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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4136 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2993/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. OS AN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2993/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 26 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Aversa (CE) alla Via Gentile n. 2 presso lo studio dell'Avv. Romano Ilaria (c.f.:
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._2 all'atto di citazione;
ATTORE
E
(partita i.v.a.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Capua (CE) alla Via Provinciale per
Sant'Angelo in Formis n. 173, presso lo studio dell'Avv. Brogna Ferdinando, rappresentata e difesa dall'Avv. Napolitano Francesco (c.f.: , in C.F._3 virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente (ex art. 83, comma 3, c.p.c.);
CONVENUTA
Oggetto: “solo danni a cose”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
n. 2993/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 10 N. 2993/2023 R.G.A.C.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attore, Pt_1
premettendo di essere proprietario del veicolo Opel Crossland X targato
[...]
FS514MG, immatricolato in data 29/08/2018 per un valore di euro 15.000,00 e assicurato con polizza numero 8001541099-13 presso la Controparte_2 compagnia - convenzione 842 condizioni di assicurazione 225 Controparte_3 frazionamento unico con durata dal 30/07/2020 al 30/07/2021 (data scadenza contratto), “tipo pacchetto BASE - antifurto satellitare NO - valore a nuovo 12 mesi - durata contrattuale 12 mesi, Garanzie incendio e furto totale - parziale, scoperto e minimi 15% - 1.000,00 euro, conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la società convenuta al fine di ottenere l'indennizzo per il furto del proprio bene mobile assicurato.
Esponeva l'istante che il furto si era verificato il giorno 23/03/2021 in Giugliano in
Campania (NA), alla Via Giacomo Parente, tra le ore 15:00 e le ore 19:00 circa, quando l'autovettura si trovava regolarmente in sosta nella predetta via, ed era stato scoperto da possessore materiale del veicolo, il quale, recandosi Controparte_4 nella via Parente, intorno alle ore 19:00 per riprenderla, ne appurava la scomparsa, constatando che sul margine della carreggiata vi erano residui di vetro. Nella stessa giornata verso le ore 22:20 circa, gli agenti di P.G. del Commissariato di pubblica sicurezza Giugliano - Villaricca rinvenivano il veicolo nella stessa città, ma in un luogo del tutto isolato, nella Via Sorbe Rosse e lo riconsegnavano ad esso attore dopo il riscontro dei danni subiti, integrati, poi, dallo stesso attore in data 26/03/2021, verso le ore 11:20, presso il Commissariato di pubblica sicurezza Giugliano – Villaricca.
L'attore esponeva di aver inviato lettera raccomandata A/R n. 154693090461, entro i 5 giorni dal furto, denuncia di sinistro, secondo quanto previsto dall'articolo 11.2.1 delle condizioni di assicurazione, precisando data, ora, luogo, modalità del fatto e le conseguenze derivanti dal furto;
procedeva, poi, a far sottoporre ad ispezione tecnica il proprio veicolo dal fiduciario della compagnia assicurativa, il Dott. Per_1
per la valutazione e la stima dei danni, ma la non formulava
[...] CP_3 alcuna offerta di pagamento, né comunicava eventuali motivi ostativi alla stessa, risultando inadempiente rispetto a quanto previsto dall'art. 11.2.10 condizioni di assicurazione, il quale – precisava l'attore – prevede il pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia e in caso di furto totale purché siano trascorsi 30 giorni dalla data del sinistro.
L'istante, dunque, mediante il proprio perito di parte, ai sensi dell'art. 11.2.8 delle condizioni di assicurazione, invitava la compagnia assicuratrice alla nomina un perito/arbitro per la determinazione del danno subito, al fine di ottenere il giusto indennizzo. In data 08/10/2021, si dava inizio alle operazioni peritali. Non trovando il collegio accordo sulla nomina di un terzo arbitro, di esso si richiedeva, mediante istanza presentata ai sensi dell'art. 810 c.p.c., la nomina al Presidente del Tribunale di
Napoli Nord, che in data 28/03/2022 nominava quale terzo Arbitro (proc. n. R.G.
729/2022 Ufficio Volontaria Giurisdizione) l'Ing. che accettava Persona_2
n. 2993/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 10 N. 2993/2023 R.G.A.C.
l'incarico. L'attore esponeva che nel corso dei quattro accessi in cui si svolse il procedimento (primo accesso 05/05/2022 sul luogo in cui era ricoverato il veicolo per i rilievi fotografici, secondo accesso in data 01/08/2022, con escussione del teste in contraddittorio tra gli Arbitri ai sensi dell'art. 816 ter c.p.c., terzo accesso in data
22/09/2022, al fine di giungere ad un accordo per la firma del lodo, quarto accesso in data 24/02/2023 per la firma e consegna dell'arbitrato irrituale), il perito della compagnia assicurativa si trovava sempre in disaccordo col terzo Arbitro e l'arbitro di parte istante.
L'attore deduceva l'inadempimento contrattuale della convenuta, la mala gestio propria e un comportamento dilatorio della compagnia assicurativa teso – a dire dell'attore – a contrastare la richiesta di risarcimento, nel contempo sottolineando di aver egli, invece, assolto gli oneri probatori a suo carico.
Tanto premesso, concludeva per l'accoglimento delle seguenti domande:
“In via principale:
1.accertare e dichiarare l'operatività della polizza numero
8001541099-13 2.condannare al pagamento in favore dell'istante Controparte_2 della somma di € 15.501,62 ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di
Giustizia, oltre ad interessi legali. Nel merito:
3.previo accertamento dell'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta per denegato indennizzo in conseguenza dell'evento furto parziale meglio descritto in narrativa, condannare la convenuta adesso al pagamento in favore Controparte_3 Controparte_1 dell'istante della somma di € 15.501,62 ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di Giustizia, oltre ad interessi legali.
4. condannare la compagnia assicuratrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.
5.disporsi ex art. 210 c.p.c.
l'esibizione in giudizio a carico della convenuta adesso Controparte_3 CP_1
della perizia tecnica effettuata dal proprio fiduciario dott.
[...] Per_1
”.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/06/2023 si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale resisteva all'avversa Controparte_1 pretesa eccependo la carenza di legittimazione attiva e passiva e/o della titolarità del diritto controverso, eccessive incongruenze nell'accadimento storico del fatto,
l'inoperatività della polizza, l'esagerazione dolosa del danno, con conseguente perdita del diritto all'indennizzo, l'eccessività del preteso quantum debeatur rispetto al valore del bene e ai termini di polizza.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare la improponibilità ed improcedibilità della avversa domanda per mancata prova del titolo su cui si fonda la domanda;
Nel merito 1. rigettare la domanda come proposta, perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, in ogni caso, non provata;
2. accertare e dichiarare la inoperatività della polizza
n. 2993/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 10 N. 2993/2023 R.G.A.C.
per violazione dell'art. 12.2.7 delle CGA;
3. condannare l'attrice alla refusione in favore di delle spese sostenute per la costituzione nel presente giudizio e per la CP_3 gestione stragiudiziale della vertenza;
In via subordinata 4. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, e nel caso in cui l'On.le Tribunale Adito accerti e dichiari
l'obbligo di pagamento a carico della rideterminare l'ammontare Controparte_1 dell'indennizzo alla stregua di tutte le considerazioni svolte nel corpo del presente atto
e, dunque, nei limiti del capitale assicurato, tenendo conto del d criterio proporzionale e degli scoperti previsti;
5. emettere ogni altro provvedimento del caso.”.
Nel prosieguo del giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. su istanza di entrambe le parti, espletata la prova testimoniale richiesta ed ammessa, all'udienza del 26/06/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti (id est della loro titolarità sostanziale, dal lato attivo e passivo, del rapporto controverso dedotto in lite), che si desume dalla documentazione versata in atti dall'attore (tra cui, in particolare, il contratto di polizza “Cover Drive” n. 8001591099-13, debitamente sottoscritto, e la carta di circolazione del veicolo de quo).
Occorre, poi, osservare che, acclarata l'esistenza tra le parti di un contratto di assicurazione volto a garantire il rischio di furto del veicolo di proprietà dell'attore, la convenuta Compagnia Assicurativa ha specificamente contestato, nell'ambito del presente giudizio, il verificarsi dell'evento e la operatività della polizza, per esagerazione dolosa del danno e per mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato.
Ora, quanto alla eccezione di inoperatività della polizza per omesso pagamento del premio, che la compagnia assicurativa eccepisce fondando l'assunto sul fatto che l'attore non avrebbe prodotto in atti le quietanza di pagamento, può senza dubbio dirsi che tale assunto risulta essere smentito dallo svolgimento, tra le parti, della cosiddetta “perizia contrattuale”, avvenuta in ossequio alle condizioni generali di polizza “Cover Drive” prodotte dalla parte convenuta, e il cui articolo 12.2.8, rubricato “Liquidazione dei danni e nomina dei periti”, stabilisce testualmente quanto segue: “La determinazione dell'ammontare del danno avviene mediante accordo diretto tra le
Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da
e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni CP_2 sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo la scelta, su richiesta anche di una sola delle
Parti, viene effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato. I periti devono: · verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il Valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
·
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procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito;
quelle del terzo perito sono a carico di e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono CP_2 dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. In caso di disaccordo, prima che le
Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.”.
Appare, pertanto, evidente che se l'attore non avesse pagato il premio di polizza che era tenuto a pagare, la Compagnia Assicurativa lo avrebbe certamente rilevato in sede stragiudiziale, non dando neppure corso alla procedura liquidatoria stragiudiziale del danno, ovvero debitamente evidenziando tale sì rilevante circostanza nell'ambito della medesima procedura stragiudiziale.
Quanto, invece, alle contestazioni riguardanti l'effettiva verificazione del fatto storico e le sue precise modalità di accadimento, va, invece, osservato che esse non possono ritenersi appurate e acclarate, in modo incontestabile tra le parti, per il solo effetto della c.d. perizia contrattuale tra loro svoltasi prima dell'introduzione del presente giudizio di merito.
Ed invero, va ricordato che, in tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante, ma escludendo — esplicitamente od implicitamente — dai poteri di detto terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta "perizia contrattuale", che non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni (cfr. Cass. sez.
3, Sentenza n. 14909 del 22/10/2002).
Pertanto, nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento o il rilievo, tramite "perizia contrattuale", di dati tecnici (nella specie l'entità dei danni e la misura dell'indennizzo) non impedisce alle parti di agire in giudizio per la soluzione di controversie implicanti questioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità o l'efficacia del contratto, sottratte alla competenza dei periti, cui è demandata dalle parti una dichiarazione di scienza (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n.
2996 del 16/02/2016). Ne consegue che la previsione di una perizia contrattuale impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involvono le medesime questioni tecniche demandate ai periti, ma non impedisce di poter proporre questioni attinenti alla soluzione di questioni giuridiche, escluse da quelle demandate ai periti (in tal senso, Corte di Appello di Napoli nella pronunzia n. 1220/2016).
n. 2993/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 10 N. 2993/2023 R.G.A.C.
Venendo all'esame della polizza che l'attore ha stipulato con la convenuta a protezione della propria autovettura, va rilevato che il predetto art. 12.2.8 delle
Condizioni Generali di Assicurazione versate in atti, descrive la procedura di determinazione del danno attraverso il mandato ai periti.
Tuttavia, giova rammentare che la perizia contrattuale non interferisce con la valutazione giuridica della esistenza del diritto all'indennizzo anche se, come nella fattispecie in esame, abbia individuato e quantificato le conseguenze dannose dell'evento denunziato, costituendo quella dei periti una mera dichiarazione di scienza relativa all'accertamento o al rilievo di dati tecnici (quali le conseguenze lesive di un certo fatto o la misura dell'indennizzo) e non involgendo, essa, valutazioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità o l'efficacia del contratto, come sopra già precisato.
Ne consegue che, costituendo la perizia in questione una mera dichiarazione di scienza coinvolgente solo l'apprezzamento di dati “tecnici”, non pronunziandosi o presupponendo la validità o l'efficacia del contratto assicurativo, essa non può essere ritenuta vincolante e tale da fondare – di per sé e senza la dimostrazione dell'avvenuto rispetto di tutte le condizioni di polizza – il diritto per l'assicurato al pagamento della somma ivi quantificata.
Se, poi, nel contratto di assicurazione si stabilisce in quali limiti l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro (cfr. art. 1882 c.c.),
l'assicurato ha l'onere di provare che il danno è compreso in quei limiti, sicché legittimamente l'assicuratore può richiedere, prima di procedere al pagamento della somma dovuta, che l'assicurato provi la verificazione del sinistro, l'entità del danno derivatone e che il sinistro rientra nei limiti del rischio assicurato.
Ed invero, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. sez. 3 -, Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017).
Tale prova non è stata fornita dall'attore.
La perizia contrattuale prodotta in atti ha riguardato precipuamente la fase meramente determinativa del quantum debeatur, la quale, tuttavia, poiché logicamente subordinata alla compiuta prova dell'an del rivendicato diritto all'indennizzo, giammai potrebbe ritenersi autosufficiente prova della pretesa attorea.
Insufficienti a provare il fatto storico del sinistro si sono rivelate anche le dichiarazioni del teste addotto da parte attrice, escusso Testimone_1 all'udienza del 05 dicembre 2024.
n. 2993/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 10 N. 2993/2023 R.G.A.C.
Il predetto, lungi dall'aver assistito all'evento del trafugamento del veicolo da parte di ignoti, sul punto ha dichiarato: «A.D.R.: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto nel mese di marzo dell'anno 2021, mentre mi stavo recando da un falegname che si trova in Via Rione Marconi in Giugliano, notai un ragazzo che stava parcheggiando la macchina in via Parente in Giugliano in Campania;
erano circa le 15:10 o 15:20, la macchina che stava parcheggiando il ragazzo era una Opel di colore scuro, di cui non ricordo il modello preciso. A.D.R.: “dopo circa venti minuti, ritornando sulla stessa strada, vidi lo stesso ragazzo di prima che si stava dimenando perché diceva che gli avevano rubato la macchina;
io mi fermai e notai dei pezzi di vetro a terra”. A.D.R.: “non so precisare il nome di questo ragazzo che diceva che gli avevano rubato la macchina, lo conoscevo solo di vista avendolo visto solo qualche volta a Giugliano. A.D.R.: “quello stesso giorno intorno alle ore 22:30 ricevetti una videochiamata da parte del ragazzo che ho detto prima, a cui avevo lasciato i miei recapiti, il quale mi disse che la macchina era stata ritrovata sempre a Giugliano ma in una zona di campagna, che dista circa 10 minuti dal posto dove vidi parcheggiare la macchina;
nella videochiamata il ragazzo mi fece vedere che la macchina fu ritrovata con due sportelli smontati, senza il paraurti e senza i fari davanti;
nella videochiamata vidi che sul posto era presente anche . ADR: “nella videochiamata non vidi se sul posto erano Parte_1 presenti anche Forze dell'ordine”. “non sono a conoscenza della circostanza se CP_5 sull'auto erano installati sistemi di antifurto”» (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 05/12/2024).
Trattasi di un racconto molto vago, contraddittorio e inattendibile.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver visto un ragazzo parcheggiare un'auto e, dopo circa venti minuti, lo stesso ragazzo lamentarne il furto;
inoltre, il teste ha anche aggiunto che lo stesso ragazzo — che egli ha dichiarato di conoscere “solo di vista”, senza saperne e ricordane neppure il nome — quella stessa sera, intorno alle
22:30, lo avrebbe telefonato per mostrargli il ritrovamento dell'auto e le condizioni della stessa.
Trattasi di circostanze oltremodo inattendibili e inverosimili.
Ed invero, appare estremamente inverosimile che il teste abbia potuto fissare, in modo nitido, nella propria memoria circostanze apparentemente insignificanti (quale la semplice sosta di un'auto in strada da parte di un soggetto che neppure conosceva); appare altrettanto inverosimile che il teste, in quel fugace momento, abbia potuto esattamente notare anche il preciso modello dell'auto posta in sosta e il suo stato di conservazione;
inverosimile appare, infine, la circostanza di una videochiamata intercorsa, a tarda sera, sempre tra soggetti che non si conoscevano neppure, al solo fine di mostrare le condizioni di ritrovamento di un'auto che, peraltro, non si comprende in che modo il testimone abbia potuto effettivamente appurare essere stata proprio la medesima automobile da egli notata (in un fugace attimo) sostare in strada circa sette ore prima.
n. 2993/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 10 N. 2993/2023 R.G.A.C.
A tutto ciò aggiungasi, inoltre, la evidente incompatibilità della tempistica dichiarata dal teste, con quanto, invece, risultante sia in citazione che nella denuncia-querela di furto prodotta in atti da parte attrice. Ed invero, mentre il teste ha chiaramente dichiarato che «[…] notai un ragazzo che stava parcheggiando la macchina in via Parente in
Giugliano in Campania;
erano circa le 15:10 o 15:20 […] dopo circa venti minuti, ritornando sulla stessa strada, vidi lo stesso ragazzo di prima che si stava dimenando perché diceva che gli avevano rubato la macchina;
io mi fermai e notai dei pezzi di vetro a terra», nella denuncia-querela in atti, sporta in data 24/03/2021 (ovvero il giorno dopo il sinistro), è chiaramente indicato che il furto sarebbe avvenuto “Tra le ore 15.00 e le ore
19.00 del giorno 23/03/2021” (cfr. denuncia-querela allegata alla produzione di parte attrice); parimenti, parte attrice in citazione espressamente dichiarava che «[…] allorquando il Sig. possessore materiale del veicolo, si recava nella Controparte_4 detta Via intorno alle ore 19.00 per riprenderla, ne apprendeva la scomparsa […]» (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio).
Sulla scorta di quanto precede, il fatto storico dedotto in lite (che poi non è altro che il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo rivendicato da parte attrice) è rimasto sfornito di qualsivoglia attendibile dimostrazione.
Poiché, infatti, la domanda avanzata dall'attore è qualificabile come azione di adempimento contrattuale diretta al conseguimento dell'indennizzo previsto dalle condizioni di polizza per il verificarsi dell'evento concretizzante il rischio oggetto della copertura assicurativa, l'onere di fornire compiuta prova di tale elemento costitutivo della domanda non poteva che incombere in capo all'istante.
In punto di riparto degli oneri probatori si osserva che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., va richiamato il principio, ormai consolidato, espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni
Unite, con sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, che ha chiarito che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, poi, è opportuno premettere che secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, come da ultimo riaffermati con la pronuncia della Suprema Corte n. 1558 del 2018, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore
(cfr. anche Cass. n. 30656/2017; n. 6548/2013).
n. 2993/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 10 N. 2993/2023 R.G.A.C.
Sulla base di tale assunto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si
è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass. 30656/2017); analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v.
Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081); mentre, sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass. 7242/2005,
19734/ 2011).
In definitiva, come dinanzi già osservato, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto. Una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea che, come tale, rappresentando il fatto costitutivo dell'eccezione sollevata, rientra nel suo onere probatorio.
Sulla scorta di quanto precede, le discrasie istruttorie innanzi evidenziate sono tante e tali dal non poter essere ricondotte in alcun modo ad unità, dal che deriva l'assoluta impossibilità di ritenere provati i fatti allegati in citazione dall'attore e posti a sostegno della domanda (cfr. art. 2697 c.c.). Domanda che, pertanto, non può che essere rigettata.
Ogni altra questione, pur affrontata dalle parti in lite, resta assorbita da quanto precede.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, secondo la quantificazione della domanda così come operata dall'attore nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte convenuta
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i parametri più vicini ai minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
n. 2993/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 10 N. 2993/2023 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
OS AN, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2993/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Solo danni a cose”, pendente tra – Parte_1 attore – e – convenuta –, ogni contraria istanza disattesa e Controparte_1 domanda e questione assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna l'attore, al pagamento, in favore di parte Parte_1 convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_1 spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.800,00
(duemilaottocento/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 24/11/2025
IL GIUDICE
(dott. OS AN)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. OS AN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2993/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 26 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Aversa (CE) alla Via Gentile n. 2 presso lo studio dell'Avv. Romano Ilaria (c.f.:
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._2 all'atto di citazione;
ATTORE
E
(partita i.v.a.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Capua (CE) alla Via Provinciale per
Sant'Angelo in Formis n. 173, presso lo studio dell'Avv. Brogna Ferdinando, rappresentata e difesa dall'Avv. Napolitano Francesco (c.f.: , in C.F._3 virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente (ex art. 83, comma 3, c.p.c.);
CONVENUTA
Oggetto: “solo danni a cose”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
n. 2993/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 10 N. 2993/2023 R.G.A.C.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attore, Pt_1
premettendo di essere proprietario del veicolo Opel Crossland X targato
[...]
FS514MG, immatricolato in data 29/08/2018 per un valore di euro 15.000,00 e assicurato con polizza numero 8001541099-13 presso la Controparte_2 compagnia - convenzione 842 condizioni di assicurazione 225 Controparte_3 frazionamento unico con durata dal 30/07/2020 al 30/07/2021 (data scadenza contratto), “tipo pacchetto BASE - antifurto satellitare NO - valore a nuovo 12 mesi - durata contrattuale 12 mesi, Garanzie incendio e furto totale - parziale, scoperto e minimi 15% - 1.000,00 euro, conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la società convenuta al fine di ottenere l'indennizzo per il furto del proprio bene mobile assicurato.
Esponeva l'istante che il furto si era verificato il giorno 23/03/2021 in Giugliano in
Campania (NA), alla Via Giacomo Parente, tra le ore 15:00 e le ore 19:00 circa, quando l'autovettura si trovava regolarmente in sosta nella predetta via, ed era stato scoperto da possessore materiale del veicolo, il quale, recandosi Controparte_4 nella via Parente, intorno alle ore 19:00 per riprenderla, ne appurava la scomparsa, constatando che sul margine della carreggiata vi erano residui di vetro. Nella stessa giornata verso le ore 22:20 circa, gli agenti di P.G. del Commissariato di pubblica sicurezza Giugliano - Villaricca rinvenivano il veicolo nella stessa città, ma in un luogo del tutto isolato, nella Via Sorbe Rosse e lo riconsegnavano ad esso attore dopo il riscontro dei danni subiti, integrati, poi, dallo stesso attore in data 26/03/2021, verso le ore 11:20, presso il Commissariato di pubblica sicurezza Giugliano – Villaricca.
L'attore esponeva di aver inviato lettera raccomandata A/R n. 154693090461, entro i 5 giorni dal furto, denuncia di sinistro, secondo quanto previsto dall'articolo 11.2.1 delle condizioni di assicurazione, precisando data, ora, luogo, modalità del fatto e le conseguenze derivanti dal furto;
procedeva, poi, a far sottoporre ad ispezione tecnica il proprio veicolo dal fiduciario della compagnia assicurativa, il Dott. Per_1
per la valutazione e la stima dei danni, ma la non formulava
[...] CP_3 alcuna offerta di pagamento, né comunicava eventuali motivi ostativi alla stessa, risultando inadempiente rispetto a quanto previsto dall'art. 11.2.10 condizioni di assicurazione, il quale – precisava l'attore – prevede il pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia e in caso di furto totale purché siano trascorsi 30 giorni dalla data del sinistro.
L'istante, dunque, mediante il proprio perito di parte, ai sensi dell'art. 11.2.8 delle condizioni di assicurazione, invitava la compagnia assicuratrice alla nomina un perito/arbitro per la determinazione del danno subito, al fine di ottenere il giusto indennizzo. In data 08/10/2021, si dava inizio alle operazioni peritali. Non trovando il collegio accordo sulla nomina di un terzo arbitro, di esso si richiedeva, mediante istanza presentata ai sensi dell'art. 810 c.p.c., la nomina al Presidente del Tribunale di
Napoli Nord, che in data 28/03/2022 nominava quale terzo Arbitro (proc. n. R.G.
729/2022 Ufficio Volontaria Giurisdizione) l'Ing. che accettava Persona_2
n. 2993/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 10 N. 2993/2023 R.G.A.C.
l'incarico. L'attore esponeva che nel corso dei quattro accessi in cui si svolse il procedimento (primo accesso 05/05/2022 sul luogo in cui era ricoverato il veicolo per i rilievi fotografici, secondo accesso in data 01/08/2022, con escussione del teste in contraddittorio tra gli Arbitri ai sensi dell'art. 816 ter c.p.c., terzo accesso in data
22/09/2022, al fine di giungere ad un accordo per la firma del lodo, quarto accesso in data 24/02/2023 per la firma e consegna dell'arbitrato irrituale), il perito della compagnia assicurativa si trovava sempre in disaccordo col terzo Arbitro e l'arbitro di parte istante.
L'attore deduceva l'inadempimento contrattuale della convenuta, la mala gestio propria e un comportamento dilatorio della compagnia assicurativa teso – a dire dell'attore – a contrastare la richiesta di risarcimento, nel contempo sottolineando di aver egli, invece, assolto gli oneri probatori a suo carico.
Tanto premesso, concludeva per l'accoglimento delle seguenti domande:
“In via principale:
1.accertare e dichiarare l'operatività della polizza numero
8001541099-13 2.condannare al pagamento in favore dell'istante Controparte_2 della somma di € 15.501,62 ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di
Giustizia, oltre ad interessi legali. Nel merito:
3.previo accertamento dell'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta per denegato indennizzo in conseguenza dell'evento furto parziale meglio descritto in narrativa, condannare la convenuta adesso al pagamento in favore Controparte_3 Controparte_1 dell'istante della somma di € 15.501,62 ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di Giustizia, oltre ad interessi legali.
4. condannare la compagnia assicuratrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.
5.disporsi ex art. 210 c.p.c.
l'esibizione in giudizio a carico della convenuta adesso Controparte_3 CP_1
della perizia tecnica effettuata dal proprio fiduciario dott.
[...] Per_1
”.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/06/2023 si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale resisteva all'avversa Controparte_1 pretesa eccependo la carenza di legittimazione attiva e passiva e/o della titolarità del diritto controverso, eccessive incongruenze nell'accadimento storico del fatto,
l'inoperatività della polizza, l'esagerazione dolosa del danno, con conseguente perdita del diritto all'indennizzo, l'eccessività del preteso quantum debeatur rispetto al valore del bene e ai termini di polizza.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare la improponibilità ed improcedibilità della avversa domanda per mancata prova del titolo su cui si fonda la domanda;
Nel merito 1. rigettare la domanda come proposta, perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, in ogni caso, non provata;
2. accertare e dichiarare la inoperatività della polizza
n. 2993/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 10 N. 2993/2023 R.G.A.C.
per violazione dell'art. 12.2.7 delle CGA;
3. condannare l'attrice alla refusione in favore di delle spese sostenute per la costituzione nel presente giudizio e per la CP_3 gestione stragiudiziale della vertenza;
In via subordinata 4. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, e nel caso in cui l'On.le Tribunale Adito accerti e dichiari
l'obbligo di pagamento a carico della rideterminare l'ammontare Controparte_1 dell'indennizzo alla stregua di tutte le considerazioni svolte nel corpo del presente atto
e, dunque, nei limiti del capitale assicurato, tenendo conto del d criterio proporzionale e degli scoperti previsti;
5. emettere ogni altro provvedimento del caso.”.
Nel prosieguo del giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. su istanza di entrambe le parti, espletata la prova testimoniale richiesta ed ammessa, all'udienza del 26/06/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti (id est della loro titolarità sostanziale, dal lato attivo e passivo, del rapporto controverso dedotto in lite), che si desume dalla documentazione versata in atti dall'attore (tra cui, in particolare, il contratto di polizza “Cover Drive” n. 8001591099-13, debitamente sottoscritto, e la carta di circolazione del veicolo de quo).
Occorre, poi, osservare che, acclarata l'esistenza tra le parti di un contratto di assicurazione volto a garantire il rischio di furto del veicolo di proprietà dell'attore, la convenuta Compagnia Assicurativa ha specificamente contestato, nell'ambito del presente giudizio, il verificarsi dell'evento e la operatività della polizza, per esagerazione dolosa del danno e per mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato.
Ora, quanto alla eccezione di inoperatività della polizza per omesso pagamento del premio, che la compagnia assicurativa eccepisce fondando l'assunto sul fatto che l'attore non avrebbe prodotto in atti le quietanza di pagamento, può senza dubbio dirsi che tale assunto risulta essere smentito dallo svolgimento, tra le parti, della cosiddetta “perizia contrattuale”, avvenuta in ossequio alle condizioni generali di polizza “Cover Drive” prodotte dalla parte convenuta, e il cui articolo 12.2.8, rubricato “Liquidazione dei danni e nomina dei periti”, stabilisce testualmente quanto segue: “La determinazione dell'ammontare del danno avviene mediante accordo diretto tra le
Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da
e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni CP_2 sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo la scelta, su richiesta anche di una sola delle
Parti, viene effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato. I periti devono: · verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il Valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
·
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procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito;
quelle del terzo perito sono a carico di e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono CP_2 dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. In caso di disaccordo, prima che le
Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.”.
Appare, pertanto, evidente che se l'attore non avesse pagato il premio di polizza che era tenuto a pagare, la Compagnia Assicurativa lo avrebbe certamente rilevato in sede stragiudiziale, non dando neppure corso alla procedura liquidatoria stragiudiziale del danno, ovvero debitamente evidenziando tale sì rilevante circostanza nell'ambito della medesima procedura stragiudiziale.
Quanto, invece, alle contestazioni riguardanti l'effettiva verificazione del fatto storico e le sue precise modalità di accadimento, va, invece, osservato che esse non possono ritenersi appurate e acclarate, in modo incontestabile tra le parti, per il solo effetto della c.d. perizia contrattuale tra loro svoltasi prima dell'introduzione del presente giudizio di merito.
Ed invero, va ricordato che, in tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante, ma escludendo — esplicitamente od implicitamente — dai poteri di detto terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta "perizia contrattuale", che non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni (cfr. Cass. sez.
3, Sentenza n. 14909 del 22/10/2002).
Pertanto, nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento o il rilievo, tramite "perizia contrattuale", di dati tecnici (nella specie l'entità dei danni e la misura dell'indennizzo) non impedisce alle parti di agire in giudizio per la soluzione di controversie implicanti questioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità o l'efficacia del contratto, sottratte alla competenza dei periti, cui è demandata dalle parti una dichiarazione di scienza (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n.
2996 del 16/02/2016). Ne consegue che la previsione di una perizia contrattuale impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involvono le medesime questioni tecniche demandate ai periti, ma non impedisce di poter proporre questioni attinenti alla soluzione di questioni giuridiche, escluse da quelle demandate ai periti (in tal senso, Corte di Appello di Napoli nella pronunzia n. 1220/2016).
n. 2993/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 10 N. 2993/2023 R.G.A.C.
Venendo all'esame della polizza che l'attore ha stipulato con la convenuta a protezione della propria autovettura, va rilevato che il predetto art. 12.2.8 delle
Condizioni Generali di Assicurazione versate in atti, descrive la procedura di determinazione del danno attraverso il mandato ai periti.
Tuttavia, giova rammentare che la perizia contrattuale non interferisce con la valutazione giuridica della esistenza del diritto all'indennizzo anche se, come nella fattispecie in esame, abbia individuato e quantificato le conseguenze dannose dell'evento denunziato, costituendo quella dei periti una mera dichiarazione di scienza relativa all'accertamento o al rilievo di dati tecnici (quali le conseguenze lesive di un certo fatto o la misura dell'indennizzo) e non involgendo, essa, valutazioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità o l'efficacia del contratto, come sopra già precisato.
Ne consegue che, costituendo la perizia in questione una mera dichiarazione di scienza coinvolgente solo l'apprezzamento di dati “tecnici”, non pronunziandosi o presupponendo la validità o l'efficacia del contratto assicurativo, essa non può essere ritenuta vincolante e tale da fondare – di per sé e senza la dimostrazione dell'avvenuto rispetto di tutte le condizioni di polizza – il diritto per l'assicurato al pagamento della somma ivi quantificata.
Se, poi, nel contratto di assicurazione si stabilisce in quali limiti l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro (cfr. art. 1882 c.c.),
l'assicurato ha l'onere di provare che il danno è compreso in quei limiti, sicché legittimamente l'assicuratore può richiedere, prima di procedere al pagamento della somma dovuta, che l'assicurato provi la verificazione del sinistro, l'entità del danno derivatone e che il sinistro rientra nei limiti del rischio assicurato.
Ed invero, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. sez. 3 -, Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017).
Tale prova non è stata fornita dall'attore.
La perizia contrattuale prodotta in atti ha riguardato precipuamente la fase meramente determinativa del quantum debeatur, la quale, tuttavia, poiché logicamente subordinata alla compiuta prova dell'an del rivendicato diritto all'indennizzo, giammai potrebbe ritenersi autosufficiente prova della pretesa attorea.
Insufficienti a provare il fatto storico del sinistro si sono rivelate anche le dichiarazioni del teste addotto da parte attrice, escusso Testimone_1 all'udienza del 05 dicembre 2024.
n. 2993/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 10 N. 2993/2023 R.G.A.C.
Il predetto, lungi dall'aver assistito all'evento del trafugamento del veicolo da parte di ignoti, sul punto ha dichiarato: «A.D.R.: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto nel mese di marzo dell'anno 2021, mentre mi stavo recando da un falegname che si trova in Via Rione Marconi in Giugliano, notai un ragazzo che stava parcheggiando la macchina in via Parente in Giugliano in Campania;
erano circa le 15:10 o 15:20, la macchina che stava parcheggiando il ragazzo era una Opel di colore scuro, di cui non ricordo il modello preciso. A.D.R.: “dopo circa venti minuti, ritornando sulla stessa strada, vidi lo stesso ragazzo di prima che si stava dimenando perché diceva che gli avevano rubato la macchina;
io mi fermai e notai dei pezzi di vetro a terra”. A.D.R.: “non so precisare il nome di questo ragazzo che diceva che gli avevano rubato la macchina, lo conoscevo solo di vista avendolo visto solo qualche volta a Giugliano. A.D.R.: “quello stesso giorno intorno alle ore 22:30 ricevetti una videochiamata da parte del ragazzo che ho detto prima, a cui avevo lasciato i miei recapiti, il quale mi disse che la macchina era stata ritrovata sempre a Giugliano ma in una zona di campagna, che dista circa 10 minuti dal posto dove vidi parcheggiare la macchina;
nella videochiamata il ragazzo mi fece vedere che la macchina fu ritrovata con due sportelli smontati, senza il paraurti e senza i fari davanti;
nella videochiamata vidi che sul posto era presente anche . ADR: “nella videochiamata non vidi se sul posto erano Parte_1 presenti anche Forze dell'ordine”. “non sono a conoscenza della circostanza se CP_5 sull'auto erano installati sistemi di antifurto”» (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 05/12/2024).
Trattasi di un racconto molto vago, contraddittorio e inattendibile.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver visto un ragazzo parcheggiare un'auto e, dopo circa venti minuti, lo stesso ragazzo lamentarne il furto;
inoltre, il teste ha anche aggiunto che lo stesso ragazzo — che egli ha dichiarato di conoscere “solo di vista”, senza saperne e ricordane neppure il nome — quella stessa sera, intorno alle
22:30, lo avrebbe telefonato per mostrargli il ritrovamento dell'auto e le condizioni della stessa.
Trattasi di circostanze oltremodo inattendibili e inverosimili.
Ed invero, appare estremamente inverosimile che il teste abbia potuto fissare, in modo nitido, nella propria memoria circostanze apparentemente insignificanti (quale la semplice sosta di un'auto in strada da parte di un soggetto che neppure conosceva); appare altrettanto inverosimile che il teste, in quel fugace momento, abbia potuto esattamente notare anche il preciso modello dell'auto posta in sosta e il suo stato di conservazione;
inverosimile appare, infine, la circostanza di una videochiamata intercorsa, a tarda sera, sempre tra soggetti che non si conoscevano neppure, al solo fine di mostrare le condizioni di ritrovamento di un'auto che, peraltro, non si comprende in che modo il testimone abbia potuto effettivamente appurare essere stata proprio la medesima automobile da egli notata (in un fugace attimo) sostare in strada circa sette ore prima.
n. 2993/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 10 N. 2993/2023 R.G.A.C.
A tutto ciò aggiungasi, inoltre, la evidente incompatibilità della tempistica dichiarata dal teste, con quanto, invece, risultante sia in citazione che nella denuncia-querela di furto prodotta in atti da parte attrice. Ed invero, mentre il teste ha chiaramente dichiarato che «[…] notai un ragazzo che stava parcheggiando la macchina in via Parente in
Giugliano in Campania;
erano circa le 15:10 o 15:20 […] dopo circa venti minuti, ritornando sulla stessa strada, vidi lo stesso ragazzo di prima che si stava dimenando perché diceva che gli avevano rubato la macchina;
io mi fermai e notai dei pezzi di vetro a terra», nella denuncia-querela in atti, sporta in data 24/03/2021 (ovvero il giorno dopo il sinistro), è chiaramente indicato che il furto sarebbe avvenuto “Tra le ore 15.00 e le ore
19.00 del giorno 23/03/2021” (cfr. denuncia-querela allegata alla produzione di parte attrice); parimenti, parte attrice in citazione espressamente dichiarava che «[…] allorquando il Sig. possessore materiale del veicolo, si recava nella Controparte_4 detta Via intorno alle ore 19.00 per riprenderla, ne apprendeva la scomparsa […]» (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio).
Sulla scorta di quanto precede, il fatto storico dedotto in lite (che poi non è altro che il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo rivendicato da parte attrice) è rimasto sfornito di qualsivoglia attendibile dimostrazione.
Poiché, infatti, la domanda avanzata dall'attore è qualificabile come azione di adempimento contrattuale diretta al conseguimento dell'indennizzo previsto dalle condizioni di polizza per il verificarsi dell'evento concretizzante il rischio oggetto della copertura assicurativa, l'onere di fornire compiuta prova di tale elemento costitutivo della domanda non poteva che incombere in capo all'istante.
In punto di riparto degli oneri probatori si osserva che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., va richiamato il principio, ormai consolidato, espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni
Unite, con sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, che ha chiarito che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, poi, è opportuno premettere che secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, come da ultimo riaffermati con la pronuncia della Suprema Corte n. 1558 del 2018, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore
(cfr. anche Cass. n. 30656/2017; n. 6548/2013).
n. 2993/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 10 N. 2993/2023 R.G.A.C.
Sulla base di tale assunto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si
è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass. 30656/2017); analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v.
Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081); mentre, sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass. 7242/2005,
19734/ 2011).
In definitiva, come dinanzi già osservato, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto. Una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea che, come tale, rappresentando il fatto costitutivo dell'eccezione sollevata, rientra nel suo onere probatorio.
Sulla scorta di quanto precede, le discrasie istruttorie innanzi evidenziate sono tante e tali dal non poter essere ricondotte in alcun modo ad unità, dal che deriva l'assoluta impossibilità di ritenere provati i fatti allegati in citazione dall'attore e posti a sostegno della domanda (cfr. art. 2697 c.c.). Domanda che, pertanto, non può che essere rigettata.
Ogni altra questione, pur affrontata dalle parti in lite, resta assorbita da quanto precede.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, secondo la quantificazione della domanda così come operata dall'attore nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte convenuta
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i parametri più vicini ai minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
n. 2993/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 10 N. 2993/2023 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
OS AN, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2993/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Solo danni a cose”, pendente tra – Parte_1 attore – e – convenuta –, ogni contraria istanza disattesa e Controparte_1 domanda e questione assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna l'attore, al pagamento, in favore di parte Parte_1 convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_1 spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.800,00
(duemilaottocento/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 24/11/2025
IL GIUDICE
(dott. OS AN)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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