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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/10/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2167/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo
All'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa promossa da:
(codice fiscale: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TE) il 15/04/1961, ivi residente, alla Via Santa Croce n. 8, elett.te dom.to in
Guardiagrele (CH), alla Via A. Gramsci n. 1/D, presso e nello Studio dell'Avv. Ettorino di Prinzio;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Majorano, e Piera Di Sante, giusta procura generale alle liti rilasciata dal dr. , domiciliata in Teramo alla via Controparte_2
SC RA n. 37.
RESISTENTE
CONCLUSIONI come da note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 15.10.2025
OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia – altre ipotesi CP_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, ha evocato in Parte_1 giudizio l' deducendo: a) di aver svolto, a partire dal 1981, attività lavorativa nel CP_1 settore edile, essendosi occupato, nel corso della propria carriera, della demolizione di pavimentazioni e del taglio del cemento, con martello demolitore e mola elettrica, macchina per il taglio di pavimentazioni industriali, trapani ecc., della preparazione del calcestruzzo per la posa di massetti, con utilizzo di betoniera con motore a scoppio e/o motore elettrico, del taglio, molatura e foratura di piastrelle e mattonelle in gres, cotto, marmo e granito, con utilizzo di trapani, mole e smerigliatrice elettrica, della posa dei massetti in cemento, con utilizzo di vibratore elettrico e/o ad aria compressa;
b) nel corso di oltre quarant'anni il ricorrente è risultato quotidianamente esposto ai rumori provenienti dagli attrezzi adoperati, oltre che ai rumori di fondo del cantiere frequentato in occasione lavorativa.
A seguito del rigetto, in sede amministrativa, della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della tecnopatia eziologicamente connessa alla tipologia di mansioni espletate (ipoacusia bilaterale), ha proposto, quindi, ricorso giudiziale, chiedendo che venissero riconosciuti i presupposti per l'erogazione dei benefici previdenziali connessi all'accertamento della patologia e del suo legame causale con l'attività lavorativa svolta, quantificando i postumi invalidanti nel 6% (da riconoscere in cumulo con le precedenti tecnopatie riconosciute dall'Ente). CP_ Si è costituito l' resistente il quale ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo l'assenza di qualsivoglia valido accertamento che dimostrasse la sussistenza della patologia e la sua riconducibilità eziologica all'attività lavorativa svolta nel corso della vita.
Il procedimento è stato istruito mediante CTU medico legale, ed è stato trattenuto in decisione all'udienza di discussione del 15.10.2025, tenuta in modalità cartolare.
*
Pag. 2 di 6 Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento delle indennità previdenziali per la malattia professionale tabellata (ipoacusia bilaterale).
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988, la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dalla escussione testimoniale e dalla CTU espletata, consona e da ritenere immune da vizi logici.
Ciò premesso, i testi escussi hanno dimostrato la natura delle mansioni svolte e fondato il convincimento della potenziale eziologia causale (poi confermata dal CTU) tra le stesse e la verificazione della patologia.
In particolare, appaiono attendibili le dichiarazioni di , collega di Testimone_1 lavoro del ricorrente, il quale ha confermato sia la natura delle prestazioni lavorative svolte dal ricorrente, sia l'eziologia con le patologie denunciate.
Il consulente tecnico, dott. sulla scorta di adeguati accertamenti e Persona_1 tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, così come risultante dalla prova testimoniale, ha riconosciuto l'eziologia professionale della malattia denunciata, in ragione della tipologia della lavorazione svolta e dalla durata della prestazione lavorativa.
La CTU, in particolare, ha affermato: “ Dal momento che in atti e presente un solo esame audiometrico, ho ritenuto a questo punto, di eseguire personalmente (essendo specialista in otorinolaringoiatria ed anche specialista in audiologia, quindi dotato di
Pag. 3 di 6 competenze tecnico scientifiche adeguate, tanto che il giudice nel quesito mi indica di sottoporre il periziando ai necessari accertamenti specialistici), in sede di operazione peritali del 29 novembre 2024, l'esame audiometrico con strumentazione professionale (cabina insonorizzata pro25 ed audiometro diagnostico harp plus).
L'esame audiometrico da me eseguito il 29 novembre 2024 (All. 2) ha una morfologia tipica dell'esposizione al rumore: interessamento anche delle frequenze medie ed una perdita in discesa delle frequenze acute con la soglia di 8000 Hz che supera la soglia dei 4000 Hz (stadio IV), con danno biologico calcolato con la tabella
Marello pari al 6,2%. A questo punto, riteniamo con criterio di massima oggettività e alta probabilità che la reale soglia uditiva alla data della domanda di malattia professionale (ipoacusia) del 19 aprile 2023 sia rappresentata dall'esame audiometrico del 22 marzo 2023, su cui andremo a valutare il danno biologico”.
Il perito ha concluso in questi termini: “Sulla base delle considerazioni medico-legali sopra esposte, la valutazione del danno biologico, secondo la tabella elaborata da
, in ottemperanza al Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sull'esame Pt_2
audiometrico del 22 marzo 2023, e pari al 5,92%, arrotondato al 6% (sei), a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 19 aprile 2023”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione, ritenendo che – quella riscontrata – sia una malattia professionale qualificabile come “ ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
Orbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi che sussista in atti prova sufficiente del carattere professionale della malattia denunciata, sia alla luce della documentazione allegata, sia in forza della prova testimoniale raccolta, sia alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia che ha determinato un danno biologico complessivo del 6%, che, unita all'invalidità già riconosciuta dà luogo ad una rendita unica pari al 22%.
Pag. 4 di 6 Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 19.4.2023
Le spese sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. 55/2014, CP_1 come da dispositivo (causa di valore indeterminabile – complessità bassa – parametri minimi, stante la blanda complessità della controversia).
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2167/2023 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia – ipoacusia neurosensoriale bilaterale- che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 6% che, cumulata con il precedente riconoscimento, pur in assenza di sommatoria algebrica, fa affermare un danno biologico globale del 22%;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 22% a partire dal 19.4.2023, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui
è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura CP_1 di € 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Pag. 5 di 6 Teramo, 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo
All'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa promossa da:
(codice fiscale: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TE) il 15/04/1961, ivi residente, alla Via Santa Croce n. 8, elett.te dom.to in
Guardiagrele (CH), alla Via A. Gramsci n. 1/D, presso e nello Studio dell'Avv. Ettorino di Prinzio;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Majorano, e Piera Di Sante, giusta procura generale alle liti rilasciata dal dr. , domiciliata in Teramo alla via Controparte_2
SC RA n. 37.
RESISTENTE
CONCLUSIONI come da note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 15.10.2025
OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia – altre ipotesi CP_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, ha evocato in Parte_1 giudizio l' deducendo: a) di aver svolto, a partire dal 1981, attività lavorativa nel CP_1 settore edile, essendosi occupato, nel corso della propria carriera, della demolizione di pavimentazioni e del taglio del cemento, con martello demolitore e mola elettrica, macchina per il taglio di pavimentazioni industriali, trapani ecc., della preparazione del calcestruzzo per la posa di massetti, con utilizzo di betoniera con motore a scoppio e/o motore elettrico, del taglio, molatura e foratura di piastrelle e mattonelle in gres, cotto, marmo e granito, con utilizzo di trapani, mole e smerigliatrice elettrica, della posa dei massetti in cemento, con utilizzo di vibratore elettrico e/o ad aria compressa;
b) nel corso di oltre quarant'anni il ricorrente è risultato quotidianamente esposto ai rumori provenienti dagli attrezzi adoperati, oltre che ai rumori di fondo del cantiere frequentato in occasione lavorativa.
A seguito del rigetto, in sede amministrativa, della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della tecnopatia eziologicamente connessa alla tipologia di mansioni espletate (ipoacusia bilaterale), ha proposto, quindi, ricorso giudiziale, chiedendo che venissero riconosciuti i presupposti per l'erogazione dei benefici previdenziali connessi all'accertamento della patologia e del suo legame causale con l'attività lavorativa svolta, quantificando i postumi invalidanti nel 6% (da riconoscere in cumulo con le precedenti tecnopatie riconosciute dall'Ente). CP_ Si è costituito l' resistente il quale ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo l'assenza di qualsivoglia valido accertamento che dimostrasse la sussistenza della patologia e la sua riconducibilità eziologica all'attività lavorativa svolta nel corso della vita.
Il procedimento è stato istruito mediante CTU medico legale, ed è stato trattenuto in decisione all'udienza di discussione del 15.10.2025, tenuta in modalità cartolare.
*
Pag. 2 di 6 Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento delle indennità previdenziali per la malattia professionale tabellata (ipoacusia bilaterale).
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988, la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dalla escussione testimoniale e dalla CTU espletata, consona e da ritenere immune da vizi logici.
Ciò premesso, i testi escussi hanno dimostrato la natura delle mansioni svolte e fondato il convincimento della potenziale eziologia causale (poi confermata dal CTU) tra le stesse e la verificazione della patologia.
In particolare, appaiono attendibili le dichiarazioni di , collega di Testimone_1 lavoro del ricorrente, il quale ha confermato sia la natura delle prestazioni lavorative svolte dal ricorrente, sia l'eziologia con le patologie denunciate.
Il consulente tecnico, dott. sulla scorta di adeguati accertamenti e Persona_1 tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, così come risultante dalla prova testimoniale, ha riconosciuto l'eziologia professionale della malattia denunciata, in ragione della tipologia della lavorazione svolta e dalla durata della prestazione lavorativa.
La CTU, in particolare, ha affermato: “ Dal momento che in atti e presente un solo esame audiometrico, ho ritenuto a questo punto, di eseguire personalmente (essendo specialista in otorinolaringoiatria ed anche specialista in audiologia, quindi dotato di
Pag. 3 di 6 competenze tecnico scientifiche adeguate, tanto che il giudice nel quesito mi indica di sottoporre il periziando ai necessari accertamenti specialistici), in sede di operazione peritali del 29 novembre 2024, l'esame audiometrico con strumentazione professionale (cabina insonorizzata pro25 ed audiometro diagnostico harp plus).
L'esame audiometrico da me eseguito il 29 novembre 2024 (All. 2) ha una morfologia tipica dell'esposizione al rumore: interessamento anche delle frequenze medie ed una perdita in discesa delle frequenze acute con la soglia di 8000 Hz che supera la soglia dei 4000 Hz (stadio IV), con danno biologico calcolato con la tabella
Marello pari al 6,2%. A questo punto, riteniamo con criterio di massima oggettività e alta probabilità che la reale soglia uditiva alla data della domanda di malattia professionale (ipoacusia) del 19 aprile 2023 sia rappresentata dall'esame audiometrico del 22 marzo 2023, su cui andremo a valutare il danno biologico”.
Il perito ha concluso in questi termini: “Sulla base delle considerazioni medico-legali sopra esposte, la valutazione del danno biologico, secondo la tabella elaborata da
, in ottemperanza al Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sull'esame Pt_2
audiometrico del 22 marzo 2023, e pari al 5,92%, arrotondato al 6% (sei), a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 19 aprile 2023”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione, ritenendo che – quella riscontrata – sia una malattia professionale qualificabile come “ ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
Orbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi che sussista in atti prova sufficiente del carattere professionale della malattia denunciata, sia alla luce della documentazione allegata, sia in forza della prova testimoniale raccolta, sia alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia che ha determinato un danno biologico complessivo del 6%, che, unita all'invalidità già riconosciuta dà luogo ad una rendita unica pari al 22%.
Pag. 4 di 6 Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 19.4.2023
Le spese sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. 55/2014, CP_1 come da dispositivo (causa di valore indeterminabile – complessità bassa – parametri minimi, stante la blanda complessità della controversia).
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2167/2023 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia – ipoacusia neurosensoriale bilaterale- che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 6% che, cumulata con il precedente riconoscimento, pur in assenza di sommatoria algebrica, fa affermare un danno biologico globale del 22%;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 22% a partire dal 19.4.2023, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui
è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura CP_1 di € 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Pag. 5 di 6 Teramo, 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
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