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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 2/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 2/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 18.12.2024 vertente
TRA
, CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. PERRONE GIANLUCA
ATTORE
E
CF: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Azzaro Angelo
CONVENUTO
E
( Codice Fiscale )TERZO Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Mosca Cristoforo Angelo
TERZO PIGNORATO
Controparte_3
Controparte_4
TERZI PIGNORATI CONTUMACI
1 OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
Conclusioni: all'udienza del 18.12.2024 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione originariamente proposta dall'attore.
3. In sede di originario ricorso ex art. 615 c.p.c. l'opponente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
a. Prescrizione del credito;
b. Nullità del mutuo per omessa indicazione delle modalità di ammortamento;
c. Carenza di legittimazione attiva in capo al creditore procedente. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c.,
L. 130/1990;
d. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 D.Lgs. 10 marzo
2023, n. 24 cd. Codice della Privacy;
e. Vizio di notifica dell'atto di pignoramento;
f. Inesistenza del titolo esecutivo per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c. del mutuo (mancanza di certezza, liquidità, esigibilità del credito).
2 4. In sede di atto introduttivo del giudizio di merito, l'opponente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
a. Prescrizione del credito;
con ulteriore contestazione che l'atto interruttivo dedotto in fase camerale dal procedente sarebbe stato erroneamente notificato per inesattezza dell'indirizzo e irregolarità della notifica;
b. Carenza di legittimazione attiva in capo al creditore procedente. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c.,
L. 130/1990;
c. Inesistenza del titolo esecutivo per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c. con riguardo al conteggio degli interessi prodotto nel prospetto prodotto in sede camerale, in quanto non sarebbe dato conoscere l'esatto calcolo e il periodo e il tasso di interesse preso in considerazione;
d. Violazione e falsa applicazione dell'art. 479 c.p.c. Omessa spedizione del titolo in forma esecutiva. Inesistenza.
Non risultano riproposti in sede di giudizio di merito i motivi di cui all'originario atto di opposizione rubricati sub b) e d) al punto che precede.
Inoltre, con le note dell'11.3.2024, l'opponente ha ulteriormente contestato la legittimazione processuale del creditore con riferimento alla violazione dell'art. 106 TUB.
1. Preliminarmente, va richiamata la costante giurisprudenza della corte di legittimità, a mente della quale “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022).
3 1.1. Conseguentemente, deve essere in limine dichiarata l'inammissibilità del motivo di opposizione descritto al punto che precede alla lettera c) – nella parte in cui deduce contestazioni relative al conteggio degli interessi quantificati dal creditore-, alla lettera d), nonché la contestata violazione dell'art. 106 TUB, in quanto non oggetto dell'originario atto di opposizione all'esecuzione e non discussi in sede camerale in data precedente all'assunzione della relativa riserva, come emerge dall'esame del fascicolo dell'esecuzione.
2. Con riguardo al motivo attinente alla prescrizione, esso è infondato.
2.1. Si osserva innanzitutto che al credito de quo si applica pacificamente la prescrizione decennale, decorrente dal 31.7.2007, ovverosia la scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, e con la conseguenza che, in difetto di atti interruttivi, la prescrizione matura a partire dal 1.8.2017.
2.2. È documentato che, con riferimento al medesimo titolo esecutivo per cui oggi si procede (mutuo sottoscritto in data 09.01.1997 in località
Lentini, nei locali della Filiale del Credito Italiano spa, dell'importo di
Lire 120.000.000) fu introdotta una esecuzione forzata immobiliare
(anche nei confronti dell'odierno opponente, come emerge dalla nota di trascrizione sub doc. 5 conv.) conclusasi l'1.12.2011; tale circostanza è documentata (docc.
4-6 conv.) e comunque non è contestata. Poiché l'introduzione dell'esecuzione forzata, a mente dell'art. 2943, primo comma c.c., è atto idoneo a interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita, ne consegue che la prescrizione non è certamente maturata almeno sino al 2.12.2021. Del resto, eventuali contestazioni in ordine alla ritualità della notifica del precetto dell'epoca, che avrebbero dovuto essere opposte nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni, non possono certo risorgere oggi, ad oltre un ventennio di distanza: il procedimento esecutivo introdotto da detto precetto è stato infatti introdotto, si è svolto e regolarmente concluso, sicché i relativi effetti non possono essere messi in dubbio ex post, come pretenderebbe di fare l'opponente.
4 2.3. L'opposto allega che è seguito un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, consistito nell'invio, a maggio 2020, all'odierno opponente, del sollecito di pagamento recapitato a mezzo raccomandata a.r. il 09/06/2020 (con le modalità previste dalla normativa dettata in occasione dell'emergenza pandemica - art. 46 del D.L. 34/2020 – doc.7). L'opposto contesta la validità di tale atto, contestandone la rispondenza alle forme notificatorie imposte dal
D.L. 34/2020. Osserva questo giudicante che le deduzioni svolte non colgono nel segno, e ciò per il semplice fatto che quello che qui viene in rilievo non è un atto notificatorio, sottoposto dunque alle forme prescritte dalla relativa normativa, ma una semplice intimazione di pagamento inviata a mezzo RAR, pacificamente presa presso l'indirizzo riferibile al destinatario. Ebbene, trattandosi non di comunicazione, ma di mero atto ad efficacia sostanziale, troverà applicazione l'art. 1335 c.c., a mente del quale le dichiarazioni dirette a persona specifica si presumono conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Tali circostanze non sono state allegate, essendosi la parte limitata a contestare la ritualità della comunicazione, ritenendo – non condivisibilmente – applicabili le norme in materia di notificazione.
2.4. In definitiva, il motivo relativo all'eccezione di prescrizione va rigettato.
3. Con il secondo motivo è stata fatta valere la ritenuta carenza di legittimazione attiva in capo al creditore procedente, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c., L. 130/1990. Il motivo
è infondato.
3.1. Queste le vicende che hanno interessato il credito:
- il Credito Italiano S.p.a., originario mutuante, ha variato la propria denominazione in Unicredit Banca S.p.a. con decorrenza dal
01/07/2002 (atto del Notaio di Genova del 20/06/2002, Persona_1 rep.70625; registrato il 27/02/2002) – la variazione di denominazione
5 emerge sin dal precetto del 2003 che diede avvio all'esecuzione di cui si è dato conto in precedenza;
- UniCredit Banca S.p.a. con atto pubblico di fusione stipulato in data
20/10/2008 (rep n 47912 / Racc. n° 13013 Not. è Controparte_5 stata incorporata in UniCredit S.p.a. (doc.8 opposto), con sede legale in Roma, Via A. Spec-chi 16;
- UniCredit S.p.a. ha concluso, nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 del D. Lgs. 1/09/1993, n. 385, con Aspra
Finance S.p.a. un contratto di cessione di tutti i crediti pecuniari connessi ai rapporti, qualificabili come sofferenze, rinvenuti dalla incorporazione ad essa da Uni-Credit S.p.a. di cui alla pubblicazione sulla G.U. dell'11/12/2008, parte II, foglio delle inserzioni n°146
(doc.9). Dall'esame dell'avviso di cessione, si evincono elementi sufficienti a ritenere che il credito de quo sia incluso nel perimetro di cessione;
in particolare, nell'avviso pubblicato si legge che sono inclusi nella cessione “tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (ivi inclusi, inter alia, tutti gli importi dovuti in linea capitale ed a titolo di interessi, anche di mora, tutti gli accessori, nonché' tutti gli importi dovuti a titolo di rimborso spese, passività, costi, penali, danni, indennizzi, pretese risarcitorie e quant'altro ed ogni altro importo dovuto e diritto vantato in relazione a tali crediti ed alle garanzie reali e personali che li assistono), ed azioni relative, in essere al
31 Ottobre 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia), compresi i crediti di firma, rinvenuti ad essa UniCredit Spa, con decorrenza 1° novembre 2008, a seguito della fusione per incorporazione di Controparte_6
e di UniCredit Banca S.p.A., di Controparte_7 Controparte_8 cui all'atto in data 20 ottobre 2008 a rogito notaio . Controparte_5
Ebbene, il credito in parola era certamente a sofferenza, essendo già stato portato in esecuzione forzata, ed è riferibile a quelli provenienti da UniCredit Banca S.p.a., già Credito Italiano S.p.a.
È inoltre prodotto l'estratto del contratto di cessione, con indicazione nominativa specifica della posizione ceduta.
6 - Aspra Finance S.p.a. è stata fusa per incorporazione in
[...] con atto in Not. di Controparte_9 CP_10
Verona (rep. 68029 racc. 18919 – doc.10 opposto);
- ha cambiato Controparte_9 denominazione in giusta delibera dall'Assemblea CP_11
Straordinaria del 30/10/2015 (come da verbale in pari data a rogito del
Notaio di Milano rep. 12539 racc. 6528 – doc.11 Persona_2 opposto);
- in data 30/09/2016, nell'ambito di un'operazione di CP_11 cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del
30.04.1999, ha ceduto a un pacchetto di crediti Controparte_12
"individuabili in blocco" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del
T.U. Bancario, di cui alla pubblicazione nella G.U. dell'08/10/2016
n.120 (doc.12); è inoltre prodotto un estratto del contratto di cessione, con indicazione nominativa specifica della posizione ceduta (doc. 15 opposto);
- in data 03/04/2017, nell'ambito di un'operazione di Controparte_12 cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del
30.04.1999, ha ceduto a un pacchetto di Controparte_1 crediti "individuabili in blocco" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U. Banca-rio, di cui alla pubblicazione nella G.U. dell'08/04/2017, parte II n.42 (doc.13); è inoltre prodotto un estratto del contratto di cessione, con indicazione della posizione ceduta per
NGD, non nominativa, ma identica a quella già indicata nominativamente nel contratto precedente (doc. 16 opposto).
A ciò va inoltre aggiunto l'ulteriore elemento indiziario del possesso del titolo esecutivo.
3.2. Conseguentemente, deve ritenersi che l'opposto ha fornito prova adeguata della titolarità del credito, con conseguente rigetto del relativo motivo di opposizione.
4. Può ora passarsi all'esame del motivo di opposizione relativo alla addotta inesistenza del titolo esecutivo per carenza dei requisiti di cui
7 all'art. 474 c.p.c. Le contestazioni attengono a come sono stati calcolati i crediti azionati, con particolare riferimento alle somme chieste a titolo di interessi. Il motivo è inammissibile, come anticipato in apertura, non trovando riscontro nell'originario atto di opposizione, né essendo comunque stato discusso prima dell'assunzione della riserva relativa alla fase camerale dell'opposizione.
5. Va ora esaminato l'ultimo motivo dedotto nell'atto introduttivo del merito, relativo alla ritenuta violazione e falsa applicazione dell'art. 479 cpc. Omessa spedizione del titolo in forma esecutiva. Anche questo motivo è inammissibile in quanto nuovo. Il motivo sarebbe oltretutto inammissibile anche per tardività, consistendo in una contestazione di tipo formale che, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avrebbe comunque dovuto essere elevata nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto asseritamente viziato.
6. Infine, va esaminata la contestazione, mossa nel corso del giudizio con le note dell'11.3.2024, con cui l'opponente ha inoltre contestato la legittimazione processuale del creditore con riferimento alla violazione dell'art. 106 TUB. Anche tale contestazione è inammissibile, per i medesimi già più volte riportati in punto di natura bifasica del giudizio di opposizione esecutiva.
6.1. Il motivo di opposizione risulterebbe in ogni caso infondato anche nel merito, non avendo la normativa sopra richiamata incidenze dal punto di vista civilistico, come chiarito da Cass. 7243/2024, e sostanzialmente confermato indirettamente dal decreto di inammissibilità pronunciato dalla Prima presidente della Corte di
Cassazione, che ha ritenuto insussistente i presupposti per il sollevamento della questione sul punto da parte di un Tribunale di merito, per essere la stessa già risolta dalla Suprema Corte (decreto del 17.5.2024 in procedimento RG 8999/2024).
7. In definitiva, l'opposizione va respinta, in parte per infondatezza nel merito, in parte per inammissibilità dei motivi nuovi, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
8 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell'opposto ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €52.000,00 a € 260.000,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione e trattazione, minimi per la fase decisionale, a seguito di discussione orale. Nulla con riguardo ai terzi pignorati, meri litisconsorti necessari nei cui confronti non sono state spiegate domande.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione in parte e in parte la dichiara inammissibile, come in motivazione.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto Controparte_1
che liquida in €11.977,00 oltre spese generali al 15%, CPA e
[...]
IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 22.1.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 2/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 18.12.2024 vertente
TRA
, CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. PERRONE GIANLUCA
ATTORE
E
CF: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Azzaro Angelo
CONVENUTO
E
( Codice Fiscale )TERZO Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Mosca Cristoforo Angelo
TERZO PIGNORATO
Controparte_3
Controparte_4
TERZI PIGNORATI CONTUMACI
1 OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
Conclusioni: all'udienza del 18.12.2024 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione originariamente proposta dall'attore.
3. In sede di originario ricorso ex art. 615 c.p.c. l'opponente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
a. Prescrizione del credito;
b. Nullità del mutuo per omessa indicazione delle modalità di ammortamento;
c. Carenza di legittimazione attiva in capo al creditore procedente. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c.,
L. 130/1990;
d. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 D.Lgs. 10 marzo
2023, n. 24 cd. Codice della Privacy;
e. Vizio di notifica dell'atto di pignoramento;
f. Inesistenza del titolo esecutivo per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c. del mutuo (mancanza di certezza, liquidità, esigibilità del credito).
2 4. In sede di atto introduttivo del giudizio di merito, l'opponente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
a. Prescrizione del credito;
con ulteriore contestazione che l'atto interruttivo dedotto in fase camerale dal procedente sarebbe stato erroneamente notificato per inesattezza dell'indirizzo e irregolarità della notifica;
b. Carenza di legittimazione attiva in capo al creditore procedente. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c.,
L. 130/1990;
c. Inesistenza del titolo esecutivo per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c. con riguardo al conteggio degli interessi prodotto nel prospetto prodotto in sede camerale, in quanto non sarebbe dato conoscere l'esatto calcolo e il periodo e il tasso di interesse preso in considerazione;
d. Violazione e falsa applicazione dell'art. 479 c.p.c. Omessa spedizione del titolo in forma esecutiva. Inesistenza.
Non risultano riproposti in sede di giudizio di merito i motivi di cui all'originario atto di opposizione rubricati sub b) e d) al punto che precede.
Inoltre, con le note dell'11.3.2024, l'opponente ha ulteriormente contestato la legittimazione processuale del creditore con riferimento alla violazione dell'art. 106 TUB.
1. Preliminarmente, va richiamata la costante giurisprudenza della corte di legittimità, a mente della quale “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022).
3 1.1. Conseguentemente, deve essere in limine dichiarata l'inammissibilità del motivo di opposizione descritto al punto che precede alla lettera c) – nella parte in cui deduce contestazioni relative al conteggio degli interessi quantificati dal creditore-, alla lettera d), nonché la contestata violazione dell'art. 106 TUB, in quanto non oggetto dell'originario atto di opposizione all'esecuzione e non discussi in sede camerale in data precedente all'assunzione della relativa riserva, come emerge dall'esame del fascicolo dell'esecuzione.
2. Con riguardo al motivo attinente alla prescrizione, esso è infondato.
2.1. Si osserva innanzitutto che al credito de quo si applica pacificamente la prescrizione decennale, decorrente dal 31.7.2007, ovverosia la scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, e con la conseguenza che, in difetto di atti interruttivi, la prescrizione matura a partire dal 1.8.2017.
2.2. È documentato che, con riferimento al medesimo titolo esecutivo per cui oggi si procede (mutuo sottoscritto in data 09.01.1997 in località
Lentini, nei locali della Filiale del Credito Italiano spa, dell'importo di
Lire 120.000.000) fu introdotta una esecuzione forzata immobiliare
(anche nei confronti dell'odierno opponente, come emerge dalla nota di trascrizione sub doc. 5 conv.) conclusasi l'1.12.2011; tale circostanza è documentata (docc.
4-6 conv.) e comunque non è contestata. Poiché l'introduzione dell'esecuzione forzata, a mente dell'art. 2943, primo comma c.c., è atto idoneo a interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita, ne consegue che la prescrizione non è certamente maturata almeno sino al 2.12.2021. Del resto, eventuali contestazioni in ordine alla ritualità della notifica del precetto dell'epoca, che avrebbero dovuto essere opposte nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni, non possono certo risorgere oggi, ad oltre un ventennio di distanza: il procedimento esecutivo introdotto da detto precetto è stato infatti introdotto, si è svolto e regolarmente concluso, sicché i relativi effetti non possono essere messi in dubbio ex post, come pretenderebbe di fare l'opponente.
4 2.3. L'opposto allega che è seguito un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, consistito nell'invio, a maggio 2020, all'odierno opponente, del sollecito di pagamento recapitato a mezzo raccomandata a.r. il 09/06/2020 (con le modalità previste dalla normativa dettata in occasione dell'emergenza pandemica - art. 46 del D.L. 34/2020 – doc.7). L'opposto contesta la validità di tale atto, contestandone la rispondenza alle forme notificatorie imposte dal
D.L. 34/2020. Osserva questo giudicante che le deduzioni svolte non colgono nel segno, e ciò per il semplice fatto che quello che qui viene in rilievo non è un atto notificatorio, sottoposto dunque alle forme prescritte dalla relativa normativa, ma una semplice intimazione di pagamento inviata a mezzo RAR, pacificamente presa presso l'indirizzo riferibile al destinatario. Ebbene, trattandosi non di comunicazione, ma di mero atto ad efficacia sostanziale, troverà applicazione l'art. 1335 c.c., a mente del quale le dichiarazioni dirette a persona specifica si presumono conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Tali circostanze non sono state allegate, essendosi la parte limitata a contestare la ritualità della comunicazione, ritenendo – non condivisibilmente – applicabili le norme in materia di notificazione.
2.4. In definitiva, il motivo relativo all'eccezione di prescrizione va rigettato.
3. Con il secondo motivo è stata fatta valere la ritenuta carenza di legittimazione attiva in capo al creditore procedente, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c., L. 130/1990. Il motivo
è infondato.
3.1. Queste le vicende che hanno interessato il credito:
- il Credito Italiano S.p.a., originario mutuante, ha variato la propria denominazione in Unicredit Banca S.p.a. con decorrenza dal
01/07/2002 (atto del Notaio di Genova del 20/06/2002, Persona_1 rep.70625; registrato il 27/02/2002) – la variazione di denominazione
5 emerge sin dal precetto del 2003 che diede avvio all'esecuzione di cui si è dato conto in precedenza;
- UniCredit Banca S.p.a. con atto pubblico di fusione stipulato in data
20/10/2008 (rep n 47912 / Racc. n° 13013 Not. è Controparte_5 stata incorporata in UniCredit S.p.a. (doc.8 opposto), con sede legale in Roma, Via A. Spec-chi 16;
- UniCredit S.p.a. ha concluso, nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 del D. Lgs. 1/09/1993, n. 385, con Aspra
Finance S.p.a. un contratto di cessione di tutti i crediti pecuniari connessi ai rapporti, qualificabili come sofferenze, rinvenuti dalla incorporazione ad essa da Uni-Credit S.p.a. di cui alla pubblicazione sulla G.U. dell'11/12/2008, parte II, foglio delle inserzioni n°146
(doc.9). Dall'esame dell'avviso di cessione, si evincono elementi sufficienti a ritenere che il credito de quo sia incluso nel perimetro di cessione;
in particolare, nell'avviso pubblicato si legge che sono inclusi nella cessione “tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (ivi inclusi, inter alia, tutti gli importi dovuti in linea capitale ed a titolo di interessi, anche di mora, tutti gli accessori, nonché' tutti gli importi dovuti a titolo di rimborso spese, passività, costi, penali, danni, indennizzi, pretese risarcitorie e quant'altro ed ogni altro importo dovuto e diritto vantato in relazione a tali crediti ed alle garanzie reali e personali che li assistono), ed azioni relative, in essere al
31 Ottobre 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia), compresi i crediti di firma, rinvenuti ad essa UniCredit Spa, con decorrenza 1° novembre 2008, a seguito della fusione per incorporazione di Controparte_6
e di UniCredit Banca S.p.A., di Controparte_7 Controparte_8 cui all'atto in data 20 ottobre 2008 a rogito notaio . Controparte_5
Ebbene, il credito in parola era certamente a sofferenza, essendo già stato portato in esecuzione forzata, ed è riferibile a quelli provenienti da UniCredit Banca S.p.a., già Credito Italiano S.p.a.
È inoltre prodotto l'estratto del contratto di cessione, con indicazione nominativa specifica della posizione ceduta.
6 - Aspra Finance S.p.a. è stata fusa per incorporazione in
[...] con atto in Not. di Controparte_9 CP_10
Verona (rep. 68029 racc. 18919 – doc.10 opposto);
- ha cambiato Controparte_9 denominazione in giusta delibera dall'Assemblea CP_11
Straordinaria del 30/10/2015 (come da verbale in pari data a rogito del
Notaio di Milano rep. 12539 racc. 6528 – doc.11 Persona_2 opposto);
- in data 30/09/2016, nell'ambito di un'operazione di CP_11 cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del
30.04.1999, ha ceduto a un pacchetto di crediti Controparte_12
"individuabili in blocco" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del
T.U. Bancario, di cui alla pubblicazione nella G.U. dell'08/10/2016
n.120 (doc.12); è inoltre prodotto un estratto del contratto di cessione, con indicazione nominativa specifica della posizione ceduta (doc. 15 opposto);
- in data 03/04/2017, nell'ambito di un'operazione di Controparte_12 cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del
30.04.1999, ha ceduto a un pacchetto di Controparte_1 crediti "individuabili in blocco" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U. Banca-rio, di cui alla pubblicazione nella G.U. dell'08/04/2017, parte II n.42 (doc.13); è inoltre prodotto un estratto del contratto di cessione, con indicazione della posizione ceduta per
NGD, non nominativa, ma identica a quella già indicata nominativamente nel contratto precedente (doc. 16 opposto).
A ciò va inoltre aggiunto l'ulteriore elemento indiziario del possesso del titolo esecutivo.
3.2. Conseguentemente, deve ritenersi che l'opposto ha fornito prova adeguata della titolarità del credito, con conseguente rigetto del relativo motivo di opposizione.
4. Può ora passarsi all'esame del motivo di opposizione relativo alla addotta inesistenza del titolo esecutivo per carenza dei requisiti di cui
7 all'art. 474 c.p.c. Le contestazioni attengono a come sono stati calcolati i crediti azionati, con particolare riferimento alle somme chieste a titolo di interessi. Il motivo è inammissibile, come anticipato in apertura, non trovando riscontro nell'originario atto di opposizione, né essendo comunque stato discusso prima dell'assunzione della riserva relativa alla fase camerale dell'opposizione.
5. Va ora esaminato l'ultimo motivo dedotto nell'atto introduttivo del merito, relativo alla ritenuta violazione e falsa applicazione dell'art. 479 cpc. Omessa spedizione del titolo in forma esecutiva. Anche questo motivo è inammissibile in quanto nuovo. Il motivo sarebbe oltretutto inammissibile anche per tardività, consistendo in una contestazione di tipo formale che, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avrebbe comunque dovuto essere elevata nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto asseritamente viziato.
6. Infine, va esaminata la contestazione, mossa nel corso del giudizio con le note dell'11.3.2024, con cui l'opponente ha inoltre contestato la legittimazione processuale del creditore con riferimento alla violazione dell'art. 106 TUB. Anche tale contestazione è inammissibile, per i medesimi già più volte riportati in punto di natura bifasica del giudizio di opposizione esecutiva.
6.1. Il motivo di opposizione risulterebbe in ogni caso infondato anche nel merito, non avendo la normativa sopra richiamata incidenze dal punto di vista civilistico, come chiarito da Cass. 7243/2024, e sostanzialmente confermato indirettamente dal decreto di inammissibilità pronunciato dalla Prima presidente della Corte di
Cassazione, che ha ritenuto insussistente i presupposti per il sollevamento della questione sul punto da parte di un Tribunale di merito, per essere la stessa già risolta dalla Suprema Corte (decreto del 17.5.2024 in procedimento RG 8999/2024).
7. In definitiva, l'opposizione va respinta, in parte per infondatezza nel merito, in parte per inammissibilità dei motivi nuovi, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
8 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell'opposto ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €52.000,00 a € 260.000,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione e trattazione, minimi per la fase decisionale, a seguito di discussione orale. Nulla con riguardo ai terzi pignorati, meri litisconsorti necessari nei cui confronti non sono state spiegate domande.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione in parte e in parte la dichiara inammissibile, come in motivazione.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto Controparte_1
che liquida in €11.977,00 oltre spese generali al 15%, CPA e
[...]
IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 22.1.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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