TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/10/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 261/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
OV CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv. SERNIA SABINO e LISO CELESTE, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA SENATORE ONOFRIO JANNUZZI N. 21, ANDRIA;
RICORRENTE contro
( ) e Controparte_1 P.IVA_1 relative articolazioni territoriali, in persona del p.t., rappresentato e CP_2 difeso dalla dott. COLAFATI SABRINA ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliato C/O UFFICIO Controparte_3
STRADONE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 15 431 PARMA;
[...]
CONVENUTO OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Che l'On.le Giudice adito, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., voglia così provvedere:
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di
Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022).
2) Per l'effetto, condannare il al pagamento, in Controparte_4 favore della ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente 25,3 giorni per l'anno 2023/2024;
3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari».
Per la parte convenuta:
«- Rigettare il presente ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
- In subordine, nel caso di accoglimento della domanda attorea, tenuto conto delle eccezioni sollevate dall'Amministrazione resistente, rideterminare il quantum eventualmente dovuto, nella minor somma di € 355,56 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.3.2025, ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Parma di condannare il al pagamento in Controparte_4
Pag. 2 di 9 suo favore dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturate e non godute nell'a.s. 2023/2025.
2. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il Controparte_4
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto o, in subordine,
l'accoglimento del ricorso nella minor misura di € 355,56.
3. In seguito alla costituzione del , la ricorrente ha contestato il conteggio CP_4
di controparte, quantificando le spettanze in € 709,19.
4. Nelle successive difese il , prendendo atto del fatto che parte ricorrente CP_4
ha chiarito di non avere richiesto l'indennità anche per i giorni di festività soppresse, ha rimodulato il proprio conteggio in € 236,32.
5. La causa è stata quindi decisa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
7. Occorre prendere le mosse dalla normativa applicabile alla fattispecie.
8. L'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012 prevede che le ferie, i riposi e i permessi del personale della pubblica amministrazione «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». In via generale è perciò previsto un divieto di monetizzazione delle ferie non godute per il personale delle amministrazioni pubbliche.
9. La norma precisa però (con periodo aggiunto dall'art. 1 co. 55 l. 228/2012) che essa non trova applicazione «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
10. L'art. 1 co. 54 l. 228/2012 ha poi previsto che il personale docente «fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle
Pag. 3 di 9 attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale».
11. Con riferimento alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato, può quindi sintetizzarsi che la legge prevede la possibilità di godere le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e, a richiesta, in un massimo di altre sei giornate lavorative;
per i restanti giorni di ferie non godute è possibile chiedere un'indennità sostitutiva corrispondente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie.
12. Lo scrivente ritiene che la ricorrente abbia dimostrato il suo diritto a ricevere l'indennità sostitutiva il numero di giorni di ferie non godute analiticamente calcolato per i diversi a.s. di servizio negli atti difensivi, non potendosi accogliere la ricostruzione proposta dal , secondo cui andrebbero conteggiati tra i CP_4 giorni in cui il personale ha diritto di fruire delle ferie anche i giorni di giugno intercorrenti tra la fine delle lezioni e la fine del mese.
13. Questi giorni non possono infatti essere considerati come giornate di sospensione delle attività didattiche, dato che in quel periodo, pur non tenendosi lezioni, il corpo docente si deve dedicare a un complesso di impegni afferenti all'attività didattica, come l'elaborazione delle schede valutative degli studenti, i collegi docenti di fine anno e la preparazione degli esami.
14. Ciò anche in considerazione del fatto che, se i docenti con contratto in scadenza al 30 giugno fossero obbligati a fruire delle ferie dopo la sospensione delle lezioni, si avrebbe un trattamento differenziato rispetto ai docenti di ruolo, per i quali tali giorni non sono computati automaticamente come ferie.
15. Sotto altro profilo, si rileva che, con riferimento alla questione in esame, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha recentemente stabilito i seguenti principi di diritto:
«L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e
Pag. 4 di 9 l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione.
Qualora sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nel procedimento principale in modo da garantirne la conformità all'articolo 7 della direttiva
2003/88 e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, deriva da quest'ultima disposizione che il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell'indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato»
(CGUE Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite C-619/16 e C-684/16).
16. Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che la normativa interna che prevede la perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione entro un certo termine – ossia l'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall'art. 1 co. 55 l.
228/2012 – deve essere interpretata in conformità con l'art. 7 para. 2 direttiva
2003/88/CE che, secondo la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia
Pag. 5 di 9 stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5 maggio 2022, n. 14268; Cass. 8 luglio
2022, n. 21780).
17. Il convenuto non ha provato di avere fornito al docente tale CP_4
informativa circa i suoi diritti;
in particolare, la comunicazione sub doc. 8 convenuto non è idonea a soddisfare il requisito dell'adeguata informativa secondo i principi della giurisprudenza europea, non essendo in alcun modo avvisati i docenti in merito alla perdita dei giorni di ferie in caso di mancata fruizione.
18. Si deve poi aggiungere che, con alcune recenti pronunce, la Cassazione ha altresì stabilito il seguente principio di diritto (Cass. 17 giugno 2024, n. 16715; in senso conforme, Cass. 6 novembre 2024, n. 28587):
«Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche».
19. Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma pertanto che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno.
Pag. 6 di 9 20. In merito al quantum dovuto, si osserva quanto segue.
21. Secondo la ricorrente, il numero di giorni di ferie maturati e non fruiti sarebbe pari a 25,3.
22. Il , nella propria memoria di costituzione, ha obiettato che tale computo CP_4
non teneva in adeguata considerazione le specifiche norme dettate dalla contrattazione collettiva per i docenti con contratto a tempo parziale verticale.
23. In particolare, è richiamato l'art. 39, co. 11, secondo periodo CCNL 29.11.2007, secondo cui:
«I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni [di ferie e di festività soppresse] proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno».
24. Sulla base di tale norma, i giorni di ferie maturati sarebbero pari a 8,44.
25. La ricorrente non ha contestato di avere osservato un orario a tempo parziale, ma ha sostenuto che ciò non influirebbe sul numero di giorni di ferie maturati, ma solo sulla quantificazione dell'indennità che sarebbe proporzionalmente più bassa di quella dovuta a un docente a tempo pieno in ragione dell'orario ridotto osservato.
26. Si ritiene che, sulla base della richiamata norma della contrattazione collettiva, il numero di giorni di ferie maturati da prendere a riferimento sia quello indicato nella memoria del , in quanto calcolato in proporzione alle giornate CP_4 lavorate dal docente in forza dei contratti a tempo parziale verticale.
27. Sulla base di tale numero di giorni di ferie deve poi essere calcolata l'indennità dovuta, calcolando l'indennità giornaliera dividendo la retribuzione mensile per il numero di giorni di servizio.
28. Si precisa che ciò non comporta una indebita discriminazione del docente con orario part time verticale. Per quanto questi infatti abbia diritto a un'indennità inferiore a quella di un docente con lo stesso numero di ore settimanali, ma con orario part time orizzontale – dato che questi matura lo stesso numero di giorni di ferie di un docente a tempo pieno, ciascuno dei quali però retribuito in
Pag. 7 di 9 proporzione al numero di ore lavorate – ciò si giustifica in ragione del fatto che quest'ultimo ha comunque una minore possibilità di organizzare il proprio tempo, dato che è tenuto a recarsi sul posto di lavoro ogni giorno lavorativo
(sebbene per un numero di ore ridotto); da ciò deriva una maggiore necessità di recupero delle energie psico-fisiche e quindi di giorni di ferie.
29. La citata disposizione della contrattazione collettiva, pur stabilendo un differente trattamento per le due forme di part time, non si espone a censure sotto il profilo del principio di eguaglianza, dato che, in conformità al principio di ragionevolezza, tratta in modo disuguale situazioni non equiparabili.
30. L'importo dovuto è quindi quello indicato dal , ossia € 236,32, oltre CP_4 interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
31. Stante l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 50% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dalla ricorrente sono poste a carico del soccombente e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei CP_4 parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore inferiore a €
1.100,00 e tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
32. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore Controparte_4
di di € 236,32 titolo di indennità sostitutiva di ferie non Parte_1 godute, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. compensa il 50% delle spese di lite;
condanna il Controparte_4
al pagamento in favore di della restante parte
[...] Parte_1
Pag. 8 di 9 delle spese di lite, che liquida in € 150,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma il 23/10/2025
Il giudice
Matteo OV CO
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
OV CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv. SERNIA SABINO e LISO CELESTE, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA SENATORE ONOFRIO JANNUZZI N. 21, ANDRIA;
RICORRENTE contro
( ) e Controparte_1 P.IVA_1 relative articolazioni territoriali, in persona del p.t., rappresentato e CP_2 difeso dalla dott. COLAFATI SABRINA ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliato C/O UFFICIO Controparte_3
STRADONE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 15 431 PARMA;
[...]
CONVENUTO OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Che l'On.le Giudice adito, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., voglia così provvedere:
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di
Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022).
2) Per l'effetto, condannare il al pagamento, in Controparte_4 favore della ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente 25,3 giorni per l'anno 2023/2024;
3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari».
Per la parte convenuta:
«- Rigettare il presente ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
- In subordine, nel caso di accoglimento della domanda attorea, tenuto conto delle eccezioni sollevate dall'Amministrazione resistente, rideterminare il quantum eventualmente dovuto, nella minor somma di € 355,56 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.3.2025, ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Parma di condannare il al pagamento in Controparte_4
Pag. 2 di 9 suo favore dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturate e non godute nell'a.s. 2023/2025.
2. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il Controparte_4
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto o, in subordine,
l'accoglimento del ricorso nella minor misura di € 355,56.
3. In seguito alla costituzione del , la ricorrente ha contestato il conteggio CP_4
di controparte, quantificando le spettanze in € 709,19.
4. Nelle successive difese il , prendendo atto del fatto che parte ricorrente CP_4
ha chiarito di non avere richiesto l'indennità anche per i giorni di festività soppresse, ha rimodulato il proprio conteggio in € 236,32.
5. La causa è stata quindi decisa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
7. Occorre prendere le mosse dalla normativa applicabile alla fattispecie.
8. L'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012 prevede che le ferie, i riposi e i permessi del personale della pubblica amministrazione «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». In via generale è perciò previsto un divieto di monetizzazione delle ferie non godute per il personale delle amministrazioni pubbliche.
9. La norma precisa però (con periodo aggiunto dall'art. 1 co. 55 l. 228/2012) che essa non trova applicazione «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
10. L'art. 1 co. 54 l. 228/2012 ha poi previsto che il personale docente «fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle
Pag. 3 di 9 attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale».
11. Con riferimento alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato, può quindi sintetizzarsi che la legge prevede la possibilità di godere le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e, a richiesta, in un massimo di altre sei giornate lavorative;
per i restanti giorni di ferie non godute è possibile chiedere un'indennità sostitutiva corrispondente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie.
12. Lo scrivente ritiene che la ricorrente abbia dimostrato il suo diritto a ricevere l'indennità sostitutiva il numero di giorni di ferie non godute analiticamente calcolato per i diversi a.s. di servizio negli atti difensivi, non potendosi accogliere la ricostruzione proposta dal , secondo cui andrebbero conteggiati tra i CP_4 giorni in cui il personale ha diritto di fruire delle ferie anche i giorni di giugno intercorrenti tra la fine delle lezioni e la fine del mese.
13. Questi giorni non possono infatti essere considerati come giornate di sospensione delle attività didattiche, dato che in quel periodo, pur non tenendosi lezioni, il corpo docente si deve dedicare a un complesso di impegni afferenti all'attività didattica, come l'elaborazione delle schede valutative degli studenti, i collegi docenti di fine anno e la preparazione degli esami.
14. Ciò anche in considerazione del fatto che, se i docenti con contratto in scadenza al 30 giugno fossero obbligati a fruire delle ferie dopo la sospensione delle lezioni, si avrebbe un trattamento differenziato rispetto ai docenti di ruolo, per i quali tali giorni non sono computati automaticamente come ferie.
15. Sotto altro profilo, si rileva che, con riferimento alla questione in esame, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha recentemente stabilito i seguenti principi di diritto:
«L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e
Pag. 4 di 9 l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione.
Qualora sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nel procedimento principale in modo da garantirne la conformità all'articolo 7 della direttiva
2003/88 e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, deriva da quest'ultima disposizione che il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell'indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato»
(CGUE Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite C-619/16 e C-684/16).
16. Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che la normativa interna che prevede la perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione entro un certo termine – ossia l'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall'art. 1 co. 55 l.
228/2012 – deve essere interpretata in conformità con l'art. 7 para. 2 direttiva
2003/88/CE che, secondo la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia
Pag. 5 di 9 stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5 maggio 2022, n. 14268; Cass. 8 luglio
2022, n. 21780).
17. Il convenuto non ha provato di avere fornito al docente tale CP_4
informativa circa i suoi diritti;
in particolare, la comunicazione sub doc. 8 convenuto non è idonea a soddisfare il requisito dell'adeguata informativa secondo i principi della giurisprudenza europea, non essendo in alcun modo avvisati i docenti in merito alla perdita dei giorni di ferie in caso di mancata fruizione.
18. Si deve poi aggiungere che, con alcune recenti pronunce, la Cassazione ha altresì stabilito il seguente principio di diritto (Cass. 17 giugno 2024, n. 16715; in senso conforme, Cass. 6 novembre 2024, n. 28587):
«Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche».
19. Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma pertanto che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno.
Pag. 6 di 9 20. In merito al quantum dovuto, si osserva quanto segue.
21. Secondo la ricorrente, il numero di giorni di ferie maturati e non fruiti sarebbe pari a 25,3.
22. Il , nella propria memoria di costituzione, ha obiettato che tale computo CP_4
non teneva in adeguata considerazione le specifiche norme dettate dalla contrattazione collettiva per i docenti con contratto a tempo parziale verticale.
23. In particolare, è richiamato l'art. 39, co. 11, secondo periodo CCNL 29.11.2007, secondo cui:
«I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni [di ferie e di festività soppresse] proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno».
24. Sulla base di tale norma, i giorni di ferie maturati sarebbero pari a 8,44.
25. La ricorrente non ha contestato di avere osservato un orario a tempo parziale, ma ha sostenuto che ciò non influirebbe sul numero di giorni di ferie maturati, ma solo sulla quantificazione dell'indennità che sarebbe proporzionalmente più bassa di quella dovuta a un docente a tempo pieno in ragione dell'orario ridotto osservato.
26. Si ritiene che, sulla base della richiamata norma della contrattazione collettiva, il numero di giorni di ferie maturati da prendere a riferimento sia quello indicato nella memoria del , in quanto calcolato in proporzione alle giornate CP_4 lavorate dal docente in forza dei contratti a tempo parziale verticale.
27. Sulla base di tale numero di giorni di ferie deve poi essere calcolata l'indennità dovuta, calcolando l'indennità giornaliera dividendo la retribuzione mensile per il numero di giorni di servizio.
28. Si precisa che ciò non comporta una indebita discriminazione del docente con orario part time verticale. Per quanto questi infatti abbia diritto a un'indennità inferiore a quella di un docente con lo stesso numero di ore settimanali, ma con orario part time orizzontale – dato che questi matura lo stesso numero di giorni di ferie di un docente a tempo pieno, ciascuno dei quali però retribuito in
Pag. 7 di 9 proporzione al numero di ore lavorate – ciò si giustifica in ragione del fatto che quest'ultimo ha comunque una minore possibilità di organizzare il proprio tempo, dato che è tenuto a recarsi sul posto di lavoro ogni giorno lavorativo
(sebbene per un numero di ore ridotto); da ciò deriva una maggiore necessità di recupero delle energie psico-fisiche e quindi di giorni di ferie.
29. La citata disposizione della contrattazione collettiva, pur stabilendo un differente trattamento per le due forme di part time, non si espone a censure sotto il profilo del principio di eguaglianza, dato che, in conformità al principio di ragionevolezza, tratta in modo disuguale situazioni non equiparabili.
30. L'importo dovuto è quindi quello indicato dal , ossia € 236,32, oltre CP_4 interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
31. Stante l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 50% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dalla ricorrente sono poste a carico del soccombente e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei CP_4 parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore inferiore a €
1.100,00 e tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
32. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore Controparte_4
di di € 236,32 titolo di indennità sostitutiva di ferie non Parte_1 godute, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. compensa il 50% delle spese di lite;
condanna il Controparte_4
al pagamento in favore di della restante parte
[...] Parte_1
Pag. 8 di 9 delle spese di lite, che liquida in € 150,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma il 23/10/2025
Il giudice
Matteo OV CO
Pag. 9 di 9