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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. Giuseppe Ondei - Presidente rel.
- Dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere
- Dott.ssa Rossella Milone - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2920/24 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura allegata telematicamente, dall'avv. Gianpaolo Rizzi presso il cui studio, sito in via Ricasoli 32, Firenze, è elettivamente domiciliato.
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, quale mandataria con rappresentanza di
[...] quest'ultima a sua volta mandataria con rappresentanza Controparte_2 di rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Controparte_3
Giovanni Simone, presso il cui studio sito in via Gabrio Serbelloni 4, Milano, è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
OGGETTO: fideiussioni.
* CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Pri ma C ivile -
P r o c . C i v . R . G . N . 2 9 2 0 / 2 0 2 3
Conclusioni delle parti
PER Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione e domanda, in accoglimento del presente appello, per tutti i motivi dedotti nella parte motivata del presente atto, nonché in riforma della sentenza n.
1900/2023, Tribunale di Monza, pubblicata in data 14/09/2023 e notificata in pari data, con cui è stato definito il procedimento civile ordinario ivi rubricato al R.G. n.
6003/2021;
- nel merito:
a) riformare, con riferimento ai capi impugnati, la sentenza sopra citata in ragione di tutti i motivi esposti e, per l effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1817/2021 del
Tribunale di Monza;
b) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.
M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dell'avv.
Gianpaolo Rizzo il quale, ex art. 93 c.p.c., si dichiara procuratore antistatario;
- in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie formulate dall'attore nel giudizio cui al R.G. n. 6003 /2021 del Tribunale di Monza con la memoria istruttoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. e non accolte dal Giudice di primo grado.”
PER Controparte_1
In via preliminare:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutti i motivi enunciati nel presente atto;
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Nel merito:
3) accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'avverso appello e, per l'effetto rigettare tutte le domande, anche istruttorie, ex adverso formulate e le eccezioni sollevate, in quanto inammissibili, nulle, generiche e sfornite di qualsivoglia idoneo elemento probatorio e, in ogni caso, del tutto infondate e, per l'effetto;
4) confermare integralmente l'impugnata Sentenza n. 1900/2023, pubblicata il
14.09.2023 dal Tribunale di Monza.
Con salvezza e riserva di formulare e precisare ulteriori difese, deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni, nonché di produrre ulteriori documenti ed articolare prova nei termini di rito.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre
IVA e CPA come per legge.”
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Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. - Il processo di primo grado
1.1 – Il ricorso per decreto ingiuntivo
Con il decreto ingiuntivo n. 1817 del 2021 emesso dal Tribunale di Monza, CP_1
quale mandataria con rappresentanza di a
[...] Controparte_2 sua volta mandataria con rappresentanza di , cessionaria di un credito CP_3 originariamente di titolarità di Credito Bergamo S.p.a., ha ingiunto al sig.
[...] il pagamento di euro 363.675,29, oltre interessi, in qualità di fideiussore Parte_1 della società Spiderweb S.r.l., debitrice di tale somma a titolo di scoperto in conto corrente.
1.2 - L'opposizione a decreto ingiuntivo
Al predetto decreto si è opposto il sig. eccependo la nullità, totale o parziale, Pt_1
della fideiussione omnibus sottoscritta per contrarietà alla normativa antitrust e, conseguentemente, l'estinzione della fideiussione per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c..
1.3 – Le difese della società opposta
Si è costituita in giudizio la società opposta e ha eccepito l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Monza in merito alla domanda riconvenzionale di nullità, in quanto appartenente alla cognizione della Sezione specializzata in materia di impresa e, nel merito, ha contestato tutte le deduzioni avversarie in quanto infondate.
1.4 - La decisione del Tribunale
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Il Tribunale di Monza con la sentenza n. 1900 pubblicata in data 14.09.2023 ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Preliminarmente, il primo giudice ha dichiarato infondato l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto l'accertamento della nullità della fideiussione, come chiarito all'udienza del 2 dicembre 2021 dagli opponenti, è stato chiesto a titolo di eccezione riconvenzionale;
pertanto, non essendo necessaria una decisione con efficacia di giudicato, il Tribunale ha ritenuto possibile esprimersi sulla questione.
Nel merito, il giudice di primae curae ha disatteso l'eccezione di estinzione della fideiussione per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c..
Sul punto, la sentenza impugnata, afferma che, in caso di fideiussioni a prima richiesta,
è sufficiente che il creditore principale invii una diffida stragiudiziale al debitore principale e che coltivi diligentemente le proprie istanze. Chiarito quanto sopra in diritto, il Tribunale ha accertato che nel caso concreto – trattandosi di fideiussione a prima richiesta – il termine in esame è stato rispettato tramite l'invio di una raccomandata da parte dalla banca al sig. avvenuto in data 22 maggio 2013. Pt_1
Inoltre, il primo giudice ha accertato anche la diligente coltivazione delle istanze da parte della creditrice, avendo riscontrato una successiva raccomandata del 16.12.2023, oltre che la proposizione di una domanda riconvenzionale nel giudizio 12468 del 2013 in data 20.01.2014 e l'insinuazione al passivo fallimentare della società debitrice principale avvenuta in data 02.30.2016.
In virtù di quanto sopra, il Tribunale ha ritenuto assorbita l'eccezione di nullità della fideiussione. Tale eccezione, come afferma la giurisprudenza della Suprema Corte, avrebbe potuto condurre solamente ad una dichiarazione di nullità parziale e, nel caso di specie, avrebbe sortito il solo effetto di rendere applicabile alla fideiussione in esame il termine di cui all'art. 1957 c.c., termine che, come detto, è stato, comunque, rispettato.
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Pertanto, il giudice di primo grado ha confermato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato il sig. al pagamento di 18.000 euro a titolo di spese legale, oltre Pt_1
spese forfettarie e accessori di legge.
2. - Il giudizio di secondo grado
2.1. - L'atto di citazione in appello
Con atto di citazione in appello ritualmente depositato in data 16.10.2023, il sig. ha impugnato la sentenza n. 1990 del 2023 del Tribunale di Monza, Pt_1
affidandosi, sostanzialmente, a 2 motivi di gravame e chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta sentenza.
2.1.1. - Primo motivo di gravame: violazione e falsa applicazione dell'art. 1957, 1462
e 1362 c.c. per aver il Tribunale considerato sufficiente un'istanza di pagamento stragiudiziale per adempiere agli oneri derivanti dall'art. 1957 c.c. e per aver mal interpretato la clausola “a prima richiesta” contenuta nella fideiussione.
2.1.3. - Secondo motivo di gravame: violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L.
n.287 del 1990 e dell'art. 1419 c.c. per aver il giudice omesso di affrontare l'eccezione di nullità della fideiussione per cui è causa.
2.2. - Comparsa di costituzione e risposta
Si è costituita in giudizio chiedendo, preliminarmente, il rigetto Controparte_1 dell'istanza ex art. 283 c.p.c. avversaria e, nel merito, domandando il rigetto delle domande avversarie in quanto inammissibili e infondate.
3. - Svolgimento del processo d'appello
All'udienza del 21 febbraio 2024 parte appellante ha dichiarato di rinunciare all'istanza ex art. 283 c.p.c.. Alla medesima udienza la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352
c.p.c..
Le parti sono comparse davanti al Presidente istruttore il giorno 11 giungo 2025 e, al termine di tal udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
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Motivi della decisione
4. - La decisione della Corte
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4.1. – Il primo motivo d'appello
4.1.1. - Gli argomenti delle parti
Con il primo motivo d'appello, il sig. contesta la decisione del primo giudice Pt_1 laddove ha ritenuto che, tramite l'inserimento della clausola “a prima richiesta”, le parti abbiano voluto derogare all'art. 1957 c.c., ritenendo sufficiente l'intervento di una diffida stragiudiziale.
A parere dell'appellante, infatti, tale pattuizione ha il solo scopo di inserire nel contratto la c.d. clausola “solve et repete”, la quale ha una funzione diversa da una clausola di rinuncia all'art. 1957 c.c., ossia quella di posticipare la proposizione di eccezioni ad un momento successivo all'adempimento dell'obbligazione.
Sulla base di tale impostazione, il sig. afferma che la avrebbe dovuto Pt_1 CP_2
agire giudizialmente nel termine di 6 mesi previsto dalla legge, onere però non assolto.
Quanto, poi, alla prosecuzione delle istanze de parte della il l'appellante CP_2
evidenzia che la domanda riconvenzionale introdotta nella causa RG n. 12468 davanti al
Tribunale di Monza è stata dichiarata improcedibile e che, l'istanza di insinuazione al passivo del 2017 è da considerarsi, comunque, tardiva.
La società appellata contesta il motivo d'appello avversario ritenendolo, preliminarmente, infondato in quanto non ha lo scopo di censurare una parte della sentenza impugnata, bensì quello di riproporre in appello le medesime questioni avanzate in primo grado.
Nel merito, afferma che il termine di cui all'art. 1957 c.c., per CP_1 giurisprudenza consolidata, è una norma derogabile dalle parti e che la clausola “a prima richiesta” sottoscritta dalle parti produce proprio l'effetto di derogare a tale norma, nel senso di consentire al creditore di agire anche solo in via stragiudiziale nel termine di sei mesi.
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Infine, la società appellata evidenzia che tale termine è stato rispettato tramite la diffida del 16.12.2013 e che la banca ha diligentemente coltivato le proprie istanze tramite la domanda riconvenzionale e l'insinuazione al passivo richiamati dal primo giudice.
4.1.2. - Le ragioni della decisione
Il motivo d'appello in esame è ammissibile, in quanto indica espressamente i capi della sentenza impugnati e i motivi per cui risultano errati, ma infondato.
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, oltre che di questa sezione, afferma che l'inserimento nel contratto di fideiussione della clausola a prima richiesta comporta una parziale deroga all'art. 1957 c.c., poiché consente al creditore di agire anche in via stragiudiziale (si veda, ad esempio, Cass. 26/9/2017 n. 22346).
La predetta decisione, infatti, ha chiarito che non potrebbe considerarsi “a prima richiesta” una fideiussione il cui adempimento è subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio, poiché tale onere priverebbe la clausola in esame di ogni effetto. Una diversa interpretazione dell'art.1957 c.c., come quella fornita dall'appellante, contrasterebbe, quindi, con la logica della clausola, non essendo ragionevole pensare che le parti intendano, da un lato, prevedere l'immediata escussione della garanzia e, dall'altro, volere che il creditore per ottenere tale pagamento debba prima agire in giudizio contro il debitore principale.
Chiarita, quindi, la regola di diritto da applicare al caso di specie, occorre verificare se, in concreto, tale termine è stato rispetto.
La Corte rileva che il predetto termine è stato rispettato.
Come correttamente affermato dal primo giudice, il dies a quo da cui decorre il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere collocato il 22 maggio 2013, giorno in cui la banca ha comunicato il proprio recesso dal contratto di conto corrente. Con la medesima missiva, la creditrice ha invitato la debitrice principale a pagare il proprio debito, assolvendo, così, tempestivamente anche all'onere posto dalla norma in commento.
L'art. 1957 c.c. impone, poi, di valutare se la creditrice ha diligentemente coltivato le proprie istanze;
circostanza che la Corte ritiene verificatasi nel caso di specie.
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La società appellante, infatti, ha allegato e provato di essersi diligentemente attivata per ottenere il soddisfacimento del proprio credito tramite una seconda missiva nel mese di dicembre, riguardo alla quale nulla viene contestato nell'atto d'appello.
Anche l'insinuazione al passivo avvenuta nel 2017 risulta elemento rilevante e idoneo a provare la diligenza della creditrice, mentre le contestazioni volte dall'appellante in merito a tale circostanza risultano del tutto generiche.
Quanto appena richiamato risulta sufficiente a ritenere provata la diligenza della Banca creditrice, anche trascurando lo svolgimento della domanda riconvenzionale allegata da controparte, la cui rilevanza nel giudizio in esame risulta discutibile, data la dichiarazione di inammissibilità che l'ha interessata.
Per le ragioni sopra esposte il primo motivo d'appello deve essere rigettato.
4.2. - Il secondo motivo d'appello
La statuizione sul primo motivo d'appello consente di ritenere assorbito il secondo mezzo di gravame riguardante la nullità della clausola di rinuncia al termine di cui all'art.1957 c.c. Non occorre, infatti, indagare la validità siffatta clausola, poiché, come affermato in precedenza, il predetto termine è stato rispettato dalla Banca creditrice;
pertanto, un'eventuale dichiarazione di nullità di tale pattuizione non condurrebbe a nessun effetto concreto.
Inoltre, giova rilevare che, come correttamente affermato dal primo giudice e non contestato con apposito motivo di gravame, la questione è stata sollevata solo a titolo di eccezione riconvenzionale per paralizzare la pretesa avversaria;
pertanto, la Corte non è tenuta a decidere sul punto.
5. – Conclusione e spese
Alla luce delle argomentazioni esposte, la Corte d'Appello di Milano rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, condanna il sig. al pagamento delle spese del presente Pt_1
grado di giudizio che, tenuto conto della complessità e del valore della causa, si liquidano, secondo i parametri in medi, in euro 14.239,00 (di cui 4.389,00 per la fase di pag. 9/10 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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studio, 2.552,00 per la fase introduttiva e 7.289,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, in favore di Controparte_1
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano – prima sezione civile – definitivamente decidendo la causa r.g. n. 2920/2023, in conferma della sentenza del Tribunale di Monza n. 1900 del
14.09.2023, così dispone:
I) rigetta integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.1817 del 2021;
II) condanna il sig. al pagamento di euro 14.239,00, oltre Parte_1
spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA in favore della società
Controparte_1
III) dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1^ quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna della società ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, il giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Ondei
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