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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/02/2024, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 185 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 185 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 16 febbraio 2024 ore 10:30, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Andrea Balducci;
- per parte convenuta nessuno compare.
L'Avv. Balducci rappresenta di aver allegato nel fascicolo d'ufficio nota contenente le ricevute della
PEC indirizzata alla società. Chiede quindi che ne venga dichiarata la contumacia.
Il giudice, attesa la sussistenza dei presupposti (cfr. notifica effettuata via PEC il 28.8.2023 ad indirizzo attestato dal difensore come presente nel registro e, del resto, riportato anche sul Pt_2 contratto di collaborazione agli atti), dichiara la contumacia di parte convenuta.
Ritenuta, inoltre, la causa matura per la decisione, invita la difesa di parte ricorrente a formulare le proprie conclusioni.
L'Avv. Balducci discute oralmente la causa riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzata la parte ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
1 Camera di consiglio conclusa alle ore 16:00.
2
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 16.2.2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 185 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Andrea Balducci;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace; Controparte_1
Parte resistente
Oggetto: lavoro parasubordinato – compensi.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Piaccia all Ecc.mo Giudice adito, per i motivi tutti di cui in premessa, accertare e dichiarare che fra la società ut supra indicata ed il qui concludente sig. è intercorso Rapporto di Controparte_1 Parte_1
3 Consulenza Marketing e Commerciale (rapporto di lavoro parasubordinato) a partire dalla data del 22.04.2021 e fino a l la data del 07.09.2021 presso lo con sede in Viale Europa Organizzazione_1
n. 42 Torre del Lago (LU). Conseguentemente condannare la società a pagare al sig. Controparte_1 [...] la somma di € 4.880,00 di cui alle fatture n. 09 del 06.07.2021 e n. 10 del 03.08.2021 (riguardanti gli Pt_1 emolumenti fissi) o la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e/o provata in corso di causa e/o determinata anche ai sensi dell'art. 432 cpc. Con riserva di separata azione per il recupero delle parti variabili del compenso, così come pattuito nell'Accordo Negoziale sottoscritto. Con vittoria spese e competenze del presente procedimento, salvis juribus.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in riassunzione in seguito alla declaratoria di incompetenza territoriale del
Tribunale di Firenze, ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
(d'ora in avanti, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di €. 4.880,00 a titolo di CP_1 compenso per il contratto di collaborazione stipulato con la società e risolto il 7.9.2021 dal CP_2 avvalendosi della clausola risolutiva espressa a causa dell'inadempimento della società al pagamento del compenso qui rivendicato.
2. La società, pur ritualmente evocata in giudizio (cfr. ricevute PEC del 28.8.2023), non si è costituita, rimanendo contumace.
3. La causa non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori diversi dalle allegazioni dell'unica parte costituita e risulta suscettibile di essere decisa all'esito della prima udienza di discussione, con integrale accoglimento delle ragioni del ricorrente.
4. Risultano difatti del tutto dimostrate documentalmente attraverso le allegazioni di cui al ricorso, in assenza di elementi di segno contrario:
- la sussistenza del rapporto di collaborazione tra il ricorrente, titolare dell'omonima ditta individuale e la società unipersonale, disciplinato da un contratto, stipulato il 22.4.2021, Controparte_1 denominato “contratto di consulenza di marketing e commerciale” (doc. 1);
- la previsione di una quota fissa di corrispettivo fissata in euro 2.000,00 mensili oltre IVA al
22%, compenso richiesto in via anticipata da versare entro il giorno cinque di ogni mese a seguito di ricezione di fattura (cfr. art. 3 del contratto allegato);
- la previsione di una clausola risolutiva espressa in caso di ritardo nei pagamenti per oltre 45 giorni rispetto al termine pattuito (art. 6);
4 - la risoluzione di diritto del contratto intervenuta con PEC inviata dal ricorrente il 7.9.2021, lamentando il mancato pagamento della quota fissa di cui alle fatture del 6.7.2021 e 3.8.2021 per un importo totale di €. 4.880,00, comprensivo di IVA (cfr. doc. 2 e doc. 3).
5. Ciò premesso, occorre ricordare come costituisca principio del tutto consolidato in materia quello secondo cui, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, qualora il lavoratore (o, come in questo caso, il collaboratore parasubordinato od anche il prestatore d'opera autonomo) agisca in giudizio per conseguire il compenso allo stesso spettante, ha unicamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione.
La questione deve essere, pertanto, risolta sulla scorta dei principi di ripartizione dell'onere della prova ricavabile dalla norma generale di cui all'art. 1218 c.c., per cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, la società convenuta, rimasta contumace, non ha offerto in allegazione circostanze (anche sopravvenute) estintive o impeditive del riconoscimento dei compensi di cui al contratto: elemento che si aggiunge all'ulteriore circostanza che, nel carteggio offerto in produzione
(all. 4), la società, tramite un difensore, il 13.9.2021, ha sostanzialmente riconosciuto il proprio inadempimento con riferimento alla prima mensilità ed ha sostenuto di dover riconoscere solo parzialmente la seconda mensilità per il “danno patrimoniale subito dalla cliente per l'ingiustificata interruzione del rapporto di consulenza” deputato ad un “improvvida scomparsa del sig. a partire dal 7 agosto Pt_1
2021, elemento che la società rivendica a fondamento di una risoluzione già avvenuta per inadempienza del collaboratore (all. 4 ricorso). Si tratta tuttavia di circostanze che, data la peculiare posizione assunta in giudizio, in questa sede non risultano in alcun modo dimostrate.
6. Il ricorso pertanto merita accoglimento. Alla somma vanno aggiunti d'ufficio, per effetto del disposto di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c., interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo (arg. ex Cass., n. 19312 del 2016).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue,
P.Q.M.
5 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in accoglimento della domanda del ricorrente, condanna la società , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€. 4.880,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna la società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 2.059,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 16.2.2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
6
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 185 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 16 febbraio 2024 ore 10:30, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Andrea Balducci;
- per parte convenuta nessuno compare.
L'Avv. Balducci rappresenta di aver allegato nel fascicolo d'ufficio nota contenente le ricevute della
PEC indirizzata alla società. Chiede quindi che ne venga dichiarata la contumacia.
Il giudice, attesa la sussistenza dei presupposti (cfr. notifica effettuata via PEC il 28.8.2023 ad indirizzo attestato dal difensore come presente nel registro e, del resto, riportato anche sul Pt_2 contratto di collaborazione agli atti), dichiara la contumacia di parte convenuta.
Ritenuta, inoltre, la causa matura per la decisione, invita la difesa di parte ricorrente a formulare le proprie conclusioni.
L'Avv. Balducci discute oralmente la causa riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzata la parte ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
1 Camera di consiglio conclusa alle ore 16:00.
2
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 16.2.2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 185 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Andrea Balducci;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace; Controparte_1
Parte resistente
Oggetto: lavoro parasubordinato – compensi.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Piaccia all Ecc.mo Giudice adito, per i motivi tutti di cui in premessa, accertare e dichiarare che fra la società ut supra indicata ed il qui concludente sig. è intercorso Rapporto di Controparte_1 Parte_1
3 Consulenza Marketing e Commerciale (rapporto di lavoro parasubordinato) a partire dalla data del 22.04.2021 e fino a l la data del 07.09.2021 presso lo con sede in Viale Europa Organizzazione_1
n. 42 Torre del Lago (LU). Conseguentemente condannare la società a pagare al sig. Controparte_1 [...] la somma di € 4.880,00 di cui alle fatture n. 09 del 06.07.2021 e n. 10 del 03.08.2021 (riguardanti gli Pt_1 emolumenti fissi) o la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e/o provata in corso di causa e/o determinata anche ai sensi dell'art. 432 cpc. Con riserva di separata azione per il recupero delle parti variabili del compenso, così come pattuito nell'Accordo Negoziale sottoscritto. Con vittoria spese e competenze del presente procedimento, salvis juribus.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in riassunzione in seguito alla declaratoria di incompetenza territoriale del
Tribunale di Firenze, ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
(d'ora in avanti, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di €. 4.880,00 a titolo di CP_1 compenso per il contratto di collaborazione stipulato con la società e risolto il 7.9.2021 dal CP_2 avvalendosi della clausola risolutiva espressa a causa dell'inadempimento della società al pagamento del compenso qui rivendicato.
2. La società, pur ritualmente evocata in giudizio (cfr. ricevute PEC del 28.8.2023), non si è costituita, rimanendo contumace.
3. La causa non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori diversi dalle allegazioni dell'unica parte costituita e risulta suscettibile di essere decisa all'esito della prima udienza di discussione, con integrale accoglimento delle ragioni del ricorrente.
4. Risultano difatti del tutto dimostrate documentalmente attraverso le allegazioni di cui al ricorso, in assenza di elementi di segno contrario:
- la sussistenza del rapporto di collaborazione tra il ricorrente, titolare dell'omonima ditta individuale e la società unipersonale, disciplinato da un contratto, stipulato il 22.4.2021, Controparte_1 denominato “contratto di consulenza di marketing e commerciale” (doc. 1);
- la previsione di una quota fissa di corrispettivo fissata in euro 2.000,00 mensili oltre IVA al
22%, compenso richiesto in via anticipata da versare entro il giorno cinque di ogni mese a seguito di ricezione di fattura (cfr. art. 3 del contratto allegato);
- la previsione di una clausola risolutiva espressa in caso di ritardo nei pagamenti per oltre 45 giorni rispetto al termine pattuito (art. 6);
4 - la risoluzione di diritto del contratto intervenuta con PEC inviata dal ricorrente il 7.9.2021, lamentando il mancato pagamento della quota fissa di cui alle fatture del 6.7.2021 e 3.8.2021 per un importo totale di €. 4.880,00, comprensivo di IVA (cfr. doc. 2 e doc. 3).
5. Ciò premesso, occorre ricordare come costituisca principio del tutto consolidato in materia quello secondo cui, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, qualora il lavoratore (o, come in questo caso, il collaboratore parasubordinato od anche il prestatore d'opera autonomo) agisca in giudizio per conseguire il compenso allo stesso spettante, ha unicamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione.
La questione deve essere, pertanto, risolta sulla scorta dei principi di ripartizione dell'onere della prova ricavabile dalla norma generale di cui all'art. 1218 c.c., per cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, la società convenuta, rimasta contumace, non ha offerto in allegazione circostanze (anche sopravvenute) estintive o impeditive del riconoscimento dei compensi di cui al contratto: elemento che si aggiunge all'ulteriore circostanza che, nel carteggio offerto in produzione
(all. 4), la società, tramite un difensore, il 13.9.2021, ha sostanzialmente riconosciuto il proprio inadempimento con riferimento alla prima mensilità ed ha sostenuto di dover riconoscere solo parzialmente la seconda mensilità per il “danno patrimoniale subito dalla cliente per l'ingiustificata interruzione del rapporto di consulenza” deputato ad un “improvvida scomparsa del sig. a partire dal 7 agosto Pt_1
2021, elemento che la società rivendica a fondamento di una risoluzione già avvenuta per inadempienza del collaboratore (all. 4 ricorso). Si tratta tuttavia di circostanze che, data la peculiare posizione assunta in giudizio, in questa sede non risultano in alcun modo dimostrate.
6. Il ricorso pertanto merita accoglimento. Alla somma vanno aggiunti d'ufficio, per effetto del disposto di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c., interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo (arg. ex Cass., n. 19312 del 2016).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue,
P.Q.M.
5 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in accoglimento della domanda del ricorrente, condanna la società , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€. 4.880,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna la società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 2.059,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 16.2.2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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