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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/12/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, e sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1329\2025 R.G.A.C. promossa da:
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], Loc. Campudulimu, sn, rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Salvatore Diana in forza di procura in atti e presso il di lui studio, sito in Tempio Pausania, Via Fertilia n. 7, elettivamente domiciliato. ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente a[...]; C.F._2
resistente contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*** pagina 1 di 4 Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: per : “l'On. Giudice previa convocazione dei coniugi avanti a sé, Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia così statuire:
1. Dichiarare scioglimento del matrimonio civile contratto in Aulla il 23/10/1994 da e Parte_1 CP_1
e registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Aulla, Atto n. 7, Parte
[...]
1, anno 1994; 2. nulla disporre in ordine al contributo per il mantenimento della figlia nata Per_1
dal matrimonio in quanto la stessa, ormai ventisettenne, risulta aver raggiunto la piena autonomia e indipendenza economica 3. Con la vittoria delle spese del giudizio in caso di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 3.9.2025, ha domandato la Parte_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in Aulla il 23/10/1994, con
, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Aulla, Controparte_1
quale Atto n. 7, Parte 1, anno 1994, e in costanza del quale è nata, in data 19/05/1998, la figlia Per_1
2. Con decreto depositato in data 9.9.2025, il Presidente del Tribunale ha designato il relatore e fissato l'udienza di comparizione delle parti per il successivo 16.12.2025.
3. All'esito della personale comparizione del ricorrente dinanzi al Giudice relatore, questi – in considerazione della natura documentale della causa – ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22. c.p.c..
4. Sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito in accordo al disposto dell'art. 473bis.11 c.p.c., considerato il luogo di residenza della resistente e l'assenza di figli minori. Risulta inoltre correttamente integrato il contraddittorio, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo a , nel rispetto dei termini Controparte_1
liberi a comparire, e l'intervenuta trasmissione degli atti al PM.
5. E' opinione del Tribunale che siano parimenti ravvisabili i presupposti di cui agli artt.
1 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii, ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio. E ben vero, con decreto depositato in pagina 2 di 4 data 26/04/2013, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 92\2013 R.G., il Tribunale di Massa ha disposto l'omologa della separazione e, nelle more, sono trascorsi i termini di cui all'art. 1 L. 06.05.2015 n. 55 senza che vi sia stata alcuna riconciliazione. Il che trova conferma tanto da quanto dichiarato dalla ricorrente nel corso dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice relatore, quanto dal contegno della resistente, la quale ha deciso di rimanere contumace. Orbene, alla luce del tempo trascorso e dell'assenza di qualsiasi tentativo o volontà di ricostruire il legame matrimoniale, la crisi coniugale risulta ormai irreversibile e tale da giustificare la cessazione definitiva del vincolo matrimoniale.
6. Nulla deve disporsi in ordine al mantenimento della figlia della coppia, la quale risulta ormai ventisettenne e, in accordo alle allegazioni di parte ricorrente, economicamente indipendente.
7. Le spese del procedimento devono essere compensate, dal momento che il ricorrente ha domandato la condanna della controparte alla relativa rifusione solo in caso di opposizione della stessa alle domande avanzate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in premessa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Aulla, il 23/10/1994, tra e , iscritto nel Registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Aulla, quale Atto n. 7, Parte 1, anno 1994;
2. accerta e dichiara che il sig. non risulta più tenuto al Parte_1
mantenimento della figlia;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Aulla (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n.
1238;
4. compensa le spese di lite tra le parti;
pagina 3 di 4 5. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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