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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 6 febbraio 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 935/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti T. Venturati e L. Biffi)
CONTRO
Controparte_1 contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Pt_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per Controparte_1 sentirla condannare al pagamento della somma di € 7.581,14 per differenze retributive, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente esponeva di aver lavorato per la convenuta con contratto a tempo determinato dall'1.10.2023 al 31.12.2023 per 20 ore settimanali, addetta a mansioni di cameriera di ristorante ed inquadramento al 6° livello
CCNL turismo minori confcommercio.
La riferiva di aver sempre prestato Pt_1 giornalmente ore di lavoro supplementare e straordinario e di aver svolto in particolare i seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.30 alle 24.00; sabato e domenica dalle 11.00 alle 15.00 e dalle
18.30 alle 1/2 di notte.
La ricorrente agiva quindi per conseguire il pagamento delle relative differenze retributive.
Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La società convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e la causa, dopo essere stata istruita testimonialmente e con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto.
Formalmente la ricorrente ha lavorato per la convenuta con contratto a tempo determinato dall'1.10.2023 al 31.12.2023, assunta per 20 ore settimanali e addetta a mansioni di cameriera di ristorante ed inquadramento al
6° livello CCNL turismo minori confcommercio
(v. doc. 1 fasc. ricorrente).
Dal racconto del teste risulta tuttavia lo svolgimento, quotidiano, di numerose ore di lavoro supplementare e straordinario in misura conforme a quella dedotta in ricorso
(v. Elizze Boubker).
Il teste, a sua volta dipendente della resistente come cuoco, ha infatti dichiarato che la la mattina arrivava verso le Pt_1
11.15-11.30 e stava fino al servizio del pranzo, di solito verso le 15.00, mentre la sera arrivava intorno alle 18.00/18.30 e lavorava sino a fine servizio.
Il teste ha precisato che durante la settimana la fine del servizio serale era verso le 23.30/24.00, mentre il venerdì e il sabato “non c'era limite”, anche alle
2.30/3.00, mentre il martedì era il giorno di chiusura (v. Elizze ). Per_1 L'istante ha quindi dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del di- ritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697
c.c.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma richiesta.
La va quindi Controparte_1 condannata al pagamento, nei confronti di della somma di € 7.581,14 Parte_1
(di cui € 154,56 per TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
In definitiva, la domanda può essere accolta integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 935/2024 R.G.
1) condanna la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di della somma lorda di € Parte_1
7.581,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di delle spese processuali, Parte_1 liquidate in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
Bergamo, 6 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini