dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che, «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, ha istituito la Carta elettronica del docente. Essa, «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
* 5. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico». Secondo il C.d.S., «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.». Ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». Ne deriva che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale». Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo» [Cons. St., n. 1842/2022].
* 6. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di ER l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il » CP_1
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato» [CGUE, ord. 18 maggio 2022, C-450/2021].
* 7. Da ultimo, stimolata con rinvio pregiudiziale, la Corte di cassazione ha chiarito che «la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » [Cass., n. 29961/2023] CP_1
* 8. Così ricostruito lo scenario complessivo di riferimento, va affermato, in Contr chiave generale, che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente. Questa spetta a tutti i docenti, anche a quelli termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
8.1. A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, «non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare» [cfr. Cass., n. 31149/2019].
8.2. La comparabilità, come noto, non può essere esclusa nemmeno «per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche» [cfr. Cass., n. 31149/2019].
8.3. La recente pronuncia della Cassazione, sopra menzionata, conferma questo orientamento.
* 9. Poste queste premesse, e considerato che è pacifico che la ricorrente è estranea al sistema scolastico, va ricordato che la pronuncia di legittimità già richiamata ha precisato che ai docenti «ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto». Viceversa, ai docenti cui non sia stato accordato il beneficio per cui è causa, e che al momento della pronuncia giudiziale siano fuoriusciti dal sistema scolastico
– ossia la situazione in cui versa la parte ricorrente - «spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio»
[Cass., n. 29961/2023].
9.1. Ponendo l'attenzione sulla fattispecie risarcitoria, l'indicazione della Cassazione va intesa nel senso che non è dato individuare alcun danno in re ipsa, ciò che è del resto coerente con gli insegnamenti della Suprema Corte in materia;
è principio consolidato quello per cui va esclusa la risarcibilità del danno in re ipsa, di fatto coincidente con il c.d. danno-evento, dovendosi invece valutare il solo c.d. danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato [cfr., Cass., sez. un., n. 26972/2008], salvi i casi di c.d. danno punitivo, destinati ad attribuire alla condanna risarcitoria una veste ulteriore rispetto a quella di ripristinare lo status quo ante e compatibili con il nostro ordinamento nei soli casi in cui siano oggetto d'un'espressa disposizione normativa [cfr. Cass., sez. un., n. 16601/2017]. In effetti, con la propria pronuncia, la Corte ha indicato il diritto al risarcimento del danno in favore dei docenti con riferimento a «i danni che siano da essi allegati». Essi, come specificato dalla Corte, possono essere sì provati per presunzioni, ma ciò non significa che vadano implicitamente riconosciuti a fronte dell'inadempimento ministeriale, bensì che il loro accertamento – ontologicamente diverso dalla (e logicamente successivo alla) loro allegazione – possa avvenire mediante il procedimento probatorio di cui agli artt. 2727 ss. c.c.. Ugualmente, che si tratti di una posta quantificabile in via equitativa non implica un esonero dall'allegazione e dalla prova del danno, trattandosi d'un'indicazione rilevante rispetto ad un profilo del tutto diverso dall'allegazione e prova del danno e che, a ben vedere, presuppone come positivamente avvenute tanto l'allegazione, quanto la prova, del danno medesimo.
9.2. Calando queste indicazioni nel caso di specie, è da rilevare che la ricorrente, dopo aver ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale da cui sarebbe derivato il diritto al beneficio per cui è causa, si è limitata a formulare la propria domanda risarcitoria senza minimamente fare cenno ai pregiudizi che avrebbe subito in conseguenza dell'inadempimento ministeriale. Il ricorso, sul punto, tace integralmente, rendendo evidentemente pleonastica ogni indagine probatoria, anche per presunzioni, ed ogni valutazione sulla liquidazione equitativa di un danno che, predicato come in re ipsa, finisce per rivelarsi insussistente [in termini affini, in fattispecie analoga, vd. Trib. Venezia, n. 405/2024; per la rilevanza della prova del danno, v. anche Trib. Milano, n. 2728/2023].
9.3. Quanto precede assorbe ogni ulteriore questione e conduce al rigetto del ricorso. * 10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, e vengono liquidate considerando la riduzione di cui all'art. 152-bis disp. att. c.p.c. in quanto l'amministrazione si è difesa con l'assistenza d'un proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
Contr condanna parte ricorrente a rifondere al le spese del giudizio, liquidate in euro 206,40, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Gorizia, 14 luglio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 14/07/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, è comparso per il MIM il dott. . Per_1 Per parte ricorrente nessuno compare.
Il dott. insiste come da memoria difensiva. Per_1
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 255/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 255/2025 promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 e, dagli avv.ti Simona Sanvitale ed Annamaria Zarrelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. Controparte_1 ia Sammartini e Marco Serraino, ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2 di Gorizia, a Gori Email_1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 28 maggio 2025, la ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1 Contr
(di seguito, per brevità, anche ), in qualità di docente in forza di
[...] contratti a tempo determinato, stipulati per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25. In esecuzione di questi contratti, ha sostenuto d'aver svolto e di svolgere mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato. Contr Ciò nonostante, il , agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – la c.d. Carta elettronica del docente – e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Ha perciò agito in giudizio chiedendo l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione. In via subordinata, ipotizzando la propria estraneità al sistema scolastico al momento della decisione della causa, e sull'assunto che il soggetto fuoriuscito dal sistema scolastico non possa ottenere l'adempimento in forma specifica da parte dell'amministrazione, ma il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento, ha chiesto la condanna Contr del al risarcimento del danno, quantificato nell'importo di euro 500,00, ossia in misura pari agli importi da accreditare nella Carte elettronica del docente per l'a.s. 2023/24.
2. Il si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Precisato che la ricorrente ha svolto supplenze tramite le c.d. Mad, e confermato che costei non fa parte del sistema scolastico, ha sostenuto che la domanda dovrebbe essere rigettata perché, tra l'altro, la ricorrente non avrebbe allegato il danno subito e di cui, tuttavia, chiede il risarcimento.
3. Istruita documentalmente, la causa è stata quindi discussa oralmente dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che, «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, ha istituito la Carta elettronica del docente. Essa, «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
* 5. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico». Secondo il C.d.S., «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.». Ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». Ne deriva che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale». Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo» [Cons. St., n. 1842/2022].
* 6. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di ER l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il » CP_1
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato» [CGUE, ord. 18 maggio 2022, C-450/2021].
* 7. Da ultimo, stimolata con rinvio pregiudiziale, la Corte di cassazione ha chiarito che «la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » [Cass., n. 29961/2023] CP_1
* 8. Così ricostruito lo scenario complessivo di riferimento, va affermato, in Contr chiave generale, che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente. Questa spetta a tutti i docenti, anche a quelli termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
8.1. A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, «non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare» [cfr. Cass., n. 31149/2019].
8.2. La comparabilità, come noto, non può essere esclusa nemmeno «per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche» [cfr. Cass., n. 31149/2019].
8.3. La recente pronuncia della Cassazione, sopra menzionata, conferma questo orientamento.
* 9. Poste queste premesse, e considerato che è pacifico che la ricorrente è estranea al sistema scolastico, va ricordato che la pronuncia di legittimità già richiamata ha precisato che ai docenti «ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto». Viceversa, ai docenti cui non sia stato accordato il beneficio per cui è causa, e che al momento della pronuncia giudiziale siano fuoriusciti dal sistema scolastico
– ossia la situazione in cui versa la parte ricorrente - «spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio»
[Cass., n. 29961/2023].
9.1. Ponendo l'attenzione sulla fattispecie risarcitoria, l'indicazione della Cassazione va intesa nel senso che non è dato individuare alcun danno in re ipsa, ciò che è del resto coerente con gli insegnamenti della Suprema Corte in materia;
è principio consolidato quello per cui va esclusa la risarcibilità del danno in re ipsa, di fatto coincidente con il c.d. danno-evento, dovendosi invece valutare il solo c.d. danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato [cfr., Cass., sez. un., n. 26972/2008], salvi i casi di c.d. danno punitivo, destinati ad attribuire alla condanna risarcitoria una veste ulteriore rispetto a quella di ripristinare lo status quo ante e compatibili con il nostro ordinamento nei soli casi in cui siano oggetto d'un'espressa disposizione normativa [cfr. Cass., sez. un., n. 16601/2017]. In effetti, con la propria pronuncia, la Corte ha indicato il diritto al risarcimento del danno in favore dei docenti con riferimento a «i danni che siano da essi allegati». Essi, come specificato dalla Corte, possono essere sì provati per presunzioni, ma ciò non significa che vadano implicitamente riconosciuti a fronte dell'inadempimento ministeriale, bensì che il loro accertamento – ontologicamente diverso dalla (e logicamente successivo alla) loro allegazione – possa avvenire mediante il procedimento probatorio di cui agli artt. 2727 ss. c.c.. Ugualmente, che si tratti di una posta quantificabile in via equitativa non implica un esonero dall'allegazione e dalla prova del danno, trattandosi d'un'indicazione rilevante rispetto ad un profilo del tutto diverso dall'allegazione e prova del danno e che, a ben vedere, presuppone come positivamente avvenute tanto l'allegazione, quanto la prova, del danno medesimo.
9.2. Calando queste indicazioni nel caso di specie, è da rilevare che la ricorrente, dopo aver ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale da cui sarebbe derivato il diritto al beneficio per cui è causa, si è limitata a formulare la propria domanda risarcitoria senza minimamente fare cenno ai pregiudizi che avrebbe subito in conseguenza dell'inadempimento ministeriale. Il ricorso, sul punto, tace integralmente, rendendo evidentemente pleonastica ogni indagine probatoria, anche per presunzioni, ed ogni valutazione sulla liquidazione equitativa di un danno che, predicato come in re ipsa, finisce per rivelarsi insussistente [in termini affini, in fattispecie analoga, vd. Trib. Venezia, n. 405/2024; per la rilevanza della prova del danno, v. anche Trib. Milano, n. 2728/2023].
9.3. Quanto precede assorbe ogni ulteriore questione e conduce al rigetto del ricorso. * 10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, e vengono liquidate considerando la riduzione di cui all'art. 152-bis disp. att. c.p.c. in quanto l'amministrazione si è difesa con l'assistenza d'un proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
Contr condanna parte ricorrente a rifondere al le spese del giudizio, liquidate in euro 206,40, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Gorizia, 14 luglio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri