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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 3437/2016 avente ad oggetto: contratto
d'opera;
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dell'avv. Simone Castellano, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione, presso il cui studio sito in Montella, via Isca n.15, elettivamente domicilia
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], , nata a [...] il Controparte_1 Controparte_2
7/02/1974, , nato a [...] l'[...], , nato a Controparte_3 Controparte_4
Salerno il 27/12/1976, e , nato a [...] il [...], quali eredi di CP_5
Persona_1
CONVENUTI - CONTUMACI
Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza dell'11.10.2024.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 Persona_1
esponendo che nel mese di marzo del 2009 aveva eseguito lavori in suo favore consistenti in “aratura e fresatura di circa 11 ettari di terreno nonché la realizzazione di fossi
perimetrali dello stesso terreno” e di essere creditore della somma di € 6.750,00 a titolo di corrispettivo per i predetti lavori.
Precisava che la spesa complessiva pattuita era pari ad € 8.150,00 da cui detrarre un acconto versato pari ad € 1.400,00, per un compenso ancora dovuto di € 6.750,00.
Riferiva altresì di aver effettuato numerosi solleciti verbali e scritti, con le missive del
22.06.2009 e del 15.03.2013 inoltrate a mezzo del procuratore ma che, nonostante ciò, il convenuto non aveva mai provveduto al pagamento.
Insisteva, pertanto, per condannare il sig. al pagamento della somma di Persona_1
€6.750,00 per la causale di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria e condannare, altresì, il convenuto, al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Con comparsa di risposta si costituiva che, in via preliminare Persona_1
eccepiva la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4
c.p.c., per omessa indicazione della cosa oggetto della domanda nonché dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituendi le ragioni della stessa.
Precisava, sul punto, che l'atto introduttivo era vago e generico, non trovando la pretesa creditizia riscontri precisi né in riferimento ad un accordo intercorso tra le parti, né
sull'indicazione precisa dei lavori effettuati. Sosteneva che, in tal modo, era leso il diritto del convenuto ad una compiuta difesa e riteneva pertanto, nullo l'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c.
2 Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa attorea, contestando e disconoscendo la documentazione ex adverso allegata e contestando il quantum del credito, stante l'assenza di alcun accordo sul compenso o sottoscrizione di debito o di lavori svolti da parte del committente.
Sul punto, riteneva di dover pagare unicamente la somma di €40,00 per n. 65 ore lavorative svolte nel terreno agricolo, come per consuetudine agraria, per un importo di €2.600,00.
Contestava, altresì, che gli ettari di terrano lavorati erano 10 e non 11 come sostenuto dall'attore.
Quanto all'acconto, specificava di aver versato oltre alla somma di €1.400,00 riconosciuta dal anche ulteriori €1.000,00 e dunque, per tali motivi, residuava un credito di Parte_1
soli €200,00.
Pertanto, concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per violazione del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali.
3. La causa veniva successivamente istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale.
4. All'udienza del 07.06.2023 il procuratore di parte convenuta dichiarava la morte del proprio assistito e il processo veniva interrotto. Persona_1
5. Con ricorso ai sensi dell'art. 303 c.p.c., l'attore riassumeva il Parte_1
processo nei confronti degli eredi , i quali, pur regolarmente citati, non si Per_1
costituivano e all'udienza del 26.06.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
7. La causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
3 In via preliminare, deve rilevarsi che l'eccezione di nullità della domanda sollevata dal convenuto è infondata.
Difatti, è noto che l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale relativa all'art. 163 c.p.c.
è nel senso di ritenere che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto, essendo sufficiente che il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. civ., sez. un. n. 8077/2012; Cass. civ., sez. II,
n. 14071/2016).
Nel caso di specie, i fatti prospettati dall'attore in citazione, seppur indicati in modo sommario e schematico, sono chiari e permettono di comprendere la natura e gli elementi posti alla base della pretesa da lui azionata.
Superata tale eccezione di carattere preliminare e passando all'esame del merito, si rileva quanto segue.
In prima battuta, il contratto concluso tra le odierne parti in causa è un contratto di prestazione d'opera, ai sensi degli artt. 2222 e ss c.c. aventi ad oggetto opere di natura agricola volte alla preparazione del terreno (aratura e fresatura) propedeutiche alla coltivazione dello stesso.
Orbene, come noto, il contratto d'opera non richiede formule sacramentali ma può essere validamente concluso anche verbalmente, come nel caso di specie;
ciò non esclude, tuttavia,
che l'attore debba deve fornire la prova degli elementi costituivi della sua pretesa.
Nel compendio probatorio, oltre alle testimonianze rese da (figlio Testimone_1
dell'attore) e (indifferente) e ai documenti, vi sono atti di un Testimone_2
procedimento penale che ha visto coinvolto l'attore con un soggetto terzo rispetto al giudizio, ma comunque pertinenti. Gli atti penali (sentenza, verbale si sommarie
4 informazioni e di udienza) sono prove atipiche, utilizzabili nel giudizio civile e liberamente valutabili dal giudice.
In seguito all'istruttoria, è pacifica l'esistenza dell'accordo con il quale il abbia Per_1
commissionato al l'opera di aratura, fresatura e di delimitazione con Parte_1
realizzazione di fossi perimetrali del terreno che il convenuto aveva preso in affitto con un contratto di affitto (cfr. “contratto di affitto fondo rustico” allegato nella memoria ex art. 183 n.2 dell'attore), sia l'effettivo svolgimento della prestazione da parte dello stesso nel marzo del 2009.
D'altronde, è lo stesso convenuto fin dalla comparsa di costituzione e risposta che non contesta, anzi, conferma l'accordo intercorso tra gli stessi e i lavori effettuati, contestando soltanto l'entità del compenso pattuito e l'estensione del terreno.
La prestazione d'opera svolta da trova ulteriore conferma sia nelle deposizioni Parte_1
dei due testimoni escussi (cfr. verbale di udienza del 21.10.2022), sia nelle risultanze del procedimento penale (cfr. sentenza n. 4639 del 2016 emessa dal Tribunale di Salerno e allegata alla produzione di parte attrice con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.).
Passando agli elementi in contestazione tra le parti, sui quali è opportuno soffermarsi, si rileva che il convenuto contesta due profili.
Quanto al primo, egli sostiene che gli ettari lavorati dal fossero 10 e non 11 , Parte_1
come da lui asserito. Sul punto, il Tribunale ritiene dirimente quanto pattuito nel contratto di affitto allegato, dal quale risulta che l'estensione del terreno preso in fitto dal D'Acunto
sia pari a “circa 10 ettari”, e non 11.
Quanto al prezzo, l'attore ha dedotto di essere creditore della somma di euro 8.150,00 per i lavori eseguiti nel marzo del 2009, precisando di aver ricevuto in acconto dal convenuto la somma di € 1.400,00.
5 Il convenuto, al contrario, ha asserito che per i lavori agricoli affidati all'attore non veniva stabilito alcun compenso, confermando l'acconto di € 1.400,00 e affermando di aver pagato ulteriori €1.000,00, sempre a titolo di acconto. Precisa, inoltre, che, stante l'assenza di un accordo pregresso sul prezzo, dovevano conteggiarsi 65 ore lavorative a 40 euro all'ora,
come da consuetudine agricola.
Ciò posto, dalle risultanze probatorie sul punto emerge quanto segue.
In merito alla prova orale, il teste , sui capi n.3), 4) e 5) della memoria Testimone_2
istruttoria di parte attrice sulle circostanze relativa alla pattuizione del prezzo per la prestazione d'opera, dichiara di non esserne a conoscenza, posto che l'incarico di eseguire i lavori sul terreno erano stati conferiti non dal padre (parte concedente il terreno) bensì dal
. Per_1
Al contrario, il teste figlio dell'attore, sugli stessi capi dichiara di Testimone_1
essere stato presente all'incontro tra il padre e l'odierno convenuto, in occasione del quale era stato pattuito il compenso pari ad € 8.150,00.
Dal punto di vista documentale, invece, l'attore produce con l'atto introduttivo del giudizio,
agli allegati nn. 3 e 4, “Copia fattura n.1 del 31.03.2009” e “Copia registro fatture” (cfr.
produzione parte attrice).
Tale fattura, documento unilaterale proveniente dalla parte carente di valore probatorio pieno, indica la cifra di €7.700 (i.i.); la stessa fattura è stata altresì prodotta nel giudizio penale, della quale se ne dà atto nella sentenza (cfr. documentazione procedimento penale prodotta).
Successivamente, con la seconda memoria ex art. 183, l'attore produce una seconda fattura,
che apparentemente riporta un diverso importo rispetto alla prima e cioè pari ad € 8.150,00,
avente il medesimo numero progressivo e cioè “Fattura n.1 del 31.03.2009”.
6 Non può ritenersi, in definitiva, che parte attrice abbia fornito prova dell'importo pattuito come compenso essendo all'uopo insufficiente – stante lo stretto rapporto di parentela –
quanto dichiarato dal teste Parte_1
Ne consegue che, in difetto di prova trova applicazione l'art. 2225 c.c., il quale fornisce un elenco dei criteri di determinazione del corrispettivo, attribuendo alla pattuizione tra le parti il ruolo di fonte primaria e prevedendo che, in assenza, dovrà farsi ricorso a uno degli altri criteri suppletivi.
Nello specifico si ritiene di individuare il prezzo con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo rispetto alla natura, alla quantità e alla qualità delle prestazioni eseguite e al risultato utile conseguito dal committente (cfr. Cass. civ., sez.
lavoro, n. 15229/2016).
Tenuto conto della estensione del terreno di circa 10 ettari, della sua ubicazione, della circostanza – pacifica – per cui l'attività si è protratta quantomeno per sessantacinque ore,
si stima equo un compenso pari ad euro 3.000,00.
Da tale posta va detratto l'acconto, pacificamente versato per euro 1.400,00.
Il convenuto, sul quale gravava il relativo obbligo di prova del fatto estintivo dell'obbligazione, non ha provato di aver versato l'ulteriore acconto di euro 1.000,00
menzionato in comparsa.
Infine, deve darsi atto che il presente giudizio è stato riassunto da parte dell'attore nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 303 co.2 c.p.c..
La giurisprudenza ha chiarito che in caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de
7 cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti.
(cfr. Cass. civ., sez. II, n. 15995/2022).
Nel caso di specie, l'attore in riassunzione ha correttamente individuato nominativamente gli eredi (chiamati) nella comparsa conclusionale, allegando altresì il certificato storico di famiglia (datato 13.12.2023), individuati nei sigg.ri , , Controparte_1 Controparte_2
, e . Controparte_3 Controparte_4 CP_5
2. Conclusioni e spese processuali
La domanda di pagamento va dunque accolta, per quanto di ragione, condannandosi il convenuto – e per esso i suoi eredi Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e – al pagamento della somma di € 1.600,00.
[...] Controparte_4 CP_5
Trattandosi di obbligazione di valuta non può invece disporsi la rivalutazione di detta somma e sono, infine, dovuti, gli interessi legali dalla data della domanda (notifica della citazione) fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa (quantum di accoglimento) delle tariffe vigenti secondo i parametri medi dai quali non vi è ragione di discostarsi, delle attività espletate.
Va disposta la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. Simone Castellano,
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: Parte_1
8 1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, quali eredi di – al pagamento in favore dell'attore della somma
[...] Persona_1
di € 1.600,00, oltre interessi legali dal giorno della notifica della citazione e fino al soddisfo;
2) condanna altresì i predetti convenuti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 per onorari ed € 264,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dispone la distrazione delle spese in favore dell'avv. Simone Castellano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 13.01.2025
Il giudice
Francesco Rossini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 3437/2016 avente ad oggetto: contratto
d'opera;
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dell'avv. Simone Castellano, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione, presso il cui studio sito in Montella, via Isca n.15, elettivamente domicilia
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], , nata a [...] il Controparte_1 Controparte_2
7/02/1974, , nato a [...] l'[...], , nato a Controparte_3 Controparte_4
Salerno il 27/12/1976, e , nato a [...] il [...], quali eredi di CP_5
Persona_1
CONVENUTI - CONTUMACI
Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza dell'11.10.2024.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 Persona_1
esponendo che nel mese di marzo del 2009 aveva eseguito lavori in suo favore consistenti in “aratura e fresatura di circa 11 ettari di terreno nonché la realizzazione di fossi
perimetrali dello stesso terreno” e di essere creditore della somma di € 6.750,00 a titolo di corrispettivo per i predetti lavori.
Precisava che la spesa complessiva pattuita era pari ad € 8.150,00 da cui detrarre un acconto versato pari ad € 1.400,00, per un compenso ancora dovuto di € 6.750,00.
Riferiva altresì di aver effettuato numerosi solleciti verbali e scritti, con le missive del
22.06.2009 e del 15.03.2013 inoltrate a mezzo del procuratore ma che, nonostante ciò, il convenuto non aveva mai provveduto al pagamento.
Insisteva, pertanto, per condannare il sig. al pagamento della somma di Persona_1
€6.750,00 per la causale di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria e condannare, altresì, il convenuto, al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Con comparsa di risposta si costituiva che, in via preliminare Persona_1
eccepiva la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4
c.p.c., per omessa indicazione della cosa oggetto della domanda nonché dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituendi le ragioni della stessa.
Precisava, sul punto, che l'atto introduttivo era vago e generico, non trovando la pretesa creditizia riscontri precisi né in riferimento ad un accordo intercorso tra le parti, né
sull'indicazione precisa dei lavori effettuati. Sosteneva che, in tal modo, era leso il diritto del convenuto ad una compiuta difesa e riteneva pertanto, nullo l'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c.
2 Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa attorea, contestando e disconoscendo la documentazione ex adverso allegata e contestando il quantum del credito, stante l'assenza di alcun accordo sul compenso o sottoscrizione di debito o di lavori svolti da parte del committente.
Sul punto, riteneva di dover pagare unicamente la somma di €40,00 per n. 65 ore lavorative svolte nel terreno agricolo, come per consuetudine agraria, per un importo di €2.600,00.
Contestava, altresì, che gli ettari di terrano lavorati erano 10 e non 11 come sostenuto dall'attore.
Quanto all'acconto, specificava di aver versato oltre alla somma di €1.400,00 riconosciuta dal anche ulteriori €1.000,00 e dunque, per tali motivi, residuava un credito di Parte_1
soli €200,00.
Pertanto, concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per violazione del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali.
3. La causa veniva successivamente istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale.
4. All'udienza del 07.06.2023 il procuratore di parte convenuta dichiarava la morte del proprio assistito e il processo veniva interrotto. Persona_1
5. Con ricorso ai sensi dell'art. 303 c.p.c., l'attore riassumeva il Parte_1
processo nei confronti degli eredi , i quali, pur regolarmente citati, non si Per_1
costituivano e all'udienza del 26.06.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
7. La causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
3 In via preliminare, deve rilevarsi che l'eccezione di nullità della domanda sollevata dal convenuto è infondata.
Difatti, è noto che l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale relativa all'art. 163 c.p.c.
è nel senso di ritenere che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto, essendo sufficiente che il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. civ., sez. un. n. 8077/2012; Cass. civ., sez. II,
n. 14071/2016).
Nel caso di specie, i fatti prospettati dall'attore in citazione, seppur indicati in modo sommario e schematico, sono chiari e permettono di comprendere la natura e gli elementi posti alla base della pretesa da lui azionata.
Superata tale eccezione di carattere preliminare e passando all'esame del merito, si rileva quanto segue.
In prima battuta, il contratto concluso tra le odierne parti in causa è un contratto di prestazione d'opera, ai sensi degli artt. 2222 e ss c.c. aventi ad oggetto opere di natura agricola volte alla preparazione del terreno (aratura e fresatura) propedeutiche alla coltivazione dello stesso.
Orbene, come noto, il contratto d'opera non richiede formule sacramentali ma può essere validamente concluso anche verbalmente, come nel caso di specie;
ciò non esclude, tuttavia,
che l'attore debba deve fornire la prova degli elementi costituivi della sua pretesa.
Nel compendio probatorio, oltre alle testimonianze rese da (figlio Testimone_1
dell'attore) e (indifferente) e ai documenti, vi sono atti di un Testimone_2
procedimento penale che ha visto coinvolto l'attore con un soggetto terzo rispetto al giudizio, ma comunque pertinenti. Gli atti penali (sentenza, verbale si sommarie
4 informazioni e di udienza) sono prove atipiche, utilizzabili nel giudizio civile e liberamente valutabili dal giudice.
In seguito all'istruttoria, è pacifica l'esistenza dell'accordo con il quale il abbia Per_1
commissionato al l'opera di aratura, fresatura e di delimitazione con Parte_1
realizzazione di fossi perimetrali del terreno che il convenuto aveva preso in affitto con un contratto di affitto (cfr. “contratto di affitto fondo rustico” allegato nella memoria ex art. 183 n.2 dell'attore), sia l'effettivo svolgimento della prestazione da parte dello stesso nel marzo del 2009.
D'altronde, è lo stesso convenuto fin dalla comparsa di costituzione e risposta che non contesta, anzi, conferma l'accordo intercorso tra gli stessi e i lavori effettuati, contestando soltanto l'entità del compenso pattuito e l'estensione del terreno.
La prestazione d'opera svolta da trova ulteriore conferma sia nelle deposizioni Parte_1
dei due testimoni escussi (cfr. verbale di udienza del 21.10.2022), sia nelle risultanze del procedimento penale (cfr. sentenza n. 4639 del 2016 emessa dal Tribunale di Salerno e allegata alla produzione di parte attrice con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.).
Passando agli elementi in contestazione tra le parti, sui quali è opportuno soffermarsi, si rileva che il convenuto contesta due profili.
Quanto al primo, egli sostiene che gli ettari lavorati dal fossero 10 e non 11 , Parte_1
come da lui asserito. Sul punto, il Tribunale ritiene dirimente quanto pattuito nel contratto di affitto allegato, dal quale risulta che l'estensione del terreno preso in fitto dal D'Acunto
sia pari a “circa 10 ettari”, e non 11.
Quanto al prezzo, l'attore ha dedotto di essere creditore della somma di euro 8.150,00 per i lavori eseguiti nel marzo del 2009, precisando di aver ricevuto in acconto dal convenuto la somma di € 1.400,00.
5 Il convenuto, al contrario, ha asserito che per i lavori agricoli affidati all'attore non veniva stabilito alcun compenso, confermando l'acconto di € 1.400,00 e affermando di aver pagato ulteriori €1.000,00, sempre a titolo di acconto. Precisa, inoltre, che, stante l'assenza di un accordo pregresso sul prezzo, dovevano conteggiarsi 65 ore lavorative a 40 euro all'ora,
come da consuetudine agricola.
Ciò posto, dalle risultanze probatorie sul punto emerge quanto segue.
In merito alla prova orale, il teste , sui capi n.3), 4) e 5) della memoria Testimone_2
istruttoria di parte attrice sulle circostanze relativa alla pattuizione del prezzo per la prestazione d'opera, dichiara di non esserne a conoscenza, posto che l'incarico di eseguire i lavori sul terreno erano stati conferiti non dal padre (parte concedente il terreno) bensì dal
. Per_1
Al contrario, il teste figlio dell'attore, sugli stessi capi dichiara di Testimone_1
essere stato presente all'incontro tra il padre e l'odierno convenuto, in occasione del quale era stato pattuito il compenso pari ad € 8.150,00.
Dal punto di vista documentale, invece, l'attore produce con l'atto introduttivo del giudizio,
agli allegati nn. 3 e 4, “Copia fattura n.1 del 31.03.2009” e “Copia registro fatture” (cfr.
produzione parte attrice).
Tale fattura, documento unilaterale proveniente dalla parte carente di valore probatorio pieno, indica la cifra di €7.700 (i.i.); la stessa fattura è stata altresì prodotta nel giudizio penale, della quale se ne dà atto nella sentenza (cfr. documentazione procedimento penale prodotta).
Successivamente, con la seconda memoria ex art. 183, l'attore produce una seconda fattura,
che apparentemente riporta un diverso importo rispetto alla prima e cioè pari ad € 8.150,00,
avente il medesimo numero progressivo e cioè “Fattura n.1 del 31.03.2009”.
6 Non può ritenersi, in definitiva, che parte attrice abbia fornito prova dell'importo pattuito come compenso essendo all'uopo insufficiente – stante lo stretto rapporto di parentela –
quanto dichiarato dal teste Parte_1
Ne consegue che, in difetto di prova trova applicazione l'art. 2225 c.c., il quale fornisce un elenco dei criteri di determinazione del corrispettivo, attribuendo alla pattuizione tra le parti il ruolo di fonte primaria e prevedendo che, in assenza, dovrà farsi ricorso a uno degli altri criteri suppletivi.
Nello specifico si ritiene di individuare il prezzo con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo rispetto alla natura, alla quantità e alla qualità delle prestazioni eseguite e al risultato utile conseguito dal committente (cfr. Cass. civ., sez.
lavoro, n. 15229/2016).
Tenuto conto della estensione del terreno di circa 10 ettari, della sua ubicazione, della circostanza – pacifica – per cui l'attività si è protratta quantomeno per sessantacinque ore,
si stima equo un compenso pari ad euro 3.000,00.
Da tale posta va detratto l'acconto, pacificamente versato per euro 1.400,00.
Il convenuto, sul quale gravava il relativo obbligo di prova del fatto estintivo dell'obbligazione, non ha provato di aver versato l'ulteriore acconto di euro 1.000,00
menzionato in comparsa.
Infine, deve darsi atto che il presente giudizio è stato riassunto da parte dell'attore nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 303 co.2 c.p.c..
La giurisprudenza ha chiarito che in caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de
7 cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti.
(cfr. Cass. civ., sez. II, n. 15995/2022).
Nel caso di specie, l'attore in riassunzione ha correttamente individuato nominativamente gli eredi (chiamati) nella comparsa conclusionale, allegando altresì il certificato storico di famiglia (datato 13.12.2023), individuati nei sigg.ri , , Controparte_1 Controparte_2
, e . Controparte_3 Controparte_4 CP_5
2. Conclusioni e spese processuali
La domanda di pagamento va dunque accolta, per quanto di ragione, condannandosi il convenuto – e per esso i suoi eredi Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e – al pagamento della somma di € 1.600,00.
[...] Controparte_4 CP_5
Trattandosi di obbligazione di valuta non può invece disporsi la rivalutazione di detta somma e sono, infine, dovuti, gli interessi legali dalla data della domanda (notifica della citazione) fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa (quantum di accoglimento) delle tariffe vigenti secondo i parametri medi dai quali non vi è ragione di discostarsi, delle attività espletate.
Va disposta la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. Simone Castellano,
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: Parte_1
8 1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, quali eredi di – al pagamento in favore dell'attore della somma
[...] Persona_1
di € 1.600,00, oltre interessi legali dal giorno della notifica della citazione e fino al soddisfo;
2) condanna altresì i predetti convenuti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 per onorari ed € 264,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dispone la distrazione delle spese in favore dell'avv. Simone Castellano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 13.01.2025
Il giudice
Francesco Rossini
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