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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 441 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(c.f. e p.i. ), (c.f.), con sede a Nuoro ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Sassari presso l'avv. Carlo De Cesaro del Foro di
Sassari, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante contro
(c.f. )), residente a [...]ed CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Sassari, presso gli avv.ti Francesca Maddalena e
Celestino Chia del Foro di Sassari, che lo rappresentano e difendono per procura in atti, appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte d'appello adita, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione,
- condannare il sig. al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
della somma di € 5.068,10, e/o accertare che il credito di
[...] Pt_1
in forza delle fatture intimate con l'atto di ingiunzione opposto è di
[...]
€ 5.068,10 oltre interessi come da Regolamento del Servizio Idrico
Integrato e/o della ulteriore somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa;
in via subordinata,
- accertare e dichiarare che in forza delle disposizioni di cui alla Carta e al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, la ricostruzione dei consumi presunti relativi al periodo 01.01.2007-22.07.2015 imputati con la fattura del 25.07.20216 deve essere operata tenuto conto dei dati rilevati dal misuratore matricola 15BA060251 installato in data
22.07.2015 ed è pari a 1688 mc. Per un totale di € 2.572,56; per l'effetto,
- condannare il sig. al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
della somma di € 2.572,56, come sopra determinata, per la fattura
[...]
del 25.07.2016 e della somma di € 55,39 per la fattura del 06.10.2014, e così per complessivi € 2.627,95, oltre interessi come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o della ulteriore somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa;
pagina 2 di 11 - in ogni caso con vittoria di spese e competenze d'avvocato, oltre accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio e di consulenza tecnica d'ufficio. Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello adita, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione,
- rigettare in quanto inammissibili e infondati i motivi di appello proposti da e per l'effetto confermare la sentenza di Parte_1
primo grado del Tribunale di Cagliari n. 588 del 2020 R.G. n.
9141/2017, del 11 04.03.2020 pubblicata in pari data, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- in subordine accertare e dichiarare in misura minima i presunti
CP_ consumi, tenuto conto che il nucleo familiare del è composto da solo due persone, e posto che in base alla CTU la ricostruzione dei consumi presunti relativi al periodo 01.01.2007-22.07.2015 imputati con la fattura del 25.07.20216 non può essere operata tenuto conto dei dati rilevati dal misuratore matricola 15BA060251 installato in data 22.07.2015, e che nella stessa ricostruzione viene applicata la tariffa industriale in luogo di quella residente. Inoltre dai consumi, devono essere sottratti gli importi di euro 508,61, già corrisposti ad con la sentenza di primo grado, “Il credito di Pt_1 Pt_1
ammonta pertanto a complessivi euro 508,61 (=453,22+55,39), oltre interessi legali dalla data dell'ingiunzione notificata il 22.08.2017, fino al saldo;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte
CP_ dall'attore/appellante contro per i motivi esposti in narrativa.
pagina 3 di 11 - con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e di consulenza tecnica d'ufficio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1 Parte_1
Cagliari affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, venisse dichiarata la nullità o la revoca dell'atto di ingiunzione di pagamento n.
8988/2017 del 31 luglio 2017 emessa nei propri confronti per il pagamento di euro 5.068,10.
Per quanto rileva in questa sede, a sostegno della propria domanda l'attore eccepì:
i. la prescrizione della fattura del 25 luglio 2016, in quanto riferita a forniture dell'anno 2005;
ii. il malfunzionamento del contatore, risultante dai consumi anomali rispetto a quelli effettivi, inutilmente segnalati al gestore. resistette, contrastando l'eccezione di prescrizione e precisando, Pt_1
quanto all'asserito malfunzionamento del contatore, che i consumi, nel corso degli anni, erano stati sempre costanti e che, pertanto, il contatore non presentava alcuna anomalia.
*
Con la sentenza n. 588 pubblicata in data 4 marzo 2020, in parziale accoglimento dell'opposizione, il Tribunale dichiarò la prescrizione per i consumi fino al 2 gennaio 2012.
Per il periodo successivo, il Tribunale ritenne che non fossero provati i consumi, stanti la contestazione circa il corretto funzionamento del misuratore,
pagina 4 di 11 sostituito in data 22 luglio 2015, e l'impossibilità di procedere alla verifica del suo funzionamento per irreperibilità dell'apparecchio; conseguentemente il primo giudice ritenne dovuti solamente l'importo per il periodo successivo alla sostituzione del contatore (euro 453,22) e quello (euro 55,39) relativo alla fattura n. 201402441621, non contestata, per un totale di euro 508,61, oltre interessi legali dal 22 agosto 2017 al saldo.
Infine, il primo giudice condannò il gestore a rifondere all'opponente tre quarti delle spese di lite.
*
2. Contro la sentenza ha proposto impugnazione affidandosi a due Pt_1
censure:
a) con la prima delle quali ha eccepito di avere interrotto la prescrizione in data 13 dicembre 2011;
b) con la seconda delle quali ha lamentato che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, dalla documentazione agli atti risultava che la sostituzione del contatore fosse avvenuta in presenza di il quale non aveva mai richiesto la messa in prova CP_1
del misuratore né eccepito il presunto malfunzionamento, e che, in ogni caso, i consumi erano sempre stati costanti, o addirittura, inferiori, ma in linea con i dati registrati dal secondo contatore installato nel 2015.
Tanto esposto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la Pt_1
conferma dell'atto di ingiunzione di pagamento e, in via subordinata, la condanna di al pagamento della somma di euro 5.068,10. CP_1
pagina 5 di 11 ha resistito all'appello. CP_1
* * *
3. Con la sentenza non definitiva n. 364, pubblicata il 24 novembre 2023, questa Corte ha riconosciuto la parziale fondatezza del primo motivo e, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto prescritti i soli crediti relativi ai consumi per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2006 e ha affermato il diritto di di ottenere il pagamento della fornitura nel periodo 1 gennaio Pt_1
2007-22 luglio 2015 (data di sostituzione del contatore), oltre all'importo di euro 453,22 i.i., siccome accertato, con statuizione non oggetto di impugnazione, dal Tribunale per il periodo successivo alla sostituzione del misuratore.
Quanto al secondo motivo, la sentenza non definitiva ha ritenuto la necessità di determinare il corretto funzionamento del contatore con matricola n. 96091041 o, in caso di sua irreperibilità, i consumi presunti con riferimento al periodo in contestazione ed in relazione all'art.
6.5 della Carta del Servizio
Idrico Integrato, attraverso consulenza tecnica d'ufficio.
La causa è stata, conseguentemente, rimessa in lettura per dare corso all'accertamento, all'esito del quale la causa è stata nuovamente tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
*
4. Attraverso la c.t.u. depositata il 6 giugno 2024 è stato accertato che il contatore matricola 96091041 sostituito in data 22/07/2015 non è più nella disponibilità di in quanto rottamato (cfr. comunicazione del Parte_1
perito di parte del gestore, all. 2 c.t.u.).
pagina 6 di 11 Conseguentemente, in applicazione dell'orientamento richiamato dal primo giudice e confermato dalla sentenza non definitiva di questa Corte, deve ritenersi che il gestore non abbia dato prova del corretto funzionamento del misuratore dei consumi e, dunque, della veridicità dei consumi addebitati all'utente.
Tale mancata prova non comporta, però, che nulla sia dovuto per la somministrazione effettuata nel periodo interessato, giacché deve trovare applicazione il criterio suppletivo dell'art. B.35 del Regolamento S.I.I. il quale attribuisce al gestore, in assenza di letture effettive, il potere di procedere alla stima dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza.
Per rispondere al quesito relativo alla ricostruzione dei consumi presunti, verificata la non disponibilità di fatture antecedenti il periodo in contestazione
(1 luglio 2007-22 luglio 2015), il c.t.u. ha provveduto ai sensi dell'art.
6.5 della
Carta S.I.I., espressamente richiamato nel quesito C.
La Carta definisce le modalità con le quali devono essere ricostruiti i consumi presunti: media delle ultime tre fatture periodiche non oggetto di errori.
In mancanza di consumi storici è previsto il riferimento ai consumi medi periodici per la tipologia dell'utenza.
Il c.t.u. ha ricavato, dallo stesso sito ufficiale del gestore, il dato di interesse
(consumi medi annui per tipologia dell'utenza domestico residente) pari a 122
pagina 7 di 11 mc/annui che equivale a 0,33 mc/g e, pertanto, ha quantificato i presunti consumi effettuati dalla ricorrente dal 01/01/2007 al 22/07/2015 […] in totale mc. 1.042,66.
Con le osservazioni alla bozza e, ancora, con le memorie conclusionali, ha contrastato tale metodologia e ha invocato una ricostruzione Pt_1
quanto più possibile aderente ai consumi storici dell'utenza, ovverosia sulla base delle letture del misuratore matricola 15BA60251 installato in data 22 luglio 2015.
Con la prima memoria conclusionale, poi, ha spiegato che, Pt_1
prendendo in considerazione i consumi registrati nell'intervallo di tempo dal 22 luglio 2015 al 28 novembre 2023 il pro die effettivo da utilizzare per la ricostruzione dei consumi, è di mc. 0,54 giornalieri per un totale di mc. 1688, per un importo così ricalcolato […] pari a € 2.572,56, mentre l'applicazione del criterio della media storica per tipologia di utenza renderebbe un corrispettivo di euro 1.380,40.
Questa Corte ritiene condivisibile la metodologia suggerita dall'appellante, in quanto maggiormente aderente alla ratio che ispira il citato art. B.35 del
Regolamento S.I.I., ovverosia la determinazione in via presuntiva dei consumi dell'utenza sulla base, però, di un dato storico e, dunque, effettivo, capace di rendere in maniera quanto più possibile vicino al vero la ricostruzione dei consumi di quell'utente specifico per il periodo in cui la mancata attendibile rilevazione dei consumi attraverso il contatore non consente di avere dato certo.
pagina 8 di 11 In questa prospettiva, il ricorso ai consumi medi periodici per la tipologia dell'utenza costituisce l'extrema ratio per il caso in cui non sia disponibile un dato storico.
Non vale osservare che il Regolamento e la Carta dei servizi facciano riferimento ai consumi storici precedenti al periodo oggetto di accertamento.
Atteso che tale previsione nasce dal fatto che, usualmente e tendenzialmente, l'esigenza di ricorrere alla ricostruzione presuntiva si presenta quando l'utente contesti il malfunzionamento del contatore in essere e non vi siano, dunque, letture successive cui fare ricorso, nel caso di specie l'attendibilità delle letture relative al periodo successivo a quello in contestazione è riconosciuta dallo stesso utente che –come sottolineato da nel proporre opposizione all'ingiunzione fiscale riconobbe che , con Pt_1
le fatture successive dopo la data di cambio del contatore, ossia in data
22.07.2015, i consumi ritornarono reali e nella media in base alla tipologia di utenza (terza pagina atto di opposizione, par. C).
CP_ Sottolineato come il non abbia contestato, neanche genericamente, i calcoli effettuati da sulla base dei consumi storici rilevati con il Pt_1
contatore installato nel 2015 e risultanti dall'analisi storico consumi (doc. 8 fascicolo primo grado , deve ritenersi fondata la pretesa creditoria Pt_1
dell'appellante, sicché il credito del gestore per i consumi del periodo 1 gennaio 2007- 22 luglio 2015 deve essere determinato in euro 2.572,56, in luogo di quello di euro 453,22 riconosciuto dalla sentenza di primo grado per il minor periodo 2 gennaio 2012- 22 luglio 2015.
pagina 9 di 11 Resta fermo il riconoscimento di euro 55,39 per la fattura del 6 ottobre
2014, già accertato con statuizione passata in giudicato da parte del primo giudice.
Sugli importi in questione sono dovuti gli interessi previsti dal Regolamento
S.I.I.
*
5. L'accoglimento parziale dell'impugnazione impone un nuovo governo delle spese di lite.
In considerazione del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione
CP_ sollevata dal sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite (comprese quelle di c.t.u. liquidate con decreto 14 aprile 2025) nella misura di un quarto con condanna dell'utente al pagamento dei residui tre quarti di entrambi i gradi del giudizio.
Sullo scaglione euro 1.101,00-5.200,00, i compensi sono liquidati ai valori medi per tutte le fasi del giudizio di primo e secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Pt_1
nei confronti della sentenza n. 588/2020 del Tribunale di
[...]
Cagliari e, per l'effetto,
2. condanna al pagamento di euro 2.572,56 per i CP_1
consumi del periodo 1° gennaio 2007- 22 luglio 2015, oltre gli interessi previsti dal Regolamento S.I.I., al netto dei pagamenti già
pagina 10 di 11 effettuati con riguardo a quello stesso periodo;
3. dichiara le spese processuali compensate per un quarto e condanna l'appellato alla rifusione della restante parte che liquida in:
a) euro 1.914,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il primo grado;
b) euro 2.186,30 per compensi ed euro 110,30 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente grado.
Cagliari, 25 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 441 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(c.f. e p.i. ), (c.f.), con sede a Nuoro ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Sassari presso l'avv. Carlo De Cesaro del Foro di
Sassari, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante contro
(c.f. )), residente a [...]ed CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Sassari, presso gli avv.ti Francesca Maddalena e
Celestino Chia del Foro di Sassari, che lo rappresentano e difendono per procura in atti, appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte d'appello adita, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione,
- condannare il sig. al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
della somma di € 5.068,10, e/o accertare che il credito di
[...] Pt_1
in forza delle fatture intimate con l'atto di ingiunzione opposto è di
[...]
€ 5.068,10 oltre interessi come da Regolamento del Servizio Idrico
Integrato e/o della ulteriore somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa;
in via subordinata,
- accertare e dichiarare che in forza delle disposizioni di cui alla Carta e al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, la ricostruzione dei consumi presunti relativi al periodo 01.01.2007-22.07.2015 imputati con la fattura del 25.07.20216 deve essere operata tenuto conto dei dati rilevati dal misuratore matricola 15BA060251 installato in data
22.07.2015 ed è pari a 1688 mc. Per un totale di € 2.572,56; per l'effetto,
- condannare il sig. al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
della somma di € 2.572,56, come sopra determinata, per la fattura
[...]
del 25.07.2016 e della somma di € 55,39 per la fattura del 06.10.2014, e così per complessivi € 2.627,95, oltre interessi come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o della ulteriore somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa;
pagina 2 di 11 - in ogni caso con vittoria di spese e competenze d'avvocato, oltre accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio e di consulenza tecnica d'ufficio. Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello adita, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione,
- rigettare in quanto inammissibili e infondati i motivi di appello proposti da e per l'effetto confermare la sentenza di Parte_1
primo grado del Tribunale di Cagliari n. 588 del 2020 R.G. n.
9141/2017, del 11 04.03.2020 pubblicata in pari data, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- in subordine accertare e dichiarare in misura minima i presunti
CP_ consumi, tenuto conto che il nucleo familiare del è composto da solo due persone, e posto che in base alla CTU la ricostruzione dei consumi presunti relativi al periodo 01.01.2007-22.07.2015 imputati con la fattura del 25.07.20216 non può essere operata tenuto conto dei dati rilevati dal misuratore matricola 15BA060251 installato in data 22.07.2015, e che nella stessa ricostruzione viene applicata la tariffa industriale in luogo di quella residente. Inoltre dai consumi, devono essere sottratti gli importi di euro 508,61, già corrisposti ad con la sentenza di primo grado, “Il credito di Pt_1 Pt_1
ammonta pertanto a complessivi euro 508,61 (=453,22+55,39), oltre interessi legali dalla data dell'ingiunzione notificata il 22.08.2017, fino al saldo;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte
CP_ dall'attore/appellante contro per i motivi esposti in narrativa.
pagina 3 di 11 - con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e di consulenza tecnica d'ufficio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1 Parte_1
Cagliari affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, venisse dichiarata la nullità o la revoca dell'atto di ingiunzione di pagamento n.
8988/2017 del 31 luglio 2017 emessa nei propri confronti per il pagamento di euro 5.068,10.
Per quanto rileva in questa sede, a sostegno della propria domanda l'attore eccepì:
i. la prescrizione della fattura del 25 luglio 2016, in quanto riferita a forniture dell'anno 2005;
ii. il malfunzionamento del contatore, risultante dai consumi anomali rispetto a quelli effettivi, inutilmente segnalati al gestore. resistette, contrastando l'eccezione di prescrizione e precisando, Pt_1
quanto all'asserito malfunzionamento del contatore, che i consumi, nel corso degli anni, erano stati sempre costanti e che, pertanto, il contatore non presentava alcuna anomalia.
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Con la sentenza n. 588 pubblicata in data 4 marzo 2020, in parziale accoglimento dell'opposizione, il Tribunale dichiarò la prescrizione per i consumi fino al 2 gennaio 2012.
Per il periodo successivo, il Tribunale ritenne che non fossero provati i consumi, stanti la contestazione circa il corretto funzionamento del misuratore,
pagina 4 di 11 sostituito in data 22 luglio 2015, e l'impossibilità di procedere alla verifica del suo funzionamento per irreperibilità dell'apparecchio; conseguentemente il primo giudice ritenne dovuti solamente l'importo per il periodo successivo alla sostituzione del contatore (euro 453,22) e quello (euro 55,39) relativo alla fattura n. 201402441621, non contestata, per un totale di euro 508,61, oltre interessi legali dal 22 agosto 2017 al saldo.
Infine, il primo giudice condannò il gestore a rifondere all'opponente tre quarti delle spese di lite.
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2. Contro la sentenza ha proposto impugnazione affidandosi a due Pt_1
censure:
a) con la prima delle quali ha eccepito di avere interrotto la prescrizione in data 13 dicembre 2011;
b) con la seconda delle quali ha lamentato che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, dalla documentazione agli atti risultava che la sostituzione del contatore fosse avvenuta in presenza di il quale non aveva mai richiesto la messa in prova CP_1
del misuratore né eccepito il presunto malfunzionamento, e che, in ogni caso, i consumi erano sempre stati costanti, o addirittura, inferiori, ma in linea con i dati registrati dal secondo contatore installato nel 2015.
Tanto esposto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la Pt_1
conferma dell'atto di ingiunzione di pagamento e, in via subordinata, la condanna di al pagamento della somma di euro 5.068,10. CP_1
pagina 5 di 11 ha resistito all'appello. CP_1
* * *
3. Con la sentenza non definitiva n. 364, pubblicata il 24 novembre 2023, questa Corte ha riconosciuto la parziale fondatezza del primo motivo e, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto prescritti i soli crediti relativi ai consumi per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2006 e ha affermato il diritto di di ottenere il pagamento della fornitura nel periodo 1 gennaio Pt_1
2007-22 luglio 2015 (data di sostituzione del contatore), oltre all'importo di euro 453,22 i.i., siccome accertato, con statuizione non oggetto di impugnazione, dal Tribunale per il periodo successivo alla sostituzione del misuratore.
Quanto al secondo motivo, la sentenza non definitiva ha ritenuto la necessità di determinare il corretto funzionamento del contatore con matricola n. 96091041 o, in caso di sua irreperibilità, i consumi presunti con riferimento al periodo in contestazione ed in relazione all'art.
6.5 della Carta del Servizio
Idrico Integrato, attraverso consulenza tecnica d'ufficio.
La causa è stata, conseguentemente, rimessa in lettura per dare corso all'accertamento, all'esito del quale la causa è stata nuovamente tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
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4. Attraverso la c.t.u. depositata il 6 giugno 2024 è stato accertato che il contatore matricola 96091041 sostituito in data 22/07/2015 non è più nella disponibilità di in quanto rottamato (cfr. comunicazione del Parte_1
perito di parte del gestore, all. 2 c.t.u.).
pagina 6 di 11 Conseguentemente, in applicazione dell'orientamento richiamato dal primo giudice e confermato dalla sentenza non definitiva di questa Corte, deve ritenersi che il gestore non abbia dato prova del corretto funzionamento del misuratore dei consumi e, dunque, della veridicità dei consumi addebitati all'utente.
Tale mancata prova non comporta, però, che nulla sia dovuto per la somministrazione effettuata nel periodo interessato, giacché deve trovare applicazione il criterio suppletivo dell'art. B.35 del Regolamento S.I.I. il quale attribuisce al gestore, in assenza di letture effettive, il potere di procedere alla stima dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza.
Per rispondere al quesito relativo alla ricostruzione dei consumi presunti, verificata la non disponibilità di fatture antecedenti il periodo in contestazione
(1 luglio 2007-22 luglio 2015), il c.t.u. ha provveduto ai sensi dell'art.
6.5 della
Carta S.I.I., espressamente richiamato nel quesito C.
La Carta definisce le modalità con le quali devono essere ricostruiti i consumi presunti: media delle ultime tre fatture periodiche non oggetto di errori.
In mancanza di consumi storici è previsto il riferimento ai consumi medi periodici per la tipologia dell'utenza.
Il c.t.u. ha ricavato, dallo stesso sito ufficiale del gestore, il dato di interesse
(consumi medi annui per tipologia dell'utenza domestico residente) pari a 122
pagina 7 di 11 mc/annui che equivale a 0,33 mc/g e, pertanto, ha quantificato i presunti consumi effettuati dalla ricorrente dal 01/01/2007 al 22/07/2015 […] in totale mc. 1.042,66.
Con le osservazioni alla bozza e, ancora, con le memorie conclusionali, ha contrastato tale metodologia e ha invocato una ricostruzione Pt_1
quanto più possibile aderente ai consumi storici dell'utenza, ovverosia sulla base delle letture del misuratore matricola 15BA60251 installato in data 22 luglio 2015.
Con la prima memoria conclusionale, poi, ha spiegato che, Pt_1
prendendo in considerazione i consumi registrati nell'intervallo di tempo dal 22 luglio 2015 al 28 novembre 2023 il pro die effettivo da utilizzare per la ricostruzione dei consumi, è di mc. 0,54 giornalieri per un totale di mc. 1688, per un importo così ricalcolato […] pari a € 2.572,56, mentre l'applicazione del criterio della media storica per tipologia di utenza renderebbe un corrispettivo di euro 1.380,40.
Questa Corte ritiene condivisibile la metodologia suggerita dall'appellante, in quanto maggiormente aderente alla ratio che ispira il citato art. B.35 del
Regolamento S.I.I., ovverosia la determinazione in via presuntiva dei consumi dell'utenza sulla base, però, di un dato storico e, dunque, effettivo, capace di rendere in maniera quanto più possibile vicino al vero la ricostruzione dei consumi di quell'utente specifico per il periodo in cui la mancata attendibile rilevazione dei consumi attraverso il contatore non consente di avere dato certo.
pagina 8 di 11 In questa prospettiva, il ricorso ai consumi medi periodici per la tipologia dell'utenza costituisce l'extrema ratio per il caso in cui non sia disponibile un dato storico.
Non vale osservare che il Regolamento e la Carta dei servizi facciano riferimento ai consumi storici precedenti al periodo oggetto di accertamento.
Atteso che tale previsione nasce dal fatto che, usualmente e tendenzialmente, l'esigenza di ricorrere alla ricostruzione presuntiva si presenta quando l'utente contesti il malfunzionamento del contatore in essere e non vi siano, dunque, letture successive cui fare ricorso, nel caso di specie l'attendibilità delle letture relative al periodo successivo a quello in contestazione è riconosciuta dallo stesso utente che –come sottolineato da nel proporre opposizione all'ingiunzione fiscale riconobbe che , con Pt_1
le fatture successive dopo la data di cambio del contatore, ossia in data
22.07.2015, i consumi ritornarono reali e nella media in base alla tipologia di utenza (terza pagina atto di opposizione, par. C).
CP_ Sottolineato come il non abbia contestato, neanche genericamente, i calcoli effettuati da sulla base dei consumi storici rilevati con il Pt_1
contatore installato nel 2015 e risultanti dall'analisi storico consumi (doc. 8 fascicolo primo grado , deve ritenersi fondata la pretesa creditoria Pt_1
dell'appellante, sicché il credito del gestore per i consumi del periodo 1 gennaio 2007- 22 luglio 2015 deve essere determinato in euro 2.572,56, in luogo di quello di euro 453,22 riconosciuto dalla sentenza di primo grado per il minor periodo 2 gennaio 2012- 22 luglio 2015.
pagina 9 di 11 Resta fermo il riconoscimento di euro 55,39 per la fattura del 6 ottobre
2014, già accertato con statuizione passata in giudicato da parte del primo giudice.
Sugli importi in questione sono dovuti gli interessi previsti dal Regolamento
S.I.I.
*
5. L'accoglimento parziale dell'impugnazione impone un nuovo governo delle spese di lite.
In considerazione del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione
CP_ sollevata dal sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite (comprese quelle di c.t.u. liquidate con decreto 14 aprile 2025) nella misura di un quarto con condanna dell'utente al pagamento dei residui tre quarti di entrambi i gradi del giudizio.
Sullo scaglione euro 1.101,00-5.200,00, i compensi sono liquidati ai valori medi per tutte le fasi del giudizio di primo e secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Pt_1
nei confronti della sentenza n. 588/2020 del Tribunale di
[...]
Cagliari e, per l'effetto,
2. condanna al pagamento di euro 2.572,56 per i CP_1
consumi del periodo 1° gennaio 2007- 22 luglio 2015, oltre gli interessi previsti dal Regolamento S.I.I., al netto dei pagamenti già
pagina 10 di 11 effettuati con riguardo a quello stesso periodo;
3. dichiara le spese processuali compensate per un quarto e condanna l'appellato alla rifusione della restante parte che liquida in:
a) euro 1.914,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il primo grado;
b) euro 2.186,30 per compensi ed euro 110,30 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente grado.
Cagliari, 25 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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