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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 24/02/2023, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2023
N. 00092/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2022, proposto da CA IE, IO PA, IS TA, ME CI, AR DO, ON FA, RO OL, RM AD, LF LL, ND EL, NA AL, ER RU, CO EL EC, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Coronas, Umberto Coronas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi su decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 2060/2017 del 18 luglio 2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe si chiede l’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Perugia, pure in epigrafe indicato, di riparazione del danno da ritardo giudiziario ( ex lege n. 89/2001), con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare, in favore di ciascun ricorrente, la somma di €. 1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio non contestando la pretesa in punto di fatto.
3. Alla camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 la causa è passata in decisione.
4. Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione.
5. Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , provveda entro il termine di 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.
6. Per il caso di perdurante inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente responsabile dell’Ufficio I della Direzione affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero soccombente.
7. Il commissario, provvederà a:
a - prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;
b - utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio;
c - utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l’istituto del pagamento in conto sospeso.
8. Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui al precedente paragrafo 5.
9. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
10. Per il pagamento delle spese del giudizio il commissario provvederà analogamente a quanto indicato nel par. 7.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina gli adempimenti indicati in motivazione.
Le spese del giudizio, poste a carico del Ministero della Giustizia, sono liquidate in cinquecento/00 (500,00) euro, oltre agli oneri di legge ed alle eventuali ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie, con distrazione in favore dei difensori antistatari Salvatore Coronas e Umberto Coronas.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO