Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31886/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31886/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Precetti giusta procura in atti;
opponente contro
(C.F. ) in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_2
Ferrario giusta procura in atti;
opposta
Conclusioni: le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'odierna udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso per decreto ingiuntivo, ha instato, quale Controparte_1 società cessionaria di per la condanna del Controparte_3 Parte_1
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avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione il chiedendone la revoca;
Parte_1 all'odierna udienza i difensori delle parti hanno rilevato di non avere più interesse alla definizione giudiziale della lite tra le stesse intercorsa e, dunque, hanno precisato le conclusioni in modo conforme, instando entrambi per la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, nonché per la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Ritenuto che, pertanto, sia effettivamente venuta meno ogni ragione del contendere tra le parti, e, conseguentemente, sia venuto meno l'interesse delle stesse ad agire e a contraddire, ovvero ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
Richiamato il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende prestare adesione, non ravvisando valide ragioni per discostarsene, ha affermato che nel relativo giudizio - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e,
pagina 2 di 3 successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent. n. 12521 del 1998 e n. 4804 del 1992)” (Cfr. Cass.
n.13085/2008 in motivazione);
Rilevato che le parti hanno espressamente instato affinché le spese di lite, liquidate secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 in considerazione del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, siano poste a carico della parte opposta;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto (d.i. n. 6899/2024 del 17.5.2024);
- condanna alla rifusione in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 379,50 per esborsi ed € 2.090,00
[...] per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 19/02/2025 la Giudice
Francesca Avancini
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