Sentenza 28 marzo 2019
Massime • 1
L'azione di regolamento di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio il quale, nell'ipotesi in cui si sia verificato uno sconfinamento in uno dei due fondi, comporta l'obbligo di rilascio della porzione indebitamente posseduta, indipendentemente dall'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva.
Commentario • 1
- 1. Azione di regolamento di confini: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2019, n. 08693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8693 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2019 |
Testo completo
08693-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 12286/15 Luigi Giovanni LOMBARDO - Presidente Cron.8693 - Consigliere Rel. Aldo CARRATO Rep. el Elisa PICARONI - Consigliere Giuseppe GRASSO U. P. 30/1/2019 - Consigliere - Consigliere Antonio SCARPA ha pronunciato la seguente Regolamento di confini SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12286/'15) proposto da: MA RN (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Sveva Bernardini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, v. Cicerone, n. 49;
- ricorrente -
contro
NI DO (C.F.: [...]) e RI LA (C.F.: PGL PLA 43568 B410P), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. Araldo Boggia ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Dionisio, in Roma, Viale Mazzini, n. 6;
- controricorrenti -
Avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 428/2014, depositata il 28 marzo 2014 (e non notificata); Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 30 gennaio 2019 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Celeste, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per l'assorbimento degli altri due;
223/13 uditi l'Avv. De Marsi per il ricorrente e l'Avv. Fabrizio Dioniso (per delega) nell'interesse dei controricorrenti.
FATTI DI CAUSA
1. Il sig. AT FE, con citazione notificata nel marzo 1999, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di La Spezia, i sigg. RO RO e IE AO, chiedendo la determinazione del confine tra i fondi delle due parti siti nel Comune di Calice al Cornoviglio, oltre alla condanna dei convenuti a restituire il terreno che fosse risultato illegittimamente occupato, a ripristinare lo stato dei luoghi ed a risarcire il danno. Nella costituzione dei convenuti che non si opposero alla richiesta di accertamento del confine legale ma che ebbero a resistere alle altre domande attoree, l'adito Tribunale, con sentenza n. 2003/2005, determinò il confine tra i fondi delle parti in causa e condannò i convenuti a restituire la parte di terreno da loro indebitamente occupata e a ripristinare lo stato dei luoghi con l'esecuzione delle opere indicate nella relazione del c.t.u. .
2. Decidendo sul gravame formulato dai soccombenti convenuti al quale resisteva l'AT FE, la Corte di appello di Genova, con sentenza n. 428/2014 (depositata il 28 marzo 2014), in parziale riforma della pronuncia del giudice di prime cure, respinse la domanda di condanna dei convenuti- appellanti alla riduzione in pristino, confermando nel resto l'impugnata sentenza nel merito e dichiarando compensate le spese di entrambi in gradi di giudizio nella misura della metà, condannando l'appellato alla rifusione della residua metà in favore degli appellanti.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'AD, riferito a tre motivi. Entrambi gli intimati hanno resistito con un unico controricorso. Il ricorso veniva, in un primo momento, avviato per la sua definizione con l'adozione del rito camerale previsto dall'art. 380-bis c.p.c. dinanzi alla Sesta sezione civile, ma, all'esito della celebrata adunanza camerale, il collegio ravvisava, con ordinanza interlocutoria n. 16377/2016, la necessità della sua trattazione e decisione nelle forme della pubblica udienza. 2 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Come già premesso, il ricorso è strutturato in tre motivi. in riferimento all'art. 360,1.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 950, 951, 880 e 882 c.c., sul presupposto dell'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui, nonostante fosse rimasto accertato un sconfinamento sul fondo di esso AD, aveva ritenuto di non dover provvedere in ordine alla riduzione in pristino ad opera degli appellanti, considerando che - ai fini dell'accoglimento di detta domanda - sarebbe stata necessaria l'intenzionalità dell'occupazione, ravvisata come insussistente nel caso di specie.
1.1. Rileva il collegio che la censura è fondata. -Infatti, allorquando sia accertato come verificatosi nel caso di specie il confine a seguito della proposizione della relativa azione di regolamento e risultino realizzatisi degli sconfinamenti in uno dei fondi, il proprietario del fondo che abbia sconfinato è tenuto, indipendentemente dalla intenzionalità o meno della sua condotta (e ciò in virtù della natura reale della relativa azione e dell'effetto recuperatorio ad essa connesso), al ripristino dei luoghi e, quindi, alla restituzione della porzione oggetto di sconfinamento (salva l'eventualità in cui, con la proposta domanda, sia stata espressamente invocata la sola emissione di una mera pronuncia dichiarativa circa l'individuazione del confine). In altri termini, nel caso in cui il confine sia riconoscibile e sia stato giudizialmente accertato, l'effetto recuperatorio (chiesto dal titolare del fondo in cui sia intervenuto lo sconfinamento) e, quindi, l'obbligo di conformare proprie spese la situazione di fatto a quella di diritto, non è condizionato dall'intenzionalità dell'occupazione abusiva, ma è sufficiente che sia rimasta accertata l'illegittimità dell'occupazione, anche qualora sia stata realizzata in buona fede. In sintesi, in punto di diritto, deve ribadirsi il principio (al quale il giudice di rinvio dovrà conformarsi) alla stregua del quale (v. Cass. n. 12139/1997 e Cass. n. 13986/2010) l'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra 3 fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto, indipendentemente dall'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva, rilevando, invero, la sola illegittimità dell'occupazione stessa. quale conseguenza del riscontrato sconfinamento. Ha errato, pertanto, la Corte di appello di Genova nella parte in cui, con l'impugnata sentenza, ha dato rilievo all'assenza di intenzionalità nella produzione degli sconfinamenti da parte del RO RO e della IE AO, quando come già rimarcato - nella specifica azione di regolamento di confini non poteva considerarsi rilevante la circostanza se il riscontrato fenomeno franoso fosse ascrivibile all'azione volontariamente illecita degli attuali controricorrenti, dal momento che l'effetto recuperatorio e la ripartizione delle relative spese occorrenti per l'apposizione dei termini sono insiti nella stessa domanda formulata ai sensi dell'art. 950 c.c.. A tal proposito va anche sottolineato come, nella fattispecie, l'attuale ricorrente avesse chiesto fin dall'introduzione del giudizio, oltre alla determinazione giudiziale del confine tra i fondi contigui, anche la condanna dei convenuti alla restituzione della parte di fondo che fosse risultata illegittimamente occupata (comunque da ritenersi, in via generale, implicitamente ricompresa nella domanda principale: cfr. Cass. n. 12573/2000 e Cass. n. 4288/2011), unitamente al ripristino dello stato dei luoghi. -2. Con la seconda censura il ricorrente ha denunciato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti avuto riguardo alla mancata valutazione, da parte del giudice di appello, della richiesta di spostamento del cancello che dalle espletate c.t.u. era risultato posto sulla sua proprietà in posizione tale da impedire di raggiungere con veicoli i propri fondi.
2.1. Anche questo motivo si profila fondato. -Infatti sulla scorta di quanto riportato specificamente nella censura la Corte territoriale ha omesso di esaminare il fatto decisivo e costituente oggetto di controversia tra le parti circa l'ordine di spostamento del cancello 4 illegittimamente risultato apposto sul fondo dell'AD (e, quindi, anch'esso costituente opera mediante la quale si era realizzato lo sconfinamento) in una posizione idonea ad ostacolare l'esercizio, da parte del ricorrente, del diritto di recarsi sui suoi fondi anche mediante l'utilizzo di veicoli. - univocamenteE' indubbio, infatti, che la mancata valutazione di tale fatto attinente alla materia del contendere sia caratterizzato dal requisito della decisività poiché l'accoglimento dell'ulteriore invocata condanna allo spostamento del suddetto cancello era coessenziale al pieno soddisfacimento della legittima pretesa dedotta con l'azione di regolamento dei confini e conseguente restituzione della porzione di fondo risultata di proprietà del ricorrente ed illegittimamente occupata onde consentirne attraverso la relativa riduzione in pristino - il recupero del godimento per intero del terreno da parte dello stesso.
3. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente ha prospettato l'errata statuizione in ordine alle spese di lite, poiché, all'esito della controversia, egli avrebbe dovuto essere considerato come totalmente vittorioso, stante, in ogni caso, l'accertata illegittimità dell'occupazione del suo fondo ad opera delle parti avverse.
3.1. Questo motivo siccome riguardante la pronuncia accessoria sulla regolazione delle spese di entrambi i gradi di merito deve ritenersi - logicamente assorbito per effetto dell'accoglimento degli altri due e della necessità di una nuova pronuncia sul merito della controversia ad opera del giudice di rinvio.
4. In definitiva, in virtù della ritenuta fondatezza delle prime due censure (a cui si correla l'assorbimento della terza), consegue la cassazione con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto enunciato con riferimento al primo motivo, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
5 La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 30 gennaio 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Luigi Lombardo dr. Aldo Carrato lanato II Funzionario Giadinim Veria NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 28 MAR. 2018 11/Funzionario Giudiziarie Valack NERI