Ordinanza collegiale 7 maggio 2025
Ordinanza collegiale 28 gennaio 2026
Sentenza breve 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 25/03/2026, n. 5516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5516 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05516/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03311/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3311 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Damiata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
- del provvedimento di diniego di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato Prot. N° 1405 del 13.01.2025, emesso dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka;
- della segnalazione a carico del ricorrente nel sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione dalla Francia;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. VA ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka con cui è stata rigettata la sua richiesta di visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, chiedendo di rigettare il ricorso ed evidenziando l’apertura di un autonomo procedimento di riesame da parte della Sede diplomatica;
- in seguito alla regolarizzazione della procura alle liti rilasciata dal ricorrente e dell’emanazione, da parte del Tribunale, di un’ordinanza istruttoria, l’Ambasciata ha rilasciato il visto di ingresso richiesto;
- le parti hanno quindi chiesto concordemente la declaratoria di cessata materia del contendere; parte ricorrente ha altresì domandato la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, mentre quest’ultima ne ha chiesto l’integrale compensazione;
- all’udienza camerale del 24 marzo 2026, all’esito della discussione, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata assunta in decisione;
rilevato che sussistono i presupposti per definire integralmente la controversia ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., in quanto il sopravvenuto rilascio del visto in favore del ricorrente ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio;
ravvisate, quindi, nella specie le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
ritenuto che le spese legali vadano poste a carico dell’Amministrazione resistente, in ragione della sua soccombenza virtuale, e liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato, da versare al difensore dichiaratosi antistatario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LL, Presidente
VA ET, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA ET | RA LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.