Art. 1. Articolo unico.
La ritenuta straordinaria sugli stipendi dei magistrati, istituita dall' art. 6 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598 , e modificata dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2775 , e dalla legge 8 luglio 1929, n. 1276 , e' stabilita nella misura del 0,30 per cento sul trattamento globale stabilito dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 , sulla distinzione dei magistrati secondo le funzioni e sul trattamento economico della magistratura.
La disposizione del comma precedente ha decorrenza dalla entrata in vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392 .
La ritenuta straordinaria sugli stipendi dei magistrati, istituita dall' art. 6 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598 , e modificata dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2775 , e dalla legge 8 luglio 1929, n. 1276 , e' stabilita nella misura del 0,30 per cento sul trattamento globale stabilito dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 , sulla distinzione dei magistrati secondo le funzioni e sul trattamento economico della magistratura.
La disposizione del comma precedente ha decorrenza dalla entrata in vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392 .