TRIB
Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/08/2025, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4851/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4851/2017 promossa da in persona del Curatore p.t.; Parte_1 attore/convenuto in riassunzione, contumace contro in persona del suo amministratore e legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio degli Avv.ti MASCARINO Paolo e METTA
Jacopo, giusta procura in atti;
convenuta anche in via riconvenzionale nonché nei confronti di
già , in persona del suo Controparte_2 Controparte_3 amministratore e legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli Avv.ti
Vincenzo Bergamasco, Fabio Fugazza l'Avv. Angela Laterza di Bari, giusta procura in atti;
convenuta/attrice in riassunzione e in via riconvenzionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 07/05/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 13 I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2 conveniva in giudizio e Controparte_1 Controparte_3
(oggi e, premettendo che:
[...] Controparte_4
- in data 04/05/2010 aveva stipulato con la Neos Finance S.p.A. (poi il contratto di leasing n. 781324, avente per Controparte_3 oggetto l'imbarcazione da diporto “Nuova Princess Yachts International M54, matricola scafo GB PYN5087L809”;
- aveva assicurato la predetta imbarcazione in data 09/07/2015 con la
[...] con polizza n. 1001540, vincolata a favore della Controparte_1
proprietaria concedente, per la somma di € 500.000;
- aveva denunciato, in data 21/01/2016, il furto del natante alla Legione
Carabinieri Puglia Staz. C.C. Molfetta, adduceva la violazione dell'art. 150 bis del Codice delle Assicurazioni (a mente del quale la compagnia assicurativa sarebbe stata tenuta a provvedere al risarcimento “senza chiedere all'assicurato il certificato di chiusa inchiesta”, mentre la avrebbe procrastinato senza motivo la Controparte_1 definizione del sinistro), chiedendo, “previo accertamento dell'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta per il mancato Controparte_1 risarcimento del danno in conseguenza dell'evento furto meglio descritto in narrativa, condannare, per l'effetto, la convenuta Società Controparte_1
(P.IVA ) con sede legale e Direzione Generale in Milano, in C.so P.IVA_1
Como, 17, in persona del legale rappresentante pro-tempore a pagare la somma di € 500.000,00 per la quale è stata assicurata l'interessata imbarcazione con la polizza di assicurazione in premessa meglio descritta, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di Giustizia, oltre ad interessi legali calcolati dal dovuto al soddisfo, in favore di con sede sociale in Controparte_3
Milano, Via Montebello 18 in persona del legale rappresentante pro-tempore nei
pagina 2 di 13 limiti del finale corrispettivo pari ad € 373.749,71 ed in favore della società
[...] in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro- Parte_1 tempore Sig. , la restante somma di Euro 126.250,29”. Controparte_5
I.2. – Costituendosi in giudizio, eccependo e Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato ed in particolare la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice, l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo e la mancanza di prova della pretesa azionata sia nell'an che nel quantum, richiedeva:
“preliminarmente accertare la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice, non essendo la stessa titolare di diritto reale sull'imbarcazione ed essendo la polizza a favore di altro soggetto. Nel merito: respingere la domanda – nella sua interezza o limitatamente alla somma di euro
373.749,71 per intervenuto decorso della prescrizione ex art. 547 cod. nav.
Respingere la domanda per inoperatività della polizza assicurativa per violazione delle leggi, regolamenti e disposizioni in materia di navigazione, in virtù dell'art. 9 lett. c) del contratto assicurativo. In ogni caso, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata sia nell'an che nel quantum. In denegato subordine di accoglimento della pretesa attorea, previa determinazione del soggetto avente diritto, limitare l'indennizzo alla minor somma risultante dal valore commerciale dell'imbarcazione al netto degli eventuali scoperti e franchigie contrattuali. Con vittoria delle spese di giudizio”.
I.3. -Costituendosi in giudizio, (oggi Controparte_3
, premettendo che: Controparte_4
- la utilizzatrice si era morosa nel pagamento delle mensilità Parte_1 di canone convenute fin dalla scadenza del 19/07/2014 e poi per tutte le successive, e, pertanto, considerata la persistente inadempienza dell'utilizzatrice, la concedente aveva intimato a quest'ultima, con raccomandata del 15/01/2015,
l'anticipata risoluzione del contratto avvalendosi della facoltà prevista a suo favore dalla clausola risolutiva espressa inserita nel medesimo regolamento negoziale (clausola n. 8);
pagina 3 di 13 - a seguito della risoluzione contrattuale, la stessa risulta creditrice dell'importo complessivo di € 373.749,71 (di cui € 42.825,87, più spese e interessi, per canoni scaduti sino alla data di risoluzione, ed € 330.891,49 a titolo di risarcimento dei danni in conformità al disposto della clausola n. 8 delle condizioni generali di contratto), oltre interessi di mora nella misura contrattualmente pattuita;
richiedeva, con domanda riconvenzionale, : “in via preliminare: dato atto che il
in qualità di proprietario dell'imbarcazione da diporto Controparte_3
Princess oggetto di furto e sulla base del vincolo di polizza a proprio favore, ha chiesto la liquidazione dell'indennizzo da parte dell'altra convenuta
[...] direttamente a proprio favore nei limiti dell'importo di € Controparte_1
373.749,71 oltre interessi contrattuali e spese, disporre, se del caso, il differimento della prima udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 163 bis e
269 c.p.c., al fine di consentire al di citare nei termini Controparte_3
di rito la già convenuta nel merito e in via definitiva: Controparte_1 qualora a esito del giudizio venisse accertato che è Controparte_1 tenuta al pagamento dell'indennizzo assicurativo a seguito del furto occorso alla imbarcazione Princess Yachts International M54, condannare la nominata
[...] al pagamento dello stesso a diretto favore del Controparte_1 [...] sia in qualità di proprietaria del macchinario che di vincolataria Controparte_3 della polizza assicurativa, nel limite dell'importo di € 373.749,71 oltre interessi contrattuali dalle singole scadenze al saldo, fermo ovviamente restando il diritto dell'attrice a conseguire dalla Compagnia resistente il pagamento dei propri danni.
In ogni caso: col favore delle spese e dei compensi professionali di giudizio”.
I.3. – Rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla convenuta compagnia assicurativa, il giudizio – istruito per mezzo di prove documentali – è stato dichiarato interrotto all'udienza del 25/01/2023, atteso l'intervenuto fallimento della dichiarato dal Tribunale di Trani con sentenza emessa in Parte_3 data 25/01/2022 e depositata in data 27/01/2022.
I.4. – Il giudizio – riassunto da – è infine Controparte_4 pervenuto, nella contumacia della curatela fallimentare di parte attrice, pure ritualmente evocata, all'udienza del 07/05/2025, celebrata con le modalità di cui pagina 4 di 13 all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata riservata per la decisione, concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II. – Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1. - La domanda proposta dalla società attrice Parte_1 all'epoca in bonis, non può essere accolta, per i motivi che seguono.
Va premesso che è pacifico ed incontestato tra le parti che il contratto di assicurazione posto a base della domanda fosse stato stipulato dalla società attrice con vincolo in favore della compagnia di leasing, anche proprietaria dell'imbarcazione (cfr. doc. prod. . Parte_1
Con la cd. clausola di vincolo le parti contraenti di un contratto di assicurazione convengono di inserire, accanto o in sostituzione dell'assicurato, altro beneficiario al quale fare conseguire l'indennizzo assicurativo eventualmente liquidabile a termine della polizza così “vincolata”.
In presenza di tale clausola, il titolo a rivendicare il provento assicurativo nasce direttamente nella sfera giuridica dell'ente vincolatario (nel caso di specie, la società di leasing) e si presenta come un vero e proprio credito autonomo nei confronti dell'assicuratore.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che “con la clausola di vincolo le parti del contratto di assicurazione individuano un beneficiario, il quale avrà diritto all'indennizzo assicurativo in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Come affermato dalla Corte regolatrice, nella struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria” (così Cass., Sez. Un., 02/04/2007, n.
8095).
pagina 5 di 13 Ad avviso della condivisa giurisprudenza di legittimità, “la clausola di vincolo comporta, dal punto di vista processuale, che il credito all'indennizzo può farsi valere nei confronti dell'impresa assicuratrice soltanto da parte del beneficiario, con conseguente difetto di titolarità del rapporto in capo al contraente. Detta conclusione è in armonia con il principio dettato dall'art. 1891, comma 2, cod. civ., a norma del quale “i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”. Pertanto, il vincolo pattuito, nel contratto di assicurazione, in favore del finanziatore dell'acquisto di un bene in leasing priva l'utilizzatore del bene della legittimazione ad agire onde ottenere, in caso di furto dello stesso, l'indennizzo assicurativo”.
Secondo un consistente indirizzo giurisprudenziale, la fattispecie oggetto di esame appare invero riconducibile all'art. 1891 c.c. che regola l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta e integra una vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di terzo, sicché ad essa si applicano tanto le norme proprie dell'istituto di cui all'art. 1411 ss. c.c., quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo (così, ex multis, Cass., 5/6/2007 n. 13058).
In particolare, ai sensi dell'art. 1891 c.c., “I diritti derivanti da contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”.
Il contenuto della clausola di vincolo ascrive, dunque, la legittimazione alla rivendicazione dell'indennizzo espressamente e direttamente alla sfera giuridica del soggetto beneficiario, come credito indipendente nei confronti dell'assicuratore.
Ciò in quanto il rischio assicurato, in realtà, fa capo all'istituto vincolatario, atteso che lo scopo e la funzione della clausola di vincolo è quella di fornire la garanzia alla società concedente che, in caso di perimento o furto dei beni oggetto del contratto di leasing, di proprietà della medesima concedente, la garanzia generica che l'istituto poteva soddisfare sul bene acquistato si trasferisse, una volta perito il bene, sull'indennizzo assicurativo conseguente;
è
pagina 6 di 13 quindi evidente come il rischio assicurato faccia capo esclusivamente alla sfera giuridica del terzo beneficiario e cioè all'istituto vincolatario in cui favore è stipulata la clausola di vincolo.
Pertanto, l'assicurato non contraente ha azione diretta contro l'assicuratore, perché è direttamente titolare dei diritti derivanti dal rapporto assicurativo, ai sensi dell'art. 1891 comma 2 c.c. (cfr. Cass., 20/12/2017 n. 30653).
La clausola di vincolo esplica infatti i suoi effetti anche sotto il profilo processuale in quanto a tale posizione è correlata la potestà di agire, una volta accaduto l'evento, contro l'assicuratore per ottenere la prestazione dovuta: ciò priva il contraente della legittimazione ad agire contro l'assicuratore e tanto in ossequio al disposto di cui al secondo comma del citato art.1891 c.c.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha infatti condivisibilmente chiarito che “Il contraente, ai sensi dell'art. 1891, comma 2, cod. civ. non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l'espresso consenso dell'assicurato, al quale fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto assicurativo” (Cass., 15/11/2018,
n. 29422).
La legittimazione in capo al conduttore ad agire per il conseguimento dell'indennizzo assicurativo può pertanto ravvisarsi qualora lo stesso agisca in qualità di contraente di polizza e si munisca ex art. 1891 secondo comma c.c. del consenso esplicito del beneficiario/assicurato (vedi Corte d'Appello di Bari, Sez. II,
n. 368/2020).
In questo senso, è stato affermato che “In tema di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, l'art. 1891, comma secondo, cod. civ., nel prescrivere che ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti da detto contratto da parte del contraente è richiesto che l'assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso, implica che tale consenso non può essere validamente manifestato attraverso un comportamento che si attui secondo modalità diverse da una dichiarazione esplicita, anche se, perseguendo obiettivi immediati eventualmente diversi, sia tuttavia idoneo a rivelare in modo univoco la volontà del soggetto”
(Cass., 16/04/2007 n. 9053).
pagina 7 di 13 In effetti, alla stregua della regola dettata dall'art. 81 c.p.c., fuori dai casi espressamente previsti dalla legge di sostituzione processuale o di rappresentanza, nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio.
Ne consegue che il soggetto legittimato a fare valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione per conto di chi spetti è solamente il soggetto assicurato mentre il soggetto contraente può agire solo se ha ottenuto un previo consenso espresso da parte dell'assicurato.
Da ciò deriva, in riferimento al caso di specie, che, per un verso, la società contraente non era titolare dell'interesse esposto al rischio e, conseguentemente, non era neanche titolare del diritto di esigere (non il pagamento in proprio favore dell'indennizzo, ma) che la prestazione promessa dall'assicuratore fosse eseguita,
e, per altro verso, non era legittimata ad agire per il pagamento dell'indennizzo nei confronti della compagnia assicurativa, che, in mancanza di un titolo che consenta la sostituzione, è esclusivamente l'avente diritto al pagamento dell'indennizzo, ossia la società di leasing.
Ora, nella fattispecie in esame, al fine di dimostrare la legittimazione a far valere in giudizio i diritti scaturenti dal contratto di assicurazione, pur in presenza del vincolo in favore della società di leasing, da un lato la ha Parte_1 affermato che la medesima agiva in qualità non già di proprietaria del bene, ma di detentrice, avendone la materiale diponibilità, dall'altro la concedente ha affermato che l'attrice ha agito in forza del consenso preventivo all'esercizio di qualsiasi azione volta al conseguimento dell'indennizzo asseritamente previsto dall'art. 4 del contratto di leasing (doc. 1 prod. . Parte_1
Tuttavia, come si evince dal suo tenore letterale, la citata clausola contrattuale non prevede un autonomo e valido consenso all'esercizio dell'azione indennitaria, né tale consenso può evincersi dalla lettura del successivo art. 6, poiché quest'ultimo pone a capo del conduttore unicamente l'obbligazione di dare immediata comunicazione del sinistro alla compagnia assicurativa e di fornire la documentazione necessaria.
pagina 8 di 13 Inoltre, in termini più generali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, il consenso a pretendere l'indennizzo in luogo dell'avente diritto non può essere presunto in base alla mera sottoscrizione di una clausola che attribuisce al contraente detta potestà, occorrendo che la stessa sia confermata da un consenso espresso del terzo beneficiario del contratto, titolare della pretesa ex art. 1891, comma 2, c.c., atteso che tale norma configura un'ipotesi di sostituzione processuale, la quale può trovare titolo in uno specifico mandato dell'avente diritto che può avere ad oggetto sia crediti già sorti che crediti eventuali e futuri, ma non in una rinuncia per la cui validità ed efficacia sarebbero necessarie l'esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza (Cass., n. 4923 del 2/3/2018).
Nel caso in esame, quindi, risulta pacifica la scissione tra soggetto che propone la domanda e soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto, non risultando pertanto l'attrice titolare dell'interesse ad agire in giudizio
(cfr. Cass. n. 15376/2011 che, in un caso simile riferito alla assicurazione per la responsabilità civile, ha affermato che: “oggetto dell'assicurazione è il rischio della responsabilità civile, cioè l'obbligo risarcitorio del danno al soggetto leso, che incombe sull'assicurato. Titolare dell'interesse esposto al rischio è quindi il soggetto assicurato, vale a dire il responsabile civile;
il contraente, cioè colui che ha stipulato il contratto di assicurazione, di norma, cioè quando il contratto per conto di altro soggetto determinato è conforme al tipo dell'art. 1891 cod. civ., come nel caso di specie, non è titolare dell'interesse assicurato”).
Difetta, peraltro, in capo al contraente l'adombrato interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., affermato dall'attore in termini del tutto generici e apodittici.
Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare che, nel caso di specie, nessun pagina 9 di 13 interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte attrice, la quale non ha allegato alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
Del resto, quand'anche fosse configurabile, nel caso di specie, una legittimazione concorrente del contraente, è seriamente dubitabile che, in tal caso, quest'ultimo possa chiedere ed ottenere la condanna all'adempimento in favore del terzo (il beneficiario), al riguardo confrontandosi col principio del carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione normativa (cfr. Cass., n. 22536/2021 e n. 6722/2021) e che sul piano processuale integra una cd. sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. laddove si faccia valere in nome proprio un diritto altrui come nel caso tipico dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.
Deve allora condividersi la tesi della compagnia assicurativa convenuta, secondo cui, sussistendo una clausola di vincolo a favore della concedente e non risultando intervenuto alcun valido consenso espresso da parte di quest'ultima all'esercizio dei diritti derivanti dal contratto, l'utilizzatore contraente è privo della legittimazione attiva a far valere i diritti nascenti dalla polizza.
II.2. – In ogni caso, quand'anche si riconosca, alla stregua di altro indirizzo giurisprudenziale (v. Corte di Appello di Milano, sent. n. 1123/2025), al concedente vincolatario la qualità di mero titolare esclusivo del diritto di percepire l'indennizzo e all'utilizzatore contraente la qualità di soggetto assicurato, titolare del rischio in quanto colui che è chiamato a rispondere della perdita del bene nei confronti del concedente, con conseguente titolarità del diritto di esigere (non il pagamento in proprio favore dell'indennizzo, ma) che la prestazione promessa dall'assicuratore fosse eseguita, oltre che onerato dell'attuazione dei diritti di polizza (tra cui il compimento degli atti interruttivi della prescrizione), la domanda
è comunque da ritenersi infondata.
Ed invero, si osserva, in termini generali, che l'assicurato che agisca per ottenere il pagamento dell'indennizzo è tenuto a dimostrare, oltre all'esistenza del rapporto contrattuale principale, anche la verificazione dell'evento, coperto dalla garanzia assicurativa.
pagina 10 di 13 Nel caso di specie, rilevato che la compagnia assicurativa convenuta ha espressamente contestato l'avvenuto furto dell'imbarcazione, deve osservarsi che la parte attrice non ha fornito alcun elemento, nemmeno di natura indiziaria, idoneo a dimostrare l'effettiva sottrazione del bene assicurato da parte di ignoti.
Sotto questo profilo, si ribadisce, in particolare, che non è sufficiente a dimostrare la verificazione del furto, la mera denuncia penale, sporta dinanzi alle autorità di pubblica sicurezza, trattandosi di una dichiarazione unilaterale, resa dallo stesso soggetto interessato.
Segnatamente, nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., n.
32637/2022), si è chiarito che “nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro;
la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare
l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati” (cfr. altresì Cass.
3446/2023: “In materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato”).
Ne discende che sull'assicurato incombe non soltanto la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa, ma anche la dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'evento dedotto a rischio.
Acclarato, pertanto, che la denuncia penale non è di per sé sufficiente per provare la verificazione del sinistro, deve osservarsi che, nella specie, a fronte della circostanziata contestazione opposta dalla compagnia assicurativa convenuta, non è stato offerto alcun elemento idoneo a corroborare la veridicità
pagina 11 di 13 dell'accaduto, non avendo, in particolare, la società attrice articolato pertinenti richieste istruttorie e nemmeno allegato a quale accertamento siano pervenute le autorità inquirenti, nonostante la denuncia sia stata presentata il 21/01/2016.
In definitiva, non avendo l'attore dimostrato, come era suo onere, la verificazione del furto del bene assicurato, evento costituente il presupposto necessario per la maturazione del diritto dell'assicurato al pagamento dell'indennizzo, la domanda deve essere rigettata.
II.3. – Analoghe conclusioni valgono anche per la domanda riconvenzionale
(c.d. trasversale) proposta dalla concedente (oggi , Controparte_4 non avendo la stessa dimostrato né offerto di provare il reale accadimento dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa.
In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'imbarcazione ad opera di ignoti, appare dunque legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III. – Nei rapporti tra (attrice in riconvenzionale) Controparte_4
e le spese di lite seguono la soccombenza e sono Controparte_1 liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata (fase di studio della controversia € 1.772,00, fase introduttiva del giudizio 1.169,00,00, fase istruttoria e/o trattazione € 5.206,00, fase decisionale € 3.082,00).
La circostanza per cui, a seguito dell'intervenuto fallimento della originaria società attrice, il giudizio è stato riassunto dalla sola Controparte_4
che ha proposto domanda riconvenzionale esclusivamente nei confronti convenuta ed è proseguito nella contumacia della curatela Controparte_1 fallimentare, pure evocata, giustifica la compensazione delle spese di lite tra quest'ultima e la compagnia assicurativa.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA le domande proposte da parte attrice e da Controparte_3
(oggi ;
[...] Controparte_4
B) CONDANNA a rimborsare ad Controparte_4 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 11.229,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfetario del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
C) COMPENSA le spese di lite tra le restanti parti.
Bari, 28 agosto 2025
Il Giudice
Andrea Chibelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4851/2017 promossa da in persona del Curatore p.t.; Parte_1 attore/convenuto in riassunzione, contumace contro in persona del suo amministratore e legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio degli Avv.ti MASCARINO Paolo e METTA
Jacopo, giusta procura in atti;
convenuta anche in via riconvenzionale nonché nei confronti di
già , in persona del suo Controparte_2 Controparte_3 amministratore e legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli Avv.ti
Vincenzo Bergamasco, Fabio Fugazza l'Avv. Angela Laterza di Bari, giusta procura in atti;
convenuta/attrice in riassunzione e in via riconvenzionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 07/05/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 13 I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2 conveniva in giudizio e Controparte_1 Controparte_3
(oggi e, premettendo che:
[...] Controparte_4
- in data 04/05/2010 aveva stipulato con la Neos Finance S.p.A. (poi il contratto di leasing n. 781324, avente per Controparte_3 oggetto l'imbarcazione da diporto “Nuova Princess Yachts International M54, matricola scafo GB PYN5087L809”;
- aveva assicurato la predetta imbarcazione in data 09/07/2015 con la
[...] con polizza n. 1001540, vincolata a favore della Controparte_1
proprietaria concedente, per la somma di € 500.000;
- aveva denunciato, in data 21/01/2016, il furto del natante alla Legione
Carabinieri Puglia Staz. C.C. Molfetta, adduceva la violazione dell'art. 150 bis del Codice delle Assicurazioni (a mente del quale la compagnia assicurativa sarebbe stata tenuta a provvedere al risarcimento “senza chiedere all'assicurato il certificato di chiusa inchiesta”, mentre la avrebbe procrastinato senza motivo la Controparte_1 definizione del sinistro), chiedendo, “previo accertamento dell'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta per il mancato Controparte_1 risarcimento del danno in conseguenza dell'evento furto meglio descritto in narrativa, condannare, per l'effetto, la convenuta Società Controparte_1
(P.IVA ) con sede legale e Direzione Generale in Milano, in C.so P.IVA_1
Como, 17, in persona del legale rappresentante pro-tempore a pagare la somma di € 500.000,00 per la quale è stata assicurata l'interessata imbarcazione con la polizza di assicurazione in premessa meglio descritta, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di Giustizia, oltre ad interessi legali calcolati dal dovuto al soddisfo, in favore di con sede sociale in Controparte_3
Milano, Via Montebello 18 in persona del legale rappresentante pro-tempore nei
pagina 2 di 13 limiti del finale corrispettivo pari ad € 373.749,71 ed in favore della società
[...] in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro- Parte_1 tempore Sig. , la restante somma di Euro 126.250,29”. Controparte_5
I.2. – Costituendosi in giudizio, eccependo e Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato ed in particolare la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice, l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo e la mancanza di prova della pretesa azionata sia nell'an che nel quantum, richiedeva:
“preliminarmente accertare la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice, non essendo la stessa titolare di diritto reale sull'imbarcazione ed essendo la polizza a favore di altro soggetto. Nel merito: respingere la domanda – nella sua interezza o limitatamente alla somma di euro
373.749,71 per intervenuto decorso della prescrizione ex art. 547 cod. nav.
Respingere la domanda per inoperatività della polizza assicurativa per violazione delle leggi, regolamenti e disposizioni in materia di navigazione, in virtù dell'art. 9 lett. c) del contratto assicurativo. In ogni caso, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata sia nell'an che nel quantum. In denegato subordine di accoglimento della pretesa attorea, previa determinazione del soggetto avente diritto, limitare l'indennizzo alla minor somma risultante dal valore commerciale dell'imbarcazione al netto degli eventuali scoperti e franchigie contrattuali. Con vittoria delle spese di giudizio”.
I.3. -Costituendosi in giudizio, (oggi Controparte_3
, premettendo che: Controparte_4
- la utilizzatrice si era morosa nel pagamento delle mensilità Parte_1 di canone convenute fin dalla scadenza del 19/07/2014 e poi per tutte le successive, e, pertanto, considerata la persistente inadempienza dell'utilizzatrice, la concedente aveva intimato a quest'ultima, con raccomandata del 15/01/2015,
l'anticipata risoluzione del contratto avvalendosi della facoltà prevista a suo favore dalla clausola risolutiva espressa inserita nel medesimo regolamento negoziale (clausola n. 8);
pagina 3 di 13 - a seguito della risoluzione contrattuale, la stessa risulta creditrice dell'importo complessivo di € 373.749,71 (di cui € 42.825,87, più spese e interessi, per canoni scaduti sino alla data di risoluzione, ed € 330.891,49 a titolo di risarcimento dei danni in conformità al disposto della clausola n. 8 delle condizioni generali di contratto), oltre interessi di mora nella misura contrattualmente pattuita;
richiedeva, con domanda riconvenzionale, : “in via preliminare: dato atto che il
in qualità di proprietario dell'imbarcazione da diporto Controparte_3
Princess oggetto di furto e sulla base del vincolo di polizza a proprio favore, ha chiesto la liquidazione dell'indennizzo da parte dell'altra convenuta
[...] direttamente a proprio favore nei limiti dell'importo di € Controparte_1
373.749,71 oltre interessi contrattuali e spese, disporre, se del caso, il differimento della prima udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 163 bis e
269 c.p.c., al fine di consentire al di citare nei termini Controparte_3
di rito la già convenuta nel merito e in via definitiva: Controparte_1 qualora a esito del giudizio venisse accertato che è Controparte_1 tenuta al pagamento dell'indennizzo assicurativo a seguito del furto occorso alla imbarcazione Princess Yachts International M54, condannare la nominata
[...] al pagamento dello stesso a diretto favore del Controparte_1 [...] sia in qualità di proprietaria del macchinario che di vincolataria Controparte_3 della polizza assicurativa, nel limite dell'importo di € 373.749,71 oltre interessi contrattuali dalle singole scadenze al saldo, fermo ovviamente restando il diritto dell'attrice a conseguire dalla Compagnia resistente il pagamento dei propri danni.
In ogni caso: col favore delle spese e dei compensi professionali di giudizio”.
I.3. – Rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla convenuta compagnia assicurativa, il giudizio – istruito per mezzo di prove documentali – è stato dichiarato interrotto all'udienza del 25/01/2023, atteso l'intervenuto fallimento della dichiarato dal Tribunale di Trani con sentenza emessa in Parte_3 data 25/01/2022 e depositata in data 27/01/2022.
I.4. – Il giudizio – riassunto da – è infine Controparte_4 pervenuto, nella contumacia della curatela fallimentare di parte attrice, pure ritualmente evocata, all'udienza del 07/05/2025, celebrata con le modalità di cui pagina 4 di 13 all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata riservata per la decisione, concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II. – Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1. - La domanda proposta dalla società attrice Parte_1 all'epoca in bonis, non può essere accolta, per i motivi che seguono.
Va premesso che è pacifico ed incontestato tra le parti che il contratto di assicurazione posto a base della domanda fosse stato stipulato dalla società attrice con vincolo in favore della compagnia di leasing, anche proprietaria dell'imbarcazione (cfr. doc. prod. . Parte_1
Con la cd. clausola di vincolo le parti contraenti di un contratto di assicurazione convengono di inserire, accanto o in sostituzione dell'assicurato, altro beneficiario al quale fare conseguire l'indennizzo assicurativo eventualmente liquidabile a termine della polizza così “vincolata”.
In presenza di tale clausola, il titolo a rivendicare il provento assicurativo nasce direttamente nella sfera giuridica dell'ente vincolatario (nel caso di specie, la società di leasing) e si presenta come un vero e proprio credito autonomo nei confronti dell'assicuratore.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che “con la clausola di vincolo le parti del contratto di assicurazione individuano un beneficiario, il quale avrà diritto all'indennizzo assicurativo in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Come affermato dalla Corte regolatrice, nella struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria” (così Cass., Sez. Un., 02/04/2007, n.
8095).
pagina 5 di 13 Ad avviso della condivisa giurisprudenza di legittimità, “la clausola di vincolo comporta, dal punto di vista processuale, che il credito all'indennizzo può farsi valere nei confronti dell'impresa assicuratrice soltanto da parte del beneficiario, con conseguente difetto di titolarità del rapporto in capo al contraente. Detta conclusione è in armonia con il principio dettato dall'art. 1891, comma 2, cod. civ., a norma del quale “i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”. Pertanto, il vincolo pattuito, nel contratto di assicurazione, in favore del finanziatore dell'acquisto di un bene in leasing priva l'utilizzatore del bene della legittimazione ad agire onde ottenere, in caso di furto dello stesso, l'indennizzo assicurativo”.
Secondo un consistente indirizzo giurisprudenziale, la fattispecie oggetto di esame appare invero riconducibile all'art. 1891 c.c. che regola l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta e integra una vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di terzo, sicché ad essa si applicano tanto le norme proprie dell'istituto di cui all'art. 1411 ss. c.c., quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo (così, ex multis, Cass., 5/6/2007 n. 13058).
In particolare, ai sensi dell'art. 1891 c.c., “I diritti derivanti da contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”.
Il contenuto della clausola di vincolo ascrive, dunque, la legittimazione alla rivendicazione dell'indennizzo espressamente e direttamente alla sfera giuridica del soggetto beneficiario, come credito indipendente nei confronti dell'assicuratore.
Ciò in quanto il rischio assicurato, in realtà, fa capo all'istituto vincolatario, atteso che lo scopo e la funzione della clausola di vincolo è quella di fornire la garanzia alla società concedente che, in caso di perimento o furto dei beni oggetto del contratto di leasing, di proprietà della medesima concedente, la garanzia generica che l'istituto poteva soddisfare sul bene acquistato si trasferisse, una volta perito il bene, sull'indennizzo assicurativo conseguente;
è
pagina 6 di 13 quindi evidente come il rischio assicurato faccia capo esclusivamente alla sfera giuridica del terzo beneficiario e cioè all'istituto vincolatario in cui favore è stipulata la clausola di vincolo.
Pertanto, l'assicurato non contraente ha azione diretta contro l'assicuratore, perché è direttamente titolare dei diritti derivanti dal rapporto assicurativo, ai sensi dell'art. 1891 comma 2 c.c. (cfr. Cass., 20/12/2017 n. 30653).
La clausola di vincolo esplica infatti i suoi effetti anche sotto il profilo processuale in quanto a tale posizione è correlata la potestà di agire, una volta accaduto l'evento, contro l'assicuratore per ottenere la prestazione dovuta: ciò priva il contraente della legittimazione ad agire contro l'assicuratore e tanto in ossequio al disposto di cui al secondo comma del citato art.1891 c.c.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha infatti condivisibilmente chiarito che “Il contraente, ai sensi dell'art. 1891, comma 2, cod. civ. non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l'espresso consenso dell'assicurato, al quale fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto assicurativo” (Cass., 15/11/2018,
n. 29422).
La legittimazione in capo al conduttore ad agire per il conseguimento dell'indennizzo assicurativo può pertanto ravvisarsi qualora lo stesso agisca in qualità di contraente di polizza e si munisca ex art. 1891 secondo comma c.c. del consenso esplicito del beneficiario/assicurato (vedi Corte d'Appello di Bari, Sez. II,
n. 368/2020).
In questo senso, è stato affermato che “In tema di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, l'art. 1891, comma secondo, cod. civ., nel prescrivere che ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti da detto contratto da parte del contraente è richiesto che l'assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso, implica che tale consenso non può essere validamente manifestato attraverso un comportamento che si attui secondo modalità diverse da una dichiarazione esplicita, anche se, perseguendo obiettivi immediati eventualmente diversi, sia tuttavia idoneo a rivelare in modo univoco la volontà del soggetto”
(Cass., 16/04/2007 n. 9053).
pagina 7 di 13 In effetti, alla stregua della regola dettata dall'art. 81 c.p.c., fuori dai casi espressamente previsti dalla legge di sostituzione processuale o di rappresentanza, nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio.
Ne consegue che il soggetto legittimato a fare valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione per conto di chi spetti è solamente il soggetto assicurato mentre il soggetto contraente può agire solo se ha ottenuto un previo consenso espresso da parte dell'assicurato.
Da ciò deriva, in riferimento al caso di specie, che, per un verso, la società contraente non era titolare dell'interesse esposto al rischio e, conseguentemente, non era neanche titolare del diritto di esigere (non il pagamento in proprio favore dell'indennizzo, ma) che la prestazione promessa dall'assicuratore fosse eseguita,
e, per altro verso, non era legittimata ad agire per il pagamento dell'indennizzo nei confronti della compagnia assicurativa, che, in mancanza di un titolo che consenta la sostituzione, è esclusivamente l'avente diritto al pagamento dell'indennizzo, ossia la società di leasing.
Ora, nella fattispecie in esame, al fine di dimostrare la legittimazione a far valere in giudizio i diritti scaturenti dal contratto di assicurazione, pur in presenza del vincolo in favore della società di leasing, da un lato la ha Parte_1 affermato che la medesima agiva in qualità non già di proprietaria del bene, ma di detentrice, avendone la materiale diponibilità, dall'altro la concedente ha affermato che l'attrice ha agito in forza del consenso preventivo all'esercizio di qualsiasi azione volta al conseguimento dell'indennizzo asseritamente previsto dall'art. 4 del contratto di leasing (doc. 1 prod. . Parte_1
Tuttavia, come si evince dal suo tenore letterale, la citata clausola contrattuale non prevede un autonomo e valido consenso all'esercizio dell'azione indennitaria, né tale consenso può evincersi dalla lettura del successivo art. 6, poiché quest'ultimo pone a capo del conduttore unicamente l'obbligazione di dare immediata comunicazione del sinistro alla compagnia assicurativa e di fornire la documentazione necessaria.
pagina 8 di 13 Inoltre, in termini più generali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, il consenso a pretendere l'indennizzo in luogo dell'avente diritto non può essere presunto in base alla mera sottoscrizione di una clausola che attribuisce al contraente detta potestà, occorrendo che la stessa sia confermata da un consenso espresso del terzo beneficiario del contratto, titolare della pretesa ex art. 1891, comma 2, c.c., atteso che tale norma configura un'ipotesi di sostituzione processuale, la quale può trovare titolo in uno specifico mandato dell'avente diritto che può avere ad oggetto sia crediti già sorti che crediti eventuali e futuri, ma non in una rinuncia per la cui validità ed efficacia sarebbero necessarie l'esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza (Cass., n. 4923 del 2/3/2018).
Nel caso in esame, quindi, risulta pacifica la scissione tra soggetto che propone la domanda e soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto, non risultando pertanto l'attrice titolare dell'interesse ad agire in giudizio
(cfr. Cass. n. 15376/2011 che, in un caso simile riferito alla assicurazione per la responsabilità civile, ha affermato che: “oggetto dell'assicurazione è il rischio della responsabilità civile, cioè l'obbligo risarcitorio del danno al soggetto leso, che incombe sull'assicurato. Titolare dell'interesse esposto al rischio è quindi il soggetto assicurato, vale a dire il responsabile civile;
il contraente, cioè colui che ha stipulato il contratto di assicurazione, di norma, cioè quando il contratto per conto di altro soggetto determinato è conforme al tipo dell'art. 1891 cod. civ., come nel caso di specie, non è titolare dell'interesse assicurato”).
Difetta, peraltro, in capo al contraente l'adombrato interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., affermato dall'attore in termini del tutto generici e apodittici.
Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare che, nel caso di specie, nessun pagina 9 di 13 interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte attrice, la quale non ha allegato alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
Del resto, quand'anche fosse configurabile, nel caso di specie, una legittimazione concorrente del contraente, è seriamente dubitabile che, in tal caso, quest'ultimo possa chiedere ed ottenere la condanna all'adempimento in favore del terzo (il beneficiario), al riguardo confrontandosi col principio del carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione normativa (cfr. Cass., n. 22536/2021 e n. 6722/2021) e che sul piano processuale integra una cd. sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. laddove si faccia valere in nome proprio un diritto altrui come nel caso tipico dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.
Deve allora condividersi la tesi della compagnia assicurativa convenuta, secondo cui, sussistendo una clausola di vincolo a favore della concedente e non risultando intervenuto alcun valido consenso espresso da parte di quest'ultima all'esercizio dei diritti derivanti dal contratto, l'utilizzatore contraente è privo della legittimazione attiva a far valere i diritti nascenti dalla polizza.
II.2. – In ogni caso, quand'anche si riconosca, alla stregua di altro indirizzo giurisprudenziale (v. Corte di Appello di Milano, sent. n. 1123/2025), al concedente vincolatario la qualità di mero titolare esclusivo del diritto di percepire l'indennizzo e all'utilizzatore contraente la qualità di soggetto assicurato, titolare del rischio in quanto colui che è chiamato a rispondere della perdita del bene nei confronti del concedente, con conseguente titolarità del diritto di esigere (non il pagamento in proprio favore dell'indennizzo, ma) che la prestazione promessa dall'assicuratore fosse eseguita, oltre che onerato dell'attuazione dei diritti di polizza (tra cui il compimento degli atti interruttivi della prescrizione), la domanda
è comunque da ritenersi infondata.
Ed invero, si osserva, in termini generali, che l'assicurato che agisca per ottenere il pagamento dell'indennizzo è tenuto a dimostrare, oltre all'esistenza del rapporto contrattuale principale, anche la verificazione dell'evento, coperto dalla garanzia assicurativa.
pagina 10 di 13 Nel caso di specie, rilevato che la compagnia assicurativa convenuta ha espressamente contestato l'avvenuto furto dell'imbarcazione, deve osservarsi che la parte attrice non ha fornito alcun elemento, nemmeno di natura indiziaria, idoneo a dimostrare l'effettiva sottrazione del bene assicurato da parte di ignoti.
Sotto questo profilo, si ribadisce, in particolare, che non è sufficiente a dimostrare la verificazione del furto, la mera denuncia penale, sporta dinanzi alle autorità di pubblica sicurezza, trattandosi di una dichiarazione unilaterale, resa dallo stesso soggetto interessato.
Segnatamente, nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., n.
32637/2022), si è chiarito che “nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro;
la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare
l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati” (cfr. altresì Cass.
3446/2023: “In materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato”).
Ne discende che sull'assicurato incombe non soltanto la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa, ma anche la dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'evento dedotto a rischio.
Acclarato, pertanto, che la denuncia penale non è di per sé sufficiente per provare la verificazione del sinistro, deve osservarsi che, nella specie, a fronte della circostanziata contestazione opposta dalla compagnia assicurativa convenuta, non è stato offerto alcun elemento idoneo a corroborare la veridicità
pagina 11 di 13 dell'accaduto, non avendo, in particolare, la società attrice articolato pertinenti richieste istruttorie e nemmeno allegato a quale accertamento siano pervenute le autorità inquirenti, nonostante la denuncia sia stata presentata il 21/01/2016.
In definitiva, non avendo l'attore dimostrato, come era suo onere, la verificazione del furto del bene assicurato, evento costituente il presupposto necessario per la maturazione del diritto dell'assicurato al pagamento dell'indennizzo, la domanda deve essere rigettata.
II.3. – Analoghe conclusioni valgono anche per la domanda riconvenzionale
(c.d. trasversale) proposta dalla concedente (oggi , Controparte_4 non avendo la stessa dimostrato né offerto di provare il reale accadimento dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa.
In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'imbarcazione ad opera di ignoti, appare dunque legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III. – Nei rapporti tra (attrice in riconvenzionale) Controparte_4
e le spese di lite seguono la soccombenza e sono Controparte_1 liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata (fase di studio della controversia € 1.772,00, fase introduttiva del giudizio 1.169,00,00, fase istruttoria e/o trattazione € 5.206,00, fase decisionale € 3.082,00).
La circostanza per cui, a seguito dell'intervenuto fallimento della originaria società attrice, il giudizio è stato riassunto dalla sola Controparte_4
che ha proposto domanda riconvenzionale esclusivamente nei confronti convenuta ed è proseguito nella contumacia della curatela Controparte_1 fallimentare, pure evocata, giustifica la compensazione delle spese di lite tra quest'ultima e la compagnia assicurativa.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA le domande proposte da parte attrice e da Controparte_3
(oggi ;
[...] Controparte_4
B) CONDANNA a rimborsare ad Controparte_4 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 11.229,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfetario del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
C) COMPENSA le spese di lite tra le restanti parti.
Bari, 28 agosto 2025
Il Giudice
Andrea Chibelli
pagina 13 di 13