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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/09/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.SA Anna Bora ConSIliere est.
Dott.SA Paola Mureddu ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 730/2024 r.g.
promoSA da
Dott.SA (C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Romolo DONZELLI
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Michele PRATELLI P.IVA_1
RESISTENTE- RICORRENTE IN VIA INCIDENTALE
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Ancona. pagina 1 di 32
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento della Commissione Amministrativa
Regionale di Disciplina Marche – Umbria del 16.11.2023 nel procedimento disciplinare n.3/2022, Prot. Gen., n. 31, Ruolo P.C. n. 70
CONCLUSIONI
DELLA RICORRENTE:
- via principale, accertare l'ingiustizia e l'invalidità del provvedimento disciplinare impugnato, dichiarando che non sussistono gli illeciti addebitati e prosciogliere il Notaio Dott.SA non essendovi luogo a Parte_1 provvedimento disciplinare;
- in via subordinata, tener conto delle attenuanti generiche e provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144, comma 1, l. not. ed in ogni caso adottare la misura sanzionatoria ritenuta di giustizia e meno afflittiva, tenuto conto delle circostanze;
- in ogni caso, rigettare il reclamo incidentale proposto dal . Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese, anche del procedimento disciplinare.
In via istruttoria, anche ai fini del rigetto del reclamo incidentale, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione “vero che”:
1) in data 23.11.2018, alle ore 10:15, aveva appuntamento con il Notaio
Dott.SA presso lo studio di quest'ultima in Fano (PU), Via della Parte_1
Costituzione n. 10;
2) nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo 1), si è intrattenuto con il Notaio Dott.SA sino alle ore 10:40 circa;
T_
3) in data 23.11.2018 alle ore 12:30, è ritornato presso lo studio del Notaio
Dott.SA in Fano (PU), Via della Costituzione n. 10; T_
4) nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo 3), ha dovuto attendere circa 10 minuti per poter riparlare con il Notaio in quanto quest'ultima era impegnata con i clienti IG.ri Per_1
5) in data 23.11.2018, alle ore 10:15, il IG. aveva Persona_2
pagina 2 di 32 appuntamento con il Notaio Dott.SA presso lo studio di quest'ultima Parte_1 in Fano (PU), Via della Costituzione n. 10;
6) nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo 1), il IG. si è intrattenuto con il Notaio Dott.SA sino alle ore Persona_2 T_
10:40 circa;
7) in data 23.11.2018 alle ore 12:30, il IG. è ritornato Persona_2 presso lo studio del Notaio Dott.SA in Fano (PU), Via della Costituzione n. T_
10;
8) nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo 3), il IG. ha dovuto attendere circa 10 minuti per poter riparlare con il Persona_2
Notaio in quanto quest'ultima era impegnata con i clienti IG.ri Per_1
9) in data 23.11.2018, alle ore 10:45 c.a., il notaio ha rogitato una compravendita fiSAta tra i IG.ri e (rep. nn. 3.379/2.562) Parte_2 Per_3
e l'atto veniva chiuso alle ore 11:25;
10) in data 23 novembre 2018, alle ore 12:15, quando perveniva via mail dallo studio dell'Avv. Catenacci l'autorizzazione del G.T. alla vendita, i IG.ri e Per_1
l' Avv. Catenacci erano ancora presenti in studio e discutevano su quali CP_2 avrebbero potuto essere modalità di pagamento del prezzo;
11) in data 23.11.2018, presso lo studio del Notaio Dott.SA in Fano T_
(PU), Via della Costituzione n. 10, l'appuntamento con i IG.ri e l' Per_1 CP_2
Avv. Donatella Catenacci, finalizzato alla vendita pro quota dell'immobile sito in
Senigallia, località Scapezzano alla via Arnaldo da Brescia, n. 30 tra Pt_3
e si è protratto almeno sino alle ore 14.00;
[...] CP_3
12) in data 23.11.2018, alle ore 11.30, presso lo studio del Notaio Dott.SA
in Fano (PU), Via della Costituzione n. 10, era fiSAto ed aveva inizio T_
l'appuntamento con i IG.ri per procedere alla stipula dell'atto di vendita Per_1 pro quota dell'immobile sito in Senigallia, località Scapezzano alla via Arnaldo da
Brescia, n. 30 tra e Parte_3 CP_3
13) in data 23.11.2018, presso lo studio del Notaio Dott.SA in Fano T_
(PU), Via della Costituzione n. 10, il Notaio Dott.SA , verso le ore 12:30, T_ ha sospeso l'appuntamento con i SI.ri per ricevere altro cliente dello Per_1
pagina 3 di 32 studio, IG. ; Persona_2
14) in data 23.11.2018, presso lo studio del Notaio Dott.SA in Fano T_
(PU), Via della Costituzione n. 10, l'appuntamento con i IG.ri si è Per_1 protratto sino alle ore 14.00, essendo sorta questione in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo della vendita;
15) in data 23.11.2018, presso lo studio del Notaio Dott.SA in Fano T_
(PU), Via della Costituzione n. 10, la IG.ra si recava CP_3 all'appuntamento per il rogito già munita del libretto degli assegni;
16) il suo studio, con mail delle ore 12:15 del 23.11.2018, ha trasmesso al
Notaio Dott.SA la copia conforme del provvedimento del Giudice Tutelare T_ del Tribunale, Dott. con il quale è stata autorizzata la stipula dell'atto di Per_4 vendita di cui al precedente capitolo 12), come da documentazione che si rammostra al teste (cfr. doc. n. 12 allegato alla memoria difensiva del
26.01.2023);
17) in data 23.11.2018, presso lo studio del Notaio Dott.SA in Fano T_
(PU), Via della Costituzione n. 10, prima di procedere alla sottoscrizione dell'atto di vendita, il Notaio ha letto e illustrato a tutte le parti presenti, ivi compresa la SI.ra , il contenuto del provvedimento autorizzativo del Giudice CP_3
Tutelare del Tribunale di Pesaro, Dott. anche con riguardo alla questione Per_4 dell'ospitalità a favore del SI. da parte dei fratelli;
Parte_3
18) a seguito delle circostanze di cui al precedente capitolo 17), le parti presenti, ivi compresa la SI.ra , hanno esonerato il Notaio Dott.SA CP_3
dal dare nuovamente lettura, in sede di stipula dell'atto di vendita, T_ dell'atto autorizzativo del Giudice Tutelare del Tribunale di Pesaro, Dott. Per_4
19) a seguito delle circostanze di cui ai precedenti capitoli 17) e 18), prima di procedere alla sottoscrizione, l'atto di vendita è stato interamente letto dal Notaio
Dott.SA alla presenza di tutte le parti presenti, ivi compresa la SI.ra T_
; CP_3
20) in data 23.11.2018, presso lo studio del Notaio Dott.SA in Fano T_
(PU), Via della Costituzione n. 10, l'atto di vendita di cui al precedente capitolo
12) è stato sottoscritto da tutte le parti presenti, ivi compresa la SI.ra Per_1
pagina 4 di 32 , dopo le ore 14.00 c.a. CP_3
Si indicano, quali testi:
- sui capitoli da 1) a 4), il IG. , residente a [...]. Persona_2
- sui capitoli da 5) a 11), la IG.ra , residente a [...]. Parte_4
- sui capitoli da 12) a 20), l'Avv. Donatella Catenacci, con studio in Fano (PU).
Del RESISTENTE: “…..- respingere in toto il gravame avversario in quanto palesemente infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse in narrativa, conseguente conferma del provvedimento quivi impugnato, emesso dalla
CO.RE.DI. Marche e Umbria in data 16/11/2023 e depositato in data 23/01/2024.
- In via di reclamo incidentale condizionato, si opus e nell'ipotesi in cui l'adita
Corte di Appello dovesse ritenere corretto il gravame avversario, in parziale riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui la Commissione ha rilevato l'impossibilità di stabilire con precisione l'orario di sottoscrizione del rogito tra i licenziato dal notaio in data 23/11/2018, accertare Parte_5 T_
l'orario de quo entro la fascia temporale ricompresa tra le ore 10,30 e le 11,30 del 23/11/2018, o tuttalpiù al massimo entro le ore 12,45 sempre del
23/11/2018, con tutto ciò che ne consegue ai fini dell'accertamento in capo al
Notaio degli addebiti contestati dal ConSIlio Notarile richiamati in T_ narrativa.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
In via istruttoria, si oppone alle richieste di prova formulate ex adverso in quanto palesemente inammissibili.
Nella denegata ipotesi in cui dette prove testimoniali dovessero trovare ingresso nel presente giudizio, si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle stesse.
Insiste nella richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento n.
3/2022 avanti alla . Controparte_4
DEL PROCURATORE GENERALE: ha concluso chiedendo la reiezione del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato.
FATTI DI CAUSA
pagina 5 di 32 I) Il Presidente del ConSIlio Notarile dei Distretti Riuniti di , in Controparte_1 data 23.12.2022 (prot. n. 31) - all'esito della istruttoria svolta e delle delibere adottate dal ConSIlio in data 20.7.2022 e 22.11.2022 in seguito alla presentazione di un esposto da parte di contro la Dott.SA CP_3 [...]
, Notaio in Fano (PU) - ha promosso il procedimento disciplinare nei T_ confronti di quest'ultima contestando i seguenti addebiti:
- violazione dell'art. 147 I comma lettera a) L.N. e degli artt. 1 e 44 dei Principi di Deontologia;
-violazione dell'art. 47 comma 2 L.N. con conseguente applicazione dell'art. 138 comma 2 L.N.
Illustrata la vicenda e individuati gli elementi posti a fondamento degli illeciti disciplinari contestati, ha chiesto alla Commissione Amministrativa Regionale di
Disciplina Marche – Umbria la erogazione delle sanzioni di mesi sei ai sensi dell'art. 138 comma 2 L.N., per la violazione di cui all'art. 47 cit. e di mesi uno, ai sensi dell'art. 147 comma 1 lettera a) per la violazione della norma predetta e delle disposizioni citate del codice deontologico.
II) All'esito del procedimento disciplinare, espletata l'attività istruttoria consistita nella escussione di alcuni testimoni, la Commissione Amministrativa
Regionale di Disciplina Marche – Umbria, con il provvedimento in epigrafe indicato, ha dichiarato “sussistente la violazione dell'art. 47 L.N. dell'art. 147 I, primo comma, lettere a) e b) L.N.” e “riconosciuto il vincolo della continuazione e rilevata l'impossibilità di applicare le circostanze attenuanti di cui all'art. 144 L.N., vista la recidiva,” ha irrogato al Notaio “la sanzione della sospensione per mesi sei e giorni quindici”.
In particolare, la ha evidenziato che: CP_4
- il fulcro del procedimento è rappresentato dalla conclusione avvenuta in data
23 novembre 2018 a ministero del Notaio di una compravendita con cui T_
soggetto sottoposto alla misura dell'amministrazione di Parte_3 sostegno, ha alienato alla sorella, i diritti di piena proprietà per la CP_3 quota di ¼ su un determinato immobile sito in Senigallia, al prezzo di €.
10.000,00;
pagina 6 di 32 - nella ricostruzione fornita dal ConSIlio Notarile, attivatosi su segnalazione di che aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Pesaro la CP_3 declaratoria di falso della compravendita, con specifico riguardo all'orario di sottoscrizione (sentenza n. 612/2021), il Notaio ha ricevuto l'atto senza T_ essere in possesso del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;
- da ciò era risultato, da una parte, che in forza di quanto CP_3 stabilito nel provvedimento del giudice tutelare allegato all'atto notarile – secondo il ConSIlio solo successivamente alla sua sottoscrizione – si era ritrovata titolare di diritti immobiliari inconsapevolmente gravati dall'ospitalità in favore del fratello, sebbene nel corpo della compravendita fosse stato dato atto della assenza di garanzie reali ed altri vincoli, oneri e diritti che diminuiscano il godimento o la piena disponibilità e – dall'altro – che, non essendovi nell'atto alcuna specifica previsione in merito al diritto di ospitalità in favore di (come stabilito dal Pt_3
Giudice Tutelare), l'operazione negoziale si poneva in evidente contrasto con il provvedimento di autorizzazione, integrando una grave lesione della sfera giuridica dell'amministrato;
- la dott.SA inoltre – sempre nella prospettiva del ConSIlio – al fine di T_ occultare la circostanza dell'avvenuta redazione dell'atto pubblico in assenza della neceSAria autorizzazione del G.T., ha dolosamente sofisticato sia l'orario di sottoscrizione della compravendita (avvenuto in base a quanto risulta dall'atto pubblico alle ore 15,00) sia quello della verificazione della sottoscrizione digitale del provvedimento del G.T. la quale, secondo l'attestazione di conformità della copia cartacea del provvedimento all'originale informatico redatta dalla medesima
Dott.SA , sarebbe avvenuta alle 13.41.42 piuttosto che alle 12.41.42; T_
- all'esito delle escussioni testimoniali e della valutazione della documentazione allegata non era stato possibile stabilire con ragionevole certezza l'esatto orario della sottoscrizione della compravendita e dunque ritenere accertata la circostanza valorizzata dal ConSIlio in merito alla assenza dell'autorizzazione del giudice tutelare, al momento della chiusura dell'atto pubblico da parte della dott.SA ; T_
pagina 7 di 32 - tuttavia, ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare, anche ammesso che la compravendita sia stata sottoscritta quando il Notaio era già entrato in possesso del provvedimento del giudice tutelare (secondo quanto sostenuto dal pubblico ufficiale incolpato), l'atto ricevuto “obliterando totalmente la condizione di ospitalità prevista dalla autorità giudiziaria” si era posto in palese discontinuità con la volontà di una delle parti ( , “volontà che, Parte_3 plasmata sulla base del provvedimento tutelare, avrebbe dovuto trovare formale riscontro nell'atto notarile”, con conseguente pregiudizio per l'amministrato che aveva diritto a ricevere la prestazione di ospitalità da parte dei congiunti (tutti i fratelli e coniuge di ); Persona_5 CP_3
- dalla steSA formulazione dell'atto di compravendita emerge la conduzione da parte del Notaio di un insufficiente esame della volontà dei soggetti coinvolti nella vicenda il coniuge di quest'ultima, e gli altri CP_3 Persona_5 fratelli di , e atteso che l'atto implicava un Pt_3 Per_6 Persona_7 diritto personale di godimento che avrebbe imposto l'assunzione di una specifica obbligazione da parte dei medesimi), “foriero di una parziale e - senza dubbio – squilibrata composizione negoziale, rivelatasi irrispettosa della posizione giuridica del soggetto debole della contrattazione e, più in generale, contraria alle intenzioni di coloro che si erano affidati al suo ministero;
- né la mera allegazione del provvedimento del G.T. poteva ritenersi idonea a sanare le carenze segnalate atteso che “la peculiare natura del diritto personale del 'diritto di ospitalità' avrebbe postulato ai fini della sua nascita una esplicita assunzione debitoria di , e e di in CP_3 Per_6 Persona_7 Persona_5 favore di da rintracciarsi nell'atto pubblico stesso”; Parte_3
- dal contenuto della copia conforme all'originale dell'atto pubblico richiesto dalla Commissione in formato fotostatico era emerso che, al momento della stipula, il corpo dell'atto era già quasi completamente predisposto in carattere meccanizzato risultando aggiunti manualmente a penna il giorno ed il mese (sia nel formato numerico che in quello letterale), i riferimenti al provvedimento del
G.T. (aggiunti manualmente con la sola indicazione della parola “odierna”) e gli pagina 8 di 32 estremi dell'assegno di €. 4.000,00 da indicare come mezzo di pagamento in acconto;
- le modalità di compilazione dell'atto ed il suo contenuto denotano che il
Notaio non ha tenuto in considerazione né l'istanza inoltrata dall'amministratore di sostegno al (già ricevuta dal Notaio il giorno precedente, come risulta Pt_6 dalla documentazione prodotta), che non prevedeva alcun pagamento rateizzato per gli ulteriori €. 6.000,00 (come invece indicato nell'atto), né la “condizione di ospitalità” in favore di che non è entrata in alcun modo Parte_3 nell'accordo contrattuale.
Sulla base degli elementi evidenziati la Commissione ha ritenuto fondate le contestazioni mosse nei riguardi della Dott.SA in relazione alla violazione T_ degli artt. 47 comma II e 147 comma 1 lett. b) della L.N.; ha inoltre osservato, con riferimento alla violazione non occasionale delle norme deontologiche
(prevista dall'art. 147 lett.b cit.) che la Dott.SA aveva già subito in tempi T_ recenti, rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento, una sanzione disciplinare fondata, tra gli altri, sull'applicazione del medesimo art. 147 I comma lett. b) L.N.. per inosservanza degli artt. 14,31,36 e 37 dei principi di deontologia.
La Commissione ha altresì rilevato che, pur non essendo stato possibile determinare l'esatto orario di sottoscrizione della compravendita dalle escussioni dei testimoni, era emerso che l'orario indicato nell'atto (ore 15,00) non era quello in cui era avvenuta la predetta sottoscrizione: in considerazione di ciò, ha ritenuto fondata la contestazione basata sull'art. 147 I comma lett.a) L.N. perché, avendo attestato falsamente un errato orario di sottoscrizione della compravendita del 23.11.2018, la Dott.SA ha leso il decoro della classe T_ notarile, da un lato, minando il rapporto sociale di fiducia che intercorre tra il notaio e i cittadini e, dall'altro, compromettendo il rispetto di cui la categoria è degna in virtù del ruolo sociale e giuridico che ricopre.
III) Ha proposto reclamo la Dott.SA la quale, riepilogata la Parte_1 vicenda, ha censurato il provvedimento, ritenuto ingiusto ed invalido, per i motivi di seguito sintetizzati: ha quindi chiesto di accertare la ingiustizia e la invalidità
pagina 9 di 32 del provvedimento impugnato e di dichiarare che non sussistono gli addebiti disciplinari contestati;
in via subordinata, tenuto conto delle attenuanti generiche, di provvedere ai sensi dell'art. 144 I comma L.N. e, in ogni caso, ha domandato di adottare la misura sanzionatoria meno afflittiva, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto.
IV) Il , costituendosi, ha contestato integralmente tutti i Controparte_1 motivi di impugnazione chiedendone la reiezione e, nella ipotesi in cui si ritenga fondato il reclamo, ha proposto reclamo incidentale condizionato al fine di poter stabilire l'esatto orario di stipula della compravendita del 23.11.2018.
V) Il Procuratore Generale è intervenuto chiedendo la reiezione del reclamo e, per l'effetto, di confermare il provvedimento impugnato.
VI) Il Collegio assegnati alle parti i termini ex art. 275 bis c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali nonché ulteriore termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisione
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di reclamo, la ricorrente - in ordine alla accertata violazione dell'art. 47 comma 2, in relazione all'art. 138 comma 2 L.N. - lamenta la “violazione del principio di corrispondenza tra accusa e fatto addebitato in riferimento al non aver indicato la volontà delle parti e adeguato il contenuto del contratto di compravendita al decreto di autorizzazione del giudice tutelare”, avendo la Commissione, addebitato al Notaio una condotta materiale diversa da quella indicata nell'atto di incolpazione.
Ad avviso della reclamante il fatto storico addebitato e identificato nell'atto di incolpazione consiste nell'aver predisposto l'atto in assenza della autorizzazione del giudice tutelare mentre la impostazione seguita dalla Commissione è diversa, avendo questa osservato che non era possibile stabilire con certezza che al momento della chiusura dell'atto pubblico non vi fosse il provvedimento del giudice tutelare: ciò ha imposto alla di ritenere che l'atto pubblico è CP_4
pagina 10 di 32 stato predisposto in presenza del provvedimento, ma così facendo la
Commissione ha mutato la configurazione materiale della condotta e ha imputato alla Dott.SA un addebito diverso da quello contestato. T_
In altri termini, ha osservato la reclamante, “si paSA da un Notaio che viola almeno due norme imperative a tutela della parte debole (artt. 375 e 411 c.c.) la cui rilevanza sul piano disciplinare si apprezza ai sensi dell'art. 28 L.N. ad un notaio che erra nell'investigare la volontà delle parti ai fini di darne adeguata traduzione nel contenuto della compravendita”.
1.2) Con il secondo motivo la reclamante deduce la inesistenza di una situazione giuridica soggettiva perfetta predicabile in termini di “diritto di ospitalità” e contesta la qualificazione giuridica della ospitalità quale diritto personale di godimento a favore di effettuata dalla Commissione. Parte_3
Osserva in particolare che, secondo la Commissione, il Notaio non ha adeguato il contenuto del contratto di compravendita alla volontà dell'amministrato, così come rappresentata dal decreto del giudice tutelare che aveva inteso condizionare l'autorizzazione alla vendita alla ospitalità di e quindi al Parte_3 riconoscimento di un diritto personale di godimento a favore del medesimo.
La reclamante rileva peraltro che i riferimenti (uno giurisprudenziale, Cass. civ.
n. 14343/2009, e uno normativo, art. 7 D. L.vo n. 286/1998) indicati dalla
Commissione a sostegno della sua tesi in realtà si basano su una impostazione che è tutt'altro che in linea con la affermazione di un diritto personale, pur atipico, di godimento (il primo) e chiariscono che l'ospitalità è una situazione normativamente diversa dal cedere la proprietà o il godimento di beni immobili (il secondo).
Ne consegue, secondo la reclamante, che la Commissione ha posto come premeSA neceSAria dell'addebito una tesi che non ha alcun fondamento giuridico;
in altri termini quindi l'accertamento reso dalla Commissione in merito alla violazione dell'art. 47 II comma L.N. (oltre che invalido per la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e addebito) è anche ingiusto, perché presuppone che l'ospitalità poSA intendersi come diritto personale di godimento e che il decreto del giudice tutelare debba essere interpretato in questi termini.
pagina 11 di 32 1.3) Con il terzo motivo la reclamante censura il provvedimento rilevando che
“la sposata l'idea della ospitalità come situazione giuridica soggettiva, CP_4 non ha più colto i tratti tipici del caso concreto” consistenti in particolare nel fatto che:
- l'alienante non aveva risorse sufficienti per mantenersi e si Parte_3 era dovuto allontanare dalla abitazione in cui coabitava con la compagna;
- era stata esclusa dal GT la rinuncia all'eredità della madre dietro corrispettivo ed era stata parimenti esclusa la rinuncia alla eredità a condizione che fosse mantenuto dai fratelli (opzione questa autorizzata dal GT).
In tale contesto, osserva la reclamante, “non era, dunque, perseguibile in concreto l'interesse dell'amministrato come configurato dalla ovvero CP_4 ricevere i denari per mantenersi ed al contempo avere un diritto personale di godimento della casa sine die, anche per un mero problema di equilibrio sinallagmatico dell'operazione. E questo ben lo sapevano il giudice tutelare,
l'amministratore di sostegno e, ovviamente, il Notaio , tutti e tre T_ diversamente chiamati, ciascuno con le proprie competenze, a trovare certamente la migliore soluzione possibile, ma date le circostanze…”.
Il provvedimento del GT, prosegue la reclamante, aveva quindi lo scopo di
“sollecitare” un dovere di “solidarietà” dei fratelli nei confronti di Per_1 Pt_3 non traducibile in una situazione giuridica perfetta a favore dell'amministrato; del resto, l'interesse di quest'ultimo non sarebbe stato affatto tutelato da un assetto negoziale quale quello prospettato dalla che sollecita negli altri fratelli CP_4 se non nella steSA il compimento di atti di liberalità posti a CP_3 condizione dell'efficacia del contratto di compravendita.
In ogni caso, ad avviso della reclamante, qualora si volesse seguire la tesi della
Commissione secondo cui la ospitalità poSA essere intesa in termini di diritto soggettivo, va rilevato che la diversa qualificazione operata dal Notaio non integra gli estremi dell'illecito disciplinare sanzionabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 comma 2 e 138 comma 2 L.N.
Per tali ragioni, secondo la reclamante, l'accertamento della Commissione
(sempre in relazione all'art. 47 II comma cit.) è ingiusto, perché il rogito ed il pagina 12 di 32 decreto autorizzatorio devono essere letti alla luce delle circostanze concrete ovvero della particolare condizione in cui versava Parte_3
1.4) Con il quarto motivo la reclamante censura il provvedimento impugnato nella parte in cui la Commissione evidenza che il Notaio ha previsto una T_ modalità di pagamento di parte del prezzo (€. 6.000,00 a rate) non autorizzata dal provvedimento del GT, rilevando, a tale riguardo, la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e fatto addebitato, poiché tale condotta non trova alcun riscontro nell'atto di incolpazione, e la conseguente invalidità dell'accertamento compiuto.
1.5) Con il quinto motivo la reclamante contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui la Commissione ha ravvisato l'illecito disciplinare di cui all'art. 147 comma 1 lett. b) della L.N. - consistente nella violazione non occasionale di norme deontologiche - in considerazione del fatto che la Dott.SA ha subito T_ in tempi recenti, rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento, una sanzione disciplinare inflitta con provvedimento del 27.1.2017 e fondata, tra gli altri, sull'applicazione del medesimo articolo 147 I comma lett. b) L.N. per inosservanza degli artt. 14,31,36,37.
Si deduce a tale riguardo l'errore in cui è incorsa la Commissione per aver confuso l'istituto della recidiva di cui all'art. 145 L.N. con l'illecito disciplinare di cui all'art. 147 comma 1 lett. b L.N. rilevando che mentre nel primo caso – e con riferimento alla commisurazione della sanzione – la legge richiede che si tengano in considerazione gli illeciti disciplinari già in precedenza accertati e sanzionati, nel secondo caso la legge pone un precetto funzionale all'accertamento dell'illecito che è l'oggetto del procedimento disciplinare e sanziona una condotta che si articoli in violazioni plurime e reiterate e, in quanto tali, “non occasionali”; ne consegue che se si volesse sanzionare oggi il Notaio anche per un illecito T_ in precedenza commesso, si assisterebbe ad una violazione del ne bis in idem.
1.6) Con il sesto motivo di reclamo la reclamante censura la decisione nella parte in cui la Commissione ha inquadrato la erronea indicazione dell'orario di sottoscrizione dell'atto (ore 15,00) nella fattispecie di cui all'art. 147 comma 1 lett. a) L.N. rilevando che tale condotta non rivestirebbe la gravità richiesta dalla pagina 13 di 32 disposizione citata;
secondo la reclamante è opinabile che il fatto addebitato poSA essere valutato in termini tanto gravi da dar luogo a sanzione disciplinare e poSA essere inquadrato nella fattispecie prevista dalla norma citata;
l'accertamento reso sul punto dalla Commissione è ingiusto, perché condotto sulla base di una erronea interpretazione e applicazione della normativa come comunemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e come deve intendersi all'esito di una lettura sistematica dell'apparato sanzionatorio disciplinare.
1.7) Con il settimo motivo di reclamo si lamenta la violazione del principio di corrispondenza fra accusa e fatto addebitato con riferimento all'applicazione della recidiva che non era stata richiesta dal ConSIlio e che risulta basata su un precedente provvedimento sanzionatorio che non è stato allegato dalle parti né è stato acquisito d'ufficio.
2) Il ConSIlio Notarile, contesta i motivi di reclamo e, proponendo reclamo incidentale condizionato, basato su un unico ed articolato motivo, censura la decisione della nella parte in cui è stato affermato che ““All'esito delle CP_4 escussioni testimoniali e della valutazione della documentazione allegata alle memorie del ConSIlio Notarile di nonché del Notaio , non Controparte_1 T_
è stato possibile stabilire con ragionevole certezza l'esatto orario di sottoscrizione della compravendita, e dunque, la circostanza – valorizzata dal ConSIlio Notarile
– circa l'assenza di detto documento al momento della chiusura dell'atto pubblico da parte della Dott.SA ”. T_
Osserva a tale riguardo che, sulla base delle risultanze istruttorie, sarebbe stato invece possibile conferire all'atto pubblico una precisa collocazione temporale, tale da evidenziare il cattivo esercizio del munus da parte del Notaio
, e ritiene che la CO.RE.DI., dopo aver constatato la falsità dell'orario di T_ sottoscrizione indicato nel rogito di compravendita (nei seguenti termini “… deve rilevarsi che … dalle escussioni dei testi avvenute nel corso del presente procedimento è emerso nitidamente un SInificativo elemento, ossia che l'orario indicato in atto (cioè le ore 15,00) non sarebbe quello in cui è avvenuta la predetta sottoscrizione.” e “L'unica cosa che appare nitida nell'orizzonte nebuloso
pagina 14 di 32 di tutte queste dichiarazioni è che la sottoscrizione della compravendita non è avvenuta alle ore 15,00, come invece risulta dall'atto…”), si sarebbe dovuta spingere oltre ed accertare che, effettivamente, il rogito è stato chiuso in un orario ricompreso entro le 11,30 del giorno 23/11/2018, o, tuttalpiù, in un orario ancor più a ridosso dell'emissione del decreto di autorizzazione del GT, scaricato alle 12.40, il che ne avrebbe implicato in ogni caso la mancata analisi da parte del Pubblico Ufficiale.
Il reclamante incidentale osserva che le suddette circostanze sono emerse dalle deposizioni dei testimoni , , e Testimone_1 CP_3 Persona_7
, i quali hanno anche smentito la circostanza dedotta dalla parte Persona_5 ricorrente secondo cui l'atto sarebbe stato sottoscritto se non alle ore 15,00 sicuramente non prima delle ore 14,00.
Il ConSIlio osserva inoltre che la circostanza della sottoscrizione del rogito ad un orario antecedente sia a quello ivi indicato (le 15,00), sia a quello riferito dal
Notaio (le 14,00) trova conferma nella stampa dei cartellini del mese di novembre 2018 dell'Istituto Panzini di Senigallia, presso cui – CP_3 acquirente – è impiegata, nonché nel prospetto orari entrata-uscita di CP_3
del 23/11/2018, sottoscritto dal Dirigente scolastico dai quali risulta che
[...]
, il giorno del rogito, ha preso servizio alle ore 13,04 presso CP_3
l'Istituto Panzini di Senigallia, sicché la steSA non poteva essere presente, in un orario successivo, presso lo studio del Notaio tenuto conto del fatto che, T_ per timbrare alle 13,04, ha dovuto per forza lasciare lo studio CP_3 notarile di Via della Costituzione 10 (Fano) ben prima, al massimo alle ore 12,45, distando questo dall'Istituto scolastico circa 27 km (21 minuti in macchina).
Peraltro, prosegue il ConSIlio, la realtà emersa dalle escussioni dei fratelli e dal non è stata neppure sconfeSAta dalle deposizioni Per_1 Persona_5 dei testi citati dal Notaio , (l'Amministratore di sostegno, Avv. Catenacci e T_ la dipendente ), i quali non hanno saputo dare una collocazione Parte_4 temporale precisa alla stipula, rendendo dichiarazioni confuse e, talvolta, contraddittorie.
pagina 15 di 32 Inoltre, anche a prescindere dalle deposizioni dei fratelli e a voler Per_1 ritenere che il rogito sia stato chiuso dopo le 11,30, l'orario di sottoscrizione non potrebbe essere successivo alle ore 12,45 considerato che , ha preso CP_3 servizio alle 13.04 a Senigallia, con la conseguenza che, in ogni caso, il decreto del GT scaricato dal solo alle ore 12,40 non può essere stato nel caso in CP_5 specie oggetto di debita discussione tra i contraenti, il Notaio e l'Amministratore di sostegno.
Ad avviso del ConSIlio è quindi emerso che il Notaio:
- ha, a monte, previsto la stipula di un atto di compravendita inderogabilmente condizionato dall'autorizzazione del Giudice Tutelare quando ancora detta autorizzazione non esisteva, nella “speranza” probabilmente che arrivasse proprio in concomitanza dell'appuntamento all'uopo fiSAto;
- ha indicato un orario di sottoscrizione del rogito inveritiero, in funzione del fatto che, al momento effettivo della stipula, non era ancora stato scaricato e trasmesso il provvedimento del GT;
- in ogni caso, ha inserito nel rogito una clausola, l'art. 2 (“La parte venditrice
… dichiara … che sui diritti alienati non gravano … diritti che ne diminuiscano il libero godimento o la piena disponibilità…”), in conflitto con il contenuto del provvedimento del GT che conteneva la nota “condizione di ospitalità” in favore dell'alienante, condizione che peraltro nel rogito non trova alcuna menzione;
- ha licenziato un atto “irregolare”, anche alla luce delle altre circostanze emerse nel corso del procedimento disciplinare, quali: (i) il fatto che a detto atto non hanno partecipato gli altri comproprietari del bene, (ii) le modalità di pagamento del prezzo e l'assenza al momento della stipula dell'assegno a titolo di acconto;
(iii) l'aver fatto il Notaio “avanti e indietro” dalla stanza della stipula per seguire atti concomitanti con quello dei fratelli senza garantire la giusta Per_1 continuità all'appuntamento;
- non ha indagato la volontà delle parti, come emerso dall'istruttoria nel corso della quale i testi e hanno dichiarato di non avere la Per_1 Persona_5 minima contezza della condizione di ospitalità in favore del e di Parte_3
pagina 16 di 32 non averne appreso la portata, al punto che, se conosciuta, non si sarebbe a loro dire mai conclusa la vendita.
Il tutto, come sempre sostenuto dal ConSIlio Notarile, in contravvenzione agli artt. 147 co. 1 lett. a) e 47 L.N., sulla cui scorta il Notaio dovrà in ogni T_ caso essere condannata.
3.) I primi quattro motivi di gravame, concernenti l'accertamento della violazione dell'art. 47 II comma L.N. (in base al quale il Notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto) – che ai sensi dell'art. 138 II comma L.N. comporta la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno – non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
4.1) Quanto al primo motivo, con cui è stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione dell'illecito (con riferimento all'art. 47 comma
2 L.N.) e fatto addebitato dalla Commissione, va anzitutto evidenziato che, con l'atto di incolpazione, sono stati contestati i seguenti addebiti:
- la violazione dell'art. 147 comma 1 lettera a) L.N. e degli agli artt. 1 e 44 dei principi di Deontologia, in considerazione della sentenza del Tribunale di Pesaro, con cui è stata dichiarata la falsità dell'atto pubblico di compravendita tra i fratelli in ordine all'orario di sottoscrizione e del fatto che, al momento del Per_1 rogito, il provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare non era ancora nella disponibilità del Notaio;
- la violazione dell'art. 47 co. 2 L.N., con conseguente applicazione dell'art. 138 comma 2 L.N., per non avere il Notaio debitamente indagato la volontà delle parti e per aver inserito nell'atto pubblico la clausola “PATTI CONDIZIONI E GARANZIE” con cui “La parte venditrice … dichiara … che sui diritti alienati non gravano … diritti che ne diminuiscano il libero godimento o la piena disponibilità…”, mentre, sulla base del decreto del Giudice Tutelare, la vendita della quota di immobile dell'amministrato alla sorella era sottoposta ad una Parte_3 CP_3 condizione in favore dell'alienante e in, particolare, alla “condizione che al beneficiario venga riconosciuta la ospitalità nell'immobile da parte dei proprietari”.
pagina 17 di 32 4.2) Va inoltre rilevato che, dal contenuto dell'atto di incolpazione, si evince che i fatti posti a fondamento delle contestazioni consistono:
- nell'accertamento compiuto dal Tribunale di Pesaro all'esito del procedimento relativo alla querela di falso proposta da (avente ad oggetto l'atto di CP_3 compravendita) e, conseguentemente, nella indicazione, nel rogito, di un orario di sottoscrizione (ore 15,00) non corrispondente a quello reale;
- nella inesistenza, al momento del rogito, del provvedimento del Giudice
Tutelare;
- nella mancata indicazione nell'atto notarile della condizione di ospitalità - prevista in favore dell'alienante nel provvedimento del giudice tutelare - a prescindere dalla esistenza o meno, al momento della sottoscrizione dell'atto, di tale provvedimento.
Inoltre nell'atto di incolpazione si evidenzia che:
- “l'atto de quo, invero, al di là dell'accertamento compiuto dal Tribunale nell'ambito della querela di falso, conteneva un negozio il cui effetto non avrebbe in ogni caso rispecchiato la volontà delle parti ….Nemmeno la proposizione e il futuro epilogo del giudizio di opposizione di terzo avverso la succitata sentenza di falso sono tali da neutralizzare la gravità delle condotte del Notaio he, Parte_7 nel loro complesso, sono in ogni caso ben lontane dalle regole di buona condotta che dovrebbero ispirare ed assistere la categoria notarile nell'espletamento della propria funzione”;
- non è stata correttamente rappresentata la volontà delle parti all'interno dell'atto pubblico che contiene una clausola (“PATTI, CONDIZIONI E GARANZIE”
v. art. 2 cit.) “difforme dalla realtà”;
- il Notaio non ha “debitamente indagato la volontà” dei contraenti né ha
“ancora prima diligentemente istruito l'operazione che stava per licenziare, in occasione della quale la steSA avrebbe dovuto rendere edotti alienante e acquirente del fatto che la vendita era stata sì autorizzata, ma con il vulnus per cui sul pieno esercizio di proprietà sarebbe gravata, per l'intera vita del SI.
, una limitazione costituita dal di lui diritto di ospitalità”. Parte_3
pagina 18 di 32 4.3) Gli elementi delineati, desumibili dall'atto di incolpazione, valutati complessivamente, denotano che, secondo la ricostruzione operata dal ConSIlio, la condotta tenuta dal Notaio integra, in ogni caso, gli estremi dell'illecito contestato, perché la dott.SA - anche indipendentemente dall'esito del T_ giudizio di opposizione di terzo alla sentenza con cui è stata accertata la falsità dell'atto e a prescindere dalla disponibilità o meno del decreto del Giudice
Tutelare al momento della sottoscrizione - non ha indagato la volontà delle parti che non è stata correttamente rappresentata nell'atto pubblico in cui non è stata evidenziata la esistenza del vincolo (ospitalità) ed è stata invece inserita una clausola avente un contenuto incompatibile con detto vincolo.
In considerazione di ciò si ritiene che non sia configurabile la dedotta violazione da parte della del principio di correlazione tra accusa e addebito né che CP_4 la Commissione abba modificato i fatti storici posti a fondamento della accusa attribuendo al Notaio la responsabilità per fatti diversi, atteso che la
Commissione, pur volendo prescindere dall'accertamento dell'orario preciso della stipula dell'atto – e quindi dalla esistenza o meno al momento della sottoscrizione del rogito del provvedimento del Giudice Tutelare - ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 47 comma 2 L.N. perché il Notaio non ha adeguatamente indagato la volontà delle parti.
A tale riguardo infatti la Commissione ha rilevato che “ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare, occorre considerare come, anche ammesso che la compravendita sia stata sottoscritta dalle parti quando il Notaio era già entrato nel possesso del provvedimento del G.T. – in accordo con quanto sostenuto dal
P.U. incolpato – l'atto ricevuto con il Suo ministero, obliterando totalmente la condizione di ospitalità dettata dall'autorità giudiziaria, si è posto in palese discontinuità con la volontà di una delle parti, volontà questa che Parte_3 plasmata sulla base del provvedimento tutelare, avrebbe dovuto trovare formale riscontro nell'atto notarile”.
Il fatto accertato dalla Commissione, tale da integrare gli estremi della violazione dell'art. 47 II comma L.N., non è quindi diverso da quelli attribuiti con l'atto di incolpazione con cui, come si è detto, era stato contestato alla pagina 19 di 32 Dott.SA anche di non aver “debitamente indagato la volontà” dei T_ contraenti e di non aver correttamente rappresentato la volontà delle parti
(indipendentemente dalla falsità o meno dell'orario di sottoscrizione e dalla esistenza o meno del decreto del Giudice tutelare al momento della stipula dell'atto), condotta rispetto alla quale l'incolpata ha avuto modo di difendersi, come risulta dagli atti del procedimento, circostanza che – del resto – non è stata posta in discussione dalla reclamante.
Per le considerazioni svolte va escluso il difetto di correlazione tra accusa e addebito e il primo motivo di reclamo va quindi respinto.
5.) Alla medesima conclusione si ritiene di dover pervenire in ordine al secondo motivo con cui la reclamante deduce la errata qualificazione giuridica della
“ospitalità” in termini di diritto personale di godimento.
5.1) Invero il provvedimento del giudice tutelare imponeva un vincolo idoneo a comprimere il libero e il completo godimento del bene da parte della acquirente e quindi la piena disponibilità dell'immobile da parte di quest'ultima: pertanto, anche a voler ammettere che si tratti di una situazione non tipizzata e comunque non inquadrabile nell'ambito dei diritti personali di godimento, è comunque configurabile la condotta contestata, consistente nel non aver indagato la volontà dei contraenti (art. 47 comma 2 L.N.) alla luce sia del contenuto della clausola contrattuale, sopra trascritta - che escludeva la esistenza di situazioni giuridiche che potessero diminuire il libero godimento o la piena disponibilità del bene - sia degli elementi desumibili dai documenti prodotti e dalla attività istruttoria svolta dalla Commissione che, complessivamente valutati, inducono a ritenere che non sia emersa la prova del fatto che la esistenza e la effettiva portata del vincolo di cui si tratta fossero note al momento della firma dell'atto.
5.2) A tale riguardo va osservato che il marito della acquirente, ER
, e la sorella, - i quali non erano parti dell'atto, ma
[...] Testimone_1 erano presenti in occasione della stipula - nonché hanno dichiarato CP_3 di non avere avuto contezza della condizione di ospitalità in favore di Pt_3 che, se resa nota, avrebbe indotto l'acquirente a non concludere la
[...] compravendita e hanno riferito che, nel mese di luglio del 2018 (quindi circa pagina 20 di 32 quattro mesi prima del rogito), i fratelli non avevano condiviso la Per_1 decisione del Giudice tutelare che aveva autorizzato la rinuncia alla eredità della madre, da parte di , a condizione che i fratelli si occupassero del Parte_3 suo mantenimento (v. verbali di udienza dell'8.6.2023 e del 27.6.2023 allegati dalla reclamante).
5.3) Premesso che dal contenuto dell'atto pubblico non emerge alcun esplicito riferimento alla “condizione” indicata nel provvedimento del Giudice tutelare, si osserva che, al fine di escludere la condotta contestata non appare, nel caso di specie, decisivo il fatto che il suddetto provvedimento risulta allegato all'atto pubblico (sub lettera A) “per formarne parte integrante e sostanziale” nè che le parti abbiano dispensato il Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di esserne a conoscenza.
Invero dagli elementi probatori emersi risulta che l'orario di sottoscrizione dell'atto pubblico (ore 15,00) non corrisponde a quello in cui l'atto è stato firmato dalla acquirente.
Sul punto va anzitutto rilevato che la steSA reclamante non pone in discussione il fatto che l'orario indicato nel rogito (stipulato, in base alla sua ricostruzione, alle ore 14,00 circa) non sia corretto, ma evidenzia (come si vedrà esaminando il sesto motivo) che la inesatta indicazione dello stesso non può ricevere quella valutazione di gravità che gli è stata attribuita dalla CP_4 trattandosi di mera irregolarità.
Inoltre, dalla documentazione prodotta risulta che:
- il provvedimento del giudice tutelare è stato emesso il 23.11.2018 (lo stesso giorno della stipula dell'atto pubblico), poco prima delle ore 12,00 (le firme risultano apposte alle ore 11,47 e 11,55), ed è stato verificato e scaricato dal sistema alle ore 12:41:42 (v. rapporto di verifica);
- presso lo Studio notarile è pervenuta una e-mail alle ore 12,15 inviata dallo studio dell'Amministratore di Sostegno contenente il decreto autorizzatorio;
- il Notaio, nel certificare che la copia del decreto del giudice tutelare allegato all'atto pubblico è conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale,
pagina 21 di 32 ha attestato che detta firma è stata verificata positivamente mediante il sistema di verificazione il 23.11.2018 alle ore 13:41:42;
- l'acquirente , il giorno del rogito, ha preso servizio alle ore 13,04 CP_3 presso l'Istituto Panzini di Senigallia, ove ha lavorato fino alle 20,00 (v. stampa dei cartellini del mese di novembre 2018 di tale Istituto e comunicazione del
Dirigente Scolastico, prot. n. 9174 del 25.5.2023, relativa agli orari di entrata- uscita di nella giornata del 23.11.2018). CP_3
5.4) Le circostanze delineate inducono ad escludere che l'acquirente fosse presente alle ore 15,00 presso lo studio notarile, essendo già in servizio presso l'Istituto scolastico dalle ore 13,04.
A tale riguardo assume rilievo quanto evidenziato dal Dirigente Scolastico, nella comunicazione citata, il quale, nell'indicare l'orario di servizio sulla base del prospetto delle presenze, conforme alla documentazione depositata presso la competente Unità Operativa dell'Istituto, ha precisato che la registrazione del servizio viene effettuata mediante programma di gestione a mezzo di orologio marcatempo: in mancanza di concreti elementi dai quali poter desumere un malfunzionamento del sistema marcatempo, non vi sono ragioni per mettere in dubbio gli orari risultanti dalla documentazione che, come attestato dal Dirigente
Scolastico, è depositata presso l'Istituto, tenuto conto anche del fatto che, dalla deposizione resa da innanzi alla Commissione (verbale di udienza CP_3 dell'8.6.2023), si evince che la steSA ha confermato di aver preso servizio all'orario suddetto, orario che ha trovato conferma anche nel procedimento relativo alla querela di falso in cui i testimoni sentiti in quella sede hanno, tra l'altro, riferito, che la SInora avrebbe dovuto prendere servizio al lavoro Per_1 alle ore 13,00 del 23.11.2018 (v. sentenza del Tribunale di Pesaro n. 612/2021).
5.5) Ciò posto, gli elementi di prova desumibili dalla documentazione in precedenza indicata (sub n. 5.3) inducono a ritenere che l'acquirente abbia sottoscritto l'atto pubblico quando il provvedimento del giudice tutelare non era ancora pervenuto o comunque in un orario incompatibile con l'esame dell'atto stesso da parte del Notaio e inconciliabile con la neceSAria analisi da parte dei contraenti.
pagina 22 di 32 Infatti tenuto conto della distanza tra lo studio del Notaio (sito a Fano) e l'Istituto scolastico ove ha preso servizio alle ore 13,04 (sito a CP_3
Senigallia), l'orario di sottoscrizione va collocato non oltre le ore 12,45, come osservato dall'odierno resistente (in mancanza di contestazione da parte della reclamante sul tempo di percorrenza, circa 20 minuti, indicato dal ConSIlio), con la conseguenza che, in ogni caso, il decreto del giudice tutelare non può essere stato oggetto di idonea discussione tra il Notaio e i contraenti, pur essendo stato formalmente allegato all'atto pubblico, senza essere stato, peraltro, firmato dalle parti, a differenza di tutti gli altri allegati.
A tale riguardo va anzitutto osservato che le regole di condotta tipiche della diligenza qualificata eSIibile dal Notaio impongono che tutte le attività di controllo e verifica preparatorie alla compravendita siano svolte in anticipo e in tempo utile per assicurare la serietà e la certezza dell'atto giuridico: ne consegue che il Notaio avrebbe dovuto e potuto esaminare insieme alle parti il contenuto del decreto del Giudice tutelare dopoché erano state eseguite le attività di verifica della firma digitale che, in base a quanto attestato dallo stesso pubblico ufficiale, sono state svolte alle ore 13:41:42, quando l'acquirente si era allontanata dallo studio notarile.
In ogni caso, anche a voler ritenere che nella certificazione di autenticità del
Notaio sia stato riportato un orario della verifica non corretto, per errore materiale nella trascrizione di una cifra (13:41:42 anziché 12:41:42, come riportato nel rapporto di verifica), il brevissimo lasso di tempo a disposizione induce ad escludere che il Notaio abbia posto in essere - come dovuto - in modo effettivo e sostanziale, tutte le attività neceSArie per indagare la volontà delle parti - anche in ordine a quel vincolo imposto dal Giudice Tutelare, di cui aveva avuto notizia lo stesso giorno fiSAto per il rogito - da svolgere in maniera approfondita e completa, eventualmente mediante proposizione di domande e scambio di informazioni, volte ad individuare i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva, tenuto conto del limitato e comunque non completo godimento del bene che, inevitabilmente, sarebbe derivato dal vincolo imposto, quale “condizione”, dal Giudice tutelare.
pagina 23 di 32 Né può ritenersi, in base alle risultanze istruttorie, che tali attività siano state svolte appena pervenuta la email trasmeSA (alle 12,15) dallo studio dell'Amministratore di sostegno: a tale riguardo infatti l'Avv. Donatella Catenacci
(Amministratore di Sostegno) e (dipendente del Notaio) hanno Parte_4 riferito che l'atto è stato stipulato quando è pervenuto il provvedimento del giudice tutelare (v. verbale di udienza del 27.6.2023), ma dalle dichiarazioni rese non emerge anche che il contenuto di quel decreto - che non si limitava ad autorizzare la vendita della quota di al prezzo di €. 10.000,00 Parte_3
(come richiesto dall'Amministratore di sostegno., v. istanza al Giudice tutelare), ma poneva a carico dell'acquirente una “condizione” - sia stato esaminato, anche sotto tale profilo, da tutti i contraenti.
Non è decisivo, al fine di pervenire ad una diversa conclusione, quanto riferito dall'Avv. Donatella Catenacci la quale ha dichiarato che, appena ella è arrivata presso lo studio notarile, alle ore 11,00, ha “spiegato tutto di nuovo ai fratelli
nel frattempo il notaio entrava ed usciva dalla stanza, avendo Per_1 T_ altri appuntamenti concomitanti” (v. verbale cit.), trattandosi di spiegazioni che, in base alla deposizione, sono state fornite quando la steSA amministratrice di sostegno non era ancora a conoscenza dell'effettivo contenuto del decreto del
Giudice tutelare (arrivato più tardi), avuto riguardo anche al fatto che nella istanza di autorizzazione alla vendita dalla medesima presentata non si faceva riferimento ad alcuna “condizione”.
Si ritiene pertanto che, in base alle deposizioni delle predette testimoni, non sia possibile stabilire con certezza che il suddetto decreto sia stato esaminato dal
Notaio, esibito alle parti e oggetto di discussione quando, alle ore 12,15, è stato inviato mediante email, tenuto conto anche che, invece, il documento allegato alla compravendita è stato acquisito successivamente, all'esito delle doverose attività di controllo in ordine alla identità del firmatario e alla autenticità del decreto del Giudice tutelare, eseguite alle ore 13.41.42 o comunque alle ore
12.41.42 (a voler ritenere sussistente l'errore materiale in ordine all'orario della verifica).
pagina 24 di 32 Pertanto, poiché l'atto pubblico risulta sottoscritto in un orario sicuramente diverso da quello indicato dal Notaio (ore 15,00) e comunque inconciliabile con la approfondita valutazione del contenuto del decreto del Giudice tutelare e quindi di tutti gli elementi che avrebbero permesso la corretta formazione e rappresentazione della volontà negoziale, si ritiene che detta volontà non sia stata “debitamente indagata”, così come contestato dal ConSIlio, non essendo a tal fine sufficiente la allegazione del citato decreto, acquisito, in base agli elementi sopra illustrati, quando l'acquirente si era già allontanata dallo studio notarile o comunque in un orario incompatibile con l'esame approfondito del contenuto del decreto da parte sia del Notaio che dei contraenti: ne consegue che la clausola con cui le parti hanno dispensato il pubblico ufficiale “dalla lettura degli atti dichiarando di averne esatta conoscenza” è riferibile soltanto agli altri documenti, diversi dal decreto del Giudice Tutelare (planimetrie e attestato di prestazione energetica allegati, sub lett. B e C), tutti sottoscritti, a differenza, come si è detto, del citato decreto.
Tali conclusioni assorbono l'esame delle ulteriori questioni trattate dalle parti in ordine al preciso ed esatto orario della stipula dell'atto, atteso che, anche a prescindere dalle deposizioni dei fratelli – in base alle quali il rogito Per_1 sarebbe stato stipulato non oltre le ore 11,30 – e anche ammettendo, quindi, che le attività si siano protratte dopo tale orario, non risulta che, nel lasso di tempo trascorso fino alle 12,45 (quando la acquirente si è allontanata dallo
Studio), il decreto autorizzatorio sia stato oggetto della neceSAria ed approfondita valutazione da parte del Notaio e dei contraenti.
In base alle esposte argomentazioni e alla luce della prova già espletata innanzi alla Commissione in ordine ai tempi e modalità della stipula dell'atto pubblico, si ritiene che non sia rilevante la prova testimoniale richiesta dalla reclamante atteso che i capitoli articolati non evidenzino elementi decisivi per chiarire le circostanze desumibili dai documenti prodotti ed emerse dalla attività istruttoria già svolta dalla sopra esaminati. CP_4
5.6) Per le considerazioni svolte è ravvisabile la violazione di cui all'art. 47 II comma L.N., ritenuta sussistente dalla CO.RE.DI., che non viene comunque meno pagina 25 di 32 in ragione della dedotta inconsistenza della premeSA giuridica, basata sulla qualificazione della “ospitalità” in termini che, secondo la reclamante, non ha fondamento nel nostro ordinamento: il secondo motivo di reclamo va quindi respinto.
6) Con il terzo motivo di reclamo è stato evidenziato che l'accertamento svolto in merito alla violazione dell'art. 47 II comma cit. sarebbe ingiusto, poiché il rogito ed il decreto autorizzatorio debbono essere letti alla luce delle circostanze concrete e, in particolare, della effettiva situazione in cui si trovava Pt_3
l'assunto difensivo non è condivisibile.
[...]
Invero, premesso che il Giudice Tutelare aveva qualificato l'ospitalità quale
“condizione” della vendita, si ritiene che il Notaio dovesse indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che l'atto pubblico potesse conseguire gli effetti voluti dalle stesse, tenuto conto anche di quella condizione: ne consegue che, nella specie, la dott.SA avrebbe T_ dovuto sottoporre ai contraenti il contenuto del decreto del Giudice Tutelare – competente a valutare gli effettivi interessi del beneficiario della amministrazione di sostegno - al fine di individuare la volontà negoziale dell'alienante e dell'acquirente per poi adeguare il contenuto del rogito a detta volontà, oppure, se neceSArio, rinviare il rogito per riorganizzare la vendita, dopo aver inviato i contraenti a chiarire le rispettive posizioni alla luce del decreto del Giudice tutelare acquisito il giorno della stipula.
Tali attività, invece, non risultano poste in essere atteso che, come si è detto esaminando i primi due motivi di reclamo, nell'atto risulta inserita una clausola che non tiene conto del contenuto del decreto autorizzatorio e poiché, per le ragioni sopra illustrate, deve escludersi che i contraenti siano stati posti nella condizione di valutare la portata e gli effetti del vincolo previsto nel citato decreto.
Per tali ragioni – che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre argomentazioni svolte sul punto dalla reclamante - il terzo motivo va respinto.
pagina 26 di 32 7.) PaSAndo ad esaminare il quarto motivo di reclamo, basato sulla violazione del principio di corrispondenza tra accusa e fatto accertato, perché la
Commissione avrebbe addebitato al Notaio l'aver previsto nella T_ compravendita una modalità di pagamento del prezzo (a rate) non autorizzata dal Giudice Tutelare e quindi un fatto non contestato dal ConSIlio, si osserva che i rilievi mossi non implicano la illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata accertata la violazione di cui all'art. 47 II comma L.N.
Infatti se - da un lato - è vero che le circostanze relative alle modalità di pagamento del prezzo non sono state contestate in sede di incolpazione (così come, del resto, ammesso in questa sede dal ConSIlio) – dall'altro – è pur vero che dal contenuto della motivazione del provvedimento reclamato si evince che la Commissione ha ritenuto responsabile ed ha condannato il Notaio non per tale condotta, ma per non aver indagato la volontà delle parti e per non aver adeguato il contenuto della compravendita a detta volontà: tutte le altre circostanze, tra le quali anche quella relativa alle modalità di pagamento del prezzo, sono state evidenziate “ad ulteriore corroborazione” di quanto già affermato in ordine alla integrazione del suddetto addebito.
Ne consegue che anche tale motivo non è meritevole di accoglimento.
8.) Il quinto motivo di impugnazione, volto a censurare il provvedimento impugnato nella parte in cui la Commissione ha ritenuto sussistente la violazione di cui all'art. 147 lett. b) L. notarile, è, invece, fondato.
Invero la ha ravvisato detta violazione (in base alla quale “è punito CP_4 con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte (…) b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal ConSIlio nazionale del notariato”) in relazione agli artt. 1, II comma, e 44 dei Principi di deontologia professionale dei notai secondo cui: “il notaio deve svolgere con correttezza e competenza la funzione di interpretazione e di applicazione della legge in ogni manifestazione della propria attività professionale, ricercando le forme giuridiche adeguate agli interessi pubblici e privati affidati al suo ministero”
(art. 1 comma 2 cit.) nonché “costituisce comportamento deontologicamente
pagina 27 di 32 scorretto la sistematica inosservanza dei protocolli dell'attività notarile approvati dal ConSIlio Nazionale del Notariato ai fini della adozione di adeguate misure a garanzia della qualità della prestazione” (art. 44 cit.).
In particolare, quanto alla violazione non occasionale delle suddette norme deontologiche, la Commissione ha osservato che la Dott.SA aveva subito, T_ in tempi recenti rispetto ai fatti contestati, una sanzione disciplinare inflitta con provvedimento del 27.1.2017 della steSA e fondata, tra gli altri, CP_4 sull'applicazione dell'art. 147 I comma lett.b) L.N, per inosservanza degli artt.
14,31,36, e,37 dei Principi di deontologia.
Ciò premesso si rileva che “La non occasionale violazione di norme deontologiche si ha quando una violazione venga ripetuta più volte, cosicché la steSA non poSA essere ascritta a ragioni contingenti e momentanee, ma dimostri un atteggiamento indifferente al rispetto dei doveri deontologici e ciò non presenta alcun collegamento con l'evenienza che l'incolpato abbia o meno riportato precedenti condanne disciplinari per la steSA o per altre violazioni dei doveri deontologici”, aspetto questo che, invece, riguarda la eventuale recidiva
(Cass. civ. n. 14130/2016).
Nella fattispecie, sebbene la condotta come sopra accertata implichi la inosservanza dei principi deontologici (in particolare dell'art. 1 comma 2 sopra indicato), si ritiene che non sia ravvisabile una reiterata e sistematica violazione di tali principi, inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 147 lett. b) cit., atteso che l'illecito disciplinare accertato riguarda una medesima prestazione professionale (consistita nella stipulazione di un atto di compravendita) che non si è articolata in varie fasi, protrattesi in un prolungato ed apprezzabile lasso temporale (elemento neceSArio per valutare la non occasionalità), ma è stata posta in essere in un unico contesto e tenuto conto del fatto che i precedenti illeciti valorizzati dalla Commissione, già oggetto di un separato procedimento disciplinare, non possono assumere rilievo, in base ai principi sopra esposti, per configurare la fattispecie in esame, potendo invece rilevare ai fini della recidiva
(che, tuttavia, non è stata contestata, come si vedrà esaminando l'ultimo motivo di reclamo).
pagina 28 di 32 Per le considerazioni svolte, in accoglimento del quinto motivo di reclamo, e in parziale modifica del provvedimento impugnato, va esclusa la responsabilità disciplinare in ordine alla violazione di cui all'art. 147 b) L.N. in relazione norme deontologiche contestate.
9.) Il sesto motivo di gravame è basato sul fatto che la condotta posta in essere non rientra nella norma di chiusura a contenuto atipico di cui all'art. 147 lett.a) L.N. perché non è, nella specie, ravvisabile il grado di gravità voluto dalla norma: l'assunto difensivo non è condivisibile.
Premesso che non è in contestazione il fatto che la citata disposizione
“…configura come illecito disciplinare condotte che, ancorché non tipizzate, siano comunque idonee a ledere la dignità e la reputazione del notaio nonché il decoro e il prestigio della classe notarile…” (tra le altre, Cass. civ. n. 4206/2016), si osserva che la condotta posta in essere dal Notaio, in occasione della compravendita del 23.11.2018, appare connotata da particolare gravità, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante.
Infatti, anche a voler ritenere che la non corretta indicazione (nella certificazione del Notaio relativa alla conformità del decreto di autorizzazione del giudice tutelare all'originale sottoscritto con firma digitale) dell'orario in cui la firma è stata verificata (ore 13:41:42, indicato dal Notaio, anziché 12:41:42, risultante dal rapporto di verifica) sia ricollegabile ad un mero errore materiale nella trascrizione di una cifra, non vi sono elementi per ritenere che un simile errore sia ravvisabile (anche) nella indicazione dell'orario di sottoscrizione (ore
15,00), trattandosi invece di una attestazione che non corrisponde al reale svolgimento dei fatti poiché, come si è detto, a quell'ora l'acquirente aveva già preso servizio presso l'Istituto scolastico da circa due ore.
Tale comportamento e la condotta, in precedenza evidenziata, consistita nell'aver redatto un atto pubblico senza informare le parti in ordine al contenuto del decreto autorizzatorio, verificato ed acquisito quando l'acquirente si era già allontanata dallo studio notarile o comunque in orario incompatibile con un approfondito esame dello stesso da parte del Notaio e dei contraenti e quindi senza indagare la volontà negoziale denotano che, nella specie, la reclamante pagina 29 di 32 ha omesso lo svolgimento di attività volte a perfezionare un atto idoneo a garantire la parte e, al tempo stesso, ad assicurare la serietà e la certezza degli atti giuridici ed evidenziano pertanto la gravità della lesione arrecata al prestigio della categoria professionale di appartenenza e lo svilimento della funzione istituzionale del notaio, quale soggetto preposto dall'ordinamento alla verifica della conformità dei suoi atti al modello legale.
Il sesto motivo di reclamo va quindi respinto.
10.) Il settimo ed ultimo motivo di gravame, concernente la entità della sanzione inflitta, comunque da modificare, essendo stata esclusa la fattispecie di cui all'art. 147 lett. b) L.N., e basato sulla errata applicazione della recidiva non contestata, è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
10.1) La Commissione ha ritenuto di applicare le circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 144 L.N. in considerazione della giovane età del Notaio
(essendo la steSA iscritta al Notariato, all'epoca dei fatti, da soli cinque T_ anni) e del fatto che “il suo intervento si è inserito nell'ambito di un contesto familiare instabile e fortemente conflittuale e contraddittorio, il che ha, senza dubbio, reso l'esercizio del suo ministero particolarmente complicato”.
Ciò posto la ha ritenuto che le riconosciute attenuanti generiche CP_4 dovessero essere bilanciate con l'aggravante della recidiva ex art. 145 L.N., risultando la Dott.SA già sanzionata con un precedente provvedimento del T_
27.1.2017 per una violazione identica a quella contestata in questa sede (art. 147 lett. b L.N.), a meno di cinque anni dalla precedente sanzione.
10.2) E' opportuno preliminarmente rilevare che il precedente provvedimento della CO.RE.DI. risulta prodotto nel procedimento innanzi alla Commissione in data 8.6.2023 (come si evince dalla relativa PEC del difensore).
Ciò premesso si osserva peraltro che la preventiva contestazione dell'addebito all'incolpato deve riguardare anche la recidiva o comunque i precedenti disciplinari che la integrano ove di eSA si sia tenuto conto nella determinazione della sanzione irrogata, come avvenuto nella specie: infatti, come affermato dalla
Suprema Corte, “nel procedimento disciplinare operano le norme del codice di procedura penale allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro
pagina 30 di 32 regolamento esclusivamente in detto codice ….. ed è pacifico che, nell'ambito del sistema processual - penalistico, la recidiva, comportando un aggravamento della pena, debba essere contestata” (Cass. civ. n. 7282/2014).
Nella fattispecie in esame non risulta che la recidiva sia stata contestata esplicitamente né dal contenuto dell'atto di incolpazione e della descrizione degli addebiti emergono concreti riferimenti ai precedenti disciplinari per poter configurare una contestazione implicita della recidiva (ritenuta ammissibile, v.
Cass. civ. n. 2506/2020).
Questa, peraltro e in ogni caso, riavvisata in relazione alla violazione di cui all'art. 147 lett. b) L.N., non potrebbe essere comunque applicata, essendo stato escluso l'illecito previsto da detta disposizione.
10.3) Pertanto, esclusa la recidiva e considerato il riconoscimento delle attenuanti generiche (che non ha costituito oggetto di contestazione in sede di reclamo incidentale condizionato), si ritiene che sia applicabile l'art. 144 L.N. invocato dalla reclamante in base al quale (per quanto rileva nel caso di specie)
“se nel fatto addebitato al notaio ricorrono le attenuanti generiche ……” è sostituita “la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'art. 138-bis comma 1, alla sospensione”: sussistono quindi i presupposti per sostituire la sospensione con la sanzione pecuniaria stabilita dall'art. 138 bis I comma L.N. nella misura compresa tra il minimo di €. 516,00 ed il massimo di €. 15.493,00.
Considerate le modalità della condotta in precedenza descritte, tali da influire sulla formazione della volontà negoziale che non è stata correttamente rappresentata nell'atto pubblico, nonché la gravità della lesione arrecata al prestigio della categoria professionale e tenuto conto che è stata esclusa la fattispecie di cui all'art. 147 lett. b) L.N. si ritiene di determinare la sanzione in complessivi €. 8.000,00, di cui €. 1.500,00 per la violazione di cui all'art. 147 lett. a) L.N.
11.) Le argomentazioni svolte esaminando i motivi di reclamo (primo, secondo terzo, quarto e sesto) che sono stati respinti assorbono l'esame del reclamo incidentale “condizionato”, incentrato esclusivamente sulla problematica relativa alla individuazione dell'esatto orario di sottoscrizione dell'atto pubblico che, come pagina 31 di 32 si è detto, è stato ritenuto, in ogni caso, non corrispondente al reale svolgimento dei fatti;
l'accoglimento del quinto e del settimo motivo riguardanti, rispettivamente la violazione dell'art. 147 lett. b L. N. (esclusa per difetto della non occasionalità della condotta) e la entità della somma inflitta (da rideterminare in considerazione anche della esclusione della recidiva) non impongono l'esame del reclamo incidentale condizionato perché vertente, come si è detto, su questioni diverse.
12.) Considerato l'esito del procedimento e la prevalente soccombenza della
Dott.SA , si ritiene di compensare le spese processuali – liquidate per T_
l'intero come in dispositivo - nella misura di 1/3 e di porre a carico della medesima la quota residua.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, in parziale accoglimento del reclamo ed in parziale modifica del provvedimento della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina Marche – Umbria del 16.11.2023 nel procedimento disciplinare n.3/2022, Prot. Gen., n. 31, Ruolo P.C. n. 70, escluse la fattispecie di cui all'art. 147 lett. b) L.N. e la recidiva e ritenute sussistenti le violazioni di cui agli artt. 47 comma II L.N. e 147 lett. a) L.N., determina la sanzione inflitta in complessivi
€.8.000,00;
condanna il Notaio Dott.SA alla rifusione delle spese processuali Parte_1 in favore del di Pesaro e nella Controparte_1 CP_1 misura di 2/3, spese che si liquidano - per l'intero – in €. 1.400,00 per la fase di studio, €. 1.000,00 per quella introduttiva ed €. 2.500,00 per la fase decisionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
dichiara compensata la quota residua.
Ancona, così deciso nella Camera di ConSIlio del 10 settembre 2025.
Il Giudice estensore
Dott.SA Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.SA Anna Bora ConSIliere est.
Dott.SA Paola Mureddu ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 730/2024 r.g.
promoSA da
Dott.SA (C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Romolo DONZELLI
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Michele PRATELLI P.IVA_1
RESISTENTE- RICORRENTE IN VIA INCIDENTALE
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Ancona. pagina 1 di 32
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento della Commissione Amministrativa
Regionale di Disciplina Marche – Umbria del 16.11.2023 nel procedimento disciplinare n.3/2022, Prot. Gen., n. 31, Ruolo P.C. n. 70
CONCLUSIONI
DELLA RICORRENTE:
- via principale, accertare l'ingiustizia e l'invalidità del provvedimento disciplinare impugnato, dichiarando che non sussistono gli illeciti addebitati e prosciogliere il Notaio Dott.SA non essendovi luogo a Parte_1 provvedimento disciplinare;
- in via subordinata, tener conto delle attenuanti generiche e provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144, comma 1, l. not. ed in ogni caso adottare la misura sanzionatoria ritenuta di giustizia e meno afflittiva, tenuto conto delle circostanze;
- in ogni caso, rigettare il reclamo incidentale proposto dal . Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese, anche del procedimento disciplinare.
In via istruttoria, anche ai fini del rigetto del reclamo incidentale, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione “vero che”:
1) in data 23.11.2018, alle ore 10:15, aveva appuntamento con il Notaio
Dott.SA presso lo studio di quest'ultima in Fano (PU), Via della Parte_1
Costituzione n. 10;
2) nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo 1), si è intrattenuto con il Notaio Dott.SA sino alle ore 10:40 circa;
T_
3) in data 23.11.2018 alle ore 12:30, è ritornato presso lo studio del Notaio
Dott.SA in Fano (PU), Via della Costituzione n. 10; T_
4) nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo 3), ha dovuto attendere circa 10 minuti per poter riparlare con il Notaio in quanto quest'ultima era impegnata con i clienti IG.ri Per_1
5) in data 23.11.2018, alle ore 10:15, il IG. aveva Persona_2
pagina 2 di 32 appuntamento con il Notaio Dott.SA presso lo studio di quest'ultima Parte_1 in Fano (PU), Via della Costituzione n. 10;
6) nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo 1), il IG. si è intrattenuto con il Notaio Dott.SA sino alle ore Persona_2 T_
10:40 circa;
7) in data 23.11.2018 alle ore 12:30, il IG. è ritornato Persona_2 presso lo studio del Notaio Dott.SA in Fano (PU), Via della Costituzione n. T_
10;
8) nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo 3), il IG. ha dovuto attendere circa 10 minuti per poter riparlare con il Persona_2
Notaio in quanto quest'ultima era impegnata con i clienti IG.ri Per_1
9) in data 23.11.2018, alle ore 10:45 c.a., il notaio ha rogitato una compravendita fiSAta tra i IG.ri e (rep. nn. 3.379/2.562) Parte_2 Per_3
e l'atto veniva chiuso alle ore 11:25;
10) in data 23 novembre 2018, alle ore 12:15, quando perveniva via mail dallo studio dell'Avv. Catenacci l'autorizzazione del G.T. alla vendita, i IG.ri e Per_1
l' Avv. Catenacci erano ancora presenti in studio e discutevano su quali CP_2 avrebbero potuto essere modalità di pagamento del prezzo;
11) in data 23.11.2018, presso lo studio del Notaio Dott.SA in Fano T_
(PU), Via della Costituzione n. 10, l'appuntamento con i IG.ri e l' Per_1 CP_2
Avv. Donatella Catenacci, finalizzato alla vendita pro quota dell'immobile sito in
Senigallia, località Scapezzano alla via Arnaldo da Brescia, n. 30 tra Pt_3
e si è protratto almeno sino alle ore 14.00;
[...] CP_3
12) in data 23.11.2018, alle ore 11.30, presso lo studio del Notaio Dott.SA
in Fano (PU), Via della Costituzione n. 10, era fiSAto ed aveva inizio T_
l'appuntamento con i IG.ri per procedere alla stipula dell'atto di vendita Per_1 pro quota dell'immobile sito in Senigallia, località Scapezzano alla via Arnaldo da
Brescia, n. 30 tra e Parte_3 CP_3
13) in data 23.11.2018, presso lo studio del Notaio Dott.SA in Fano T_
(PU), Via della Costituzione n. 10, il Notaio Dott.SA , verso le ore 12:30, T_ ha sospeso l'appuntamento con i SI.ri per ricevere altro cliente dello Per_1
pagina 3 di 32 studio, IG. ; Persona_2
14) in data 23.11.2018, presso lo studio del Notaio Dott.SA in Fano T_
(PU), Via della Costituzione n. 10, l'appuntamento con i IG.ri si è Per_1 protratto sino alle ore 14.00, essendo sorta questione in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo della vendita;
15) in data 23.11.2018, presso lo studio del Notaio Dott.SA in Fano T_
(PU), Via della Costituzione n. 10, la IG.ra si recava CP_3 all'appuntamento per il rogito già munita del libretto degli assegni;
16) il suo studio, con mail delle ore 12:15 del 23.11.2018, ha trasmesso al
Notaio Dott.SA la copia conforme del provvedimento del Giudice Tutelare T_ del Tribunale, Dott. con il quale è stata autorizzata la stipula dell'atto di Per_4 vendita di cui al precedente capitolo 12), come da documentazione che si rammostra al teste (cfr. doc. n. 12 allegato alla memoria difensiva del
26.01.2023);
17) in data 23.11.2018, presso lo studio del Notaio Dott.SA in Fano T_
(PU), Via della Costituzione n. 10, prima di procedere alla sottoscrizione dell'atto di vendita, il Notaio ha letto e illustrato a tutte le parti presenti, ivi compresa la SI.ra , il contenuto del provvedimento autorizzativo del Giudice CP_3
Tutelare del Tribunale di Pesaro, Dott. anche con riguardo alla questione Per_4 dell'ospitalità a favore del SI. da parte dei fratelli;
Parte_3
18) a seguito delle circostanze di cui al precedente capitolo 17), le parti presenti, ivi compresa la SI.ra , hanno esonerato il Notaio Dott.SA CP_3
dal dare nuovamente lettura, in sede di stipula dell'atto di vendita, T_ dell'atto autorizzativo del Giudice Tutelare del Tribunale di Pesaro, Dott. Per_4
19) a seguito delle circostanze di cui ai precedenti capitoli 17) e 18), prima di procedere alla sottoscrizione, l'atto di vendita è stato interamente letto dal Notaio
Dott.SA alla presenza di tutte le parti presenti, ivi compresa la SI.ra T_
; CP_3
20) in data 23.11.2018, presso lo studio del Notaio Dott.SA in Fano T_
(PU), Via della Costituzione n. 10, l'atto di vendita di cui al precedente capitolo
12) è stato sottoscritto da tutte le parti presenti, ivi compresa la SI.ra Per_1
pagina 4 di 32 , dopo le ore 14.00 c.a. CP_3
Si indicano, quali testi:
- sui capitoli da 1) a 4), il IG. , residente a [...]. Persona_2
- sui capitoli da 5) a 11), la IG.ra , residente a [...]. Parte_4
- sui capitoli da 12) a 20), l'Avv. Donatella Catenacci, con studio in Fano (PU).
Del RESISTENTE: “…..- respingere in toto il gravame avversario in quanto palesemente infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse in narrativa, conseguente conferma del provvedimento quivi impugnato, emesso dalla
CO.RE.DI. Marche e Umbria in data 16/11/2023 e depositato in data 23/01/2024.
- In via di reclamo incidentale condizionato, si opus e nell'ipotesi in cui l'adita
Corte di Appello dovesse ritenere corretto il gravame avversario, in parziale riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui la Commissione ha rilevato l'impossibilità di stabilire con precisione l'orario di sottoscrizione del rogito tra i licenziato dal notaio in data 23/11/2018, accertare Parte_5 T_
l'orario de quo entro la fascia temporale ricompresa tra le ore 10,30 e le 11,30 del 23/11/2018, o tuttalpiù al massimo entro le ore 12,45 sempre del
23/11/2018, con tutto ciò che ne consegue ai fini dell'accertamento in capo al
Notaio degli addebiti contestati dal ConSIlio Notarile richiamati in T_ narrativa.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
In via istruttoria, si oppone alle richieste di prova formulate ex adverso in quanto palesemente inammissibili.
Nella denegata ipotesi in cui dette prove testimoniali dovessero trovare ingresso nel presente giudizio, si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle stesse.
Insiste nella richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento n.
3/2022 avanti alla . Controparte_4
DEL PROCURATORE GENERALE: ha concluso chiedendo la reiezione del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato.
FATTI DI CAUSA
pagina 5 di 32 I) Il Presidente del ConSIlio Notarile dei Distretti Riuniti di , in Controparte_1 data 23.12.2022 (prot. n. 31) - all'esito della istruttoria svolta e delle delibere adottate dal ConSIlio in data 20.7.2022 e 22.11.2022 in seguito alla presentazione di un esposto da parte di contro la Dott.SA CP_3 [...]
, Notaio in Fano (PU) - ha promosso il procedimento disciplinare nei T_ confronti di quest'ultima contestando i seguenti addebiti:
- violazione dell'art. 147 I comma lettera a) L.N. e degli artt. 1 e 44 dei Principi di Deontologia;
-violazione dell'art. 47 comma 2 L.N. con conseguente applicazione dell'art. 138 comma 2 L.N.
Illustrata la vicenda e individuati gli elementi posti a fondamento degli illeciti disciplinari contestati, ha chiesto alla Commissione Amministrativa Regionale di
Disciplina Marche – Umbria la erogazione delle sanzioni di mesi sei ai sensi dell'art. 138 comma 2 L.N., per la violazione di cui all'art. 47 cit. e di mesi uno, ai sensi dell'art. 147 comma 1 lettera a) per la violazione della norma predetta e delle disposizioni citate del codice deontologico.
II) All'esito del procedimento disciplinare, espletata l'attività istruttoria consistita nella escussione di alcuni testimoni, la Commissione Amministrativa
Regionale di Disciplina Marche – Umbria, con il provvedimento in epigrafe indicato, ha dichiarato “sussistente la violazione dell'art. 47 L.N. dell'art. 147 I, primo comma, lettere a) e b) L.N.” e “riconosciuto il vincolo della continuazione e rilevata l'impossibilità di applicare le circostanze attenuanti di cui all'art. 144 L.N., vista la recidiva,” ha irrogato al Notaio “la sanzione della sospensione per mesi sei e giorni quindici”.
In particolare, la ha evidenziato che: CP_4
- il fulcro del procedimento è rappresentato dalla conclusione avvenuta in data
23 novembre 2018 a ministero del Notaio di una compravendita con cui T_
soggetto sottoposto alla misura dell'amministrazione di Parte_3 sostegno, ha alienato alla sorella, i diritti di piena proprietà per la CP_3 quota di ¼ su un determinato immobile sito in Senigallia, al prezzo di €.
10.000,00;
pagina 6 di 32 - nella ricostruzione fornita dal ConSIlio Notarile, attivatosi su segnalazione di che aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Pesaro la CP_3 declaratoria di falso della compravendita, con specifico riguardo all'orario di sottoscrizione (sentenza n. 612/2021), il Notaio ha ricevuto l'atto senza T_ essere in possesso del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;
- da ciò era risultato, da una parte, che in forza di quanto CP_3 stabilito nel provvedimento del giudice tutelare allegato all'atto notarile – secondo il ConSIlio solo successivamente alla sua sottoscrizione – si era ritrovata titolare di diritti immobiliari inconsapevolmente gravati dall'ospitalità in favore del fratello, sebbene nel corpo della compravendita fosse stato dato atto della assenza di garanzie reali ed altri vincoli, oneri e diritti che diminuiscano il godimento o la piena disponibilità e – dall'altro – che, non essendovi nell'atto alcuna specifica previsione in merito al diritto di ospitalità in favore di (come stabilito dal Pt_3
Giudice Tutelare), l'operazione negoziale si poneva in evidente contrasto con il provvedimento di autorizzazione, integrando una grave lesione della sfera giuridica dell'amministrato;
- la dott.SA inoltre – sempre nella prospettiva del ConSIlio – al fine di T_ occultare la circostanza dell'avvenuta redazione dell'atto pubblico in assenza della neceSAria autorizzazione del G.T., ha dolosamente sofisticato sia l'orario di sottoscrizione della compravendita (avvenuto in base a quanto risulta dall'atto pubblico alle ore 15,00) sia quello della verificazione della sottoscrizione digitale del provvedimento del G.T. la quale, secondo l'attestazione di conformità della copia cartacea del provvedimento all'originale informatico redatta dalla medesima
Dott.SA , sarebbe avvenuta alle 13.41.42 piuttosto che alle 12.41.42; T_
- all'esito delle escussioni testimoniali e della valutazione della documentazione allegata non era stato possibile stabilire con ragionevole certezza l'esatto orario della sottoscrizione della compravendita e dunque ritenere accertata la circostanza valorizzata dal ConSIlio in merito alla assenza dell'autorizzazione del giudice tutelare, al momento della chiusura dell'atto pubblico da parte della dott.SA ; T_
pagina 7 di 32 - tuttavia, ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare, anche ammesso che la compravendita sia stata sottoscritta quando il Notaio era già entrato in possesso del provvedimento del giudice tutelare (secondo quanto sostenuto dal pubblico ufficiale incolpato), l'atto ricevuto “obliterando totalmente la condizione di ospitalità prevista dalla autorità giudiziaria” si era posto in palese discontinuità con la volontà di una delle parti ( , “volontà che, Parte_3 plasmata sulla base del provvedimento tutelare, avrebbe dovuto trovare formale riscontro nell'atto notarile”, con conseguente pregiudizio per l'amministrato che aveva diritto a ricevere la prestazione di ospitalità da parte dei congiunti (tutti i fratelli e coniuge di ); Persona_5 CP_3
- dalla steSA formulazione dell'atto di compravendita emerge la conduzione da parte del Notaio di un insufficiente esame della volontà dei soggetti coinvolti nella vicenda il coniuge di quest'ultima, e gli altri CP_3 Persona_5 fratelli di , e atteso che l'atto implicava un Pt_3 Per_6 Persona_7 diritto personale di godimento che avrebbe imposto l'assunzione di una specifica obbligazione da parte dei medesimi), “foriero di una parziale e - senza dubbio – squilibrata composizione negoziale, rivelatasi irrispettosa della posizione giuridica del soggetto debole della contrattazione e, più in generale, contraria alle intenzioni di coloro che si erano affidati al suo ministero;
- né la mera allegazione del provvedimento del G.T. poteva ritenersi idonea a sanare le carenze segnalate atteso che “la peculiare natura del diritto personale del 'diritto di ospitalità' avrebbe postulato ai fini della sua nascita una esplicita assunzione debitoria di , e e di in CP_3 Per_6 Persona_7 Persona_5 favore di da rintracciarsi nell'atto pubblico stesso”; Parte_3
- dal contenuto della copia conforme all'originale dell'atto pubblico richiesto dalla Commissione in formato fotostatico era emerso che, al momento della stipula, il corpo dell'atto era già quasi completamente predisposto in carattere meccanizzato risultando aggiunti manualmente a penna il giorno ed il mese (sia nel formato numerico che in quello letterale), i riferimenti al provvedimento del
G.T. (aggiunti manualmente con la sola indicazione della parola “odierna”) e gli pagina 8 di 32 estremi dell'assegno di €. 4.000,00 da indicare come mezzo di pagamento in acconto;
- le modalità di compilazione dell'atto ed il suo contenuto denotano che il
Notaio non ha tenuto in considerazione né l'istanza inoltrata dall'amministratore di sostegno al (già ricevuta dal Notaio il giorno precedente, come risulta Pt_6 dalla documentazione prodotta), che non prevedeva alcun pagamento rateizzato per gli ulteriori €. 6.000,00 (come invece indicato nell'atto), né la “condizione di ospitalità” in favore di che non è entrata in alcun modo Parte_3 nell'accordo contrattuale.
Sulla base degli elementi evidenziati la Commissione ha ritenuto fondate le contestazioni mosse nei riguardi della Dott.SA in relazione alla violazione T_ degli artt. 47 comma II e 147 comma 1 lett. b) della L.N.; ha inoltre osservato, con riferimento alla violazione non occasionale delle norme deontologiche
(prevista dall'art. 147 lett.b cit.) che la Dott.SA aveva già subito in tempi T_ recenti, rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento, una sanzione disciplinare fondata, tra gli altri, sull'applicazione del medesimo art. 147 I comma lett. b) L.N.. per inosservanza degli artt. 14,31,36 e 37 dei principi di deontologia.
La Commissione ha altresì rilevato che, pur non essendo stato possibile determinare l'esatto orario di sottoscrizione della compravendita dalle escussioni dei testimoni, era emerso che l'orario indicato nell'atto (ore 15,00) non era quello in cui era avvenuta la predetta sottoscrizione: in considerazione di ciò, ha ritenuto fondata la contestazione basata sull'art. 147 I comma lett.a) L.N. perché, avendo attestato falsamente un errato orario di sottoscrizione della compravendita del 23.11.2018, la Dott.SA ha leso il decoro della classe T_ notarile, da un lato, minando il rapporto sociale di fiducia che intercorre tra il notaio e i cittadini e, dall'altro, compromettendo il rispetto di cui la categoria è degna in virtù del ruolo sociale e giuridico che ricopre.
III) Ha proposto reclamo la Dott.SA la quale, riepilogata la Parte_1 vicenda, ha censurato il provvedimento, ritenuto ingiusto ed invalido, per i motivi di seguito sintetizzati: ha quindi chiesto di accertare la ingiustizia e la invalidità
pagina 9 di 32 del provvedimento impugnato e di dichiarare che non sussistono gli addebiti disciplinari contestati;
in via subordinata, tenuto conto delle attenuanti generiche, di provvedere ai sensi dell'art. 144 I comma L.N. e, in ogni caso, ha domandato di adottare la misura sanzionatoria meno afflittiva, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto.
IV) Il , costituendosi, ha contestato integralmente tutti i Controparte_1 motivi di impugnazione chiedendone la reiezione e, nella ipotesi in cui si ritenga fondato il reclamo, ha proposto reclamo incidentale condizionato al fine di poter stabilire l'esatto orario di stipula della compravendita del 23.11.2018.
V) Il Procuratore Generale è intervenuto chiedendo la reiezione del reclamo e, per l'effetto, di confermare il provvedimento impugnato.
VI) Il Collegio assegnati alle parti i termini ex art. 275 bis c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali nonché ulteriore termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisione
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di reclamo, la ricorrente - in ordine alla accertata violazione dell'art. 47 comma 2, in relazione all'art. 138 comma 2 L.N. - lamenta la “violazione del principio di corrispondenza tra accusa e fatto addebitato in riferimento al non aver indicato la volontà delle parti e adeguato il contenuto del contratto di compravendita al decreto di autorizzazione del giudice tutelare”, avendo la Commissione, addebitato al Notaio una condotta materiale diversa da quella indicata nell'atto di incolpazione.
Ad avviso della reclamante il fatto storico addebitato e identificato nell'atto di incolpazione consiste nell'aver predisposto l'atto in assenza della autorizzazione del giudice tutelare mentre la impostazione seguita dalla Commissione è diversa, avendo questa osservato che non era possibile stabilire con certezza che al momento della chiusura dell'atto pubblico non vi fosse il provvedimento del giudice tutelare: ciò ha imposto alla di ritenere che l'atto pubblico è CP_4
pagina 10 di 32 stato predisposto in presenza del provvedimento, ma così facendo la
Commissione ha mutato la configurazione materiale della condotta e ha imputato alla Dott.SA un addebito diverso da quello contestato. T_
In altri termini, ha osservato la reclamante, “si paSA da un Notaio che viola almeno due norme imperative a tutela della parte debole (artt. 375 e 411 c.c.) la cui rilevanza sul piano disciplinare si apprezza ai sensi dell'art. 28 L.N. ad un notaio che erra nell'investigare la volontà delle parti ai fini di darne adeguata traduzione nel contenuto della compravendita”.
1.2) Con il secondo motivo la reclamante deduce la inesistenza di una situazione giuridica soggettiva perfetta predicabile in termini di “diritto di ospitalità” e contesta la qualificazione giuridica della ospitalità quale diritto personale di godimento a favore di effettuata dalla Commissione. Parte_3
Osserva in particolare che, secondo la Commissione, il Notaio non ha adeguato il contenuto del contratto di compravendita alla volontà dell'amministrato, così come rappresentata dal decreto del giudice tutelare che aveva inteso condizionare l'autorizzazione alla vendita alla ospitalità di e quindi al Parte_3 riconoscimento di un diritto personale di godimento a favore del medesimo.
La reclamante rileva peraltro che i riferimenti (uno giurisprudenziale, Cass. civ.
n. 14343/2009, e uno normativo, art. 7 D. L.vo n. 286/1998) indicati dalla
Commissione a sostegno della sua tesi in realtà si basano su una impostazione che è tutt'altro che in linea con la affermazione di un diritto personale, pur atipico, di godimento (il primo) e chiariscono che l'ospitalità è una situazione normativamente diversa dal cedere la proprietà o il godimento di beni immobili (il secondo).
Ne consegue, secondo la reclamante, che la Commissione ha posto come premeSA neceSAria dell'addebito una tesi che non ha alcun fondamento giuridico;
in altri termini quindi l'accertamento reso dalla Commissione in merito alla violazione dell'art. 47 II comma L.N. (oltre che invalido per la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e addebito) è anche ingiusto, perché presuppone che l'ospitalità poSA intendersi come diritto personale di godimento e che il decreto del giudice tutelare debba essere interpretato in questi termini.
pagina 11 di 32 1.3) Con il terzo motivo la reclamante censura il provvedimento rilevando che
“la sposata l'idea della ospitalità come situazione giuridica soggettiva, CP_4 non ha più colto i tratti tipici del caso concreto” consistenti in particolare nel fatto che:
- l'alienante non aveva risorse sufficienti per mantenersi e si Parte_3 era dovuto allontanare dalla abitazione in cui coabitava con la compagna;
- era stata esclusa dal GT la rinuncia all'eredità della madre dietro corrispettivo ed era stata parimenti esclusa la rinuncia alla eredità a condizione che fosse mantenuto dai fratelli (opzione questa autorizzata dal GT).
In tale contesto, osserva la reclamante, “non era, dunque, perseguibile in concreto l'interesse dell'amministrato come configurato dalla ovvero CP_4 ricevere i denari per mantenersi ed al contempo avere un diritto personale di godimento della casa sine die, anche per un mero problema di equilibrio sinallagmatico dell'operazione. E questo ben lo sapevano il giudice tutelare,
l'amministratore di sostegno e, ovviamente, il Notaio , tutti e tre T_ diversamente chiamati, ciascuno con le proprie competenze, a trovare certamente la migliore soluzione possibile, ma date le circostanze…”.
Il provvedimento del GT, prosegue la reclamante, aveva quindi lo scopo di
“sollecitare” un dovere di “solidarietà” dei fratelli nei confronti di Per_1 Pt_3 non traducibile in una situazione giuridica perfetta a favore dell'amministrato; del resto, l'interesse di quest'ultimo non sarebbe stato affatto tutelato da un assetto negoziale quale quello prospettato dalla che sollecita negli altri fratelli CP_4 se non nella steSA il compimento di atti di liberalità posti a CP_3 condizione dell'efficacia del contratto di compravendita.
In ogni caso, ad avviso della reclamante, qualora si volesse seguire la tesi della
Commissione secondo cui la ospitalità poSA essere intesa in termini di diritto soggettivo, va rilevato che la diversa qualificazione operata dal Notaio non integra gli estremi dell'illecito disciplinare sanzionabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 comma 2 e 138 comma 2 L.N.
Per tali ragioni, secondo la reclamante, l'accertamento della Commissione
(sempre in relazione all'art. 47 II comma cit.) è ingiusto, perché il rogito ed il pagina 12 di 32 decreto autorizzatorio devono essere letti alla luce delle circostanze concrete ovvero della particolare condizione in cui versava Parte_3
1.4) Con il quarto motivo la reclamante censura il provvedimento impugnato nella parte in cui la Commissione evidenza che il Notaio ha previsto una T_ modalità di pagamento di parte del prezzo (€. 6.000,00 a rate) non autorizzata dal provvedimento del GT, rilevando, a tale riguardo, la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e fatto addebitato, poiché tale condotta non trova alcun riscontro nell'atto di incolpazione, e la conseguente invalidità dell'accertamento compiuto.
1.5) Con il quinto motivo la reclamante contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui la Commissione ha ravvisato l'illecito disciplinare di cui all'art. 147 comma 1 lett. b) della L.N. - consistente nella violazione non occasionale di norme deontologiche - in considerazione del fatto che la Dott.SA ha subito T_ in tempi recenti, rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento, una sanzione disciplinare inflitta con provvedimento del 27.1.2017 e fondata, tra gli altri, sull'applicazione del medesimo articolo 147 I comma lett. b) L.N. per inosservanza degli artt. 14,31,36,37.
Si deduce a tale riguardo l'errore in cui è incorsa la Commissione per aver confuso l'istituto della recidiva di cui all'art. 145 L.N. con l'illecito disciplinare di cui all'art. 147 comma 1 lett. b L.N. rilevando che mentre nel primo caso – e con riferimento alla commisurazione della sanzione – la legge richiede che si tengano in considerazione gli illeciti disciplinari già in precedenza accertati e sanzionati, nel secondo caso la legge pone un precetto funzionale all'accertamento dell'illecito che è l'oggetto del procedimento disciplinare e sanziona una condotta che si articoli in violazioni plurime e reiterate e, in quanto tali, “non occasionali”; ne consegue che se si volesse sanzionare oggi il Notaio anche per un illecito T_ in precedenza commesso, si assisterebbe ad una violazione del ne bis in idem.
1.6) Con il sesto motivo di reclamo la reclamante censura la decisione nella parte in cui la Commissione ha inquadrato la erronea indicazione dell'orario di sottoscrizione dell'atto (ore 15,00) nella fattispecie di cui all'art. 147 comma 1 lett. a) L.N. rilevando che tale condotta non rivestirebbe la gravità richiesta dalla pagina 13 di 32 disposizione citata;
secondo la reclamante è opinabile che il fatto addebitato poSA essere valutato in termini tanto gravi da dar luogo a sanzione disciplinare e poSA essere inquadrato nella fattispecie prevista dalla norma citata;
l'accertamento reso sul punto dalla Commissione è ingiusto, perché condotto sulla base di una erronea interpretazione e applicazione della normativa come comunemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e come deve intendersi all'esito di una lettura sistematica dell'apparato sanzionatorio disciplinare.
1.7) Con il settimo motivo di reclamo si lamenta la violazione del principio di corrispondenza fra accusa e fatto addebitato con riferimento all'applicazione della recidiva che non era stata richiesta dal ConSIlio e che risulta basata su un precedente provvedimento sanzionatorio che non è stato allegato dalle parti né è stato acquisito d'ufficio.
2) Il ConSIlio Notarile, contesta i motivi di reclamo e, proponendo reclamo incidentale condizionato, basato su un unico ed articolato motivo, censura la decisione della nella parte in cui è stato affermato che ““All'esito delle CP_4 escussioni testimoniali e della valutazione della documentazione allegata alle memorie del ConSIlio Notarile di nonché del Notaio , non Controparte_1 T_
è stato possibile stabilire con ragionevole certezza l'esatto orario di sottoscrizione della compravendita, e dunque, la circostanza – valorizzata dal ConSIlio Notarile
– circa l'assenza di detto documento al momento della chiusura dell'atto pubblico da parte della Dott.SA ”. T_
Osserva a tale riguardo che, sulla base delle risultanze istruttorie, sarebbe stato invece possibile conferire all'atto pubblico una precisa collocazione temporale, tale da evidenziare il cattivo esercizio del munus da parte del Notaio
, e ritiene che la CO.RE.DI., dopo aver constatato la falsità dell'orario di T_ sottoscrizione indicato nel rogito di compravendita (nei seguenti termini “… deve rilevarsi che … dalle escussioni dei testi avvenute nel corso del presente procedimento è emerso nitidamente un SInificativo elemento, ossia che l'orario indicato in atto (cioè le ore 15,00) non sarebbe quello in cui è avvenuta la predetta sottoscrizione.” e “L'unica cosa che appare nitida nell'orizzonte nebuloso
pagina 14 di 32 di tutte queste dichiarazioni è che la sottoscrizione della compravendita non è avvenuta alle ore 15,00, come invece risulta dall'atto…”), si sarebbe dovuta spingere oltre ed accertare che, effettivamente, il rogito è stato chiuso in un orario ricompreso entro le 11,30 del giorno 23/11/2018, o, tuttalpiù, in un orario ancor più a ridosso dell'emissione del decreto di autorizzazione del GT, scaricato alle 12.40, il che ne avrebbe implicato in ogni caso la mancata analisi da parte del Pubblico Ufficiale.
Il reclamante incidentale osserva che le suddette circostanze sono emerse dalle deposizioni dei testimoni , , e Testimone_1 CP_3 Persona_7
, i quali hanno anche smentito la circostanza dedotta dalla parte Persona_5 ricorrente secondo cui l'atto sarebbe stato sottoscritto se non alle ore 15,00 sicuramente non prima delle ore 14,00.
Il ConSIlio osserva inoltre che la circostanza della sottoscrizione del rogito ad un orario antecedente sia a quello ivi indicato (le 15,00), sia a quello riferito dal
Notaio (le 14,00) trova conferma nella stampa dei cartellini del mese di novembre 2018 dell'Istituto Panzini di Senigallia, presso cui – CP_3 acquirente – è impiegata, nonché nel prospetto orari entrata-uscita di CP_3
del 23/11/2018, sottoscritto dal Dirigente scolastico dai quali risulta che
[...]
, il giorno del rogito, ha preso servizio alle ore 13,04 presso CP_3
l'Istituto Panzini di Senigallia, sicché la steSA non poteva essere presente, in un orario successivo, presso lo studio del Notaio tenuto conto del fatto che, T_ per timbrare alle 13,04, ha dovuto per forza lasciare lo studio CP_3 notarile di Via della Costituzione 10 (Fano) ben prima, al massimo alle ore 12,45, distando questo dall'Istituto scolastico circa 27 km (21 minuti in macchina).
Peraltro, prosegue il ConSIlio, la realtà emersa dalle escussioni dei fratelli e dal non è stata neppure sconfeSAta dalle deposizioni Per_1 Persona_5 dei testi citati dal Notaio , (l'Amministratore di sostegno, Avv. Catenacci e T_ la dipendente ), i quali non hanno saputo dare una collocazione Parte_4 temporale precisa alla stipula, rendendo dichiarazioni confuse e, talvolta, contraddittorie.
pagina 15 di 32 Inoltre, anche a prescindere dalle deposizioni dei fratelli e a voler Per_1 ritenere che il rogito sia stato chiuso dopo le 11,30, l'orario di sottoscrizione non potrebbe essere successivo alle ore 12,45 considerato che , ha preso CP_3 servizio alle 13.04 a Senigallia, con la conseguenza che, in ogni caso, il decreto del GT scaricato dal solo alle ore 12,40 non può essere stato nel caso in CP_5 specie oggetto di debita discussione tra i contraenti, il Notaio e l'Amministratore di sostegno.
Ad avviso del ConSIlio è quindi emerso che il Notaio:
- ha, a monte, previsto la stipula di un atto di compravendita inderogabilmente condizionato dall'autorizzazione del Giudice Tutelare quando ancora detta autorizzazione non esisteva, nella “speranza” probabilmente che arrivasse proprio in concomitanza dell'appuntamento all'uopo fiSAto;
- ha indicato un orario di sottoscrizione del rogito inveritiero, in funzione del fatto che, al momento effettivo della stipula, non era ancora stato scaricato e trasmesso il provvedimento del GT;
- in ogni caso, ha inserito nel rogito una clausola, l'art. 2 (“La parte venditrice
… dichiara … che sui diritti alienati non gravano … diritti che ne diminuiscano il libero godimento o la piena disponibilità…”), in conflitto con il contenuto del provvedimento del GT che conteneva la nota “condizione di ospitalità” in favore dell'alienante, condizione che peraltro nel rogito non trova alcuna menzione;
- ha licenziato un atto “irregolare”, anche alla luce delle altre circostanze emerse nel corso del procedimento disciplinare, quali: (i) il fatto che a detto atto non hanno partecipato gli altri comproprietari del bene, (ii) le modalità di pagamento del prezzo e l'assenza al momento della stipula dell'assegno a titolo di acconto;
(iii) l'aver fatto il Notaio “avanti e indietro” dalla stanza della stipula per seguire atti concomitanti con quello dei fratelli senza garantire la giusta Per_1 continuità all'appuntamento;
- non ha indagato la volontà delle parti, come emerso dall'istruttoria nel corso della quale i testi e hanno dichiarato di non avere la Per_1 Persona_5 minima contezza della condizione di ospitalità in favore del e di Parte_3
pagina 16 di 32 non averne appreso la portata, al punto che, se conosciuta, non si sarebbe a loro dire mai conclusa la vendita.
Il tutto, come sempre sostenuto dal ConSIlio Notarile, in contravvenzione agli artt. 147 co. 1 lett. a) e 47 L.N., sulla cui scorta il Notaio dovrà in ogni T_ caso essere condannata.
3.) I primi quattro motivi di gravame, concernenti l'accertamento della violazione dell'art. 47 II comma L.N. (in base al quale il Notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto) – che ai sensi dell'art. 138 II comma L.N. comporta la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno – non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
4.1) Quanto al primo motivo, con cui è stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione dell'illecito (con riferimento all'art. 47 comma
2 L.N.) e fatto addebitato dalla Commissione, va anzitutto evidenziato che, con l'atto di incolpazione, sono stati contestati i seguenti addebiti:
- la violazione dell'art. 147 comma 1 lettera a) L.N. e degli agli artt. 1 e 44 dei principi di Deontologia, in considerazione della sentenza del Tribunale di Pesaro, con cui è stata dichiarata la falsità dell'atto pubblico di compravendita tra i fratelli in ordine all'orario di sottoscrizione e del fatto che, al momento del Per_1 rogito, il provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare non era ancora nella disponibilità del Notaio;
- la violazione dell'art. 47 co. 2 L.N., con conseguente applicazione dell'art. 138 comma 2 L.N., per non avere il Notaio debitamente indagato la volontà delle parti e per aver inserito nell'atto pubblico la clausola “PATTI CONDIZIONI E GARANZIE” con cui “La parte venditrice … dichiara … che sui diritti alienati non gravano … diritti che ne diminuiscano il libero godimento o la piena disponibilità…”, mentre, sulla base del decreto del Giudice Tutelare, la vendita della quota di immobile dell'amministrato alla sorella era sottoposta ad una Parte_3 CP_3 condizione in favore dell'alienante e in, particolare, alla “condizione che al beneficiario venga riconosciuta la ospitalità nell'immobile da parte dei proprietari”.
pagina 17 di 32 4.2) Va inoltre rilevato che, dal contenuto dell'atto di incolpazione, si evince che i fatti posti a fondamento delle contestazioni consistono:
- nell'accertamento compiuto dal Tribunale di Pesaro all'esito del procedimento relativo alla querela di falso proposta da (avente ad oggetto l'atto di CP_3 compravendita) e, conseguentemente, nella indicazione, nel rogito, di un orario di sottoscrizione (ore 15,00) non corrispondente a quello reale;
- nella inesistenza, al momento del rogito, del provvedimento del Giudice
Tutelare;
- nella mancata indicazione nell'atto notarile della condizione di ospitalità - prevista in favore dell'alienante nel provvedimento del giudice tutelare - a prescindere dalla esistenza o meno, al momento della sottoscrizione dell'atto, di tale provvedimento.
Inoltre nell'atto di incolpazione si evidenzia che:
- “l'atto de quo, invero, al di là dell'accertamento compiuto dal Tribunale nell'ambito della querela di falso, conteneva un negozio il cui effetto non avrebbe in ogni caso rispecchiato la volontà delle parti ….Nemmeno la proposizione e il futuro epilogo del giudizio di opposizione di terzo avverso la succitata sentenza di falso sono tali da neutralizzare la gravità delle condotte del Notaio he, Parte_7 nel loro complesso, sono in ogni caso ben lontane dalle regole di buona condotta che dovrebbero ispirare ed assistere la categoria notarile nell'espletamento della propria funzione”;
- non è stata correttamente rappresentata la volontà delle parti all'interno dell'atto pubblico che contiene una clausola (“PATTI, CONDIZIONI E GARANZIE”
v. art. 2 cit.) “difforme dalla realtà”;
- il Notaio non ha “debitamente indagato la volontà” dei contraenti né ha
“ancora prima diligentemente istruito l'operazione che stava per licenziare, in occasione della quale la steSA avrebbe dovuto rendere edotti alienante e acquirente del fatto che la vendita era stata sì autorizzata, ma con il vulnus per cui sul pieno esercizio di proprietà sarebbe gravata, per l'intera vita del SI.
, una limitazione costituita dal di lui diritto di ospitalità”. Parte_3
pagina 18 di 32 4.3) Gli elementi delineati, desumibili dall'atto di incolpazione, valutati complessivamente, denotano che, secondo la ricostruzione operata dal ConSIlio, la condotta tenuta dal Notaio integra, in ogni caso, gli estremi dell'illecito contestato, perché la dott.SA - anche indipendentemente dall'esito del T_ giudizio di opposizione di terzo alla sentenza con cui è stata accertata la falsità dell'atto e a prescindere dalla disponibilità o meno del decreto del Giudice
Tutelare al momento della sottoscrizione - non ha indagato la volontà delle parti che non è stata correttamente rappresentata nell'atto pubblico in cui non è stata evidenziata la esistenza del vincolo (ospitalità) ed è stata invece inserita una clausola avente un contenuto incompatibile con detto vincolo.
In considerazione di ciò si ritiene che non sia configurabile la dedotta violazione da parte della del principio di correlazione tra accusa e addebito né che CP_4 la Commissione abba modificato i fatti storici posti a fondamento della accusa attribuendo al Notaio la responsabilità per fatti diversi, atteso che la
Commissione, pur volendo prescindere dall'accertamento dell'orario preciso della stipula dell'atto – e quindi dalla esistenza o meno al momento della sottoscrizione del rogito del provvedimento del Giudice Tutelare - ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 47 comma 2 L.N. perché il Notaio non ha adeguatamente indagato la volontà delle parti.
A tale riguardo infatti la Commissione ha rilevato che “ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare, occorre considerare come, anche ammesso che la compravendita sia stata sottoscritta dalle parti quando il Notaio era già entrato nel possesso del provvedimento del G.T. – in accordo con quanto sostenuto dal
P.U. incolpato – l'atto ricevuto con il Suo ministero, obliterando totalmente la condizione di ospitalità dettata dall'autorità giudiziaria, si è posto in palese discontinuità con la volontà di una delle parti, volontà questa che Parte_3 plasmata sulla base del provvedimento tutelare, avrebbe dovuto trovare formale riscontro nell'atto notarile”.
Il fatto accertato dalla Commissione, tale da integrare gli estremi della violazione dell'art. 47 II comma L.N., non è quindi diverso da quelli attribuiti con l'atto di incolpazione con cui, come si è detto, era stato contestato alla pagina 19 di 32 Dott.SA anche di non aver “debitamente indagato la volontà” dei T_ contraenti e di non aver correttamente rappresentato la volontà delle parti
(indipendentemente dalla falsità o meno dell'orario di sottoscrizione e dalla esistenza o meno del decreto del Giudice tutelare al momento della stipula dell'atto), condotta rispetto alla quale l'incolpata ha avuto modo di difendersi, come risulta dagli atti del procedimento, circostanza che – del resto – non è stata posta in discussione dalla reclamante.
Per le considerazioni svolte va escluso il difetto di correlazione tra accusa e addebito e il primo motivo di reclamo va quindi respinto.
5.) Alla medesima conclusione si ritiene di dover pervenire in ordine al secondo motivo con cui la reclamante deduce la errata qualificazione giuridica della
“ospitalità” in termini di diritto personale di godimento.
5.1) Invero il provvedimento del giudice tutelare imponeva un vincolo idoneo a comprimere il libero e il completo godimento del bene da parte della acquirente e quindi la piena disponibilità dell'immobile da parte di quest'ultima: pertanto, anche a voler ammettere che si tratti di una situazione non tipizzata e comunque non inquadrabile nell'ambito dei diritti personali di godimento, è comunque configurabile la condotta contestata, consistente nel non aver indagato la volontà dei contraenti (art. 47 comma 2 L.N.) alla luce sia del contenuto della clausola contrattuale, sopra trascritta - che escludeva la esistenza di situazioni giuridiche che potessero diminuire il libero godimento o la piena disponibilità del bene - sia degli elementi desumibili dai documenti prodotti e dalla attività istruttoria svolta dalla Commissione che, complessivamente valutati, inducono a ritenere che non sia emersa la prova del fatto che la esistenza e la effettiva portata del vincolo di cui si tratta fossero note al momento della firma dell'atto.
5.2) A tale riguardo va osservato che il marito della acquirente, ER
, e la sorella, - i quali non erano parti dell'atto, ma
[...] Testimone_1 erano presenti in occasione della stipula - nonché hanno dichiarato CP_3 di non avere avuto contezza della condizione di ospitalità in favore di Pt_3 che, se resa nota, avrebbe indotto l'acquirente a non concludere la
[...] compravendita e hanno riferito che, nel mese di luglio del 2018 (quindi circa pagina 20 di 32 quattro mesi prima del rogito), i fratelli non avevano condiviso la Per_1 decisione del Giudice tutelare che aveva autorizzato la rinuncia alla eredità della madre, da parte di , a condizione che i fratelli si occupassero del Parte_3 suo mantenimento (v. verbali di udienza dell'8.6.2023 e del 27.6.2023 allegati dalla reclamante).
5.3) Premesso che dal contenuto dell'atto pubblico non emerge alcun esplicito riferimento alla “condizione” indicata nel provvedimento del Giudice tutelare, si osserva che, al fine di escludere la condotta contestata non appare, nel caso di specie, decisivo il fatto che il suddetto provvedimento risulta allegato all'atto pubblico (sub lettera A) “per formarne parte integrante e sostanziale” nè che le parti abbiano dispensato il Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di esserne a conoscenza.
Invero dagli elementi probatori emersi risulta che l'orario di sottoscrizione dell'atto pubblico (ore 15,00) non corrisponde a quello in cui l'atto è stato firmato dalla acquirente.
Sul punto va anzitutto rilevato che la steSA reclamante non pone in discussione il fatto che l'orario indicato nel rogito (stipulato, in base alla sua ricostruzione, alle ore 14,00 circa) non sia corretto, ma evidenzia (come si vedrà esaminando il sesto motivo) che la inesatta indicazione dello stesso non può ricevere quella valutazione di gravità che gli è stata attribuita dalla CP_4 trattandosi di mera irregolarità.
Inoltre, dalla documentazione prodotta risulta che:
- il provvedimento del giudice tutelare è stato emesso il 23.11.2018 (lo stesso giorno della stipula dell'atto pubblico), poco prima delle ore 12,00 (le firme risultano apposte alle ore 11,47 e 11,55), ed è stato verificato e scaricato dal sistema alle ore 12:41:42 (v. rapporto di verifica);
- presso lo Studio notarile è pervenuta una e-mail alle ore 12,15 inviata dallo studio dell'Amministratore di Sostegno contenente il decreto autorizzatorio;
- il Notaio, nel certificare che la copia del decreto del giudice tutelare allegato all'atto pubblico è conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale,
pagina 21 di 32 ha attestato che detta firma è stata verificata positivamente mediante il sistema di verificazione il 23.11.2018 alle ore 13:41:42;
- l'acquirente , il giorno del rogito, ha preso servizio alle ore 13,04 CP_3 presso l'Istituto Panzini di Senigallia, ove ha lavorato fino alle 20,00 (v. stampa dei cartellini del mese di novembre 2018 di tale Istituto e comunicazione del
Dirigente Scolastico, prot. n. 9174 del 25.5.2023, relativa agli orari di entrata- uscita di nella giornata del 23.11.2018). CP_3
5.4) Le circostanze delineate inducono ad escludere che l'acquirente fosse presente alle ore 15,00 presso lo studio notarile, essendo già in servizio presso l'Istituto scolastico dalle ore 13,04.
A tale riguardo assume rilievo quanto evidenziato dal Dirigente Scolastico, nella comunicazione citata, il quale, nell'indicare l'orario di servizio sulla base del prospetto delle presenze, conforme alla documentazione depositata presso la competente Unità Operativa dell'Istituto, ha precisato che la registrazione del servizio viene effettuata mediante programma di gestione a mezzo di orologio marcatempo: in mancanza di concreti elementi dai quali poter desumere un malfunzionamento del sistema marcatempo, non vi sono ragioni per mettere in dubbio gli orari risultanti dalla documentazione che, come attestato dal Dirigente
Scolastico, è depositata presso l'Istituto, tenuto conto anche del fatto che, dalla deposizione resa da innanzi alla Commissione (verbale di udienza CP_3 dell'8.6.2023), si evince che la steSA ha confermato di aver preso servizio all'orario suddetto, orario che ha trovato conferma anche nel procedimento relativo alla querela di falso in cui i testimoni sentiti in quella sede hanno, tra l'altro, riferito, che la SInora avrebbe dovuto prendere servizio al lavoro Per_1 alle ore 13,00 del 23.11.2018 (v. sentenza del Tribunale di Pesaro n. 612/2021).
5.5) Ciò posto, gli elementi di prova desumibili dalla documentazione in precedenza indicata (sub n. 5.3) inducono a ritenere che l'acquirente abbia sottoscritto l'atto pubblico quando il provvedimento del giudice tutelare non era ancora pervenuto o comunque in un orario incompatibile con l'esame dell'atto stesso da parte del Notaio e inconciliabile con la neceSAria analisi da parte dei contraenti.
pagina 22 di 32 Infatti tenuto conto della distanza tra lo studio del Notaio (sito a Fano) e l'Istituto scolastico ove ha preso servizio alle ore 13,04 (sito a CP_3
Senigallia), l'orario di sottoscrizione va collocato non oltre le ore 12,45, come osservato dall'odierno resistente (in mancanza di contestazione da parte della reclamante sul tempo di percorrenza, circa 20 minuti, indicato dal ConSIlio), con la conseguenza che, in ogni caso, il decreto del giudice tutelare non può essere stato oggetto di idonea discussione tra il Notaio e i contraenti, pur essendo stato formalmente allegato all'atto pubblico, senza essere stato, peraltro, firmato dalle parti, a differenza di tutti gli altri allegati.
A tale riguardo va anzitutto osservato che le regole di condotta tipiche della diligenza qualificata eSIibile dal Notaio impongono che tutte le attività di controllo e verifica preparatorie alla compravendita siano svolte in anticipo e in tempo utile per assicurare la serietà e la certezza dell'atto giuridico: ne consegue che il Notaio avrebbe dovuto e potuto esaminare insieme alle parti il contenuto del decreto del Giudice tutelare dopoché erano state eseguite le attività di verifica della firma digitale che, in base a quanto attestato dallo stesso pubblico ufficiale, sono state svolte alle ore 13:41:42, quando l'acquirente si era allontanata dallo studio notarile.
In ogni caso, anche a voler ritenere che nella certificazione di autenticità del
Notaio sia stato riportato un orario della verifica non corretto, per errore materiale nella trascrizione di una cifra (13:41:42 anziché 12:41:42, come riportato nel rapporto di verifica), il brevissimo lasso di tempo a disposizione induce ad escludere che il Notaio abbia posto in essere - come dovuto - in modo effettivo e sostanziale, tutte le attività neceSArie per indagare la volontà delle parti - anche in ordine a quel vincolo imposto dal Giudice Tutelare, di cui aveva avuto notizia lo stesso giorno fiSAto per il rogito - da svolgere in maniera approfondita e completa, eventualmente mediante proposizione di domande e scambio di informazioni, volte ad individuare i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva, tenuto conto del limitato e comunque non completo godimento del bene che, inevitabilmente, sarebbe derivato dal vincolo imposto, quale “condizione”, dal Giudice tutelare.
pagina 23 di 32 Né può ritenersi, in base alle risultanze istruttorie, che tali attività siano state svolte appena pervenuta la email trasmeSA (alle 12,15) dallo studio dell'Amministratore di sostegno: a tale riguardo infatti l'Avv. Donatella Catenacci
(Amministratore di Sostegno) e (dipendente del Notaio) hanno Parte_4 riferito che l'atto è stato stipulato quando è pervenuto il provvedimento del giudice tutelare (v. verbale di udienza del 27.6.2023), ma dalle dichiarazioni rese non emerge anche che il contenuto di quel decreto - che non si limitava ad autorizzare la vendita della quota di al prezzo di €. 10.000,00 Parte_3
(come richiesto dall'Amministratore di sostegno., v. istanza al Giudice tutelare), ma poneva a carico dell'acquirente una “condizione” - sia stato esaminato, anche sotto tale profilo, da tutti i contraenti.
Non è decisivo, al fine di pervenire ad una diversa conclusione, quanto riferito dall'Avv. Donatella Catenacci la quale ha dichiarato che, appena ella è arrivata presso lo studio notarile, alle ore 11,00, ha “spiegato tutto di nuovo ai fratelli
nel frattempo il notaio entrava ed usciva dalla stanza, avendo Per_1 T_ altri appuntamenti concomitanti” (v. verbale cit.), trattandosi di spiegazioni che, in base alla deposizione, sono state fornite quando la steSA amministratrice di sostegno non era ancora a conoscenza dell'effettivo contenuto del decreto del
Giudice tutelare (arrivato più tardi), avuto riguardo anche al fatto che nella istanza di autorizzazione alla vendita dalla medesima presentata non si faceva riferimento ad alcuna “condizione”.
Si ritiene pertanto che, in base alle deposizioni delle predette testimoni, non sia possibile stabilire con certezza che il suddetto decreto sia stato esaminato dal
Notaio, esibito alle parti e oggetto di discussione quando, alle ore 12,15, è stato inviato mediante email, tenuto conto anche che, invece, il documento allegato alla compravendita è stato acquisito successivamente, all'esito delle doverose attività di controllo in ordine alla identità del firmatario e alla autenticità del decreto del Giudice tutelare, eseguite alle ore 13.41.42 o comunque alle ore
12.41.42 (a voler ritenere sussistente l'errore materiale in ordine all'orario della verifica).
pagina 24 di 32 Pertanto, poiché l'atto pubblico risulta sottoscritto in un orario sicuramente diverso da quello indicato dal Notaio (ore 15,00) e comunque inconciliabile con la approfondita valutazione del contenuto del decreto del Giudice tutelare e quindi di tutti gli elementi che avrebbero permesso la corretta formazione e rappresentazione della volontà negoziale, si ritiene che detta volontà non sia stata “debitamente indagata”, così come contestato dal ConSIlio, non essendo a tal fine sufficiente la allegazione del citato decreto, acquisito, in base agli elementi sopra illustrati, quando l'acquirente si era già allontanata dallo studio notarile o comunque in un orario incompatibile con l'esame approfondito del contenuto del decreto da parte sia del Notaio che dei contraenti: ne consegue che la clausola con cui le parti hanno dispensato il pubblico ufficiale “dalla lettura degli atti dichiarando di averne esatta conoscenza” è riferibile soltanto agli altri documenti, diversi dal decreto del Giudice Tutelare (planimetrie e attestato di prestazione energetica allegati, sub lett. B e C), tutti sottoscritti, a differenza, come si è detto, del citato decreto.
Tali conclusioni assorbono l'esame delle ulteriori questioni trattate dalle parti in ordine al preciso ed esatto orario della stipula dell'atto, atteso che, anche a prescindere dalle deposizioni dei fratelli – in base alle quali il rogito Per_1 sarebbe stato stipulato non oltre le ore 11,30 – e anche ammettendo, quindi, che le attività si siano protratte dopo tale orario, non risulta che, nel lasso di tempo trascorso fino alle 12,45 (quando la acquirente si è allontanata dallo
Studio), il decreto autorizzatorio sia stato oggetto della neceSAria ed approfondita valutazione da parte del Notaio e dei contraenti.
In base alle esposte argomentazioni e alla luce della prova già espletata innanzi alla Commissione in ordine ai tempi e modalità della stipula dell'atto pubblico, si ritiene che non sia rilevante la prova testimoniale richiesta dalla reclamante atteso che i capitoli articolati non evidenzino elementi decisivi per chiarire le circostanze desumibili dai documenti prodotti ed emerse dalla attività istruttoria già svolta dalla sopra esaminati. CP_4
5.6) Per le considerazioni svolte è ravvisabile la violazione di cui all'art. 47 II comma L.N., ritenuta sussistente dalla CO.RE.DI., che non viene comunque meno pagina 25 di 32 in ragione della dedotta inconsistenza della premeSA giuridica, basata sulla qualificazione della “ospitalità” in termini che, secondo la reclamante, non ha fondamento nel nostro ordinamento: il secondo motivo di reclamo va quindi respinto.
6) Con il terzo motivo di reclamo è stato evidenziato che l'accertamento svolto in merito alla violazione dell'art. 47 II comma cit. sarebbe ingiusto, poiché il rogito ed il decreto autorizzatorio debbono essere letti alla luce delle circostanze concrete e, in particolare, della effettiva situazione in cui si trovava Pt_3
l'assunto difensivo non è condivisibile.
[...]
Invero, premesso che il Giudice Tutelare aveva qualificato l'ospitalità quale
“condizione” della vendita, si ritiene che il Notaio dovesse indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che l'atto pubblico potesse conseguire gli effetti voluti dalle stesse, tenuto conto anche di quella condizione: ne consegue che, nella specie, la dott.SA avrebbe T_ dovuto sottoporre ai contraenti il contenuto del decreto del Giudice Tutelare – competente a valutare gli effettivi interessi del beneficiario della amministrazione di sostegno - al fine di individuare la volontà negoziale dell'alienante e dell'acquirente per poi adeguare il contenuto del rogito a detta volontà, oppure, se neceSArio, rinviare il rogito per riorganizzare la vendita, dopo aver inviato i contraenti a chiarire le rispettive posizioni alla luce del decreto del Giudice tutelare acquisito il giorno della stipula.
Tali attività, invece, non risultano poste in essere atteso che, come si è detto esaminando i primi due motivi di reclamo, nell'atto risulta inserita una clausola che non tiene conto del contenuto del decreto autorizzatorio e poiché, per le ragioni sopra illustrate, deve escludersi che i contraenti siano stati posti nella condizione di valutare la portata e gli effetti del vincolo previsto nel citato decreto.
Per tali ragioni – che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre argomentazioni svolte sul punto dalla reclamante - il terzo motivo va respinto.
pagina 26 di 32 7.) PaSAndo ad esaminare il quarto motivo di reclamo, basato sulla violazione del principio di corrispondenza tra accusa e fatto accertato, perché la
Commissione avrebbe addebitato al Notaio l'aver previsto nella T_ compravendita una modalità di pagamento del prezzo (a rate) non autorizzata dal Giudice Tutelare e quindi un fatto non contestato dal ConSIlio, si osserva che i rilievi mossi non implicano la illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata accertata la violazione di cui all'art. 47 II comma L.N.
Infatti se - da un lato - è vero che le circostanze relative alle modalità di pagamento del prezzo non sono state contestate in sede di incolpazione (così come, del resto, ammesso in questa sede dal ConSIlio) – dall'altro – è pur vero che dal contenuto della motivazione del provvedimento reclamato si evince che la Commissione ha ritenuto responsabile ed ha condannato il Notaio non per tale condotta, ma per non aver indagato la volontà delle parti e per non aver adeguato il contenuto della compravendita a detta volontà: tutte le altre circostanze, tra le quali anche quella relativa alle modalità di pagamento del prezzo, sono state evidenziate “ad ulteriore corroborazione” di quanto già affermato in ordine alla integrazione del suddetto addebito.
Ne consegue che anche tale motivo non è meritevole di accoglimento.
8.) Il quinto motivo di impugnazione, volto a censurare il provvedimento impugnato nella parte in cui la Commissione ha ritenuto sussistente la violazione di cui all'art. 147 lett. b) L. notarile, è, invece, fondato.
Invero la ha ravvisato detta violazione (in base alla quale “è punito CP_4 con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte (…) b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal ConSIlio nazionale del notariato”) in relazione agli artt. 1, II comma, e 44 dei Principi di deontologia professionale dei notai secondo cui: “il notaio deve svolgere con correttezza e competenza la funzione di interpretazione e di applicazione della legge in ogni manifestazione della propria attività professionale, ricercando le forme giuridiche adeguate agli interessi pubblici e privati affidati al suo ministero”
(art. 1 comma 2 cit.) nonché “costituisce comportamento deontologicamente
pagina 27 di 32 scorretto la sistematica inosservanza dei protocolli dell'attività notarile approvati dal ConSIlio Nazionale del Notariato ai fini della adozione di adeguate misure a garanzia della qualità della prestazione” (art. 44 cit.).
In particolare, quanto alla violazione non occasionale delle suddette norme deontologiche, la Commissione ha osservato che la Dott.SA aveva subito, T_ in tempi recenti rispetto ai fatti contestati, una sanzione disciplinare inflitta con provvedimento del 27.1.2017 della steSA e fondata, tra gli altri, CP_4 sull'applicazione dell'art. 147 I comma lett.b) L.N, per inosservanza degli artt.
14,31,36, e,37 dei Principi di deontologia.
Ciò premesso si rileva che “La non occasionale violazione di norme deontologiche si ha quando una violazione venga ripetuta più volte, cosicché la steSA non poSA essere ascritta a ragioni contingenti e momentanee, ma dimostri un atteggiamento indifferente al rispetto dei doveri deontologici e ciò non presenta alcun collegamento con l'evenienza che l'incolpato abbia o meno riportato precedenti condanne disciplinari per la steSA o per altre violazioni dei doveri deontologici”, aspetto questo che, invece, riguarda la eventuale recidiva
(Cass. civ. n. 14130/2016).
Nella fattispecie, sebbene la condotta come sopra accertata implichi la inosservanza dei principi deontologici (in particolare dell'art. 1 comma 2 sopra indicato), si ritiene che non sia ravvisabile una reiterata e sistematica violazione di tali principi, inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 147 lett. b) cit., atteso che l'illecito disciplinare accertato riguarda una medesima prestazione professionale (consistita nella stipulazione di un atto di compravendita) che non si è articolata in varie fasi, protrattesi in un prolungato ed apprezzabile lasso temporale (elemento neceSArio per valutare la non occasionalità), ma è stata posta in essere in un unico contesto e tenuto conto del fatto che i precedenti illeciti valorizzati dalla Commissione, già oggetto di un separato procedimento disciplinare, non possono assumere rilievo, in base ai principi sopra esposti, per configurare la fattispecie in esame, potendo invece rilevare ai fini della recidiva
(che, tuttavia, non è stata contestata, come si vedrà esaminando l'ultimo motivo di reclamo).
pagina 28 di 32 Per le considerazioni svolte, in accoglimento del quinto motivo di reclamo, e in parziale modifica del provvedimento impugnato, va esclusa la responsabilità disciplinare in ordine alla violazione di cui all'art. 147 b) L.N. in relazione norme deontologiche contestate.
9.) Il sesto motivo di gravame è basato sul fatto che la condotta posta in essere non rientra nella norma di chiusura a contenuto atipico di cui all'art. 147 lett.a) L.N. perché non è, nella specie, ravvisabile il grado di gravità voluto dalla norma: l'assunto difensivo non è condivisibile.
Premesso che non è in contestazione il fatto che la citata disposizione
“…configura come illecito disciplinare condotte che, ancorché non tipizzate, siano comunque idonee a ledere la dignità e la reputazione del notaio nonché il decoro e il prestigio della classe notarile…” (tra le altre, Cass. civ. n. 4206/2016), si osserva che la condotta posta in essere dal Notaio, in occasione della compravendita del 23.11.2018, appare connotata da particolare gravità, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante.
Infatti, anche a voler ritenere che la non corretta indicazione (nella certificazione del Notaio relativa alla conformità del decreto di autorizzazione del giudice tutelare all'originale sottoscritto con firma digitale) dell'orario in cui la firma è stata verificata (ore 13:41:42, indicato dal Notaio, anziché 12:41:42, risultante dal rapporto di verifica) sia ricollegabile ad un mero errore materiale nella trascrizione di una cifra, non vi sono elementi per ritenere che un simile errore sia ravvisabile (anche) nella indicazione dell'orario di sottoscrizione (ore
15,00), trattandosi invece di una attestazione che non corrisponde al reale svolgimento dei fatti poiché, come si è detto, a quell'ora l'acquirente aveva già preso servizio presso l'Istituto scolastico da circa due ore.
Tale comportamento e la condotta, in precedenza evidenziata, consistita nell'aver redatto un atto pubblico senza informare le parti in ordine al contenuto del decreto autorizzatorio, verificato ed acquisito quando l'acquirente si era già allontanata dallo studio notarile o comunque in orario incompatibile con un approfondito esame dello stesso da parte del Notaio e dei contraenti e quindi senza indagare la volontà negoziale denotano che, nella specie, la reclamante pagina 29 di 32 ha omesso lo svolgimento di attività volte a perfezionare un atto idoneo a garantire la parte e, al tempo stesso, ad assicurare la serietà e la certezza degli atti giuridici ed evidenziano pertanto la gravità della lesione arrecata al prestigio della categoria professionale di appartenenza e lo svilimento della funzione istituzionale del notaio, quale soggetto preposto dall'ordinamento alla verifica della conformità dei suoi atti al modello legale.
Il sesto motivo di reclamo va quindi respinto.
10.) Il settimo ed ultimo motivo di gravame, concernente la entità della sanzione inflitta, comunque da modificare, essendo stata esclusa la fattispecie di cui all'art. 147 lett. b) L.N., e basato sulla errata applicazione della recidiva non contestata, è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
10.1) La Commissione ha ritenuto di applicare le circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 144 L.N. in considerazione della giovane età del Notaio
(essendo la steSA iscritta al Notariato, all'epoca dei fatti, da soli cinque T_ anni) e del fatto che “il suo intervento si è inserito nell'ambito di un contesto familiare instabile e fortemente conflittuale e contraddittorio, il che ha, senza dubbio, reso l'esercizio del suo ministero particolarmente complicato”.
Ciò posto la ha ritenuto che le riconosciute attenuanti generiche CP_4 dovessero essere bilanciate con l'aggravante della recidiva ex art. 145 L.N., risultando la Dott.SA già sanzionata con un precedente provvedimento del T_
27.1.2017 per una violazione identica a quella contestata in questa sede (art. 147 lett. b L.N.), a meno di cinque anni dalla precedente sanzione.
10.2) E' opportuno preliminarmente rilevare che il precedente provvedimento della CO.RE.DI. risulta prodotto nel procedimento innanzi alla Commissione in data 8.6.2023 (come si evince dalla relativa PEC del difensore).
Ciò premesso si osserva peraltro che la preventiva contestazione dell'addebito all'incolpato deve riguardare anche la recidiva o comunque i precedenti disciplinari che la integrano ove di eSA si sia tenuto conto nella determinazione della sanzione irrogata, come avvenuto nella specie: infatti, come affermato dalla
Suprema Corte, “nel procedimento disciplinare operano le norme del codice di procedura penale allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro
pagina 30 di 32 regolamento esclusivamente in detto codice ….. ed è pacifico che, nell'ambito del sistema processual - penalistico, la recidiva, comportando un aggravamento della pena, debba essere contestata” (Cass. civ. n. 7282/2014).
Nella fattispecie in esame non risulta che la recidiva sia stata contestata esplicitamente né dal contenuto dell'atto di incolpazione e della descrizione degli addebiti emergono concreti riferimenti ai precedenti disciplinari per poter configurare una contestazione implicita della recidiva (ritenuta ammissibile, v.
Cass. civ. n. 2506/2020).
Questa, peraltro e in ogni caso, riavvisata in relazione alla violazione di cui all'art. 147 lett. b) L.N., non potrebbe essere comunque applicata, essendo stato escluso l'illecito previsto da detta disposizione.
10.3) Pertanto, esclusa la recidiva e considerato il riconoscimento delle attenuanti generiche (che non ha costituito oggetto di contestazione in sede di reclamo incidentale condizionato), si ritiene che sia applicabile l'art. 144 L.N. invocato dalla reclamante in base al quale (per quanto rileva nel caso di specie)
“se nel fatto addebitato al notaio ricorrono le attenuanti generiche ……” è sostituita “la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'art. 138-bis comma 1, alla sospensione”: sussistono quindi i presupposti per sostituire la sospensione con la sanzione pecuniaria stabilita dall'art. 138 bis I comma L.N. nella misura compresa tra il minimo di €. 516,00 ed il massimo di €. 15.493,00.
Considerate le modalità della condotta in precedenza descritte, tali da influire sulla formazione della volontà negoziale che non è stata correttamente rappresentata nell'atto pubblico, nonché la gravità della lesione arrecata al prestigio della categoria professionale e tenuto conto che è stata esclusa la fattispecie di cui all'art. 147 lett. b) L.N. si ritiene di determinare la sanzione in complessivi €. 8.000,00, di cui €. 1.500,00 per la violazione di cui all'art. 147 lett. a) L.N.
11.) Le argomentazioni svolte esaminando i motivi di reclamo (primo, secondo terzo, quarto e sesto) che sono stati respinti assorbono l'esame del reclamo incidentale “condizionato”, incentrato esclusivamente sulla problematica relativa alla individuazione dell'esatto orario di sottoscrizione dell'atto pubblico che, come pagina 31 di 32 si è detto, è stato ritenuto, in ogni caso, non corrispondente al reale svolgimento dei fatti;
l'accoglimento del quinto e del settimo motivo riguardanti, rispettivamente la violazione dell'art. 147 lett. b L. N. (esclusa per difetto della non occasionalità della condotta) e la entità della somma inflitta (da rideterminare in considerazione anche della esclusione della recidiva) non impongono l'esame del reclamo incidentale condizionato perché vertente, come si è detto, su questioni diverse.
12.) Considerato l'esito del procedimento e la prevalente soccombenza della
Dott.SA , si ritiene di compensare le spese processuali – liquidate per T_
l'intero come in dispositivo - nella misura di 1/3 e di porre a carico della medesima la quota residua.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, in parziale accoglimento del reclamo ed in parziale modifica del provvedimento della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina Marche – Umbria del 16.11.2023 nel procedimento disciplinare n.3/2022, Prot. Gen., n. 31, Ruolo P.C. n. 70, escluse la fattispecie di cui all'art. 147 lett. b) L.N. e la recidiva e ritenute sussistenti le violazioni di cui agli artt. 47 comma II L.N. e 147 lett. a) L.N., determina la sanzione inflitta in complessivi
€.8.000,00;
condanna il Notaio Dott.SA alla rifusione delle spese processuali Parte_1 in favore del di Pesaro e nella Controparte_1 CP_1 misura di 2/3, spese che si liquidano - per l'intero – in €. 1.400,00 per la fase di studio, €. 1.000,00 per quella introduttiva ed €. 2.500,00 per la fase decisionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
dichiara compensata la quota residua.
Ancona, così deciso nella Camera di ConSIlio del 10 settembre 2025.
Il Giudice estensore
Dott.SA Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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