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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/04/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11798/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11798/2019 promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
DONATI ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA MALTA 5/16, 16121 GENOVA presso il difensore avv. DONATI ENRICO
ATTORI IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO ALBERTO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE BRIGATA BISAGNO 4/1 A, 16129 GENOVA presso il difensore avv. RUSSO ALBERTO
CONVENUTO OPPOSTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DELLE PIANE LUCA, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA MARSALA 4/4, 16122 GENOVA presso il difensore avv.
DELLE PIANE LUCA
ALBERTO ACCIARO (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. ROLLA C.F._3
ROBERTA e dall'avv. LASCARI DANIELE ( ) elettivamente domiciliato in C.F._4
PIAZZA DEL PORTELLO 1/5 SC B, 16123 GENOVA presso il difensore avv. ROLLA ROBERTA
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Per gli attori:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - nel merito, in via preliminare, vista (ed acquisita), la perizia e la relativa integrazione svolta dal Ctu Geom. , nell'accertamento tecnico preventivo Per_1
svolto, ex art. 669 quater c.p.c., in corso di causa (procedimento sub. 1 Rg 11798/2019), accertare e dichiarare che più nulla è dovuto, per i motivi addotti, dagli esponenti alla Controparte_1 per l'esecuzione dei lavori commissionati nell'appartamento di Genova, Via Balbi Piovera 19/20, vuoi pagina 1 di 20 per qualsiasi altro titolo e/ o ragione, respingendo, in ogni caso, ogni avversaria domanda (sia della convenuta in opposizione che, se proposta, della terza chiamata), perché infondata in fatto e diritto. -
Dichiarare, quindi, nullo e di nessun effetto il d.i. opposto rg 7391/2019– ing. 2257/2019 del Tribunale di Genova, procedendo alla sua revoca - Sempre nel merito dichiarare, anche in forza della spiegata domanda riconvenzionale (e delle eventuali compensazioni effettuate), che nulla dai comparenti è dovuto all'ingiungente per le ragioni di cui in premessa. - Sempre nel merito, ed in forza della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la a pagare, in favore degli esponenti, Controparte_1 tutte le somme come accertate in corso di causa (anche a seguito dell'attività istruttoria svolta), sia per i danni subiti, sia per i maggiori costi sostenuti per eliminare tutti i vizi ed i difetti evidenziati (anche nei confronti di terzi), che dei costi necessari per ottenere le certificazioni degli impianti realizzati da controparte, che delle penali maturate (tutti costi come anche quantificati nel corso dell'accertamento tecnico preventivo svolto o in corso di causa, anche per il tramite di apposita Ctu), sia per i danni occorsi a seguito del disagio di vivere in un ambiente polveroso e con presenza di muffe con una figlia neonata (da liquidarsi anche in via equitativa), sia a titolo di risarcimento di ogni danno subito a seguito della condotta della - Stante la mancanza dei requisiti indicati dall'art. 648 Controparte_1
c.p.c., oltre che per i motivi dedotti, essendo del tutto incerto e contestato il credito avversario, si insta sin d'ora per il rigetto della concessione della provvisoria esecutorietà al d.i. opposto. - Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte (anche in via riconvenzionale), dalla convenuta in opposizione nei confronti degli esponenti, dichiarare e, per l'effetto, condannare il
Direttore dei Lavori, LB AC CF nato a [...] il [...], quivi C.F._5
residente in [...], a manlevare, garantire gli esponenti da qualsivoglia pretesa e domanda avanzata dalla nei loro confronti per i fatti di causa e conseguentemente Controparte_1
mandarli indenni da ogni e qualsiasi conseguenza patrimoniale, responsabilità, obbligo risarcitorio e/o di rimborso spese, anche legali. - Onerare, in ogni caso, le parti soccombenti alla rifusione, in favore degli esponenti, delle spese (anche per l'accertamento tecnico e/o la Ctu svolte), del contributo unificato, degli onorari e diritti di giudizio, nonché del rimborso delle spese generali. - Stante il temerario comportamento tenuto dalla condannarla anche, per i motivi Controparte_1
addotti, al risarcimento dei danni, in favore degli esponenti, ex art. 96 c.p.c..
Per l'opposta:
“Piaccia al Tribunale di Ordinario di Genova in composizione monocratica, nella persona del giudice designato, ogni contraria e/o diversa istanza, deduzione eccezione e conclusione disattesa e respinta, previe le declaratorie tutte del caso, ove ritenuto anche 'incidenter tantum':
pagina 2 di 20 IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente rigettare tutte le domande ex adverso formulate comprese quelle spiegate in via riconvenzionale confermando il decreto ingiuntivo n. 2257/2019 del Tribunale di Genova. Con ogni consequenziale pronuncia anche in punto spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprese quelle del procedimento cautelare R.G. n. 11798-1/2019.
IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare che, per i motivi esposti in parte narrativa, i
Sig.ri e sono debitrici nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 per l'importo pari a € 19.214,40 e, conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare gli attori opponenti al pagamento in favore di della somma pari a € 19.214,40 oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dall'ill.mo giudice secondo ragione, giustizia o equità sulla base di quanto argomentato in atti e di quanto risulterà provato anche a seguito dell'accertamento tecnico preventivo in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del dovuto a quella dell'effettivo soddisfo. Con ogni consequenziale pronuncia anche in punto spese, competenze ed onorari del presente giudizio comprese quelle del procedimento cautelare R.G. n. 11798-1/2019;
IN VIA SUBORDINATA: in caso di accoglimento delle domande attoree, condannare in luogo di
[...]
la al pagamento di tutte le somme dovute in Controparte_1 Controparte_3
favore degli attori;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo alla nella causazione dei danni e/o vizi patiti dagli attori, accertare che Controparte_1
la è obbligata a garantire, manlevare e tenere indenne la Controparte_4 Controparte_1
da ogni pretesa attorea, in virtù della copertura assicurativa derivante dalla stipula della Polizza n.
[...]
370084489 e, conseguentemente, dichiarare tenuta la compagnia assicurativa in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire, manlevare e tenere indenne la
[...]
da ogni conseguenza pregiudizievole e da qualsiasi obbligazione risarcitoria allo Controparte_5
stesso eventualmente riferita, con condanna diretta ex art. 1917, comma 2, c.c. della sopra citata società di assicurazione a corrispondere direttamente all'attrice l'indennizzo dovuto, con liberazione e manleva di da ogni responsabilità e/o obbligo risarcitorio e/o rimborso spese, anche Controparte_1
legali, eventualmente a suo carico e con condanna di ex art. 1917, comma 3, Controparte_4
codice civile, al pagamento delle spese legali, comprese le spese tecniche di consulenza tecnica d'ufficio e di parte, sostenute e/o sostenende da per resistere all'azione Controparte_1
promossa nel presente giudizio dalle controparti comprese quelle del procedimento cautelare R.G. n.
11798-1/2019;
pagina 3 di 20 IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: in ipotesi di accertamento di responsabilità in capo all'esponente società nella causazione dei danni patiti e/o vizi lamentati dagli attori, accertare e dichiarare che la è tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne la Controparte_3
da ogni conseguenza pregiudizievole e da qualsiasi obbligazione risarcitoria Controparte_1
allo stesso eventualmente, con liberazione e manleva di da ogni Controparte_1
responsabilità e/o obbligo risarcitorio e/o rimborso spese, anche legali, eventualmente a suo carico;
Con vittoria di spese in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;
con vittoria delle spese di consulenza tecnica di parte comprese quelle del procedimento cautelare R.G. n. 11798-
1/2019”;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo all'esponente società nella causazione dei danni patiti e/o vizi lamentati dagli attori, accertare e dichiarare che il Direttore dei lavori Arch. LB AC è tenuto a garantire, manlevare e tenere indenne la da ogni conseguenza pregiudizievole e da qualsiasi obbligazione Controparte_1
risarcitoria alla stessa eventualmente, con liberazione e manleva di da ogni Controparte_1
responsabilità e/o obbligo risarcitorio e/o rimborso spese, anche legali, eventualmente a suo carico. Con vittoria di spese in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;
con vittoria delle spese di consulenza tecnica di parte comprese quelle del procedimento cautelare R.G. n. 11798-1/2019”.
Per Controparte_4
“Respingersi la domanda in manleva e garanzia poiché infondata e non provata, stante l'inoperatività della polizza cessata in data 30.10.2018. In denegato subordine respingersi la domanda poiché i danni e le opere non eseguite secondo la buona regola dell'arte non sono ricomprese in polizza, non sono frutto di accidentalità, e soprattutto riguardano “cose oggetto di lavori” come tali mai comprese in polizze di tal fatta. Con vittoria di onorari e spese”.
Per il terzo chiamato AC:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis In via principale e nel merito:
- “rigettare tutte le domande rivolte al terzo chiamato, Arch.LB AC, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per quanto espresso in narrativa e, quindi, respingerle integralmente, mandandone comunque, ed in ogni caso, il terzo chiamato completamente assolto;
- vinte, in ogni caso, le spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 20 affidavano ad i lavori per la ristrutturazione dell'appartamento Parte_3 Controparte_1 sito in Genova, via Balbi n. 19/20 per un totale di € 33.000,00, oltre IVA, da sommarsi ad ulteriori €
4.540,00, oltre IVA, per lavori extra. I lavori iniziavano nel 2018 a settembre e sarebbero dovuti durare due mesi, ma a dicembre non erano ancora finiti e, in tesi attorea, venivano fatti male. I lavori venivano interrotti i primi di gennaio del 2019.
Nel frattempo, gli attori corrispondevano la somma di € 23.507,00, IVA esclusa, residuando pertanto quale somma ancora dovuta dai committenti l'importo di € 19.214,40 (€ 42.519,40 defalcati €
23.305,00).
Gli attori incaricavano così l'architetto AC, nominato direttore dei lavori, di verificare i lavori fatti e da fare e questi redigeva relazione (doc. 4 opponenti) e supplemento (doc. 5 opponenti) che quantificava in € 7.406,57 l'importo ancora dovuto all'impresa (detratti da € 19.214,00 € 7.942,43 per asseriti lavori non eseguiti o completati da e in € 2.321,37 l'importo da ulteriormente detrarsi CP_1
per ulteriori vizi e difetti (condizionamento, muffe, rigonfiamenti menzionati nel doc. 5).
Sopraggiungevano altri vizi dovuti a percolazione di acqua dallo scarico del piatto doccia sugli appartamenti sottostanti.
A giugno del 2019 Ad HO azionava in monitorio due fatture non pagate dell'importo complessivo di €
8.147,23 (€ 7.406,57, oltre IVA al 10 %), minacciando di azionare ulteriori crediti, e otteneva il decreto ingiuntivo n. 2557/2019 del 4.7.2019.
Gli attori proponevano opposizione e formulavano domanda riconvenzionale di condanna della controparte al pagamento, in proprio favore, di quanto dovuto sia per il ritardo nella consegna dei lavori, sia per i vizi e difetti riscontrati nel proprio appartamento e per i costi necessari alla loro eliminazione, sia per ottenere le certificazioni degli impianti (v. verbale 12.10.2022, oggetto di quesito integrativo al CTU).
In denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa, formulavano domanda subordinata di garanzia e manleva nei confronti del D.L. arch. LB AC.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda Controparte_1 riconvenzionale e formulando, a sua volta, domanda riconvenzionale per il pagamento di € 19.214,40 ancora dovuti a titolo di corrispettivo.
In relazione alle infiltrazioni derivanti da perdite da tubazioni retrostanti le parti murarie del bagno, previa autorizzazione alla chiamata in causa, chiedeva, in via subordinata, la condanna in luogo di sé medesima della IT , subappaltatrice delle opere di idraulica, al pagamento Controparte_6
di tutte le somme dovute in favore degli attori;
chiedeva, altresì, in via di ulteriore subordine, la pagina 5 di 20 chiamata in causa di quale propria compagnia assicurativa affinché venisse Controparte_4
condannata a manlevarla da ogni pretesa attorea ed, in via ulteriormente subordinata, che la
[...]
venisse dichiarata tenuta a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole. In Controparte_7
prima memoria, in via di ulteriore subordine in denegato caso di accertamento di una propria responsabilità, chiedeva che il D.L. arch. AC venisse dichiarato tenuto a manlevarla e a tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole.
La difesa della convenuta all'udienza del 18.12.2019 dava atto che la notifica nei confronti della CP_8
non si era perfezionata, otteneva autorizzazione alla rinotifica e alla successiva udienza
[...] CP_3
del 8.1.2020 dava atto di avere proceduto alla notifica a mezzo pec alla predetta ditta con esito di mancata consegna;
depositava, altresì, atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dava atto che dalla consultazione del sito internet di “Dove e CP_9 quando” risultava la consegna in data 31.12.2019 e chiedeva di essere autorizzata al deposito della cartolina alla successiva udienza per la quale si confermava il rinvio al 29.4.2020. L'udienza veniva differita al 17.11.2020 ma a verbale nulla veniva scritto in ordine al deposito della cartolina, né alle successive udienze. Dato che la cartolina nemmeno risulta nel fascicolo di parte deve concludersi che la difesa della convenuta non abbia documentato l'avvenuta notifica dell'atto di citazione di terzo nei confronti della e sia incorsa in decadenza dalla relativa chiamata. Controparte_7
Antecedentemente alla prima udienza di comparizione veniva introdotto procedimento di accertamento tecnico preventivo in corso di causa con CTU geom. che accertava i danni per € 30.000 Persona_2
imputati alla responsabilità della CP_1
Si costituiva in giudizio tanto nel procedimento per ATP, quanto nel giudizio di opposizione, l'altra terza chiamata, eccependo in via preliminare e pregiudiziale che nessun valido Controparte_4
contratto assicurativo intercorreva con la ditta Controparte_10
Si costituiva in giudizio tanto nel procedimento per ATP, quanto nel giudizio di opposizione, LB
AC, architetto, effettuando la chiamata di terzo in causa nei confronti di ASSICURATORI DEI
LLOYD'S, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, che, però, non si costituivano. Contestava qualsiasi propria responsabilità e chiedeva il rigetto delle domande formulate nei propri confronti e, in denegato caso di loro accoglimento, chiedeva di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa. Peraltro, in data 15.10.2020 formulava atto di rinuncia alla chiamata di terzo in causa nel giudizio di opposizione nei confronti di ASSICURATORI DEI LLOYD'S.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di prove orali;
mediante la prima CTU (ing. ), la Per_2 successiva integrazione (ing. ) e l'ulteriore seconda integrazione alla CTU (geom. volta Per_2 Per_3
a stabilire il costo necessario per ottenere la certificazione degli impianti idrico, elettrico e termico.
pagina 6 di 20 In risposta al quesito che chiedeva di accertare se a carico delle opere eseguite da Controparte_1
sussistessero i vizi descritti nei seguenti documenti di parte ricorrente : Parte_4
3 (verbale incontro 11.1.2019 verifica lavori arch. AC); 4 (fotografie) e 5 (integrazione del
28.5.2019 arch. AC a verbale del 11.1.2019);
11 (lettera avv. Pacella, legale del condominio del 22.11.2019 in cui l'amministratore del condominio comunica danneggiamenti agli interni 18, 17, 14 fino all'interno 11);
12 (lettera ing. del 23.11.2019 che dichiara di avere rilevato macchie di umidità negli Tes_1
appartamenti 17 e 18);
“nonché nel documento oggi prodotto”, ovvero prodotto in sede di udienza di giuramento, che è la fotografia dello scaldabagno installato nella cucina dell'int. 17 in adiacenza del quale sono presenti abbondanti fenomeni infiltrativi, nelle conclusioni, il CTU ha accertato che carico di “ sussistono i vizi descritti Controparte_1
negli allegati 3, 4 e 5 di parte attrice e parte di quelli di cui agli allegati 11, 12 nonché nel documento prodotto nel corso dell'udienza di giuramento del CTU”.
Il CTU ha suddiviso i danni per come descritti dal D.L. arch. AC nei documenti richiamati in due macrocategorie: la prima comprende tutti i vizi e difetti “estetici” che non hanno causato e che tuttora non causano conseguenze a terzi, dovute a superficialità od imperizia esecutiva, segnalati da parte ricorrente principalmente nel documento 3, elencati alle voci da 2.1.1) a 2.1.21) riportate alle pagg. 22 e 23 della perizia;
la seconda riguarda quelle lavorazioni che hanno causato difetti più sostanziali fonte di pregiudizio a terzi ed anche, di conseguenza, agli attori a cui il legale del condominio ha chiesto di porre rimedio con la raccomandata del 22/11/19 di cui al documento 11 di parte ricorrente.
Le cause di questi ultimi, per quanto riguarda le infiltrazioni da risalita in proprietà ricorrente e l'int. 18
(proprietà persona disabile) sono costituite: CP_11
dalla spaccatura di un tratto di tubazione di scarico in PVC corrente nel sottofondo del bagno più piccolo dovuta allo schiacciamento accidentale durante la posa;
dalla mancata sigillatura dei piatti doccia e dalla non corretta posa di quello nel bagno più grande, mancante di un appoggio nell'angolo di innesto con la muratura perimetrale e la parete del locale adiacente, così da flettersi ogni qualvolta venisse utilizzato. La flessione, oltre a porlo a rischio di frattura, contribuiva a convogliare l'acqua in uno degli angoli privo di sigillatura;
pagina 7 di 20 relativamente ai danni cagionati ai sottostanti interni 17, 14, 11 e 8 dalla manomissione dell'impermeabilizzazione del manufatto in muratura a forma di parallelepipedo in cui si innesta lo scarico della cucina degli attori installato poco al di sotto delle piastrelle di calpestio, all'interno di una sede scavata appositamente al disopra della guaina impermeabilizzante: in corrispondenza della base del manufatto “l'esecutore dell'opera” ha demolito la muratura e la risvolta verticale della guaina per poter innestare la curva dello scarico (foto 36), richiudendola poi senza ripristinare gli strati impermeabilizzanti.
Si è detto che il CTU ha confermato i vizi e i difetti interni di cui al documento 3 e al doc. 5 e le quantificazioni che aveva svolto il DL arch. AC.
Questi aveva quantificato i vizi e difetti cui al documento 3 in € 7.942,53. A questo importo il CTU arch. aggiunge il costo per l'adattamento del condizionatore che l'arch. AC aveva segnalato Per_1 nel doc. 5, quantificandolo in € 800,00.
Nel documento 5 l'arch. AC aveva individuato anche la presenza di muffe, rigonfiamenti e distaccamenti all'interno della camera della figlia degli attori, della camera matrimoniale e del bagno per porre rimedio ai quali aveva stimato costi pari ad € 2.321,37.
Quindi il costo totale per la rimozione dei vizi rientranti nella prima macrocategoria si ritiene vada quantificato non nel totale di € 8.742,53 indicato dal CTU a pag. 31, ma in € 11.063,90 (€ 7.942,53 +
800,00 + € 2.321,37).
Per la rimozione dei vizi di cui alla seconda macrocategoria il CTU ha detto che si è reso necessario eseguire lavori urgenti all'interno dell'appartamento degli attori meglio dettagliati nel preventivo allegato come doc 6 (preventivo ditta TI.FA.) di cui il CTU riprende alcune voci quantificandole, a pag.
32 della perizia, nel totale di € 4.792,00, IVA esclusa, e alle quali il CTU ha ritenuto di aggiungere €
2.200,00 per la demolizione e il rifacimento di porzioni di pavimentazione dei due bagni, secondo la soluzione ritenuta di migliore bilanciamento tra esigenze economiche ed estetiche, di rifacimento mediante l'applicazione di resina, per una cifra complessiva di € 6.992,00, IVA esclusa, con la quale, a parere del CTU è stata rimossa sia la comparsa di umidità di risalita nelle camere e nei bagni dell'abitazione dei ricorrenti, sia la causa delle infiltrazioni a carico dell'appartamento 18.
Poi sono stati necessari “interventi esterni sul terrazzo” con i quali il CTU ha ritenuto siano stati
“definitivamente individuati e risolti i problemi causati dalle lavorazioni di cui all'appalto conferito alla a carico degli appartamenti int. 17, 14, 11 e 8”. Detti interventi sono consistiti nella CP_1
realizzazione su misura di un apposito elemento, c.d. messicano, da installare alla base del manufatto pagina 8 di 20 rettangolare di cui si è parlato in precedenza, il quale è stato messo in posizione dopo avervi innestato lo scarico e debitamente impermeabilizzato, così come tutta la base del manufatto dove è stata ripristinata la risvolta mancante. L'impermeabilizzazione tramite posa di rotoli di guaina è stata poi estesa a tutta la traccia dove è posato il tubo di scarico. L'intervento è stato quantificato a corpo in complessivi € 3.374,00, esclusa IVA.
Complessivamente i costi già pagati dai ricorrenti per l'esecuzione di lavori urgenti finalizzati a far cessare la situazione pregiudizievole in danno tanto del proprio appartamento, quanto di quello degli altri condomini sono stati quantificati dal CTU in € 10.366,00, IVA esclusa, come in questo caso precisato dal CTU.
Si pone, pertanto la questione di quale sia, in base alle previsioni contrattuali ed in considerazione dell'entità dei vizi di cui sopra e degli esborsi già sostenuti dagli attori per i lavori urgenti necessari per la loro eliminazione, il corrispettivo spettante all'appaltatrice.
Dagli atti di causa e dalla lettura del ricorso monitorio risulta che le parti concordarono un importo complessivo alla fine ridotto ad € 33.000,00, esclusa IVA, per i lavori descritti nel computo di cui al documento 2 di parte ricorrente. Successivamente vennero liquidati dalla D.L. ulteriori € 5.654,00 per lavorazioni extra richieste o concordate, per cui il corrispettivo convenuto veniva determinato in €
38.654,00, oltre IVA al 10%, e pertanto in € 42.519,40.
Nel corso dei lavori i committenti corrispondevano all'impresa la somma complessiva di € 23.305,00, per cui la stessa in ricorso per decreto ingiuntivo sostiene esserle ancora dovuti € 19.214,40 CP_1
(IVA inclusa) oltre interessi “dal dovuto al saldo”, ed esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Nel ricorso monitorio si dà atto di una relazione redatta dal D.L. arch. LB AC dalla quale risulta che dal totale delle somme ancora dovute dai committenti andava scomputato un importo indicato in € 7.942,43 assumendo la mancata o parziale esecuzione di talune opere, residuando un importo ancora dovuto pari ad € 7.406,57 per il pagamento del quale ritenendolo incontestato, CP_1
ha agito in via monitoria.
Benchè l'opposta contesti l'importo portato in deduzione dal DL ritenendolo “apodittico”, si ritiene che il calcolo di quanto ancora dovuto all'appaltatrice vada aggiornato alla luce degli esiti della perizia acquisita in sede di ATP nella quale il CTU non solo ha confermato l'importo di € 7.942,43, ma anche gli importi di cui al doc. 5 (quantomeno € 2.321,37, si ritiene IVA inclusa, in assenza di specificazioni).
pagina 9 di 20 Sul costo stimato per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati nell'esecuzione delle lavorazioni, trattandosi di debito di valore, devono essere considerati rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo i noti principi della sentenza Cass. 1712/1995.
Vanno a questo punto considerati i costi che il CTU ha detto essere già stati pagati dai ricorrenti per l'esecuzione di lavori urgenti finalizzati a far cessare la situazione pregiudizievole in danno tanto del proprio appartamento, quanto di quello degli altri condomini, che il CTU ha quantificato CTU in €
10.366,00, IVA esclusa.
Tuttavia, nega di avere mai eseguito alcun intervento sul terrazzo e riguardo alle infiltrazioni CP_1 derivanti da perdite d'acqua da tubazioni retrostanti alle parti murarie del bagno, sostiene che ad essersi occupata delle opere di idraulica sia stata la , ditta che la convenuta Controparte_7 considera “parte in causa del presente giudizio”, quando invece non lo è non avendo dimostrato di averne validamente effettuato la chiamata in causa.
Per quanto riguarda i bagni, richiamate le cause delle infiltrazioni da risalita nell'appartamento degli Cont attori e negli appartamenti sottostanti per come individuate dal CTU, l'argomento di cui si fa forte volto a rilevare che i danni accertanti nell'appartamento sottostante i nuovi bagni seguono “di
[...] mesi e mesi la data di inizio gennaio 2019 in cui essa era uscita di scena su volere della committenza”, non persuade in quanto non tiene conto che è a partire da quella data che gli attori hanno preso ad abitare nell'appartamento e ad utilizzare gli impianti.
I capitoli di prova 1) e 2) della seconda memoria istruttoria del convenuto: “Vero che i lavori di idraulica all'interno dell'appartamento dei Sig.ri e vennero eseguiti dalla Pt_1 Pt_2 [...]
sia per quanto attiene le demolizioni ed il ripristino della muratura e del Controparte_3 pavimento del terrazzo connesse all'installazione del tubo di scarico della cucina, sia per la parte impiantistica e di raccordo con la colonna di scarico;
2) Vero che, dopo le demolizioni della muratura, detti lavori riguardanti la risvolta verticale della guaina per l'innesto della cura (recte curva) dello scarico vennero eseguiti e completati con la stesura di diverse mani di prodotto impermeabilizzante denominato “Elastic” dato a più mani”, sono stati ammessi a seguito di richiesta di modifica di ordinanza ex art. 177 c.p.c.”.
Il teste CTP di nel procedimento di ATP, pur essendosi speso in attività Testimone_2 CP_1 investigativa in favore di quest'ultima, ha dichiarato di “non essere in grado di dire se i lavori di idraulica all'interno dell'appartamento dei Sig.ri e vennero eseguiti dalla Pt_1 Pt_2 [...]
sia per quanto attiene le demolizioni ed il ripristino della muratura e del Controparte_3
pagina 10 di 20 pavimento del terrazzo connesse all'installazione del tubo di scarico della cucina, sia per la parte impiantistica e di raccordo con la colonna di scarico”.
Il teste titolare della a ex società, DI srl, che relativamente ai lavori di Tes_3 ristrutturazione dell'appartamento degli attori di Via Balbi Piovera 19/20 aveva presentato la CILA e la richiesta dei permessi, in quanto non era abilitata per l'edilizia, ha confermato che i lavori di CP_1
idraulica vennero eseguiti dalla di su incarico di e ha confermato la CP_3 CP_3 CP_1
circostanza 2) dicendo di essere stato presente alla stesura di del prodotto Elastic che fu eseguita, però, da muratore di ditta che ha indicato come quella che aveva eseguito i lavori quale Controparte_12
subappaltatrice su incarico ed in luogo di CP_1
Ma su quest'ultimo punto è smentito dalla testimonianza resa dal D.L. AC: “Non mi risulta che i lavori di ristrutturazione dell'immobile de quo siano stati i eseguiti da che non ho Controparte_12 mai sentito nominare prima di oggi. Non sono a conoscenza dell'esistenza di contratti di subappalto.
Adr. giudice: Il ruolo di era quello di appaltatore dei lavori. Il ruolo di DI era quello di CP_1 esecutore su incarico di che fisicamente non ha eseguito lavori, perché non è un'impresa edile, CP_1 ma è un'impresa immobiliare”.
Il titolare, sentito in interrogatorio formale, ha negato che i lavori di idraulica Controparte_3 all'interno dell'appartamento degli attori fossero stati eseguiti dalla sua impresa CP_3 concentrandosi in particolare “sulle demolizioni ed il ripristino della muratura e del pavimento del terrazzo connesse all'installazione del tubo di scarico della cucina”. Ha detto: “La parte edile non è stata curata da noi. Abbiamo curato solo la parte impiantistica. Prima affrontai il discorso della fattibilità dello scarico, perché in fase di proposta avevamo rilevato all'architetto che c'era insufficiente pendenza tra il punto dove doveva essere collocato il lavello e lo scarico in colonna. I proprietari erano stati avvisati da me e dall'arch. AC di questa situazione. Loro ci risposero che la cucina avrebbe comunque dovuto essere messa lì. Noi abbiamo detto loro che avremmo cercato di ottenere la massima pendenza possibile” – omissis -; 2) “Non so se dopo le demolizioni della muratura, detti lavori riguardanti la risvolta verticale della guaina per l'innesto della curva dello scarico vennero eseguiti e completati con la stesura di diverse mani di prodotto impermeabilizzante denominato “Elastic” dato a più mani. Non ero presente”. Adr. giudice: “la stesura di diverse mani di prodotto impermeabilizzante denominato “Elastic” dato a più mani non era un nostro lavoro” - omissis –; “Posso solo dire che poco prima di Natale 2018 fui chiamato nuovamente dalla sig.ra che lamentava una perdita da Parte_2
una sigillatura del box doccia. Andai nel loro appartamento e feci una piccola ripresa in tale punto con del silicone che avevano loro. Dissi loro di chiamare comunque l'impresa che si era occupata della pagina 11 di 20 sigillatura per fargliela rifare completamente. Preciso che l'installazione dei sanitari non è stata fatta dalla mia impresa”.
Il D.L. arch. AC, sentito in interrogatorio formale ha detto: “Non è vero che i lavori di idraulica all'interno dell'appartamento dei Sig.ri e vennero eseguiti dalla Pt_1 Pt_2 [...]
anche per quanto attiene le demolizioni ed il ripristino della muratura e del Controparte_3 pavimento del terrazzo connesse all'installazione del tubo di scarico della cucina, di cui si è occupata l'DI. La si è occupata solo della parte impiantistica e di raccordo con la colonna di CP_3
scarico, sia per la parte idrica sia per il riscaldamento;
2) Vero che, dopo le demolizioni della muratura, detti lavori riguardanti la risvolta verticale della guaina per l'innesto della curva dello scarico vennero eseguiti e completati con la stesura di diverse mani di prodotto impermeabilizzante denominato
“Elastic” dato a più mani”; Adr. giudice: “la DI si è occupata di tale lavorazione”.
All'esito delle deposizioni testimoniali non è possibile affermare con certezza che i lavori di idraulica all'interno dell'appartamento dei Sig.ri e vennero eseguiti dalla Pt_1 Pt_2 [...]
Perfino, l'ammissione della diretta interessata: “Abbiamo curato solo la parte Controparte_3 impiantistica. Prima affrontai il discorso della fattibilità dello scarico”, dal contesto si capisce riferirsi allo scarico della cucina e alle connesse problematiche sul terrazzo, piuttosto che ai nuovi bagni dell'appartamento degli attori.
Neppure può darsi corso al tentativo di dirottamento su altro soggetto, diverso da portato CP_3
avanti dal consulente di parte convenuta basandosi sul doc. 6 redatto su carta intestata CP_1 Per_4
(proposta transattiva ) nel quale l'attore indica come da defalcare alla
[...] Parte_1 CP_1 un importo indicato con punto interrogativo per “idraulico per ripristino acqua calda e maggiore pressione bidet, eliminazione perdita acqua di due box doccia, rubinetti terrazzo”, pretendendosi di ravvisare in detto documento “la certificazione da parte del committente che terzi hanno messo le mani agli impianti e alle parti edili” a riprova che “si è intervenuti ex post sulle docce e sui box doccia e all'esterno sul terrazzo inserendo rubinetti” (v. pag. 6 prima memoria convenuto).
Si osserva in contrario che il documento è privo di data, ma si pretende di collocarlo come seguente il verbale dell'arch. AC redatto i primi di gennaio 2019 e di farne un uso che va oltre perfino le prospettazioni della difesa di parte convenuta.
Si ritiene, pertanto, che la responsabilità dei lavori nei bagni debba ricadere sulla convenuta quale appaltatrice, dovendosi escludere la possibilità di una condanna diretta della “in luogo di CP_3
Co
al pagamento di somme in favore degli attori ed, altresì, che possa essere dichiarata tenuta CP_1
a manlevare non essendo stata, come si è visto, regolarmente chiamata in giudizio a tal fine. CP_1
pagina 12 di 20 Ad HO deve, pertanto, farsi carico dell'esborso di € 6.992,00, IVA esclusa, che il CTU ha detto di avere autorizzato, per quanto di sua competenza, onde far cessare i pregiudizi sia verso gli appartamenti sottostanti, sia verso i ricorrenti stessi (v. pag. 31).
Per quanto riguarda il terrazzo, si professa estranea alla rottura del pavimento e CP_1 dell'impermeabilizzazione e alla mancata corretta impermeabilizzazione del risvolto addebitandoli ad interventi successivi di terzi.
A confutazione di detta affermazione si ritiene utile richiamare la precisazione fatta dal CTU a pag. 11 della perizia laddove rileva che “la realizzazione di tale impianto (scarico di m 5,00 di lunghezza) era compresa nel computo dei lavori e quindi in affidamento all'impresa che lo ha sottoscritto CP_1 siglandolo in tutte le pagine”.
Affinché non sia dia per scontato il nesso di imputabilità così apparentemente ricostituito, occorre dare atto che non paga di avere tentato di coinvolgere anche in detti lavori la IT L.F che, come si CP_1
è riportato, ha detto di avere curato soltanto la “parte impiantistica” di detto intervento, ovvero quella costituita dalla “posa della tubazione”, non senza mancare di esprimere perplessità sulla fattibilità dello scarico, ha articolato sull'argomento il capitolo di prova 4) “Vero che tra fine dicembre 2018 e gennaio
2019, a seguito della messa in opera della lavastoviglie in cucina, i Sig.ri e Pt_1 Pt_2 incaricarono un'altra impresa di loro fiducia che rifece l'innesto del tubo dentro la braga al fine di contenere la pressione dello scarico lavastoviglie e rifece anche l'impermeabilizzazione nel risvolto del terrazzo”.
Su detta circostanza il teste ha detto di nulla sapere. ha detto di non Tes_3 Controparte_3 sapere “se tra la fine dicembre 2018 e gennaio 2019, a seguito della messa in opera della lavastoviglie in cucina, i Sig.ri e incaricarono un'altra impresa di loro fiducia e se essa rifece Pt_1 Pt_2
l'innesto del tubo dentro la braga al fine di contenere la pressione dello scarico lavastoviglie e se rifece anche l'impermeabilizzazione nel risvolto del terrazzo”.
Ove non sono bastati i testi, la convenuta ha tentato si supplire con le produzioni fotografiche che si è assunto l'onere di “consegnare” al CTU il proprio consulente di parte, arch. in allegato alla Tes_2 propria relazione di parte (doc. 10 fasc. ATP), laddove la foto a pag. 1 è relativa “all'intervento effettuato nel 2018 a regola d'arte dalla per cui fu provata la funzionalità dello Controparte_1
scarico in braga e per cui la impermeabilizzazione sul terrazzo e i relativi risvolti non crearono problemi per due mesi con quindici di pioggia”; la foto di pag. 2, che in realtà è la foto di una schermata di computer che riprende il punto “dell'intervento effettuato da terzi a fine gennaio 2019 in cui si vede benissimo che il camino fu aperto, e poi come da ATP il risvolto di impermeabilizzazione non è più stato effettuato”. Ponendo in relazione quest'ultima foto con quella di pag. 3 raffigurante pagina 13 di 20 “fornitura e posa di impianto idrico e lavandino con scarico effettuato da terzi e non dalla
[...]
in cui si vede perfettamente che manca una piastrella esattamente come manca dal camino CP_1 in sede di sopraluogo del 31/01/2020”, di cui il CTP rimarca non si faccia, invece, menzione nel verbale di gennaio 2019 (quello redatto dall'arch. AC, doc. 3 ricorrenti), il CTP trae la conclusione che non possa essere stato lasciato così, “con cemento e senza piastrella” dalla perché sarebbe CP_1 certamente nell'elenco dei vizi e degli esiti, “ma da terzi che hanno modificato”.
Si tratta di argomentazioni suggestive, dalla difesa attorea peraltro ritenute non meritevoli neanche di una riga di ricostruzione e confutazione, ma che così come non hanno convinto il CTU che ha ritenuto di non poter modificare le proprie conclusioni “considerando come prova di quanto riferito la foto di un monitor di computer che mostra a sua volta una foto scattata non si quando e da chi”, così non bastano, non avendo neppure collocazione certa nel tempo, a distogliere da la responsabilità per la non CP_1
corretta esecuzione dei lavori di raccordo dello scarico della cucina degli attori.
Ad HO deve, pertanto, farsi carico dell'esborso di € 3.374,00, IVA esclusa, per interventi esterni sul terrazzo che, a detta del CTU, hanno riguardato la ricerca del danno e l'eliminazione dello stesso.
Va, infine, aggiunto il costo totale per ottenere il rilascio delle certificazioni dei tre impianti idrico, elettrico e termico che il CTU geom. ha quantificato in € 1.500,00, oltre Iva. Persona_5
Su tale somma rivalutata a settembre 2023, trattandosi di debito di valore, dovranno altresì essere calcolati la rivalutazione monetaria dal 2023 ad oggi, gli interessi compensativi sulla suddetta somma devalutata anno per anno e computati al tasso legale del tempo, e gli interessi legali sulla suddetta somma come ad oggi determinata dalla sentenza al soddisfo.
La domanda formulata dagli attori di risarcimento per i danni da disagio di vivere in un ambiente polveroso e con presenza di muffe con una figlia neonata deve essere respinta.
La domanda è stata formulata in termini generici e non è stato provato il concreto pregiudizio subito dagli attori.
Il danno non può ritenersi sussistente in re ipsa, a meno che non lo si voglia identificare con l'evento dannoso, per il solo fatto di essersi trovati a vivere in un appartamento che “era ancora nelle condizioni di un cantiere, con presenza di polveri” come riferito dai testi amici e parenti della coppia (
[...]
; , sorella dell'attrice). È pacifico che gli attori sono andati a Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 vivere nell'appartamento in data 11.1.2019 e si è già detto che dalla deposizione del teste Tes_7
risulta che alla data di poco antecedente del 31.1.2018, i lavori ancora da eseguire erano quelli di cui al doc. 10, seconda memoria attorea, che sono lavori di dettaglio, importanti per ottenere la sensazione di una casa finita ed in ordine, ma lontani dal dare l'impressione che senza di essi la casa fosse rimasta pagina 14 di 20 allo stato di un “cantiere”. Tutti i testi menzionati hanno riferito che nell'appartamento faceva freddo per assenza di riscaldamento, ma dalla deposizione del teste risulta che dopo l'Epifania del 2019 venne chiamato dall'attrice per vedere se potesse dare una mano a risolvere il problema ed egli verificò che
“non avevano fatto aprire le valvole condominiali di adduzione dell'impianto di riscaldamento”, ma bastò l'intervento di un collega per mettere in funzione l'impianto, per cui si è portati a concludere che, difetti dell'impianto di condizionamento a parte, che sono già stati valutati, si trattò di una congiuntura determinata anche dalla scarsa dimestichezza degli attori con la nuova abitazione. Sta di fatto che gli attori sono rimasti a vivere nell'immobile e la padrona di casa pretese che, a far data da quando si era traferita, Ad HO lasciasse il cantiere ritenendo che avesse fatto abbastanza.
Era onere dei proprietari provare di avere subito il danno e “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto il lecito extracontrattuale (Cass. ordinanza n. 8941 del 18.3.2022)”.
La domanda risarcimento del danno da ritardo deve, del pari, essere respinta.
Non pare essere questo il vero punto debole della ditta convenuta che è da ritenere, per quanto si è già detto, si fosse portata piuttosto avanti con i lavori pur non avendoli ultimati. Gli stessi attori non quantificano l'entità del ritardo. Sebbene da previsioni contrattuali i lavori sarebbero dovuti terminare in data 17.11.2018, è incontestato che la committenza pretese lavori extra, onde non si può non considerare quella giurisprudenza secondo cui la “richiesta di variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (Corte di Cassazione n. 21515 del 20/08/2019; Corte Cassazione Civile Sez. II,
02/04/2019, n.9152).
Dalle dichiarazioni rese da legale rappresentate della convenuta, risulta che Testimone_8
l'argomento scatenò una lite tra l'attore e il titolare della IT DI in cui “vennero quasi alle mani: “La contestazione che faceva il titolare, , era che le lavorazioni ulteriori richieste dai Tes_3 committenti (tra cui le colorazioni e l'impianto elettrico) dilatavano i tempi. La sig.ra non Pt_2 voleva sentire ragioni e questo creò dei problemi” – omissis -; “A far data dall'08 gennaio 2019, i pagina 15 di 20 Contr committenti pretesero che lasciasse il cantiere di Via Balbi Piovera 19/20; “Vero è che CP_1
al 10 gennaio 2019 aveva concluso le lavorazioni previste in contratto. L'11 gennaio 2019
[...]
facemmo un sopralluogo, nel quale mi contestarono diverse cose tra cui la mancata pulizia del cantiere
(noi però avevamo lavorato sino al giorno prima) ed alcune lavorazioni asseritamente non effettuate come voluto). Se avessimo però avuto un mese di più le avremmo potute completare”.
All'esito di quanto si è fini qui detto, il totale dei costi per ripristini riconosciuti dal CTU ammonta, dunque, a complessivi € 22.129,80. Trattandosi di debito di valore, dovranno essere considerati rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo i noti principi della sentenza Cass. 1712/1995.
Va così operata la compensazione impropria tra i controcrediti, con estinzione del credito di CP_1
per compensazione impropria sino alla concorrenza con il controcredito degli attori (v. Cass. SU sentenza 23225 del 15.11.2016).
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e nessuna somma risulta alfine dovuta all'opposto.
Per l'effetto, si ritiene non debba essere esaminata la domanda di chiamata in garanzia e manleva da parte deli attori nei confronti del terzo chiamato D.L. arch. AC in quanto formulata “nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte (anche in via riconvenzionale), dalla convenuta in opposizione nei confronti degli attori”.
Va, invece, esaminata la domanda di manleva sollevata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_4 ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa atteso che la polizza RC Controparte_4
Impresa Edile n. 370084489, valevole a far data dalle ore 24 del 30.10.2017, non risulta essere stata più pagata dopo il primo anno e ha quindi cessato i suoi effetti con le ore 24 del 30.10.2018.
Dal momento che i lavori si assumono eseguiti nelle settimane precedenti la fine del dicembre 2018, sostiene che eventuali ed involontari “errori” nell'esecuzione degli stessi non possano ricadere nella copertura.
La tesi non può essere seguita posto che non è vero “che i lavori forieri dei danni vennero eseguiti nelle settimane precedenti la fine del 2018”.
In citazione gli attori assumono che i lavori di ristrutturazione nell'appartamento di loro proprietà erano iniziati in data 17.9.2018.
Come evidenziato dal convenuto, una conferma di detta circostanza si trae dalle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 29.6.2022: “Andai una prima volta presso tale immobile per far Testimone_9 loro trovare un accordo ed una seconda volta quando dopo alcuni mesi dall'inizio dei lavori, a pagina 16 di 20 dicembre del 2018, come risulta da mia e-mail in mio possesso, perché il sig. mi chiamò, per Pt_1 lamentarsi delle opere eseguite”. Dal tenore della testimonianza risulta che il teste andò una seconda volta presso l'immobile degli attori a dicembre 2018 e a quell'epoca erano già passati “alcuni mesi dall'inizio dei lavori”, inizio che dunque ben può essere retrodatato a settembre 2018, periodo in cui la polizza era in vigore. Semmai, stando alle dichiarazioni del teste, alla data del 31.12.2018 nell'appartamento di causa erano ancora da svolgere le lavorazioni di cui al doc. 10 attoreo in allegato alla seconda memoria, nel quale sono riportate lavorazioni di finitura (carteggiatura, rasatura, ritinteggiatura di alcun punti, stuccature et similia), a conferma che la maggior parte dei lavori erano già stati fatti, ben oltre “la semplice predisposizione del cantiere, lo svuotamento di ciò che era ingombro e le prime demolizioni”, come ancora sostenuto dalla terza chiamata in comparsa conclusionale richiamandosi ad un tempistica d'abitudine che non si attaglia al cantiere di cui è causa.
In linea con questa conclusione, anche il CTU non è andato dietro all'osservazione del consulente di parte secondo cui i lavori di sarebbero iniziati in data 6.12.2018 e sarebbero terminati CP_4 CP_1 entro il 11.1.2019 ritenendo non plausibile che “in 36 giorni di calendario, fine settimana e festività natalizie compresi (quindi circa 15- 20 giorni lavorativi), la abbia ristrutturato un intero CP_1
appartamento provvedendo alle demolizioni, alla posa di massetti, pavimenti, impianti, spostando tramezze interne ed applicando le tinte”. L'assunto della terza chiamata secondo cui “le opere variamente foriere di danni da cattiva esecuzione non possono che essere stante naturalmente posate verso la fine del cantiere, certamente dopo il 30.10.2018” resta, pertanto indimostrato.
I danni da infiltrazioni oggetto della domanda riconvenzionale degli attori rientrano a pieno titolo nell'oggetto della garanzia di responsabilità civile verso terzi di cui alla polizza in quanto è previsto che l'assicurazione “si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali, cioè distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio dell'impresa”.
La clausola di esclusione di cui all'art. 4 lett. h) invocata dalla terza chiamata non viene in considerazione nel caso di specie in quanto non vi è alcuna “opera in costruzione” e i danni riguardano l'appartamento degli attori e non cose che si trovano all'interno di esso quale luogo in cui si eseguono i lavori.
Come rilevato dal convenuto con il corredo pertinenti citazioni giurisprudenziali la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio “per danni conseguenti a fatti accidentali” è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi posto che l'assicurazione della responsabilità civile, per la pagina 17 di 20 sua stessa denominazione e natura, importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità (Cass.
Sentenza n. 5273 del 28/02/2008; Cass. Sentenza n. 4118 del 10/04/1995).
Stante l'operatività della polizza, va dichiarata tenuta a garantire e manlevare la Controparte_4
convenuta da ogni conseguenza pregiudizievole e da qualsiasi obbligazione risarcitoria ad essa CP_1
riferita per effetto delle domande attoree.
Vista, infine, la richiesta di pronuncia ex art. 1917 c.c., di pagamento diretto da parte dell'assicuratore al danneggiato, ritenuto che si tratti di una modalità di pagamento dell'obbligazione indennitaria, si provvede in conformità, come da dispositivo.
La domanda di manleva formulata dalla convenuta in prima memoria nei confronti del D.L. arch.
AC, peraltro in via di ulteriore subordine, deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva e non preceduta da istanza di autorizzazione alla relativa chiamata e di previo differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c..
Stante la soccombenza il convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022 avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 si liquidano per il presente giudizio, in: €
919,00 per la fase di studio della controversia;
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 5.077,00 per compensi professionali aumentati del 30% per la difesa di più soggetti e, pertanto, nel compenso unico di € 6.600,00, per compensi professionali oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 145,50 per spese;
per il procedimento di ATP secondo le tariffe professionali di cui al
D.M. n. 55 del 10.3.2014 avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 5.200,00 ad €
26.000,00 si liquidano in: € 540,00 per la fase di studio della controversia;
€ 675,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.010 per la fase istruttoria e così complessivamente in € 2.225,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali.
La domanda di condanna della convenutaex art. 96 c.p.c. deve essere respinta in quanto non se ne ravvisano i presupposti.
Stante la soccombenza , deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in Controparte_4
favore del convenuto che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022 avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 si liquidano in: € 460,00 per la fase di studio della controversia;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 840,00 per la fase pagina 18 di 20 istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 2.540,00 per compensi professionali oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 145,50 per spese.
Stante la soccombenza, il convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore del terzo chiamato LB AC che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022 avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 si liquidano in: € 460,00 per la fase di studio della controversia;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€
840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 2.540,00, ridotti del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, ad € 1.778,00 per compensi professionali oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
Le spese di lite tra opponenti e terzo chiamato LB AC vanno dichiarate interamente compensate.
Nulla sulle spese tra convenuta e terza chiamata CP_3
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio del geom. e del geom. Persona_2 Persona_5
come in atti liquidate, vanno poste nella stessa misura definitivamente a carico delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e nei Parte_1 Parte_5
confronti di in persona del legale rappresentante p.t, con atto di citazione Controparte_1
notificato il 7.10.2019 avverso il decreto ingiuntivo n. 2257/2019 del 4.7.2019 e sulle rispettive domande riconvenzionali, e nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t. e di LB AC, terzi chiamanti, contrariis reiectis, accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da nei confronti Controparte_13 di e di dichiara dovuti dagli attori € 19.214,40 (IVA inclusa), oltre Parte_1 Parte_2 interessi “dal dovuto al saldo”.
In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da e nei Parte_1 Parte_5 confronti di dichiara dovuta da quest'ultima la somma di € 22.129,80, oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Dichiara l'estinzione del credito di per compensazione con il controcredito Controparte_14 degli attori in opposizione e, per l'effetto, lo condanna a corrispondere agli opponenti la residua somma, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 o. 4 c.c. dal giorno della sentenza fino al saldo effettivo.
Visto l'art. 1917 co. 2 c.c. dichiara tenuta e condanna in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, a pagare direttamente agli opponenti detta residua somma, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno della sentenza fino al saldo effettivo.
pagina 19 di 20 Dichiara tenuta e condanna, altresì, a manlevare e tenere indenne la convenuta da Controparte_4
ogni importo che la stessa sarà tenuta a versare per capitale, accessori e spese legali in relazione alle pretese risarcitorie attoree nei limiti dei massimali di polizza.
Dichiara inammissibile la domanda di manleva formulata dall'opposta nei confronti di LB
AC.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore degli attori liquidate in € 8.825,00, per compensi professionali oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 145,50 per spese.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto liquidate in: in Controparte_4
€ 2.540,00 per compensi professionali oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 145,50 per spese.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del terzo chiamato LB AC liquidate in € 1.778,00 per compensi professionali oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
Dichiara interamente compensate le spese di lite tra attori e terzo chiamato.
Nulla sulle spese tra convenuta e terza chiamata CP_3
Pone nella stessa misura definitivamente a carico delle parti le spese di CTU come in atti liquidate.
Genova, 20 aprile 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11798/2019 promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
DONATI ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA MALTA 5/16, 16121 GENOVA presso il difensore avv. DONATI ENRICO
ATTORI IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO ALBERTO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE BRIGATA BISAGNO 4/1 A, 16129 GENOVA presso il difensore avv. RUSSO ALBERTO
CONVENUTO OPPOSTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DELLE PIANE LUCA, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA MARSALA 4/4, 16122 GENOVA presso il difensore avv.
DELLE PIANE LUCA
ALBERTO ACCIARO (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. ROLLA C.F._3
ROBERTA e dall'avv. LASCARI DANIELE ( ) elettivamente domiciliato in C.F._4
PIAZZA DEL PORTELLO 1/5 SC B, 16123 GENOVA presso il difensore avv. ROLLA ROBERTA
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Per gli attori:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - nel merito, in via preliminare, vista (ed acquisita), la perizia e la relativa integrazione svolta dal Ctu Geom. , nell'accertamento tecnico preventivo Per_1
svolto, ex art. 669 quater c.p.c., in corso di causa (procedimento sub. 1 Rg 11798/2019), accertare e dichiarare che più nulla è dovuto, per i motivi addotti, dagli esponenti alla Controparte_1 per l'esecuzione dei lavori commissionati nell'appartamento di Genova, Via Balbi Piovera 19/20, vuoi pagina 1 di 20 per qualsiasi altro titolo e/ o ragione, respingendo, in ogni caso, ogni avversaria domanda (sia della convenuta in opposizione che, se proposta, della terza chiamata), perché infondata in fatto e diritto. -
Dichiarare, quindi, nullo e di nessun effetto il d.i. opposto rg 7391/2019– ing. 2257/2019 del Tribunale di Genova, procedendo alla sua revoca - Sempre nel merito dichiarare, anche in forza della spiegata domanda riconvenzionale (e delle eventuali compensazioni effettuate), che nulla dai comparenti è dovuto all'ingiungente per le ragioni di cui in premessa. - Sempre nel merito, ed in forza della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la a pagare, in favore degli esponenti, Controparte_1 tutte le somme come accertate in corso di causa (anche a seguito dell'attività istruttoria svolta), sia per i danni subiti, sia per i maggiori costi sostenuti per eliminare tutti i vizi ed i difetti evidenziati (anche nei confronti di terzi), che dei costi necessari per ottenere le certificazioni degli impianti realizzati da controparte, che delle penali maturate (tutti costi come anche quantificati nel corso dell'accertamento tecnico preventivo svolto o in corso di causa, anche per il tramite di apposita Ctu), sia per i danni occorsi a seguito del disagio di vivere in un ambiente polveroso e con presenza di muffe con una figlia neonata (da liquidarsi anche in via equitativa), sia a titolo di risarcimento di ogni danno subito a seguito della condotta della - Stante la mancanza dei requisiti indicati dall'art. 648 Controparte_1
c.p.c., oltre che per i motivi dedotti, essendo del tutto incerto e contestato il credito avversario, si insta sin d'ora per il rigetto della concessione della provvisoria esecutorietà al d.i. opposto. - Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte (anche in via riconvenzionale), dalla convenuta in opposizione nei confronti degli esponenti, dichiarare e, per l'effetto, condannare il
Direttore dei Lavori, LB AC CF nato a [...] il [...], quivi C.F._5
residente in [...], a manlevare, garantire gli esponenti da qualsivoglia pretesa e domanda avanzata dalla nei loro confronti per i fatti di causa e conseguentemente Controparte_1
mandarli indenni da ogni e qualsiasi conseguenza patrimoniale, responsabilità, obbligo risarcitorio e/o di rimborso spese, anche legali. - Onerare, in ogni caso, le parti soccombenti alla rifusione, in favore degli esponenti, delle spese (anche per l'accertamento tecnico e/o la Ctu svolte), del contributo unificato, degli onorari e diritti di giudizio, nonché del rimborso delle spese generali. - Stante il temerario comportamento tenuto dalla condannarla anche, per i motivi Controparte_1
addotti, al risarcimento dei danni, in favore degli esponenti, ex art. 96 c.p.c..
Per l'opposta:
“Piaccia al Tribunale di Ordinario di Genova in composizione monocratica, nella persona del giudice designato, ogni contraria e/o diversa istanza, deduzione eccezione e conclusione disattesa e respinta, previe le declaratorie tutte del caso, ove ritenuto anche 'incidenter tantum':
pagina 2 di 20 IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente rigettare tutte le domande ex adverso formulate comprese quelle spiegate in via riconvenzionale confermando il decreto ingiuntivo n. 2257/2019 del Tribunale di Genova. Con ogni consequenziale pronuncia anche in punto spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprese quelle del procedimento cautelare R.G. n. 11798-1/2019.
IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare che, per i motivi esposti in parte narrativa, i
Sig.ri e sono debitrici nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 per l'importo pari a € 19.214,40 e, conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare gli attori opponenti al pagamento in favore di della somma pari a € 19.214,40 oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dall'ill.mo giudice secondo ragione, giustizia o equità sulla base di quanto argomentato in atti e di quanto risulterà provato anche a seguito dell'accertamento tecnico preventivo in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del dovuto a quella dell'effettivo soddisfo. Con ogni consequenziale pronuncia anche in punto spese, competenze ed onorari del presente giudizio comprese quelle del procedimento cautelare R.G. n. 11798-1/2019;
IN VIA SUBORDINATA: in caso di accoglimento delle domande attoree, condannare in luogo di
[...]
la al pagamento di tutte le somme dovute in Controparte_1 Controparte_3
favore degli attori;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo alla nella causazione dei danni e/o vizi patiti dagli attori, accertare che Controparte_1
la è obbligata a garantire, manlevare e tenere indenne la Controparte_4 Controparte_1
da ogni pretesa attorea, in virtù della copertura assicurativa derivante dalla stipula della Polizza n.
[...]
370084489 e, conseguentemente, dichiarare tenuta la compagnia assicurativa in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire, manlevare e tenere indenne la
[...]
da ogni conseguenza pregiudizievole e da qualsiasi obbligazione risarcitoria allo Controparte_5
stesso eventualmente riferita, con condanna diretta ex art. 1917, comma 2, c.c. della sopra citata società di assicurazione a corrispondere direttamente all'attrice l'indennizzo dovuto, con liberazione e manleva di da ogni responsabilità e/o obbligo risarcitorio e/o rimborso spese, anche Controparte_1
legali, eventualmente a suo carico e con condanna di ex art. 1917, comma 3, Controparte_4
codice civile, al pagamento delle spese legali, comprese le spese tecniche di consulenza tecnica d'ufficio e di parte, sostenute e/o sostenende da per resistere all'azione Controparte_1
promossa nel presente giudizio dalle controparti comprese quelle del procedimento cautelare R.G. n.
11798-1/2019;
pagina 3 di 20 IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: in ipotesi di accertamento di responsabilità in capo all'esponente società nella causazione dei danni patiti e/o vizi lamentati dagli attori, accertare e dichiarare che la è tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne la Controparte_3
da ogni conseguenza pregiudizievole e da qualsiasi obbligazione risarcitoria Controparte_1
allo stesso eventualmente, con liberazione e manleva di da ogni Controparte_1
responsabilità e/o obbligo risarcitorio e/o rimborso spese, anche legali, eventualmente a suo carico;
Con vittoria di spese in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;
con vittoria delle spese di consulenza tecnica di parte comprese quelle del procedimento cautelare R.G. n. 11798-
1/2019”;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo all'esponente società nella causazione dei danni patiti e/o vizi lamentati dagli attori, accertare e dichiarare che il Direttore dei lavori Arch. LB AC è tenuto a garantire, manlevare e tenere indenne la da ogni conseguenza pregiudizievole e da qualsiasi obbligazione Controparte_1
risarcitoria alla stessa eventualmente, con liberazione e manleva di da ogni Controparte_1
responsabilità e/o obbligo risarcitorio e/o rimborso spese, anche legali, eventualmente a suo carico. Con vittoria di spese in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;
con vittoria delle spese di consulenza tecnica di parte comprese quelle del procedimento cautelare R.G. n. 11798-1/2019”.
Per Controparte_4
“Respingersi la domanda in manleva e garanzia poiché infondata e non provata, stante l'inoperatività della polizza cessata in data 30.10.2018. In denegato subordine respingersi la domanda poiché i danni e le opere non eseguite secondo la buona regola dell'arte non sono ricomprese in polizza, non sono frutto di accidentalità, e soprattutto riguardano “cose oggetto di lavori” come tali mai comprese in polizze di tal fatta. Con vittoria di onorari e spese”.
Per il terzo chiamato AC:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis In via principale e nel merito:
- “rigettare tutte le domande rivolte al terzo chiamato, Arch.LB AC, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per quanto espresso in narrativa e, quindi, respingerle integralmente, mandandone comunque, ed in ogni caso, il terzo chiamato completamente assolto;
- vinte, in ogni caso, le spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 20 affidavano ad i lavori per la ristrutturazione dell'appartamento Parte_3 Controparte_1 sito in Genova, via Balbi n. 19/20 per un totale di € 33.000,00, oltre IVA, da sommarsi ad ulteriori €
4.540,00, oltre IVA, per lavori extra. I lavori iniziavano nel 2018 a settembre e sarebbero dovuti durare due mesi, ma a dicembre non erano ancora finiti e, in tesi attorea, venivano fatti male. I lavori venivano interrotti i primi di gennaio del 2019.
Nel frattempo, gli attori corrispondevano la somma di € 23.507,00, IVA esclusa, residuando pertanto quale somma ancora dovuta dai committenti l'importo di € 19.214,40 (€ 42.519,40 defalcati €
23.305,00).
Gli attori incaricavano così l'architetto AC, nominato direttore dei lavori, di verificare i lavori fatti e da fare e questi redigeva relazione (doc. 4 opponenti) e supplemento (doc. 5 opponenti) che quantificava in € 7.406,57 l'importo ancora dovuto all'impresa (detratti da € 19.214,00 € 7.942,43 per asseriti lavori non eseguiti o completati da e in € 2.321,37 l'importo da ulteriormente detrarsi CP_1
per ulteriori vizi e difetti (condizionamento, muffe, rigonfiamenti menzionati nel doc. 5).
Sopraggiungevano altri vizi dovuti a percolazione di acqua dallo scarico del piatto doccia sugli appartamenti sottostanti.
A giugno del 2019 Ad HO azionava in monitorio due fatture non pagate dell'importo complessivo di €
8.147,23 (€ 7.406,57, oltre IVA al 10 %), minacciando di azionare ulteriori crediti, e otteneva il decreto ingiuntivo n. 2557/2019 del 4.7.2019.
Gli attori proponevano opposizione e formulavano domanda riconvenzionale di condanna della controparte al pagamento, in proprio favore, di quanto dovuto sia per il ritardo nella consegna dei lavori, sia per i vizi e difetti riscontrati nel proprio appartamento e per i costi necessari alla loro eliminazione, sia per ottenere le certificazioni degli impianti (v. verbale 12.10.2022, oggetto di quesito integrativo al CTU).
In denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa, formulavano domanda subordinata di garanzia e manleva nei confronti del D.L. arch. LB AC.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda Controparte_1 riconvenzionale e formulando, a sua volta, domanda riconvenzionale per il pagamento di € 19.214,40 ancora dovuti a titolo di corrispettivo.
In relazione alle infiltrazioni derivanti da perdite da tubazioni retrostanti le parti murarie del bagno, previa autorizzazione alla chiamata in causa, chiedeva, in via subordinata, la condanna in luogo di sé medesima della IT , subappaltatrice delle opere di idraulica, al pagamento Controparte_6
di tutte le somme dovute in favore degli attori;
chiedeva, altresì, in via di ulteriore subordine, la pagina 5 di 20 chiamata in causa di quale propria compagnia assicurativa affinché venisse Controparte_4
condannata a manlevarla da ogni pretesa attorea ed, in via ulteriormente subordinata, che la
[...]
venisse dichiarata tenuta a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole. In Controparte_7
prima memoria, in via di ulteriore subordine in denegato caso di accertamento di una propria responsabilità, chiedeva che il D.L. arch. AC venisse dichiarato tenuto a manlevarla e a tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole.
La difesa della convenuta all'udienza del 18.12.2019 dava atto che la notifica nei confronti della CP_8
non si era perfezionata, otteneva autorizzazione alla rinotifica e alla successiva udienza
[...] CP_3
del 8.1.2020 dava atto di avere proceduto alla notifica a mezzo pec alla predetta ditta con esito di mancata consegna;
depositava, altresì, atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dava atto che dalla consultazione del sito internet di “Dove e CP_9 quando” risultava la consegna in data 31.12.2019 e chiedeva di essere autorizzata al deposito della cartolina alla successiva udienza per la quale si confermava il rinvio al 29.4.2020. L'udienza veniva differita al 17.11.2020 ma a verbale nulla veniva scritto in ordine al deposito della cartolina, né alle successive udienze. Dato che la cartolina nemmeno risulta nel fascicolo di parte deve concludersi che la difesa della convenuta non abbia documentato l'avvenuta notifica dell'atto di citazione di terzo nei confronti della e sia incorsa in decadenza dalla relativa chiamata. Controparte_7
Antecedentemente alla prima udienza di comparizione veniva introdotto procedimento di accertamento tecnico preventivo in corso di causa con CTU geom. che accertava i danni per € 30.000 Persona_2
imputati alla responsabilità della CP_1
Si costituiva in giudizio tanto nel procedimento per ATP, quanto nel giudizio di opposizione, l'altra terza chiamata, eccependo in via preliminare e pregiudiziale che nessun valido Controparte_4
contratto assicurativo intercorreva con la ditta Controparte_10
Si costituiva in giudizio tanto nel procedimento per ATP, quanto nel giudizio di opposizione, LB
AC, architetto, effettuando la chiamata di terzo in causa nei confronti di ASSICURATORI DEI
LLOYD'S, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, che, però, non si costituivano. Contestava qualsiasi propria responsabilità e chiedeva il rigetto delle domande formulate nei propri confronti e, in denegato caso di loro accoglimento, chiedeva di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa. Peraltro, in data 15.10.2020 formulava atto di rinuncia alla chiamata di terzo in causa nel giudizio di opposizione nei confronti di ASSICURATORI DEI LLOYD'S.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di prove orali;
mediante la prima CTU (ing. ), la Per_2 successiva integrazione (ing. ) e l'ulteriore seconda integrazione alla CTU (geom. volta Per_2 Per_3
a stabilire il costo necessario per ottenere la certificazione degli impianti idrico, elettrico e termico.
pagina 6 di 20 In risposta al quesito che chiedeva di accertare se a carico delle opere eseguite da Controparte_1
sussistessero i vizi descritti nei seguenti documenti di parte ricorrente : Parte_4
3 (verbale incontro 11.1.2019 verifica lavori arch. AC); 4 (fotografie) e 5 (integrazione del
28.5.2019 arch. AC a verbale del 11.1.2019);
11 (lettera avv. Pacella, legale del condominio del 22.11.2019 in cui l'amministratore del condominio comunica danneggiamenti agli interni 18, 17, 14 fino all'interno 11);
12 (lettera ing. del 23.11.2019 che dichiara di avere rilevato macchie di umidità negli Tes_1
appartamenti 17 e 18);
“nonché nel documento oggi prodotto”, ovvero prodotto in sede di udienza di giuramento, che è la fotografia dello scaldabagno installato nella cucina dell'int. 17 in adiacenza del quale sono presenti abbondanti fenomeni infiltrativi, nelle conclusioni, il CTU ha accertato che carico di “ sussistono i vizi descritti Controparte_1
negli allegati 3, 4 e 5 di parte attrice e parte di quelli di cui agli allegati 11, 12 nonché nel documento prodotto nel corso dell'udienza di giuramento del CTU”.
Il CTU ha suddiviso i danni per come descritti dal D.L. arch. AC nei documenti richiamati in due macrocategorie: la prima comprende tutti i vizi e difetti “estetici” che non hanno causato e che tuttora non causano conseguenze a terzi, dovute a superficialità od imperizia esecutiva, segnalati da parte ricorrente principalmente nel documento 3, elencati alle voci da 2.1.1) a 2.1.21) riportate alle pagg. 22 e 23 della perizia;
la seconda riguarda quelle lavorazioni che hanno causato difetti più sostanziali fonte di pregiudizio a terzi ed anche, di conseguenza, agli attori a cui il legale del condominio ha chiesto di porre rimedio con la raccomandata del 22/11/19 di cui al documento 11 di parte ricorrente.
Le cause di questi ultimi, per quanto riguarda le infiltrazioni da risalita in proprietà ricorrente e l'int. 18
(proprietà persona disabile) sono costituite: CP_11
dalla spaccatura di un tratto di tubazione di scarico in PVC corrente nel sottofondo del bagno più piccolo dovuta allo schiacciamento accidentale durante la posa;
dalla mancata sigillatura dei piatti doccia e dalla non corretta posa di quello nel bagno più grande, mancante di un appoggio nell'angolo di innesto con la muratura perimetrale e la parete del locale adiacente, così da flettersi ogni qualvolta venisse utilizzato. La flessione, oltre a porlo a rischio di frattura, contribuiva a convogliare l'acqua in uno degli angoli privo di sigillatura;
pagina 7 di 20 relativamente ai danni cagionati ai sottostanti interni 17, 14, 11 e 8 dalla manomissione dell'impermeabilizzazione del manufatto in muratura a forma di parallelepipedo in cui si innesta lo scarico della cucina degli attori installato poco al di sotto delle piastrelle di calpestio, all'interno di una sede scavata appositamente al disopra della guaina impermeabilizzante: in corrispondenza della base del manufatto “l'esecutore dell'opera” ha demolito la muratura e la risvolta verticale della guaina per poter innestare la curva dello scarico (foto 36), richiudendola poi senza ripristinare gli strati impermeabilizzanti.
Si è detto che il CTU ha confermato i vizi e i difetti interni di cui al documento 3 e al doc. 5 e le quantificazioni che aveva svolto il DL arch. AC.
Questi aveva quantificato i vizi e difetti cui al documento 3 in € 7.942,53. A questo importo il CTU arch. aggiunge il costo per l'adattamento del condizionatore che l'arch. AC aveva segnalato Per_1 nel doc. 5, quantificandolo in € 800,00.
Nel documento 5 l'arch. AC aveva individuato anche la presenza di muffe, rigonfiamenti e distaccamenti all'interno della camera della figlia degli attori, della camera matrimoniale e del bagno per porre rimedio ai quali aveva stimato costi pari ad € 2.321,37.
Quindi il costo totale per la rimozione dei vizi rientranti nella prima macrocategoria si ritiene vada quantificato non nel totale di € 8.742,53 indicato dal CTU a pag. 31, ma in € 11.063,90 (€ 7.942,53 +
800,00 + € 2.321,37).
Per la rimozione dei vizi di cui alla seconda macrocategoria il CTU ha detto che si è reso necessario eseguire lavori urgenti all'interno dell'appartamento degli attori meglio dettagliati nel preventivo allegato come doc 6 (preventivo ditta TI.FA.) di cui il CTU riprende alcune voci quantificandole, a pag.
32 della perizia, nel totale di € 4.792,00, IVA esclusa, e alle quali il CTU ha ritenuto di aggiungere €
2.200,00 per la demolizione e il rifacimento di porzioni di pavimentazione dei due bagni, secondo la soluzione ritenuta di migliore bilanciamento tra esigenze economiche ed estetiche, di rifacimento mediante l'applicazione di resina, per una cifra complessiva di € 6.992,00, IVA esclusa, con la quale, a parere del CTU è stata rimossa sia la comparsa di umidità di risalita nelle camere e nei bagni dell'abitazione dei ricorrenti, sia la causa delle infiltrazioni a carico dell'appartamento 18.
Poi sono stati necessari “interventi esterni sul terrazzo” con i quali il CTU ha ritenuto siano stati
“definitivamente individuati e risolti i problemi causati dalle lavorazioni di cui all'appalto conferito alla a carico degli appartamenti int. 17, 14, 11 e 8”. Detti interventi sono consistiti nella CP_1
realizzazione su misura di un apposito elemento, c.d. messicano, da installare alla base del manufatto pagina 8 di 20 rettangolare di cui si è parlato in precedenza, il quale è stato messo in posizione dopo avervi innestato lo scarico e debitamente impermeabilizzato, così come tutta la base del manufatto dove è stata ripristinata la risvolta mancante. L'impermeabilizzazione tramite posa di rotoli di guaina è stata poi estesa a tutta la traccia dove è posato il tubo di scarico. L'intervento è stato quantificato a corpo in complessivi € 3.374,00, esclusa IVA.
Complessivamente i costi già pagati dai ricorrenti per l'esecuzione di lavori urgenti finalizzati a far cessare la situazione pregiudizievole in danno tanto del proprio appartamento, quanto di quello degli altri condomini sono stati quantificati dal CTU in € 10.366,00, IVA esclusa, come in questo caso precisato dal CTU.
Si pone, pertanto la questione di quale sia, in base alle previsioni contrattuali ed in considerazione dell'entità dei vizi di cui sopra e degli esborsi già sostenuti dagli attori per i lavori urgenti necessari per la loro eliminazione, il corrispettivo spettante all'appaltatrice.
Dagli atti di causa e dalla lettura del ricorso monitorio risulta che le parti concordarono un importo complessivo alla fine ridotto ad € 33.000,00, esclusa IVA, per i lavori descritti nel computo di cui al documento 2 di parte ricorrente. Successivamente vennero liquidati dalla D.L. ulteriori € 5.654,00 per lavorazioni extra richieste o concordate, per cui il corrispettivo convenuto veniva determinato in €
38.654,00, oltre IVA al 10%, e pertanto in € 42.519,40.
Nel corso dei lavori i committenti corrispondevano all'impresa la somma complessiva di € 23.305,00, per cui la stessa in ricorso per decreto ingiuntivo sostiene esserle ancora dovuti € 19.214,40 CP_1
(IVA inclusa) oltre interessi “dal dovuto al saldo”, ed esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Nel ricorso monitorio si dà atto di una relazione redatta dal D.L. arch. LB AC dalla quale risulta che dal totale delle somme ancora dovute dai committenti andava scomputato un importo indicato in € 7.942,43 assumendo la mancata o parziale esecuzione di talune opere, residuando un importo ancora dovuto pari ad € 7.406,57 per il pagamento del quale ritenendolo incontestato, CP_1
ha agito in via monitoria.
Benchè l'opposta contesti l'importo portato in deduzione dal DL ritenendolo “apodittico”, si ritiene che il calcolo di quanto ancora dovuto all'appaltatrice vada aggiornato alla luce degli esiti della perizia acquisita in sede di ATP nella quale il CTU non solo ha confermato l'importo di € 7.942,43, ma anche gli importi di cui al doc. 5 (quantomeno € 2.321,37, si ritiene IVA inclusa, in assenza di specificazioni).
pagina 9 di 20 Sul costo stimato per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati nell'esecuzione delle lavorazioni, trattandosi di debito di valore, devono essere considerati rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo i noti principi della sentenza Cass. 1712/1995.
Vanno a questo punto considerati i costi che il CTU ha detto essere già stati pagati dai ricorrenti per l'esecuzione di lavori urgenti finalizzati a far cessare la situazione pregiudizievole in danno tanto del proprio appartamento, quanto di quello degli altri condomini, che il CTU ha quantificato CTU in €
10.366,00, IVA esclusa.
Tuttavia, nega di avere mai eseguito alcun intervento sul terrazzo e riguardo alle infiltrazioni CP_1 derivanti da perdite d'acqua da tubazioni retrostanti alle parti murarie del bagno, sostiene che ad essersi occupata delle opere di idraulica sia stata la , ditta che la convenuta Controparte_7 considera “parte in causa del presente giudizio”, quando invece non lo è non avendo dimostrato di averne validamente effettuato la chiamata in causa.
Per quanto riguarda i bagni, richiamate le cause delle infiltrazioni da risalita nell'appartamento degli Cont attori e negli appartamenti sottostanti per come individuate dal CTU, l'argomento di cui si fa forte volto a rilevare che i danni accertanti nell'appartamento sottostante i nuovi bagni seguono “di
[...] mesi e mesi la data di inizio gennaio 2019 in cui essa era uscita di scena su volere della committenza”, non persuade in quanto non tiene conto che è a partire da quella data che gli attori hanno preso ad abitare nell'appartamento e ad utilizzare gli impianti.
I capitoli di prova 1) e 2) della seconda memoria istruttoria del convenuto: “Vero che i lavori di idraulica all'interno dell'appartamento dei Sig.ri e vennero eseguiti dalla Pt_1 Pt_2 [...]
sia per quanto attiene le demolizioni ed il ripristino della muratura e del Controparte_3 pavimento del terrazzo connesse all'installazione del tubo di scarico della cucina, sia per la parte impiantistica e di raccordo con la colonna di scarico;
2) Vero che, dopo le demolizioni della muratura, detti lavori riguardanti la risvolta verticale della guaina per l'innesto della cura (recte curva) dello scarico vennero eseguiti e completati con la stesura di diverse mani di prodotto impermeabilizzante denominato “Elastic” dato a più mani”, sono stati ammessi a seguito di richiesta di modifica di ordinanza ex art. 177 c.p.c.”.
Il teste CTP di nel procedimento di ATP, pur essendosi speso in attività Testimone_2 CP_1 investigativa in favore di quest'ultima, ha dichiarato di “non essere in grado di dire se i lavori di idraulica all'interno dell'appartamento dei Sig.ri e vennero eseguiti dalla Pt_1 Pt_2 [...]
sia per quanto attiene le demolizioni ed il ripristino della muratura e del Controparte_3
pagina 10 di 20 pavimento del terrazzo connesse all'installazione del tubo di scarico della cucina, sia per la parte impiantistica e di raccordo con la colonna di scarico”.
Il teste titolare della a ex società, DI srl, che relativamente ai lavori di Tes_3 ristrutturazione dell'appartamento degli attori di Via Balbi Piovera 19/20 aveva presentato la CILA e la richiesta dei permessi, in quanto non era abilitata per l'edilizia, ha confermato che i lavori di CP_1
idraulica vennero eseguiti dalla di su incarico di e ha confermato la CP_3 CP_3 CP_1
circostanza 2) dicendo di essere stato presente alla stesura di del prodotto Elastic che fu eseguita, però, da muratore di ditta che ha indicato come quella che aveva eseguito i lavori quale Controparte_12
subappaltatrice su incarico ed in luogo di CP_1
Ma su quest'ultimo punto è smentito dalla testimonianza resa dal D.L. AC: “Non mi risulta che i lavori di ristrutturazione dell'immobile de quo siano stati i eseguiti da che non ho Controparte_12 mai sentito nominare prima di oggi. Non sono a conoscenza dell'esistenza di contratti di subappalto.
Adr. giudice: Il ruolo di era quello di appaltatore dei lavori. Il ruolo di DI era quello di CP_1 esecutore su incarico di che fisicamente non ha eseguito lavori, perché non è un'impresa edile, CP_1 ma è un'impresa immobiliare”.
Il titolare, sentito in interrogatorio formale, ha negato che i lavori di idraulica Controparte_3 all'interno dell'appartamento degli attori fossero stati eseguiti dalla sua impresa CP_3 concentrandosi in particolare “sulle demolizioni ed il ripristino della muratura e del pavimento del terrazzo connesse all'installazione del tubo di scarico della cucina”. Ha detto: “La parte edile non è stata curata da noi. Abbiamo curato solo la parte impiantistica. Prima affrontai il discorso della fattibilità dello scarico, perché in fase di proposta avevamo rilevato all'architetto che c'era insufficiente pendenza tra il punto dove doveva essere collocato il lavello e lo scarico in colonna. I proprietari erano stati avvisati da me e dall'arch. AC di questa situazione. Loro ci risposero che la cucina avrebbe comunque dovuto essere messa lì. Noi abbiamo detto loro che avremmo cercato di ottenere la massima pendenza possibile” – omissis -; 2) “Non so se dopo le demolizioni della muratura, detti lavori riguardanti la risvolta verticale della guaina per l'innesto della curva dello scarico vennero eseguiti e completati con la stesura di diverse mani di prodotto impermeabilizzante denominato “Elastic” dato a più mani. Non ero presente”. Adr. giudice: “la stesura di diverse mani di prodotto impermeabilizzante denominato “Elastic” dato a più mani non era un nostro lavoro” - omissis –; “Posso solo dire che poco prima di Natale 2018 fui chiamato nuovamente dalla sig.ra che lamentava una perdita da Parte_2
una sigillatura del box doccia. Andai nel loro appartamento e feci una piccola ripresa in tale punto con del silicone che avevano loro. Dissi loro di chiamare comunque l'impresa che si era occupata della pagina 11 di 20 sigillatura per fargliela rifare completamente. Preciso che l'installazione dei sanitari non è stata fatta dalla mia impresa”.
Il D.L. arch. AC, sentito in interrogatorio formale ha detto: “Non è vero che i lavori di idraulica all'interno dell'appartamento dei Sig.ri e vennero eseguiti dalla Pt_1 Pt_2 [...]
anche per quanto attiene le demolizioni ed il ripristino della muratura e del Controparte_3 pavimento del terrazzo connesse all'installazione del tubo di scarico della cucina, di cui si è occupata l'DI. La si è occupata solo della parte impiantistica e di raccordo con la colonna di CP_3
scarico, sia per la parte idrica sia per il riscaldamento;
2) Vero che, dopo le demolizioni della muratura, detti lavori riguardanti la risvolta verticale della guaina per l'innesto della curva dello scarico vennero eseguiti e completati con la stesura di diverse mani di prodotto impermeabilizzante denominato
“Elastic” dato a più mani”; Adr. giudice: “la DI si è occupata di tale lavorazione”.
All'esito delle deposizioni testimoniali non è possibile affermare con certezza che i lavori di idraulica all'interno dell'appartamento dei Sig.ri e vennero eseguiti dalla Pt_1 Pt_2 [...]
Perfino, l'ammissione della diretta interessata: “Abbiamo curato solo la parte Controparte_3 impiantistica. Prima affrontai il discorso della fattibilità dello scarico”, dal contesto si capisce riferirsi allo scarico della cucina e alle connesse problematiche sul terrazzo, piuttosto che ai nuovi bagni dell'appartamento degli attori.
Neppure può darsi corso al tentativo di dirottamento su altro soggetto, diverso da portato CP_3
avanti dal consulente di parte convenuta basandosi sul doc. 6 redatto su carta intestata CP_1 Per_4
(proposta transattiva ) nel quale l'attore indica come da defalcare alla
[...] Parte_1 CP_1 un importo indicato con punto interrogativo per “idraulico per ripristino acqua calda e maggiore pressione bidet, eliminazione perdita acqua di due box doccia, rubinetti terrazzo”, pretendendosi di ravvisare in detto documento “la certificazione da parte del committente che terzi hanno messo le mani agli impianti e alle parti edili” a riprova che “si è intervenuti ex post sulle docce e sui box doccia e all'esterno sul terrazzo inserendo rubinetti” (v. pag. 6 prima memoria convenuto).
Si osserva in contrario che il documento è privo di data, ma si pretende di collocarlo come seguente il verbale dell'arch. AC redatto i primi di gennaio 2019 e di farne un uso che va oltre perfino le prospettazioni della difesa di parte convenuta.
Si ritiene, pertanto, che la responsabilità dei lavori nei bagni debba ricadere sulla convenuta quale appaltatrice, dovendosi escludere la possibilità di una condanna diretta della “in luogo di CP_3
Co
al pagamento di somme in favore degli attori ed, altresì, che possa essere dichiarata tenuta CP_1
a manlevare non essendo stata, come si è visto, regolarmente chiamata in giudizio a tal fine. CP_1
pagina 12 di 20 Ad HO deve, pertanto, farsi carico dell'esborso di € 6.992,00, IVA esclusa, che il CTU ha detto di avere autorizzato, per quanto di sua competenza, onde far cessare i pregiudizi sia verso gli appartamenti sottostanti, sia verso i ricorrenti stessi (v. pag. 31).
Per quanto riguarda il terrazzo, si professa estranea alla rottura del pavimento e CP_1 dell'impermeabilizzazione e alla mancata corretta impermeabilizzazione del risvolto addebitandoli ad interventi successivi di terzi.
A confutazione di detta affermazione si ritiene utile richiamare la precisazione fatta dal CTU a pag. 11 della perizia laddove rileva che “la realizzazione di tale impianto (scarico di m 5,00 di lunghezza) era compresa nel computo dei lavori e quindi in affidamento all'impresa che lo ha sottoscritto CP_1 siglandolo in tutte le pagine”.
Affinché non sia dia per scontato il nesso di imputabilità così apparentemente ricostituito, occorre dare atto che non paga di avere tentato di coinvolgere anche in detti lavori la IT L.F che, come si CP_1
è riportato, ha detto di avere curato soltanto la “parte impiantistica” di detto intervento, ovvero quella costituita dalla “posa della tubazione”, non senza mancare di esprimere perplessità sulla fattibilità dello scarico, ha articolato sull'argomento il capitolo di prova 4) “Vero che tra fine dicembre 2018 e gennaio
2019, a seguito della messa in opera della lavastoviglie in cucina, i Sig.ri e Pt_1 Pt_2 incaricarono un'altra impresa di loro fiducia che rifece l'innesto del tubo dentro la braga al fine di contenere la pressione dello scarico lavastoviglie e rifece anche l'impermeabilizzazione nel risvolto del terrazzo”.
Su detta circostanza il teste ha detto di nulla sapere. ha detto di non Tes_3 Controparte_3 sapere “se tra la fine dicembre 2018 e gennaio 2019, a seguito della messa in opera della lavastoviglie in cucina, i Sig.ri e incaricarono un'altra impresa di loro fiducia e se essa rifece Pt_1 Pt_2
l'innesto del tubo dentro la braga al fine di contenere la pressione dello scarico lavastoviglie e se rifece anche l'impermeabilizzazione nel risvolto del terrazzo”.
Ove non sono bastati i testi, la convenuta ha tentato si supplire con le produzioni fotografiche che si è assunto l'onere di “consegnare” al CTU il proprio consulente di parte, arch. in allegato alla Tes_2 propria relazione di parte (doc. 10 fasc. ATP), laddove la foto a pag. 1 è relativa “all'intervento effettuato nel 2018 a regola d'arte dalla per cui fu provata la funzionalità dello Controparte_1
scarico in braga e per cui la impermeabilizzazione sul terrazzo e i relativi risvolti non crearono problemi per due mesi con quindici di pioggia”; la foto di pag. 2, che in realtà è la foto di una schermata di computer che riprende il punto “dell'intervento effettuato da terzi a fine gennaio 2019 in cui si vede benissimo che il camino fu aperto, e poi come da ATP il risvolto di impermeabilizzazione non è più stato effettuato”. Ponendo in relazione quest'ultima foto con quella di pag. 3 raffigurante pagina 13 di 20 “fornitura e posa di impianto idrico e lavandino con scarico effettuato da terzi e non dalla
[...]
in cui si vede perfettamente che manca una piastrella esattamente come manca dal camino CP_1 in sede di sopraluogo del 31/01/2020”, di cui il CTP rimarca non si faccia, invece, menzione nel verbale di gennaio 2019 (quello redatto dall'arch. AC, doc. 3 ricorrenti), il CTP trae la conclusione che non possa essere stato lasciato così, “con cemento e senza piastrella” dalla perché sarebbe CP_1 certamente nell'elenco dei vizi e degli esiti, “ma da terzi che hanno modificato”.
Si tratta di argomentazioni suggestive, dalla difesa attorea peraltro ritenute non meritevoli neanche di una riga di ricostruzione e confutazione, ma che così come non hanno convinto il CTU che ha ritenuto di non poter modificare le proprie conclusioni “considerando come prova di quanto riferito la foto di un monitor di computer che mostra a sua volta una foto scattata non si quando e da chi”, così non bastano, non avendo neppure collocazione certa nel tempo, a distogliere da la responsabilità per la non CP_1
corretta esecuzione dei lavori di raccordo dello scarico della cucina degli attori.
Ad HO deve, pertanto, farsi carico dell'esborso di € 3.374,00, IVA esclusa, per interventi esterni sul terrazzo che, a detta del CTU, hanno riguardato la ricerca del danno e l'eliminazione dello stesso.
Va, infine, aggiunto il costo totale per ottenere il rilascio delle certificazioni dei tre impianti idrico, elettrico e termico che il CTU geom. ha quantificato in € 1.500,00, oltre Iva. Persona_5
Su tale somma rivalutata a settembre 2023, trattandosi di debito di valore, dovranno altresì essere calcolati la rivalutazione monetaria dal 2023 ad oggi, gli interessi compensativi sulla suddetta somma devalutata anno per anno e computati al tasso legale del tempo, e gli interessi legali sulla suddetta somma come ad oggi determinata dalla sentenza al soddisfo.
La domanda formulata dagli attori di risarcimento per i danni da disagio di vivere in un ambiente polveroso e con presenza di muffe con una figlia neonata deve essere respinta.
La domanda è stata formulata in termini generici e non è stato provato il concreto pregiudizio subito dagli attori.
Il danno non può ritenersi sussistente in re ipsa, a meno che non lo si voglia identificare con l'evento dannoso, per il solo fatto di essersi trovati a vivere in un appartamento che “era ancora nelle condizioni di un cantiere, con presenza di polveri” come riferito dai testi amici e parenti della coppia (
[...]
; , sorella dell'attrice). È pacifico che gli attori sono andati a Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 vivere nell'appartamento in data 11.1.2019 e si è già detto che dalla deposizione del teste Tes_7
risulta che alla data di poco antecedente del 31.1.2018, i lavori ancora da eseguire erano quelli di cui al doc. 10, seconda memoria attorea, che sono lavori di dettaglio, importanti per ottenere la sensazione di una casa finita ed in ordine, ma lontani dal dare l'impressione che senza di essi la casa fosse rimasta pagina 14 di 20 allo stato di un “cantiere”. Tutti i testi menzionati hanno riferito che nell'appartamento faceva freddo per assenza di riscaldamento, ma dalla deposizione del teste risulta che dopo l'Epifania del 2019 venne chiamato dall'attrice per vedere se potesse dare una mano a risolvere il problema ed egli verificò che
“non avevano fatto aprire le valvole condominiali di adduzione dell'impianto di riscaldamento”, ma bastò l'intervento di un collega per mettere in funzione l'impianto, per cui si è portati a concludere che, difetti dell'impianto di condizionamento a parte, che sono già stati valutati, si trattò di una congiuntura determinata anche dalla scarsa dimestichezza degli attori con la nuova abitazione. Sta di fatto che gli attori sono rimasti a vivere nell'immobile e la padrona di casa pretese che, a far data da quando si era traferita, Ad HO lasciasse il cantiere ritenendo che avesse fatto abbastanza.
Era onere dei proprietari provare di avere subito il danno e “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto il lecito extracontrattuale (Cass. ordinanza n. 8941 del 18.3.2022)”.
La domanda risarcimento del danno da ritardo deve, del pari, essere respinta.
Non pare essere questo il vero punto debole della ditta convenuta che è da ritenere, per quanto si è già detto, si fosse portata piuttosto avanti con i lavori pur non avendoli ultimati. Gli stessi attori non quantificano l'entità del ritardo. Sebbene da previsioni contrattuali i lavori sarebbero dovuti terminare in data 17.11.2018, è incontestato che la committenza pretese lavori extra, onde non si può non considerare quella giurisprudenza secondo cui la “richiesta di variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (Corte di Cassazione n. 21515 del 20/08/2019; Corte Cassazione Civile Sez. II,
02/04/2019, n.9152).
Dalle dichiarazioni rese da legale rappresentate della convenuta, risulta che Testimone_8
l'argomento scatenò una lite tra l'attore e il titolare della IT DI in cui “vennero quasi alle mani: “La contestazione che faceva il titolare, , era che le lavorazioni ulteriori richieste dai Tes_3 committenti (tra cui le colorazioni e l'impianto elettrico) dilatavano i tempi. La sig.ra non Pt_2 voleva sentire ragioni e questo creò dei problemi” – omissis -; “A far data dall'08 gennaio 2019, i pagina 15 di 20 Contr committenti pretesero che lasciasse il cantiere di Via Balbi Piovera 19/20; “Vero è che CP_1
al 10 gennaio 2019 aveva concluso le lavorazioni previste in contratto. L'11 gennaio 2019
[...]
facemmo un sopralluogo, nel quale mi contestarono diverse cose tra cui la mancata pulizia del cantiere
(noi però avevamo lavorato sino al giorno prima) ed alcune lavorazioni asseritamente non effettuate come voluto). Se avessimo però avuto un mese di più le avremmo potute completare”.
All'esito di quanto si è fini qui detto, il totale dei costi per ripristini riconosciuti dal CTU ammonta, dunque, a complessivi € 22.129,80. Trattandosi di debito di valore, dovranno essere considerati rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo i noti principi della sentenza Cass. 1712/1995.
Va così operata la compensazione impropria tra i controcrediti, con estinzione del credito di CP_1
per compensazione impropria sino alla concorrenza con il controcredito degli attori (v. Cass. SU sentenza 23225 del 15.11.2016).
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e nessuna somma risulta alfine dovuta all'opposto.
Per l'effetto, si ritiene non debba essere esaminata la domanda di chiamata in garanzia e manleva da parte deli attori nei confronti del terzo chiamato D.L. arch. AC in quanto formulata “nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte (anche in via riconvenzionale), dalla convenuta in opposizione nei confronti degli attori”.
Va, invece, esaminata la domanda di manleva sollevata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_4 ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa atteso che la polizza RC Controparte_4
Impresa Edile n. 370084489, valevole a far data dalle ore 24 del 30.10.2017, non risulta essere stata più pagata dopo il primo anno e ha quindi cessato i suoi effetti con le ore 24 del 30.10.2018.
Dal momento che i lavori si assumono eseguiti nelle settimane precedenti la fine del dicembre 2018, sostiene che eventuali ed involontari “errori” nell'esecuzione degli stessi non possano ricadere nella copertura.
La tesi non può essere seguita posto che non è vero “che i lavori forieri dei danni vennero eseguiti nelle settimane precedenti la fine del 2018”.
In citazione gli attori assumono che i lavori di ristrutturazione nell'appartamento di loro proprietà erano iniziati in data 17.9.2018.
Come evidenziato dal convenuto, una conferma di detta circostanza si trae dalle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 29.6.2022: “Andai una prima volta presso tale immobile per far Testimone_9 loro trovare un accordo ed una seconda volta quando dopo alcuni mesi dall'inizio dei lavori, a pagina 16 di 20 dicembre del 2018, come risulta da mia e-mail in mio possesso, perché il sig. mi chiamò, per Pt_1 lamentarsi delle opere eseguite”. Dal tenore della testimonianza risulta che il teste andò una seconda volta presso l'immobile degli attori a dicembre 2018 e a quell'epoca erano già passati “alcuni mesi dall'inizio dei lavori”, inizio che dunque ben può essere retrodatato a settembre 2018, periodo in cui la polizza era in vigore. Semmai, stando alle dichiarazioni del teste, alla data del 31.12.2018 nell'appartamento di causa erano ancora da svolgere le lavorazioni di cui al doc. 10 attoreo in allegato alla seconda memoria, nel quale sono riportate lavorazioni di finitura (carteggiatura, rasatura, ritinteggiatura di alcun punti, stuccature et similia), a conferma che la maggior parte dei lavori erano già stati fatti, ben oltre “la semplice predisposizione del cantiere, lo svuotamento di ciò che era ingombro e le prime demolizioni”, come ancora sostenuto dalla terza chiamata in comparsa conclusionale richiamandosi ad un tempistica d'abitudine che non si attaglia al cantiere di cui è causa.
In linea con questa conclusione, anche il CTU non è andato dietro all'osservazione del consulente di parte secondo cui i lavori di sarebbero iniziati in data 6.12.2018 e sarebbero terminati CP_4 CP_1 entro il 11.1.2019 ritenendo non plausibile che “in 36 giorni di calendario, fine settimana e festività natalizie compresi (quindi circa 15- 20 giorni lavorativi), la abbia ristrutturato un intero CP_1
appartamento provvedendo alle demolizioni, alla posa di massetti, pavimenti, impianti, spostando tramezze interne ed applicando le tinte”. L'assunto della terza chiamata secondo cui “le opere variamente foriere di danni da cattiva esecuzione non possono che essere stante naturalmente posate verso la fine del cantiere, certamente dopo il 30.10.2018” resta, pertanto indimostrato.
I danni da infiltrazioni oggetto della domanda riconvenzionale degli attori rientrano a pieno titolo nell'oggetto della garanzia di responsabilità civile verso terzi di cui alla polizza in quanto è previsto che l'assicurazione “si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali, cioè distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio dell'impresa”.
La clausola di esclusione di cui all'art. 4 lett. h) invocata dalla terza chiamata non viene in considerazione nel caso di specie in quanto non vi è alcuna “opera in costruzione” e i danni riguardano l'appartamento degli attori e non cose che si trovano all'interno di esso quale luogo in cui si eseguono i lavori.
Come rilevato dal convenuto con il corredo pertinenti citazioni giurisprudenziali la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio “per danni conseguenti a fatti accidentali” è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi posto che l'assicurazione della responsabilità civile, per la pagina 17 di 20 sua stessa denominazione e natura, importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità (Cass.
Sentenza n. 5273 del 28/02/2008; Cass. Sentenza n. 4118 del 10/04/1995).
Stante l'operatività della polizza, va dichiarata tenuta a garantire e manlevare la Controparte_4
convenuta da ogni conseguenza pregiudizievole e da qualsiasi obbligazione risarcitoria ad essa CP_1
riferita per effetto delle domande attoree.
Vista, infine, la richiesta di pronuncia ex art. 1917 c.c., di pagamento diretto da parte dell'assicuratore al danneggiato, ritenuto che si tratti di una modalità di pagamento dell'obbligazione indennitaria, si provvede in conformità, come da dispositivo.
La domanda di manleva formulata dalla convenuta in prima memoria nei confronti del D.L. arch.
AC, peraltro in via di ulteriore subordine, deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva e non preceduta da istanza di autorizzazione alla relativa chiamata e di previo differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c..
Stante la soccombenza il convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022 avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 si liquidano per il presente giudizio, in: €
919,00 per la fase di studio della controversia;
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 5.077,00 per compensi professionali aumentati del 30% per la difesa di più soggetti e, pertanto, nel compenso unico di € 6.600,00, per compensi professionali oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 145,50 per spese;
per il procedimento di ATP secondo le tariffe professionali di cui al
D.M. n. 55 del 10.3.2014 avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 5.200,00 ad €
26.000,00 si liquidano in: € 540,00 per la fase di studio della controversia;
€ 675,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.010 per la fase istruttoria e così complessivamente in € 2.225,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali.
La domanda di condanna della convenutaex art. 96 c.p.c. deve essere respinta in quanto non se ne ravvisano i presupposti.
Stante la soccombenza , deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in Controparte_4
favore del convenuto che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022 avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 si liquidano in: € 460,00 per la fase di studio della controversia;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 840,00 per la fase pagina 18 di 20 istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 2.540,00 per compensi professionali oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 145,50 per spese.
Stante la soccombenza, il convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore del terzo chiamato LB AC che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022 avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 si liquidano in: € 460,00 per la fase di studio della controversia;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€
840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 2.540,00, ridotti del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, ad € 1.778,00 per compensi professionali oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
Le spese di lite tra opponenti e terzo chiamato LB AC vanno dichiarate interamente compensate.
Nulla sulle spese tra convenuta e terza chiamata CP_3
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio del geom. e del geom. Persona_2 Persona_5
come in atti liquidate, vanno poste nella stessa misura definitivamente a carico delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e nei Parte_1 Parte_5
confronti di in persona del legale rappresentante p.t, con atto di citazione Controparte_1
notificato il 7.10.2019 avverso il decreto ingiuntivo n. 2257/2019 del 4.7.2019 e sulle rispettive domande riconvenzionali, e nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t. e di LB AC, terzi chiamanti, contrariis reiectis, accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da nei confronti Controparte_13 di e di dichiara dovuti dagli attori € 19.214,40 (IVA inclusa), oltre Parte_1 Parte_2 interessi “dal dovuto al saldo”.
In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da e nei Parte_1 Parte_5 confronti di dichiara dovuta da quest'ultima la somma di € 22.129,80, oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Dichiara l'estinzione del credito di per compensazione con il controcredito Controparte_14 degli attori in opposizione e, per l'effetto, lo condanna a corrispondere agli opponenti la residua somma, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 o. 4 c.c. dal giorno della sentenza fino al saldo effettivo.
Visto l'art. 1917 co. 2 c.c. dichiara tenuta e condanna in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, a pagare direttamente agli opponenti detta residua somma, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno della sentenza fino al saldo effettivo.
pagina 19 di 20 Dichiara tenuta e condanna, altresì, a manlevare e tenere indenne la convenuta da Controparte_4
ogni importo che la stessa sarà tenuta a versare per capitale, accessori e spese legali in relazione alle pretese risarcitorie attoree nei limiti dei massimali di polizza.
Dichiara inammissibile la domanda di manleva formulata dall'opposta nei confronti di LB
AC.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore degli attori liquidate in € 8.825,00, per compensi professionali oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 145,50 per spese.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto liquidate in: in Controparte_4
€ 2.540,00 per compensi professionali oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 145,50 per spese.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del terzo chiamato LB AC liquidate in € 1.778,00 per compensi professionali oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
Dichiara interamente compensate le spese di lite tra attori e terzo chiamato.
Nulla sulle spese tra convenuta e terza chiamata CP_3
Pone nella stessa misura definitivamente a carico delle parti le spese di CTU come in atti liquidate.
Genova, 20 aprile 2025
Il giudice
Barbara Romano
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