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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/06/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 21388/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER TE Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21388/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MIRETTI MATTIA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Parte_2 il 26/01/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 62 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20/11/2015. Per_1
Con ricorso depositato il 12/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della medesima Per_1 presso la madre, IG.ra con esercizio disgiunto della responsabilità Parte_1 genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, C.so Lione n. 91 – condotta in locazione dalla coppia – con l'uso dei mobili ivi presenti, alla madre con la quale la minore manterrà la residenza. Il IG. avrà Pt_2 la facoltà di trasferirsi presso altra abitazione anche prima della sentenza di separazione.
DISPONE visite in favore del padre nei termini che seguono, salva la facoltà per le parti di diversamente concordare tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi della figlia minore:
- a settimane alterne, il padre potrà tenere con sé il fine settimana dal venerdì fino alla domenica Per_1 sera alle ore 21:00 con pernottamento presso lo stesso, occupandosi di andar a prendere la minore all'uscita della scuola e di riportarla presso la residenza materna;
- nelle settimane in cui non è presso il padre durante il fine settimana, egli potrà tenerla con sé tre Per_1 giorni infrasettimanali e segnatamente dal martedì sino al giovedì alle ore 21:00 con pernottamento presso lo stesso, occupandosi di andare a prendere la minore all'uscita della scuola e di riportarla presso la residenza materna;
- durante le vacanze estive la figlia potrà trascorrere 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore. Le vacanze dovranno essere comunicate da ciascun genitore entro il mese di maggio di ogni anno (in caso di disaccordo il padre sceglierà negli anni pari e la madre negli anni dispari);
- durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà, ad anni alterni, l'intero periodo festivo da Natale sino all'Epifania con un genitore (primo anno con la madre);
pagina 2 di 3 - durante le vacanze pasquali la figlia trascorrerà, ad anni alterni, l'intero periodo festivo con un genitore (primo anno con il padre);
- durante le ulteriori festività verrà seguito il criterio dell'alternanza.
DISPONE a carico del padre IG. un contributo ordinario al mantenimento in favore Parte_2 della figlia minore determinato in € 200,00 mensili oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (mese di riferimento settembre 2024); tale somma dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra . Parte_1
DISPONE che le spese extra assegno in favore della figlia vengano suddivise al 50% tra i genitori con specifico richiamo al protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino IGlato in data 15.03.2016 che è da intendersi integralmente richiamato.
DA' ATTO CHE i genitori si autorizzano sin da ora al rilascio e rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore.
DA' ATTO che le parti dichiarano di essere autonome economicamente con conseguente rinuncia ad assegni di mantenimento reciproci.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. ER TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER TE Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21388/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MIRETTI MATTIA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Parte_2 il 26/01/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 62 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20/11/2015. Per_1
Con ricorso depositato il 12/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della medesima Per_1 presso la madre, IG.ra con esercizio disgiunto della responsabilità Parte_1 genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, C.so Lione n. 91 – condotta in locazione dalla coppia – con l'uso dei mobili ivi presenti, alla madre con la quale la minore manterrà la residenza. Il IG. avrà Pt_2 la facoltà di trasferirsi presso altra abitazione anche prima della sentenza di separazione.
DISPONE visite in favore del padre nei termini che seguono, salva la facoltà per le parti di diversamente concordare tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi della figlia minore:
- a settimane alterne, il padre potrà tenere con sé il fine settimana dal venerdì fino alla domenica Per_1 sera alle ore 21:00 con pernottamento presso lo stesso, occupandosi di andar a prendere la minore all'uscita della scuola e di riportarla presso la residenza materna;
- nelle settimane in cui non è presso il padre durante il fine settimana, egli potrà tenerla con sé tre Per_1 giorni infrasettimanali e segnatamente dal martedì sino al giovedì alle ore 21:00 con pernottamento presso lo stesso, occupandosi di andare a prendere la minore all'uscita della scuola e di riportarla presso la residenza materna;
- durante le vacanze estive la figlia potrà trascorrere 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore. Le vacanze dovranno essere comunicate da ciascun genitore entro il mese di maggio di ogni anno (in caso di disaccordo il padre sceglierà negli anni pari e la madre negli anni dispari);
- durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà, ad anni alterni, l'intero periodo festivo da Natale sino all'Epifania con un genitore (primo anno con la madre);
pagina 2 di 3 - durante le vacanze pasquali la figlia trascorrerà, ad anni alterni, l'intero periodo festivo con un genitore (primo anno con il padre);
- durante le ulteriori festività verrà seguito il criterio dell'alternanza.
DISPONE a carico del padre IG. un contributo ordinario al mantenimento in favore Parte_2 della figlia minore determinato in € 200,00 mensili oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (mese di riferimento settembre 2024); tale somma dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra . Parte_1
DISPONE che le spese extra assegno in favore della figlia vengano suddivise al 50% tra i genitori con specifico richiamo al protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino IGlato in data 15.03.2016 che è da intendersi integralmente richiamato.
DA' ATTO CHE i genitori si autorizzano sin da ora al rilascio e rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore.
DA' ATTO che le parti dichiarano di essere autonome economicamente con conseguente rinuncia ad assegni di mantenimento reciproci.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. ER TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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