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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 433/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7627/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO ES n. 1348 TARI 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato telematicamente in data 19.11.2025 il Ministero dell'Economia e Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1348 dell'8.09.2025 notificato in pari data relativo all'imposta TARI anni 2019/2024 relativamente all'immobile adibito ad Archivio Palazzo Fanze 3 Autorimesse e Magazzini senza vendita diretta sito in Messina via Monsignor D'Arrigo n.
5. Si rilevava da parte del Comune di Messina la omessa denuncia e si chiedeva il pagamento della somma complessiva di €.16.478.
Il ricorrente rilevava che analogo avviso recante il n. 1347 emesso in data 8.09.2024 riferito alla parte di immobile adibita a Uffici aveva formato oggetto di una istanza di riesame avanzata nei confronti dell'ente impositore che era stata accolta. Per l'avviso oggetto della presente impugnazione, invece, il Comune di
Messina, in sede di riesame, aveva solo rettificato l'importo in riduzione.
Il ricorrente proponeva alcuni motivi di impugnazione di ordine formale e, quanto alla sostanza del provvedimento, rilevava che, secondo il regolamento TARI art. 5, la porzione di immobile non utilizzata come archivio (cantinato) non poteva essere tassata.
Il Comune di messina, benché ritualmente citato, non si costituiva ma restava contumace.
Considerato che la stessa difesa di parte istante ha dato atto del fatto che il riesame proposto avverso l'avviso n. 138 datato 8.09.2025 ha formato oggetto di un provvedimento prot. 91000 del 30.10.2025 che, in accoglimento della richiesta di riesame, ha ridotto l'importo richiesto, deve ritenersi che la controversia tra le parti sia stata definita con cessazione della materia del contendere. L'istante, aveva, infatti, invocato almeno la riduzione escludendo dalla tassazione il cantinato dell'edificio che non era adibito ad Archivio e che non era suscettibile di produrre rifiuti.
Le spese di causa possono essere dichiarate compensate in ragione della condotta collaborativa immediatamente posta in essere dalla parte convenuta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7627/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO ES n. 1348 TARI 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato telematicamente in data 19.11.2025 il Ministero dell'Economia e Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1348 dell'8.09.2025 notificato in pari data relativo all'imposta TARI anni 2019/2024 relativamente all'immobile adibito ad Archivio Palazzo Fanze 3 Autorimesse e Magazzini senza vendita diretta sito in Messina via Monsignor D'Arrigo n.
5. Si rilevava da parte del Comune di Messina la omessa denuncia e si chiedeva il pagamento della somma complessiva di €.16.478.
Il ricorrente rilevava che analogo avviso recante il n. 1347 emesso in data 8.09.2024 riferito alla parte di immobile adibita a Uffici aveva formato oggetto di una istanza di riesame avanzata nei confronti dell'ente impositore che era stata accolta. Per l'avviso oggetto della presente impugnazione, invece, il Comune di
Messina, in sede di riesame, aveva solo rettificato l'importo in riduzione.
Il ricorrente proponeva alcuni motivi di impugnazione di ordine formale e, quanto alla sostanza del provvedimento, rilevava che, secondo il regolamento TARI art. 5, la porzione di immobile non utilizzata come archivio (cantinato) non poteva essere tassata.
Il Comune di messina, benché ritualmente citato, non si costituiva ma restava contumace.
Considerato che la stessa difesa di parte istante ha dato atto del fatto che il riesame proposto avverso l'avviso n. 138 datato 8.09.2025 ha formato oggetto di un provvedimento prot. 91000 del 30.10.2025 che, in accoglimento della richiesta di riesame, ha ridotto l'importo richiesto, deve ritenersi che la controversia tra le parti sia stata definita con cessazione della materia del contendere. L'istante, aveva, infatti, invocato almeno la riduzione escludendo dalla tassazione il cantinato dell'edificio che non era adibito ad Archivio e che non era suscettibile di produrre rifiuti.
Le spese di causa possono essere dichiarate compensate in ragione della condotta collaborativa immediatamente posta in essere dalla parte convenuta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese