Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 663/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/03/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]24 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. COSLOVICH ANTONELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]24 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. IMBERGAMO ANDREA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il 06/10/2018 (atto n. 124, P. 2, S.
A, anno 2018).
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/03/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e poi, trascorso il termine di legge, di divorzio con conferma delle condizioni di separazione, che qui si riportano:
1)i coniugi vivranno separati di letto e di mensa;
2)ai fini dello scioglimento della comunione la sig.ra trasferisce al sig. Parte_1 [...]
che accetta, la propria metà indivisa dell'immobile già casa famigliare, sita in Trieste Via Parte_2
Croatto n.24. Il prezzo convenuto è stato pattuito in €.96.000,00 di cui €.6.000,00 già versati dal sig. alla sig.ra a mezzo bonifico bancario dd. 16.5.2024 e i restanti €. 90.000,00 a mezzo Parte_2 Parte_1 assegni circolari che vengono consegnati in sede di udienza di comparizione delle parti. I coniugi dichiarano che con il versamento di detto importo, comprensivo anche della somma dalla sig.ra Parte_1 versata per l'acquisto della casa coniugale pari a €.48.000,00 (capitale ed ulteriori esborsi versati al 50% in costanza di matrimonio ) e della propria quota di rata di mutuo dalla stessa regolarmente versata, hanno regolato ogni rapporto patrimoniale afferente la vita coniugale e dichiarano reciprocamente di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro per esborsi sostenuti in costanza di matrimonio.
3)La IG.ra con il trasferimento della proprietà della propria quota di proprietà della casa Parte_1 coniugale verrà liberata dal contratto di mutuo stipulato con “Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia
S.p.a.” (contratto di mutuo n.0E53053790862) per il quale unico obbligato sarà il sig. Parte_2
4)Il sig. si obbliga a non chiedere alla sig.ra il rimborso delle rate di mutuo già versate Parte_2 Parte_1 anche per la parte spettante alla moglie.
5)La sig.ra si obbliga al rilascio della casa coniugale entro 6 mesi dalla udienza di separazione, Parte_1 termine prorogabile di ulteriori 30 giorni. Durante tale lasso di tempo il sig. si obbliga a farsi Parte_2 carico dell'intera rata di mutuo e del pagamento delle utenze relative all'abitazione famigliare.
6) La sig.ra dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento. Parte_1
7) Ai fini dello scioglimento della comunione le parti concordano che la sig.ra ceda la propria Parte_1 metà indivisa dell'immobile già casa famigliare al sig. Parte_2
Con il presente atto la sig.ra trasferisce al sig. che accetta, la sua quota del 50% dei Parte_1 Parte_2 seguenti immobili.
RISULTANZE TAVOLARI E CATASTALI
La piena proprietà dell'appartamento sito al piano terra, primo e secondo del fabbricato in Trieste, alla via
Bruno Croatto n. 24 nonché del posto auto scoperto di circa 11 (undici) metri quadrati sito al piano terra, e precisamente: Dati Tavolari
In Comune Censiuario di Guardiella
Partita Tavolare 4182
Corpo Tavolare primo: particella catastale nuova 2465/2 urbana di metri quadrati (undici).
Corpo Tavolare secondo: particella catastale nuova 2468/3 casa
Dati Catastali
Detti immobili risultano riportati nel Catasto dei Fabbricati con i seguenti dati:
- Comune di Trieste
- Sezione Urbana J
- Foglio 16
- Particella 2468/3, zona censuaria 2, in Via Bruno Croatto n. 24, piano T-1-2, Categoria A/3, Classe 3, vani
6 (sei), Superficie Catastale Totale metri quadrati 136, Rendita Catastale Euro
635,24;
- Particella 2465/2, zona censuaria 2, in Via Bruno Croatto n. 24, piano T, Categoria C/6, Classe 1, consistenza metri quadrati 11 (undici), Superficie Catastale Totale metri quadrati 12 (dodici), Rendita
Catastale Euro 44,88 (quarantaquattro virgola ottantotto).
Detto compendio viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, azioni, ragioni, usi, servitù attive e passive, apparenti e non, e con tutti i vincoli convenzionali o legali esistenti.
La IG.ra garantisce di essere legittima proprietaria a degli immobili trasferiti e Parte_1 dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni ipoteca legale ed esonera il competente ufficio Tavolare da ogni responsabilità al riguardo.
Ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, la parte avente causa dispensa la parte dante causa da:
- prestare garanzia in ordine alla conformità di ciascuno degli impianti posti al servizio della consistenza immobiliare oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza, avendo preso atto dello stato dì fatto degli stessi;
- consegnare alla parte avente causa la documentazione amministrativa e tecnica ed i libretti di manutenzione ed uso degli impianti.
La parte avente causa resta autorizzata ad eseguire a proprio favore l'intavolazione dei diritti acquistati con il presente atto.
La IG.ra , ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali Parte_1 di cui all'art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, dichiara, agli effetti della vigente legislazione urbanistica, che:
A. il fabbricato in Trieste alla via Bruno Croatto n. 24 e l'immobile oggetto di questo atto che di esso è parte,
è stato e d i f i c a t o a n t e r i o r m e n t e a l p r imo s e t t e m b r e millenovecentosessantasette (01/09/1967), e che successivamente ha subito modificazioni per le quali è stata presentata al Comune di
Trieste;
B. in data 23 agosto 1985, la relazione di esecuzione di alcune opere di modifica interna ai sensi della L.
47/1985 art. 48 e 26;
C. in data 29 luglio 2002, con protocollo corrente 11/02/2500, la Denuncia di Inizio Attività ai sensi della
L.R. 52/1991 art. 80 e S.m.i., per la fusione di un bagno w.c. ed una latrina e modifica impianto termico
(opere classificate di "manutenzione straordinaria"), opere per le quali in data 10 aprile 2003 è stata comunicata la fine lavori, come attestato da dichiarazione di data 7 settembre 2016 redatta dal geometra
Parte_3
D. per quanto riguarda l'ente individuato dalla p.c.n. 2465/2, la parte venditrice fa presente che trattasi di posto auto, realizzato in edilizia libera, ai sensi dell'art. 4 l.r. 19/2009, senza esecuzione di opere tali da alterare lo stato dei luoghi, e senza necessità di alcun titolo abilitativo, come attestato dalla dichiarazione in tal senso di data 19 gennaio 2017, effettuata dall'architetto ; Testimone_1
E. i cespiti oggetto di questo atto conservano, per il resto, la loro originaria configurazione non essendo state eseguite modifiche alla loro planivolumetria complessiva ed in conseguenza garantisce che nessuna delle previsioni sanzionatorie contemplate dalla vigente legislazione urbanistica trovi applicazione nel caso di specie;
F. garantisce pertanto di non aver presentato alcuna domanda di condono in relazione ai cespiti in oggetto;
G. che l'immobile medesimo non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi di legge per opere eseguite in assenza di provvedimenti abilitativi ovvero in base a provvedimenti abilitativi annullati;
H. successivamente non sono stati eseguiti interventi edilizi e/o urbanisticamente rilevanti tali da richiedere il rilascio di ulteriori permessi, autorizzazioni e licenze edilizie né la loro segnalazione o comunicazione al Comune né la presentazione di domande di condono.
La IG.ra fa, inoltre, presente che al momento l'immobile risulta sprovvisto del Parte_1 certificato di abitabilità e che non è reperibile presso il Comune di Trieste, per la costruzione in o g g e t t o
, e s e g u i t a a n t e r i o r m e n t e a l l ' a n n o 1939 (millenovecentotrentanove) alcuna certificazione di abitabilità, né si è reso necessario fornirla dopo l'esecuzione delle modifiche sopra indicate.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della Legge 27 febbraio 1985 n 52, come integrato e modificato dall'articolo 19 del Decreto Legge numero 78 del 31 maggio 2010 convertito con Legge 30 luglio
2010 numero 122 la parte dante causa dichiara, e la parte avente causa ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria - allegati depositata in Catasto in data 08 luglio 2016 prot. numero TS0048642 - sono conformi allo stato di fatto, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa. Ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192 e successive modificazioni ed integrazioni la parte dante causa dichiara di avere già messo a disposizione della parte avente causa all'avvio delle trattative e consegnato l'attestato di prestazione energetica, con validità sino al 23 maggio 2034, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del richiamato decreto legislativo, rilasciato da geom. e che in originale Controparte_1 congiuntamente alla ricevuta di deposito presso il Catasto Energetico della Regione Autonoma del Friuli
Venezia Giulia - depositata in data 23 maggio 2024 presso il Catasto CENEDfvg della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia con protocollo Insiel TS1-REGAPE-2024-0018482 del 23 MAGGIO 2024,
Attestato di Prestazione Energetica (APE) identificato con il codice 3200600468024, si allega al presente atto per formare parte integrante e sostanziale con la precisazione che , a decorrere dalla data del suo rilascio, non si sono verificate causa di scadenza;
la parte avente causa pertanto dà espressamente atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, mi ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Le parti dichiarano che la causa del trasferimento immobiliare e del versamento della somma di denaro sopra indicati attengono all'assolvimento dell'onere di mantenimento.
1. Pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni sopra indicate.
2. Decorsi i termini di legge, previa conferma delle conclusioni già rassegnate e della mancata riconciliazione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a Trieste in data 06.10.2018 – atto n. 124; parte II;
serie A;
anno 2018
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trieste il 06/10/2018 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 14 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli