Sentenza 31 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il giudice dell'impugnazione - una volta individuato, in applicazione del principio del favor rei previsto dall'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, il regime sanzionatorio più favorevole con riguardo alla concreta vicenda disciplinare - non è vincolato, ai fini della determinazione della sanzione tra il minimo ed il massimo della cornice edittale prescelta, al criterio seguito dalla decisione impugnata, potendo anche applicare per intero la sanzione ritenuta più favorevole, senza violare il divieto di reformatio in peius, purché non sia sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, in cui il giudice d'appello, pur accogliendo la doglianza dell'appellante, aveva irrogato il massimo edittale del regime sanzionatorio ritenuto più favorevole, sebbene il giudice di primo grado avesse irrogato la sanzione del doppio del minimo del regime diverso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/10/2023, n. 30312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30312 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. U Num. 30312 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 31/10/2023 2 di 17 udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibili il quinto e il sesto motivo di ricorso e di rigettare gli altri motivi. FATTI DI CAUSA 1. L’avvocato Giuseppe Avolio ha proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza n. 53/2023 del Consiglio Nazionale Forense, pubblicata il 27 marzo 2023. L’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano non ha svolto attività difensive. 2. Il Consiglio Nazionale Forense ha accolto solo in parte il ricorso presentato dall’avvocato Giuseppe Avolio contro la decisione emessa in data 14 febbraio 2020 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense (CDD) del distretto della Corte d’appello di Trento, confermando la responsabilità dell’incolpato per gli addebiti contestati e limitandosi a rideterminare nella misura di un anno la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense. 3. La sentenza impugnata riferisce che il procedimento disciplinare ha tratto origine da un esposto del 27 febbraio 2012, inoltrato nei confronti dell’avvocato Giuseppe Avolio e di altro legale dalla liquidatrice e da un socio della IM s.p.a. In questo esposto si affermava che era stata presentata in data 28 dicembre 2011 denuncia alla Procura della Repubblica di Bolzano nei confronti dei due avvocati, dell’ex amministratrice e liquidatrice e di un dipendente della IM, per avere essi, in accordo fra loro, dapprima costituito una società a fini commerciali in concorrenza con la medesima IM, dagli stessi rispettivamente assistita e gestita, quindi ceduto a prezzo irrisorio i marchi e le registrazioni appartenenti alla IM e infine assunto la qualità di soci nella nuova impesa collettiva. 3 di 17 Avendo ricevuto notizia dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano in data 6 giugno 2014 dell’avvenuto rinvio a giudizio dell’avvocato Avolio, il Consiglio dell’ordine di Bolzano nella seduta del 7 luglio 2014 deliberò di aprire il procedimento disciplinare, formulando il capo di incolpazione, e decise contestualmente di sospendere tale procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale RG 6288/2011. Venne invece archiviata la posizione disciplinare dell’altro avvocato menzionato nel richiamato esposto. In data 14 settembre 2014 il procedimento fu quindi trasmesso all’istituito Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento, il quale deliberò di confermare la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale e comunque non oltre la data del 1° marzo 2017. Trascorsa tale data, fu dato impulso al procedimento disciplinare e venne sentito su sua richiesta l’avvocato Avolio. Il 6 febbraio 2018 fu quindi approvato dal CDD il seguente capo di incolpazione, che riprendeva quanto a suo tempo deliberato dal COA di Bolzano: “Violazione dell'art. 120 c.p. e degli artt. 216, primo comma nr. I e 223 RD 16.03.1942 nr. 267 per aver l'avv. Giuseppe Avolio, nella sua qualità di consulente legale e procuratore della società IM S.p.a., dichiarata fallita con sentenza nr. 30/12 d.d. 30.03. - 04.04.2012 del Tribunale di Bolzano: - costituito con la collega di studio Avv. A.S., divenendone socio, la società Orius S.r.l con oggetto sociale in parte identico a quello della IM S.p.a. al fine di sfruttare i marchi e registrazioni, esercitando attività commerciale;
- indotto la signora P.d.A. a cedere a S.M., dipendente IM S.p.a., nr. 58 marchi e nr. 10 registrazioni di prodotti chimici per l’agricoltura (di cui ad atto di cessazione Notaio Ockl d.d. 23.08.2011) 4 di 17 ad un prezzo complessivo di € 5.000,00 a fronte di un valore nettamente superiore (€ 2.964.005,00 secondo la stima d.d. 27.03.2012 del dr. Renzo Bertolini ma comunque non inferiore ad € 1.000.000,00) e avere pertanto violato i principi deontologici di cui ai seguenti articoli: a) art. 5, canone I, per inosservanza dei doveri di probità dignità e decoro avendo tenuto un comportamento non colposo in violazione della legge penale;
b) art. 7, canone I e II, per inosservanza del dovere di fedeltà nello svolgimento della propria attività professionale, avendo consapevolmente compiuto atti contrari all'interesse dalla propria assistita ed in violazione del principio del rispetto dei doveri che la sua funzione impone verso la collettività; c) art. 36, canone I e II, per inosservanza degli obblighi di difendere gli interessi della parte assistita nell'osservanza della legge e dei principi deontologici, consigliando consapevolmente comportamenti ed atti illeciti;
d) art. 16, canone I, per aver posto in essere attività commerciale. Nelle date nei luoghi di cui al capo di imputazione penale e quindi in Bolzano, alla data del fallimento”. La sentenza del Consiglio Nazionale Forense afferma che l’avvocato Avolio, ricevuta la notifica del capo di incolpazione, in memoria difensiva aveva evidenziato che la contestazione disciplinare era sostanzialmente identica a quella formulata nel procedimento penale n. 6288/2011 RGNR, nell’ambito del quale egli era imputato per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta. Dinanzi al CDD vennero acquisiti i verbali di audizione dibattimentale penale e la sentenza nr. 950/19 del 12 luglio 2019 resa dal Tribunale di Bolzano, che aveva accertato la responsabilità penale dell’avvocato 5 di 17 Avolio e del coimputato S.M. per i fatti contestati, e furono sentiti i testimoni. All’esito dell’udienza di discussione del 16 dicembre 2019, il CDD pronunciò decisione che ritenne sussistente la responsabilità dell’avvocato Avolio per tutte le condotte contestate. L’avvocato Avolio presentò ricorso in cinque motivi al Consiglio Nazionale Forense. A seguito della pubblicazione della sopravvenuta sentenza della Corte d’appello di Trento nel processo penale, l’avvocato Avolio formulò motivi aggiunti nella memoria del 30 novembre 2022. Pur considerati inammissibili tali motivi aggiunti, il Consiglio Nazionale Forense ha esaminato le questioni ad essi sottese, giacché comunque rilevabili d’ufficio. La sentenza impugnata, quanto al rilievo della nullità della decisione del CDD, per non aver provveduto ad attendere l’esito del processo penale, atteso il provvedimento di sospensione già assunto dal COA di Bolzano, ha ritenuto di dover applicare nella specie il disposto dell'art. 54 della l. n. 247 del 2012 sulla reciproca autonomia tra procedimento disciplinare e penale, che esclude la sospensione necessaria del primo giudizio. Il Consiglio Nazionale Forense ha poi rigettato l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare, atteso che i fatti contestati definiti dal capo di incolpazione indicavano la data della sentenza dichiarativa del fallimento del 4 aprile 2012 e che ai sensi dell’art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, ritenuto ratione temporis applicabile, il termine di prescrizione doveva intendersi interrotto in data 7 luglio 2014, per effetto dell’approvazione del capo di incolpazione da parte del COA di Bolzano, e in data 6 febbraio 2018, allorché il CDD di Trento diede impulso al procedimento disciplinare con nuova approvazione del capo di incolpazione, prima, dunque, della scadenza del quinquennio dalle delibere di apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di altri atti propulsivi. 6 di 17 Alla conferma della responsabilità disciplinare dell’avvocato Avolio, il CNF è quindi pervenuto sulla base degli accertamenti delle condotte contestate contenuti nelle sentenze del Tribunale di Bolzano e della Corte d’appello di Trento, resa quest’ultima ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. (accoglimento concordato del nono motivo di appello sulla entità della sanzione, con rinuncia agli altri motivi). Il Pubblico Ministero in persona dell’Avvocato Generale Francesco AN ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378, comma 1, c.p.c., chiedendo di dichiarare inammissibili il quinto e il sesto motivo di ricorso e di rigettare gli altri motivi. Ha depositato memoria altresì il ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso dell’avvocato Giuseppe Avolio lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 653 c.p.p., 295 c.p.c., nonché l’omesso esame e la carenza assoluta di motivazione su fatto decisivo, per non aver mantenuto (dopo una prima positiva decisione in merito) - prima il CDD e poi il CNF - la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale in grado d’appello. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione con riferimento al combinato disposto degli artt. 653 c.p.p., 295 c.p.c. e 111 Cost. sotto il profilo della lesione del diritto di difesa, atteso che il processo penale si è concluso con sentenza d’appello pronunciata e passata in giudicato successivamente allo spirare del termine per il reclamo al CNF, sentenza, peraltro, utilizzata per motivare la condanna qui impugnata. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54 e 56, comma 3, della legge n. 247 del 2012 e la violazione del favor rei in ordine all’applicazione delle norme sulla prescrizione e all’intervenuta maturazione dei termini. 7 di 17 Il quarto motivo di ricorso allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, avendo il CNF assunto acriticamente quale dies a quo della prescrizione per tutte le condotte disciplinari la data del fallimento della società (desunta dal capo di imputazione penale). Il quinto motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, primo comma, del R.D.L. n. 578/1933, che impone il divieto di attività commerciale in capo all’avvocato e questo per difetto dell’elemento oggettivo e comunque per difetto assoluto di motivazione sul punto. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 597 c.p.p. e degli artt. 21 e 22 Codice Deontologico Forense, nonché l’omesso esame e la carenza assoluta di motivazione su fatto decisivo, in ordine al divieto di reformatio in pejus. Ciò perché il CNF, pur accogliendo la doglianza sull’operatività del regime sanzionatorio più favorevole (quello precedente alla riforma del 2012), ha irrogato immotivatamente il massimo della pena ammessa, mentre il CDD si era limitato ad irrogare la sanzione del doppio del minimo edittale. 2. I primi tre motivi di ricorso, che si possono esaminare congiuntamente, non sono fondati, nei sensi di cui alla motivazione che segue. 2.1. È infondato il terzo motivo. In tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, senza computare il tempo delle eventuali sospensioni, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore;
per le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense non rileva, 8 di 17 dunque, lo "jus superveniens" attinente alla disciplina della prescrizione, seppure più favorevole all'incolpato. Il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile in sede disciplinare, rimane così quello della commissione del fatto o della cessazione della sua permanenza, e non quello della incolpazione (Cass. Sez. Unite, sentenze n. 9543, n. 8558 e n. 20650 del 2023; n. 37550, n. 35461 e n. 20383 del 2021; n. 23746 del 2020; n. 9558 del 2018; n. 14905 del 2015). 2.2. La questione si pone in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, interpretato alla luce della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009 (ric. n. 10249/03, Scoppola
contro
Italia), secondo cui «l'art. 7 della Convenzione, che stabilisce il principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche il corollario del diritto dell'accusato al trattamento più lieve». 2.3. La giurisprudenza della Corte EDU ha sovente affermato che il principio di retroattività della lex mitior riguarda esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, e non anche le norme sopravvenute che modificano, in senso favorevole al reo, la disciplina della prescrizione, con la riduzione del tempo occorrente perché si produca l'effetto estintivo del reato, considerando le disposizioni in materia di prescrizione come norme processuali, che pongono una semplice condizione preliminare affinché la causa sia esaminata (ad esempio, Previti c. Italia, dec., n. 1845/08, 12 febbraio 2013, § 80; OR c. Romania dec., n. 55959/14, 22 settembre 2015, § 64). 2.4. La sentenza della Corte EDU [GC], ES ÓN e AG HA AL c. Islanda, ric. nn. 68273/14 e 68271/14, 22 dicembre 9 di 17 2020, ha ribadito, proprio in tema di sanzioni disciplinari irrogate ad avvocati (sia pure applicate da autorità giurisdizionali per violazioni di obblighi di lealtà e probità nel comportamento processuale), che gli illeciti ed i procedimenti disciplinari non rientrano nell’ambito sostanzialmente «penale» né ai sensi dell’articolo 6, né ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione, il che condurrebbe ad escludere in radice l’applicabilità delle evocate tutele penalistiche (nella specie, per quanto rileva nel giudizio in esame, quella della retroattività della lex mitior in tema di prescrizione dell’azione disciplinare), non potendo il giudice nazionale discostarsi da tale interpretazione. Nonostante l’incidenza di alcune sanzioni disciplinari, aventi anche contenuto inibitorio, come la sospensione o la cancellazione dall’albo e la radiazione, la giurisprudenza della Corte EDU evidenzia le divergenze rispetto alle figure di reato, divergenze rinvenibili nella limitata estensione soggettiva ed oggettiva dell’ambito applicativo, giacché tali sanzioni sono rivolte ai soli membri di una categoria professionale, nella specie in possesso dello status di avvocato, e consistono nella violazione di regole di condotta finalizzate a preservare il decoro e la dignità della professione forense (Corte EDU, RD c. Turchia, ric. n. 32985/12, 5 dicembre 2017; Biagioli c. San Marino, ric. n. 64735/14, 13 settembre 2016; ÜL c. Austria, ric. n. 47195/06, 19 febbraio 2013; GO c. Austria, ric. n. 31356/04, 10 maggio 2010). A tale conclusione si perviene pur nella consapevolezza della complessità delle forme di esercizio del potere sanzionatorio disciplinare, nonché delle considerazioni svolte nella sentenza n. 197 del 2018 della Corte costituzionale, circa l’inerenza delle sanzioni disciplinari “in senso lato al diritto sanzionatorio-punitivo”, sebbene conservando “una propria specificità, anche dal punto di vista del loro statuto costituzionale”, la quale comporta l’inapplicabilità, o una più 10 di 17 flessibile applicabilità, delle garanzie che circondano la pena in senso stretto. Si è, infatti, in presenza, nel caso in esame, di sanzioni irrogate da organi di disciplina dell’ordine forense per violazioni di obblighi deontologici dettati a tutela dell’onore e del prestigio della professione, in rapporto alle quali, nella verifica dei cosiddetti “criteri Engel”, l’interpretazione qualificata della Corte EDU (da ultimo riaffermata nella citata sentenza ES ÓN e AG HA AL
contro
Islanda) solitamente evidenzia, appunto, sotto il profilo sostanziale, la loro ristretta riferibilità soggettiva e la finalizzazione a preservare gli interessi particolari della categoria (oltre che in via indiretta interessi generali e di rilevanza pubblica), e, sotto il profilo dell’afflittività delle misure inibitorie, la connessione del loro oggetto con il diritto soggettivo di matrice civilistica ad esercitare la professione. Inoltre, la verifica è qui compiuta per un caso in cui è questione della pretesa retroattività della lex mitior in punto di prescrizione dell’azione disciplinare, disciplina che la giurisprudenza convenzionale colloca nell’alveo delle norme processuali. 2.5. Come ritenuto nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense, trattandosi di condotte commesse ed esauritesi prima dell’entrata in vigore dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012 (condotte distrattive antecedenti alla sentenza dichiarativa di fallimento comunque intervenuta in data 30 marzo/4 aprile 2012), costituenti illeciti disciplinari per fatti di reato, trovava perciò applicazione il regime sostanziale della prescrizione quinquennale dettato dall'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, con il conseguente effetto interruttivo permanente del termine fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale (Cass. Sez. Unite, sentenza n. 11367 del 2016). Si verteva, infatti, nel caso previsto dall'art. 44 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in cui il procedimento disciplinare ha avuto luogo per 11 di 17 fatti costituenti anche reato e per i quali era stata iniziata l'azione penale (Cass. Sez. Unite, sentenze n. 1609 del 2020; n. 10071 del 2011). 2.6. Sono infondati i primi due motivi. È proprio in base al regime processuale del rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale dettato dall’art. 54 della legge n. 247 del 2012 che deve, invece, valutarsi la legittimità della riattivazione del procedimento disciplinare da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento, successivamente al 1° marzo 2017, come dallo stesso deliberato già in data 14 settembre 2014. 2.7. Queste Sezioni Unite hanno già affermato che l'art. 54 della l. n. 247 del 2012, il quale, come detto, disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e procedimento penale avente ad oggetto gli stessi fatti, nel senso di escludere la sospensione necessaria del primo giudizio in attesa della definizione del secondo, e di consentire, in via di eccezione, una sospensione facoltativa, limitata nel tempo, trova applicazione a far tempo dal 1° gennaio 2015, in forza della regola transitoria dettata dall'art. 65, comma 1, della citata legge (Cass. Sez. Unite n. 7336 del 2021). Avuto riguardo a tale data di entrata in vigore dell'art. 54 della l. n. 247 del 2012, ed in forza del generale principio del "tempus regit actum", la ripresa del procedimento disciplinare da parte del CDD successivamente al 1° marzo 2017 non ha comportato alcuna nullità in rapporto alla disciplina vigente al momento in cui essa è stata compiuta. L'art. 54 della l. n. 247 del 2012, invero, ha fatto venir meno la necessaria sospensione del procedimento disciplinare a carico dell’avvocato in pendenza del processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti e fino al passaggio in giudicato della sentenza 12 di 17 definitiva di quest’ultimo, in forza degli artt. 653 c.p.p. e 295 c.p.c., al che si correlava anche l’esclusione della decorrenza del termine prescrizionale (su cui, indicativamente, Cass. Sez. Unite n. 4893 del 2006; n. 17441 del 2008; n. 16169 del 2011; n. 5991 del 2012; n. 11309 del 2014). Ad identica conclusione è pervenuta la sentenza di queste Sezioni Unite n. 19030 del 2021, secondo la quale, ferma restando l'applicazione della disciplina sostanziale della prescrizione dell’illecito disciplinare avuto riguardo a quella vigente alla data di commissione dei fatti contestati, l’art. 54 della l. n. 247 del 2012 ha trovato, invece, immediata applicazione, nel senso di non imporre più la sospensione necessaria del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale concernente i medesimi fatti, ciò implicando “la correttezza della scelta di riattivare il procedimento stesso, ancor prima del passaggio in giudicato della sentenza penale, senza che tale immediata riattivazione determini alcuna conseguenza sulla validità della decisione adottata” (si veda anche Cass. Sez. Unite n. 20384 del 2021). Quanto poi alla sentenza penale della Corte d’appello di Trento passata in giudicato, della pubblicazione della stessa, come si legge nella sentenza qui impugnata, il CNF venne informato dallo stesso avvocato Avolio al termine della discussione svoltasi all’udienza del 20 ottobre 2022 ed invitò il ricorrente a produrre tale provvedimento, in uno all’atto di impugnazione, ai verbali e ai documenti esibiti nel giudizio di gravame. I motivi aggiunti posti a corredo della memoria del 30 novembre 2022, seppur considerati inammissibili, sono stati esaminati dal Consiglio Nazionale Forense nella parte in cui veicolavano questioni comunque rilevabili d’ufficio. Alcuna lesione vi è stata al diritto di difesa dell’avvocato Avolio in sede disciplinare per effetto della sopravvenuta pronuncia della sentenza d’appello nel 13 di 17 processo penale: la sospensione del procedimento disciplinare, che le censure lamentano non essere stata mantenuta, si impone, del resto, per evitare il contrasto fra giudicato penale e decisione disciplinare (Cass. Sez. Unite n. 5995 del 2012) e il processo penale per gli stessi fatti si è definito con condanna a seguito di concordato con rinuncia ai motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., sicché neppure risulta più attualmente pendente la causa pregiudicante;
la sentenza del Consiglio Nazionale Forense si è poi posta in linea con l’art. 54, comma 1, della legge n. 247 del 2012, operando in sede disciplinare congrue valutazioni autonome a fini deontologici in ordine alla sussistenza delle condotte materiali esaminate nel processo penale, dapprima dal Tribunale di Bolzano e poi dalla Corte d’appello di Trento, avente per oggetto i medesimi fatti. 3. È infondato anche il quarto motivo di ricorso. La sentenza del Consiglio Nazionale Forense, nel verificare il decorso della prescrizione quinquennale, ha fatto capo alla data della sentenza dichiarativa del fallimento del 4 aprile 2012 ed ha ritenuto la prescrizione interrotta in data 7 luglio 2014, per effetto dell’approvazione del capo di incolpazione da parte del COA di Bolzano, e in data 6 febbraio 2018, allorché il CDD di Trento diede impulso al procedimento disciplinare con nuova approvazione del capo di incolpazione. Il quarto motivo di ricorso contesta tale dies a quo individuato per tutte le condotte disciplinari con riferimento alla data del fallimento della società. La censura riecheggia il dibattito interpretativo sul termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare, se esso, cioè, decorra dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento o già dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria (al riguardo, 14 di 17 indicativamente, Cass. Sez. penale 5, n. 45288 del 2017; n. 13910 del 2017). Sotto il profilo fattuale, l’allegazione si connota per novità, non venendo specificato, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., come e quando le circostanze inerenti al momento di compimento delle condotte distrattive, asseritamente coincidenti con il decorso della prescrizione, fossero state dedotte nel giudizio di merito e sottoposte alla discussione processuale. La memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dal ricorrente, integrando le censure enunciate in ricorso, aggiunge che “i mandati professionali … venivano revocati con largo anticipo rispetto alla declaratoria di fallimento”. La motivazione della sentenza impugnata riferisce, tuttavia, che l’Avolio era divenuto consulente della IM s.p.a. nell’ottobre 2010, che la costituzione della Orius s.r.l. (poi ceduta alla Certis Europe) era avvenuta il 19 maggio 2011 e di seguito era stata compiuta la cessione distrattiva dei marchi e delle registrazioni oggetto di incolpazione. Queste date confermano la genericità del quarto motivo di ricorso, il quale, lamentando l’incertezza sul termine di decorrenza della prescrizione quinquennale, comunque non introduce argomenti idonei a giustificare la cassazione della decisione impugnata. 4. Il quinto motivo di ricorso, come visto, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, primo comma, del R.D.L. n. 578/1933, quanto al divieto di attività commerciale. Ancora nella memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente evidenzia di non aver rivestito la carica di amministratore della Orius s.r.l. Anche questo motivo è infondato. Deve premettersi che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione dinanzi alle 15 di 17 Sezioni Unite per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero per difetto del “minimo costituzionale" di motivazione, con la conseguenza che l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua rilevanza ai fini della concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (si vedano, tra le tante, Cass. Sez. Unite, sentenze n. 34206, n. 28468, n. 26991, n. 22729, n. 11675, n. 7501 e n. 7073 del 2022 del 2022; n. 42090, n. 37550, n. 35462, n. 27889, n. 21965, n. 21964, n. 21963 e n. 21962 del 2021 n. 34476 del 2019; n. 20344 del 2018; n. 24647 del 2016) Il Consiglio Nazionale Forense, nella specie, ha tratto dalle risultanze del processo penale prova della sottrazione di marchi, registrazioni e dell'intero patrimonio di avviamento del settore fitofert di IM, che aveva consentito risultati rilevanti fin da subito ad Orius, di cui era unico socio l’avvocato Avolio, avendo per di più egli diretto le trattative dell’accordo di cessione. E’ così conforme a diritto la conclusione secondo cui l’avvocato che costituisca una società di capitali, della quale sia socio unico (coi conseguenti profili concernenti l’attività e la responsabilità proprie del socio di una s.r.l. unipersonale), si trova, ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 1, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e dell’art. 16 del Codice deontologico, formulazione operante ratione temporis, in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, qualora, come appare accertato in fatto, risulti che tale carica abbia comportato effettivi poteri di gestione o di rappresentanza. 5. Va infine respinto altresì il sesto motivo di ricorso, sull’assunta violazione del divieto di reformatio in pejus. 16 di 17 Il Consiglio Nazionale Forense, accogliendo sul punto il ricorso presentato dall’avvocato Giuseppe Avolio contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d’appello di Trento, ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, e dunque del criterio del "favor rei", doveva farsi applicazione dei limiti edittali stabiliti dalla disciplina in vigore alla data di commissione dei fatti contestati. La misura della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense è stata così rideterminata in un anno, considerando che “risultano accertate tutte le condotte contestate all’avvocato Avolio” e valutando “la gravità dei fatti”. L'individuazione del regime giuridico più favorevole è stata quindi correttamente effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare;
tuttavia, all'esito dell'individuazione della sanzione da applicare, quella ritenuta più favorevole può essere applicata dal giudice per intero. Il giudice dell'impugnazione, che individua il trattamento sanzionatorio più favorevole in applicazione del criterio del "favor rei", non è vincolato, ai fini della determinazione della sanzione tra il minimo ed il massimo, in forza del divieto di "reformatio in peius", di cui al combinato disposto degli artt. 100 e 112 c.p.c., dal punto della cornice edittale prescelto nella sentenza impugnata, purché non sia sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice (cfr. Cass. Sesta sez. pen. 15 novembre/18 dicembre 2019, n. 51130; Cass. Terza sez. pen. 10 gennaio/28 agosto 2017, n. 39448). 6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, ciò assorbendo anche la richiesta di sospensione dell’esecuzione ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bolzano non ha svolto attività difensive. 17 di 17 Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite