Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2226 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA CAMPANE 6 AVELLINO presso lo studio dell'Avv.CARMINE TUCCI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
GAROFALO SILVIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA CALANDRA N. 16 C/O 82100 CodiceFiscale_1
BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/05/2024 Parte_1 esponeva che, già riconosciuto invalido nella misura del 78% con decorrenza 21.10.2020 in forza di Decreto di Omologa ATP RGL 310/2020 Tribunale di Benevento, in data 31.01.2023 presentava domanda di aggravamento n. 3930952709036 tesa ad essere riconosciuto invalido al 100%; che in sede amministrativa gli veniva riconosciuto l'80%; che era stata proposta ATP che aveva confermato tale valutazione;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del
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che l'unico esame ecocardiografico in atti risaliva al 2018 ed evidenziava una funzionalità di pompa ottima (FE 60%) Rilevava, quanto all'apparato locomotore, che la nuova documentazione “visita ortopedica con prescrizione di scarpa ortopedica” non attestava alcun peggioramento;
che quanto al danno all'apparato psichico era satato valutato come non grave e tale valutazione trovava conferma nel fatto che la terapia era rimasta immodificata dal 2021 al 2024 e che nel 2024 era stata prescritta una terapia più blanda, indice di un miglioramento avvalorato dal fatto che il non frequentava i centri territorialmente Pt_1 competenti per la patologia e, dall'esame obiettivo effettuato in sede di visita, emergeva solo una deflessione del tono dell'umore. Confermava, dunque, la valutazione del 90%. Con riferimento a tali chiarimenti, con le note d'udienza, parte ricorrente contestava l'argomento relativo alla cardiopatia, sostenendo che il certificato di struttura pubblica del 21.10.2023 era corredato da referto strumentale. Dall'esame del suddetto certificato emerge con evidenza che siamo in presenza del mero tracciato di un elettrocardiogramma non già di un esame ecocardiografico, idoneo a documentare efficacemente l'entità dell'insufficienza cardiaca. Ugualmente inconferenti gli ulteriori argomenti spesi con riguardo alla patologia psichiatrica, attesa la puntuale valutazione contenuta nei chiarimenti, corroborata dall'esame obiettivo.
2 Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono, pertanto, convincenti e condivisibili. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite ex art.152 disp.att., in considerazione del reddito dichiarato.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data Parte_1
19/05/2024 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Benevento il 05/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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