Art. 2. 1. Resta fermo e continua ad applicarsi il disposto dell' articolo 5 della legge 30 ottobre 1969, n. 831 . Conseguentemente, l'importo dell'assegno concesso ai decorati di medaglia d'oro al valor militare per fatti di guerra, previsto dall' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , spetta anche se la predetta decorazione e' stata conferita per fatti compiuti in tempo di pace.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 831/1969 (Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia) e il seguente:
"Art. 5. - L'assegno straordinario previsto per i decorati di medaglia d'oro al valor militare e quello in favore dei loro congiunti spettano anche se la decorazione sia stata conferita per fatto compiuto in tempo di pace".
- L'importo dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare e fissato dall' art. 15 del D.P.R. n. 834/1981 (Definitive riordinamento delle pensioni di guerra) nella misura annua di L. 3.000.000.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 831/1969 (Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia) e il seguente:
"Art. 5. - L'assegno straordinario previsto per i decorati di medaglia d'oro al valor militare e quello in favore dei loro congiunti spettano anche se la decorazione sia stata conferita per fatto compiuto in tempo di pace".
- L'importo dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare e fissato dall' art. 15 del D.P.R. n. 834/1981 (Definitive riordinamento delle pensioni di guerra) nella misura annua di L. 3.000.000.