Sentenza breve 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 06/03/2025, n. 4842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4842 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04842/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13942/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 13942 del 2024, proposto da RI IG e NI IP, rappresentati e difesi dall’avvocato Maria Bitondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Sacconi, 4/B;
contro
Comune di Cerveteri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Valerio Morini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dei provvedimenti del Comune di Cerveteri, Area IV – Servizio Urbanistica, Ufficio Condono, nella persona del dirigente p.t., Ing. Manuela Lasio, prot. 44829 e 44822, entrambi datati 21.8.2024 (ma notificati solo il 10.12.2024) recanti la “ determinazione importo definitivo oblazione ” nonché i conteggi del “ conguaglio oneri concessori ” asseritamente dovuti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria inerente all’unità di proprietà dei ricorrenti ricadente nel comprensorio “Campo di Mare”, sito nel territorio comunale nonché provvedimenti presupposti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cerveteri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
PREMESSO che:
- con il presente gravame, notificato e depositato il 20 dicembre 2024, i sig.ri RI IG e NI IP sono insorti avverso i seguenti provvedimenti: (i) nota n. 44822 del 21 agosto 2024 con cui il Comune di Cerveteri ha determinato l’importo degli oneri concessori dovuti, ex art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione alla domanda di condono n. 18460 del 26 settembre 1986 (avente ad oggetto l’unità abitativa di cui essi sono comproprietari, situata all’interno del comprensorio denominato “Campo di Mare”), nonché avvisato l’odierno ricorrente che la mancata presentazione, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, dell’atto d’obbligo redatto secondo lo schema approvato con delibera consiliare n. 4 del 22 febbraio 2024, avrebbe comportato “ l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego del titolo abilitativo in sanatoria ”; (ii) nota n. 44829 del 21 agosto 2024, recante determinazione dell’importo definitivo dell’oblazione dovuta, ex art. 34 della legge n. 47 del 1985, in relazione alla medesima domanda di condono.
- il ricorso è affidato a cinque motivi di censura, così rubricati: “ I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 co. 1 lett. «g», 35 co. 13 (impropriamente indicato come 12) e 37 l. n. 47/85, 8 l. n. 765/67 nonché artt. 16 e 18 l. Regione Lazio n. 28/80. Eccesso di potere per erroneità e carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 co. 4 lett. «d TER» d.p.r. n. 380/2001 ; “ II. Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento di potere ”; “ III. Eccesso di potere per disparità di trattamento ed illogicità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90 ”; “ IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 37 l. n. 47/85, 18 co. 2 l. reg. Lazio n. 28/80 e art. 3 l. n. 241/90 ”; “ V. Violazione e falsa applicazione degli art. 34 co. 3 e 5 l. n. 47/85 anche in relazione all’art. 2948 co. 1 n. 4 c.c. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza ed erroneità dei presupposti ”.
CONSIDERATO che:
- il Comune di Cerveteri si è costituito in giudizio con memoria del 10 gennaio 2025, eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica e la sua inammissibilità sotto due distinti profili (per omessa notifica ad almeno uno dei soggetti controinteressati e per mancata impugnativa delle presupposte delibere n. 62 del 9 maggio 2023 e n. 80 del 14 dicembre 2023), nonché articolando difese nel merito;
- alla camera di consiglio del 21 gennaio 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, è stato dato avviso alle parti, regolarmente trascritto a verbale, della possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e il ricorso è stato trattenuto in decisione;
CONSIDERATO, altresì, che, a supporto dell’eccezione di irricevibilità, la difesa civica ha prodotto in atti la seguente documentazione: (i) copia della busta della raccomandata n. 665404623268 recante il timbro “ compiuta giacenza al mittente ” con indicazione della data del 10 ottobre 2024 (doc. 3 depositato il 10 gennaio 2025); (ii) copia della schermata del sito internet www.poste.it ove, quale risultato della ricerca effettuata per detta raccomandata n. 665404623268, viene riportato che la stessa era disponibile per il ritiro presso l’Ufficio postale dal 10 settembre 2024 (doc. 5 depositato il 10 gennaio 2025); (iii) copia del documento di Poste Italiane denominato “elenco tracce”, elaborato in data 9 gennaio 2025 (doc. depositato il 13 gennaio 2025), che attesta le attività svolte dall’agente postale in relazione alla ridetta raccomandata a partire dalla mancata consegna sino alla restituzione al mittente, nel quale sono riportati, per quanto di particolare interesse, i seguenti messaggi: 7 settembre 2024, ore 13.57 - “ È stato tentato il recapito da un portalettere del centro postale PDD Cerveteri in data 7/09/2024 ma non è stato possibile consegnare l’effetto postale. Il portalettere ha lasciato un avviso che indica che la missiva è in giacenza presso un altro cento postale (MOD. 26) ”; 9 settembre 2024, ore 12.27 - “ La missiva è in giacenza nel centro postale Furbara Cerenova a partire dal giorno 10/09/2024 ”;
RITENUTO che la descritta documentazione attesti il perfezionamento della notifica dei gravati provvedimenti in data 10 ottobre 2024, con conseguente fondatezza dell’eccezione di irricevibilità, atteso che:
- la fattispecie in esame è regolata dall’art. 40 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, applicabile alle notificazioni degli atti amministrativi (cfr., per la distinzione dalla notificazione degli atti giudiziari di cui, invece, all’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, Cons. St., Sez. II, 19 aprile 2022, n. 2953), ai sensi del quale “ Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati chiesti in restituzione dai mittenti sono tenuti per un periodo di quindici giorni negli uffici di destinazione fatta eccezione per le stampe non fermo posta, per le quali il periodo è limitato a dieci giorni, e per le raccomandate, per le quali il periodo di giacenza è di trenta giorni ” (terzo comma) e “ Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili ” (quarto comma);
- la Corte di Cassazione ha chiarito, al riguardo, che “ Tale ultima disposizione non richiede necessariamente l’invio di una ulteriore comunicazione al destinatario temporaneamente irreperibile, limitandosi ad affermare la necessità che gli sia «dato avviso». E ciò si desume anche dal regolamento del servizio di recapito adottato con D.M. 1 ottobre 2008, contenente la disciplina del servizio postale ordinario, che «si limita a prevedere che gli invii a firma (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l’ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell’avviso di giacenza (art. 25); (...) il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l’avviso di giacenza, ma soltanto, all'art. 25, il rilascio dell’avviso di giacenza» (così, in motivazione, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2047 del 02/02/2016, Rv. 638907 - 01) ” (così Cass. Civ., Sez. VI, 3 marzo 2020, ordinanza n. 5762);
- la data di scadenza del termine di “compiuta giacenza” della raccomandata, pertanto, in virtù del combinato disposto dell’art. 40, comma 3, del d.P.R. n. 655 del 1982 e dell’art. 1335 c.c., deve essere assunta quale data di perfezionamento della comunicazione dell’atto amministrativo (in questi termini, Cons. St., Sez. IV, 1° agosto 2016, n. 3472);
- nel caso all’odierno esame, la scadenza del termine di compiuta giacenza è univocamente individuata nella richiamata documentazione al 10 ottobre 2024, data dalla quale decorreva, pertanto, il termine di sessanta giorni per la notifica del ricorso, di cui al combinato disposto degli artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a.;
- la circostanza per cui il Comune abbia ritenuto di procedere – successivamente alla suddetta notifica a mezzo del servizio postale – ad una seconda notifica a cura del messo comunale in data 10 dicembre 2024, come risulta dalla relata riportata in calce a ciascuno dei gravati provvedimenti, è irrilevante ai fini della valutazione della tempestività del ricorso, trattandosi di attività di comunicazione eseguita esclusivamente “ ad abundantiam ” e non idonea, a fronte della validità della prima notifica, a determinare uno slittamento in avanti del dies a quo del termine di impugnazione, ciò che contrasterebbe con evidenti esigenze di certezza dei rapporti amministrativi (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 15 gennaio 2019, n. 70);
RITENUTO, in definitiva, che, alla data di notifica del presente ricorso (20 dicembre 2024), il termine di decadenza di sessanta giorni per impugnare i gravati provvedimenti risultava decorso, il che conduce ad una declaratoria di irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) , c.p.a.;
RITENUTO che, in considerazione della definizione in rito e delle peculiari circostanze del caso concreto, le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività della notifica.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario
Virginia Giorgini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Giorgini | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO