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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/12/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1399/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1399 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Trotta Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo, Via Matteotti n. 73, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta contumace
Oggetto: danni a cose
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Alfredo Trotta, per l'attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico adito, contrariis reiectis: accertata e dichiarata per le causali di cui in narrativa la responsabilità esclusiva della INVESTMENTS nella causazione del Controparte_1 sinistro del 8.8.22, in Alviano, Voc. Stazione Ferroviaria 49 condannare la stessa ex art. 2043 e 2051 c.c. al risarcimento dei danni quantificati nella misura complessiva di € 23.811,18 comprensivi di danni non patrimoniali quantificati nella somma di €
5.000,00 da liquidare anche secondo equità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da quando dovuti all'integrale soddisfo o, comunque, di quella diversa somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della fase stragiudiziale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29/08/2024, conveniva in giudizio la Parte_1 invocando la responsabilità di Controparte_1 quest'ultima, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle gravi infiltrazioni verificatesi in data 08/08/2022 all'interno del proprio immobile sito in Alviano (TR), Voc. Stazione Ferroviaria n. 49. L'attrice, premesso che in data 05/03/2022 aveva stipulato con la convenuta un contratto di appalto per l'efficientamento e miglioramento energetico del suddetto immobile, deduceva che, a seguito dell'avvio dei lavori con demolizione della copertura del fabbricato da parte dell'appaltatrice, in data 08/08/2022 vi era stato un violento temporale che, a causa della mancata protezione e copertura del tetto e del solaio sottotetto, aveva cagionato le summenzionate infiltrazioni, con ingenti danni al pavimento, al soffitto e alle pareti, oltre che al mobilio e ad un personal computer ivi presenti, e quantificava tali danni nel complessivo importo di € 18.811,18, concludendo per la condanna della convenuta al pagamento di tale somma e dell'ulteriore importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale per averla costretta a vivere in un ambiente insalubre a causa della muffa, maggiorati di interesse e rivalutazione sino al saldo.
La convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'esito delle verifiche preliminari svolte con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 02/11/2024.
A seguito della prima udienza e della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito dell'udienza del
10/12/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 12/12/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalla parte costituita, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto chiarito che nel caso di specie non trovano applicazione le norme indicate dall'attrice, non trattandosi di danno arrecato dalla cosa in custodia, bensì di responsabilità contrattuale, derivante dall'inadempimento dell'obbligo dell'appaltatore di provvedere – dopo l'inizio dei lavori e fino alla riconsegna – alla sorveglianza del cantiere e alla manutenzione e conservazione delle opere, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del contratto di appalto (v. il doc. 5 allegato all'atto di citazione).
3. Ciò non osta, tuttavia, all'accoglimento della domanda attorea, dovendo farsi applicazione del consolidato principio in base al quale se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda, a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio (v. Cass. 8047/2016 e Cass. 9325/2010, nonché, da ultimo, Cass. 26986/2025).
4. Nel caso in esame, infatti, risulta ampiamente provata la condotta che integra l'inadempimento dell'appaltatore, tenuto conto delle risultanze della documentazione in atti
(avuto riguardo, in particolare, al verbale di sopralluogo redatto il giorno dopo l'evento) e delle convergenti deposizioni rese dai due testimoni escussi all'udienza del 19/03/2025, sicché non viene in rilievo la diversa disciplina dell'onere della prova con riferimento alle due forme di responsabilità.
5. La quantificazione del danno patrimoniale che l'attrice ha subito in conseguenza dell'inadempimento della convenuta va effettuata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto in maniera sufficientemente analitica i danni compatibili con l'evento oggetto di causa, ha individuato in
€ 6.685,20 (IVA inclusa) il costo dei lavori necessari per le opere di ripristino dell'immobile e in € 825,00 il valore complessivo dei beni mobili danneggiati. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022,
Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015
e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie l'unica parte costituita non ha formulato osservazioni critiche.
6. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda svolta dall'attrice per il risarcimento del danno non patrimoniale costituito “dalla sofferenza e/o dal disagio occorso a causa delle infiltrazioni che l'hanno costretta e tutt'ora la costringono (insieme alla propria famiglia) a vivere in un ambiente insalubre a causa della muffa presente sulle parti interessate dalle infiltrazioni” (v. pag. 4 dell'atto di citazione), trattandosi di danno genericamente dedotto e in alcun modo provato, ed avendo peraltro il c.t.u. rilevato che al momento del sopralluogo residuavano in realtà solo tracce di umidità e macchie, essendo stato già eseguito dalla proprietà un primo intervento di imbiancatura proprio al fine di restituite salubrità e vivibilità agli ambienti abitativi (v. pag. 4 della relazione peritale).
7. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, la Controparte_1 deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della
[...] somma di € 7.510,20, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al
08/08/2022 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass.
7272/2012 e Cass. 5503/03) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito anche contrattuale, v. ex multis Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass.
12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), alla natura e alla complessità (lievemente inferiore alla media) della controversia.
9. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi – nei rapporti interni tra le parti
– integralmente a carico della convenuta (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass.
23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
a) accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale di cui in motivazione, condanna la l pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 ella somma di € 7.510,20, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma
[...] devalutata al 08/08/2022 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
b) condanna la alla rifusione in Controparte_1 favore di elle spese processuali, che liquida in € 5.000,00 (di cui € 400,00 Parte_1 per l'attivazione della negoziazione assistita, € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.500,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
c) pone integralmente a carico della Controparte_1 le spese della c.t.u. nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 13/12/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1399 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Trotta Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo, Via Matteotti n. 73, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta contumace
Oggetto: danni a cose
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Alfredo Trotta, per l'attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico adito, contrariis reiectis: accertata e dichiarata per le causali di cui in narrativa la responsabilità esclusiva della INVESTMENTS nella causazione del Controparte_1 sinistro del 8.8.22, in Alviano, Voc. Stazione Ferroviaria 49 condannare la stessa ex art. 2043 e 2051 c.c. al risarcimento dei danni quantificati nella misura complessiva di € 23.811,18 comprensivi di danni non patrimoniali quantificati nella somma di €
5.000,00 da liquidare anche secondo equità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da quando dovuti all'integrale soddisfo o, comunque, di quella diversa somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della fase stragiudiziale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29/08/2024, conveniva in giudizio la Parte_1 invocando la responsabilità di Controparte_1 quest'ultima, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle gravi infiltrazioni verificatesi in data 08/08/2022 all'interno del proprio immobile sito in Alviano (TR), Voc. Stazione Ferroviaria n. 49. L'attrice, premesso che in data 05/03/2022 aveva stipulato con la convenuta un contratto di appalto per l'efficientamento e miglioramento energetico del suddetto immobile, deduceva che, a seguito dell'avvio dei lavori con demolizione della copertura del fabbricato da parte dell'appaltatrice, in data 08/08/2022 vi era stato un violento temporale che, a causa della mancata protezione e copertura del tetto e del solaio sottotetto, aveva cagionato le summenzionate infiltrazioni, con ingenti danni al pavimento, al soffitto e alle pareti, oltre che al mobilio e ad un personal computer ivi presenti, e quantificava tali danni nel complessivo importo di € 18.811,18, concludendo per la condanna della convenuta al pagamento di tale somma e dell'ulteriore importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale per averla costretta a vivere in un ambiente insalubre a causa della muffa, maggiorati di interesse e rivalutazione sino al saldo.
La convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'esito delle verifiche preliminari svolte con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 02/11/2024.
A seguito della prima udienza e della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito dell'udienza del
10/12/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 12/12/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalla parte costituita, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto chiarito che nel caso di specie non trovano applicazione le norme indicate dall'attrice, non trattandosi di danno arrecato dalla cosa in custodia, bensì di responsabilità contrattuale, derivante dall'inadempimento dell'obbligo dell'appaltatore di provvedere – dopo l'inizio dei lavori e fino alla riconsegna – alla sorveglianza del cantiere e alla manutenzione e conservazione delle opere, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del contratto di appalto (v. il doc. 5 allegato all'atto di citazione).
3. Ciò non osta, tuttavia, all'accoglimento della domanda attorea, dovendo farsi applicazione del consolidato principio in base al quale se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda, a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio (v. Cass. 8047/2016 e Cass. 9325/2010, nonché, da ultimo, Cass. 26986/2025).
4. Nel caso in esame, infatti, risulta ampiamente provata la condotta che integra l'inadempimento dell'appaltatore, tenuto conto delle risultanze della documentazione in atti
(avuto riguardo, in particolare, al verbale di sopralluogo redatto il giorno dopo l'evento) e delle convergenti deposizioni rese dai due testimoni escussi all'udienza del 19/03/2025, sicché non viene in rilievo la diversa disciplina dell'onere della prova con riferimento alle due forme di responsabilità.
5. La quantificazione del danno patrimoniale che l'attrice ha subito in conseguenza dell'inadempimento della convenuta va effettuata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto in maniera sufficientemente analitica i danni compatibili con l'evento oggetto di causa, ha individuato in
€ 6.685,20 (IVA inclusa) il costo dei lavori necessari per le opere di ripristino dell'immobile e in € 825,00 il valore complessivo dei beni mobili danneggiati. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022,
Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015
e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie l'unica parte costituita non ha formulato osservazioni critiche.
6. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda svolta dall'attrice per il risarcimento del danno non patrimoniale costituito “dalla sofferenza e/o dal disagio occorso a causa delle infiltrazioni che l'hanno costretta e tutt'ora la costringono (insieme alla propria famiglia) a vivere in un ambiente insalubre a causa della muffa presente sulle parti interessate dalle infiltrazioni” (v. pag. 4 dell'atto di citazione), trattandosi di danno genericamente dedotto e in alcun modo provato, ed avendo peraltro il c.t.u. rilevato che al momento del sopralluogo residuavano in realtà solo tracce di umidità e macchie, essendo stato già eseguito dalla proprietà un primo intervento di imbiancatura proprio al fine di restituite salubrità e vivibilità agli ambienti abitativi (v. pag. 4 della relazione peritale).
7. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, la Controparte_1 deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della
[...] somma di € 7.510,20, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al
08/08/2022 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass.
7272/2012 e Cass. 5503/03) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito anche contrattuale, v. ex multis Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass.
12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), alla natura e alla complessità (lievemente inferiore alla media) della controversia.
9. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi – nei rapporti interni tra le parti
– integralmente a carico della convenuta (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass.
23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
a) accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale di cui in motivazione, condanna la l pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 ella somma di € 7.510,20, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma
[...] devalutata al 08/08/2022 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
b) condanna la alla rifusione in Controparte_1 favore di elle spese processuali, che liquida in € 5.000,00 (di cui € 400,00 Parte_1 per l'attivazione della negoziazione assistita, € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.500,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
c) pone integralmente a carico della Controparte_1 le spese della c.t.u. nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 13/12/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)