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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2019/552
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2019/552 promossa da:
e Parte_1 C.F._1 [...]
con il patrocinio degli avv.ti Parte_2 C.F._2
TRACQUILIO GIOVANNI e GAUDIOMONTE MICHELE con domicilio eletto presso il difensore contro con il patrocinio dell'avv. ZURLO RAFFAELE e ORNATI Controparte_1
ANDREA con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
Il fondamento normativo del divieto d'usura è costituito dall'art. 644 del cod. pen., la cui operatività, in forza dell'interpretazione autentica fornita dal d. l. n. 394/2000, è limitata al solo momento in cui gli interessi usurari sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
L'art.1815 del cod. civ., infatti, presuppone la nozione di interessi usurari, che è definita altrove, ossia nell'art. 644 c.p.. Mentre l'art. 2 della legge n. 108 del 1996 assolve a una funzione integrativa del precetto statuito dall'art. 644 del c.p., che rappresenta una norma penale in bianco, in quanto si completa in base al meccanismo previsto dalla citata legge integrativa, a cui è demandato il compito di fissare la misura del tasso d'usura. La locuzione “interessi a qualunque titolo convenuti", di cui al citato decreto legge n. 394 del 2000 è stata precisata dalla sentenza n. 29 del 25/2/2002 della
Corte Costituzionale, secondo cui il tasso soglia dell'usura riguarderebbe non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori. Tale assunto appare ormai pacificamente ammesso dall'indirizzo ermeneutico prevalente della giurisprudenza di legittimità. (v. Cass.: n. 5286 del 2000, n. 350 del 2013, n. 5598 del 2017), il quale , peraltro, specifica e chiarisce il senso dell'art. 644 c.p., che non sancisce affatto il principio della cumulabilità degli interessi moratori e corrispettivi ai fini del tasso soglia d'usura, ma si limita, al contrario, ad affermare solo l'applicabilità anche agli interessi moratori delle disposizioni previste dalle norme antiusura. Il tasso di mora è sostitutivo e alternativo di quello corrispettivo e non può essere addizionato a quest'ultimo. Ed invero, tra le due tipologie di interessi esistono profonde diversità ontologiche e funzionali, trattandosi di elementi eterogenei, grandezze disomogenee non comparabili tra loro. Il tasso di mora svolge una funzione di penalità per il danno, imputabile al mutuatario, conseguente al ritardato pagamento o l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, mentre gli interessi corrispettivi hanno uno scopo remunerativo per il godimento di una somma di denaro. Differenti sono, inoltre, le basi di calcolo dei due tipi di interesse. Quello moratorio si calcola, infatti, sulla rata scaduta, quello corrispettivo, invece, si calcola sul capitale residuo. Poiché il calcolo della mora viene effettuato a posteriori rispetto alla stipula del contratto, nell'ipotesi in cui si sia in effetti verificato l'inadempimento, solo impropriamente si potrebbe parlare di cumulo. Gli interessi dovuti dal mutuatario moroso sono tutti di natura moratoria, sia quelli relativi alla maggiorazione stabilita dal contratto per l'ipotesi di ritardato pagamento, sia la parte che corrisponde agli interessi corrispettivi, che a causa della mora cambiano natura, ai sensi dell'art. 1224 c.c., per cui gli interessi moratori non possono essere richiesti congiuntamente a quelli corrispettivi. Nel caso di mora il creditore non percepisce due diversi tipi di interessi, ma solo quelli moratori, che si formano di solito sommando una certa percentuale agli interessi corrispettivi. Solo in questa particolare accezione potrebbe parlarsi di cumulo tra interessi moratori e corrispettivi. Quando l'art. 1815 c.c. si riferisce a interessi, commissioni e spese ai fini dell'usura, vuole riguardare esclusivamente quelli dovuti per effetto della conclusione del contratto o per essersi verificato il relativo evento in corso di contratto. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali, eventuali o potenziali, anche se predeterminate nel contratto nelle forme del saggio di mora. Per cui la loro esigibilità è subordinata al verificarsi di eventi futuri, ancora possibili ma non concretamente accertabili al momento della conclusione del contratto o irreali, poiché potrebbero essere mai accaduti, per fatti che non si sono realmente verificati, né potranno in seguito realizzarsi. Gli interessi di mora hanno questa natura e anche se previsti nel contratto, operano solo nell'ipotesi di inadempimento, partecipando del carattere della c.d. usura sopravvenuta, che la prevalente giurisprudenza ritiene non essere compresa nel divieto di cui all'art. 644 c.p., il quale parla testualmente solo di interessi promessi o convenuti.
Pertanto, la previsione degli interessi di mora non obbliga ab origine il mutuatario alla corresponsione, essendo questa legata all'eventualità del ritardato pagamento o dell'inadempimento. La loro applicazione è incerta a differenza degli interessi corrispettivi, che sono, invece, certi e vincolanti sin dall'inizio del finanziamento. La valutazione della usurarietà deve riferirsi sia al tasso di mora che a quello corrispettivo.
Nel caso che ci occupa nessuno dei due tassi di interesse ha superato il tasso soglia dell'usura, così come confermato nella CTU depositata agli atti. Peraltro, ove la dichiarazione di nullità riguardasse unicamente la clausola relativa agli interessi moratori ex art. 1419 c.c., il mutuatario avrebbe diritto solo alla restituzione dei soli interessi moratori usurari effettivamente corrisposti e non dovuti (cfr. Trib. Como, sent.
11/10/2017; Trib. Monza sent. n. 1911/2017; Trib. Siracusa sent. N. 16789/2017; Trib.
Roma, sent. N. 6951/2017; App. Milano, sent. N. 2044/2017). Nel caso di specie il ricorrente non ha provato, né l'ammontare, né l'applicazione di interessi di mora, che siano stati nel corso del rapporto corrisposti. Per cui nell'ipotesi di mancata dimostrazione dell'ammontare degli interessi moratori asseritamene usurari, che sarebbero stati pagati in eccesso, l'azione di restituzione deve ritenersi inammissibile, né possono reputarsi sufficienti a tale scopo contestazioni di tipo generico. (Trib.
Milano 24.03.2016, Tib. Milano 17.01.2017)). Solo se si fosse accertata l'applicazione degli interessi di mora, dovuti per effetto di inadempimento o ritardato pagamento, qualora il tasso di mora avesse superato quello soglia dell'usura, ipotesi che nel caso de quo non si è verificata, il ricorrente avrebbe avuto diritto, non ad ottenere la gratuita del rapporto di mutuo, come ha richiesto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., ma solo la restituzione degli interessi di mora effettivamente versati, restando dovuti per il periodo di mora solo gli interessi corrispettivi non usurari.
Il prevalente indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità e dell'Arbitro
Bancario Finanziario ha escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, per cui la relativa eccezione non merita accoglimento
(Trib. Napoli del 2018; Trib. Catania del .2018) (ABF: n. 424/2013, n. 429/2013, n.
3853/2014, n. 6703/2014, n. 1946/2016, n. 2491/2017). Infatti, in tale tipo di ammortamento, nel quale la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce, gli interessi sulle singole rate sono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Inoltre, il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del contratto di credito, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva. Per cui non si realizza alcuna capitalizzazione di interessi o di interesse composto, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti, ai sensi dell'art.1283 del cod. civ. In altri termini,
l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi. Si verifica in realtà un fenomeno inverso a quello di capitalizzazione, poiché ciascuna rata paga, oltre agli interessi del periodo, anche una quota del debito in linea capitale, con conseguente riduzione del capitale che fruttifica nel periodo successivo (Trib. Torino del 2014, Trib. Verona del 2015, Trib. Bologna del 2017).
Inoltre, il mutuatario con la consegna e sottoscrizione del piano di ammortamento è in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare. Peraltro, il contratto nel quale non siano precisati in maniera dettagliata i termini del piano di ammortamento alla francese, con indicazione delle singole rate costanti e della gradazione del capitale e degli interessi sulle singole rate, non può considerarsi nullo per indeterminatezza dell'oggetto, quando lo stesso contenga le informazioni essenziali sul tasso di interesse, sull'ammontare del capitale erogato, sulla durata del prestito e la periodicità del rimborso. Neppure tale mancanza determina la nullità parziale del contratto per violazione del principio della trasparenza contrattuale, se l'informazione sui cennati aspetti essenziali sia stata fornita al mutuatario in maniera tale da consentirgli di comprendere appieno le condizioni del finanziamento e il costo dell'operazione. (Cass.
SU n. 15130 del 2024).
Secondo le regole sull'onere della prova il creditore, che agisce per il pagamento del debito, deve provare soltanto il titolo da cui deriva il suo diritto, cioè l'esistenza del credito. Non incombe su di lui, invece, l'onere di provare l'inadempimento. È il debitore, che, dopo la dimostrazione fornita dal creditore, deve eccepire di aver compiuto il pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione o che l'inadempimento sia dovuto a cause a lui non imputabili. Per ottenere la soddisfazione del proprio credito il creditore opposto ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo, provvedimento concesso inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito, qualora sia opposto dal debitore ingiunto. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, determina la nascita di un normale procedimento di cognizione. Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova (Cass.: n. 9579 del 2000
, n. 2765 del 1992). Pertanto, non si realizza affatto l'inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria. Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza della pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (Cass. n. 9927del 2004, Cass.: S.U. n.
6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Il ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione dei titoli da cui deriva il proprio credito. Tale documentazione se prodotta a fondamento dell'ingiunzione nel procedimento monitorio, conserva ovviamente la sua efficacia anche nella fase dell'opposizione fino a prova contraria. A tale proposito dall'esame degli atti di causa risulta che sia stata prodotta documentazione sufficiente a determinare il credito per cui è stato azionato il procedimento monitorio, così come si
è determinato in favore del creditore (Cass.: S.U. n. 6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002,
n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità anche quando il creditore non abbia comunicato al debitore il conto prima del giudizio in via stragiudiziale, la successiva produzione dello stesso nel corso del processo, rappresentando una forma di trasmissione, determina per il debitore il necessario svolgimento di specifiche contestazioni sulla validità dei titoli e documenti depositati in giudizio o sulla non imputabilità dell'inadempimento. Nel caso che ci occupa, parte opponente non è riuscita a fornire una simile prova, né a contestare i titoli su cui si fonda la pretesa del creditore opposto (Cass. S.U. n. 12065 del 2014, n. 1045 del 2015). Né possono valere, invece, contestazioni di carattere generico, come quelle operate dal debitore, né la generica affermazione di nulla dovere.
Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.
La regolazione delle spese sì effettua in applicazione del principio di soccombenza, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui agli atti del procedimento, che conferma integralmente;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali ed Iva e Cap come per legge;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 17/02/2024
Il Giudice Pasquale Spagnoletti
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2019/552 promossa da:
e Parte_1 C.F._1 [...]
con il patrocinio degli avv.ti Parte_2 C.F._2
TRACQUILIO GIOVANNI e GAUDIOMONTE MICHELE con domicilio eletto presso il difensore contro con il patrocinio dell'avv. ZURLO RAFFAELE e ORNATI Controparte_1
ANDREA con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
Il fondamento normativo del divieto d'usura è costituito dall'art. 644 del cod. pen., la cui operatività, in forza dell'interpretazione autentica fornita dal d. l. n. 394/2000, è limitata al solo momento in cui gli interessi usurari sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
L'art.1815 del cod. civ., infatti, presuppone la nozione di interessi usurari, che è definita altrove, ossia nell'art. 644 c.p.. Mentre l'art. 2 della legge n. 108 del 1996 assolve a una funzione integrativa del precetto statuito dall'art. 644 del c.p., che rappresenta una norma penale in bianco, in quanto si completa in base al meccanismo previsto dalla citata legge integrativa, a cui è demandato il compito di fissare la misura del tasso d'usura. La locuzione “interessi a qualunque titolo convenuti", di cui al citato decreto legge n. 394 del 2000 è stata precisata dalla sentenza n. 29 del 25/2/2002 della
Corte Costituzionale, secondo cui il tasso soglia dell'usura riguarderebbe non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori. Tale assunto appare ormai pacificamente ammesso dall'indirizzo ermeneutico prevalente della giurisprudenza di legittimità. (v. Cass.: n. 5286 del 2000, n. 350 del 2013, n. 5598 del 2017), il quale , peraltro, specifica e chiarisce il senso dell'art. 644 c.p., che non sancisce affatto il principio della cumulabilità degli interessi moratori e corrispettivi ai fini del tasso soglia d'usura, ma si limita, al contrario, ad affermare solo l'applicabilità anche agli interessi moratori delle disposizioni previste dalle norme antiusura. Il tasso di mora è sostitutivo e alternativo di quello corrispettivo e non può essere addizionato a quest'ultimo. Ed invero, tra le due tipologie di interessi esistono profonde diversità ontologiche e funzionali, trattandosi di elementi eterogenei, grandezze disomogenee non comparabili tra loro. Il tasso di mora svolge una funzione di penalità per il danno, imputabile al mutuatario, conseguente al ritardato pagamento o l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, mentre gli interessi corrispettivi hanno uno scopo remunerativo per il godimento di una somma di denaro. Differenti sono, inoltre, le basi di calcolo dei due tipi di interesse. Quello moratorio si calcola, infatti, sulla rata scaduta, quello corrispettivo, invece, si calcola sul capitale residuo. Poiché il calcolo della mora viene effettuato a posteriori rispetto alla stipula del contratto, nell'ipotesi in cui si sia in effetti verificato l'inadempimento, solo impropriamente si potrebbe parlare di cumulo. Gli interessi dovuti dal mutuatario moroso sono tutti di natura moratoria, sia quelli relativi alla maggiorazione stabilita dal contratto per l'ipotesi di ritardato pagamento, sia la parte che corrisponde agli interessi corrispettivi, che a causa della mora cambiano natura, ai sensi dell'art. 1224 c.c., per cui gli interessi moratori non possono essere richiesti congiuntamente a quelli corrispettivi. Nel caso di mora il creditore non percepisce due diversi tipi di interessi, ma solo quelli moratori, che si formano di solito sommando una certa percentuale agli interessi corrispettivi. Solo in questa particolare accezione potrebbe parlarsi di cumulo tra interessi moratori e corrispettivi. Quando l'art. 1815 c.c. si riferisce a interessi, commissioni e spese ai fini dell'usura, vuole riguardare esclusivamente quelli dovuti per effetto della conclusione del contratto o per essersi verificato il relativo evento in corso di contratto. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali, eventuali o potenziali, anche se predeterminate nel contratto nelle forme del saggio di mora. Per cui la loro esigibilità è subordinata al verificarsi di eventi futuri, ancora possibili ma non concretamente accertabili al momento della conclusione del contratto o irreali, poiché potrebbero essere mai accaduti, per fatti che non si sono realmente verificati, né potranno in seguito realizzarsi. Gli interessi di mora hanno questa natura e anche se previsti nel contratto, operano solo nell'ipotesi di inadempimento, partecipando del carattere della c.d. usura sopravvenuta, che la prevalente giurisprudenza ritiene non essere compresa nel divieto di cui all'art. 644 c.p., il quale parla testualmente solo di interessi promessi o convenuti.
Pertanto, la previsione degli interessi di mora non obbliga ab origine il mutuatario alla corresponsione, essendo questa legata all'eventualità del ritardato pagamento o dell'inadempimento. La loro applicazione è incerta a differenza degli interessi corrispettivi, che sono, invece, certi e vincolanti sin dall'inizio del finanziamento. La valutazione della usurarietà deve riferirsi sia al tasso di mora che a quello corrispettivo.
Nel caso che ci occupa nessuno dei due tassi di interesse ha superato il tasso soglia dell'usura, così come confermato nella CTU depositata agli atti. Peraltro, ove la dichiarazione di nullità riguardasse unicamente la clausola relativa agli interessi moratori ex art. 1419 c.c., il mutuatario avrebbe diritto solo alla restituzione dei soli interessi moratori usurari effettivamente corrisposti e non dovuti (cfr. Trib. Como, sent.
11/10/2017; Trib. Monza sent. n. 1911/2017; Trib. Siracusa sent. N. 16789/2017; Trib.
Roma, sent. N. 6951/2017; App. Milano, sent. N. 2044/2017). Nel caso di specie il ricorrente non ha provato, né l'ammontare, né l'applicazione di interessi di mora, che siano stati nel corso del rapporto corrisposti. Per cui nell'ipotesi di mancata dimostrazione dell'ammontare degli interessi moratori asseritamene usurari, che sarebbero stati pagati in eccesso, l'azione di restituzione deve ritenersi inammissibile, né possono reputarsi sufficienti a tale scopo contestazioni di tipo generico. (Trib.
Milano 24.03.2016, Tib. Milano 17.01.2017)). Solo se si fosse accertata l'applicazione degli interessi di mora, dovuti per effetto di inadempimento o ritardato pagamento, qualora il tasso di mora avesse superato quello soglia dell'usura, ipotesi che nel caso de quo non si è verificata, il ricorrente avrebbe avuto diritto, non ad ottenere la gratuita del rapporto di mutuo, come ha richiesto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., ma solo la restituzione degli interessi di mora effettivamente versati, restando dovuti per il periodo di mora solo gli interessi corrispettivi non usurari.
Il prevalente indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità e dell'Arbitro
Bancario Finanziario ha escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, per cui la relativa eccezione non merita accoglimento
(Trib. Napoli del 2018; Trib. Catania del .2018) (ABF: n. 424/2013, n. 429/2013, n.
3853/2014, n. 6703/2014, n. 1946/2016, n. 2491/2017). Infatti, in tale tipo di ammortamento, nel quale la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce, gli interessi sulle singole rate sono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Inoltre, il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del contratto di credito, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva. Per cui non si realizza alcuna capitalizzazione di interessi o di interesse composto, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti, ai sensi dell'art.1283 del cod. civ. In altri termini,
l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi. Si verifica in realtà un fenomeno inverso a quello di capitalizzazione, poiché ciascuna rata paga, oltre agli interessi del periodo, anche una quota del debito in linea capitale, con conseguente riduzione del capitale che fruttifica nel periodo successivo (Trib. Torino del 2014, Trib. Verona del 2015, Trib. Bologna del 2017).
Inoltre, il mutuatario con la consegna e sottoscrizione del piano di ammortamento è in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare. Peraltro, il contratto nel quale non siano precisati in maniera dettagliata i termini del piano di ammortamento alla francese, con indicazione delle singole rate costanti e della gradazione del capitale e degli interessi sulle singole rate, non può considerarsi nullo per indeterminatezza dell'oggetto, quando lo stesso contenga le informazioni essenziali sul tasso di interesse, sull'ammontare del capitale erogato, sulla durata del prestito e la periodicità del rimborso. Neppure tale mancanza determina la nullità parziale del contratto per violazione del principio della trasparenza contrattuale, se l'informazione sui cennati aspetti essenziali sia stata fornita al mutuatario in maniera tale da consentirgli di comprendere appieno le condizioni del finanziamento e il costo dell'operazione. (Cass.
SU n. 15130 del 2024).
Secondo le regole sull'onere della prova il creditore, che agisce per il pagamento del debito, deve provare soltanto il titolo da cui deriva il suo diritto, cioè l'esistenza del credito. Non incombe su di lui, invece, l'onere di provare l'inadempimento. È il debitore, che, dopo la dimostrazione fornita dal creditore, deve eccepire di aver compiuto il pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione o che l'inadempimento sia dovuto a cause a lui non imputabili. Per ottenere la soddisfazione del proprio credito il creditore opposto ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo, provvedimento concesso inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito, qualora sia opposto dal debitore ingiunto. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, determina la nascita di un normale procedimento di cognizione. Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova (Cass.: n. 9579 del 2000
, n. 2765 del 1992). Pertanto, non si realizza affatto l'inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria. Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza della pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (Cass. n. 9927del 2004, Cass.: S.U. n.
6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Il ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione dei titoli da cui deriva il proprio credito. Tale documentazione se prodotta a fondamento dell'ingiunzione nel procedimento monitorio, conserva ovviamente la sua efficacia anche nella fase dell'opposizione fino a prova contraria. A tale proposito dall'esame degli atti di causa risulta che sia stata prodotta documentazione sufficiente a determinare il credito per cui è stato azionato il procedimento monitorio, così come si
è determinato in favore del creditore (Cass.: S.U. n. 6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002,
n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità anche quando il creditore non abbia comunicato al debitore il conto prima del giudizio in via stragiudiziale, la successiva produzione dello stesso nel corso del processo, rappresentando una forma di trasmissione, determina per il debitore il necessario svolgimento di specifiche contestazioni sulla validità dei titoli e documenti depositati in giudizio o sulla non imputabilità dell'inadempimento. Nel caso che ci occupa, parte opponente non è riuscita a fornire una simile prova, né a contestare i titoli su cui si fonda la pretesa del creditore opposto (Cass. S.U. n. 12065 del 2014, n. 1045 del 2015). Né possono valere, invece, contestazioni di carattere generico, come quelle operate dal debitore, né la generica affermazione di nulla dovere.
Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.
La regolazione delle spese sì effettua in applicazione del principio di soccombenza, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui agli atti del procedimento, che conferma integralmente;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali ed Iva e Cap come per legge;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 17/02/2024
Il Giudice Pasquale Spagnoletti