Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2002, n. 11200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11200 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
1 12 0 0/0 2 A I S D S , 3 A O 0 3 T 1 L , 5 L . A O . T S B E R N P I A S ' D I L 4 L 7 A N I - EPUBBLICA I TALIANA E T G 8 S D - O 1 I O S A P 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D N M E I E X S , G A I O CASSAZIONE OGGETTO:SUPREMA DI D G ORTE R A E T E S L O T I T N G T SEZIONI UNITE CIVILI Lavoro E A I E S L R R I E L E D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.n.15519/99 D O Carbone Presidente di Sez. Dott. Vincenzo 16357/99 Cron. 28807 ff. di Primo Presidente " Giovanni Prestipino Consigliere Rel. Rep. - " ER RA " Ud. 18.04.2002 T Roberto Preden Fabrizio Miani Canevari " UG RO " Federico Roselli B 11 Guido Vidiri 11 Stefano Maria Evangelista - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 155519/99 proposto da AZIENDA CONSORZIO DEL MIRESE, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Via Agostino De Pretis n. 86, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Spagnolo, Barillari per procura speciale a margine del ricorso.
- Ricorrente -
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contro
NT RI, elett.te dom.to in Roma, Via Otranto n. 36, presso lo studio dell'Avv. Mario Massano, che unitamente all'Avv. Enrico Cornelio lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso. Controricorrente - e sul secondo ricorso n. 16357/99 proposto da NT RI, come sopra elettivamente domiciliato e rappresentato. Ricorrente incidentale
contro
AZIENDA CONSORZIO DEL MIRESE, come sopra elettivamente domiciliata e rappresentata. -· Controricorrente al ricorso incidentale - per l'annullamento della sentenza n. 244 del 5.5.1999 del Tribunale di Venezia (R.G.Lav. n. 119/98). Sentita nella pubblica udienza del 18.4.2002 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito l'Avv. Gianni Barillari;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Marco Pivetti, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo. 2 Svolgimento del processo Con ricorso del 30 maggio 1997 RI NT conveniva davanti al Pretore del lavoro di Venezia il Consorzio del Mirese, alle cui dipendenze aveva prestato attività di lavoro subordinato fino al 31 dicembre 1996, e chiedeva che il convenuto fosse condannato a pagargli differenze retributive e per TFR, oltre agli accessori, relative alla superiore qualifica di quadro, categoria QS, che doveva essergli riconosciuta, quanto meno a decorrere dal mese di settembre 1990, in base al contratto collettivo nazionale di lavoro della Federgasacqua. Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva in via preliminare l'intervenuta transazione e contestava nel merito la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Istruita la causa, il Pretore con sentenza del 29 aprile 1998 dichiarava il ricorso inammissibile per intervenuta conciliazione in sede sindacale. Essendo stato proposto appello dal NT ed essendosi costituita nel giudizio di secondo grado l'Azienda speciale Consorzio del Mirese, la sentenza impugnata veniva riformata dal Tribunale di Venezia con sentenza del 5 maggio 1999, con la quale, accertato che il NT aveva espletato le mansioni di quadro, categoria QS, dal 25 luglio 1995 al 31 dicembre 1996, l'Azienda veniva condannata a pagare per tale periodo compresa laal lavoratore le differenze retributive, ricostruzione del TFR, oltre agli accessori di legge. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Azienda Consorzio del Mirese in base a tre distinti motivi. Ha resistito con controricorso il NT, che ha dedotto ricorso incidentale, articolato in due motivi, cui ha resistito con controricorso l'Azienda. Il NT ha depositato una memoria. Con ordinanza del 12 febbraio 2002 la Sezione Lavoro della Corte ha trasmesso gli atti a queste Sezioni Unite per la decisione della questione, inerente al difetto dirilevabile d'ufficio, giurisdizione del giudice ordinario. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Sempre in via preliminare, poi, Va esaminata d'ufficio la questione di giurisdizione, la quale, come è stato rilevato nell'ordinanza di rimessione degli atti a queste Sezioni Unite, nella pregressa fase di merito non aveva formato oggetto di decisione passata in giudicato, né esplicita né implicita: sia la sentenza del Pretore di Venezia che quella del Tribunale della stessa città, che hanno pronunciato esclusivamente sul merito delle domande proposte dal NT senza porsi il problema di giurisdizione, sono state infatti impugnate in ogni loro capo, sicché, al contrario di quanto assume il NT (v. soprattutto la memoria difensiva), l'impugnazione ha impedito il passaggio in giudicato della pronuncia implicita sulla giurisdizione. Ciò premesso, va rilevato che questa Corte, con diverse sentenze con le quali sono state decise controversie analoghe a quella in esame in quanto promosse da lavoratori dipendenti dal Consorzio del Mirese, ha affermato che tale Consorzio, costituito per la gestione degli acquedotti e dei servizi di fognatura nel territorio dei Comuni consorziati e poi - sostituito dall'omonima Azienda speciale, costituita, ai sensi dell'art. 25 1. 8 giugno 1990 n. 142, con la convenzione di cui al rogito notaio Argenti di Dolo in data 8 luglio e 2 ottobre 1996 e con lo statuto deliberato dall'assemblea consortile il 6 febbraio 1997 aveva natura di ente pubblico non economico, dato che, come emergeva dal suo statuto, l'ente perseguiva scopi trascendenti l'attività meramente imprenditoriale e dato che i costi delle forniture erano sostenuti con mezzi finanziari erogati dallo Stato e dagli enti pubblici consorziati (v. Cass. Sez. Un. 20 ottobre 2000 n. 1132, Cass. Sez. Un. 2 marzo 2001 n. 75 e Cass. Sez. Un. 9 agosto 2001 n. 10968). Nelle medesime sentenze è stato poi sostenuto che non può avere rilievo il fatto intervenuta costituzioneche, a causa della dell'Azienda speciale, avente indubbia natura di ente pubblico economico, il Consorzio abbia subito una trasformazione o sia stato soppresso, dal momento che tale questione attiene alla pronuncia sul merito e non va, quindi, esaminata ai fini della determinazione della giurisdizione;
ed è stato aggiunto che la giurisdizione, riguardo alle controversie di lavoro con il personale dipendente (del Consorzio e, quindi, prima della costituzione dell'Azienda speciale nonché attinenti al periodo del rapporto anteriore al 30 giugno 1998), appartiene in via esclusiva al giudice come deve essere affermato tenendoamministrativo, 45, conto della disposizione contenuta nell'art. 80 (v. diciassettesimo comma, d.lgs. 31 marzo 1998 n. ora la corrispondente disposizione contenuta nell'art. 69, settimo comma, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165). Questi rilievi, più analiticamente esposti nelle sentenze sopra indicate, debbono essere tenuti presenti ai fini delle decisione che deve essere emessa. Pertanto, poiché il NT ha rivendicato differenze retributive e per TFR relativamente al rapporto di lavoro cessato il 31 dicembre 1996 e riguardo, quindi, al periodo in cui non era stata ancora costituita l'Azienda speciale Consorzio del Mirese costituzione - che è avvenuta, come è stato sopra esposto, al momento dell'approvazione dello statuto (v., in particolare, la terza delle tre sentenze sopra indicate) e non in epoca precedente, a nulla rilevando che da parte di una deliberazione assembleare del Consorzio fosse stata fissata la data del 1° novembre 1996 deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice 1998. ви amministrativo, trattandosi di questioni relative ad un rapporto di pubblico impiego anteriori al 30 giugno Giusti motivi sussistono per compensare interamente fra le parti le spese della pregressa fase di merito e di questa fase di legittimità.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e, pronunciando sui medesimi, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice e compensa fra le parti le speseamministrativo dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 18 aprile Il Presidente: Vincanforbran Il Consigliere estensore: IE MB 8 2002 Depositata in Cancelleria, 29 LUG. 2002 oggi, lì IL CANCELLIERE C GiovanniMBta E T R O C 3 3 8 0 . 1 N . T A 3 R S 7 S A - ' I A 8 L T - D L , 1 , E 1 A O D S L E I L E S P O S Q N B I E Q I N S E D G I L O A A T A A O S L D T L O T E E I P , R D M O I I R D T A S O D I G E E T R N E S E