Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/03/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 3337/2022 promosso da
,nato a [...] il [...], C.F.: 'rappresentato e Parte 1 C.F. 1
difeso dall'Avv. Russo Giuseppina
Ricorrente -
e da
Controparte 1 nata a [...] il [...], C.F.: C.F. 2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marino Marina
Resistente -
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola,
Interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Accoglimento della domanda come da note di trattazione scritta del 10.2.2025.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.5.2022 il ricorrente Parte 1 chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il Napoli in data 8.9.2010 con CP 1 Persona 1 n. Nola il 27.1.2013, minorenne;
il[...] , dalla cui unione è nata una figlia
In data 22.11.2022 si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente chiedeva stabilirsi affido congiunto della minore nonché la determinazione del contributo al mantenimento della stessa.
A scioglimento dell'udienza del 12.12.2022 nella quale venivano sentite entrambe le parti, il
Presidente istruttore confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione e rinviava all'udienza del 29.5.2023.
Nelle more del giudizio le parti addivenivano ad un accordo per la definizione della causa e depositavano istanza di anticipazione dell'udienza del 15.12.2025 per l'escussione dei testi;
il
Presidente, pertanto, fissava il termine ex art. 127 ter cpc per il deposito note con scadenza al
24.2.2025 da intendersi udienza figurata di precisazione conclusioni.
Le parti, con note telematiche del 10.2.2025 depositavano per il tramite dei rispettivi difensori un accordo, ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni trasfuse in atti.
Il Presidente, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava la causa al Collegio senza i termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Nella fattispecie è invero provato il titolo addotto a sostegno della stessa, e cioè sentenza di separazione n. 618/2021 del 1.4.2021 emessa dal Tribunale di Nola, previa comparizione delle parti dinanzi al GD dal Presidente in data 13.11.2017, risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda, stando alle risultanze istruttorie, visto che non risulta essere contestata la interruzione dello stato di separazione. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) 1.1.12.1970, n.898, così come modificata dall'art.5 della l.n.74/87. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno, e perciò non più ripristinabile, la comunione spirituale e materiale, che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge.
Quanto ai provvedimenti accessori, come precisato nelle note in sostituzione di udienza depositate in data 10.2.2025, si ritiene che le relative condizioni siano congrue e nell'interesse delle parti, nonché della figlia minore.
Dalle risultanze emerge che le parti hanno svolto e svolgono in modo equilibrato la bigenitorialità ragion per cui è attuabile l'affido condiviso della minore Per 1 con collocazione presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come da accordo sottoscritto dalle parti.
Quanto al contributo al mantenimento della prole, il Tribunale prende atto che le parti convengono che il sig. Parte_1 versi alla sig. CP 1 mensilmente la somma di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento della minore.
In merito alle spese straordinarie questo Tribunale prende atto che le parti convengono che le stesse, nello specifico quelle necessarie all'istruzione, all'attività ludica, sportiva e alle vacanze della minore saranno a carico della madre, mentre le spese mediche straordinarie non rientranti tra quelle coperte dal S.S.N. saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i coniugi.
Il Tribunale prende atto che entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa in punto di contributo al mantenimento;
la sig. CP_1 dichiara altresì di rinunciare a tutte le pretese economiche nei confronti del sig. Parte_1 relative alle spese straordinarie sostenute dalla stessa nell'interesse della minore Per 1 sino a data odierna.
Le parti convengono che l'assegno unico spettante per la minore sarà percepito interamente dalla sig.ra CP 1
Questo Tribunale prende altresì atto che entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare espressamente ad ogni richiesta formulata nei rispettivi atti.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti, ragion per cui tale parte è stato posto in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Spese compensate.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il Napoli in data 8.9.2010 da Parte 1 nato a [...] il [...] e Controparte_1 nata a [...] il
27.12.1976 (atto n. 124, parte II, serie A, sez. P, anno 2010);
2) Dispone affido condiviso della minore Per_1 con collocazione presso l'abitazione della madre sita in Marigliano al Corso Umberto I n. 425 con diritto di visita paterno come da accordo: il padre potrà tenere con sé la minore il martedì ed il giovedì nella settimana che non comprende i weekend, dall'uscita da scuola, dove lo stesso si recherà a prenderla, sino alle ore 20 (21,30 nei periodi di vacanza scolastica); il padre terrà con sé la minore per due fine settimana al mese alternati, dall'uscita da scuola del venerdì ( o dalle ore 10 nel periodo di vacanza) sino alle ore 20 della domenica ( 21,30 nei periodi di vacanza scolastica); il padre terrà la minore per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti il Natale o Capodanno, alternandosi negli anni, il giorno di Pasqua o del lunedì in albis, dalle ore 10 alle ore 22 ad anni alterni;
il sig. Parte_1 terrà la minore per un mese, anche da spezzettare, nelle vacanze estive, periodo da concordare a cura dei genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
la minore sarà con il padre nel giorno della festa del papà, nel giorno dell'onomastico e compleanno del padre, mentre il compleanno e l'onomastico della mamma lo trascorrerà con la stessa;
il compleanno della minore verrà festeggiato con entrambi i genitori anche in orari diversi qualora non fosse possibile far festa insieme.
3) Determina in euro 300,00 il contributo per il mantenimento della minore Per 1 da porsi a carico del sig. Parte_1 e da corrispondersi alla sig.ra CP_1 entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico, spese straordinarie ripartite come da accordi da intendersi ivi ripetuti e trascritti;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.87;
5) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 3.3.2025.
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca