TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9692/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, nella persona del Giudice unico dott. Gianluca Tarantino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 9692/2014
promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Macchitella Parte_1
-attore-
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Veroli
-convenuto-
nonché contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gentile Controparte_2
-convenuto-
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 28.1.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1 - Con atto di riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale pronunciata il 25.3.2014 dal Tribunale di Brindisi, notificata in data 17.6.2014, ha evocato in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, l' (d'ora Controparte_3
innanzi per brevità anche ) e il dott. al fine di ottenerne la Controparte_1 Controparte_2
condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati rispettivamente in € 5.259,98 ed € 122.751,67 (oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria), subiti in conseguenza della infezione contratta in occasione dell'intervento chirurgico di “ricostruzione
artroscopica del legamento crociato anteriore con semitendineo gracile”, eseguito dal dott. CP_2
presso l' in data 20.3.2010. Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio in data 12.11.2014, CP_2
contestando la fondatezza della domanda attorea sia nell'an che nel quantum debeatur, non sussistendo né profili di responsabilità ascrivibili al proprio operato né la prova del nesso causale tra la lamentata complicanza infettiva e l'intervento chirurgico eseguito presso la struttura ospedaliera convenuta;
quindi, ha istato per il rigetto dell'avversa domanda, con ogni conseguente statuizione di legge in ordine anche alle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 17.11.2014, si è costituito in giudizio l' Controparte_1
deducendo l'infondatezza della pretesa attorea, attesa l'assenza di nesso causale tra le prestazioni erogate dal presidio ospedaliero e il dedotto pregiudizio, e contestando la quantificazione dei danni prospettata dall'attore, poiché fondata su criteri non specificati e, comunque, errata;
ha, pertanto,
concluso per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
Ritenute, come da ordinanza del 23.3.2021, inammissibili le istanze di esibizione ex art. 210
c.p.c. formulate dalle parti, nonché -in quanto tardiva- l'istanza di chiamata in causa della
[...]
[...
[...] [
avanzata da parte attrice ai sensi “dell'art. 106 c.p.c. ovvero anche dell'art. 107 c.p.c.”, il Pt_2
processo è stato istruito con produzione documentale e CTU medico-legale, disposta in esito al deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, nn. 1, 2, e 3, c.p.c.
All'udienza del 28.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.,
senza assegnazione alle parti dei relativi termini in quanto già concessi per il deposito di note riepilogative.
2 - La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
2.1 - Preliminarmente, deve ribadirsi l'inammissibilità della chiamata in causa della “ASL BR”
formulata da parte attrice ai sensi degli artt. 106 e 107 c.p.c. per la prima volta nelle note scritte depositate il 17.3.2021, allorché erano già maturate le preclusioni istruttorie ed era già stata espletata la
Ctu.
Al riguardo, va rammentato che -a fortiori alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 28991/2019; n. 28992/2019)- è onere del danneggiato/creditore,
anche in caso di responsabilità “contrattuale” (e non solo da fatto illecito) sia allegare l'inadempimento dei sanitari sia provare, anche a mezzo di presunzioni, in quanto fatto costitutivo della domanda risarcitoria, il nesso di causa, limitatamente alla connessione naturalistica, tra l'inadempimento e il pregiudizio alla salute (in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie).
Orbene, nel caso di specie, (i) ha evocato in giudizio il e e (ii) Parte_1 CP_1 CP_2
sia in citazione sia nella propria consulenza di parte sia nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., non ha neanche allegato l'inadempimento dei sanitari del PS di ST, ove questi si è recato il
3 26.3.2010, dunque a pochi giorni di distanza dall'intervento chirurgico di ricostruzione artoscopica del legamento crociato.
L'attore, cioè, non ha in alcun modo censurato l'operato dei medici dipendenti della “ASL BR”,
avendo ascritto la responsabilità della causazione dei fatti di causa e degli eventi da cui gli sono derivante le conseguenze lesive lamentate esclusivamente, come si vedrà funditus nel prosieguo, sotto differenti profili, alla struttura ospedaliera del e al dott. . CP_1 CP_2
Né sussiste, nel caso di specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale o processuale tra gli odierni convenuti e la Parte_2
Peraltro, gli unici convenuti -pur avendo contestato gli assunti attorei e negato qualsivoglia profilo di responsabilità- non hanno indicato la “ASL BR” quale titolare dell'obbligazione dedotta nell'ambito del presente giudizio.
Pertanto, il giusdicente non avrebbe potuto ipotizzare, d'ufficio, l'esistenza di un diverso obbligato e ordinare l'intervento in causa dello stesso. Diversamente, una tale iniziativa avrebbe manifestato non già il legittimo intento di consentire, nel "simultaneus processus", l'individuazione del vero obbligato, bensì la indebita intenzione di correggere in via officiosa la supposta erroneità della
"vocatio in ius" da parte attrice (cfr. Cass. n. 13908/2017), incorrendo, così, nel vizio di ultrapetizione.
Donde l'inammissibilità della chiamata in causa della “ASL BR”, già affermata con ordinanza del 23.3.2021.
2.2 - Tanto chiarito, al fine di accertare l'eventuale sussistenza della responsabilità della struttura sanitaria e dei medici suoi dipendenti che ebbero in cura occorre individuare la Parte_1
normativa applicabile alla vicenda in esame che involge un fatto storico avvenuto nell'anno 2010.
Il corretto inquadramento si rende, infatti, indispensabile in ragione delle modifiche introdotte
4 in tema di responsabilità sanitaria nell'ultimo decennio.
Nondimeno, s'impone di puntualizzare che, secondo il consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza, in punto di qualificazione della natura della responsabilità civile del medico,
dipendente della struttura sanitaria, le previsioni contenute nella l. n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla l. n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla relativa entrata in vigore (cfr. Cass. n. 28994/2019; in termini Cass. n. 28990/2019).
Ne discende che, in ossequio alla giurisprudenza consolidatasi prima della novella del 2017,
nella vicenda in esame la responsabilità del medico al pari di quella della struttura va ricondotta nell'alveo dell'inadempimento da obbligazioni preesistenti disciplinato dall'art. 1218 c.c.
L'ente ospedaliero, cioè, risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. In questi casi non può esservi solo responsabilità
aquiliana, ma si rinviene una responsabilità di tipo contrattuale, per non avere il soggetto, fatto ciò, a cui era tenuto in forza di un precedente vincolo. Tale situazione si riscontra nei confronti dell'operatore di una professione c.d. protetta (per la quale cioè è richiesta una speciale abilitazione), particolarmente quando essa abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti come quello della salute tutelato dall'art. 32 Cost. Pertanto, la responsabilità sia del medico che dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla
5 ripartizione dell'onere della prova, i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa e la prescrizione ordinaria.
Tanto chiarito, per quanto attiene agli oneri probatori ricadenti sulle parti con specifico riguardo alla responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, non può sottacersi che, di recente, la Corte di
Cassazione ha dichiaratamente prestato adesione ad un orientamento che ha con tutta evidenza apportato significativi correttivi al risalente indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass., Sezioni
Unite, 30.10.2001, n. 13533, a tenore del quale, in tema di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (o del non esatto adempimento) della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto (esatto) adempimento.
Meritano in specie di essere segnalate le sentenze n. 28991/2019 e n. 28992/2019 della III
Sezione Civile (c.d. di San Martino, elaborate nell'ambito del progetto “Sanità”), nelle cui motivazioni si afferma che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della
prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato
provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione
patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte
debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed
inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”.
In particolare, relativamente al rapporto tra responsabilità contrattuale in campo medico e causalità materiale, la Corte di Cassazione ha premesso innanzitutto che: - negare che incomba sul
6 paziente creditore di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute significa espungere dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità
materiale; - invece, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione;
- il fatto “che la causalità materiale si iscriva a
pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma
nell'art. 1227 c.c., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al
danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n.
19218; 21 luglio 2011, n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze
pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque
connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione”.
Su questo “tronco comune” si innesta il tratto distintivo della responsabilità da inadempimento contrattuale, rappresentato dalla “premessa della relazionalità”, da cui consegue che il “danno
derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si
rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perché la rilevanza dell'interesse leso
dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua
dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Sez.
U. 22 luglio 1999, n. 500), ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in
obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.). È la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza
giuridica all'interesse regolato”.
Sicché, “la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la
differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché
7 quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento”.
Ragion per cui, acquistando la causalità autonomia di valutazione solo quale causalità giuridica,
l'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa sì che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), ovvero quanto costantemente ribadito a far data dalla pronuncia Cass., Sezioni Unite, 30.10.2001, n. 13533.
Tali considerazioni, tuttavia, ha ulteriormente puntualizzato la Suprema Corte, non valgono per il diverso territorio del facere professionale, ove “la causalità materiale torna a confluire nella
dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le
regole generali sopra richiamate”. Ciò poiché “se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo
strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano
a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento
consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della
lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”. Tale interesse presupposto corrisponde al diritto alla salute, rispetto al quale l'interesse corrispondente alla prestazione oggetto di obbligazione ha natura strumentale.
Conseguentemente, “dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale
riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la
causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la
lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto,
e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per
riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente
collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa
8 dall'inadempimento”.
La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento.
Il creditore, pertanto, ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è
indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica.
In altri termini, il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d.
causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare;
“una volta
che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del
debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove
patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che
l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge
così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo
all'impossibilità di adempiere, a valle”.
9 Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è
quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna,
imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.).
Dopo aver opportunamente tracciato le coordinate ermeneutiche in materia e facendo applicazione dei suddetti approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità alla vicenda in esame,
occorre in primo luogo ricostruire la vicenda fattuale, per come emersa in esito all'esame del compendio probatorio.
In data 19.3.2010, si è ricoverato presso l' e, in data 20.3.2010, è Parte_1 Controparte_1
stato sottoposto ad intervento chirurgico di “ricostruzione artoscopica del legamento crociato anteriore
sx e con prescrizione di eseguire fisioterapia di rito e terapia medica”, eseguito dal dott. CP_2
In data 22.3.2010 è stato dimesso con diagnosi di “lesione del legamento crociato anteriore sx”
e prescrizione di terapia riabilitativa e antibiotica, con rinvio al 30.3.2010 per il successivo controllo (v.
lettera dimissioni in cartella clinica allegata sub doc. B).
Stante l'insorgere di sintomatologia dolorosa/infiammatoria, in data 26.3.2010 si è Parte_1
recato presso il PS del P.O. di ST, dove, a seguito di una visita generale, gli è stato diagnosticato un
“versamento intra-articolare in PZ sottoposto di recente a ricostruzione LCA” e consigliato l'utilizzo di “ginocchiera ROM blocco a O° per 10 gg;
ginnastica isometrica del quadricipite. Pr: Serrados cpr,
1 cpr al dì per 10 gg;
arto in scarico”.
Atteso il perdurare dello stato infiammatorio e doloroso, l'attore si è rivolto al proprio medico
10 di base che, riscontrata -durante l'esecuzione della toelettatura della ferita- “la secrezione di filamenti”,
lo ha invitato a rivolgersi nuovamente al dott. . CP_2
In data 5.5.2010, si è nuovamente recato presso l' , dove ne è stato Parte_1 Controparte_1
disposto il ricovero con diagnosi di “artrite settica del ginocchio sinistro” e da cui è stato dimesso, in data 7.5.2010, con diagnosi di “infezione ferita chirurgica in pz operato per ricostruzione LCA a sin”,
quindi rinviato a “successivo controllo e toilette della ferita chirurgica”.
In data 11.6.2010, stante il persistere del fenomeno settico, si è sottoposto a visita Parte_1
specialistica ortopedica, eseguita dal dott. il quale, rilevata la “complicanza settica in Per_1
ricostruzione LCA ginocchio sinistro”, ha consigliato il sollecito ricovero presso l'Istituto Ortopedico
“Galeazzi” di Milano al fine di sottoporsi a intervento di “sinoviectomia parziale artroscopica e
lavaggio articolare, rimozione del neolegamento crociato anteriore e sbrigliamento dei tessuti ossei
infetti”, eseguito in data 17.6.2010, con esito positivo in riferimento all'infezione contratta, ma con necessità di un eventuale ulteriore intervento per porre rimedio alla lesione del legamento crociato (cfr.
pag. 9 dell'elaborato consulenziale).
Riassunta nei termini che precedono la vicenda che ha dato origine alla presente controversia,
deve osservarsi che l'attore, in primo luogo, ha allegato e prospettato in modo chiaro e puntuale l'inadempimento ascritto alla struttura sanitaria dal quale sarebbe derivato “un gravissimo danno
cartilagineo instauratosi in pochi mesi, secondario al processo settico, che ha condotto ad una severa
gonartrosi”.
In particolare, secondo gli assunti attorei, “non può esservi dubbio alcuno che la causa
dell'infelice esito dell'intervento, va riconosciuta nella artrite settica purulenta contratta da
[...]
in occasione dell'intervento chirurgico cui venne sottoposto in data 20.3.2010”. Pt_1
11 Il avrebbe omesso di tenere condotte “la cui puntuale attuazione avrebbe potuto CP_1
evitare l'insorgenza della artrite settica purulenta, in presenza della quale fu obbligata la rimozione
del legamento crociato anteriore appena ricostruito”; ha, quindi, violato specifici obblighi, quali quelli di “diligente sterilizzazione dell'ambiente ospedaliero, della sala operatoria, dei luoghi di degenza, dei
presidi medico-chirurgici e delle attrezzature” e il più generale obbligo di “porre a disposizione del
paziente, presidi, strutture ed attrezzature idonee a non provocare l'evento dannoso” (ossia, la complicanza infettiva), che rinvengono la propria fonte nel c.d. contratto atipico di spedalità,
conclusosi al momento dell'accettazione del paziente nella struttura ospedaliera, al fine di usufruire della prestazione principale, ovvero quella chirurgica, circostanza quest'ultima da ritenersi pacifica,
poiché documentata e non contestata.
Le risultanze probatorie e istruttorie, tuttavia, hanno consentito di accertare la sussistenza della correlazione, dal punto di vista eziologico e cronologico, tra il dedotto non esatto adempimento degli obblighi gravanti sulla struttura ospedaliera convenuta e l'insorgenza dell'infezione in parola.
Al riguardo, appare utile operare talune considerazioni in punto di diritto con riferimento ai danni cagionati al paziente per effetto di infezione nosocomiale e alla relativa ripartizione dell'onere probatorio.
A tal proposito, a fronte della prova offerta dall'attore, anche in via presuntiva, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, incombe sulla struttura sanitaria l'onere di documentare di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni stesse o di non avervi potuto provvedere per cause ad essa non imputabili.
12 In questo senso, si è espressa, anche di recente, la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n.
6386/2023), la quale ha affermato che “spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le
cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di
patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel
caso specifico” e puntualizzato che “ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della
prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle IO (…) gli oneri probatori gravanti
sulla struttura sanitaria devono ritenersi, in linea generale (…): a) L'indicazione dei protocolli relativi
alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) L'indicazione delle
modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) L'indicazione delle forme di
smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di
distribuzione di cibi e bevande;
e) Le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) La qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) L'attivazione di un sistema di
sorveglianza e di notifica;
h) L'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai
visitatori; i) Le procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e le profilassi
vaccinali; j) L'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) La sorveglianza basata
sui dati microbiologici di laboratorio;
l) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti
da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m)
L'indicazione dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio”.
Ha, quindi, delineato obblighi ben precisi anche sul piano soggettivo: “il dirigente apicale avrà
l'obbligo di indicare le regole cautelari da adottarsi ed il potere-dovere di sorveglianza e di verifica
(riunioni periodiche/visite periodiche), al pari del CIO;
il direttore sanitario quello di attuarle, di
organizzare gli aspetti igienico e tecnico-sanitari, di vigilare sulle indicazioni fornite (art. 5 del DPR
13 128/1069: obbligo di predisposizione di protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale,
gestione delle cartelle cliniche, vigilanza sui consensi informati); il dirigente di struttura complessa
(l'ex primario), esecutore finale dei protocolli e delle linee guida, dovrà collaborare con gli specialisti
microbiologo, infettivologo, epidemiologo, igienista, ed è responsabile per omessa assunzione di
informazioni precise sulle iniziative di altri medici, o per omessa denuncia delle eventuali carenze ai
responsabili” (v. anche Cass., ord. n. 16900/2023).
Ebbene, l'attore ha allegato e provato che (i) l'insorgenza della sintomatologia infiammatoria ha iniziato a manifestarsi già a distanza di pochi giorni dalle dimissioni dal a seguito CP_1
dell'intervento, ovvero quando, in data 26.3.2010, è stato costretto a recarsi presso il P.O. di Parte_1
ST a causa, appunto, dell'insorgenza di uno stato infiammatorio (cfr. diagnosi di dimissione dal PS
di ST: “versamento intrarticolare in pz sottoposto di recente a ricostruzione LCA”) e (ii) la diagnosi di “infezione ferita chirurgica in pz operato per ricostruzione LCA a sin” è stata resa dai medici della stessa struttura sanitaria convenuta, in data 5.5.2010, dunque a distanza di soli quarantacinque giorni dall'intervento.
Peraltro, il , muovendo proprio da quanto dichiarato ai sanitari da non ha CP_1 Parte_1
contestato il fatto che la ferita chirurgica abbia iniziato a “secernere materiale purulento” all'incirca dopo quindici giorni dall'intervento, allorché, dunque, era intercorso un lasso temporale alquanto ridotto (cfr. pagg. 6 e 7 della comparsa di costituzione).
Delle circostanze poc'anzi menzionate, d'altronde, ha dato atto nell'elaborato consulenziale anche il Ctu, il quale ha ritenuto ravvisabile, nel caso di specie, la correlazione tra l'insorta infezione e il primo intervento chirurgico (ossia quello del 20.3.2010).
14 In sostanza, il Ctu ha riconosciuto la natura nosocomiale dell'infezione.
Emersa la prova presuntiva del contagio nosocomiale, sarebbe stato onere della convenuta, per andare esente da responsabilità, provare di aver adottato nel caso concreto tutte le misure idonee a prevenire contagi.
Nondimeno, deve osservarsi che, contrariamente a quanto affermato in maniera apodittica e non sorretta da alcuna motivazione dall'ausiliare del Giudice a pag. 21 dell'elaborato, la struttura ospedaliera non ha in alcun modo documentato né l'adozione di tutte le elencate misure né l'avvenuta
“sanificazione della sala operatoria”, posto in ogni caso che siffatto singolo adempimento, anche qualora effettivamente realizzato, nella sua unicità non sarebbe stato idoneo e sufficiente a consentire di ritenere assolto l'onere probatorio che, come visto, grava sulle strutture sanitarie.
La dichiarazione resa dalla direzione sanitaria con nota prot. n. 0002973 del 5.3.2015 nulla prova circa l'esecuzione delle operazioni di sanificazione e sterilizzazione degli ambienti operatori, di degenza e ambulatoriali, delle strumentazioni riutilizzabili fornite per l'intervento e degli altri presidi medicali, con i quali il paziente è certamente entrato in contatto sia in fase operatoria sia in quella post-
operatoria.
Infatti, con la menzionata nota, depositata telematicamente in data 17.3.2015, unitamente alla memoria istruttoria del , il Direttore Sanitario pro tempore, si è limitato a dare atto che: 1. “la CP_1
sterilizzazione dello strumentario servito per effettuare l'intervento chirurgico di cui trattasi (ovvero quello del giorno 20.03.2010 cui fu sottoposto , ndr) è avvenuta presso la Centrale Parte_1
di Sterilizzazione in funzione, a regime, dal 01.7.2006 secondo procedura operativa edizione 1° del
01.06.2006”; 2. “la sanificazione della sala operatoria (…) è avvenuta, con l'ausilio della CP_4
[...]
[...] [
, seguendo le modalità successivamente dettagliate nell'allegata scheda per interventi
[...]
giornalieri relativa alle aree sanitarie ad alto rischio”.
Tuttavia, la documentazione menzionata nella nota e ad essa allegata consta esclusivamente: 1.
delle istruzioni operative (edizione del 1°.6.2006) adottate della “American Laundry Ospedaliera
SPA”;
2. dell'attestazione di conformità del sistema di gestione per la qualità;
3. delle schede per gli interventi giornalieri relativi al solo reparto operatorio.
Tale produzione documentale contribuisce sicuramente a dimostrare che la struttura sanitaria,
già in epoca anteriore all'intervento, aveva adottato un sistema di gestione delle attività di sterilizzazione e sanificazione degli ambienti operatori e della strumentazione riutilizzabile ivi impiegata;
tuttavia, non prova l'effettiva attuazione dei protocolli mediante esecuzione delle procedure previste con riferimento al periodo in cui è stato ospite della struttura ed è stato sottoposto Parte_1
all'intervento de quo.
Alla luce delle illustrate, chiare, coordinate ermeneutiche, la documentazione versata in atti non
è sufficiente a far ritenere assolto l'onere probatorio, assai più ampio e specifico, gravante sulla struttura sanitaria, di provare l'effettiva sanificazione degli ambienti ospedalieri e delle attrezzature,
atteso che, come già osservato, essa consiste nelle sole istruzioni operative e nelle schede per gli interventi, previsti dai protocolli, ma non reca alcun elemento dal quale poter evincere l'effettiva esecuzione e attuazione degli stessi, come ad esempio un registro attestante l'ora e il nominativo dell'operatore che ha eseguito la sanificazione della sala operatoria e degli ambienti di degenza o ambulatoriali o, ancora, un registro attestante l'orario e il nominativo degli operatori sanitari che hanno
16 eseguito la sterilizzazione della strumentazione riutilizzabile adoperata per l'intervento e per la medicazione della ferita.
In sostanza, la struttura avrebbe dovuto documentare che, in relazione alle specifiche procedure cui venne sottoposto il i protocolli indicati sono stati rispettati e seguiti, dettagliandone il Parte_1
contenuto e la pertinenza rispetto al caso specifico.
Nulla di tutto ciò è stato fatto in corso di causa né i capitoli di prova articolati dalla struttura convenuta, in quanto estremamente generici, sono idonei a dimostrare le illustrate circostanze e l'avvenuto adempimento di siffatte obbligazioni;
sicché gli stessi non sono stati ammessi, con valutazione che va confermata in questa sede.
Infine, il contegno tenuto dal paziente danneggiato non appare in alcun modo censurabile atteso che: - a distanza di soli quattro giorni dalle dimissioni dal , avendo iniziato ad avvertire dolori, CP_1
difficoltà deambulatoria e “impotenza funzionale sempre più progressiva”, si è recato nel Pronto
Soccorso più vicino e, in quell'occasione, è stata disposta consulenza ortopedica;
- è incontestato che,
nelle settimane successive all'intervento, si è sottoposto ripetutamente a visita presso il dott. e Per_2
il dott. per la “toilettatura” della ferita;
- il 5.5.2010 è stato nuovamente ricoverato presso il CP_2
. CP_1
In sostanza, non si ravvisa in capo all'odierno attore alcuna condotta negligente, imprudente o che abbia dato luogo a conseguenze lesive che questi avrebbe potuto evitare, posto che non vi era alcun obbligo per il paziente (né alcuna prescrizione in tal senso) di rivolgersi, anche per le urgenze o per le medicazioni della ferita, ai medesimi sanitari che avevano eseguito l'intervento chirurgico del
20.3.2010.
17 2.3 - Al contrario, non sono emersi profili di responsabilità ascrivibili al medico convenuto, per come prospettati dall'attore.
Al dott. , che ha l'intervento chirurgico, l'attore ha contestato di aver impostato una CP_2
terapia antibiotica non adeguata e di aver “colposamente ritardato l'attuazione di cure necessarie ad
attenuare gli effetti pregiudizievoli dell'infezione”, senza denunciare inadempienze o errori in ordine all'esecuzione dell'intervento o all'osservanza da parte del sanitario delle norme igieniche nello specifico contesto operatorio.
L'operato del medico è, invece, risultato esente da censure e, anzi, conforme alla leges artis
dell'epoca, con riferimento sia alla fase preoperatoria sia all'esecuzione dell'atto chirurgico sia, infine,
all'impostazione della terapia antibiotica successiva all'intervento.
L'ausiliare del giudice ha, infatti, in maniera condivisibile ritenuto che “la diagnosi
preoperatoria fu assolutamente corretta così come la indicazione dell'intervento, nel mentre la tecnica
operatoria utilizzata fu consona alla legis artis dell'epoca. (…) fu anche impostata una adeguata
terapia antibiotica come previsto dalle Linee Guida inerenti il tipo di trattamento chirurgico de quo”
(cfr. pag. 18 dell'elaborato).
Quindi, contrariamente a quanto addotto da parte attrice, nessun errore può essere ravvisato nella “profilassi farmacologica prescritta in occasione delle dimissioni del 20 marzo 2010” e, in generale, non è stata riscontrata alcuna omissione nell'operato del sanitario.
Inoltre, va rimarcato che, nelle settimane successive all'intervento e alle dimissioni, Parte_1
-per sua stessa ammissione- ha fatto ricorso alle cure e alle prestazioni (i) dei sanitari del PS
dell'Ospedale Civile di ST (il cui approccio diagnostico e terapeutico, secondo il Ctu, ha
18 quantomeno favorito “la evoluzione sfavorevole del processo infettivo”) e (ii) “del dott. Per_3
da Carovigno”.
[...]
In ogni caso, le allegazioni attoree sul punto (v. pag. 14 dell'atto di citazione) appaiono estremamente generiche e, per quel che maggiormente rileva, formulate in maniera meramente ipotetica.
Sicché, non risulta soddisfatto l'onere di allegazione e prova gravante sul creditore/danneggiato,
a maggior ragione alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate dalle citate sentenze n. 28991/19 e n. 28992/19 della Corte di Cassazione, secondo cui: - “Il creditore ha l'onere di allegare la
connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della
situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno
evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione, e lo deve
fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo
allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta
del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore
rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che
soggiace a quella qualifica”; - “La causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni non è così
soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 c.c.), e perciò materia dell'onere
probatorio di quest'ultimo, ma è nelle obbligazioni di diligenza professionale anche elemento
costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ove risulti allegato il danno evento in termini di
aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie. Il creditore di
prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare
quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve
19 provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e
la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di
quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare”.
Parte attrice, per converso, si è limitata ad affermare -in maniera, si ribadisce, meramente dubitativa- che non sarebbe possibile escludere “con ragionevole certezza scientifica o probabilità
logica” che avrebbe potuto avvedersi dell'infezione già in atto e, così, porre in essere CP_2
“ulteriori prestazioni terapeutiche e chirurgiche”, senza, però, allegare e, soprattutto, dimostrare
(secondo i canoni civilistici) la connessione naturalistica a suo dire sussistente tra l'asserita omissione e il fatto che si sia resa necessaria l'esecuzione di un secondo intervento chirurgico (quello del
17.6.2010) nonché l'aggravamento della situazione patologica, ossia senza provare che, se il sanitario avesse tenuto un contegno differente, in maniera più probabile che non, non avrebbe dovuto Parte_1
sottoporsi al suddetto intervento chirurgico e non avrebbe sofferto i postumi invalidanti in concreto prodottisi.
Donde la reiezione della domanda proposta nei confronti di . CP_2
3 - S'impone, a questo punto, di scrutinare le questioni afferenti alla determinazione e alla quantificazione dei danni subiti dall'attore.
Occorre, in proposito, dare atto, in primo luogo, delle conclusioni rassegnate dal Ctu, anche in risposta ai chiarimenti richiesti dal Tribunale con ordinanza del 26.9.2024, tenendo conto del fatto che il Consulente ha ritenuto che l'approccio diagnostico e clinico dei sanitari del PS dell'Ospedale Civile
di ST (che, va ribadito, non costituisce oggetto del presente giudizio) “favorì quantomeno la
evoluzione sfavorevole del processo infettivo” e riconosciuto un “ruolo concausale negli accertamenti
20 posti in essere presso il PS dell di ST con l'aggravamento della patologia infiammatoria CP_1
a carico del ginocchio”: - “il sig. era affetto, al momento in cui si rivolse alle cure dei Parte_1
sanitari dell'Ospedale “ , da una intensa gonalgia sinistra quale epifenomeno di una “lesione CP_1
del legamento crociato anteriore a sx” (diagnosi di ingresso) che fu oggetto di trattamento chirurgico
di “ricostruzione LCA con tendini semitendinoso””; - l'attuale quadro clinico è “connotato da una
instabilità articolare del ginocchio legata alla rimozione del neoligamento quale epifenomeno della
evoluzione del processo settico”; - “un eventuale ricostruzione dell'LCA (legamento crociato
anteriore), in relazione alle preesistenze indotte dal processo infettivo, potrebbero attendibilmente non
sortire alcun esito favorevole”; - “deve segnalarsi come il danno (attuale) riscontrato nel corso delle
operazioni di consulenza era pari al 12% mentre quello che ci saremmo dovuti attendere in caso di
trattamento corretto, pari al 4%. Ne deriva che il danno differenziale risulta pari all'8%”, unitamente a un danno da inabilità permanente, “legata ai trattamenti chirurgici resisi successivamente necessari,
da articolarsi in giorni 20 di totale al 100% ed ulteriore 120 giorni al 50%”.
In sostanza, alla luce delle risultanze degli accertamenti consulenziali, deve ritenersi che, in ragione della patologia da cui era affetto all'epoca in cui si è rivolto alle cure dei sanitari Parte_1
del , anche qualora non avesse contratto in sede nosocomiale alcuna infezione, all'esito delle CP_1
cure e degli interventi cui si è sottoposto, gli sarebbe, comunque, residuato un danno biologico da invalidità permanente stimato nella misura del 4% del totale.
Muovendo da tale condivisibile valutazione, nel caso in esame, allo scopo di giungere a una corretta ed equa liquidazione del danno, bisogna fare applicazione del criterio costantemente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di danno “differenziale”, “non dovrà farsi
21 altro che trasformare in denaro il grado preesistente di invalidità, e sottrarlo dal valore monetario
dell'invalidità complessivamente accertata in corpore” (Cass. n. 28986/2019).
Come rammentato da Cass. n. 28986/2019, il danno permanente alla salute, come qualsiasi altro pregiudizio, consiste concettualmente in una differenza: quella tra le attività che lo stato di salute della vittima le consentiva di svolgere prima dell'infortunio e le attività residue che invece le sono consentite dallo stato di salute consolidatosi dopo l'infortunio.
Anche il danno biologico patito da persona già portatrice di postumi preesistenti consisterà
dunque in una differenza: per l'esattezza, esso è pari allo scarto tra le conseguenze complessivamente patite dalla vittima dell'infortunio (i postumi complessivi) e le più lievi conseguenze dannose che la vittima avrebbe invece teoricamente dovuto tollerare a causa della sua patologia pregressa, se l'infortunio non si fosse verificato.
Il nesso di causalità giuridica tra evento lesivo e conseguenze dannose risarcibili va accertato: -
sul piano del criterio di giudizio, con l'accertamento controfattuale: e cioè ipotizzando quale avrebbe potuto essere la condizione di salute della vittima, al momento della liquidazione, se l'illecito non ci fosse stato (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018, Rv. 650602 - 01; Sez. L, Sentenza n.
47 del 03/01/2017, Rv. 642263 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2085 del 14/02/2012, Rv. 621799 - 01); - sul piano della prova, con la regola c.d. della "preponderanza dell'evidenza", e cioè valutando se tra l'evento lesivo e le conseguenze dannose da esso causate sussista un legame probabilistico "relativo":
se, cioè, tra tutte le cause astrattamente idonee a produrre il danno, l'evento lesivo rappresenti la meno improbabile nel caso specifico (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24/10/2017, Rv. 646451 - 01;
22 Sez. 3, Sentenza n. 25113 del 24/10/2017, Rv. 646452 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015,
Rv. 634481 - 01).
Sicché, il danno complessivamente patito dalla vittima non è nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, Rv.
618882 - 01).
Come pure rammentato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28986/2019 cit.), una volta stabiliti sia il grado di invalidità permanente effettivo patito dalla vittima sia quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale.
Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum
debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi.
Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile. Sono, infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale.
Infatti, “d'una persona invalida al 60%, che in conseguenza d'un fatto illecito divenga invalida
al 70%, non si dirà che ha patito una invalidità del 10%, da liquidare con criteri più o meno modificati
23 rispetto a quelli standard. Si dirà, al contrario, che, sul piano della causalità materiale, ha patito una
invalidità del 70%, perché questa è la misura del suo stato attuale di salute, e tale invalidità occorrerà
innanzitutto trasformare in denaro. Dopodiché, essendo una parte del suddetto pregiudizio slegata
eziologicamente dall'evento illecito, per una stima del danno rispettosa dell'art. 1223 c.c. non dovrà
farsi altro che trasformare in denaro il grado preesistente di invalidità, e sottrarlo dal valore
monetario dell'invalidità complessivamente accertata in corpore”.
Tanto poiché, in materia di c.d. danno differenziale: (a) di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità
permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in una attività liquidativa esulante dai compiti dell'ausiliario medico-legale; (b) di eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo l'una dall'altra entità.
Deve, infatti, tenersi conto che nella stima del danno alla salute, al medico-legale si demanda il prezioso compito di misurare l'incidenza della menomazione sulla vita della vittima, misurazione che,
come detto, avviene, per risalente tradizione (oggi recepita dalla legge), in punti percentuali.
Ma non va mai dimenticato che il grado percentuale di invalidità permanente non è che una unità di misura del danno, non la sua liquidazione.
Quella misurazione non può dunque che avvenire al netto di qualsiasi valutazione giuridica circa l'area della risarcibilità, onde evitare che delle preesistenze si finisca per tenere conto due volte:
24 dapprima dal medico-legale, quando determina il grado percentuale di invalidità permanente;
e poi dal giudice, quando determina il criterio di monetizzazione dell'invalidità.
In definitiva, sulla scorta delle emergenze istruttorie, dei chiarimenti richiesti al Ctu e dei principi sin qui enunciati, è possibile, dunque, procedere alla liquidazione dei danni complessivamente patiti da in conseguenza dell'infezione nosocomiale contratta durante il ricovero presso il Parte_1
del marzo del 2010, operata facendo applicazione delle Tabelle Milanesi riguardanti il danno CP_1
non patrimoniale da lesione della integrità psico-fisica nell'Edizione 2024, riconoscendo in favore di parte attrice gli importi che saranno di seguito determinati.
A titolo di inabilità temporanea va riconosciuta in favore dell'attore la somma complessiva di €
9.200,00, di cui € 2.300,00 per inabilità temporanea totale di giorni venti (ossia € 115,00 x 20) ed €
6.900,00 per inabilità temporanea parziale al 50% per giorni centoventi (ossia € 57,50 x 120).
Considerato che all'epoca dell'evento, aveva cinquantasei anni, a titolo di Parte_1
risarcimento del danno da invalidità permanente va riconosciuto in favore dell'attore l'importo complessivo di € 25.760,00 (calcolato, appunto, in termini di danno differenziale in applicazione dei valori monetari previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano Ed. 2024), determinato sottraendo all'importo di € 31.758,00 (corrispondente al danno biologico/dinamico-relazionale e a titolo di sofferenza soggettiva interiore nella misura del 12%) quello di € 5.998,00 (corrispondente al danno biologico/dinamico-relazionale e a titolo di sofferenza soggettiva interiore, che sarebbe comunque residuato, nella misura del 4%).
Conclusivamente, il dev'essere condannato a corrispondere all'attore, a titolo di CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 34.960,00.
25 Non spetta alcun ulteriore importo in aumento a titolo di personalizzazione, atteso che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (cfr. Cass. n. 5865/2021).
La "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto.
In particolare, gli aspetti dinamico – relazionali devono consistere in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già
considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018 cit., Cass. n. 10912/2018,
Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019 cit.).
Infatti, le conseguenze ordinarie della menomazione subita dal paziente sono già espresse dalla valutazione tabellare del grado di invalidità permanente (c.d. grado di I.P.) accertato dal medico legale,
che definisce il quantum ordinario del risarcimento da liquidare.
26 La personalizzazione del danno, pertanto, deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione;
il tutto senza alcun automatismo risarcitorio.
Ebbene, nel caso di specie, non è stata in alcun modo né allegata né dimostrata la sussistenza di conseguenze del tutto eccezionali e ulteriori rispetto a quelle conseguenti alla menomazione residuata,
eziologicamente attribuibile alla contratta infezione.
Ciò in quanto le circostanze dedotte da parte attrice a sostegno della richiesta di aumento per la componente di danno definito dalla parte stessa “esistenziale” (quale, ad esempio, la generica difficoltà
nell'espletamento dell'attività di messo comunale a causa della pregiudicata efficienza fisica) rientrano tra le ordinarie conseguenze lesive legate a quel grado di invalidità e non possono essere valutate anche ai fini della personalizzazione del danno, in difetto, si ribadisce, di allegazione e prova, da parte dell'attore, di conseguenze anomale e del tutto peculiari.
Sugli anzidetti importi non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Per converso, sulle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti gli interessi compensativi, la cui corresponsione è stata domandata da parte attrice,
con le modalità stabilite dalla Suprema Corte con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995,
potendo infatti desumersi la prova del lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata immediatamente) in via presuntiva dall'ammontare stesso del risarcimento (cfr. CdA Bari, sent. n. 1599/2023).
27 Peraltro, è appena il caso di sottolineare che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (cfr. Cass. n. 16012/2023).
In tema, giova rammentare che “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito
extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti
interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la
funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente
all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato
conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere
investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al
momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero
sulla somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. Sez. 3, sent. n. 5234 del 10.03.2006; conf.
Sez. 3, sent. n. 5054 del 3.03.2009; sez. 1, ordinanza n. 8766 del 10.04.2018).
Ancora più in particolare, sulle modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi,
dev'essere evidenziato che “in tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il
riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il
giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme
integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una
28 motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale
su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca
intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un
tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente
non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non
riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione
monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato” (Cass. Sez. 3, ord. n. 7267 del
23.03.18; n. 3931 del 2010; n. 20472 del 2004; ecc.)”.
Sicché, gli interessi compensativi andranno riconosciuti a partire dal 20.3.2010, data del primo intervento chirurgico cui fu sottoposto nel corso del quale -in maniera più probabile che Parte_1
non- deve ritenersi essersi verificato l'evento lesivo.
Ne consegue che le anzidette somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale andranno devalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza alla data dell'evento (20.3.2010); sugli importi così devalutati devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata anno per anno in base ai principi stabiliti dalla sentenza delle
Sezioni Unite n. 1712/1995, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza [il calcolo degli interessi compensativi effettuato sulla somma originaria rivalutata anno per anno è, infatti, uno dei criteri designati dalla Corte di Cassazione: “In tema di debiti di valore, il pregiudizio derivante dal
ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve essere liquidato mediante gli interessi legali
computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad
un indice medio” (Cass. Civ., Sez. II, 03/08/2010, n. 18028)].
29 Trasformato in tal modo il debito di valore in debito di valuta, sulla somma così ottenuta vanno calcolati gli ulteriori interessi a far data dalla pubblicazione e sino all'effettivo soddisfo.
Infine, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche documentate spetta all'attore l'importo di € 1.367,43, così come ritenute congrue dal consulente d'ufficio.
4 - La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza.
Pertanto, vanno poste a carico, da un lato, dell in considerazione Controparte_1
dell'accoglimento della domanda attorea solo nei confronti della struttura sanitaria convenuta, e,
dall'altro, di nell'ambito del rapporto processuale con in Parte_1 Controparte_2
considerazione del rigetto della domanda spiegata nei confronti del medico convenuto.
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), in base al valore della controversia, desumibile dal decisum (Cass., S.U., 11.9.2007, n. 19014), facendo applicazione degli onorari medi previsti per lo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, con riduzione del 50% del compenso relativo alla fase istruttoria, essendo la stessa consistita nel solo espletamento della Ctu.
Le spese di Ctu, nella misura già liquidata in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico del convenuto . Controparte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1
dell e di così Controparte_5 Controparte_2
provvede:
30 1) accoglie parzialmente, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea proposta nei confronti dell;
Controparte_5
2) per l'effetto, condanna l al Controparte_5
pagamento in favore di , della somma di € 34.960,00, oltre (i) interessi al tasso Parte_1
legale secondo gli indici Istat sulla anzidetta somma, devalutata al 20.3.2010 e rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e (ii) interessi al tasso legale sull'anzidetta somma di € 34.960,00 dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
3) per l'effetto, condanna l al Controparte_5
pagamento in favore di , della somma di € 1.367,43, oltre interessi al tasso legale Parte_1
dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
4) rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte_2
5) condanna l al pagamento in favore Controparte_5
di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 706,68 per esborsi ed € 6.713,00,
oltre accessori di legge, per compenso professionale;
6) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_2
che si liquidano in complessivi € 6.713,00, oltre accessori di legge, per compenso professionale;
8) pone le spese di Ctu, per come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell
[...]
. CP_5 Controparte_5
Così deciso in Bari il 17 febbraio 2025
Il giudice
Gianluca Tarantino
31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, nella persona del Giudice unico dott. Gianluca Tarantino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 9692/2014
promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Macchitella Parte_1
-attore-
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Veroli
-convenuto-
nonché contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gentile Controparte_2
-convenuto-
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 28.1.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1 - Con atto di riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale pronunciata il 25.3.2014 dal Tribunale di Brindisi, notificata in data 17.6.2014, ha evocato in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, l' (d'ora Controparte_3
innanzi per brevità anche ) e il dott. al fine di ottenerne la Controparte_1 Controparte_2
condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati rispettivamente in € 5.259,98 ed € 122.751,67 (oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria), subiti in conseguenza della infezione contratta in occasione dell'intervento chirurgico di “ricostruzione
artroscopica del legamento crociato anteriore con semitendineo gracile”, eseguito dal dott. CP_2
presso l' in data 20.3.2010. Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio in data 12.11.2014, CP_2
contestando la fondatezza della domanda attorea sia nell'an che nel quantum debeatur, non sussistendo né profili di responsabilità ascrivibili al proprio operato né la prova del nesso causale tra la lamentata complicanza infettiva e l'intervento chirurgico eseguito presso la struttura ospedaliera convenuta;
quindi, ha istato per il rigetto dell'avversa domanda, con ogni conseguente statuizione di legge in ordine anche alle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 17.11.2014, si è costituito in giudizio l' Controparte_1
deducendo l'infondatezza della pretesa attorea, attesa l'assenza di nesso causale tra le prestazioni erogate dal presidio ospedaliero e il dedotto pregiudizio, e contestando la quantificazione dei danni prospettata dall'attore, poiché fondata su criteri non specificati e, comunque, errata;
ha, pertanto,
concluso per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
Ritenute, come da ordinanza del 23.3.2021, inammissibili le istanze di esibizione ex art. 210
c.p.c. formulate dalle parti, nonché -in quanto tardiva- l'istanza di chiamata in causa della
[...]
[...
[...] [
avanzata da parte attrice ai sensi “dell'art. 106 c.p.c. ovvero anche dell'art. 107 c.p.c.”, il Pt_2
processo è stato istruito con produzione documentale e CTU medico-legale, disposta in esito al deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, nn. 1, 2, e 3, c.p.c.
All'udienza del 28.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.,
senza assegnazione alle parti dei relativi termini in quanto già concessi per il deposito di note riepilogative.
2 - La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
2.1 - Preliminarmente, deve ribadirsi l'inammissibilità della chiamata in causa della “ASL BR”
formulata da parte attrice ai sensi degli artt. 106 e 107 c.p.c. per la prima volta nelle note scritte depositate il 17.3.2021, allorché erano già maturate le preclusioni istruttorie ed era già stata espletata la
Ctu.
Al riguardo, va rammentato che -a fortiori alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 28991/2019; n. 28992/2019)- è onere del danneggiato/creditore,
anche in caso di responsabilità “contrattuale” (e non solo da fatto illecito) sia allegare l'inadempimento dei sanitari sia provare, anche a mezzo di presunzioni, in quanto fatto costitutivo della domanda risarcitoria, il nesso di causa, limitatamente alla connessione naturalistica, tra l'inadempimento e il pregiudizio alla salute (in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie).
Orbene, nel caso di specie, (i) ha evocato in giudizio il e e (ii) Parte_1 CP_1 CP_2
sia in citazione sia nella propria consulenza di parte sia nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., non ha neanche allegato l'inadempimento dei sanitari del PS di ST, ove questi si è recato il
3 26.3.2010, dunque a pochi giorni di distanza dall'intervento chirurgico di ricostruzione artoscopica del legamento crociato.
L'attore, cioè, non ha in alcun modo censurato l'operato dei medici dipendenti della “ASL BR”,
avendo ascritto la responsabilità della causazione dei fatti di causa e degli eventi da cui gli sono derivante le conseguenze lesive lamentate esclusivamente, come si vedrà funditus nel prosieguo, sotto differenti profili, alla struttura ospedaliera del e al dott. . CP_1 CP_2
Né sussiste, nel caso di specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale o processuale tra gli odierni convenuti e la Parte_2
Peraltro, gli unici convenuti -pur avendo contestato gli assunti attorei e negato qualsivoglia profilo di responsabilità- non hanno indicato la “ASL BR” quale titolare dell'obbligazione dedotta nell'ambito del presente giudizio.
Pertanto, il giusdicente non avrebbe potuto ipotizzare, d'ufficio, l'esistenza di un diverso obbligato e ordinare l'intervento in causa dello stesso. Diversamente, una tale iniziativa avrebbe manifestato non già il legittimo intento di consentire, nel "simultaneus processus", l'individuazione del vero obbligato, bensì la indebita intenzione di correggere in via officiosa la supposta erroneità della
"vocatio in ius" da parte attrice (cfr. Cass. n. 13908/2017), incorrendo, così, nel vizio di ultrapetizione.
Donde l'inammissibilità della chiamata in causa della “ASL BR”, già affermata con ordinanza del 23.3.2021.
2.2 - Tanto chiarito, al fine di accertare l'eventuale sussistenza della responsabilità della struttura sanitaria e dei medici suoi dipendenti che ebbero in cura occorre individuare la Parte_1
normativa applicabile alla vicenda in esame che involge un fatto storico avvenuto nell'anno 2010.
Il corretto inquadramento si rende, infatti, indispensabile in ragione delle modifiche introdotte
4 in tema di responsabilità sanitaria nell'ultimo decennio.
Nondimeno, s'impone di puntualizzare che, secondo il consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza, in punto di qualificazione della natura della responsabilità civile del medico,
dipendente della struttura sanitaria, le previsioni contenute nella l. n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla l. n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla relativa entrata in vigore (cfr. Cass. n. 28994/2019; in termini Cass. n. 28990/2019).
Ne discende che, in ossequio alla giurisprudenza consolidatasi prima della novella del 2017,
nella vicenda in esame la responsabilità del medico al pari di quella della struttura va ricondotta nell'alveo dell'inadempimento da obbligazioni preesistenti disciplinato dall'art. 1218 c.c.
L'ente ospedaliero, cioè, risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. In questi casi non può esservi solo responsabilità
aquiliana, ma si rinviene una responsabilità di tipo contrattuale, per non avere il soggetto, fatto ciò, a cui era tenuto in forza di un precedente vincolo. Tale situazione si riscontra nei confronti dell'operatore di una professione c.d. protetta (per la quale cioè è richiesta una speciale abilitazione), particolarmente quando essa abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti come quello della salute tutelato dall'art. 32 Cost. Pertanto, la responsabilità sia del medico che dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla
5 ripartizione dell'onere della prova, i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa e la prescrizione ordinaria.
Tanto chiarito, per quanto attiene agli oneri probatori ricadenti sulle parti con specifico riguardo alla responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, non può sottacersi che, di recente, la Corte di
Cassazione ha dichiaratamente prestato adesione ad un orientamento che ha con tutta evidenza apportato significativi correttivi al risalente indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass., Sezioni
Unite, 30.10.2001, n. 13533, a tenore del quale, in tema di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (o del non esatto adempimento) della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto (esatto) adempimento.
Meritano in specie di essere segnalate le sentenze n. 28991/2019 e n. 28992/2019 della III
Sezione Civile (c.d. di San Martino, elaborate nell'ambito del progetto “Sanità”), nelle cui motivazioni si afferma che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della
prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato
provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione
patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte
debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed
inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”.
In particolare, relativamente al rapporto tra responsabilità contrattuale in campo medico e causalità materiale, la Corte di Cassazione ha premesso innanzitutto che: - negare che incomba sul
6 paziente creditore di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute significa espungere dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità
materiale; - invece, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione;
- il fatto “che la causalità materiale si iscriva a
pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma
nell'art. 1227 c.c., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al
danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n.
19218; 21 luglio 2011, n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze
pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque
connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione”.
Su questo “tronco comune” si innesta il tratto distintivo della responsabilità da inadempimento contrattuale, rappresentato dalla “premessa della relazionalità”, da cui consegue che il “danno
derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si
rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perché la rilevanza dell'interesse leso
dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua
dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Sez.
U. 22 luglio 1999, n. 500), ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in
obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.). È la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza
giuridica all'interesse regolato”.
Sicché, “la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la
differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché
7 quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento”.
Ragion per cui, acquistando la causalità autonomia di valutazione solo quale causalità giuridica,
l'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa sì che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), ovvero quanto costantemente ribadito a far data dalla pronuncia Cass., Sezioni Unite, 30.10.2001, n. 13533.
Tali considerazioni, tuttavia, ha ulteriormente puntualizzato la Suprema Corte, non valgono per il diverso territorio del facere professionale, ove “la causalità materiale torna a confluire nella
dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le
regole generali sopra richiamate”. Ciò poiché “se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo
strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano
a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento
consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della
lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”. Tale interesse presupposto corrisponde al diritto alla salute, rispetto al quale l'interesse corrispondente alla prestazione oggetto di obbligazione ha natura strumentale.
Conseguentemente, “dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale
riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la
causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la
lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto,
e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per
riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente
collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa
8 dall'inadempimento”.
La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento.
Il creditore, pertanto, ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è
indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica.
In altri termini, il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d.
causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare;
“una volta
che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del
debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove
patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che
l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge
così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo
all'impossibilità di adempiere, a valle”.
9 Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è
quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna,
imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.).
Dopo aver opportunamente tracciato le coordinate ermeneutiche in materia e facendo applicazione dei suddetti approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità alla vicenda in esame,
occorre in primo luogo ricostruire la vicenda fattuale, per come emersa in esito all'esame del compendio probatorio.
In data 19.3.2010, si è ricoverato presso l' e, in data 20.3.2010, è Parte_1 Controparte_1
stato sottoposto ad intervento chirurgico di “ricostruzione artoscopica del legamento crociato anteriore
sx e con prescrizione di eseguire fisioterapia di rito e terapia medica”, eseguito dal dott. CP_2
In data 22.3.2010 è stato dimesso con diagnosi di “lesione del legamento crociato anteriore sx”
e prescrizione di terapia riabilitativa e antibiotica, con rinvio al 30.3.2010 per il successivo controllo (v.
lettera dimissioni in cartella clinica allegata sub doc. B).
Stante l'insorgere di sintomatologia dolorosa/infiammatoria, in data 26.3.2010 si è Parte_1
recato presso il PS del P.O. di ST, dove, a seguito di una visita generale, gli è stato diagnosticato un
“versamento intra-articolare in PZ sottoposto di recente a ricostruzione LCA” e consigliato l'utilizzo di “ginocchiera ROM blocco a O° per 10 gg;
ginnastica isometrica del quadricipite. Pr: Serrados cpr,
1 cpr al dì per 10 gg;
arto in scarico”.
Atteso il perdurare dello stato infiammatorio e doloroso, l'attore si è rivolto al proprio medico
10 di base che, riscontrata -durante l'esecuzione della toelettatura della ferita- “la secrezione di filamenti”,
lo ha invitato a rivolgersi nuovamente al dott. . CP_2
In data 5.5.2010, si è nuovamente recato presso l' , dove ne è stato Parte_1 Controparte_1
disposto il ricovero con diagnosi di “artrite settica del ginocchio sinistro” e da cui è stato dimesso, in data 7.5.2010, con diagnosi di “infezione ferita chirurgica in pz operato per ricostruzione LCA a sin”,
quindi rinviato a “successivo controllo e toilette della ferita chirurgica”.
In data 11.6.2010, stante il persistere del fenomeno settico, si è sottoposto a visita Parte_1
specialistica ortopedica, eseguita dal dott. il quale, rilevata la “complicanza settica in Per_1
ricostruzione LCA ginocchio sinistro”, ha consigliato il sollecito ricovero presso l'Istituto Ortopedico
“Galeazzi” di Milano al fine di sottoporsi a intervento di “sinoviectomia parziale artroscopica e
lavaggio articolare, rimozione del neolegamento crociato anteriore e sbrigliamento dei tessuti ossei
infetti”, eseguito in data 17.6.2010, con esito positivo in riferimento all'infezione contratta, ma con necessità di un eventuale ulteriore intervento per porre rimedio alla lesione del legamento crociato (cfr.
pag. 9 dell'elaborato consulenziale).
Riassunta nei termini che precedono la vicenda che ha dato origine alla presente controversia,
deve osservarsi che l'attore, in primo luogo, ha allegato e prospettato in modo chiaro e puntuale l'inadempimento ascritto alla struttura sanitaria dal quale sarebbe derivato “un gravissimo danno
cartilagineo instauratosi in pochi mesi, secondario al processo settico, che ha condotto ad una severa
gonartrosi”.
In particolare, secondo gli assunti attorei, “non può esservi dubbio alcuno che la causa
dell'infelice esito dell'intervento, va riconosciuta nella artrite settica purulenta contratta da
[...]
in occasione dell'intervento chirurgico cui venne sottoposto in data 20.3.2010”. Pt_1
11 Il avrebbe omesso di tenere condotte “la cui puntuale attuazione avrebbe potuto CP_1
evitare l'insorgenza della artrite settica purulenta, in presenza della quale fu obbligata la rimozione
del legamento crociato anteriore appena ricostruito”; ha, quindi, violato specifici obblighi, quali quelli di “diligente sterilizzazione dell'ambiente ospedaliero, della sala operatoria, dei luoghi di degenza, dei
presidi medico-chirurgici e delle attrezzature” e il più generale obbligo di “porre a disposizione del
paziente, presidi, strutture ed attrezzature idonee a non provocare l'evento dannoso” (ossia, la complicanza infettiva), che rinvengono la propria fonte nel c.d. contratto atipico di spedalità,
conclusosi al momento dell'accettazione del paziente nella struttura ospedaliera, al fine di usufruire della prestazione principale, ovvero quella chirurgica, circostanza quest'ultima da ritenersi pacifica,
poiché documentata e non contestata.
Le risultanze probatorie e istruttorie, tuttavia, hanno consentito di accertare la sussistenza della correlazione, dal punto di vista eziologico e cronologico, tra il dedotto non esatto adempimento degli obblighi gravanti sulla struttura ospedaliera convenuta e l'insorgenza dell'infezione in parola.
Al riguardo, appare utile operare talune considerazioni in punto di diritto con riferimento ai danni cagionati al paziente per effetto di infezione nosocomiale e alla relativa ripartizione dell'onere probatorio.
A tal proposito, a fronte della prova offerta dall'attore, anche in via presuntiva, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, incombe sulla struttura sanitaria l'onere di documentare di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni stesse o di non avervi potuto provvedere per cause ad essa non imputabili.
12 In questo senso, si è espressa, anche di recente, la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n.
6386/2023), la quale ha affermato che “spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le
cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di
patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel
caso specifico” e puntualizzato che “ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della
prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle IO (…) gli oneri probatori gravanti
sulla struttura sanitaria devono ritenersi, in linea generale (…): a) L'indicazione dei protocolli relativi
alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) L'indicazione delle
modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) L'indicazione delle forme di
smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di
distribuzione di cibi e bevande;
e) Le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) La qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) L'attivazione di un sistema di
sorveglianza e di notifica;
h) L'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai
visitatori; i) Le procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e le profilassi
vaccinali; j) L'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) La sorveglianza basata
sui dati microbiologici di laboratorio;
l) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti
da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m)
L'indicazione dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio”.
Ha, quindi, delineato obblighi ben precisi anche sul piano soggettivo: “il dirigente apicale avrà
l'obbligo di indicare le regole cautelari da adottarsi ed il potere-dovere di sorveglianza e di verifica
(riunioni periodiche/visite periodiche), al pari del CIO;
il direttore sanitario quello di attuarle, di
organizzare gli aspetti igienico e tecnico-sanitari, di vigilare sulle indicazioni fornite (art. 5 del DPR
13 128/1069: obbligo di predisposizione di protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale,
gestione delle cartelle cliniche, vigilanza sui consensi informati); il dirigente di struttura complessa
(l'ex primario), esecutore finale dei protocolli e delle linee guida, dovrà collaborare con gli specialisti
microbiologo, infettivologo, epidemiologo, igienista, ed è responsabile per omessa assunzione di
informazioni precise sulle iniziative di altri medici, o per omessa denuncia delle eventuali carenze ai
responsabili” (v. anche Cass., ord. n. 16900/2023).
Ebbene, l'attore ha allegato e provato che (i) l'insorgenza della sintomatologia infiammatoria ha iniziato a manifestarsi già a distanza di pochi giorni dalle dimissioni dal a seguito CP_1
dell'intervento, ovvero quando, in data 26.3.2010, è stato costretto a recarsi presso il P.O. di Parte_1
ST a causa, appunto, dell'insorgenza di uno stato infiammatorio (cfr. diagnosi di dimissione dal PS
di ST: “versamento intrarticolare in pz sottoposto di recente a ricostruzione LCA”) e (ii) la diagnosi di “infezione ferita chirurgica in pz operato per ricostruzione LCA a sin” è stata resa dai medici della stessa struttura sanitaria convenuta, in data 5.5.2010, dunque a distanza di soli quarantacinque giorni dall'intervento.
Peraltro, il , muovendo proprio da quanto dichiarato ai sanitari da non ha CP_1 Parte_1
contestato il fatto che la ferita chirurgica abbia iniziato a “secernere materiale purulento” all'incirca dopo quindici giorni dall'intervento, allorché, dunque, era intercorso un lasso temporale alquanto ridotto (cfr. pagg. 6 e 7 della comparsa di costituzione).
Delle circostanze poc'anzi menzionate, d'altronde, ha dato atto nell'elaborato consulenziale anche il Ctu, il quale ha ritenuto ravvisabile, nel caso di specie, la correlazione tra l'insorta infezione e il primo intervento chirurgico (ossia quello del 20.3.2010).
14 In sostanza, il Ctu ha riconosciuto la natura nosocomiale dell'infezione.
Emersa la prova presuntiva del contagio nosocomiale, sarebbe stato onere della convenuta, per andare esente da responsabilità, provare di aver adottato nel caso concreto tutte le misure idonee a prevenire contagi.
Nondimeno, deve osservarsi che, contrariamente a quanto affermato in maniera apodittica e non sorretta da alcuna motivazione dall'ausiliare del Giudice a pag. 21 dell'elaborato, la struttura ospedaliera non ha in alcun modo documentato né l'adozione di tutte le elencate misure né l'avvenuta
“sanificazione della sala operatoria”, posto in ogni caso che siffatto singolo adempimento, anche qualora effettivamente realizzato, nella sua unicità non sarebbe stato idoneo e sufficiente a consentire di ritenere assolto l'onere probatorio che, come visto, grava sulle strutture sanitarie.
La dichiarazione resa dalla direzione sanitaria con nota prot. n. 0002973 del 5.3.2015 nulla prova circa l'esecuzione delle operazioni di sanificazione e sterilizzazione degli ambienti operatori, di degenza e ambulatoriali, delle strumentazioni riutilizzabili fornite per l'intervento e degli altri presidi medicali, con i quali il paziente è certamente entrato in contatto sia in fase operatoria sia in quella post-
operatoria.
Infatti, con la menzionata nota, depositata telematicamente in data 17.3.2015, unitamente alla memoria istruttoria del , il Direttore Sanitario pro tempore, si è limitato a dare atto che: 1. “la CP_1
sterilizzazione dello strumentario servito per effettuare l'intervento chirurgico di cui trattasi (ovvero quello del giorno 20.03.2010 cui fu sottoposto , ndr) è avvenuta presso la Centrale Parte_1
di Sterilizzazione in funzione, a regime, dal 01.7.2006 secondo procedura operativa edizione 1° del
01.06.2006”; 2. “la sanificazione della sala operatoria (…) è avvenuta, con l'ausilio della CP_4
[...]
[...] [
, seguendo le modalità successivamente dettagliate nell'allegata scheda per interventi
[...]
giornalieri relativa alle aree sanitarie ad alto rischio”.
Tuttavia, la documentazione menzionata nella nota e ad essa allegata consta esclusivamente: 1.
delle istruzioni operative (edizione del 1°.6.2006) adottate della “American Laundry Ospedaliera
SPA”;
2. dell'attestazione di conformità del sistema di gestione per la qualità;
3. delle schede per gli interventi giornalieri relativi al solo reparto operatorio.
Tale produzione documentale contribuisce sicuramente a dimostrare che la struttura sanitaria,
già in epoca anteriore all'intervento, aveva adottato un sistema di gestione delle attività di sterilizzazione e sanificazione degli ambienti operatori e della strumentazione riutilizzabile ivi impiegata;
tuttavia, non prova l'effettiva attuazione dei protocolli mediante esecuzione delle procedure previste con riferimento al periodo in cui è stato ospite della struttura ed è stato sottoposto Parte_1
all'intervento de quo.
Alla luce delle illustrate, chiare, coordinate ermeneutiche, la documentazione versata in atti non
è sufficiente a far ritenere assolto l'onere probatorio, assai più ampio e specifico, gravante sulla struttura sanitaria, di provare l'effettiva sanificazione degli ambienti ospedalieri e delle attrezzature,
atteso che, come già osservato, essa consiste nelle sole istruzioni operative e nelle schede per gli interventi, previsti dai protocolli, ma non reca alcun elemento dal quale poter evincere l'effettiva esecuzione e attuazione degli stessi, come ad esempio un registro attestante l'ora e il nominativo dell'operatore che ha eseguito la sanificazione della sala operatoria e degli ambienti di degenza o ambulatoriali o, ancora, un registro attestante l'orario e il nominativo degli operatori sanitari che hanno
16 eseguito la sterilizzazione della strumentazione riutilizzabile adoperata per l'intervento e per la medicazione della ferita.
In sostanza, la struttura avrebbe dovuto documentare che, in relazione alle specifiche procedure cui venne sottoposto il i protocolli indicati sono stati rispettati e seguiti, dettagliandone il Parte_1
contenuto e la pertinenza rispetto al caso specifico.
Nulla di tutto ciò è stato fatto in corso di causa né i capitoli di prova articolati dalla struttura convenuta, in quanto estremamente generici, sono idonei a dimostrare le illustrate circostanze e l'avvenuto adempimento di siffatte obbligazioni;
sicché gli stessi non sono stati ammessi, con valutazione che va confermata in questa sede.
Infine, il contegno tenuto dal paziente danneggiato non appare in alcun modo censurabile atteso che: - a distanza di soli quattro giorni dalle dimissioni dal , avendo iniziato ad avvertire dolori, CP_1
difficoltà deambulatoria e “impotenza funzionale sempre più progressiva”, si è recato nel Pronto
Soccorso più vicino e, in quell'occasione, è stata disposta consulenza ortopedica;
- è incontestato che,
nelle settimane successive all'intervento, si è sottoposto ripetutamente a visita presso il dott. e Per_2
il dott. per la “toilettatura” della ferita;
- il 5.5.2010 è stato nuovamente ricoverato presso il CP_2
. CP_1
In sostanza, non si ravvisa in capo all'odierno attore alcuna condotta negligente, imprudente o che abbia dato luogo a conseguenze lesive che questi avrebbe potuto evitare, posto che non vi era alcun obbligo per il paziente (né alcuna prescrizione in tal senso) di rivolgersi, anche per le urgenze o per le medicazioni della ferita, ai medesimi sanitari che avevano eseguito l'intervento chirurgico del
20.3.2010.
17 2.3 - Al contrario, non sono emersi profili di responsabilità ascrivibili al medico convenuto, per come prospettati dall'attore.
Al dott. , che ha l'intervento chirurgico, l'attore ha contestato di aver impostato una CP_2
terapia antibiotica non adeguata e di aver “colposamente ritardato l'attuazione di cure necessarie ad
attenuare gli effetti pregiudizievoli dell'infezione”, senza denunciare inadempienze o errori in ordine all'esecuzione dell'intervento o all'osservanza da parte del sanitario delle norme igieniche nello specifico contesto operatorio.
L'operato del medico è, invece, risultato esente da censure e, anzi, conforme alla leges artis
dell'epoca, con riferimento sia alla fase preoperatoria sia all'esecuzione dell'atto chirurgico sia, infine,
all'impostazione della terapia antibiotica successiva all'intervento.
L'ausiliare del giudice ha, infatti, in maniera condivisibile ritenuto che “la diagnosi
preoperatoria fu assolutamente corretta così come la indicazione dell'intervento, nel mentre la tecnica
operatoria utilizzata fu consona alla legis artis dell'epoca. (…) fu anche impostata una adeguata
terapia antibiotica come previsto dalle Linee Guida inerenti il tipo di trattamento chirurgico de quo”
(cfr. pag. 18 dell'elaborato).
Quindi, contrariamente a quanto addotto da parte attrice, nessun errore può essere ravvisato nella “profilassi farmacologica prescritta in occasione delle dimissioni del 20 marzo 2010” e, in generale, non è stata riscontrata alcuna omissione nell'operato del sanitario.
Inoltre, va rimarcato che, nelle settimane successive all'intervento e alle dimissioni, Parte_1
-per sua stessa ammissione- ha fatto ricorso alle cure e alle prestazioni (i) dei sanitari del PS
dell'Ospedale Civile di ST (il cui approccio diagnostico e terapeutico, secondo il Ctu, ha
18 quantomeno favorito “la evoluzione sfavorevole del processo infettivo”) e (ii) “del dott. Per_3
da Carovigno”.
[...]
In ogni caso, le allegazioni attoree sul punto (v. pag. 14 dell'atto di citazione) appaiono estremamente generiche e, per quel che maggiormente rileva, formulate in maniera meramente ipotetica.
Sicché, non risulta soddisfatto l'onere di allegazione e prova gravante sul creditore/danneggiato,
a maggior ragione alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate dalle citate sentenze n. 28991/19 e n. 28992/19 della Corte di Cassazione, secondo cui: - “Il creditore ha l'onere di allegare la
connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della
situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno
evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione, e lo deve
fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo
allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta
del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore
rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che
soggiace a quella qualifica”; - “La causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni non è così
soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 c.c.), e perciò materia dell'onere
probatorio di quest'ultimo, ma è nelle obbligazioni di diligenza professionale anche elemento
costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ove risulti allegato il danno evento in termini di
aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie. Il creditore di
prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare
quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve
19 provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e
la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di
quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare”.
Parte attrice, per converso, si è limitata ad affermare -in maniera, si ribadisce, meramente dubitativa- che non sarebbe possibile escludere “con ragionevole certezza scientifica o probabilità
logica” che avrebbe potuto avvedersi dell'infezione già in atto e, così, porre in essere CP_2
“ulteriori prestazioni terapeutiche e chirurgiche”, senza, però, allegare e, soprattutto, dimostrare
(secondo i canoni civilistici) la connessione naturalistica a suo dire sussistente tra l'asserita omissione e il fatto che si sia resa necessaria l'esecuzione di un secondo intervento chirurgico (quello del
17.6.2010) nonché l'aggravamento della situazione patologica, ossia senza provare che, se il sanitario avesse tenuto un contegno differente, in maniera più probabile che non, non avrebbe dovuto Parte_1
sottoporsi al suddetto intervento chirurgico e non avrebbe sofferto i postumi invalidanti in concreto prodottisi.
Donde la reiezione della domanda proposta nei confronti di . CP_2
3 - S'impone, a questo punto, di scrutinare le questioni afferenti alla determinazione e alla quantificazione dei danni subiti dall'attore.
Occorre, in proposito, dare atto, in primo luogo, delle conclusioni rassegnate dal Ctu, anche in risposta ai chiarimenti richiesti dal Tribunale con ordinanza del 26.9.2024, tenendo conto del fatto che il Consulente ha ritenuto che l'approccio diagnostico e clinico dei sanitari del PS dell'Ospedale Civile
di ST (che, va ribadito, non costituisce oggetto del presente giudizio) “favorì quantomeno la
evoluzione sfavorevole del processo infettivo” e riconosciuto un “ruolo concausale negli accertamenti
20 posti in essere presso il PS dell di ST con l'aggravamento della patologia infiammatoria CP_1
a carico del ginocchio”: - “il sig. era affetto, al momento in cui si rivolse alle cure dei Parte_1
sanitari dell'Ospedale “ , da una intensa gonalgia sinistra quale epifenomeno di una “lesione CP_1
del legamento crociato anteriore a sx” (diagnosi di ingresso) che fu oggetto di trattamento chirurgico
di “ricostruzione LCA con tendini semitendinoso””; - l'attuale quadro clinico è “connotato da una
instabilità articolare del ginocchio legata alla rimozione del neoligamento quale epifenomeno della
evoluzione del processo settico”; - “un eventuale ricostruzione dell'LCA (legamento crociato
anteriore), in relazione alle preesistenze indotte dal processo infettivo, potrebbero attendibilmente non
sortire alcun esito favorevole”; - “deve segnalarsi come il danno (attuale) riscontrato nel corso delle
operazioni di consulenza era pari al 12% mentre quello che ci saremmo dovuti attendere in caso di
trattamento corretto, pari al 4%. Ne deriva che il danno differenziale risulta pari all'8%”, unitamente a un danno da inabilità permanente, “legata ai trattamenti chirurgici resisi successivamente necessari,
da articolarsi in giorni 20 di totale al 100% ed ulteriore 120 giorni al 50%”.
In sostanza, alla luce delle risultanze degli accertamenti consulenziali, deve ritenersi che, in ragione della patologia da cui era affetto all'epoca in cui si è rivolto alle cure dei sanitari Parte_1
del , anche qualora non avesse contratto in sede nosocomiale alcuna infezione, all'esito delle CP_1
cure e degli interventi cui si è sottoposto, gli sarebbe, comunque, residuato un danno biologico da invalidità permanente stimato nella misura del 4% del totale.
Muovendo da tale condivisibile valutazione, nel caso in esame, allo scopo di giungere a una corretta ed equa liquidazione del danno, bisogna fare applicazione del criterio costantemente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di danno “differenziale”, “non dovrà farsi
21 altro che trasformare in denaro il grado preesistente di invalidità, e sottrarlo dal valore monetario
dell'invalidità complessivamente accertata in corpore” (Cass. n. 28986/2019).
Come rammentato da Cass. n. 28986/2019, il danno permanente alla salute, come qualsiasi altro pregiudizio, consiste concettualmente in una differenza: quella tra le attività che lo stato di salute della vittima le consentiva di svolgere prima dell'infortunio e le attività residue che invece le sono consentite dallo stato di salute consolidatosi dopo l'infortunio.
Anche il danno biologico patito da persona già portatrice di postumi preesistenti consisterà
dunque in una differenza: per l'esattezza, esso è pari allo scarto tra le conseguenze complessivamente patite dalla vittima dell'infortunio (i postumi complessivi) e le più lievi conseguenze dannose che la vittima avrebbe invece teoricamente dovuto tollerare a causa della sua patologia pregressa, se l'infortunio non si fosse verificato.
Il nesso di causalità giuridica tra evento lesivo e conseguenze dannose risarcibili va accertato: -
sul piano del criterio di giudizio, con l'accertamento controfattuale: e cioè ipotizzando quale avrebbe potuto essere la condizione di salute della vittima, al momento della liquidazione, se l'illecito non ci fosse stato (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018, Rv. 650602 - 01; Sez. L, Sentenza n.
47 del 03/01/2017, Rv. 642263 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2085 del 14/02/2012, Rv. 621799 - 01); - sul piano della prova, con la regola c.d. della "preponderanza dell'evidenza", e cioè valutando se tra l'evento lesivo e le conseguenze dannose da esso causate sussista un legame probabilistico "relativo":
se, cioè, tra tutte le cause astrattamente idonee a produrre il danno, l'evento lesivo rappresenti la meno improbabile nel caso specifico (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24/10/2017, Rv. 646451 - 01;
22 Sez. 3, Sentenza n. 25113 del 24/10/2017, Rv. 646452 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015,
Rv. 634481 - 01).
Sicché, il danno complessivamente patito dalla vittima non è nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, Rv.
618882 - 01).
Come pure rammentato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28986/2019 cit.), una volta stabiliti sia il grado di invalidità permanente effettivo patito dalla vittima sia quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale.
Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum
debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi.
Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile. Sono, infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale.
Infatti, “d'una persona invalida al 60%, che in conseguenza d'un fatto illecito divenga invalida
al 70%, non si dirà che ha patito una invalidità del 10%, da liquidare con criteri più o meno modificati
23 rispetto a quelli standard. Si dirà, al contrario, che, sul piano della causalità materiale, ha patito una
invalidità del 70%, perché questa è la misura del suo stato attuale di salute, e tale invalidità occorrerà
innanzitutto trasformare in denaro. Dopodiché, essendo una parte del suddetto pregiudizio slegata
eziologicamente dall'evento illecito, per una stima del danno rispettosa dell'art. 1223 c.c. non dovrà
farsi altro che trasformare in denaro il grado preesistente di invalidità, e sottrarlo dal valore
monetario dell'invalidità complessivamente accertata in corpore”.
Tanto poiché, in materia di c.d. danno differenziale: (a) di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità
permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in una attività liquidativa esulante dai compiti dell'ausiliario medico-legale; (b) di eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo l'una dall'altra entità.
Deve, infatti, tenersi conto che nella stima del danno alla salute, al medico-legale si demanda il prezioso compito di misurare l'incidenza della menomazione sulla vita della vittima, misurazione che,
come detto, avviene, per risalente tradizione (oggi recepita dalla legge), in punti percentuali.
Ma non va mai dimenticato che il grado percentuale di invalidità permanente non è che una unità di misura del danno, non la sua liquidazione.
Quella misurazione non può dunque che avvenire al netto di qualsiasi valutazione giuridica circa l'area della risarcibilità, onde evitare che delle preesistenze si finisca per tenere conto due volte:
24 dapprima dal medico-legale, quando determina il grado percentuale di invalidità permanente;
e poi dal giudice, quando determina il criterio di monetizzazione dell'invalidità.
In definitiva, sulla scorta delle emergenze istruttorie, dei chiarimenti richiesti al Ctu e dei principi sin qui enunciati, è possibile, dunque, procedere alla liquidazione dei danni complessivamente patiti da in conseguenza dell'infezione nosocomiale contratta durante il ricovero presso il Parte_1
del marzo del 2010, operata facendo applicazione delle Tabelle Milanesi riguardanti il danno CP_1
non patrimoniale da lesione della integrità psico-fisica nell'Edizione 2024, riconoscendo in favore di parte attrice gli importi che saranno di seguito determinati.
A titolo di inabilità temporanea va riconosciuta in favore dell'attore la somma complessiva di €
9.200,00, di cui € 2.300,00 per inabilità temporanea totale di giorni venti (ossia € 115,00 x 20) ed €
6.900,00 per inabilità temporanea parziale al 50% per giorni centoventi (ossia € 57,50 x 120).
Considerato che all'epoca dell'evento, aveva cinquantasei anni, a titolo di Parte_1
risarcimento del danno da invalidità permanente va riconosciuto in favore dell'attore l'importo complessivo di € 25.760,00 (calcolato, appunto, in termini di danno differenziale in applicazione dei valori monetari previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano Ed. 2024), determinato sottraendo all'importo di € 31.758,00 (corrispondente al danno biologico/dinamico-relazionale e a titolo di sofferenza soggettiva interiore nella misura del 12%) quello di € 5.998,00 (corrispondente al danno biologico/dinamico-relazionale e a titolo di sofferenza soggettiva interiore, che sarebbe comunque residuato, nella misura del 4%).
Conclusivamente, il dev'essere condannato a corrispondere all'attore, a titolo di CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 34.960,00.
25 Non spetta alcun ulteriore importo in aumento a titolo di personalizzazione, atteso che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (cfr. Cass. n. 5865/2021).
La "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto.
In particolare, gli aspetti dinamico – relazionali devono consistere in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già
considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018 cit., Cass. n. 10912/2018,
Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019 cit.).
Infatti, le conseguenze ordinarie della menomazione subita dal paziente sono già espresse dalla valutazione tabellare del grado di invalidità permanente (c.d. grado di I.P.) accertato dal medico legale,
che definisce il quantum ordinario del risarcimento da liquidare.
26 La personalizzazione del danno, pertanto, deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione;
il tutto senza alcun automatismo risarcitorio.
Ebbene, nel caso di specie, non è stata in alcun modo né allegata né dimostrata la sussistenza di conseguenze del tutto eccezionali e ulteriori rispetto a quelle conseguenti alla menomazione residuata,
eziologicamente attribuibile alla contratta infezione.
Ciò in quanto le circostanze dedotte da parte attrice a sostegno della richiesta di aumento per la componente di danno definito dalla parte stessa “esistenziale” (quale, ad esempio, la generica difficoltà
nell'espletamento dell'attività di messo comunale a causa della pregiudicata efficienza fisica) rientrano tra le ordinarie conseguenze lesive legate a quel grado di invalidità e non possono essere valutate anche ai fini della personalizzazione del danno, in difetto, si ribadisce, di allegazione e prova, da parte dell'attore, di conseguenze anomale e del tutto peculiari.
Sugli anzidetti importi non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Per converso, sulle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti gli interessi compensativi, la cui corresponsione è stata domandata da parte attrice,
con le modalità stabilite dalla Suprema Corte con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995,
potendo infatti desumersi la prova del lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata immediatamente) in via presuntiva dall'ammontare stesso del risarcimento (cfr. CdA Bari, sent. n. 1599/2023).
27 Peraltro, è appena il caso di sottolineare che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (cfr. Cass. n. 16012/2023).
In tema, giova rammentare che “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito
extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti
interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la
funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente
all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato
conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere
investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al
momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero
sulla somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. Sez. 3, sent. n. 5234 del 10.03.2006; conf.
Sez. 3, sent. n. 5054 del 3.03.2009; sez. 1, ordinanza n. 8766 del 10.04.2018).
Ancora più in particolare, sulle modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi,
dev'essere evidenziato che “in tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il
riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il
giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme
integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una
28 motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale
su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca
intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un
tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente
non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non
riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione
monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato” (Cass. Sez. 3, ord. n. 7267 del
23.03.18; n. 3931 del 2010; n. 20472 del 2004; ecc.)”.
Sicché, gli interessi compensativi andranno riconosciuti a partire dal 20.3.2010, data del primo intervento chirurgico cui fu sottoposto nel corso del quale -in maniera più probabile che Parte_1
non- deve ritenersi essersi verificato l'evento lesivo.
Ne consegue che le anzidette somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale andranno devalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza alla data dell'evento (20.3.2010); sugli importi così devalutati devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata anno per anno in base ai principi stabiliti dalla sentenza delle
Sezioni Unite n. 1712/1995, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza [il calcolo degli interessi compensativi effettuato sulla somma originaria rivalutata anno per anno è, infatti, uno dei criteri designati dalla Corte di Cassazione: “In tema di debiti di valore, il pregiudizio derivante dal
ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve essere liquidato mediante gli interessi legali
computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad
un indice medio” (Cass. Civ., Sez. II, 03/08/2010, n. 18028)].
29 Trasformato in tal modo il debito di valore in debito di valuta, sulla somma così ottenuta vanno calcolati gli ulteriori interessi a far data dalla pubblicazione e sino all'effettivo soddisfo.
Infine, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche documentate spetta all'attore l'importo di € 1.367,43, così come ritenute congrue dal consulente d'ufficio.
4 - La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza.
Pertanto, vanno poste a carico, da un lato, dell in considerazione Controparte_1
dell'accoglimento della domanda attorea solo nei confronti della struttura sanitaria convenuta, e,
dall'altro, di nell'ambito del rapporto processuale con in Parte_1 Controparte_2
considerazione del rigetto della domanda spiegata nei confronti del medico convenuto.
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), in base al valore della controversia, desumibile dal decisum (Cass., S.U., 11.9.2007, n. 19014), facendo applicazione degli onorari medi previsti per lo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, con riduzione del 50% del compenso relativo alla fase istruttoria, essendo la stessa consistita nel solo espletamento della Ctu.
Le spese di Ctu, nella misura già liquidata in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico del convenuto . Controparte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1
dell e di così Controparte_5 Controparte_2
provvede:
30 1) accoglie parzialmente, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea proposta nei confronti dell;
Controparte_5
2) per l'effetto, condanna l al Controparte_5
pagamento in favore di , della somma di € 34.960,00, oltre (i) interessi al tasso Parte_1
legale secondo gli indici Istat sulla anzidetta somma, devalutata al 20.3.2010 e rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e (ii) interessi al tasso legale sull'anzidetta somma di € 34.960,00 dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
3) per l'effetto, condanna l al Controparte_5
pagamento in favore di , della somma di € 1.367,43, oltre interessi al tasso legale Parte_1
dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
4) rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte_2
5) condanna l al pagamento in favore Controparte_5
di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 706,68 per esborsi ed € 6.713,00,
oltre accessori di legge, per compenso professionale;
6) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_2
che si liquidano in complessivi € 6.713,00, oltre accessori di legge, per compenso professionale;
8) pone le spese di Ctu, per come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell
[...]
. CP_5 Controparte_5
Così deciso in Bari il 17 febbraio 2025
Il giudice
Gianluca Tarantino
31