Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00417/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare dell Ditta Individuale ‘-OMISSIS- -OMISSIS-’, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
nei confronti
Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del certificato con esito interdittivo rilasciato dalla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo del -OMISSIS- prot. uscita n.-OMISSIS- del seguente tenore letterale “… Informa che gli elementi oggettivi raccolti e sopra riferiti suffragano il quadro indiziario della presenza di possibili situazioni di infiltrazione mafiose, ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. n. 159/2011, tendenti a condizionare l'attività della impresa individuale “-OMISSIS- -OMISSIS- … ”, notificato a mezzo pec;
2) nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente comprese le note informative e le indagini istruttorie sottese agli atti impugnati (inclusa la nr. -OMISSIS- “P” di prot. Seguito informazioni antimafia sul conto dell'impresa della Legione Carabinieri Calabria Comando Provinciale Di Reggio Calabria Reparto Operativo), di cui non si conoscono gli estremi e/o il contenuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, privo di allegati, notificato il 16 giugno 2023 e depositato in pari data, il sig. -OMISSIS-, in proprio e quale titolare della ditta individuale “-OMISSIS- -OMISSIS-”, ha impugnato l’interdittiva antimafia prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, emessa dall’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria a definizione del procedimento ex art. 91, co. 5, d.lgs. n. 159/2011 di aggiornamento di una precedente interdittiva che aveva attinto la ditta in data -OMISSIS-.
1.1. Detto pregresso provvedimento inibitorio era stato emesso sulla scorta delle risultanze istruttorie rivenienti da indagini di polizia giudiziaria che avevano evidenziato la sussistenza di elementi altamente sintomatici del pericolo di condizionamento mafioso, stante i controindicati rapporti di parentela e di contiguità del suo titolare ad ambienti vicini alla criminalità organizzata.
A carico di quest’ultimo le forze dell’ordine avevano, in particolare, rappresentato le seguenti circostanze:
- già titolare della -OMISSIS-, società ora in liquidazione, ma avente stessa sede e stesso oggetto sociale della “-OMISSIS- -OMISSIS-”, attinta nel 2011 e nel 2013 da certificati antimafia interdittivi, confermati in sede giurisdizionale nei vari gradi di giudizio;
- fratello di-OMISSIS-, titolare della “-OMISSIS- -OMISSIS- di-OMISSIS-”, destinataria di interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 11.05.2018;
- figlio di -OMISSIS-, titolare dell’omonima impresa edile, colpita da interdittiva nel 2010;
- figlio di -OMISSIS-, deceduto nel 2012, ma socio fino al 2011 della -OMISSIS- e coinvolto nel 2004 in un procedimento penale per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso; benché il Tribunale di Reggio Calabria ne avesse disposto l’archiviazione per insufficienza di prove, dalle indagini erano emersi riscontri attendibili circa la sua vicinanza alla cosca mafiosa -OMISSIS-. Il medesimo era stato, inoltre, destinatario nel 2010 della misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale nel settore dell’edilizia pubblica;
- controllato con una serie di soggetti controindicati legati alle locali cosche di ‘ndrangheta, già dipendenti della citata -OMISSIS-, alcuni dei quali arrestati all’esito di operazioni anticrimine e legati da rapporti di parentela con imprenditori colpiti a loro volta da misure interdittive.
1.2. L’interdittiva veniva confermata in sede giudiziaria con sentenza, non impugnata, del TAR adito n.-OMISSIS-, rilevandosi l’idoneità delle informazioni “ raccolte dalla Prefettura, per come ordinate in una ragionata sequenza logico-argomentativa, … ad evidenziare l’esposizione della ditta ricorrente a tentativi di condizionamento della malavita organizzata ”, tenuto conto, in particolare, del “ sostanziale rapporto di continuità economica ed imprenditoriale tra la -OMISSIS-, colpita da più informazioni interdittive, e la ditta ricorrente, garantito dall’indiscussa presenza del sig.-OMISSIS- al vertice di entrambe le compagini sociali ”. In tale prospettiva, oltre all’identità soggettiva del titolare, era stata valorizzata la circostanza dalla medesimezza del settore imprenditoriale di operatività di entrambe (lavori edili, movimento terra, progettazione e costruzione su aree proprie e di terzi, di fabbricati per conto proprio e/o per conto di terzi, assunzione di appalti sia da privati che da Enti pubblici), particolarmente appetibile ai circuiti illegali dell’economia.
1.3. In data 2.03.2022 -OMISSIS-, odierno ricorrente, instava per l’aggiornamento ex art. 91, co. 5, d.lgs. n. 159/2011 dell’interdittiva, prospettando la carenza di attualità delle informazioni poste a suo tempo a fondamento del rilevato pericolo di infiltrazione mafiosa dell’impresa ed adducendo, altresì, la condotta di vita, esente da mende di sorta, tenuta nel corso degli anni, non avendo egli – né i suoi familiari conviventi – riportato condanne per reati ‘spia’ di cui all’art. 84 d.lgs. n. 159/2011 né essendo stati emessi a loro carico provvedimenti ostativi, ai sensi dell’art. 67, al rilascio del certificato antimafia. Rimarcava, ancora, l’anteriorità delle interdittive emesse nei confronti della madre e della sorella, non conviventi, all’avvio della propria attività d’impresa, rimasta peraltro scevra da qualsivoglia contestazione in ordine alla relativa gestione.
1.4. Previa condanna, ex artt. 31 e 117 c.p.a., a definire il procedimento di riesame entro il termine di 30 giorni (sent. n.-OMISSIS-), la Prefettura procedente instaurava il contraddittorio ex art. 92- bis d.lgs. n. 159/2011, comunicando all’istante in data 22.02.2023 con il preavviso di interdittiva la sussistenza dei presupposti per la conferma del provvedimento ostativo, tenuto conto dell’immutata consistenza del “ quadro prognostico fornito sul conto dell’impresa ” e del suo deferimento “ per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ”.
1.5. Tale comunicazione veniva riscontrata nei termini di rito con osservazioni scritte, rimarcandosi, in primo luogo, l’accoglimento, in data 4.05.2021, dell’istanza di rilascio del porto di fucile in sede di riesame del diniego originariamente espresso dal Questore; ancora, l’assenza di frequentazioni con soggetti di interesse operativo in epoca successiva all’adozione dei precedenti provvedimenti inibitori e, soprattutto, la disposta archiviazione, con decreto del 7.11.2022, del procedimento penale per il reato ‘spia’ richiamato nell’interdittiva.
Dette ‘sopravvenienze’ venivano ribadite dall’istante anche in sede di audizione orale, svoltasi il 28.04.2023, evidenziandosi, ulteriormente, l’avvenuta cessazione dell’attività lavorativa della madre e della sorella in seno alle rispettive imprese interdette e l’attuale impiego delle stesse presso istituzione pubbliche, e controdeducendosi alle rimanenti circostanze indiziarie enucleate nelle informative delle forze dell’ordine ostese in fase di contraddittorio.
1.6. Tali elementi non venivano, tuttavia, ritenuti idonei a sovvertire il giudizio prognostico sfavorevole a suo tempo formulato a sostegno della precedente interdittiva, ritenendo, al contrario, la Prefettura che le “ aggiornate informazioni di polizia … confermino l’attualità del pregnante quadro indiziario sotteso al provvedimento interdittivo di cui si chiede il riesame, espressivo del rischio di infiltrazioni mafiose nell’impresa ”, tenuto conto che:
- “ appare significativo che il recente rapporto commerciale del-OMISSIS- con l’impresa ‘-OMISSIS- s.r.l.’ per l’esecuzione di lavori afferenti la ‘Pista ciclabile dei Parchi della Calabria’ sia valutato espressamente dal Comando Provinciale dei Carabinieri come fittizio, posto che il medesimo avrebbe usato l’impresa ‘-OMISSIS- s.r.l.’ per eludere i rigori dell’interdittiva antimafia a suo carico e poter, di conseguenza, ottenere lavori pubblici;
- il deferimento … per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, afferente il finanziamento da parte della banca erogante sulla scorta di garanzia di cui al decreto legge 23/2020, pur essendosi concluso con l’archiviazione … rappresenti un fatto non irrilevante nell’ottica della normativa antimafia;
- i citati legami familiari costituiscono elemento sintomatico e le dichiarazioni dell’istante non privano l’intervenuto depotenziamento della pregnanza dei suddetti legami sotto il profilo della loro attualità, concretezza e consistenza ”.
Secondo il Prefetto, dunque, sarebbe rimasto inalterato il dato del coinvolgimento del titolare dell’impresa in “ una trama relazionale che va valorizzata nella presente sede amministrativa ”, dovendosi, inoltre, tener conto anche del “ particolare contesto socio-ambientale ”, che può costituire un “ valido indice di rilevamento della permeabilità mafiosa dell’impresa ”, nonché della gestione della stessa “ su base personale ”, rafforzando tale circostanza – e non già, di certo, indebolendo – “ l’ordine di considerazioni sin qui tracciato, in quanto evidenzia una sua maggiore esposizione al rischio di condizionamento, proprio a motivo del fatto che la sua organizzazione è minimamente strutturata, risponde ad una figura apicale dominante ed opera in un ristretto contesto territoriale caratterizzato a sua volta dalla pervasiva presenza di organizzazioni mafiose ”.
1.7. Tali ultime considerazioni sono state, inoltre, ritenute idonee a precludere la possibile applicazione delle misure previste dall’art. 94- bis del codice antimafia, stante l’impossibilità, proprio in ragione del rapporto di immedesimazione tra impresa e imprenditore, di adottare “ modelli organizzativi ai sensi della legge 231/2001 ”, non potendosi pertanto perseguire, attraverso la temporanea vigilanza dell’esperto, “ quel processo di radicale bonifica previsto dalla succitata novella normativa ” e sussistendo, ad ogni modo, “ elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa non riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale ”.
2. Tale nuova interdittiva è stata, dunque, impugnata dal ricorrente con il ricorso in epigrafe a mezzo di due distinte doglianze, articolate in relazione ai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
2.1. Ad essere denunciata è, anzitutto, la violazione delle norme in tema di contraddittorio e, più in generale, delle garanzie difensive previste nell’ambito del procedimento antimafia (artt. 3, 7, 10- bis e 21- octies L. n. 241/90, 91 e 94 d.lgs. n. 159/2011), lamentando il ricorrente che l’interdittiva sarebbe stata adottata sulla base di atti istruttori non conosciuti, tenuto conto, in particolare, della mancata ostensione della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, successiva all’audizione personale e sottratta al contraddittorio procedimentale. Tale violazione troverebbe, d’altronde, una evidente conferma nel confronto tra il contenuto del c.d. preavviso di interdittiva e il provvedimento finale, poggiando quest’ultimo su motivazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle espresse nel primo, con grave lesione delle prerogative di difesa.
2.1.1. Con la medesima prima doglianza il ricorrente ha, poi, censurato nel merito la valutazione compiuta dalla Prefettura in ordine alla sua ‘personalità’, deducendo criticamente la totale obliterazione della condotta tenuta successivamente all’adozione della precedente interdittiva. Sotto quest’angolo visuale, egli si duole, in particolare, che gli elementi ritenuti sintomatici del rilevato pericolo di infiltrazione mafiosa sarebbero stati apoditticamente desunti: a) dai risalenti contatti intrattenuti con soggetti pregiudicati, la cui valenza indiziaria sarebbe stata, nondimeno, espressamente esclusa nell’ambito del procedimento in materia di armi; b) dal procedimento penale instaurato a carico del proprio padre, però non giunto a conclusione nel merito per il suo prematuro decesso; c) da una denuncia per un finanziamento pubblico conseguito in modo asseritamente indebito, esitata, però, pressocché subito, in un decreto di archiviazione.
Il provvedimento impugnato sarebbe, insomma, “ intriso di mere congetture non accompagnate da specifiche circostanze idonee ad evidenziare l’ingerenza attuale nell’attività di impresa e/o comunque non fornisce circostanze tali da consentire l’esplicazione del diritto di difesa ”.
2.2. Con la seconda doglianza il ricorrente denuncia la “ violazione dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 ”, per avere la Prefettura tout court escluso l’astratta applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa sul mero rilievo della natura individuale dell’impresa, non trovando fondamento tale esclusione in alcuna prescrizione normativa ed essendosi, peraltro, essa ricorrente già dotata di un modello organizzativo ai sensi della legge n. 231/2001 per la prevenzione, tra l’altro, dei rischi di condizionamento da parte della criminalità organizzata. Del tutto tautologica risulterebbe, poi, la postulata esclusione del carattere ‘occasionale’ delle situazioni di agevolazione da cui sarebbero stati desunti gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa, mancando a relativo supporto l’enunciazione del benché minimo elemento giustificativo.
2.3. Con autonoma domanda il ricorrente ha chiesto al Tribunale di rimettere nuovamente alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 92 d.lgs. n. 159/2011 – già sollevata, in relazione agli artt. 3, comma 2°, 4 e 24 Cost., con ordinanza n. 73 dell’11.12.2020 – , nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di escludere le decadenze e i divieti stabiliti dal comma 5 dell’art. 67 d.lgs. n. 159/2011 quando valuti che, in conseguenza degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla sua famiglia. Ed infatti la questione, già dichiarata non manifestamente infondata con la sentenza n. -OMISSIS- resa a definizione dell’anzidetto incidente di costituzionalità, sarebbe nel caso di specie certamente anche rilevante, dal momento che “ il ricorrente non avrebbe possibilità di svolgere attività lavorativa in esito al provvedimento impugnato e rimarrebbe privo di mezzi di sostentamento ”. Sicché, essendo rimasto inascoltato il monito rivolto dalla Consulta al legislatore a provvedere in tempi rapidi ad una rimeditazione dell’omessa “ previsione, in capo al prefetto, della possibilità di esercitare, adottando l’informazione interdittiva, i poteri attribuiti al giudice dall’art. 67, comma 5, cod. antimafia, nel caso di adozione delle misure di prevenzione ”, sarebbe palese “ la necessità che codesto tribunale rimetta nuovamente la questione innanzi alla Corte Costituzionale non essendo possibile apprestare tutela alla spiacevole situazione in cui versa il ricorrente ”.
2.4. In via istruttoria il ricorrente ha chiesto, infine, di ordinare all’Amministrazione resistente l’esibizione in giudizio di tutta la documentazione richiamata nel provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 63 c.p.a. e 210 c.p.c., ivi comprese le note della Legione Carabinieri Calabria nn. -OMISSIS-, n.-OMISSIS-, n.-OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-.
3. L’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria si è costituito in resistenza con atto di stile depositato il 5 luglio 2023, producendo l’interdittiva impugnata e tutti gli atti, endoprocedimentali ed istruttori, ad essa sottesi, comprese le informative delle forze dell’ordine oggetto della sopra citata istanza istruttoria.
4. Fissata la trattazione del merito, giusta istanza di prelievo presentata in data 13 maggio 2024, la difesa erariale ha articolato con memoria depositata il 5 febbraio 2025 le proprie controdeduzioni alle doglianze avversarie, insistendo per il rigetto del ricorso.
5. Con nota depositata il 27 febbraio 2025, dato atto dell’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario, con durata sino al 2.07.2025, il ricorrente ha dichiarato di non avere “ interesse alla decisione del ricorso ”, instando, dunque, per la “ cancellazione della causa dal ruolo e riservando all’esito del controllo il deposito di istanza di prelievo ”.
5.1. Con memoria, con allegata documentazione, depositata il giorno seguente lo stesso ricorrente, ribadita l’insussistenza di un interesse attuale alla definizione del ricorso, ha replicato alle controdeduzioni articolate dalla difesa erariale, insistendo, preliminarmente, per il rinvio della trattazione e, solo in subordine, per l’accoglimento del ricorso.
6. In assenza di ulteriori difese la causa è stata, infine, posta in decisione all’udienza pubblica del 2 aprile 2025.
7. In via del tutto preliminare conviene evidenziare che sono state depositate al fascicolo processuale, in allegato all’atto di costituzione dell’Amministrazione resistente, tutte le note informative delle forze dell’ordine acquisite nell’istruttoria, delle quali il ricorrente aveva lamentato la mancata conoscenza.
7.1. Dalla stessa produzione documentale di quest’ultimo del 28 febbraio 2025 consta, peraltro, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, che la Prefettura avesse ritualmente riscontrato le istanze d’accesso formulate in data 22.02.2023, a seguito della ricezione del c.d. preavviso di interdittiva, e in data 2-OMISSIS-, cioè il giorno stesso dell’interdittiva, trasmettendogli, rispettivamente, in data 24.02.2023, le note del Comando Provinciale dei Carabinieri del 20.02.2023 e del 10.01.2019, e, in data 5.06.2023, le note del medesimo Comando del 5.05.2023 e del -OMISSIS-.
8. Sempre in via preliminare, va ancora esclusa la sussistenza delle condizioni per l’invocata nuova rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 92 d.lgs. n. 159/2011 già deferita da questo Tribunale con l’ordinanza n. 73/2020 (e recentemente rimessa dal TAR Liguria con ordinanza n. 271 del 10.03.2025), risultando le allegazioni del ricorrente del tutto insufficienti a comprovare il requisito della ‘rilevanza’, non avendo egli in alcun modo dimostrato che l’adozione dell’interdittiva lo priverebbe dei mezzi indispensabili al sostentamento del proprio nucleo familiare. Ad ogni modo, poi, la rilevanza della questione risulta superata in punto di fatto in ragione dell’avvenuta ammissione dell’impresa al controllo giudiziario, apparendo idonea detta sopravvenienza a paralizzare, quanto meno nell’attualità, gli effetti inibitori conseguenti all’interdittiva, dai quali conseguirebbe il pregiudizio prospettato.
9. Parimenti da respingere, in disparte ogni considerazione sulla relativa qualificazione quale ‘istanza di cancellazione della causa dal ruolo’, è la domanda di differimento della trattazione in attesa della definizione del controllo giudiziario, essendo sufficiente sul punto richiamare le sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 6, 7 e 8 del 2023 e, già prima, l’indirizzo interpretativo della Sezione, univocamente attestato nell’escludere che la pendenza del controllo giudiziario integrasse una circostanza idonea a determinare la sospensione del procedimento o il rinvio della trattazione ad un momento successivo alla relativa definizione (v. sent. 595/2022).
10. Nel merito il ricorso è infondato.
10.1. Quanto alla doglianza di natura procedurale, esclusa in primis , per le ragioni sopra esposte (nel superiore § 7), la denunciata violazione del diritto di difesa per la mancata esibizione di alcune delle informative valutate in sede istruttoria, deve del pari disattendersi la contestata eterogeneità di contenuti tra il preavviso di interdittiva e il provvedimento conclusivo, limitandosi il primo a richiamare per relationem tutti gli elementi indiziari già posti a fondamento della precedente interdittiva nonché, quale unico elemento nuovo, il deferimento dell’istante per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Elementi, questi, poi ampiamente approfonditi nella motivazione del provvedimento finale, tenendosi conto, peraltro, di tutti i rilievi critici dedotti dal ricorrente, in sede di contraddittorio, con le osservazioni scritte e durante la propria audizione personale. Ciò che basta, altresì, a palesare l’infondatezza della censura, per la verità genericamente formulata, spinta sul versante dell’omessa valutazione dei rilievi difensivi offerti in sede procedimentale, posto che, al contrario, nell’interdittiva vi è ampia ed esaustiva critica di tutte le circostanze dedotte dall’interessato nel corso del procedimento al fine di confutare la valenza sintomatica degli elementi indiziari posti dalla Prefettura a fondamento del rinnovato giudizio negativo sul rischio di infiltrazione mafiosa della propria ditta.
10.2. Destituite di pregio risultano anche le doglianze articolate nel merito della valutazione prefettizia, poggiando la formulata prognosi di persistente permeabilità dell’impresa all’ingerenza della criminalità organizzata sulla plausibile considerazione dell’attualità delle ragioni di controindicazione già a suo tempo valorizzate a sostegno della precedente interdittiva, desunte, in particolare, dalla piena continuità economica ed imprenditoriale rilevata tra l’attività svolta in passato dall’impresa -OMISSIS-, nella titolarità del ricorrente, nonché dalle imprese della madre e della sorella, tutte attinte da interdittive antimafia tra il 2011 e il 2018, e quella esercitata dalla sua impresa individuale, operando tutte nel settore dei lavori edili. Settore, peraltro – per come già rilevato con la sentenza resa sul ricorso promosso contro la precedente interdittiva (n.-OMISSIS-) –, rientrante tra quelli considerati, per presunzione normativa, particolarmente esposti al pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata (ai sensi dell’art. 1, co. 53, della Legge n. 190/2012).
A fronte di tale evidenza oggettiva, stante la costituzione della Ditta Individuale ‘-OMISSIS- -OMISSIS-’ all’indomani delle interdittive adottate nei confronti dell’anzidetta -OMISSIS-, di cui egli era socio unico ed amministratore unico, e dell’impresa, con identico oggetto sociale, nella titolarità della madre (e appena qualche mese prima dell’interdittiva che avrebbe colpito, altresì, l’impresa, operante nel medesimo settore merceologico, della sorella), immune dalle censure difensive figura la valutazione prefettizia nella parte in cui ha ritenuto gli elementi prospettati dal ricorrente in sede di contraddittorio insufficienti a superare il rilevato pericolo di infiltrazione mafiosa.
10.3. Ed invero, tutte le circostanze in questione, al di là della loro declamata autonomia, appaiono in realtà riconducibili all’unico ed isolato fattore della postulata cessazione della sua pericolosità, desunta dall’accoglimento da parte del Questore di Reggio Calabria, in data 4.05.2021, dell’istanza volta al riesame del diniego precedentemente opposto al rilascio del porto di fucile. Istanza favorevolmente valutata in ragione dell’assenza di frequentazioni con soggetti di interesse operativo successive all’adozione del diniego (su una precedente istanza di riesame) del 2017.
Il dato addotto per contrastare la valutazione operata dalla Prefettura in ordine alla persistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa dell’impresa rilevato nel 2018 si esaurisce, in definitiva, nella sola mancata annotazione, dopo detto momento, di ulteriori contatti con soggetti controindicati, che avrebbe peraltro trovato un’incidentale conferma nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’interdittiva emessa dalla medesima Prefettura nei confronti del cognato, dandosi in tale occasione atto del venir meno della sua pericolosità proprio in ragione della valutazione positiva compiuta dal Questore in sede di riesame del diniego di porto di fucile.
10.4. Tale elemento, tuttavia, risulta intrinsecamente debole, non apparendo idoneo a superare la valutazione che era stata compiuta dalla Prefettura all’atto dell’emissione della precedente interdittiva sulla base di un pregnante quadro indiziario specificamente desunto dalla rilevata vicinanza dell’intero nucleo familiare del ricorrente ad una cosca ‘ndranghetistica radicata nel territorio in cui le imprese erano operative.
Ebbene, la sola assenza di frequentazioni attuali con soggetti pregiudicati, a fronte di una rete relazionale familiare che solo pochi anni prima era risultata intrecciata da contatti e cointeressenze con persone a vario titolo legate agli ambienti della criminalità organizzata locale, tanto da imporre l’adozione di provvedimenti inibitori nei confronti di tutte le imprese del ‘gruppo’ familiare, non appare, invero, in grado di sorreggere l’adombrata cessazione del pericolo di contagio dell’impresa da parte della ‘ndrangheta. Del tutto ragionevole figura, al contrario, la valutazione in punto operata dalla Prefettura, anche valorizzando, in modo certamente plausibile, il particolare contesto socio-ambientale di riferimento, stante la modestissima dimensione territoriale (ed anagrafica) del Comune ove l’impresa ha sede e il persistente radicamento della cosca di ‘ndrangheta con la quale erano stati registrati i precedenti collegamenti che avevano dato la stura all’adozione dell’interdittiva oggetto di aggiornamento.
10.5. Sul punto deve, inoltre, considerarsi il vizio insito nell’assimilazione della valutazione compiuta dal Prefetto nell’ambito del procedimento antimafia con quella di competenza del Questore nel contesto del rilascio delle licenze in materia di armi, rispondendo i due procedimenti a finalità segnatamente differenti ed implicando giudizi in alcun modo equiparabili. Nel primo assume, infatti, rilievo la verifica della sussistenza di eventuali situazioni sintomatiche di un possibile condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata, da valutarsi con l’impiego della regola di giudizio della c.d. ‘probabilità cruciale’; nel secondo rileva, invece, l’affidabilità dell’istante nell’uso delle armi, che implica una valutazione in ordine alla sola sussistenza di elementi che lascino pronosticare il rischio di un possibile loro abuso.
Sicché, appare evidentemente viziato, sul piano metodologico, l’assunto volto ad inferire il venir meno del pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa dalla sopravvenuta cessazione delle condizioni per il mantenimento in capo al suo titolare della misura inibitoria al porto di fucile, sottendendo ai due giudizi valutazioni eminentemente eterogenee.
10.6. A ciò si aggiunga che un ulteriore significativo elemento di controindicazione è stato ricondotto dalla Prefettura procedente all’emersa fittizietà del rapporto lavorativo del ricorrente con una ditta -OMISSIS- impegnata nei lavori per la realizzazione della pista ciclabile dei Parchi della Calabria, avendo i Carabinieri accertato che egli si sia servito della ditta -OMISSIS- s.r.l., nella titolarità di un suo conoscente, per aggirare l’interdittiva emessa a suo carico e potere, di conseguenza, ottenere commesse pubbliche.
10.7. Sicché, del tutto plausibilmente la Prefettura ha ritenuto privi di rilevanza la “ cessazione dell’attività lavorativa della madre e della sorella presso le rispettive imprese già interdette ”, con assunzione di entrambe presso amministrazioni pubbliche, e l’archiviazione, con decreto del 7.11.2022, del procedimento penale per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, non potendo affatto tali circostanze qualificarsi alla stregua di sopravvenienze favorevoli, risultando, piuttosto, dati di valenza neutra e come tali non idonei a modificare la formulata prognosi di permeabilità dell’impresa al condizionamento della criminalità organizzata.
11. Quanto, infine, alla doglianza incentrata sulla violazione dell’art. 94- bis cod. antimafia per l’omessa esplicitazione delle ragioni della dedotta inapplicabilità delle misure di prevenzione collaborativa, appare sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto non necessaria una specifica motivazione sul profilo in questione allorquando il Prefetto abbia escluso il carattere occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa (cfr., ex multis , TAR Lazio, sez. I-ter, 21 marzo 2025, n. 5870).
Nel solco di tale orientamento si è, in altri termini, sostenuto che l’esclusione della natura occasionale delle situazioni sintomatiche dei rilevati tentativi di infiltrazione mafiosa integri una condizione da sé sola sufficiente a precludere l’applicabilità delle misure di cui all’art. 94- bis cod. antimafia (cfr. Cons. St., sez. III, 31 marzo 2025, n. 2654), risultando pertanto ogni valutazione in proposito superflua.
Ne consegue, allora, nella vicenda in esame, che l’esclusione del requisito della ‘occasionalità’ dei collegamenti dell’impresa ricorrente con gli ambienti della criminalità organizzata locale, plausibilmente desunta alla stregua dei molteplici elementi indiziari acquisiti in fase istruttoria, fosse sufficiente ad escludere la necessità di un’autonoma e distinta valutazione sul profilo, logicamente posteriore, della possibile applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, peraltro esclusa dalla Prefettura procedente anche sulla base di considerazioni incentrare sulla struttura individuale della ditta e sulla conseguente maggiore difficoltà nel conseguimento del fine di bonifica cui l’istituto è preordinato.
Né, poi, il lamentato vizio motivazionale può in alcun modo desumersi dalla diversa valutazione operata sulla natura del paventato contagio mafioso dal giudice della prevenzione nell’ammettere l’impresa al controllo giudiziario, considerato che le misure amministrative di prevenzione collaborativa condividono la natura di informazione antimafia tipica del procedimento all’esito del quale sono adottate, con la conseguenza che anche la valutazione prefettizia ora in esame, come l’interdittiva, è sempre adottata all’esito di un vaglio di tipo “storico-statico” (Cons. St., n. 2654/2025 cit.).
12. Per questi motivi il ricorso va, dunque, conclusivamente rigettato.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Prefettura di Reggio Calabria, delle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e tutti gli altri soggetti menzionati.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.