Accoglimento
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/06/2025, n. 4843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4843 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04843/2025REG.PROV.COLL.
N. 08113/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8113 del 2023, proposto da
FA.It Broker di Assicurazioni S.p.A. e FA.It Mediazione Creditizia S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Claudio Tesauro e Sara Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Konsumer Italia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 9273/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Claudio Tesauro, Sara Lembo e l'avv. dello Stato Maria Teresa Lubrano Lobianco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Le appellanti hanno impugnato avanti il Tar per il Lazio il provvedimento n. 29838, adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) il 5 ottobre 2021, ad esito del procedimento PS11856, unitamente ad ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compreso il provvedimento del 16 giugno 2021 con cui l’Autorità ha rigettato gli impegni proposti dalla società.
2 – Con l’atto impugnato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato la scorrettezza di quattro pratiche commerciali poste in essere dalle appellanti:
a) l’ingannevolezza del servizio di comparazione di prestiti offerto sul sito internet della società, poiché rappresentava delle condizioni economiche che in un certo numero di casi risultavano essere migliori di quelle effettivamente praticate dall’intermediario finanziario;
b) la sollecitazione, durante la procedura per la conclusione del contratto, dell’abbinamento al prestito di una polizza assicurativa facoltativa per mezzo di un pop-up;
c) la prassi di contattare telefonicamente i consumatori che avevano unicamente salvato un preventivo compilato online, indipendentemente dall’espressa richiesta di aiuto formulata dall’utente;
d) non aver adeguatamente informato i potenziali consumatori che Prima assicurazioni s.p.a. è un intermediario assicurativo (e non una compagnia di assicurazioni), senza precisare che le polizze collocate da quest’ultima società prevedevano un risarcimento in forma indiretta.
3 – Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar adito ha respinto il ricorso.
4 – Le originarie ricorrenti hanno proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
5 – In via preliminare, giova ricordare che FA.it è un sito web che compara svariate offerte in diversi settori, tra cui quello assicurativo e finanziario, in modo rapido e a titolo gratuito per il cliente finale. L’attività di comparazione dei prodotti assicurativi è gestita da FA.it Broker di Assicurazioni che opera come broker assicurativo, mentre la comparazione dei prodotti finanziari è gestita da FA.it Mediazione Creditizia che opera quale mediatore creditizio.
In entrambi i casi la società offre un servizio di consulenza ed assistenza ai clienti in virtù di un espresso mandato conferito dai medesimi prima dell’avvio del processo di comparazione (FA.it non svolge infatti un servizio di televendita). Le appellanti riferiscono che solo una minima parte (5%) dei contratti assicurativi è stipulata direttamente tramite i servizi resi da FA.it (via web o tramite i suoi operatori telefonici), mentre per i prestiti l’utente stipula il contratto di finanziamento sempre direttamente con l’istituto di credito prescelto (FA.it svolge un mero ruolo di intermediazione).
5.1 - All’esito dell’istruttoria, l’Autorità ha sanzionato FA.it per complessivi 7 milioni di euro contestandole due distinte violazioni del Codice del Consumo: - una pratica commerciale ingannevole in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, per non aver FA.it fornito informazioni chiare in merito (i) alla possibile modifica delle condizioni economiche dei prestiti da parte degli istituti di credito eroganti rispetto a quelle prospettate all’esito del processo di comparazione (“Condotta A”), e (ii) alla natura di intermediario assicurativo di Prima Assicurazioni S.p.A. (“Prima”) nonché al fatto che essa collochi polizze con risarcimento in forma indiretta (“Condotta D”); - una pratica commerciale aggressiva, in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo per aver (i) proposto insistentemente, agli utenti che l’avevano già rifiutata, la possibilità di abbinare ai prestiti una copertura assicurativa facoltativa attraverso pop-up (“Condotta B”) e (ii) effettuato un’attività di sollecitazione all’acquisto attraverso i propri Call Center, in assenza di un’espressa richiesta dei consumatori (“Condotta C”).
6 – Il primo motivo di appello (“ sull’erroneità della sentenza nella parte in cui ha confermato la sussistenza di una pratica commerciale ingannevole: violazione e falsa applicazione degli articoli 21 e 22 del codice del consumo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento in fatto e in diritto, irragionevolezza e illogicità ”) concerne la prima pratica sanzionata, rispetto alla quale l’AGCM ha contestato a FA.it l’ingannevolezza del servizio di comparazione prestiti perché in nessun punto della procedura di preventivazione FA.it indicherebbe, con messaggi di immediata e necessaria lettura, che i risultati della comparazione sono provvisori e che le condizioni economiche della singola offerta potranno essere riviste dalla finanziaria una volta effettuata la richiesta di finanziamento. Parte appellante lamenta che il Tar per il Lazio, pur avendo ammesso che il cliente è informato della possibilità di reformatio in peius delle condizioni dell’offerta, ha ravvisato – erroneamente - un effetto di “agganciamento”, nella misura in cui queste informazioni sono fornite solo dopo l’avvio della simulazione.
A sostegno della censura, parte appellante rileva che:
- nella homepage “Prestiti Personali”, e cioè sin dal primo momento di contatto, FA.it avverte il consumatore che il servizio ha ad oggetto una “simulazione veloce” di prestito;
- l’utilizzo del termine “simulazione” è ben diverso da quello di “quotazione” o “preventivazione” ed è già di per sé indicativo del fatto che il cliente otterrà un risultato di carattere transitorio e non definitivo;
- la società informa in modo chiaro i propri utenti che l’erogazione del finanziamento è soggetta alla verifica di fattibilità da parte dell’istituto erogante (che controlla l’affidabilità creditizia del richiedente) e che le condizioni di prestito potrebbero subire variazioni, anche nelle “Condizioni di utilizzo generali prestiti”, che il cliente accetta prima di avviare la comparazione;
- nel caso di specie manca, dunque, l’effetto di “agganciamento” scorretto, visto che sin dai primi contatti – e comunque ben prima dell’avvio del processo di comparazione – il consumatore viene reso edotto degli elementi essenziali del servizio offerto senza alcun possibile effetto decettivo;
- la revisione delle condizioni economiche prospettate in sede di comparazione non è mai arbitraria, ma dipende: (i) dalla successiva modifica dei parametri di riferimento da parte del consumatore (durata o importo del finanziamento richiesto) o (ii) dall’acquisizione da parte dell’istituto di credito di informazioni ulteriori sull’affidabilità creditizia del cliente;
- a fronte di quasi un milione di simulazioni annue nel triennio 2018-2020, nel fascicolo istruttorio non c’è una sola segnalazione ove si lamenti l’ingannevolezza del servizio offerto;
- la pratica contestata è del tutto inidonea ad incidere sulle scelte di acquisto del consumatore. Infatti, FA.it non vende direttamente i prodotti finanziari, ma svolge esclusivamente un ruolo di consulenza in favore dell’utente e di intermediazione tra quest’ultimo e gli istituti finanziari;
- la percentuale di offerte che ha subito una reformatio in peius è del tutto irrisoria (si tratta del 6% delle offerte formulate da uno solo dei numerosi partner della società, TE, che sul totale delle provvigioni di FA.it pesa il 6,5%) e ha riguardato casi in cui l’istituto aveva ricevuto un riscontro negativo in sede di verifica di affidabilità creditizia.
6.1 – Per quanto concerne la pratica sub d. – dove l’Autorità ha contestato a FA.it di non aver adeguatamente informato i potenziali clienti che la società partner Prima è un intermediario assicurativo (e non una compagnia assicurativa) e che la medesima società offre polizze con risarcimento in forma indiretta – parte appellante lamenta che il TAR Lazio ha confermato l’ingannevolezza della condotta argomentando, erroneamente, che FA.it ha informato i consumatori solo tramite rimandi ad altre pagine del sito web; il che renderebbe “ palese il pericolo di conclusione di contratti non coerenti con le esigenze e le aspettative ” del consumatore.
Secondo parte appellante, anche a questo riguardo, il giudice di primo grado avrebbe travisato i fatti ed avrebbe omesso di considerare una serie di circostanze che escludono l’ingannevolezza della condotta, posto che:
- non esiste alcuna correlazione tra la natura di intermediario e la tipologia di polizze offerte. Un intermediario può offrire sia polizze con risarcimento in forma diretta (CARD), che ordinario (NO CARD). Le informazioni sulla natura (compagnia/intermediario) del partner non hanno alcun impatto sul tipo di prodotto offerto (CARD/NO CARD) e una loro eventuale omissione – che comunque non si è verificata nel caso di specie – non esporrebbe in ogni caso il consumatore alla conclusione di contratti “non coerenti con le proprie esigenze ed aspettative”;
- anche la società Prima commercializzava polizze con risarcimento sia in forma diretta (CARD) che indiretta (NO CARD) e comunicare ai clienti che Prima offriva polizze con risarcimento in forma ordinaria, come pretende l’Autorità, avrebbe voluto dire fornire una informazione errata;
- FA.it ha sempre rappresentato “immediatamente” al consumatore la distinzione tra compagnia e intermediario e le differenze sulle tipologie di risarcimento;
- l’informativa sulla natura di Prima è analoga a quella fornita per tutti gli altri intermediari assicurativi presenti sul sito di FA.it, sicché la decisione dell’AGCM, che ritiene legittima l’informativa con riferimento agli altri intermediari e contesta solo quella in merito a Prima, è palesemente contraddittoria e ingiustificata;
- anche l’informativa sulla tipologia di risarcimento è stata fornita sin dall’inizio e durante tutto il processo di comparazione;
- le informative in questione sono state il frutto di una fitta interlocuzione con IVASS, proprio al fine di assicurare piena conformità con la disciplina dettata dal Reg. 40/2018, che ha rappresentato il punto di caduta di un’indagine sui siti comparativi avviata da IVASS nel 2014 e volta proprio a garantire il pieno rispetto dei criteri di trasparenza e correttezza nei confronti dei consumatori in relazione alle diverse tipologie di risarcimento
7 – Il motivo è fondato, dovendosi accogliere la prospettazione di parte appellante rispetto ad entrambe le pratiche contestate.
In via preliminare, va posta l’attenzione sul ruolo pro-competitivo di parte appellante, che in principalità svolge il ruolo di comparatore delle diverse offerte presenti sul mercato a vantaggio del consumatore, il quale è così edotto con immediatezza della situazione del mercato per il servizio al quale è interessato, senza la necessità di svolgere apposite indagini.
La particolare natura del servizio reso da parte appellante non può non incidere sull’integrazione degli illeciti contestati, avuto riguardo al fatto, appunto, che parte appellante non offre alcun bene e/o servizio “finale” al consumatore, se non quello “strumentale” di rendere un immediato quadro delle offerte presenti sul mercato rispetto a determinati beni e/o servizi.
Fermo che il principio di chiarezza e completezza nelle comunicazioni pubblicitarie si impone fin dal primo contatto o “aggancio” con il consumatore, che deve essere posto nelle condizioni di poter valutare l’offerta economica nei suoi elementi essenziali al fine di percepirne con chiarezza la portata e poter conseguentemente operare una consapevole scelta economica, con la conseguenza che “ il rinvio a ulteriori fonti di informazione, tra l’altro di consultazione solo eventuale, non consente di sanare ex post l’inadempimento dell’onere informativo imposto all’operatore ” (Consiglio di Stato, 12 marzo 2020, n. 1751), nel caso di specie, non può essere trascurata la peculiarità del servizio reso da parte appellante, consistente nell’immediato raffronto fra i servizi offerti dai diversi operatori.
E’ infatti evidente che l’offerta definitiva, in relazione ai prodotti finanziari, non potrà che essere determinata dal soggetto che eroga il finanziamento e non potrà che essere calibrata sulla specifica posizione di ciascun contraente.
In altri termini, appare nella logica del servizio reso – di immediata comparazione al fine di fornire un quadro sulla situazione di mercato – che questo non possa sempre individuare con precisione i termini specifici di ciascuna offerta, specie in ambiti nei quali questa è notoriamente dipendente dalle condizioni economico-personali di ciascun contraente, che devono essere vagliate dall’ente che eroga il servizio.
7.1 – A prescindere dalle considerazioni generali che precedono, nello specifico, quanto alla prima condotta sanzionata, deve osservarsi che sin dal primo contatto il consumatore è reso edotto del fatto che l’operatore effettua una “simulazione in maniera veloce” delle varie offerte presenti sul mercato. Come argomentato da parte appellante, già l’utilizzo del termine “simulazione” è un primo indice del fatto che si è al cospetto di un mero modello (“veloce”) funzionale alla valutazione delle diverse offerte presenti sul mercato.
In disparte tale aspetto legato alla peculiare attività di parte appellante, questa ha in ogni caso precisato che gli utenti sono informati che l’erogazione del finanziamento è soggetta alla verifica di fattibilità da parte dell’istituto erogante (che controlla l’affidabilità creditizia del richiedente) e che le condizioni di prestito potrebbero subire variazioni, anche nelle “Condizioni di utilizzo generali prestiti”, che il cliente accetta prima di avviare la comparazione (in particolare: “ la conclusione del contratto di finanziamento avviene sempre direttamente con l’Istituto di credito prescelto dal consumatore previa verifica di affidabilità creditizia ” con “ la possibilità concreta che l’offerta di finanziamento che viene preventivata al cliente sul sito di FA.it possa essere successivamente modificata dall’Istituto di credito ”).
Parte appellante ha precisato che tale avvertimento è poi ribadito nelle successive fasi del processo di comparazione e, in particolare, nella pagina di riepilogo dell’offerta e nelle e-mail che l’utente riceve dopo il salvataggio del preventivo.
Peraltro, tale circostanza – ovvero che la determinazione finale dell’offerta non possa che essere determinata dal soggetto che eroga il finanziamento e che dovrà istruire la pratica di affidabilità creditizia rispetto a ciascun singolo consumatore - deve comunque ritenersi nota all’utente medio del servizio di comparazione, che si rivolge a parte appellante per avere una sintesi delle offerte presenti sul mercato e solo in seconda battuta, e non necessariamente, per acquistare il servizio al quale è interessato.
Di fatto, la società ha rappresentato che la percentuale di offerte che ha subito un peggioramento è quantificabile nel 6% delle offerte formulate da uno solo dei numerosi partner della società, TE (sul totale delle provvigioni di FA.it pesa appena il 6,5%).
Parte appellante ha inoltre dato atto che tali modifiche hanno riguardato casi in cui l’istituto aveva ricevuto un riscontro negativo in sede di verifica di affidabilità creditizia; inoltre, a conferma del fatto che il servizio reso era di mera comparazione, parte appellante ha rappresentato la sussistenza di molti casi (tralasciati dall’AGCM) in cui le condizioni economiche del prestito sono state migliorative, rispetto a quelle prospettate in sede di simulazione, non potendosi dunque credibilmente configurare alcun effetto aggancio in pregiudizio del consumatore nella condotta di parte appellante.
Richiamando le considerazioni generali svolte innanzi, va rimarcato che FA.it non vende direttamente i prodotti finanziari, ma svolge esclusivamente una funzione di comparazione in favore dell’utente e di intermediazione tra quest’ultimo e gli istituti finanziari.
Del resto, non è nemmeno messo in dubbio dall’Autorità che l’effettiva decisione di acquisto avviene solo successivamente alla concreta verifica di fattibilità e, quindi, a fronte di un preventivo definitivo corredato di tutta la documentazione obbligatoria per legge, di modo che, se del caso, il consumatore ha tutto il tempo di valutare e comparare l’offerta “finale” con altre offerte presenti sul mercato.
7.2 – La censura merita accoglimento anche quanto all’ulteriore pratica con la quale si contesta a FA.it di non aver adeguatamente informato i potenziali clienti che la società partner Prima è un intermediario assicurativo e non una compagnia assicurativa.
Al riguardo, appare dirimente il fatto che le informazioni sulla natura di intermediario di Prima erano presenti già nella homepage nella sezione “Compagnie e Intermediari assicurativi”: selezionando il Link “Partner assicurativi FA.it” si veniva rimandati alla pagina “Come funziona” contenente una tabella con l’indicazione di tutti i partner di FA.it e la natura di compagnia o di un intermediario di ciascuna di esse.
Nello specifico, cliccando sulla voce relativa a Prima, si veniva indirizzati ad una pagina dedicata in cui veniva chiarito espressamente che Prima è una società di intermediazione che distribuisce prodotti di diverse compagnie.
Parte appellante ha inoltre esaustivamente chiarito che la distinzione tra polizze, oltre ad essere oggetto di apposito capitolo informativo nella pagina “Come funziona”, costituiva proprio uno dei parametri di ricerca. In corrispondenza dell’opzione per effettuare questa scelta l’utente poteva visualizzare un “tooltip” informativo che offriva una spiegazione della differenza tra le due tipologie di risarcimento.
La società ha infine opportunamente evidenziato che l’idoneità di tale informativa è stata riconosciuta in più occasioni dalla stessa AGCM, che ha chiuso i procedimenti PS9212-FA.it comparatore RC Auto (provv. n. 25420, dell’8.04.2015) e PS10785- FA.it-Sweet plus 2016 (provv. n. 27023, del 31.01.2018). Non solo, le informative in questione sono state vagliate positivamente anche da IVASS.
7.3 – Infine, deve osservarsi che le considerazioni che precedono appaiono in linea con l’orientamento recentemente espresso anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo la quale non sussiste un’omissione ingannevole qualora: i) le informazioni rilevanti in merito alle caratteristiche del servizio offerto siano esplicitate nelle condizioni generali di vendita facilmente accessibili al cliente; ii) l’accettazione dell’offerta da parte del consumatore sia tecnicamente condizionata dalla conferma della conoscenza di tali condizioni poiché ciò consente di garantire che tale consumatore prenda la sua decisione consapevole di natura commerciale (cfr. CGUE, C-518/23 del 23 gennaio 2025).
8 – Con il secondo motivo (“ sull’erroneità della sentenza nella parte in cui ha confermato la sussistenza di una pratica commerciale aggressiva: violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 25 del codice del consumo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento in fatto e in diritto, irragionevolezza e illogicità ”) parte appellante contesta la seconda condotta sanzionata, dove l’Autorità ha considerato aggressiva la pratica di sollecitare l’abbinamento al prestito di una polizza assicurativa facoltativa per mezzo di un pop-up in cui viene enfatizzato il vantaggio della proposta assicurativa (“tutelati”) e il pulsante per l’adesione sarebbe rappresentato con accentuata evidenza rispetto a quello del rifiuto.
Il Giudice di primo grado ha confermato le contestazioni dell’Autorità, rilevando che: - il pop-up compariva “nonostante l’esplicito rifiuto dei consumatori a sottoscrivere l’assicurazione” al fine di sollecitare un ripensamento; - la grafica utilizzata sarebbe idonea ad influenzare indebitamente la volontà degli utenti tenuto conto che (i) il pop-up era titolato “assicurazione non selezionata” e (ii) l’opzione di sottoscrizione era evidenziata in verde (e non in bianco come quella di rigetto) e caratterizzata da una freccia a destra, “ quasi ad indicare la necessità di dover cliccare su quel pulsante per proseguire l’iter di acquisto ”.
Parte appellante prospetta che, per configurare una pratica commerciale aggressiva, è necessario dimostrare che la condotta del professionista abbia provocato una sorta di manipolazione concreta o anestetizzato abilmente la volontà dell’utente, spingendolo ad agire contro la propria volontà.
Per tale ragione, si argomenta nel senso che la circostanza per cui il pop-up era visualizzato anche dai consumatori che non avevano aggiunto, in prima battuta, l’assicurazione non connota di aggressività la pratica. E infatti l’opzione di default preimpostata era “No, non mi interessa” e, dunque, poteva ben accadere che il cliente avesse rinunciato inconsapevolmente alla possibilità di abbinare al prestito una copertura assicurativa o che non avesse attentamente valutato questa opzione, cliccando distrattamente sul pulsante avanti e senza de-selezionare l’opzione predefinita.
Inoltre, per parte appellante, il Tar si sarebbe focalizzato sul titolo del pop-up e sul pulsante verde, senza considerare che: - il pop-up offriva anche l’opzione “Non voglio assicurarmi”, che per posizione, carattere utilizzato e dimensione grafica era del tutto paritetica all’opzione “Aggiungi assicurazione”; - il pop-up poteva essere facilmente chiuso cliccando sulla “X” in alto a destra e chiariva espressamente che la polizza era “facoltativa”; - il pop-up appariva una volta soltanto (non vi erano dunque ripetute sollecitazioni); - cliccando sul pulsante “Aggiungi assicurazione” l’utente esprimeva esclusivamente un interesse che poteva essere ritrattato in qualunque momento, dato che la decisione di acquisto veniva presa successivamente e doveva necessariamente coinvolgere l’istituto di credito che eroga il prestito a cui l’assicurazione è collegata.
Parte appellante sottolinea che l’assenza di aggressività trova conferma nei dati di fatto in merito all’effettivo utilizzo del pop-up da parte degli utenti.
8.1 - L’ultima condotta contestata a FA.it consiste nell’aver sollecitato i consumatori all’acquisto di prodotti assicurativi e finanziari contattando telefonicamente anche quelli che “ pur avendo salvato il preventivo, non hanno tuttavia espressamente richiesto di essere contattati ”.
Il Tar ha confermato l’aggressività di tale pratica, sostenendo che le evidenze dimostrerebbero che parte ricorrente telefonava “ tra le quattro e le sette volte anche i consumatori che espressamente avevano chiesto di non essere contattati ”. Questo dato confermerebbe che “ il professionista agisse in maniera difforme dalla volontà espressa del consumatore, al fine di sollecitare la conclusione del contratto ”.
Parte appellante contesta tali assunti e precisa che l’Autorità non ha mai contestato a FA.it un numero di chiamate compreso tra le quattro e le sette, né che queste chiamate venivano fatte contro la volontà espressa dei clienti.
Si evidenzia che nessuna indagine in merito al numero di telefonate effettuate è mai stata in concreto svolta. Anzi, il Giudice di primo grado ha ignorato i dati prodotti dalla società nel corso del procedimento, che dimostrano che il numero di chiamate effettuate dal Call Center fosse del tutto esiguo e, comunque, incompatibile con una pratica aggressiva.
Parte appellante rileva inoltre che non possono considerarsi aggressive le chiamate effettuate su espressa richiesta del cliente, né quelle non risposte atteso che “ proprio l’assenza del contatto tra le parti e quindi la mancata percezione del sollecito è idoneo ad escluderne la valenza quale elemento di pressione strutturale ” (Consiglio di Stato, sez. VI, del 9 marzo 2020, n. 1694). Escludendo queste ipotesi, il numero medio di chiamate effettuate tra il 2018-2021 è pari allo 0,12 nel settore assicurativo e allo 0,45 nel settore dei prestiti. Che questi numeri non siano compatibili con una pratica aggressiva lo conferma la stessa AGCM, che nel 2017 ha accettato gli impegni proposti da Vodafone che prevedevano un numero massimo di contatti di gran lunga superiore a quelli effettuati da FA.it (PS5223 Vodafone – Sollecitazioni telefoniche non richieste).
Sul secondo punto, parte appellante precisa che l’Autorità non contesta a FA.it di aver contattato clienti che avevano espressamente chiesto di non essere contattati (come erroneamente affermato dal Tar), ma coloro che non avevano formulato una espressa richiesta in tal senso. Per configurare una pratica commerciale aggressiva non basta sostenere che il contatto non sia richiesto, è necessario provare un quid pluris, ovverosia che il contatto telefonico avvenga con modalità tali da falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, ad esempio, chiamando insistentemente clienti contro la propria volontà e veicolando contenuti aggressivi e fuorvianti.
In sintesi, per parte appellante, contrariamente a quanto sostiene l’Autorità, un contatto non richiesto non necessariamente è indesiderato e aggressivo, per essere tale il contatto deve essere insistente e veicolare contenuti mendaci e aggressivi. Altrimenti, ogni attività di teleselling sarebbe illegittima, poiché origina sempre da una iniziativa autonoma del professionista.
Parte appellante, laddove si nutrissero dei dubbi su tale aspetto, chiede che venga sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il seguente quesito pregiudiziale ex art. 267 TFUE: “ se è possibile sanzionare una società che svolge attività di comparazione di prezzi in virtù di un mandato di intermediazione appositamente conferito dai consumatori, per una pratica commerciale aggressiva consistente nell’aver contattato telefonicamente i consumatori in assenza di espressa richiesta nel corso del processo di preventivazione, senza svolgere alcuna indagine sul contenuto del messaggio veicolato telefonicamente e sulla frequenza delle telefonate effettuate ”.
9 – La censura è fondata.
Deve considerarsi aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Ciò che contraddistingue una pratica aggressiva è, quindi, una condotta invasiva che attraverso pressioni limita la libertà di scelta del consumatore. Al riguardo, si è precisato che “ attraverso la pratica aggressiva, l’operatore si propone di condizionare la volontà del consumatore, facendogli concludere un contratto della cui convenienza non è convinto…affinché si possa parlare di pratica aggressiva è necessaria una sorta di manipolazione concreta della volontà dell’utente, non incidendo meramente e semplicemente sul suo diritto a conoscere le informazioni necessarie ad effettuare una libera e consapevole scelta, ma che si concretizzi in una condotta che sia capace di condizionare il comportamento (e quindi la libertà di scelta) dell’utente ” (Cons. Stato, n. 7794/2021).
Le due condotte contestata come aggressive nel provvedimento impugnato non hanno le caratteristiche innanzi delineate, dal momento che non sussiste la prova di un indebito condizionamento, né dell’idoneità a limitare – in modo considerevole – la libertà di scelta del consumatore.
9.1 - Quanto alla pratica di sollecitare l’abbinamento al prestito di una polizza assicurativa facoltativa per mezzo di un pop-up, la prospettazione dell’Autorità - seppur possa essere seguita nella parte in cui valorizza il fatto che il pop-up era visualizzato anche dai consumatori che non avevano aggiunto, in prima battuta, l’assicurazione - non ha adeguatamente considerato che in tale fase iniziale l’opzione di default preimpostata sul sito era “No, non mi interessa”, sicché l’esclusione dell’assicurazione operava automaticamente, potendo anche non implicare un’effettiva scelta del consumatore. Il successivo pop-up si limitava a rinnovare, anche in una successiva fase avanzata della procedura, la possibilità di tale opzione, alla quale l’utente ristava libero di aderire o meno.
Anche a tale proposito, va ricordata la peculiarità del servizio offerto da parte appellante; in particolare, va rimarcato che, anche qualora il consumatore avesse optato per il pulsante “Aggiungi assicurazione”, questi esprimeva un mero interesse, che poteva essere ritrattato in qualunque momento dato che la decisione di acquisto era successiva, dovendo necessariamente coinvolgere l’istituto di credito che eroga il prestito cui l’assicurazione è collegata.
Da un altro punto di vista, non trova conferma in atti l’assunto del Tar per cui la presentazione complessiva del pop-up indicava “la necessità” di abbinare la polizza assicurativa facoltativa, essendo all’opposto prevista la possibilità di escludere tale eventualità cliccando sul relativo pulsante, oppure chiudendo il pop-up, come confermato dai dati di seguito esposti.
La società ha infatti spiegato che il pop up non compariva sempre a tutti i clienti che avevano cliccato sull’opzione “No, non mi interessa” o che non avevano cliccato nulla, ma casualmente e in una percentuale di casi che la società individua nel 2,4% dei preventivi calcolati tra il 2018 e il 2020. Inoltre, nell’80% dei casi il consumatore ha chiuso il pop-up rifiutando la polizza, mentre solo nel 20% dei casi (12.354) ha chiesto di calcolare il preventivo con annessa copertura assicurativa; di questo 20%, solo nel 9,6% dei casi (1.193) – pari allo 0,04% del totale preventivi e all’1,7% dei preventivi che hanno visualizzato il pop-up – il consumatore ha effettivamente poi concluso il contratto, una volta messo in contatto con l’istituto erogante.
Alla luce delle circostanze che precedono, deve concludersi che il provvedimento non giustifichi a sufficienza il motivo per cui il pop-up incriminato fosse funzionale a sollecitare, tramite modalità aggressive, l’acquisto di una polizza facoltativa in abbinamento al prestito.
9.2 – Quanto alla condotta consistente nell’aver sollecitato i consumatori all’acquisto di prodotti assicurativi e finanziari contattando telefonicamente anche quelli che “ pur avendo salvato il preventivo, non hanno tuttavia espressamente richiesto di essere contattati ”, va in primo luogo precisato, a scanso di equivoci, che non può considerarsi di per sé illecito il contatto nei confronti di chi non abbia chiesto esplicitamente di essere contattato.
Peraltro, deve essere evidenziato che erano gli stessi clienti a inserire il proprio numero di telefono in sede di compilazione del form di preventivazione, dovendosi dunque ragionevolmente supporre che questi avessero accettato l’eventualità di essere poi contattati.
Anche in riferimento a tale condotta va inoltre rammentato che parte appellante non si pone quale controparte diretta del consumatore, ponendosi quale intermediario che viene contattato in prima battuta dallo stesso consumatore.
Nello specifico, la società ha chiarito che non svolge attività di sollecitazione alla vendita, ma agisce sulla base di un mandato di intermediazione conferito dall’utente (prima dell’avvio del processo di quotazione), in virtù del quale svolge un’attività di consulenza e assistenza per consentire al cliente di scegliere il prodotto assicurativo o finanziario che meglio risponde alle sue esigenze (il contratto di intermediazione assicurativa prevede espressamente che “ il servizio viene reso al Cliente per il tramite del Sito ovvero dei propri operatori e collaboratori del call center ”; il contratto di mediazione creditizia prevede che la società “ mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela ”; le condizioni Generali di Utilizzo del Servizio della società prevedono che il servizio reso include tra le altre cose “ 4. Assistenza di servizio relativa al prodotto comparato, al rinnovo o alla scadenza annuale, per mezzo di email e telefono ”).
Sotto un differente profilo, contrariamente agli assunti del Giudice di primo grado, deve evidenziarsi come l’Autorità non abbia dimostrato l’insistenza delle chiamate e/o che siano stati veicolati contenuti tali da provocare una “ sorta di manipolazione concreta ” o da “ anestetizzare abilmente la volontà dell’utente ”, spingendolo ad agire contro la propria volontà (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, del 29.03.2021, n. 2631).
Il rilievo del Tar circa un numero di chiamate compreso tra le quattro e le sette volte è stato chiarito da parte appellante e non trova riscontro nel provvedimento ai fini della contestazione, indicando i casi in cui è il cliente che chiede di essere contattato.
In relazione al dato quantitativo, parte appellante ha rappresentato che il numero medio di tentativi di telefonata effettuate tra il 2018 e il 2021 sui preventivi salvati è stato pari a 1,22 nel settore assicurativo e a 1,97 nel settore prestiti, inclusi (i) i casi in cui è stato l’utente a chiedere di essere ricontattato in un momento successivo e (ii) l’utente non risponde.
Al riguardo, non possono considerarsi automaticamente aggressive le chiamate effettuate su espressa richiesta del cliente, né quelle non risposte (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, del 9 marzo 2020, n. 1694).
Alla luce delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato non fa emergere elementi sufficienti atti a connotare di aggressività le condotte attenzionate.
10 – In riferimento a tutte le condotte contestate, seppure debba ribadirsi che le pratiche vietate dal codice del consumo siano illeciti di pericolo, relativamente ai quali non è necessaria la effettiva lesione del bene giuridico protetto dalla norma (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 161), resta il fatto - incontestato - che, nel caso in esame, alcuna doglianza è mai pervenuta da parte dei consumatori.
Come già detto, la società ha inoltre evidenziato e documentato l’esigua consistenza numerica delle supposte violazioni e, al riguardo, l’Autorità non ha specificatamente contestato tali risultanze.
Ne deriva che tali dati, pur non dirimenti, valgono tuttavia a costituire un’indiretta conferma dell’assenza di una pratica abusiva, tanto più che alcun consumatore, potenzialmente vittima delle stesse, ha mai sollevato alcuna rimostranza.
11 - L’accoglimento dell’appello per i profili che precedono permette di assorbire le ulteriori censure proposte.
Per altro, le circostanze dedotte nel terzo motivo di appello - con il quale è stata contestata la disparità di trattamento rispetto ad altri operatori del settore - a prescindere dalla sussistenza di tale vizio e della sua autonoma portata invalidante - sono idonee a confermare le considerazioni svolte in riferimento all’accoglimento dei primi due motivi di appello, tenuto conto che altri comparatori online ponevano in essere condotte del tutto sovrapponibili a quelle contestate a FA.it.
Nello specifico, parte appellante ha documentato che: (i) i principali siti di comparazione prospettano ai consumatori condizioni di prestito non definitive e comunque soggette ad una verifica postuma da parte dell’istituto creditizio; (ii) forniscono un’informativa sulla natura di intermediario o di compagnia di assicurazione dei propri partner e sulla tipologia di risarcimento offerta (diretta/ordinaria) del tutto analoga a quella presente sul sito di FA.it o significativamente meno chiara; (iii) il pop-up è una pratica estremamente diffusa che viene comunemente utilizzata dai professionisti che operano online per offrire ai consumatori la possibilità di acquistare servizi opzionali, anche in una fase avanzata del processo di preventivazione.
12 – In definitiva, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado e annullato il provvedimento impugnato.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, vista la particolarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO