Articolo 10 della Legge 19 aprile 2024, n. 59
Articolo 9Articolo 11
Versione
21 maggio 2024
Art. 10. Revoca del premio 1. Incorre nella perdita del premio l'insignito che se ne renda indegno. 2. La revoca del premio puo' essere proposta da ciascuno dei Ministri rappresentati nel comitato di cui all'articolo 7. La proposta di revoca e' presentata al comitato, che, previa sommaria delibazione, la comunica all'interessato. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato ovvero, in caso di mancata presentazione, dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 7 decide sulla proposta di revoca del premio. 4. La revoca del premio e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Entrata in vigore il 21 maggio 2024