Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1951, n. 1560
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30 gennaio 1952
Art. 1. Articolo unico.

La ritenuta straordinaria sugli stipendi dei magistrati, istituita dall' art. 6 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598 , e modificata dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2775 , e dalla legge 8 luglio 1929, n. 1276 , e' stabilita nella misura del 0,30 per cento sul trattamento globale stabilito dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 , sulla distinzione dei magistrati secondo le funzioni e sul trattamento economico della magistratura.
La disposizione del comma precedente ha decorrenza dalla entrata in vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392 .

Entrata in vigore il 30 gennaio 1952