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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/10/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2267/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2267/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RE RI, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso
Mazzini n. 3;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
RI PIETRO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Valla n. 4;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Zeccone, in data 04/09/2010, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Zeccone alla
Parte II, Serie A, anno 2010 n. 3, in regime di separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambe i genitori con Per_1 collocazione presso la madre;
2 – La casa coniugale sita in Zeccone Viale Europa 16/A di proprietà del sig. CP_1 verrà posta in vendita e dal ricavato lo stesso riconoscerà alla € 18.000,00 a Parte_1
pag. 1 di 4 titolo di rimborso delle rate di mutuo da lei versate;
il sig. riconoscerà alla CP_1 anche il pagamento della provigione per la vendita pari a 2%. Parte_1
3 - l'arredamento della casa in virtù della vendita, verrà prelevato dalle parti in ragione delle necessità relative ai nuovi immobili in cui si trasferiranno a titolo esemplificativo la che si trasferisce in un appartamento Parte_1 ammobiliato, preleverà due televisioni, beni personali suoi e della figlia , oltre a diversi suppellettili in accordo tra le parti.
4 - la figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambe i genitori con collocazione Per_1 presso la madre dove sposterà la residenza.
In relazione allo sport praticato - equitazione – all'impegno al maneggio ed alla attività del padre – ristoratore:
starà con il papà – lunedì, martedì e mercoledì e a domenica alterne. La mamma Per_1 si occuperà sempre di recuperare la figlia a scuola e farla pranzare poi il lunedì - giorno di chiusura del maneggio - la porterà dal papà alle ore 16, mentre gli altri giorni dopo pranzo la mamma la porterà al maneggio ed il papà la recupererà al maneggio nel tardo pomeriggio e la accompagnerà a scuola. La domenica di competenza paterna il padre recupererà la figlia al maneggio nel pomeriggio la quale cenerà e pernotterà con il padre che la accompagnerà a scuola il lunedi .
Festività e ponti seguiranno la regolamentazione ordinaria ad esclusione del 25 e 26 dicembre - 30 e 31 dicembre che saranno alternati tra i genitori i quali si accorderanno sui tempi e le modalità.
Vacanze i genitori trascorreranno due settimane consecutive e non, con la figlia indicando i periodi e le settimane entro il 01.05.
Le modalità descritte costituiscono l'ambito temporale ed organizzativo minimo della relazione con il padre e la madre potranno ampliarsi su intesa dei genitori in una prospettiva di equilibrio della misura dei tempi e delle occasioni (festività, ricorrenze familiari, anniversari) di vita della minore con l'uno o l'altro genitore, ciò sempre nel rispetto delle sue esigenze e richieste.
Spese: I genitori manterranno personalmente la figlia per i giorni di competenza, pertanto, non verrà previsto alcun assegno di mantenimento.
pag. 2 di 4 Verranno poi suddivise al 50% le spese relative allo sport equitazione: Gare, abbigliamento, e su accordo delle parti l'eventuale affitto di un cavallo/ pony in caso di necessità per proseguire nelle gare
Per tutte le altre spese straordinarie verrà applicato il protocollo d'intesa del
Tribunale di Pavia che si allega al presente ricorso e ne costituisce parte integrante .
Il sig. rimarrà sia come socio nello statuto della ASD - Centro ippico San CP_1
MO - frazione san MO – Belgioioso che nel contratto di locazione della struttura”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
pag. 3 di 4 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 he hanno contratto matrimonio in Zeccone, in data 04/09/2010, il cui atto è
[...] stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Zeccone alla Parte II,
Serie A, anno 2010 n. 3;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 27/10/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2267/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2267/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RE RI, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso
Mazzini n. 3;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
RI PIETRO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Valla n. 4;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Zeccone, in data 04/09/2010, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Zeccone alla
Parte II, Serie A, anno 2010 n. 3, in regime di separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambe i genitori con Per_1 collocazione presso la madre;
2 – La casa coniugale sita in Zeccone Viale Europa 16/A di proprietà del sig. CP_1 verrà posta in vendita e dal ricavato lo stesso riconoscerà alla € 18.000,00 a Parte_1
pag. 1 di 4 titolo di rimborso delle rate di mutuo da lei versate;
il sig. riconoscerà alla CP_1 anche il pagamento della provigione per la vendita pari a 2%. Parte_1
3 - l'arredamento della casa in virtù della vendita, verrà prelevato dalle parti in ragione delle necessità relative ai nuovi immobili in cui si trasferiranno a titolo esemplificativo la che si trasferisce in un appartamento Parte_1 ammobiliato, preleverà due televisioni, beni personali suoi e della figlia , oltre a diversi suppellettili in accordo tra le parti.
4 - la figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambe i genitori con collocazione Per_1 presso la madre dove sposterà la residenza.
In relazione allo sport praticato - equitazione – all'impegno al maneggio ed alla attività del padre – ristoratore:
starà con il papà – lunedì, martedì e mercoledì e a domenica alterne. La mamma Per_1 si occuperà sempre di recuperare la figlia a scuola e farla pranzare poi il lunedì - giorno di chiusura del maneggio - la porterà dal papà alle ore 16, mentre gli altri giorni dopo pranzo la mamma la porterà al maneggio ed il papà la recupererà al maneggio nel tardo pomeriggio e la accompagnerà a scuola. La domenica di competenza paterna il padre recupererà la figlia al maneggio nel pomeriggio la quale cenerà e pernotterà con il padre che la accompagnerà a scuola il lunedi .
Festività e ponti seguiranno la regolamentazione ordinaria ad esclusione del 25 e 26 dicembre - 30 e 31 dicembre che saranno alternati tra i genitori i quali si accorderanno sui tempi e le modalità.
Vacanze i genitori trascorreranno due settimane consecutive e non, con la figlia indicando i periodi e le settimane entro il 01.05.
Le modalità descritte costituiscono l'ambito temporale ed organizzativo minimo della relazione con il padre e la madre potranno ampliarsi su intesa dei genitori in una prospettiva di equilibrio della misura dei tempi e delle occasioni (festività, ricorrenze familiari, anniversari) di vita della minore con l'uno o l'altro genitore, ciò sempre nel rispetto delle sue esigenze e richieste.
Spese: I genitori manterranno personalmente la figlia per i giorni di competenza, pertanto, non verrà previsto alcun assegno di mantenimento.
pag. 2 di 4 Verranno poi suddivise al 50% le spese relative allo sport equitazione: Gare, abbigliamento, e su accordo delle parti l'eventuale affitto di un cavallo/ pony in caso di necessità per proseguire nelle gare
Per tutte le altre spese straordinarie verrà applicato il protocollo d'intesa del
Tribunale di Pavia che si allega al presente ricorso e ne costituisce parte integrante .
Il sig. rimarrà sia come socio nello statuto della ASD - Centro ippico San CP_1
MO - frazione san MO – Belgioioso che nel contratto di locazione della struttura”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
pag. 3 di 4 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 he hanno contratto matrimonio in Zeccone, in data 04/09/2010, il cui atto è
[...] stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Zeccone alla Parte II,
Serie A, anno 2010 n. 3;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 27/10/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4