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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3722/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3722/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 luglio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. ELEFANTE LUIGI per parte ricorrente . Parte_1
Nonché, per parte resistente , l'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA.
È presente altresì la dr.ssa e tanto lo si attesta ai fini della sua pratica Persona_1 professionale.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 10 N. R.G. 3722/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3722/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ELEFANTE LUIGI
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: vittime del dovere
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente, rilevato di essere rimasto coinvolto in un infortunio in data 7 settembre 2005, la cui invalidità permanente è stata giudicata come dipendente da causa di servizio, senza riconoscimento anche dello status di vittima del dovere, agiva in giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Accogliere integralmente il
pagina 2 di 10 ricorso, accertando e dichiarando lo Status di Vittima del Dovere ai sensi della normativa vigente (Legge 466/80-L.266/2005- -DPR243/2006).
2. Accertare e
Dichiarare che l'infermità “Ferita d'arma da fuoco mano sinistra con pregressa ritenzione del proiettile” è in rapporto causale diretto con l'attività di contrasto alla criminalità posta in essere in data 7 settembre 2005. 3. Accertare e Dichiarare che
l'invalidità complessiva, riportata per l'infermità contratta per i fatti di causa, corrisponde al grado del 10% ovvero quello risultante dall'applicazione della formula di legge di cui all'art.4 del D.P.R.181/2009, in seguito all'espletata istruttoria in corso di causa.
4. Dichiarare tenuto il resistente al riconoscimento a favore del CP_1
ricorrente, di tutti i benefici assistenziali di legge previsti per la categoria delle vittime del dovere, e per quelli economici, nei limiti della intervenuta prescrizione estintiva decennale, interrotta con la domanda inoltrata il 5 febbraio 2024. 5. Condannare
l'Amministrazione resistente ad erogare al ricorrente tutti i benefici previsti dalla normativa vigente a favore delle Vittime del Dovere, e per quelli economici nei limiti della prescrizione decennale».
II. Sostiene il ricorrente, in particolare, la riconducibilità del caso di specie tra le ipotesi previste dall'art. 1 c. 563 della Legge 266/2005 e l'infondatezza della prescrizione eccepita dall'Amministrazione resistente in via amministrativa.
III. Si costituiva il contestando in via di fatto e diritto la Controparte_1
domanda, rilevando preliminarmente la prescrizione decennale del diritto, o in subordine delle relative poste economiche e, nel merito, la genericità della domanda e l'insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici.
Ammessa ed espletata consulenza medico legale, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
1. Preliminarmente, deve essere rilevato come nella valutazione dell'invalidità utile ai fini della quantificazione della speciale elargizione, nonché per l'accertamento dei presupposti per la concessione delle ulteriori provvidenze economiche, sia condivisibile la ricostruzione della parte ricorrente, nel senso di ritenere vincolante per l'amministrazione l'utilizzazione dei criteri previsti dal D.P.R. n. 181/2009, in aderenza pagina 3 di 10 alle ricostruzioni della giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr., Cassazione civile, sez. un., 24/02/2022, n. 6217: «In tema di benefici per le vittime del dovere, il trattamento di coloro che abbiano subito il danno o ottenuto la liquidazione prima dell'entrata in vigore del Dpr 181/2009 deve essere identico a quello di chi abbia subito o ottenuto la liquidazione dopo tale momento. I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono, inoltre, essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli articoli 3 e 4 del suddetto decreto») e di merito (cfr., Tribunale Chieti, sez. lav., 28/09/2023, n. 337: «All' art. 6, co. 1, della L. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non semplicemente rivalutativa. bensì selettivo-regolativa; ne discende che il criterio ivi stabilito si applica altresì alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge. I benefici spettanti alle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere valutati alla percentuale d'invalidità globale, da quantificarsi con i criteri medico-legali contemplati agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n.
181/2009»).
Sempre in via preliminare, l'art. 8 co. 2 della L. 302/1990 dispone che «Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF».
Ne consegue che l'attuale importo deve essere soggetto, ove eventualmente accertato come dovuto, «ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT», fino alla data della corresponsione.
2. Con riferimento al merito della questione, l'art. 3 della L. n. 466 del 1980 (in materia di "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche") ha previsto che «Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di
pagina 4 di 10 polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione».
L'art. 1 della L. 266/2005 al comma 563, al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, dispone che «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità».
La norma tipizza una serie di eventi, in presenza dei quali la valutazione in termini di vittima del dovere è automatica.
Al successivo comma 564 vi è una equiparazione che prescinde dalla rigida tipicità degli eventi, ma ricollega la sussumibilità della categoria a particolari condizioni operative, prevedendo che «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».
Al riconoscimento dello status di "vittima del dovere" conseguono determinati benefici ("misure di sostegno") previsti dalla leggi vigenti in materia (cfr. L. n.
466/1980 e ss, L. n. 302/1990 e ss, L. n. 407/1998 e ss, L. n. 206/2004 e ss), erogati pagina 5 di 10 secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 243 del 2006 (recante "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell' articolo
1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266").
3. Nel caso di specie, risulta che l'evento che ha visto protagonista il ricorrente sia avvenuto nel 2005, allorquando il ricorrente non era in servizio.
Secondo la ricostruzione dell'Amministrazione resistente, detta circostanza (non contestata) sarebbe da sola idonea ad escludere l'ipotesi in oggetto rispetto a quanto indicato nell'art. 1 co. 563 citato.
La tesi non può essere condivisa.
Infatti, da un lato la norma non richiede espressamente che il soggetto richiedente sia in servizio, ma fa riferimento ad «attività di servizio»; dall'altro lato è emerso che, se è vero che il non era, al momento dei fatti, in servizio, si è Pt_1
trovato coinvolto in un'azione criminosa (inizialmente dallo stesso soltanto presunta), conclusa con un conflitto a fuoco con alcuni malviventi.
Non vi sono dubbi che un agente della Forze dell'Ordine, pur non in servizio, abbia l'obbligo giuridico di intervenire nel caso in cui si trovi in presenza di azioni criminose, con la conseguenza che, nel momento in cui si è trovato ad essere un bersaglio di colpi di arma da fuoco, l'aver risposto al fuoco risulta una piena attività di servizio.
I fatti risultano accertati dalle relazioni di servizio e dalle onorificenze ricevute dal ricorrente proprio per i fatti che lo hanno visto coinvolto in quel 7 settembre 2005
(cfr., doc. 3 e 4, fasc. ricorrente).
Come anticipato, le ipotesi previste dal citato comma 563 integrano una quasi automatica riconducibilità all'interno dei fattori idonei per il riconoscimento dello status, con la conseguenza che non è necessario indagare sulla concreta situazione di rischio nel quale il dipendente si è trovato ad operare.
pagina 6 di 10 In ogni modo, anche volendo aderire alla recente giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che la valutazione dello status non derivi in maniera automatica, ma necessiti, in ogni modo, di una verifica circa il rischio e la pericolosità (cfr., Cassazione civile sez. lav., 24/12/2024, n. 34299: «Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed
f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività»), l'indagine suddetta, nel caso di specie, permette di accertare come non sussistano dubbi sull'aumento esponenziale del rischio dovuto alla qualifica del soggetto agente, rispetto alla concreta situazione in cui il si è trovato ad operare (sparatoria). Pt_1
La consulenza tecnica espletata in corso di causa ha permesso di accertare che il «Esaminati gli atti, visitato il ricorrente, esaminati i certificati medici già in atti, si ritiene che l'invalidità complessiva riportata dal ricorrente in conseguenza degli eventi occorsi in data 7 settembre 2005, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta
(riconoscimento status Vittima del Dovere) sia quantificabile in misura del 7% (sette per cento)».
Il risultato peritale è stato raggiunto attraverso argomentazioni adeguate, metodologie corrette e serio approfondimento anche nel contraddittorio delle parti.
Dunque, può essere preso a base della presente decisione, considerando anche l'assenza di osservazioni tecniche sull'elaborato peritale ad opera dei consulenti di parte.
4. Ne deriva, dunque, il parziale accoglimento della domanda, nei limiti di cui ai successivi passaggi, con riferimento ai benefici di legge, mentre non possono essere concesse le ulteriori provvidenze che richiedono un grado invalidante di almeno il
25%.
pagina 7 di 10 Circa l'eccezione di prescrizione, dopo aver richiamato la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr., Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022,
n.17440., «La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale
"status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge»), che ha chiarito, con un approfondito percorso argomentativo, che in questa sede si ritiene di richiamare in quanto condivisibile, come possa riconoscersi alla condizione soggettiva di vittima del dovere la qualifica di Status, con riferimento agli aspetti economici occorre operare una distinzione tra le prestazioni una tantum e quelle periodiche.
Le prime si prescrivono nel termine ordinario decennale, mentre le seconde sono invece sottoposte al termine prescrizionale decorrente dalla data di maturazione dei singoli ratei.
Sul punto, non può essere condivisa la ricostruzione del resistente, CP_1
secondo la quale vi sarebbe un diritto unitario al beneficio periodico che, una volta prescritto, precluderebbe l'ottenimento dei singoli ratei;
dovendosi invece riconoscere, in base ai principi generali, la sussistenza di singoli diritti di credito alla prestazione periodica la cui insorgenza in capo al loro titolare si identifica nella data di maturazione del rateo.
Nel caso di specie, essendo pacificamente stata presentata la domanda di riconoscimento dello Status di vittima del dovere in data 5 febbraio 2024 (cfr., doc. 2 ricorrente), risultano sicuramente prescritti i diritti alle prestazioni una tantum derivanti dall'evento.
Nello specifico, per tali benefici la prescrizione non decorre dal giorno dell'evento, ma da quello in cui tale diritto può essere fatto valere.
In particolare, per la speciale elargizione (erogata in misura proporzionale alla percentuale di invalidità da cui è affetto il richiedente), la decorrenza della prescrizione può essere individuata nel momento in cui i postumi dell'evento pagina 8 di 10 infortunistico non risultano più in evoluzione, avendo invece raggiunto la stabilizzazione.
Nel caso di specie, come emerge dalla consulenza tecnica richiamata, i postumi dell'evento hanno raggiunto una relativa stabilizzazione coeva con la diagnosi effettuata al momento dell'infortunio, con la conseguenza che la speciale elargizione deve ritenersi prescritta.
Per quanto concerne i benefici di cui alla L. 206/2004, gli stessi non possono riconosciuti, in aderenza di quanto sancito da Cass. sez. un. 25.9.2018, n. 22753, secondo la quale, in sostanza, la normativa di settore non avrebbe unificato la categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità e degli atti terroristici, ma, semmai, si è limitata a fissare l'obiettivo della progressiva uniformità dei benefici.
Al contrario, possono essere riconosciuti quelli di cui all'art. 1 L. 203/2000, all'art. 4 c. 1, lett. a), n.2 DPR 243/2006, nonché agli artt. 1, c. 2 e 4 L. 407/1998, a decorrere dalla domanda di riconoscimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
CTU liquidata a parte, definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso, dichiara lo Status di Vittima del Dovere in capo al ricorrente con un grado di effettiva invalidità complessiva del 7% e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente, a riconoscere al ricorrente, i benefici assistenziali non dipendenti dal grado di invalidità e, nello specifico, quelli di cui all'art. 1 L. 203/2000, all'art. 4 c. 1, lett. a), n.2 DPR 243/2006, nonché agli artt. 1, c. 2
e 4 L. 407/1998;
B) respinge le domande aventi ad oggetto benefici economici e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.900,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, che dichiara da compensarsi in ragione del 50% e con pagina 9 di 10 distrazione in favore del procuratore antistatario se richiesto in atti. CTU liquidata a parte.
Bologna il 16/07/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3722/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 luglio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. ELEFANTE LUIGI per parte ricorrente . Parte_1
Nonché, per parte resistente , l'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA.
È presente altresì la dr.ssa e tanto lo si attesta ai fini della sua pratica Persona_1 professionale.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 10 N. R.G. 3722/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3722/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ELEFANTE LUIGI
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: vittime del dovere
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente, rilevato di essere rimasto coinvolto in un infortunio in data 7 settembre 2005, la cui invalidità permanente è stata giudicata come dipendente da causa di servizio, senza riconoscimento anche dello status di vittima del dovere, agiva in giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Accogliere integralmente il
pagina 2 di 10 ricorso, accertando e dichiarando lo Status di Vittima del Dovere ai sensi della normativa vigente (Legge 466/80-L.266/2005- -DPR243/2006).
2. Accertare e
Dichiarare che l'infermità “Ferita d'arma da fuoco mano sinistra con pregressa ritenzione del proiettile” è in rapporto causale diretto con l'attività di contrasto alla criminalità posta in essere in data 7 settembre 2005. 3. Accertare e Dichiarare che
l'invalidità complessiva, riportata per l'infermità contratta per i fatti di causa, corrisponde al grado del 10% ovvero quello risultante dall'applicazione della formula di legge di cui all'art.4 del D.P.R.181/2009, in seguito all'espletata istruttoria in corso di causa.
4. Dichiarare tenuto il resistente al riconoscimento a favore del CP_1
ricorrente, di tutti i benefici assistenziali di legge previsti per la categoria delle vittime del dovere, e per quelli economici, nei limiti della intervenuta prescrizione estintiva decennale, interrotta con la domanda inoltrata il 5 febbraio 2024. 5. Condannare
l'Amministrazione resistente ad erogare al ricorrente tutti i benefici previsti dalla normativa vigente a favore delle Vittime del Dovere, e per quelli economici nei limiti della prescrizione decennale».
II. Sostiene il ricorrente, in particolare, la riconducibilità del caso di specie tra le ipotesi previste dall'art. 1 c. 563 della Legge 266/2005 e l'infondatezza della prescrizione eccepita dall'Amministrazione resistente in via amministrativa.
III. Si costituiva il contestando in via di fatto e diritto la Controparte_1
domanda, rilevando preliminarmente la prescrizione decennale del diritto, o in subordine delle relative poste economiche e, nel merito, la genericità della domanda e l'insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici.
Ammessa ed espletata consulenza medico legale, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
1. Preliminarmente, deve essere rilevato come nella valutazione dell'invalidità utile ai fini della quantificazione della speciale elargizione, nonché per l'accertamento dei presupposti per la concessione delle ulteriori provvidenze economiche, sia condivisibile la ricostruzione della parte ricorrente, nel senso di ritenere vincolante per l'amministrazione l'utilizzazione dei criteri previsti dal D.P.R. n. 181/2009, in aderenza pagina 3 di 10 alle ricostruzioni della giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr., Cassazione civile, sez. un., 24/02/2022, n. 6217: «In tema di benefici per le vittime del dovere, il trattamento di coloro che abbiano subito il danno o ottenuto la liquidazione prima dell'entrata in vigore del Dpr 181/2009 deve essere identico a quello di chi abbia subito o ottenuto la liquidazione dopo tale momento. I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono, inoltre, essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli articoli 3 e 4 del suddetto decreto») e di merito (cfr., Tribunale Chieti, sez. lav., 28/09/2023, n. 337: «All' art. 6, co. 1, della L. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non semplicemente rivalutativa. bensì selettivo-regolativa; ne discende che il criterio ivi stabilito si applica altresì alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge. I benefici spettanti alle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere valutati alla percentuale d'invalidità globale, da quantificarsi con i criteri medico-legali contemplati agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n.
181/2009»).
Sempre in via preliminare, l'art. 8 co. 2 della L. 302/1990 dispone che «Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF».
Ne consegue che l'attuale importo deve essere soggetto, ove eventualmente accertato come dovuto, «ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT», fino alla data della corresponsione.
2. Con riferimento al merito della questione, l'art. 3 della L. n. 466 del 1980 (in materia di "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche") ha previsto che «Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di
pagina 4 di 10 polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione».
L'art. 1 della L. 266/2005 al comma 563, al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, dispone che «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità».
La norma tipizza una serie di eventi, in presenza dei quali la valutazione in termini di vittima del dovere è automatica.
Al successivo comma 564 vi è una equiparazione che prescinde dalla rigida tipicità degli eventi, ma ricollega la sussumibilità della categoria a particolari condizioni operative, prevedendo che «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».
Al riconoscimento dello status di "vittima del dovere" conseguono determinati benefici ("misure di sostegno") previsti dalla leggi vigenti in materia (cfr. L. n.
466/1980 e ss, L. n. 302/1990 e ss, L. n. 407/1998 e ss, L. n. 206/2004 e ss), erogati pagina 5 di 10 secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 243 del 2006 (recante "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell' articolo
1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266").
3. Nel caso di specie, risulta che l'evento che ha visto protagonista il ricorrente sia avvenuto nel 2005, allorquando il ricorrente non era in servizio.
Secondo la ricostruzione dell'Amministrazione resistente, detta circostanza (non contestata) sarebbe da sola idonea ad escludere l'ipotesi in oggetto rispetto a quanto indicato nell'art. 1 co. 563 citato.
La tesi non può essere condivisa.
Infatti, da un lato la norma non richiede espressamente che il soggetto richiedente sia in servizio, ma fa riferimento ad «attività di servizio»; dall'altro lato è emerso che, se è vero che il non era, al momento dei fatti, in servizio, si è Pt_1
trovato coinvolto in un'azione criminosa (inizialmente dallo stesso soltanto presunta), conclusa con un conflitto a fuoco con alcuni malviventi.
Non vi sono dubbi che un agente della Forze dell'Ordine, pur non in servizio, abbia l'obbligo giuridico di intervenire nel caso in cui si trovi in presenza di azioni criminose, con la conseguenza che, nel momento in cui si è trovato ad essere un bersaglio di colpi di arma da fuoco, l'aver risposto al fuoco risulta una piena attività di servizio.
I fatti risultano accertati dalle relazioni di servizio e dalle onorificenze ricevute dal ricorrente proprio per i fatti che lo hanno visto coinvolto in quel 7 settembre 2005
(cfr., doc. 3 e 4, fasc. ricorrente).
Come anticipato, le ipotesi previste dal citato comma 563 integrano una quasi automatica riconducibilità all'interno dei fattori idonei per il riconoscimento dello status, con la conseguenza che non è necessario indagare sulla concreta situazione di rischio nel quale il dipendente si è trovato ad operare.
pagina 6 di 10 In ogni modo, anche volendo aderire alla recente giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che la valutazione dello status non derivi in maniera automatica, ma necessiti, in ogni modo, di una verifica circa il rischio e la pericolosità (cfr., Cassazione civile sez. lav., 24/12/2024, n. 34299: «Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed
f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività»), l'indagine suddetta, nel caso di specie, permette di accertare come non sussistano dubbi sull'aumento esponenziale del rischio dovuto alla qualifica del soggetto agente, rispetto alla concreta situazione in cui il si è trovato ad operare (sparatoria). Pt_1
La consulenza tecnica espletata in corso di causa ha permesso di accertare che il «Esaminati gli atti, visitato il ricorrente, esaminati i certificati medici già in atti, si ritiene che l'invalidità complessiva riportata dal ricorrente in conseguenza degli eventi occorsi in data 7 settembre 2005, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta
(riconoscimento status Vittima del Dovere) sia quantificabile in misura del 7% (sette per cento)».
Il risultato peritale è stato raggiunto attraverso argomentazioni adeguate, metodologie corrette e serio approfondimento anche nel contraddittorio delle parti.
Dunque, può essere preso a base della presente decisione, considerando anche l'assenza di osservazioni tecniche sull'elaborato peritale ad opera dei consulenti di parte.
4. Ne deriva, dunque, il parziale accoglimento della domanda, nei limiti di cui ai successivi passaggi, con riferimento ai benefici di legge, mentre non possono essere concesse le ulteriori provvidenze che richiedono un grado invalidante di almeno il
25%.
pagina 7 di 10 Circa l'eccezione di prescrizione, dopo aver richiamato la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr., Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022,
n.17440., «La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale
"status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge»), che ha chiarito, con un approfondito percorso argomentativo, che in questa sede si ritiene di richiamare in quanto condivisibile, come possa riconoscersi alla condizione soggettiva di vittima del dovere la qualifica di Status, con riferimento agli aspetti economici occorre operare una distinzione tra le prestazioni una tantum e quelle periodiche.
Le prime si prescrivono nel termine ordinario decennale, mentre le seconde sono invece sottoposte al termine prescrizionale decorrente dalla data di maturazione dei singoli ratei.
Sul punto, non può essere condivisa la ricostruzione del resistente, CP_1
secondo la quale vi sarebbe un diritto unitario al beneficio periodico che, una volta prescritto, precluderebbe l'ottenimento dei singoli ratei;
dovendosi invece riconoscere, in base ai principi generali, la sussistenza di singoli diritti di credito alla prestazione periodica la cui insorgenza in capo al loro titolare si identifica nella data di maturazione del rateo.
Nel caso di specie, essendo pacificamente stata presentata la domanda di riconoscimento dello Status di vittima del dovere in data 5 febbraio 2024 (cfr., doc. 2 ricorrente), risultano sicuramente prescritti i diritti alle prestazioni una tantum derivanti dall'evento.
Nello specifico, per tali benefici la prescrizione non decorre dal giorno dell'evento, ma da quello in cui tale diritto può essere fatto valere.
In particolare, per la speciale elargizione (erogata in misura proporzionale alla percentuale di invalidità da cui è affetto il richiedente), la decorrenza della prescrizione può essere individuata nel momento in cui i postumi dell'evento pagina 8 di 10 infortunistico non risultano più in evoluzione, avendo invece raggiunto la stabilizzazione.
Nel caso di specie, come emerge dalla consulenza tecnica richiamata, i postumi dell'evento hanno raggiunto una relativa stabilizzazione coeva con la diagnosi effettuata al momento dell'infortunio, con la conseguenza che la speciale elargizione deve ritenersi prescritta.
Per quanto concerne i benefici di cui alla L. 206/2004, gli stessi non possono riconosciuti, in aderenza di quanto sancito da Cass. sez. un. 25.9.2018, n. 22753, secondo la quale, in sostanza, la normativa di settore non avrebbe unificato la categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità e degli atti terroristici, ma, semmai, si è limitata a fissare l'obiettivo della progressiva uniformità dei benefici.
Al contrario, possono essere riconosciuti quelli di cui all'art. 1 L. 203/2000, all'art. 4 c. 1, lett. a), n.2 DPR 243/2006, nonché agli artt. 1, c. 2 e 4 L. 407/1998, a decorrere dalla domanda di riconoscimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
CTU liquidata a parte, definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso, dichiara lo Status di Vittima del Dovere in capo al ricorrente con un grado di effettiva invalidità complessiva del 7% e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente, a riconoscere al ricorrente, i benefici assistenziali non dipendenti dal grado di invalidità e, nello specifico, quelli di cui all'art. 1 L. 203/2000, all'art. 4 c. 1, lett. a), n.2 DPR 243/2006, nonché agli artt. 1, c. 2
e 4 L. 407/1998;
B) respinge le domande aventi ad oggetto benefici economici e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.900,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, che dichiara da compensarsi in ragione del 50% e con pagina 9 di 10 distrazione in favore del procuratore antistatario se richiesto in atti. CTU liquidata a parte.
Bologna il 16/07/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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