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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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- 1. Superbonus: il fondo speciale vale anche per la verifica di fattibilità?Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 14 luglio 2025
Nel contesto degli interventi agevolati con Superbonus, il fondo speciale previsto dall'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4 deve essere costituito anche in relazione al conferimento dell'incarico professionale per la verifica preliminare della fattibilità degli interventi? Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. In materia, abbiamo anche organizzato il Master in diritto condominiale – Responsabilità dell'amministratore, gestione dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice unico dott. Quirino Caturano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nelle cause civili iscritte ai nn. 3044 e 3398 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, aventi ad oggetto impugnazione delibera assembleare, riservate in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 24 settembre 2024 (con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 più 20) e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Marini, in virtù di atto di investitura in atti.
ATTORE
E
(c.f. , in persona dell'amministratore, Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisabetta De Santis e
Francesca Forani, come da incarico in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede richiamate.
FATTO E DIRITTO
Con riferimento alla delibera condominiale dell'8 luglio 2021, essa deve ritenersi assorbita e superata da quella dell'8 ottobre stesso anno, come emerge pacificamente dall'esame delle ragioni esposte nelle premesse di questa ultima.
Il che viene emergendo distintamente, sia dal tenore delle difese del condomino
Part impugnante che di quelle del il quale, nella comparsa conclusionale, CP_1 ha espressamente allegato quel che segue: “In data 8.10.2021 veniva convocata ulteriore assemblea straordinaria con identico ordine del giorno. Pertanto, la delibera assembleare dell'8.10.2021, perfettamente conforme alle norme di legge, ha prodotto effetti sananti e retroattivi della precedente delibera impugnata nel procedimento n.
3044/2021 R.G., sostituendola e facendo venir meno, in tal modo, la specifica situazione di contrasto insorta fra le parti. Ne consegue che la pronuncia richiesta all'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento n. 3044/2021 R.G. è divenuta
1 totalmente inutile, essendo venuto meno l'interesse dell'attore a coltivare
l'impugnazione della prima delibera condominiale. Si chiede, pertanto, che venga dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente pronuncia di condanna dell' attore alla refusione delle spese processuali sulla base del principio della soccombenza virtuale”.
Con riferimento alla decisione assunta dall'appena additata assemblea dell'8 ottobre
2021, ritiene il Tribunale che valore dirimente, tra i vari motivi di reiterata impugnazione, abbia l'assorbente rilievo della nullità di una sua deliberazione fondamentale, con funzione travolgente quelle ulteriori, alla principale strumentali.
Si intende fare riferimento alla delibera nella parte in cui, come da ordine del giorno, viene sottoposta alla adunanza dei condomini, la proposta di procedere ai lavori di manutenzione del fabbricato.
La proposta viene deliberata con il seguente esito:
Orbene, i lavori approvati hanno ad oggetto “interventi da eseguire per la riduzione del rischio sismico, per l'isolamento termico delle superfici opache verticali e inclinate dell'involucro dell'edificio, per l'efficientamento energetico e la riqualificazione delle facciate e dei terrazzi, con le agevolazioni previste dall' art. 119 del D.L. Rilancio” (cfr., inter alia, comparsa di costituzione della parte convenuta, la quale più volta ha sottolineato la “realizzazione di importanti lavori di manutenzione straordinaria”).
Sicchè, la determinazione dell'oggetto delle opere di manutenzione straordinaria (e cioè, tra l'altro, l'indicazione del cappotto termico con determinazione qualitativa e quantitativa delle opere da eseguire), il potere di stabilire il valore finale dell'appalto e la ripartizione delle relative spese rientrano nel contenuto essenziale della deliberazione assembleare imposta dall'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.
Come noto, l'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale “di importo pari all'ammontare dei lavori”, oppure la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, “in base a un contratto”, correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, configura un'ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la
2 cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137
c.c. La norma in esame è volta, quindi, alla tutela dell'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, nonché dell'interesse del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, secondo quanto ora dal comma 2 dell'art. 63 disp. att.
c.c.
Secondo la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, 5 aprile 2023, n. 9388), va considerata nulla la delibera assembleare maggioritaria, avente un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., che decida di soprassedere dall'allestimento del fondo speciale per l'approvazione di lavori di manutenzione straordinaria dello stabile, pur ove abbia ricevuto il consenso dell'appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale.
Tale adempimento non viene meno neppure in riferimento a lavori finanziati con cd. superbonus (v. Cass. 9388/2023 cit. e, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Bergamo sez. IV, 22/06/2023, n.1348, secondo cui “La mancata costituzione di un fondo per le spese di opere di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale, come previsto dall'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., rende nulla la delibera di approvazione”
(nella specie, l'assemblea aveva deliberato di incaricare un geometra allo svolgimento delle indagini di fattibilità per le pratiche necessarie ad accedere al bonus 110% e alla scelta del general contractor)).
Non resta che constatare che il convenuto non ha specificato (e comunque CP_1 non risulta ex actis) né che è stato costituito l'obbligatorio fondo speciale per l'intera somma, né che il contratto con l'impresa appaltatrice prevedesse il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento ed il suddetto fondo fosse stato perciò costituito in relazione ai singoli pagamenti contabilizzati.
Il convenuto si è limitato a rilevare che per la convocazione per l'assemblea condominiale dell'8.07.2021 “erano già stati allegati il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio 2020 ed il relativo riparto”.
D'altro canto, non risulta che tale delibera dell'8 ottobre 2021 abbia valore di arresto intermedio, dal momento che il ha energicamente escluso che la successiva CP_1 delibera condominiale del 2023 interferisse con l'oggetto del presente giudizio
(comunque dal suo rapido esame non risulta che il problema in esame, in quella sede, sia stato affrontato).
3 In ogni caso, l'oggetto della delibera era anche e proprio la assunzione della decisione di perfezionare lavori straordinari, decisione che, pertanto, non era differita ad una nuova e successiva deliberazione.
Si rappresenta che la nullità della delibera impugnata può essere rilevata anche d'ufficio
(Cass. Sez. U, 12/12/2014, n. 26242 e 26243).
Ne deriva che deve essere dichiarata la nullità della delibera condominiale dell'8 ottobre
2021 per le ragioni indicate, con estensione a tutti i punti indicati dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio.
In considerazione delle ragioni poste a base delle decisioni, ricorrono gli estremi per dichiarare interamente compensate le spese inerenti ad entrambi i giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nelle cause civili iscritte ai nn. 3044 e
3398 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) relativamente alla causa n. 3044/2021 R.G., dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) in riferimento alla causa n. 3398/2021 R.G., dichiara la nullità della delibera assembleare dell'8 ottobre 2021, relativamente ai punti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'ordine del giorno;
3) dichiara interamente compensate le spese inerenti ad entrambi i giudizi riuniti.
Macerata, 14 aprile 2025 Il Giudice
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice unico dott. Quirino Caturano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nelle cause civili iscritte ai nn. 3044 e 3398 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, aventi ad oggetto impugnazione delibera assembleare, riservate in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 24 settembre 2024 (con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 più 20) e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Marini, in virtù di atto di investitura in atti.
ATTORE
E
(c.f. , in persona dell'amministratore, Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisabetta De Santis e
Francesca Forani, come da incarico in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede richiamate.
FATTO E DIRITTO
Con riferimento alla delibera condominiale dell'8 luglio 2021, essa deve ritenersi assorbita e superata da quella dell'8 ottobre stesso anno, come emerge pacificamente dall'esame delle ragioni esposte nelle premesse di questa ultima.
Il che viene emergendo distintamente, sia dal tenore delle difese del condomino
Part impugnante che di quelle del il quale, nella comparsa conclusionale, CP_1 ha espressamente allegato quel che segue: “In data 8.10.2021 veniva convocata ulteriore assemblea straordinaria con identico ordine del giorno. Pertanto, la delibera assembleare dell'8.10.2021, perfettamente conforme alle norme di legge, ha prodotto effetti sananti e retroattivi della precedente delibera impugnata nel procedimento n.
3044/2021 R.G., sostituendola e facendo venir meno, in tal modo, la specifica situazione di contrasto insorta fra le parti. Ne consegue che la pronuncia richiesta all'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento n. 3044/2021 R.G. è divenuta
1 totalmente inutile, essendo venuto meno l'interesse dell'attore a coltivare
l'impugnazione della prima delibera condominiale. Si chiede, pertanto, che venga dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente pronuncia di condanna dell' attore alla refusione delle spese processuali sulla base del principio della soccombenza virtuale”.
Con riferimento alla decisione assunta dall'appena additata assemblea dell'8 ottobre
2021, ritiene il Tribunale che valore dirimente, tra i vari motivi di reiterata impugnazione, abbia l'assorbente rilievo della nullità di una sua deliberazione fondamentale, con funzione travolgente quelle ulteriori, alla principale strumentali.
Si intende fare riferimento alla delibera nella parte in cui, come da ordine del giorno, viene sottoposta alla adunanza dei condomini, la proposta di procedere ai lavori di manutenzione del fabbricato.
La proposta viene deliberata con il seguente esito:
Orbene, i lavori approvati hanno ad oggetto “interventi da eseguire per la riduzione del rischio sismico, per l'isolamento termico delle superfici opache verticali e inclinate dell'involucro dell'edificio, per l'efficientamento energetico e la riqualificazione delle facciate e dei terrazzi, con le agevolazioni previste dall' art. 119 del D.L. Rilancio” (cfr., inter alia, comparsa di costituzione della parte convenuta, la quale più volta ha sottolineato la “realizzazione di importanti lavori di manutenzione straordinaria”).
Sicchè, la determinazione dell'oggetto delle opere di manutenzione straordinaria (e cioè, tra l'altro, l'indicazione del cappotto termico con determinazione qualitativa e quantitativa delle opere da eseguire), il potere di stabilire il valore finale dell'appalto e la ripartizione delle relative spese rientrano nel contenuto essenziale della deliberazione assembleare imposta dall'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.
Come noto, l'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale “di importo pari all'ammontare dei lavori”, oppure la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, “in base a un contratto”, correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, configura un'ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la
2 cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137
c.c. La norma in esame è volta, quindi, alla tutela dell'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, nonché dell'interesse del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, secondo quanto ora dal comma 2 dell'art. 63 disp. att.
c.c.
Secondo la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, 5 aprile 2023, n. 9388), va considerata nulla la delibera assembleare maggioritaria, avente un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., che decida di soprassedere dall'allestimento del fondo speciale per l'approvazione di lavori di manutenzione straordinaria dello stabile, pur ove abbia ricevuto il consenso dell'appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale.
Tale adempimento non viene meno neppure in riferimento a lavori finanziati con cd. superbonus (v. Cass. 9388/2023 cit. e, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Bergamo sez. IV, 22/06/2023, n.1348, secondo cui “La mancata costituzione di un fondo per le spese di opere di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale, come previsto dall'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., rende nulla la delibera di approvazione”
(nella specie, l'assemblea aveva deliberato di incaricare un geometra allo svolgimento delle indagini di fattibilità per le pratiche necessarie ad accedere al bonus 110% e alla scelta del general contractor)).
Non resta che constatare che il convenuto non ha specificato (e comunque CP_1 non risulta ex actis) né che è stato costituito l'obbligatorio fondo speciale per l'intera somma, né che il contratto con l'impresa appaltatrice prevedesse il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento ed il suddetto fondo fosse stato perciò costituito in relazione ai singoli pagamenti contabilizzati.
Il convenuto si è limitato a rilevare che per la convocazione per l'assemblea condominiale dell'8.07.2021 “erano già stati allegati il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio 2020 ed il relativo riparto”.
D'altro canto, non risulta che tale delibera dell'8 ottobre 2021 abbia valore di arresto intermedio, dal momento che il ha energicamente escluso che la successiva CP_1 delibera condominiale del 2023 interferisse con l'oggetto del presente giudizio
(comunque dal suo rapido esame non risulta che il problema in esame, in quella sede, sia stato affrontato).
3 In ogni caso, l'oggetto della delibera era anche e proprio la assunzione della decisione di perfezionare lavori straordinari, decisione che, pertanto, non era differita ad una nuova e successiva deliberazione.
Si rappresenta che la nullità della delibera impugnata può essere rilevata anche d'ufficio
(Cass. Sez. U, 12/12/2014, n. 26242 e 26243).
Ne deriva che deve essere dichiarata la nullità della delibera condominiale dell'8 ottobre
2021 per le ragioni indicate, con estensione a tutti i punti indicati dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio.
In considerazione delle ragioni poste a base delle decisioni, ricorrono gli estremi per dichiarare interamente compensate le spese inerenti ad entrambi i giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nelle cause civili iscritte ai nn. 3044 e
3398 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) relativamente alla causa n. 3044/2021 R.G., dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) in riferimento alla causa n. 3398/2021 R.G., dichiara la nullità della delibera assembleare dell'8 ottobre 2021, relativamente ai punti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'ordine del giorno;
3) dichiara interamente compensate le spese inerenti ad entrambi i giudizi riuniti.
Macerata, 14 aprile 2025 Il Giudice
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