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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 830/2025 Reg. Gen.
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
LL LE presidente
AR LE consigliera
IL NA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 830 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
in persona del rappresentante legale pro tempore Parte_1
appellante anche in proprio (rispettivi CC. FF.: Parte_2
e – entrambi rappresentati e difesi P.IVA_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocato Angelo Canino), e l Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore
[...]
(C.F.: – rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dalle P.IVA_2 funzionarie Elisabetta Bavasso e Silvia Massaro).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è infondato.
3. La vicenda trae origine da una richiesta d'intervento presentata da l'11 Pt_3 febbraio 2020.
4. A seguito di tale segnalazione l , congiuntamente al Controparte_1
Nucleo ha avviato un'attività ispettiva Controparte_2 presso la sede di culminata nell'emissione del verbale unico Pt_1 Parte_1
d'accertamento e notificazione n. CS00001/2020-247-01 e, successivamente, dell'ordinanza d'ingiunzione n. 82/2024/01, con la quale è stato ingiunto il pagamento di 29.436,80 euro, per violazioni in materia di lavoro subordinato, registrazioni sul Libro unico del lavoro, lavoro sommerso, e mancata fruizione dei riposi settimanali.
5. e il suo rappresentante hanno impugnato la Parte_1 Pt_2 sentenza a) contestando la pretermissione – da parte del giudice – del verbale ispettivo del 18 ottobre 2019, ritenuto dagli appellanti alla stregua d'un atto interlocutorio, e parte d'un procedimento unitario, b) affermando la violazione dell'art. 12 del Codice di comportamento degli ispettori (per omessa esibizione del tesserino di riconoscimento), c) lamentando la mancata ostensione delle dichiarazioni acquisite dall' (nonostante le reiterate richieste di accesso CP_1 presentate), d) evidenziando come le dichiarazioni utilizzate quali fonti di prova derivino da procedimenti ispettivi diversi (e – in particolare – da una denuncia del
2019 presentata da , anziché da quella – del 2020 – di Parte_4 [...]
, e) denunciando l'inattendibilità delle lavoratrici (siccome Persona_1 interessate da contenziosi pendenti con la società: tra queste, e Persona_2
), e f) sottolineando come le stesse lavoratrici avessero Parte_4 sottoscritto dei verbali di conciliazione sindacale (con rinuncia a ogni pretesa).
6. L' a) ha evidenziato come l'accertamento oggetto del presente CP_1 giudizio sia autonomo rispetto ai precedenti accessi ispettivi (del 2018 e 2019), avendo avuto origine da una nuova segnalazione (intervenuta nel 2020), b) ha
2 escluso la natura interlocutoria del verbale del 4 marzo 2020 (qualificandolo atto iniziale d'un procedimento appunto nuovo), c) ha negato la rilevanza del
Protocollo d'intesa del 2009 (invocato in primo grado dalla società), ritenendolo non vincolante per l (e comunque non recepito nel Codice di CP_1 comportamento degli ispettori), d) ha confermato l'avvenuta esibizione del tesserino di riconoscimento da parte degli operanti (come attestato nel verbale vergato dai medesimi, e dotato di fede privilegiata ex art. 2700 c.c.), e) ha sostenuto l'attendibilità e la coerenza delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici
(ritenute convergenti e incrociabili), f) ha richiamato giurisprudenza di legittimità confermativa della valenza probatoria (anche in assenza di escussione testimoniale successiva) delle dichiarazioni medesime, g) ha chiarito come la notifica del verbale e dell'ordinanza sia avvenuta nel rispetto dei termini di cui all'art. 14, l. 689/1981, computati a partire dalla conclusione dell'istruttoria
(ultimata il 19 maggio 2020), e h) ha illustrato i criteri di calcolo delle sanzioni
(con applicazione dei minimi edittali e senza esercizio di discrezionalità), concludendo per l'ineccepibilità della sentenza di primo grado, e la necessità di reiezione dell'appello.
7. Celebrate la trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 18 novembre 2025, e la camera di consiglio del 25 novembre 2025, la vicenda è stata composta alla luce delle osservazioni esposte appresso.
8. Con riferimento al primo motivo di doglianza (relativo alla ritenuta sovrapposizione tra gli accertamenti – poi compendiati nell'ordinanza qui impugnata – e l'accesso ispettivo dell'ottobre 2019), la censura non può trovare accoglimento, poiché – come evincibile dalla lettura del carteggio prodotto dagli stessi appellanti – le verifiche del 2019 riguardarono dipendenti diversi da quelli prese in considerazione dall'ordinanza in disamina.
9. La vicenda qui scrutinata – infatti – ha avuto esordio in virtù della segnalazione provenuta da nel febbraio 2020. Pt_3
10. A pagina 7 del proprio gravame, gli appellanti deducono come «Non avendo ritenuto concluse le indagini e gli accertamenti con le informazioni e i documenti Co acquisiti in occasione del verbale di primo accesso ispettivo del 18/10/2019, l avrebbe dovuto eseguire un successivo verbale interlocutorio, segnalando appunto che gli accertamenti erano ancora in corso».
3 11. La deduzione – tuttavia – è inferenziale, perché non si confronta con la circostanza per la quale – a distanza di alcuni mesi – una specifica dipendente dell'azienda diede autonomamente luogo a un procedimento ispettivo autonomo e sopravvenuto, formalizzando una propria denuncia e così richiedendo (e imponendo doverosamente) un intervento (ulteriore e separato) dell' . CP_1
12. A ogni buon conto, quand'anche l'ispezione del 2020 fosse considerata una prosecuzione di quella avutasi nell'ottobre dell'anno precedente, rimane imperscrutabile il pregiudizio sofferto dagli appellanti in conseguenza della mancata ricezione del verbale cosiddetto interlocutorio, essendo quest'ultimo finalizzato solamente a rendere edotta l'azienda della persistenza dell'ispezione.
13. In ogni caso, qualsiasi incertezza relativa all'eventuale prosecuzione (o – di contro – al superamento) dell'ispezione del 18 ottobre 2019 sarebbe venuta meno in occasione della ricezione – da parte dell'azienda e del suo rappresentante legale – del verbale di primo accesso ispettivo, rilasciato il 4 marzo 2020 dall' , all'esito del sopralluogo scaturito dalla segnalazione provenuta CP_1
(nel febbraio subito precedente) da : verbale chiaramente deponente nel Pt_3 senso della distinguibilità fra gli accertamenti del 2019 e quelli del 2020 (qui controversi).
14. La società – più segnatamente – riferisce, a sostegno della propria censura,
l'avvenuta violazione (per effetto del mancato rilascio del verbale interlocutorio) dell'art. 12, d.m. 15 gennaio 2014, ma tale disposizione non prevede l'adempimento (dell'emissione del verbale interlocutorio) a pena di nullità dell'intero accertamento.
15. Non a caso, ai sensi dell'art. 2, III c., del medesimo Codice di condotta,
l'applicazione delle disposizioni di esso è informata al principio sostanzialistico e non formalistico (quest'ultimo dichiarato espressamente non sempre conforme alle esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione).
15.1. In ragione delle considerazioni appena rimarcate – allora – il primo motivo di gravame va respinto.
16. Con altro motivo di censura, poi, gli appellanti impugnano la sentenza per avere quest'ultima ritenuto provenire gli elementi di prova (addotti dall' CP_1
a sostegno della misura sanzionatoria) dalla denuncia di del febbraio 2020 Pt_3
(anziché da accertamenti compiuti nel 2019).
4 17. La censura è sprovvista d'interesse a impugnare, non risultando essa – quand'anche sussistente – imprescindibile ai fini della tenuta del ragionamento decisorio (del primo giudice).
18. Non è – infatti – inibito all' d'avvalersi di dichiarazioni (di lavoratori) CP_1 rese in data antecedente a quella di rilascio (all'azienda ispezionata) del verbale di primo accesso ispettivo.
19. A ciò si aggiunga come la mancata ostensione delle dichiarazioni vagliate dall' (peraltro compendiate all'interno del verbale unico d'accertamento CP_1
e notificazione), cui la società riconduce la lesione del proprio diritto di difesa, è giustificata (come chiarito – fra le altre – da Cons. Stato, sent. n. 5779/2014) per
«prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte del datore di lavoro,
[...] e preservare, in un contesto più ampio, l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro», con prevalenza per «la tutela apprestata dall'ordinamento alle esigenze di riservatezza delle suddette dichiarazioni, contenenti dati sensibili la cui divulgazione potrebbe comportare, nei confronti dei lavoratori, azioni discriminatorie o indebite pressioni, [...] principio generale che, come tale, opera a prescindere dalla circostanza che l'istante sia o meno il datore di lavoro dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni».
20. Le dichiarazioni sono state comunque accluse dall' al proprio CP_1 verbale d'accertamento e notificazione: donde l'insussistenza della lamentata frustrazione del diritto di difesa aziendale.
21. Con un terzo motivo d'impugnazione – ancora – gli appellanti evidenziano il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il Tribunale, nell'omettere – ai fini della valutazione d'inverosimiglianza delle risultanze ispettive – di valorizzare gli esiti delle conciliazioni sindacali intervenute fra la società e le lavoratrici (i cui rapporti avrebbero – poi – formato oggetto dell'attività ispettiva).
22. Sennonché – sulla base d'un condivisibile e consolidato indirizzo applicativo
(puntualizzato nella nota n. 17056 del 10 novembre 2009 del Ministero del
Lavoro), la conciliazione (intervenuta fra le parti contrattuali, quindi res inter alios acta per l ), oltre a non essere opponibile all' (sia nell'ipotesi in CP_1 CP_4 cui abbia riguardato la qualificazione del rapporto sia qualora abbia regolato profili patrimoniali della relazione lavorativa), è sprovvista d'efficacia paralizzante
(nei confronti dell'Amministrazione e dei suoi poteri ispettivi), poiché la potestà
(pubblicistica) esercitata dall' trascende le eventuali concessioni CP_1
5 reciproche intervenute fra gli interlocutori negoziali, al fine di prevenire o interrompere una lite.
23. Come evincibile dalla lettura della nota – invero – «L'autonomia della transazione rispetto al rapporto giuridico sottostante esclude che dalle reciproche concessioni possano trarsi elementi di prova circa l'effettività del rapporto di lavoro e della qualifica ad esso attribuita dalle parti. Da tale principio discende
[...] che nei casi di intervenuta conciliazione tra il lavoratore e il datore di lavoro e in special modo nei casi, come quello di specie, in cui la transazione abbia per oggetto solo le rivendicazioni economiche del lavoratore l'Amministrazione procedente non perde il potere-dovere di portare a conclusione la procedura sanzionatoria anche nei suoi sviluppi processuali».
24. Da ultimo, la circostanza per la quale le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori sarebbero inattendibili, in conseguenza dei progressi contenziosi sussistenti tra l'azienda e i dichiaranti, non può condividersi.
25. Tali lavoratori – infatti – non possono dirsi titolari d'un interesse differenziato e qualificato a un determinato epilogo del procedimento ispettivo, così come del giudizio (intentato nei confronti dell' dall'azienda destinataria della CP_1 relativa ordinanza), data l'autonomia, la diversità di presupposti, e l'alterità di parti processuali, intercorrenti tra le separate e non intercomunicanti vicende giudiziarie eventualmente parallele.
26. Per tutte le ragioni illustrate sopra – quindi – l'appello va respinto integralmente.
27. Le spese di lite sono liquidate ai sensi dei parametri vigenti (di cui al d. m.
55/2014, come aggiornato), tengono conto del pertinente scaglione di valore, della complessità della causa, e del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate secondo il prospetto seguente, con applicazione della decurtazione del venti percento ex art. 152 bis c.p.c., data l'avvenuta costituzione giudiziale dell'Ente a mezzo di propri funzionari, e ai sensi dell'art. 9, d. lgs.
149/2015 (come convertito):
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi): € 2.032,00
6 Compenso dovuto (valori minimi): € 2.032,00
28. Alla luce dell'esito del gravame, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale raddoppio del contributo unificato posto a carico delle parti appellanti, ferme le valutazioni del caso da compiersi a cura della Cancelleria.
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore, quest'ultimo appellante anche in proprio, nei confronti dell' – Sede di , in Controparte_1 CP_1 CP_1 persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, e liquidate in 2.032,00 euro complessivi, oltre accessori come per legge;
- dà atto – infine – della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R.
115/2002, come inserito dall'art. 1, XVII c., l. 228/2012, dei presupposti per il versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 25 novembre 2025.
Il relatore
IL NA
La presidente
LL LE
7
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
LL LE presidente
AR LE consigliera
IL NA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 830 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
in persona del rappresentante legale pro tempore Parte_1
appellante anche in proprio (rispettivi CC. FF.: Parte_2
e – entrambi rappresentati e difesi P.IVA_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocato Angelo Canino), e l Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore
[...]
(C.F.: – rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dalle P.IVA_2 funzionarie Elisabetta Bavasso e Silvia Massaro).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è infondato.
3. La vicenda trae origine da una richiesta d'intervento presentata da l'11 Pt_3 febbraio 2020.
4. A seguito di tale segnalazione l , congiuntamente al Controparte_1
Nucleo ha avviato un'attività ispettiva Controparte_2 presso la sede di culminata nell'emissione del verbale unico Pt_1 Parte_1
d'accertamento e notificazione n. CS00001/2020-247-01 e, successivamente, dell'ordinanza d'ingiunzione n. 82/2024/01, con la quale è stato ingiunto il pagamento di 29.436,80 euro, per violazioni in materia di lavoro subordinato, registrazioni sul Libro unico del lavoro, lavoro sommerso, e mancata fruizione dei riposi settimanali.
5. e il suo rappresentante hanno impugnato la Parte_1 Pt_2 sentenza a) contestando la pretermissione – da parte del giudice – del verbale ispettivo del 18 ottobre 2019, ritenuto dagli appellanti alla stregua d'un atto interlocutorio, e parte d'un procedimento unitario, b) affermando la violazione dell'art. 12 del Codice di comportamento degli ispettori (per omessa esibizione del tesserino di riconoscimento), c) lamentando la mancata ostensione delle dichiarazioni acquisite dall' (nonostante le reiterate richieste di accesso CP_1 presentate), d) evidenziando come le dichiarazioni utilizzate quali fonti di prova derivino da procedimenti ispettivi diversi (e – in particolare – da una denuncia del
2019 presentata da , anziché da quella – del 2020 – di Parte_4 [...]
, e) denunciando l'inattendibilità delle lavoratrici (siccome Persona_1 interessate da contenziosi pendenti con la società: tra queste, e Persona_2
), e f) sottolineando come le stesse lavoratrici avessero Parte_4 sottoscritto dei verbali di conciliazione sindacale (con rinuncia a ogni pretesa).
6. L' a) ha evidenziato come l'accertamento oggetto del presente CP_1 giudizio sia autonomo rispetto ai precedenti accessi ispettivi (del 2018 e 2019), avendo avuto origine da una nuova segnalazione (intervenuta nel 2020), b) ha
2 escluso la natura interlocutoria del verbale del 4 marzo 2020 (qualificandolo atto iniziale d'un procedimento appunto nuovo), c) ha negato la rilevanza del
Protocollo d'intesa del 2009 (invocato in primo grado dalla società), ritenendolo non vincolante per l (e comunque non recepito nel Codice di CP_1 comportamento degli ispettori), d) ha confermato l'avvenuta esibizione del tesserino di riconoscimento da parte degli operanti (come attestato nel verbale vergato dai medesimi, e dotato di fede privilegiata ex art. 2700 c.c.), e) ha sostenuto l'attendibilità e la coerenza delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici
(ritenute convergenti e incrociabili), f) ha richiamato giurisprudenza di legittimità confermativa della valenza probatoria (anche in assenza di escussione testimoniale successiva) delle dichiarazioni medesime, g) ha chiarito come la notifica del verbale e dell'ordinanza sia avvenuta nel rispetto dei termini di cui all'art. 14, l. 689/1981, computati a partire dalla conclusione dell'istruttoria
(ultimata il 19 maggio 2020), e h) ha illustrato i criteri di calcolo delle sanzioni
(con applicazione dei minimi edittali e senza esercizio di discrezionalità), concludendo per l'ineccepibilità della sentenza di primo grado, e la necessità di reiezione dell'appello.
7. Celebrate la trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 18 novembre 2025, e la camera di consiglio del 25 novembre 2025, la vicenda è stata composta alla luce delle osservazioni esposte appresso.
8. Con riferimento al primo motivo di doglianza (relativo alla ritenuta sovrapposizione tra gli accertamenti – poi compendiati nell'ordinanza qui impugnata – e l'accesso ispettivo dell'ottobre 2019), la censura non può trovare accoglimento, poiché – come evincibile dalla lettura del carteggio prodotto dagli stessi appellanti – le verifiche del 2019 riguardarono dipendenti diversi da quelli prese in considerazione dall'ordinanza in disamina.
9. La vicenda qui scrutinata – infatti – ha avuto esordio in virtù della segnalazione provenuta da nel febbraio 2020. Pt_3
10. A pagina 7 del proprio gravame, gli appellanti deducono come «Non avendo ritenuto concluse le indagini e gli accertamenti con le informazioni e i documenti Co acquisiti in occasione del verbale di primo accesso ispettivo del 18/10/2019, l avrebbe dovuto eseguire un successivo verbale interlocutorio, segnalando appunto che gli accertamenti erano ancora in corso».
3 11. La deduzione – tuttavia – è inferenziale, perché non si confronta con la circostanza per la quale – a distanza di alcuni mesi – una specifica dipendente dell'azienda diede autonomamente luogo a un procedimento ispettivo autonomo e sopravvenuto, formalizzando una propria denuncia e così richiedendo (e imponendo doverosamente) un intervento (ulteriore e separato) dell' . CP_1
12. A ogni buon conto, quand'anche l'ispezione del 2020 fosse considerata una prosecuzione di quella avutasi nell'ottobre dell'anno precedente, rimane imperscrutabile il pregiudizio sofferto dagli appellanti in conseguenza della mancata ricezione del verbale cosiddetto interlocutorio, essendo quest'ultimo finalizzato solamente a rendere edotta l'azienda della persistenza dell'ispezione.
13. In ogni caso, qualsiasi incertezza relativa all'eventuale prosecuzione (o – di contro – al superamento) dell'ispezione del 18 ottobre 2019 sarebbe venuta meno in occasione della ricezione – da parte dell'azienda e del suo rappresentante legale – del verbale di primo accesso ispettivo, rilasciato il 4 marzo 2020 dall' , all'esito del sopralluogo scaturito dalla segnalazione provenuta CP_1
(nel febbraio subito precedente) da : verbale chiaramente deponente nel Pt_3 senso della distinguibilità fra gli accertamenti del 2019 e quelli del 2020 (qui controversi).
14. La società – più segnatamente – riferisce, a sostegno della propria censura,
l'avvenuta violazione (per effetto del mancato rilascio del verbale interlocutorio) dell'art. 12, d.m. 15 gennaio 2014, ma tale disposizione non prevede l'adempimento (dell'emissione del verbale interlocutorio) a pena di nullità dell'intero accertamento.
15. Non a caso, ai sensi dell'art. 2, III c., del medesimo Codice di condotta,
l'applicazione delle disposizioni di esso è informata al principio sostanzialistico e non formalistico (quest'ultimo dichiarato espressamente non sempre conforme alle esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione).
15.1. In ragione delle considerazioni appena rimarcate – allora – il primo motivo di gravame va respinto.
16. Con altro motivo di censura, poi, gli appellanti impugnano la sentenza per avere quest'ultima ritenuto provenire gli elementi di prova (addotti dall' CP_1
a sostegno della misura sanzionatoria) dalla denuncia di del febbraio 2020 Pt_3
(anziché da accertamenti compiuti nel 2019).
4 17. La censura è sprovvista d'interesse a impugnare, non risultando essa – quand'anche sussistente – imprescindibile ai fini della tenuta del ragionamento decisorio (del primo giudice).
18. Non è – infatti – inibito all' d'avvalersi di dichiarazioni (di lavoratori) CP_1 rese in data antecedente a quella di rilascio (all'azienda ispezionata) del verbale di primo accesso ispettivo.
19. A ciò si aggiunga come la mancata ostensione delle dichiarazioni vagliate dall' (peraltro compendiate all'interno del verbale unico d'accertamento CP_1
e notificazione), cui la società riconduce la lesione del proprio diritto di difesa, è giustificata (come chiarito – fra le altre – da Cons. Stato, sent. n. 5779/2014) per
«prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte del datore di lavoro,
[...] e preservare, in un contesto più ampio, l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro», con prevalenza per «la tutela apprestata dall'ordinamento alle esigenze di riservatezza delle suddette dichiarazioni, contenenti dati sensibili la cui divulgazione potrebbe comportare, nei confronti dei lavoratori, azioni discriminatorie o indebite pressioni, [...] principio generale che, come tale, opera a prescindere dalla circostanza che l'istante sia o meno il datore di lavoro dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni».
20. Le dichiarazioni sono state comunque accluse dall' al proprio CP_1 verbale d'accertamento e notificazione: donde l'insussistenza della lamentata frustrazione del diritto di difesa aziendale.
21. Con un terzo motivo d'impugnazione – ancora – gli appellanti evidenziano il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il Tribunale, nell'omettere – ai fini della valutazione d'inverosimiglianza delle risultanze ispettive – di valorizzare gli esiti delle conciliazioni sindacali intervenute fra la società e le lavoratrici (i cui rapporti avrebbero – poi – formato oggetto dell'attività ispettiva).
22. Sennonché – sulla base d'un condivisibile e consolidato indirizzo applicativo
(puntualizzato nella nota n. 17056 del 10 novembre 2009 del Ministero del
Lavoro), la conciliazione (intervenuta fra le parti contrattuali, quindi res inter alios acta per l ), oltre a non essere opponibile all' (sia nell'ipotesi in CP_1 CP_4 cui abbia riguardato la qualificazione del rapporto sia qualora abbia regolato profili patrimoniali della relazione lavorativa), è sprovvista d'efficacia paralizzante
(nei confronti dell'Amministrazione e dei suoi poteri ispettivi), poiché la potestà
(pubblicistica) esercitata dall' trascende le eventuali concessioni CP_1
5 reciproche intervenute fra gli interlocutori negoziali, al fine di prevenire o interrompere una lite.
23. Come evincibile dalla lettura della nota – invero – «L'autonomia della transazione rispetto al rapporto giuridico sottostante esclude che dalle reciproche concessioni possano trarsi elementi di prova circa l'effettività del rapporto di lavoro e della qualifica ad esso attribuita dalle parti. Da tale principio discende
[...] che nei casi di intervenuta conciliazione tra il lavoratore e il datore di lavoro e in special modo nei casi, come quello di specie, in cui la transazione abbia per oggetto solo le rivendicazioni economiche del lavoratore l'Amministrazione procedente non perde il potere-dovere di portare a conclusione la procedura sanzionatoria anche nei suoi sviluppi processuali».
24. Da ultimo, la circostanza per la quale le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori sarebbero inattendibili, in conseguenza dei progressi contenziosi sussistenti tra l'azienda e i dichiaranti, non può condividersi.
25. Tali lavoratori – infatti – non possono dirsi titolari d'un interesse differenziato e qualificato a un determinato epilogo del procedimento ispettivo, così come del giudizio (intentato nei confronti dell' dall'azienda destinataria della CP_1 relativa ordinanza), data l'autonomia, la diversità di presupposti, e l'alterità di parti processuali, intercorrenti tra le separate e non intercomunicanti vicende giudiziarie eventualmente parallele.
26. Per tutte le ragioni illustrate sopra – quindi – l'appello va respinto integralmente.
27. Le spese di lite sono liquidate ai sensi dei parametri vigenti (di cui al d. m.
55/2014, come aggiornato), tengono conto del pertinente scaglione di valore, della complessità della causa, e del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate secondo il prospetto seguente, con applicazione della decurtazione del venti percento ex art. 152 bis c.p.c., data l'avvenuta costituzione giudiziale dell'Ente a mezzo di propri funzionari, e ai sensi dell'art. 9, d. lgs.
149/2015 (come convertito):
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi): € 2.032,00
6 Compenso dovuto (valori minimi): € 2.032,00
28. Alla luce dell'esito del gravame, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale raddoppio del contributo unificato posto a carico delle parti appellanti, ferme le valutazioni del caso da compiersi a cura della Cancelleria.
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore, quest'ultimo appellante anche in proprio, nei confronti dell' – Sede di , in Controparte_1 CP_1 CP_1 persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, e liquidate in 2.032,00 euro complessivi, oltre accessori come per legge;
- dà atto – infine – della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R.
115/2002, come inserito dall'art. 1, XVII c., l. 228/2012, dei presupposti per il versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 25 novembre 2025.
Il relatore
IL NA
La presidente
LL LE
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