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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/11/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
245/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. RC UN Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. AB OS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra: difeso dall'Avvocato Alberto Parte_1
Vanni per procura allegata telematicamente alla citazione di appello
APPELLANTE
CONTRO
di Controparte_1
Genova, difesa dall'Avvocatura dello Stato per procura allegata telematicamente alla comparsa di appello
APPELLATA
CONCLUSIONI:
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione ex adverso formulata ed in riforma della sentenza di primo grado:
- accertare e dichiarare la responsabilità dell' , Direzione Provinciale di Controparte_1
Genova, per i danni derivanti dal doloso e/o colposo mancato esercizio del potere di autotutela,
1 sollecitato per due volte dal contribuente Sig. con due istanze di autotutela Parte_1 tributaria, tese a ottenere lo sgravio della pretesa fiscale riportata nella cartella di pagamento n.
04820239030253512000 per i seguiti fatti sopravvenuti - successivi allo spirare del termine di impugnazione delle cartelle medesima - elencati nell'atto di appello, quali:
(1) il decesso per suicidio della Sig.ra Persona_1
, che ha comportato la sopravvenuta
[...] risoluzione del contratto di cessione di azienda, sotto il profilo sia civilistico che fiscale;
(2) la rinuncia all'eredità da parte dei chiamati all'eredità di quest'ultima, che ha comportato la sopraggiunta impossibilità da parte dell'Appellante di poter mai recuperare dalla debitrice, suoi eredi
o aventi causa, il prezzo dell'azienda ceduta;
(3) la perdita della licenza da parte della società dell'Appellante ( Controparte_2
per non aver potuto
[...] emettere scontrini per oltre un anno nelle more del processo civile di risoluzione del contratto e del procedimento di nomina del curatore dell'eredità giacente e di rinuncia all'eredità;
(4) l'impossibilità per la società dell'Appellante, in quanto inattiva e priva di azienda, di poter presentare a distanza di anni una dichiarazione dei redditi integrativa ovvero ancora l'impossibilità per la medesima di effettuare una corrispondente deduzione dal reddito della “perdita su crediti”, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del TUIR, in quanto, senza più un'azienda (e dunque senza ricavi e utili) non poteva sussistere reddito da cui dedurre una
2 perdita. Accertati e dichiarati tali fatti, voglia codesta Ecc.ma Corte:
- per l'effetto, condannare l' CP_1 [...]
di Genova, al risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. pari complessivamente a € Parte_1
74.070,55, oltre oneri di riscossione e interessi di mora sino al definitivo accertamento del credito, ovvero al diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari e distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
PER PARTE APPELLATA: “Voglia codesta Ecc.ma
Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare
l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa, con conseguente rigetto della pretesa risarcitoria avanzate dal sig.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli Pt_1 onorari in applicazione del principio della soccombenza”
Parole chiave: mancato esercizio Autotutela - risarcimento
MOTIVI
1 il giudizio di primo grado ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Genova, l' ed ha Controparte_1 sostenuto:
• di aver ceduto, a novembre del 2008, a rate, con riserva della proprietà, la sua azienda, detenuta per il tramite di una Società in
Nome Collettivo Nati stanchi, alla Errea
S.a.s.;
3 • di aver dichiarato nel modello Unico 2009, relativo all'anno 2008, il reddito da cessione di azienda, per un importo di € 68.957,00;
• di non aver, però, ricevuto, se non in piccola parte (per 23.000,00 euro), il pagamento del prezzo di acquisto dalla controparte, ragion per cui aveva chiesto la risoluzione del contratto di cessione di azienda;
• che, a seguito del mancato pagamento delle imposte relative al reddito derivante dalla cessione di azienda, aveva ricevuto, in data
19 marzo 2012, da Equitalia la notifica della cartella di pagamento n.
06820120011320638000;
• di aver richiesto all' lo Controparte_1 sgravio in autotutela delle imposte, sanzioni e interessi relativi al reddito di cui sopra, dichiarato e mai incassato, ricevendo, però due rifiuti;
Per queste ragioni, il Sig. ha chiesto Pt_1
l'accertamento e la dichiarazione dell'esclusiva responsabilità dell' in CP_1 CP_1 ordine alla produzione del danno derivante dal mancato esercizio del potere di autotutela in relazione al mancato sgravio della pretesa tributaria e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. Parte_1
L' di Genova si è costituita in Controparte_1 giudizio ed ha chiesto di respingere le d omande proposte nei suoi confronti.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa, dopo la conversione del rito da ordinario a
4 semplificato, con la sentenza n. 308, pubblicata il
4 febbraio 2025, con la quale il Tribunale ha così statuito: “Respinge ogni domanda attorea.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti”.
La sentenza impugnata ha così ricostruito i fatti di causa: “Il sig. era socio al 50% Parte_1 della società “NATI STANCHI di BO EG e
ER EP S.n.c.”. Detta società, nel corso del
2008, vendette l'azienda che gestiva, azienda attiva nel campo della ristorazione, alla società
Errea S.a.s., con patto di riservato dominio.
Conseguentemente, nel successivo anno 2009, il sig. presentò una dichiarazione dei redditi Pt_1
UNICO SP 2009 per l'anno di imposta 2008 in cui dichiarava tra i propri redditi anche quello derivante dalla vendita dell'azienda (plusvalenza da cessione d'azienda ex art. 86 TUIR).
L'acquirente, tuttavia, non versò l'intero corrispettivo convenuto e, dopo varie vicende, le parti risolvevano di comune accordo il contratto di cessione di azienda. Come pacifico, il sig. Pt_1 dopo aver dichiarato il reddito derivante dalla cessione, non procedeva a versare le relative imposte, sicché la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni rilevava un omesso versamento delle imposte dichiarate (art. 36 bis DPR 600/73).
Veniva, pertanto, iscritto a ruolo l'importo dichiarato, dovuto dallo stesso contribuente e da questo non versato, oltre le sanzioni, ed emessa la cartella di pagamento n. 068 2012 0011320638
000. In effetti, la parte presentava una prima istanza di autotutela datata 31.05.2022, con la quale chiedeva la rideterminazione/annullamento
5 della pretesa portata dalla predetta cartella di pagamento. L' rispondeva negativamente CP_1 con comunicazione del 31.08.2022. La parte presentava una seconda istanza di autotutela datata 21.06.2023, cui l'Ufficio rispondeva con comunicazione del 06.07.2023 sempre in termini negativi. In precedenza l'attore si era rivolto al
Garante del Contribuente, che si era espresso sulla questione con provvedimenti n. 56/2016 e
16/2018. Con le istanze di autotutela ed il coinvolgimento del Garante del contribuente, i l sig. contestava la sottoposizione a Parte_1 tassazione dell'intero corrispettivo pattuito a seguito di cessione di azienda, a fronte del solo parziale incasso. L'Ufficio, riscontrando le istanze predette istanze, comunicava in diverse occasioni, sia al contribuente stesso che al del Per_2 contribuente, che in base alla normativa vigente
l'imposta doveva considerarsi in ogni caso dovuta, sebbene il corrispettivo non fosse stato incassato per intero”.
La sentenza di primo grado ha, quindi, escluso che
“l'autotutela negata” potesse essere fonte di responsabilità, dal momento che questa “era corretta formalmente, come in definitiva riconosciuto anche dai provvedimenti del garante”, in quanto il debito tributario era sussistente e la parte avrebbe dovuto chiedere il rimborso dell'imposta pagata, senza effettivo conseguimento della corrispondente entrata. Il debito tributario da cui aveva avuto origine la presente causa era, infatti, sussistente e derivava
“dalla stessa dichiarazione dell'attore”, il quale
6 aveva “determinato anche il giudicato sullo stesso, non impugnando la cartella emessa in sede di controllo formale ex art. 36 d.p.r. 600/73” e neppure “i dinieghi di autotutela”. Secondo il
Giudice di primo grado, “in definitiva, il pregiudizio che l'attore lamenta discende completamente dalla sua sfera”.
In ultimo, secondo il Giudice di primo grado, La
PA poteva esercitare il potere di autotutela solo per ragioni di rilevante interesse generale , qui non sussistenti o comunque non dimostrate .
2 Il giudizio di appello
Il Sig. ha impugnato la sentenza in Pt_1 questione ed ha chiesto che, in riforma del provvedimento impugnato, le domande proposte in primo grado venissero accolte.
L' si è costituita in giudizio Controparte_1 ed ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello e, comunque, di respingerlo con conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 12 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti come indicate in epigrafe.
3 L'appello
Con un unico motivo di appello, Parte_1 ha lamentato che la sentenza di primo grado non aveva considerato che, a causa del suicidio della cessionaria dell'azienda e della mancata accettazione degli eredi, questi non aveva incassato il prezzo di vendita e che il contratto di cessione di azienda era stato risolto per tale motivo. Ciò aveva determinato il conseguente azzeramento della plusvalenza teorica dichiarata
7 nel modello Unico ed una perdita fiscale non più recuperabile per il venir meno dell'azienda.
Tale perdita fiscale avrebbe dovuto indurre l'Agenzia delle Entrate ad annullare la cartella emessa per il mancato pagamento dell'imposto dovuta per la plusvalenza non realizzata , tenuto conto del fatto che questa deve operare nei limiti posti della legge e dal principio primario del
"neminem laedere", di cui all'art. 2043 c.c.
4 L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
La parte appellata ha eccepito l'inammissibilità del motivo di appello, ex art. 342 c.p.c. , in quanto non aveva identificato in modo chiaro e specifico i capi della decisione impugnata né aveva indicato le singole e specifiche censure mosse né le violazioni di legge che si vorrebbero denunciate.
L'eccezione è fondata.
La sentenza impugnata si fonda su 2 distinte rationes.
Sotto un primo profilo, secondo il provvedimento impugnato, nessuna responsabilità poteva derivare all'Amministrazione dal mancato esercizio dei poteri di autotutela rispetto alla pretesa tributaria azionata nei confronti dell'appellante, in quanto le cartelle erano state emesse secondo legge. Sotto un secondo profilo, presupposto per poter richiedere l'esercizio del potere di autotutela era l'esistenza di un interesse generale a tutela del quale il potere amministrativo avrebbe dovuto essere esercitato .
Si tratta di due argomenti idonei, anche singolarmente considerati, a giustificare il rigetto delle domande proposte.
8 Quanto al secondo, si osserva che, secondo la giurisprudenza, il contribuente che richiede all'Amministrazione Finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto
(Cass. 4933/19; Cass. 18999/18; Cass.
11457/10). Secondo Cass. 16097/09, il concreto ed effettivo esercizio, da parte dell'Amministrazione, del potere di annullamento d'ufficio e/o di revoca dell'atto contestato non costituisce un mezzo di tutela del contribuente sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti;
inoltre, in base alla disciplina contenuta nel D.L. 564/94 e nel regolamento di esecuzione, i poteri di annullamento d'ufficio e di revoca dell'Amministrazione finanziaria possono essere esercitati soltanto nel perseguimento di interessi pubblici, in quanto l'art. 3 del regolamento stabilisce che, nell'esercizio di tali poteri, deve essere data priorità "alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso" (Cass. sez. un 7388/07).
Tali principi sono stati fatti propri dal Tribunale nella sentenza impugnata (“…La determinazione in autotutela dell'ente impositore, che adotti uno sgravio parziale di pretesa impositiva non più impugnabile, non comporta la possibilità di contestare la pretesa residua per profili di
9 interesse proprio ed esclusivo del contribuente, giacché la contestazione del diniego di autotutela, ancorché parziale, rimane possibile esclusivamente quando si invochino ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto…”) a sostegno della impossibilità del sindacato dell'esercizio del potere di autotutela della PA. Si tratta di un capo della sentenza che l'appellante non ha impugnato, e rispetto al quale ovviamente nessun controargomento per dimostrarne l'inconsistenza è stato speso.
Ciò determina l'inammissibilità dell'appello, in quanto, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le motivazioni poste a fondamento dell'appello devono essere idonee a rimuovere la soccombenza subita dalla sentenza di primo grado, ragion per cui, se la decisione impugnata si fonda, come nella specie, su una pluralità di rationes decidendi indipendenti l'una dall'altra, come nella specie, (il potere di autotutela non doveva essere esercitato, perché il provvedimento da annullare era legittimo e, comunque, non c'era un interesse generale al suo annullamento), ma parimenti idonee a reggere il dispositivo, l'impugnazione avente ad oggetto una sola di tali ragioni, deve ritenersi inammissibile, in quanto non idonea a caducare il dictum del giudice. La parte soccombente ha l'onere di censurare ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, discutere della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla rilevando la richiesta di integrale riforma della sentenza, perché la non contestata autonoma ragione della
10 decisione resta ferma, non potendo il giudice di appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini del gravame. “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente
a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva
l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza”. (Cass. 3386/11; principio pacifico in giurisprudenza;
ex plurimis, Cass.
22753/11; Cass. 2108/12; Cass. 9752/17; Cass.
10815/19; Cass. 11493/18; Cass. 17182/20;
Cass. 18119/20).
Ad abundantiam, si aggiunge che l'appello è inammissibile per genericità sotto un ulteriore profilo.
L'esercizio del potere di autotutela tributaria è soggetto ad una specifica disciplina posta dal D.L.
564/94 (vigente all'epoca dei fatti) e dal D.M.
37/97. L'esercizio dell'autotutela è possibile tutte le volte in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
Da quanto precede, discende che, affinchè la PA possa essere chiamata a risarcire il danno, la parte avrebbe dovuto spiegare per quale ragione il rigetto era illegittimo e qual era la norma violata, considerato, peraltro, che la pretesa impositiva si basava su una dichiarazione, mai revocata, dello stesso non essendo sufficiente a tal fine Pt_1
11 invocare genericamente il potere del neminem laedere.
5 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (valori medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria e decisoria).
PQM
Dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Genova n.
308, pubblicata il 4 febbraio 2025 ; condanna a rifondere all Parte_1 [...]
di Genova le spese di lite, che liquida CP_1 in 9.603,00 per compensi, oltre spese generali al
15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02 da parte dell'appellante.
Genova 18 novembre 2025
Il relatore Il Presidente
AB OS RC UN
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. RC UN Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. AB OS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra: difeso dall'Avvocato Alberto Parte_1
Vanni per procura allegata telematicamente alla citazione di appello
APPELLANTE
CONTRO
di Controparte_1
Genova, difesa dall'Avvocatura dello Stato per procura allegata telematicamente alla comparsa di appello
APPELLATA
CONCLUSIONI:
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione ex adverso formulata ed in riforma della sentenza di primo grado:
- accertare e dichiarare la responsabilità dell' , Direzione Provinciale di Controparte_1
Genova, per i danni derivanti dal doloso e/o colposo mancato esercizio del potere di autotutela,
1 sollecitato per due volte dal contribuente Sig. con due istanze di autotutela Parte_1 tributaria, tese a ottenere lo sgravio della pretesa fiscale riportata nella cartella di pagamento n.
04820239030253512000 per i seguiti fatti sopravvenuti - successivi allo spirare del termine di impugnazione delle cartelle medesima - elencati nell'atto di appello, quali:
(1) il decesso per suicidio della Sig.ra Persona_1
, che ha comportato la sopravvenuta
[...] risoluzione del contratto di cessione di azienda, sotto il profilo sia civilistico che fiscale;
(2) la rinuncia all'eredità da parte dei chiamati all'eredità di quest'ultima, che ha comportato la sopraggiunta impossibilità da parte dell'Appellante di poter mai recuperare dalla debitrice, suoi eredi
o aventi causa, il prezzo dell'azienda ceduta;
(3) la perdita della licenza da parte della società dell'Appellante ( Controparte_2
per non aver potuto
[...] emettere scontrini per oltre un anno nelle more del processo civile di risoluzione del contratto e del procedimento di nomina del curatore dell'eredità giacente e di rinuncia all'eredità;
(4) l'impossibilità per la società dell'Appellante, in quanto inattiva e priva di azienda, di poter presentare a distanza di anni una dichiarazione dei redditi integrativa ovvero ancora l'impossibilità per la medesima di effettuare una corrispondente deduzione dal reddito della “perdita su crediti”, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del TUIR, in quanto, senza più un'azienda (e dunque senza ricavi e utili) non poteva sussistere reddito da cui dedurre una
2 perdita. Accertati e dichiarati tali fatti, voglia codesta Ecc.ma Corte:
- per l'effetto, condannare l' CP_1 [...]
di Genova, al risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. pari complessivamente a € Parte_1
74.070,55, oltre oneri di riscossione e interessi di mora sino al definitivo accertamento del credito, ovvero al diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari e distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
PER PARTE APPELLATA: “Voglia codesta Ecc.ma
Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare
l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa, con conseguente rigetto della pretesa risarcitoria avanzate dal sig.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli Pt_1 onorari in applicazione del principio della soccombenza”
Parole chiave: mancato esercizio Autotutela - risarcimento
MOTIVI
1 il giudizio di primo grado ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Genova, l' ed ha Controparte_1 sostenuto:
• di aver ceduto, a novembre del 2008, a rate, con riserva della proprietà, la sua azienda, detenuta per il tramite di una Società in
Nome Collettivo Nati stanchi, alla Errea
S.a.s.;
3 • di aver dichiarato nel modello Unico 2009, relativo all'anno 2008, il reddito da cessione di azienda, per un importo di € 68.957,00;
• di non aver, però, ricevuto, se non in piccola parte (per 23.000,00 euro), il pagamento del prezzo di acquisto dalla controparte, ragion per cui aveva chiesto la risoluzione del contratto di cessione di azienda;
• che, a seguito del mancato pagamento delle imposte relative al reddito derivante dalla cessione di azienda, aveva ricevuto, in data
19 marzo 2012, da Equitalia la notifica della cartella di pagamento n.
06820120011320638000;
• di aver richiesto all' lo Controparte_1 sgravio in autotutela delle imposte, sanzioni e interessi relativi al reddito di cui sopra, dichiarato e mai incassato, ricevendo, però due rifiuti;
Per queste ragioni, il Sig. ha chiesto Pt_1
l'accertamento e la dichiarazione dell'esclusiva responsabilità dell' in CP_1 CP_1 ordine alla produzione del danno derivante dal mancato esercizio del potere di autotutela in relazione al mancato sgravio della pretesa tributaria e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. Parte_1
L' di Genova si è costituita in Controparte_1 giudizio ed ha chiesto di respingere le d omande proposte nei suoi confronti.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa, dopo la conversione del rito da ordinario a
4 semplificato, con la sentenza n. 308, pubblicata il
4 febbraio 2025, con la quale il Tribunale ha così statuito: “Respinge ogni domanda attorea.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti”.
La sentenza impugnata ha così ricostruito i fatti di causa: “Il sig. era socio al 50% Parte_1 della società “NATI STANCHI di BO EG e
ER EP S.n.c.”. Detta società, nel corso del
2008, vendette l'azienda che gestiva, azienda attiva nel campo della ristorazione, alla società
Errea S.a.s., con patto di riservato dominio.
Conseguentemente, nel successivo anno 2009, il sig. presentò una dichiarazione dei redditi Pt_1
UNICO SP 2009 per l'anno di imposta 2008 in cui dichiarava tra i propri redditi anche quello derivante dalla vendita dell'azienda (plusvalenza da cessione d'azienda ex art. 86 TUIR).
L'acquirente, tuttavia, non versò l'intero corrispettivo convenuto e, dopo varie vicende, le parti risolvevano di comune accordo il contratto di cessione di azienda. Come pacifico, il sig. Pt_1 dopo aver dichiarato il reddito derivante dalla cessione, non procedeva a versare le relative imposte, sicché la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni rilevava un omesso versamento delle imposte dichiarate (art. 36 bis DPR 600/73).
Veniva, pertanto, iscritto a ruolo l'importo dichiarato, dovuto dallo stesso contribuente e da questo non versato, oltre le sanzioni, ed emessa la cartella di pagamento n. 068 2012 0011320638
000. In effetti, la parte presentava una prima istanza di autotutela datata 31.05.2022, con la quale chiedeva la rideterminazione/annullamento
5 della pretesa portata dalla predetta cartella di pagamento. L' rispondeva negativamente CP_1 con comunicazione del 31.08.2022. La parte presentava una seconda istanza di autotutela datata 21.06.2023, cui l'Ufficio rispondeva con comunicazione del 06.07.2023 sempre in termini negativi. In precedenza l'attore si era rivolto al
Garante del Contribuente, che si era espresso sulla questione con provvedimenti n. 56/2016 e
16/2018. Con le istanze di autotutela ed il coinvolgimento del Garante del contribuente, i l sig. contestava la sottoposizione a Parte_1 tassazione dell'intero corrispettivo pattuito a seguito di cessione di azienda, a fronte del solo parziale incasso. L'Ufficio, riscontrando le istanze predette istanze, comunicava in diverse occasioni, sia al contribuente stesso che al del Per_2 contribuente, che in base alla normativa vigente
l'imposta doveva considerarsi in ogni caso dovuta, sebbene il corrispettivo non fosse stato incassato per intero”.
La sentenza di primo grado ha, quindi, escluso che
“l'autotutela negata” potesse essere fonte di responsabilità, dal momento che questa “era corretta formalmente, come in definitiva riconosciuto anche dai provvedimenti del garante”, in quanto il debito tributario era sussistente e la parte avrebbe dovuto chiedere il rimborso dell'imposta pagata, senza effettivo conseguimento della corrispondente entrata. Il debito tributario da cui aveva avuto origine la presente causa era, infatti, sussistente e derivava
“dalla stessa dichiarazione dell'attore”, il quale
6 aveva “determinato anche il giudicato sullo stesso, non impugnando la cartella emessa in sede di controllo formale ex art. 36 d.p.r. 600/73” e neppure “i dinieghi di autotutela”. Secondo il
Giudice di primo grado, “in definitiva, il pregiudizio che l'attore lamenta discende completamente dalla sua sfera”.
In ultimo, secondo il Giudice di primo grado, La
PA poteva esercitare il potere di autotutela solo per ragioni di rilevante interesse generale , qui non sussistenti o comunque non dimostrate .
2 Il giudizio di appello
Il Sig. ha impugnato la sentenza in Pt_1 questione ed ha chiesto che, in riforma del provvedimento impugnato, le domande proposte in primo grado venissero accolte.
L' si è costituita in giudizio Controparte_1 ed ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello e, comunque, di respingerlo con conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 12 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti come indicate in epigrafe.
3 L'appello
Con un unico motivo di appello, Parte_1 ha lamentato che la sentenza di primo grado non aveva considerato che, a causa del suicidio della cessionaria dell'azienda e della mancata accettazione degli eredi, questi non aveva incassato il prezzo di vendita e che il contratto di cessione di azienda era stato risolto per tale motivo. Ciò aveva determinato il conseguente azzeramento della plusvalenza teorica dichiarata
7 nel modello Unico ed una perdita fiscale non più recuperabile per il venir meno dell'azienda.
Tale perdita fiscale avrebbe dovuto indurre l'Agenzia delle Entrate ad annullare la cartella emessa per il mancato pagamento dell'imposto dovuta per la plusvalenza non realizzata , tenuto conto del fatto che questa deve operare nei limiti posti della legge e dal principio primario del
"neminem laedere", di cui all'art. 2043 c.c.
4 L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
La parte appellata ha eccepito l'inammissibilità del motivo di appello, ex art. 342 c.p.c. , in quanto non aveva identificato in modo chiaro e specifico i capi della decisione impugnata né aveva indicato le singole e specifiche censure mosse né le violazioni di legge che si vorrebbero denunciate.
L'eccezione è fondata.
La sentenza impugnata si fonda su 2 distinte rationes.
Sotto un primo profilo, secondo il provvedimento impugnato, nessuna responsabilità poteva derivare all'Amministrazione dal mancato esercizio dei poteri di autotutela rispetto alla pretesa tributaria azionata nei confronti dell'appellante, in quanto le cartelle erano state emesse secondo legge. Sotto un secondo profilo, presupposto per poter richiedere l'esercizio del potere di autotutela era l'esistenza di un interesse generale a tutela del quale il potere amministrativo avrebbe dovuto essere esercitato .
Si tratta di due argomenti idonei, anche singolarmente considerati, a giustificare il rigetto delle domande proposte.
8 Quanto al secondo, si osserva che, secondo la giurisprudenza, il contribuente che richiede all'Amministrazione Finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto
(Cass. 4933/19; Cass. 18999/18; Cass.
11457/10). Secondo Cass. 16097/09, il concreto ed effettivo esercizio, da parte dell'Amministrazione, del potere di annullamento d'ufficio e/o di revoca dell'atto contestato non costituisce un mezzo di tutela del contribuente sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti;
inoltre, in base alla disciplina contenuta nel D.L. 564/94 e nel regolamento di esecuzione, i poteri di annullamento d'ufficio e di revoca dell'Amministrazione finanziaria possono essere esercitati soltanto nel perseguimento di interessi pubblici, in quanto l'art. 3 del regolamento stabilisce che, nell'esercizio di tali poteri, deve essere data priorità "alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso" (Cass. sez. un 7388/07).
Tali principi sono stati fatti propri dal Tribunale nella sentenza impugnata (“…La determinazione in autotutela dell'ente impositore, che adotti uno sgravio parziale di pretesa impositiva non più impugnabile, non comporta la possibilità di contestare la pretesa residua per profili di
9 interesse proprio ed esclusivo del contribuente, giacché la contestazione del diniego di autotutela, ancorché parziale, rimane possibile esclusivamente quando si invochino ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto…”) a sostegno della impossibilità del sindacato dell'esercizio del potere di autotutela della PA. Si tratta di un capo della sentenza che l'appellante non ha impugnato, e rispetto al quale ovviamente nessun controargomento per dimostrarne l'inconsistenza è stato speso.
Ciò determina l'inammissibilità dell'appello, in quanto, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le motivazioni poste a fondamento dell'appello devono essere idonee a rimuovere la soccombenza subita dalla sentenza di primo grado, ragion per cui, se la decisione impugnata si fonda, come nella specie, su una pluralità di rationes decidendi indipendenti l'una dall'altra, come nella specie, (il potere di autotutela non doveva essere esercitato, perché il provvedimento da annullare era legittimo e, comunque, non c'era un interesse generale al suo annullamento), ma parimenti idonee a reggere il dispositivo, l'impugnazione avente ad oggetto una sola di tali ragioni, deve ritenersi inammissibile, in quanto non idonea a caducare il dictum del giudice. La parte soccombente ha l'onere di censurare ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, discutere della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla rilevando la richiesta di integrale riforma della sentenza, perché la non contestata autonoma ragione della
10 decisione resta ferma, non potendo il giudice di appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini del gravame. “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente
a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva
l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza”. (Cass. 3386/11; principio pacifico in giurisprudenza;
ex plurimis, Cass.
22753/11; Cass. 2108/12; Cass. 9752/17; Cass.
10815/19; Cass. 11493/18; Cass. 17182/20;
Cass. 18119/20).
Ad abundantiam, si aggiunge che l'appello è inammissibile per genericità sotto un ulteriore profilo.
L'esercizio del potere di autotutela tributaria è soggetto ad una specifica disciplina posta dal D.L.
564/94 (vigente all'epoca dei fatti) e dal D.M.
37/97. L'esercizio dell'autotutela è possibile tutte le volte in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
Da quanto precede, discende che, affinchè la PA possa essere chiamata a risarcire il danno, la parte avrebbe dovuto spiegare per quale ragione il rigetto era illegittimo e qual era la norma violata, considerato, peraltro, che la pretesa impositiva si basava su una dichiarazione, mai revocata, dello stesso non essendo sufficiente a tal fine Pt_1
11 invocare genericamente il potere del neminem laedere.
5 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (valori medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria e decisoria).
PQM
Dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Genova n.
308, pubblicata il 4 febbraio 2025 ; condanna a rifondere all Parte_1 [...]
di Genova le spese di lite, che liquida CP_1 in 9.603,00 per compensi, oltre spese generali al
15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02 da parte dell'appellante.
Genova 18 novembre 2025
Il relatore Il Presidente
AB OS RC UN
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