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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1507/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 9 maggio 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CATRA PAOLO APPELLANTE
e
(C.F. ), APPELLATO CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1664/2024 pubblicata il
29/10/2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con sentenza n. 1664/2024 pubblicata il 29/10/2024 il Tribunale di Rafusa accoglieva l'opposizione proposta da , e, per l'effetto, revocava Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1548/2021 del 02/11/2021, emesso dal Tribunale di
Ragusa nell'ambito del procedimento n. 3599/2021 R.G., condannando la al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Avverso la succitata pronunzia ha interposto appello, Parte_1 limitatamente al capo relativo alla condanna alle spese.
Sebbene regolarmente citata, non si è costituita la con Controparte_1
conseguente sua contumacia. Con atto del 25/03/2025 l'appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio per intervenuto accordo transattivo.
Indi all'udienza del 9 maggio 2025 è comparso il procuratore di parte appellante che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio e la Corte ha posto la causa in decisione.
***
Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 306 cpc.
Esso stabilisce che “il processo si estingue per rinunzia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione”.
Nel caso a mano ciò è avvenuto stante la formale rinunzia all'atto di appello dichiarata dall'appellante, senza che fosse necessaria l'accettazione della controparte rimasta contumace, e la espressa reiterazione della rinuncia all'udienza del 09/05/2025.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso avanti a questa
Corte, la dichiarazione di estinzione va pronunciata con sentenza.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1664/2024 pubblicata il
29/10/2024 così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1507/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 9 maggio 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CATRA PAOLO APPELLANTE
e
(C.F. ), APPELLATO CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1664/2024 pubblicata il
29/10/2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con sentenza n. 1664/2024 pubblicata il 29/10/2024 il Tribunale di Rafusa accoglieva l'opposizione proposta da , e, per l'effetto, revocava Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1548/2021 del 02/11/2021, emesso dal Tribunale di
Ragusa nell'ambito del procedimento n. 3599/2021 R.G., condannando la al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Avverso la succitata pronunzia ha interposto appello, Parte_1 limitatamente al capo relativo alla condanna alle spese.
Sebbene regolarmente citata, non si è costituita la con Controparte_1
conseguente sua contumacia. Con atto del 25/03/2025 l'appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio per intervenuto accordo transattivo.
Indi all'udienza del 9 maggio 2025 è comparso il procuratore di parte appellante che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio e la Corte ha posto la causa in decisione.
***
Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 306 cpc.
Esso stabilisce che “il processo si estingue per rinunzia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione”.
Nel caso a mano ciò è avvenuto stante la formale rinunzia all'atto di appello dichiarata dall'appellante, senza che fosse necessaria l'accettazione della controparte rimasta contumace, e la espressa reiterazione della rinuncia all'udienza del 09/05/2025.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso avanti a questa
Corte, la dichiarazione di estinzione va pronunciata con sentenza.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1664/2024 pubblicata il
29/10/2024 così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 2/2