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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 31/08/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 569/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 569/2018 promossa da:
( ), in persona del Ministro in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO ed elettivamente domiciliato in Catanzaro Via G. Da Fiore 34;
APPELLANTE PRINCIPALE contro
(CF ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CRISTARELLA ROSANNA ed elettivamente domiciliato in Via Sant'Anna, II° Tronco, P.zzo CeDir, CP_1
presso il difensore;
[...]
APPELLANTE INCIDENTALE
, già , in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t.,
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ), Controparte_4 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n.
275/2018 depositata il 21/02/2018 - non notificata ai fini della decorrenza del pagina 1 di 12 termine breve per proporre appello - emessa all'esito del giudizio n. RG 2520/2016
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. regolarmente notificato in data 15 settembre 2016 evocava in giudizio Controparte_4 Controparte_5
, il e la ,
[...] Controparte_1 Controparte_6 innanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 13920160005124848 limitatamente ai crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, anno 2014-2015.
A fondamento dell'opposizione deduceva che in data 29.07.2016 gli veniva notificata la predetta cartella con la quale veniva intimato il pagamento di complessivi euro
1665,55 per diversi crediti;
che, nello specifico, proponeva formale opposizione avverso la citata cartella limitatamente ai crediti derivanti da presunte infrazioni per violazioni codice della strada rilevate nel 2014 e 2015 enti impositori
[...]
e . Controparte_1 Controparte_6
Lamentava l'omessa notifica dei sottesi verbali di accertamento delle infrazioni codice della strada nonché l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento per mancata redazione della relata di notifica, per mancata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento nonché per l'effettuazione della notifica stessa via pec.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia nella parte in cui l'opponente lamentava l'omessa notifica del verbale di contestazione essendo il rimedio esperibile il ricorso ex art. 22 e 22 bis legge 689/81 sia nella parte in cui eccepiva vizi di forma della cartella di pagamento essendo il rimedio esperibile l'opposizione ad atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporsi nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella. Nel merito, deduceva la regolare notifica dei verbali di contestazione avvenuta – come evincibile dalla copia dell'avviso di ricevimento allegata - a mezzo di servizio postale con consegna al familiare convivente. pagina 2 di 12 Si costituiva anche la con comparsa di costituzione e Controparte_6 risposta depositata in data 2.02.1017 chiedendo il rigetto dell'opposizione previa produzione della documentazione relativa all'avvenuta notifica al trasgressore del verbale di accertamento al momento della contestazione e dal medesimo sottoscritto.
Non si costituiva in giudizio che rimaneva contumace. CP_3
Con sentenza depositata il 21.02.2018, il Giudice di Pace di Vibo Valentia, in persona dell'avv. Nicola De Blasi, rigettava le eccezioni sollevate dai convenuti costituiti in giudizio, e, per l'effetto, accoglieva la domanda attorea annullando la cartella per mancata notifica dei verbali di infrazione codice della strada ad essa presupposti.
Con atto di appello regolarmente notificato, il in persona del Parte_1 legale r.p.t. proponeva gravame avverso la predetta sentenza formulando le seguenti conclusioni:
“
1 -in via preliminare annullare o riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha qualificato l'atto di controparte quale atto di citazione in opposizione all'esecuzione, anzichè ai sensi dell'art. 7 del d.l.gs. 150/2011 e per l'effetto dichiarare inammissibile l'opposizione ovvero comunque riqualificare la stessa;
2- nel merito, annullare o riformare la sentenza di primo grado per la parte qui gravata
e per l'effetto confermare la cartella impugnata. Con vittoria di spese diritti onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
In particolare, l'appellante censurava: 1) la violazione degli art. 22 della legge
689/1981 e 7 d.lgs. 150/2011, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. atteso che l'opposizione a cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa comminata per violazione codice della strada va proposta ai sensi del d.l.gs 150/2011 e non nelle forme dell'opposizione ex art. c.p.c. 615 qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale
è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omessa notifica del verbale di accertamento;
2) violazione dell'art. 2719 c.c. erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 201 del d.lgs. n.285 1992 deducendo che, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, la ha CP_6
pagina 3 di 12 prodotto copia del verbale di contestazione che ai sensi dell'art. 2719 c.c. ha la medesima efficacia probatoria della copia autenticata ove espressamente non disconosciuta e che lo stesso verbale è stato contestato alla parte privata nell'immediatezza del fatto e consegnato a mani dello stesso per cui in alcuna violazione dell'art. 201 è incorsa la parte pubblica.
Si costituiva nel giudizio d'appello introitato dal , il Parte_1 [...]
che, ai sensi dell'art. 333 c.p.c., proponeva appello incidentale al Controparte_1 fine di ottenere la riforma della medesima sentenza nella parte in cui la stessa annulla la cartella di pagamento opposta per difetto di notifica dei presupposti verbali di accertamento infrazione del Codice della Strada elevati dal Corpo della
Polizia Municipale di formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ Voglia l' Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, riformare la sentenza n. 275/2018 emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia – in data 14/02/2018 e depositata in data 21/02/2018 e per l'effetto, in via preliminare:
• in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, dichiarare inammissibile l'atto introduttivo del giudizio, per le suvviste ragioni di rito;
• nel merito, rigettare la domanda attorea è infondata in fatto ed in diritto confermando la legittimità degli atti impugnati;
• in accoglimento dell'appello incidentale del
[...]
riformare la sentenza impugnata affermando la ritualità, validità e Controparte_1 correttezza della notifica del verbali di contestazione delle violazioni del Codice della
Strada elevati dalla Polizia Municipale, confermare il correlato credito riportato nella cartella di pagamento opposta. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A tal fine eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione introdotta con atto di citazione anziché nelle forme speciali di cui all'art. 7 d.lgs. 150/2011.
Nel merito censurava la sentenza nella parte in cui Il giudice di prime cure aveva erroneamente valutato le prove acquisite atteso che il Controparte_1 aveva dato prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dei verbali presupposti alla cartella entro i termini di cui all'art. 201 del codice della strada.
Ritualmente citati non si costituivano nel giudizio di appello né né Controparte_4
l' . Controparte_2
pagina 4 di 12 L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente occorre muovere dalla qualificazione della domanda proposta in primo grado. Al riguardo la giurisprudenza è costante nell'affermare che “ Avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 l. n. 689/81, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché
l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
c)
l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata
(nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
A tali diverse forme di tutela corrispondono distinti mezzi di impugnazione: il ricorso per cassazione è esperibile nella prima e nella terza ipotesi - rispettivamente, ai sensi dell'art. 23 l. n. 689/81 e del combinato disposto degli art. 11 cost. e 618, comma ultimo, c.p.c. - mentre nella ipotesi di opposizione all'esecuzione, la sentenza di primo grado è impugnabile mediante il rimedio processuale dell'appello. “ ( cfr.
Cassazione civile sez. II 22/02/2010 n. 4139).
pagina 5 di 12 In particolare le SU della Suprema Corte, risolvendo il contrasto che si era formato tra le singole sezioni semplici, hanno affermato che l'opposizione cd. recuperatoria, ovvero volta a contestare l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa e dell'ingiunzione di pagamento, deve essere proposta nelle forme e nei termini previsti dagli artt.6 e 7 Dlvo 150/2011, ovvero con ricorso entro 30 g dalla notifica del provvedimento impugnato. “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento..” ( cfr. Cassazione civile sez. un. 22/09/2017 n. 22080 ).
La Suprema Corte sostiene che la mancata notificazione tempestiva del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa non può essere equiparata agli altri fatti estintivi dell'obbligazione di pagamento di diritto comune (quali ad. esempio il pagamento o la prescrizione), giacché essa non è successiva né al sorgere della pretesa sanzionatoria della P.A., né alla formazione del titolo esecutivo, consistendo invece in un fatto contestuale ad entrambi;
pertanto, non rientrando tra quei fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo che, estinguendo il credito, fanno venir meno il diritto ad agire in via esecutiva, non può ritenersi deducibile con l'opposizione all'esecuzione. A parere delle Sezioni Unite, quindi , la notificazione tempestiva (o meno) del verbale, in quanto fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, rientra al contrario nell'oggetto del giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada: per tale motivo, l'interessato deve utilizzare il procedimento di cui all'art. 7 del d.lgs. 150/11 nel termine di
30giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.
Nel caso di specie non vi è dubbio che avendo l'opponente contestato l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada, la domanda pagina 6 di 12 debba qualificarsi come opposizione cd. Recuperatoria da proporsi a pena di inammissibilità, entro trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.
Sul punto giova altresì evidenziare che l'impiego del differente rito della citazione non sortisce effetti preclusivi ove la notifica della citazione sia tempestivamente avvenuta perché nella materia si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto introduttivo ove questo risulti difforme dal rito normativamente prescritto, secondo i quali la tempestività dell'atto va valutata di norma con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito erroneamente omesso. Invece, nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno formulato un principio di diritto opposto, valorizzando la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co, 5 D.Lgs. 150/2011. “Nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n.
150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con pagina 7 di 12 ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7)” (Cass. civ., SS.UU., sent.
n. 758/2022).
Ciò preliminarmente chiarito il primo motivo di censura sollevato sia con l'appello principale del sia con quello incidentale del Parte_1 Controparte_1
e vertente sulla inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado è
[...] infondato.
Nella fattispecie, la cartella opposta è stata notificata in data 29 luglio 2016, mentre la notifica della citazione introduttiva è avvenuta in data 14 settembre 2016.
Pertanto, l'opposizione è stata proposta tempestivamente dal momento che, escludendo il mese di agosto, in cui opera la sospensione feriale, tra la data di notifica della cartella e quella di notifica della citazione decorre un termine inferiore a quello perentorio di 30 giorni previsto dall'art 7 co 3 D lgs n. 150/11 per impugnare la sanzione amministrativa.
Al contrario è fondato il secondo motivo di appello.
Invero, l'opposizione recuperatoria avverso la cartella di pagamento non merita accoglimento stante la regolare notifica dei verbali di contestazione.
La ha dato prova di aver regolarmente notificato il verbale di CP_6 contestazione allegando alla comparsa di costituzione in giudizio il verbale di accertamento notificato nell'immediatezza in data 23.04.2015 ai sensi dell'art. 200 codice della strada a in qualità di trasgressore e dallo stesso Controparte_4 regolarmente sottoscritto, prodotto in copia né disconosciuto dall'interessato.
Non appare superfluo premettere che, a norma dell'art. 2719 c.c., rubricato “Copie fotografiche di scritture”, “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
L'efficacia probatoria della copia fotografica – alla quale è equiparata quella fotostatica – è subordinata, alternativamente, all'attestazione di conformità all'originale da parte del pubblico ufficiale competente o all'assenza di espresso disconoscimento della parte contro cui essa è prodotta ( art. 2719 c.c.) . Sul punto, si rileva che la lettera della norma onera la parte di effettuare un disconoscimento pagina 8 di 12 espresso, e che tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza quale impugnazione di specifico e chiaro contenuto atta a contestare in modo determinato l'autenticità della firma e/o della sottoscrizione o la conformità della copia al documento originale. Nella specie, l'opponente si è limitato ad una contestazione del tutto generica e tardiva della conformità del documento prodotto da parte avversa in copia fotostatica, dalla quale peraltro non emerge alcun elemento tale da porre in dubbio l'autenticità della stessa.
Per quanto riguarda i verbali di contestazioni elevati dalla Polizia Municipale del il ha provato la regolare notifica dei predetti Controparte_1 CP_1 verbali all'opponente.
Il ha prodotto sin dal primo grado di giudizio: CP_1
- l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale era stata effettuata la notifica del verbale di accertamento n. 146556/G elevato in data 13/02/2014 relata nella quale risulta indicato che in data 13/05/2014 l'agente postale aveva consegnato la raccomandata, in assenza del destinatario, al familiare convivente con indicazione del nome e sottoscrizione apposta sulla relata stessa. Dalla stessa relata di notifica risulta attestato dall'ufficiale postale che in relazione al medesimo atto veniva spedita la raccomandata di avviso al destinatario;
- l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale era stata effettuata la notifica del verbale di accertamento n. 165683/E elevato in data 09/05/2014 relata nella quale risulta indicato che in data 17/06/2014 l'agente postale aveva consegnato la raccomandata, in assenza del destinatario, al familiare convivente con indicazione del nome e sottoscrizione apposta sulla relata stessa. Dalla stessa relata di notifica risulta attestato dall'ufficiale postale che in relazione al medesimo atto veniva spedita la raccomandata di avviso al destinatario.
Orbene, essendo stati gli atti notificati a persona diversa dal destinatario, occorreva l'invio della seconda lettera raccomandata contenente il relativo avviso ai sensi dell'art. 7 della legge n.890 del 1982, come modificato dalla legge n. 31 del 2008;
Come evidente dalla lettura dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, in presenza di una notifica effettuata a persona diversa dal destinatario, per il perfezionamento della pagina 9 di 12 notifica è sufficiente la prova della spedizione della successiva raccomandata cd. informativa, non essendo necessaria la prova del ricevimento di quest'ultima, raccomandata.
Sul punto, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18472/2018 ha chiarito, ai fini della interpretazione del citato comma 6 art 7 l 890/1982, che “la comunicazione di avvenuta notifica dell'atto a persona diversa dal destinatario (familiare convivente, persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, portiere dello stabile)…in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, può essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice (Cass.
10554/15, Cass. 12438/16). Al riguardo non è superfluo evidenziare che, come evidenziato in Cass. 10554/15, «la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona che, secondo una ragionevole previsione, è
a contatto con il destinatario, trova giustificazione della propria diversità nell'ambito di un sistema dove è richiesto sempre l'avviso di ricevimento per la notificazione dell'atto e dove lo stesso avviso viene richiesto qualora l'atto non si sia potuto consegnare a persona "vicina", ma è stato depositato in un ufficio lontano dal normale accesso del destinatario. Ed infatti, le persone che ricevono l'atto sono soggetti che, o per vincoli contrattuali o per vincoli parentali, secondo l'id quod plerumque accidit consegneranno l'atto al destinatario.» Ed allora, l'indicazione nell'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica del verbale di contestazione della completa indicazione degli estremi della raccomandata informativa consente di ritenere regolarmente compiuto il procedimento notificatorio, e solo in tal caso non è necessaria la allegazione della ricevuta di spedizione. Nella specie, l'agente postale ha attestato di aver spedito la raccomanda informativa riportando il numero della stessa nell'avviso di ricevimento in atti. Ed il fatto che tale attestazione si trova sulla medesima relata di notifica comporta che anche tale attività sia stata posta in essere nel corso delle operazioni svolte per completare la notifica a mezzo posta e quindi la raccomandata in questione deve ritenersi spedita al destinatario.
Alla stregua di tali considerazioni, l'appello va accolto e, per l'effetto, riformata integralmente la decisione gravata.
pagina 10 di 12 L'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dall'appellante induce il giudicante a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, in riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 13920160005124848 notificata il 29.07.2016
- Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio
Vibo Valentia 31 agosto 2025 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 11 di 12 Il Giudice
dott. Ida Cuffaro
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 569/2018 promossa da:
( ), in persona del Ministro in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO ed elettivamente domiciliato in Catanzaro Via G. Da Fiore 34;
APPELLANTE PRINCIPALE contro
(CF ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CRISTARELLA ROSANNA ed elettivamente domiciliato in Via Sant'Anna, II° Tronco, P.zzo CeDir, CP_1
presso il difensore;
[...]
APPELLANTE INCIDENTALE
, già , in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t.,
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ), Controparte_4 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n.
275/2018 depositata il 21/02/2018 - non notificata ai fini della decorrenza del pagina 1 di 12 termine breve per proporre appello - emessa all'esito del giudizio n. RG 2520/2016
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. regolarmente notificato in data 15 settembre 2016 evocava in giudizio Controparte_4 Controparte_5
, il e la ,
[...] Controparte_1 Controparte_6 innanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 13920160005124848 limitatamente ai crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, anno 2014-2015.
A fondamento dell'opposizione deduceva che in data 29.07.2016 gli veniva notificata la predetta cartella con la quale veniva intimato il pagamento di complessivi euro
1665,55 per diversi crediti;
che, nello specifico, proponeva formale opposizione avverso la citata cartella limitatamente ai crediti derivanti da presunte infrazioni per violazioni codice della strada rilevate nel 2014 e 2015 enti impositori
[...]
e . Controparte_1 Controparte_6
Lamentava l'omessa notifica dei sottesi verbali di accertamento delle infrazioni codice della strada nonché l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento per mancata redazione della relata di notifica, per mancata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento nonché per l'effettuazione della notifica stessa via pec.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia nella parte in cui l'opponente lamentava l'omessa notifica del verbale di contestazione essendo il rimedio esperibile il ricorso ex art. 22 e 22 bis legge 689/81 sia nella parte in cui eccepiva vizi di forma della cartella di pagamento essendo il rimedio esperibile l'opposizione ad atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporsi nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella. Nel merito, deduceva la regolare notifica dei verbali di contestazione avvenuta – come evincibile dalla copia dell'avviso di ricevimento allegata - a mezzo di servizio postale con consegna al familiare convivente. pagina 2 di 12 Si costituiva anche la con comparsa di costituzione e Controparte_6 risposta depositata in data 2.02.1017 chiedendo il rigetto dell'opposizione previa produzione della documentazione relativa all'avvenuta notifica al trasgressore del verbale di accertamento al momento della contestazione e dal medesimo sottoscritto.
Non si costituiva in giudizio che rimaneva contumace. CP_3
Con sentenza depositata il 21.02.2018, il Giudice di Pace di Vibo Valentia, in persona dell'avv. Nicola De Blasi, rigettava le eccezioni sollevate dai convenuti costituiti in giudizio, e, per l'effetto, accoglieva la domanda attorea annullando la cartella per mancata notifica dei verbali di infrazione codice della strada ad essa presupposti.
Con atto di appello regolarmente notificato, il in persona del Parte_1 legale r.p.t. proponeva gravame avverso la predetta sentenza formulando le seguenti conclusioni:
“
1 -in via preliminare annullare o riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha qualificato l'atto di controparte quale atto di citazione in opposizione all'esecuzione, anzichè ai sensi dell'art. 7 del d.l.gs. 150/2011 e per l'effetto dichiarare inammissibile l'opposizione ovvero comunque riqualificare la stessa;
2- nel merito, annullare o riformare la sentenza di primo grado per la parte qui gravata
e per l'effetto confermare la cartella impugnata. Con vittoria di spese diritti onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
In particolare, l'appellante censurava: 1) la violazione degli art. 22 della legge
689/1981 e 7 d.lgs. 150/2011, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. atteso che l'opposizione a cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa comminata per violazione codice della strada va proposta ai sensi del d.l.gs 150/2011 e non nelle forme dell'opposizione ex art. c.p.c. 615 qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale
è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omessa notifica del verbale di accertamento;
2) violazione dell'art. 2719 c.c. erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 201 del d.lgs. n.285 1992 deducendo che, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, la ha CP_6
pagina 3 di 12 prodotto copia del verbale di contestazione che ai sensi dell'art. 2719 c.c. ha la medesima efficacia probatoria della copia autenticata ove espressamente non disconosciuta e che lo stesso verbale è stato contestato alla parte privata nell'immediatezza del fatto e consegnato a mani dello stesso per cui in alcuna violazione dell'art. 201 è incorsa la parte pubblica.
Si costituiva nel giudizio d'appello introitato dal , il Parte_1 [...]
che, ai sensi dell'art. 333 c.p.c., proponeva appello incidentale al Controparte_1 fine di ottenere la riforma della medesima sentenza nella parte in cui la stessa annulla la cartella di pagamento opposta per difetto di notifica dei presupposti verbali di accertamento infrazione del Codice della Strada elevati dal Corpo della
Polizia Municipale di formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ Voglia l' Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, riformare la sentenza n. 275/2018 emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia – in data 14/02/2018 e depositata in data 21/02/2018 e per l'effetto, in via preliminare:
• in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, dichiarare inammissibile l'atto introduttivo del giudizio, per le suvviste ragioni di rito;
• nel merito, rigettare la domanda attorea è infondata in fatto ed in diritto confermando la legittimità degli atti impugnati;
• in accoglimento dell'appello incidentale del
[...]
riformare la sentenza impugnata affermando la ritualità, validità e Controparte_1 correttezza della notifica del verbali di contestazione delle violazioni del Codice della
Strada elevati dalla Polizia Municipale, confermare il correlato credito riportato nella cartella di pagamento opposta. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A tal fine eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione introdotta con atto di citazione anziché nelle forme speciali di cui all'art. 7 d.lgs. 150/2011.
Nel merito censurava la sentenza nella parte in cui Il giudice di prime cure aveva erroneamente valutato le prove acquisite atteso che il Controparte_1 aveva dato prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dei verbali presupposti alla cartella entro i termini di cui all'art. 201 del codice della strada.
Ritualmente citati non si costituivano nel giudizio di appello né né Controparte_4
l' . Controparte_2
pagina 4 di 12 L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente occorre muovere dalla qualificazione della domanda proposta in primo grado. Al riguardo la giurisprudenza è costante nell'affermare che “ Avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 l. n. 689/81, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché
l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
c)
l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata
(nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
A tali diverse forme di tutela corrispondono distinti mezzi di impugnazione: il ricorso per cassazione è esperibile nella prima e nella terza ipotesi - rispettivamente, ai sensi dell'art. 23 l. n. 689/81 e del combinato disposto degli art. 11 cost. e 618, comma ultimo, c.p.c. - mentre nella ipotesi di opposizione all'esecuzione, la sentenza di primo grado è impugnabile mediante il rimedio processuale dell'appello. “ ( cfr.
Cassazione civile sez. II 22/02/2010 n. 4139).
pagina 5 di 12 In particolare le SU della Suprema Corte, risolvendo il contrasto che si era formato tra le singole sezioni semplici, hanno affermato che l'opposizione cd. recuperatoria, ovvero volta a contestare l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa e dell'ingiunzione di pagamento, deve essere proposta nelle forme e nei termini previsti dagli artt.6 e 7 Dlvo 150/2011, ovvero con ricorso entro 30 g dalla notifica del provvedimento impugnato. “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento..” ( cfr. Cassazione civile sez. un. 22/09/2017 n. 22080 ).
La Suprema Corte sostiene che la mancata notificazione tempestiva del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa non può essere equiparata agli altri fatti estintivi dell'obbligazione di pagamento di diritto comune (quali ad. esempio il pagamento o la prescrizione), giacché essa non è successiva né al sorgere della pretesa sanzionatoria della P.A., né alla formazione del titolo esecutivo, consistendo invece in un fatto contestuale ad entrambi;
pertanto, non rientrando tra quei fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo che, estinguendo il credito, fanno venir meno il diritto ad agire in via esecutiva, non può ritenersi deducibile con l'opposizione all'esecuzione. A parere delle Sezioni Unite, quindi , la notificazione tempestiva (o meno) del verbale, in quanto fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, rientra al contrario nell'oggetto del giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada: per tale motivo, l'interessato deve utilizzare il procedimento di cui all'art. 7 del d.lgs. 150/11 nel termine di
30giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.
Nel caso di specie non vi è dubbio che avendo l'opponente contestato l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada, la domanda pagina 6 di 12 debba qualificarsi come opposizione cd. Recuperatoria da proporsi a pena di inammissibilità, entro trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.
Sul punto giova altresì evidenziare che l'impiego del differente rito della citazione non sortisce effetti preclusivi ove la notifica della citazione sia tempestivamente avvenuta perché nella materia si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto introduttivo ove questo risulti difforme dal rito normativamente prescritto, secondo i quali la tempestività dell'atto va valutata di norma con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito erroneamente omesso. Invece, nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno formulato un principio di diritto opposto, valorizzando la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co, 5 D.Lgs. 150/2011. “Nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n.
150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con pagina 7 di 12 ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7)” (Cass. civ., SS.UU., sent.
n. 758/2022).
Ciò preliminarmente chiarito il primo motivo di censura sollevato sia con l'appello principale del sia con quello incidentale del Parte_1 Controparte_1
e vertente sulla inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado è
[...] infondato.
Nella fattispecie, la cartella opposta è stata notificata in data 29 luglio 2016, mentre la notifica della citazione introduttiva è avvenuta in data 14 settembre 2016.
Pertanto, l'opposizione è stata proposta tempestivamente dal momento che, escludendo il mese di agosto, in cui opera la sospensione feriale, tra la data di notifica della cartella e quella di notifica della citazione decorre un termine inferiore a quello perentorio di 30 giorni previsto dall'art 7 co 3 D lgs n. 150/11 per impugnare la sanzione amministrativa.
Al contrario è fondato il secondo motivo di appello.
Invero, l'opposizione recuperatoria avverso la cartella di pagamento non merita accoglimento stante la regolare notifica dei verbali di contestazione.
La ha dato prova di aver regolarmente notificato il verbale di CP_6 contestazione allegando alla comparsa di costituzione in giudizio il verbale di accertamento notificato nell'immediatezza in data 23.04.2015 ai sensi dell'art. 200 codice della strada a in qualità di trasgressore e dallo stesso Controparte_4 regolarmente sottoscritto, prodotto in copia né disconosciuto dall'interessato.
Non appare superfluo premettere che, a norma dell'art. 2719 c.c., rubricato “Copie fotografiche di scritture”, “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
L'efficacia probatoria della copia fotografica – alla quale è equiparata quella fotostatica – è subordinata, alternativamente, all'attestazione di conformità all'originale da parte del pubblico ufficiale competente o all'assenza di espresso disconoscimento della parte contro cui essa è prodotta ( art. 2719 c.c.) . Sul punto, si rileva che la lettera della norma onera la parte di effettuare un disconoscimento pagina 8 di 12 espresso, e che tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza quale impugnazione di specifico e chiaro contenuto atta a contestare in modo determinato l'autenticità della firma e/o della sottoscrizione o la conformità della copia al documento originale. Nella specie, l'opponente si è limitato ad una contestazione del tutto generica e tardiva della conformità del documento prodotto da parte avversa in copia fotostatica, dalla quale peraltro non emerge alcun elemento tale da porre in dubbio l'autenticità della stessa.
Per quanto riguarda i verbali di contestazioni elevati dalla Polizia Municipale del il ha provato la regolare notifica dei predetti Controparte_1 CP_1 verbali all'opponente.
Il ha prodotto sin dal primo grado di giudizio: CP_1
- l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale era stata effettuata la notifica del verbale di accertamento n. 146556/G elevato in data 13/02/2014 relata nella quale risulta indicato che in data 13/05/2014 l'agente postale aveva consegnato la raccomandata, in assenza del destinatario, al familiare convivente con indicazione del nome e sottoscrizione apposta sulla relata stessa. Dalla stessa relata di notifica risulta attestato dall'ufficiale postale che in relazione al medesimo atto veniva spedita la raccomandata di avviso al destinatario;
- l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale era stata effettuata la notifica del verbale di accertamento n. 165683/E elevato in data 09/05/2014 relata nella quale risulta indicato che in data 17/06/2014 l'agente postale aveva consegnato la raccomandata, in assenza del destinatario, al familiare convivente con indicazione del nome e sottoscrizione apposta sulla relata stessa. Dalla stessa relata di notifica risulta attestato dall'ufficiale postale che in relazione al medesimo atto veniva spedita la raccomandata di avviso al destinatario.
Orbene, essendo stati gli atti notificati a persona diversa dal destinatario, occorreva l'invio della seconda lettera raccomandata contenente il relativo avviso ai sensi dell'art. 7 della legge n.890 del 1982, come modificato dalla legge n. 31 del 2008;
Come evidente dalla lettura dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, in presenza di una notifica effettuata a persona diversa dal destinatario, per il perfezionamento della pagina 9 di 12 notifica è sufficiente la prova della spedizione della successiva raccomandata cd. informativa, non essendo necessaria la prova del ricevimento di quest'ultima, raccomandata.
Sul punto, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18472/2018 ha chiarito, ai fini della interpretazione del citato comma 6 art 7 l 890/1982, che “la comunicazione di avvenuta notifica dell'atto a persona diversa dal destinatario (familiare convivente, persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, portiere dello stabile)…in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, può essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice (Cass.
10554/15, Cass. 12438/16). Al riguardo non è superfluo evidenziare che, come evidenziato in Cass. 10554/15, «la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona che, secondo una ragionevole previsione, è
a contatto con il destinatario, trova giustificazione della propria diversità nell'ambito di un sistema dove è richiesto sempre l'avviso di ricevimento per la notificazione dell'atto e dove lo stesso avviso viene richiesto qualora l'atto non si sia potuto consegnare a persona "vicina", ma è stato depositato in un ufficio lontano dal normale accesso del destinatario. Ed infatti, le persone che ricevono l'atto sono soggetti che, o per vincoli contrattuali o per vincoli parentali, secondo l'id quod plerumque accidit consegneranno l'atto al destinatario.» Ed allora, l'indicazione nell'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica del verbale di contestazione della completa indicazione degli estremi della raccomandata informativa consente di ritenere regolarmente compiuto il procedimento notificatorio, e solo in tal caso non è necessaria la allegazione della ricevuta di spedizione. Nella specie, l'agente postale ha attestato di aver spedito la raccomanda informativa riportando il numero della stessa nell'avviso di ricevimento in atti. Ed il fatto che tale attestazione si trova sulla medesima relata di notifica comporta che anche tale attività sia stata posta in essere nel corso delle operazioni svolte per completare la notifica a mezzo posta e quindi la raccomandata in questione deve ritenersi spedita al destinatario.
Alla stregua di tali considerazioni, l'appello va accolto e, per l'effetto, riformata integralmente la decisione gravata.
pagina 10 di 12 L'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dall'appellante induce il giudicante a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, in riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 13920160005124848 notificata il 29.07.2016
- Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio
Vibo Valentia 31 agosto 2025 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 11 di 12 Il Giudice
dott. Ida Cuffaro
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