Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5891/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 24.9.2022 da
(P.I. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in CONEGLIANO, via M. STABILE 85, presso gli Avv.ti ENRICO
NAPOLI e MARCO RIMI, che la rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE contro appresentata da Controparte_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA G.e L. OLIVI N CP_2 P.IVA_2
34 31100 TREVISO, presso l'Avv. GRELLI ENZO che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE OPPONENTE
- Insistono preliminarmente sulle richieste istruttorie formulate con memoria autorizzata n. 2 e per l'ammissione delle CTU contabile, stante che, diversamente da quanto sostenuto ex adverso, le contestazioni sollevate circa i rapporti per cui è causa e l'indicazione del saldo contabile finale non sono assolutamente generiche bensì supportate da valide ragioni tecnico-contabile meglio esposte nella preg.ma consulenza a firma del Dott. , regolarmente depositata e ammessa;
Persona_1
1
- contestano altresì tutto quanto dedotto ed eccepito in atto di citazione nonché nelle successive memorie autorizzate ex art. 183, co V, n. 1 e 2, c.p.c. (ritualmente depositate), non avendo di fatto controparte fornito la prova a) della propria legitimatio ad causam e ciò per tutte le motivazioni in diritto spiegate in atto di citazione nonché nelle successive memorie autorizzate n. 1;
b) del credito assertivamente vantato nella misura indicata in decreto stante che la documentazione prodotta nel corso del giudizio, a sostegno della pretesa azionata, risulta assolutamente incompleta e/o inconferente;
a tal riguardo si richiama il consolidato insegnamento della Suprema Corte che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ha più volte affermato come trovino applicazione le ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, trattandosi di un giudizio di cognizione piena (Cfr. ex multis Cass. Civ., Sent. n. 17371/2003; Cass. Civ. Sent. n. 6421/2003); ne consegue che oggetto del giudizio di opposizione è proprio la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria (Cfr. ex multis Cass. Civ. Sent. n. 15026/2005; Cass. Civ. n. 15186/2003, Cass.
Civ. n. 6663/2002) e che quindi il diritto del preteso creditore (convenuto nel giudizio di opposizione ma attore in senso sostanziale) deve essere adeguatamente provato.
Infine Gli Avv.ti Enrico Napoli e Marco Rimi insistono, in subordine e solo nell'ipotesi in cui la causa venga posta in decisione, per il rigetto delle richieste e delle domande formulate ex adverso, chiedendo di converso l'accoglimento delle proprie domande come formulate in atto di citazione e in parte modificate nella memoria autorizzata n. 1 che si riportano qui a seguire per comodità espositiva:
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della “ Controparte_1
stante il difetto e la carenza di prova circa la titolarità del credito presuntivamente
[...]
reclamato, nonché per i motivi meglio rappresentati al paragrafo 1);
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO e solo nella non temuta ipotesi in cui si dovesse accertare la legitimatio ad causam di controparte
2 - Ammettere ed accogliere la presente opposizione e, facendovi diritto nel merito e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace, annullare o con qualsiasi statuizione revocare il predetto decreto ingiuntivo per tutti i motivi e le ragioni esposte in narrativa;
- in conseguenza ritenere e dichiarare, pertanto, non dovuti dalla gli importi Parte_1
a qualsiasi titolo richiesti e/o registrati dall'Istituto di Credito e di cui all'impugnato decreto ingiuntivo, oltre interessi e spese procedura e spese legali per nullità assoluta dei contratti di fideiussioni in quanto i relativi contratti sono stati posti in essere in palese violazione delle norme antitrust (nonché per gli ulteriori motivi sopra meglio esposti) e, per l'effetto, revocare e dichiarare il decreto ingiuntivo n. 1602/2022 del
23/06/2022 nullo, inammissibile;
IN SUBORDINE
- accertata e dichiarata l'illegittimità dei contratti e/o lettere contratto riferite a tutte le fideiussioni prodotte in quanto poste in palese violazione della Legge Antitrust (art. 2 L. 287/90) e/o comunque contenenti clausole contrarie a norme imperative di legge ex art. 1428 c.c. (oltre che in contrasto alle norme sovrannazionale di cui agli art. 101 e 102 del TFUE) con conseguente declaratoria di nullità assoluta delle stesse e piena liberazione dell'odierna società opponente per le garanzie, a suo tempo, verosimilmente prestate per le obbligazioni assunte dalla società debitrice principale Ge . Controparte_3
Solo ed esclusivamente, nella non temuta ipotesi in cui l'On.le Decidente non dovesse dichiarare la nullità assoluta delle predette fideiussioni, si chiede voler
- ritenere e dichiarare la nullità relativa delle fideiussioni (relativamente alle clausole che riproducono al loro interno il contenuto di cui agli art. 2, 6, 8 dello schema ABI) per tutti i motivi meglio argomentati nella presente memoria e, per l'effetto,
- dichiarare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c..; in conseguenza, accertare e dichiarare la piena liberazione dell'odierna società opponente per le garanzie a suo tempo, verosimilmente prestate, per le obbligazioni assunte dalla società debitrice principale Ge. ; Controparte_3
- dichiarare comunque che nessun importo è dovuto dalla odierna attrice/opponente; infine SOLO NEL CASO DI NON ACCOGLIMENTO DELLE ECCEZIONI
SOLLEVATE IN MERITO AL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI
AMCO E NELLA NON TEMUTA IPOTESI IN CUI CODESTA AUTORITA'
GIUDICANTE NON DOVESSE RITENERE LA PROPRIA COMPETENZA
RATIONE MATERIA A GIUDICARE IN MERITO ALLA DOMANDA DI
3 NULLITÀ DEI CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE PER CONTRASTO CON LA
NORMATIVA ANTITRUST
Si chiede fin da ora voler dichiarare la sospensione del presente procedimento di opposizione nei confronti degli odierni attori/opponenti (volendo altresì indicare d'ufficio il Giudice competente ratione materia limitatamente all'azione di nullità delle fideiussioni) e ciò al fine di permettere a questi ultimi di poter riassumere la questione innanzi il Tribunale competente per materia.
IN VIA ULTERIORMENTE GRADUATA NEL MERITO, senza recesso alcuno dalle superiori domande e soltanto nella non temuta ipotesi di effettivo accertamento di validità delle fideiussioni:
- Rideterminare il saldo dei rapporti di conto corrente per cui è causa (conto ordinario e anticipi), epurandoli dal tasso ultralegale di interessi, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese, dalle altre voci applicate e mai pattuite o pattuite in modo indeterminato, con corretta applicazione delle condizioni economiche previste dai contratti, mediante nomina di apposita consulenza tecnica contabile;
Con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori, come per legge, da distrarre in favore degli Avv.ti Enrico
Napoli e Marco Rimi che si dichiarano antistatari.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
In via preliminare – nel merito
Rigettare la domanda volta ad accertare e dichiarare il presunto difetto di legittimazione attiva di
[...]
in quanto infondata e pretestuosa per le ragioni suesposte. Controparte_1
In via principale – nel merito rigettare tutte le domande di controparte, anche svolte in via subordinata, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1602/2022 emesso dal Tribunale di Treviso, ovvero condannare l'attrice opponente alla diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia.
In ogni caso
Con rifusione integrale di spese, anche forfettarie, e di compensi professionali, ivi compresi gli accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto tempestiva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 1602/2022 del 23/06/2022, con cui le è stato
4 ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 182.148,77, oltre interessi e spese.
[...]
Nel ricorso monitorio veniva rappresentato:
1) che con atto del 25.11.2020, produttivo di effetti giuridici dal 01.12.2020, Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (“Società Scissa” o BMPS) si era scissa in CP_1
(“Società Beneficiaria”), trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività (“Compendio Scisso”), trasferimento di cui era stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151;
2) che nel “Compendio Scisso” era incluso il credito già vantato da BMPS nei confronti di derivante da una pluralità di fideiussioni da tale società Parte_1
rilasciate a garanzia di obbligazioni assunte verso l'istituto di credito da GE.
[...]
e precisamente: da una garanzia fino alla concorrenza di € 320.000,00 CP_3
rilasciata in data 8.7.2015, da una garanzia fino alla concorrenza di € 10.000,00 rilasciata in data 8.7.2015; da un'ulteriore garanzia fino alla concorrenza di €
400.000,00 rilasciata in data 15.7.2016;
3) che GE. aveva intrattenuto con BMPS una pluralità di rapporti Controparte_3
negoziali (per la relativa individuazione, per brevità, si rinvia all'elenco contenuto alla pag. 4 del ricorso monitorio);
4) che, nonostante l'avvenuta costituzione in mora, la revoca di tutti gli affidamenti accordati alla società debitrice principale e il recesso dai rapporti intrattenuti con la stessa, il credito della cessionaria era rimasto insoddisfatto;
5) che GE. era infine stata dichiarata fallita con sentenza del Controparte_3
30.11.2018, ragione per cui l'ingiunzione di pagamento veniva rivolta nei confronti della società garante.
A fondamento dell'opposizione viene eccepito innanzitutto il “difetto di legittimazione attiva di . Controparte_1
Sostiene la società opponente che non abbia fornito la prova di essere divenuta CP_1
titolare del credito oggetto di ingiunzione in forza dell'operazione di scissione parziale di
BMPS sopra menzionata.
5 Va precisato preliminarmente che non si tratta di questione di legittimazione attiva, ma di merito.
La domanda è stata infatti proposta da che si pone, rispetto all'odierna attrice CP_1
opponente (convenuta in senso sostanziale), secondo quanto indicato nel ricorso monitorio, quale soggetto portatore di un credito.
“La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass.
14468/2008 e, in senso conforme, Cass. 24791/08, Cass. 11284/10).
Altra e distinta questione è invece quella posta nel presente procedimento, relativa alla effettiva titolarità della posizione soggettiva - in questo caso attiva - vantata in giudizio, che integra al contrario “un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. S.U. 2951/16).
Ciò posto, l'eccezione sollevata dall'opponente si fonda sul molteplici rilievi: che del c.d.
“compendio scisso” sia stata data solo una sintetica e generica descrizione, che sia priva di valore e/o efficacia legale ai fini del perfezionamento della presunta cessione di crediti la generica dichiarazione di un funzionario di banca prodotta in sede monitoria e infine che sia inidoneo a provare il perfezionamento della fattispecie traslativa il semplice avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, privo di valenza costitutiva e/o sanante.
6 La società opponente - da ultimo anche in comparsa conclusionale - ha affermato di non contestare la validità dell'operazione di scissione parziale invocata dalla convenuta, ma ha ribadito l'assoluta carenza di documentazione a riprova della titolarità del credito reclamato, in particolare della circostanza che esso fosse incluso nel c.d. “Compendio
Scisso”.
Orbene, la circostanza che - quale fatto storico - sia intervenuta l'operazione di scissione parziale invocata dalla convenuta non ha formato oggetto di specifica contestazione ed è in ogni caso provata dalla produzione di estratto della Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda
n. 151 del 29.12.20 (doc. 2 monitorio), che riporta nell'intestazione “Scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in favore di
[...]
– Avviso di cessione dei rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. Controparte_4
58, comma 2 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni (“TUB”) …”
Parte convenuta opposta non ha tuttavia prodotto - a fronte della contestazione sollevata dall'opponente quale primo motivo di opposizione - né il contratto di scissione parziale
(pur avendone citato gli estremi sin dal ricorso monitorio), né l'integrale pubblicazione dell'avviso in G.U., limitandosi ad allegarne il semplice frontespizio.
La giurispudenza di legittimità è giunta ad affermare, con riferimento a fattispecie – come quelle in esame – in cui il contratto di cessione non sia contestato nella sua storica esistenza, che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass.
4277/23 e, in senso conforme, Cass. 31188/2017: “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”). Poichè l'art. 58 TUB non prescrive che, nella pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, siano indicati i confini dei crediti
7 ceduti, la pubblicazione stessa non può quindi - in astratto - essere considerata di per sè idonea a fornire la prova della titolarità del credito in capo al soggetto che se ne afferma cessionario, ma occorre - in concreto
- esaminare il contenuto dello specifico avviso di cessione, per verificare, da un lato, se “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”, dall'altro, se - soddisfatto tale requisito di determinatezza - il credito oggetto di causa rientri in tali categorie”.
Nel caso concretamente in esme, in cui peraltro non è avvenuta una cessione in blocco di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a BMPS, ma solo di alcuni e precisamente solo di quelli compresi nel c.d. “Compendio Scisso”, l'indicazione dei rapporti o, quanto meno, delle categorie di crediti ceduti avrebbe dovuto essere rigorosa: la produzione solo parziale della G.U. non consente però di effettuare una tale verifica e, a fortori, essa non è possibile attraverso l'esame del contratto di scissione, che non è stato prodotto.
La parte convenuta opposta richiama la produzione documentale effettuata già in sede monitoria (doc. 3), costituita da una dichiarazione proveniente da BMPS e indirizzata ad
, in cui viene attestato che le posizioni creditorie nei confronti di GE.CO. Group CP_1
S.r.l. (e quindi quelle di cui l'odierna opponente dovrebbe rispondere quale garante) erano state ricomprese nell'operazione di scissione parziale e quindi cedute ad . CP_1
L'attrice opponente, tuttavia, sin dall'atto introduttivo, ha contestato l'efficacia probatoria di tale documento, definito “una generica dichiarazione di un funzionario di banca di cui si disconosce, in questa sede, qualsiasi valore e/o efficacia legale ai fini del perfezionamento della presunta cessione di crediti”.
Il rilievo è fondato.
E' infatti assorbente, rispetto ad ulteriori profili, osservare che si tratta di dichiarazione priva di dati che consentano l'identificazione del sottoscrittore e, di conseguenza, di accertare la titolarità in capo allo stesso di poteri rappresentativi dell'istituto di credito per conto del quale tale dichiarazione è stata rilasciata.
Nè tale carenza probatoria originaria è stata colmata attraverso la produzione, nel corso del giudizio di opposizione, di ulteriore documentazione da parte di o mediante la CP_1
formulazione di istanze istruttorie.
8 Si deve quindi concludere nel senso della mancata dimostrazione della titolarità del credito azionato in capo alla convenuta opposta.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione ha carattere assorbente e rende superfluo l'esame di quelli ulteriori proposti.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato, con condanna alla rifusione delle spese di lite che segue la soccombenza di parte convenuta opposta.
Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di valore di riferimento, a parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per quelle di istruttoria/trattazione, stante la natura documentale della causa, e decisionale, non essendo stata depositata memoria di replica da parte dell'attrice opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1602/2022 del 23/06/2022 di questo Tribunale;
2) condanna rappresentata Controparte_1
da alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_2 [...]
, che liquida in euro 9.142,00 per onorari, oltre Parte_1
rimborso spese generali, IVA e CPA.
Treviso, 10 giugno 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
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