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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1218/2025
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Il Consigliere designato dott.ssa Francesca Sicilia, nel procedimento ex art. 3, L. n. 89/2001, proposto da: TRA
(C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
) (C.F.: C.F._3 Parte_4 [...]
) (C.F.: C.F._4 Parte_5 [...]
) (C.F.: C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F.: ) rappresentati e Parte_7 C.F._7 difesi dagli avv.ti Luigi Ascione (C.F.: ) e Concetta C.F._8
Piedepalumbo (C.F.: ; C.F._9
RICORRENTI nei confronti del
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t.;
RESISTENTE
ha pronunciato il seguente DECRETO rilevato che i suindicati ricorrenti hanno formulato domanda di equa riparazione per la prospettata irragionevole durata della procedura fallimentare relativa alla società Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., svoltasi dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione fallimentare (fallimento n. 24/2012; sentenza n. 25/2012); posto che gli istanti partecipavano a tale procedura in qualità di creditori obbligazionari ammessi al passivo;
rilevato che, nella specie, la durata del procedimento presupposto debba calcolarsi, per ciascuno di ciascun ricorrente, a partire dalla data di proposizione della domanda di ammissione al passivo (cfr., sul punto, Cass. 5/1/2024, n. 324), sino al decreto di chiusura emesso il 14/7/2024; posto che, a norma dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, la durata ragionevole della procedura concorsuale debba valutarsi nella specie in anni 7, tenuto conto della sua complessità, essendo i creditori ammessi in numero superiore ad 11.000 (cfr. in proposito, fra le altre, Cass. 12/1/2024, n. 1286; Cass. 13/12/2023, n. 34836; Cass. 24/10/2022, n. 31274);
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Foglio n. 2 di 5
ritenuta la proponibilità della domanda, ai sensi dell'art. 4, L. n. 89/2001, avuto riguardo alla data di chiusura della procedura ed essendo comunque l'amministrazione onerata della prova dell'eventuale tardività della stessa (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40136; Cass. 23/11/2021, n. 36125); atteso che ai fini dell'indennizzo non deve aversi riguardo ad ogni anno di durata del processo presupposto, ma soltanto al periodo eccedente il termine ragionevole (art. 2, comma 2 bis, L. n. 89/2001); considerato che l'art.
2-bis, comma 1, L. n. 89/2001, stabilisce che, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, bisogna tener conto di ciascun anno, ovvero di ciascuna frazione di anno superiore ai sei mesi eccedente la durata ragionevole del processo;
rilevato che il danno non patrimoniale, espressamente ammesso dall'art. 2 ad indennizzo, va a collegarsi all'incertezza relativa all'esito della vicenda processuale, generata dall'eccessiva durata e, quindi, all'ansia ed alla sofferenza psichica che tale situazione ordinariamente produce nel soggetto che è parte del processo;
che, invero, trattandosi di ricorso ex lege n.89/2001 depositato dopo il 1° Gennaio 2016, occorre fare riferimento ai valori minimi e massimi (“…non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno,
o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.”) indicati dall'art.
2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001, nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015 (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 28/05/2019, n. 14521; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 14/10/2019, n. 25837 e Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 06-07-2021, n. 19089); posto che l'indennizzo da liquidare a ciascun ricorrente deve essere calcolato in proporzione all'entità dei crediti ammessi al passivo, e segnatamente: per i crediti fino a € 30.000,00, € 400,00 per anno;
per i crediti di importo superiore sino ad € 100.000,00, € 450,00 per anno;
per i crediti superiori ad € 100.000,00, € 500,00 per anno come da criteri della sezione;
rilevato che, in applicazione dei criteri sopraesposti, la liquidazione di detto indennizzo va operata nei termini di seguito precisati: 1) per il procedimento ha avuto un termine Parte_1 ragionevole dal 19/09/2012 (ammissione al passivo per euro 11.462,89) fino al 19/09/2012, dunque decorso il predetto termine di ragionevole durata del procedimento presupposto va riconosciuto l'indennizzo per quattro anni 9 mesi e 25 giorni; 2) per il procedimento ha avuto un termine Parte_2 ragionevole dal 19/09/2012 (ammissione al passivo per euro 30.373,57) fino al 19/09/2019, dunque decorso il predetto termine di ragionevole durata del procedimento presupposto va riconosciuto l'indennizzo per quattro anni 9 mesi e 25 giorni; 3) per il procedimento ha avuto un termine Parte_3 ragionevole dal 19/09/2012 (ammissione al passivo per euro 34.391,45) fino al 19/09/2019, dunque decorso il predetto termine di
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Foglio n. 3 di 5
ragionevole durata del procedimento presupposto va riconosciuto l'indennizzo per quattro anni 9 mesi e 25 giorni; 4) per il procedimento ha avuto un termine Parte_4 ragionevole dal 19/09/2012 (ammissione al passivo per euro 34.170,27) fino al 19/09/2019, dunque decorso il predetto termine di ragionevole durata del procedimento presupposto va riconosciuto l'indennizzo per quattro anni 9 mesi e 25 giorni; 5) per il procedimento ha avuto un termine Parte_5 ragionevole dal 19/09/2012 (ammissione al passivo per euro 23.207,09) fino al 19/09/2019, dunque decorso il predetto termine di ragionevole durata del procedimento presupposto va riconosciuto l'indennizzo per quattro anni 9 mesi e 25 giorni; 6) per il procedimento ha avuto un termine ragionevole Parte_6 dal 19/09/2012 (ammissione al passivo per euro 7.559,61) fino al 19/09/2019, dunque, decorso il predetto termine di ragionevole durata del procedimento presupposto va riconosciuto l'indennizzo per quattro anni 9 mesi e 25 giorni; 7) per il procedimento ha avuto un termine Parte_7 ragionevole dal 19/09/2012 (ammissione al passivo per euro 187.241,11) fino al 19/09/2019, dunque, decorso il predetto termine di ragionevole durata del procedimento presupposto va riconosciuto l'indennizzo per quattro anni 9 mesi e 25 giorni; considerato che, nella prospettiva della liquidazione delle spese, il valore della causa non può individuarsi procedendo al cumulo delle domande, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c.; posto, invero, che in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma del citato art. 10 c.p.c., che è richiamato soltanto dall'articolo 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo, sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato (cfr. Cass. 26/6/2023, n. 18166; Cass. 6/2/2017, n. 3107; Cass. 5/7/2011, n. 14676), occorrendo fare riferimento nella specie al maggiore importo riconosciuto a titolo di indennità a taluni dei ricorrenti (€ 2.500,00); che non va accordata la rivalutazione monetaria del credito (peraltro neanche richiesta), in ragione del carattere indennitario dell'obbligazione in questione, mentre gli interessi devono decorrere dalla data della domanda di equriparazione (cfr., Cass. civ. Sez. I, 05/09/2011, n. 18150; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 2, 19-12-2016, n. 26206); considerato, altresì: che, con riferimento alla liquidazione dei compensi di questa fase, vanno applicati i parametri di cui alla tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva
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Foglio n. 4 di 5
alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo la prestazione difensiva nell'interesse dei ricorrenti stata ultimata ossia dopo il 23.10.2022, data di entrata in vigore di tale decreto;
cfr. sul punto, l'art. 6 del DM 147/2022), con riferimento al valore della causa, determinato, ex art. 5 dello stesso decreto, dall'importo attribuito a ciascuno dei ricorrenti (senza cumulo) a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento fallimentare, con conseguente operatività dello scaglione da euro 0 ad euro 5.200,00; che, invero, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento ex lege "Pinto" e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 31-07- 2020, n. 16512; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18-01-2021, n. 715); rilevato che va applicata, al compenso dovuto per una sola parte, la riduzione del 30% in ragione dell'esame, da parte del difensore, delle medesime questioni per ciascuna delle parti (art. 4, comma 4, DM cit.), maggiorato del 30% per ciascuno dei dieci soggetti oltre il primo e del 10% dall'undicesimo al trentesimo (Cass. n. 10367/2024); che non risulta giustificato, inoltre, l'aumento nella misura del 10% (discrezionale; cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/06/2024, n. 15521; Sez. II, Ord., 26/04/2024, n. 11249, Sez. II, Ord., 26/04/2024, n. 11246; Sez. II, Ord., 23/12/2022, n. 37692) di cui all'art.4, co-1 bis del DM n.55/2014, secondo cui “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.”; ciò in considerazione delle esigue dimensioni e del numero contenuto dei documenti, peraltro non esaminabili mediante collegamenti ipertestuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/09/2023, n. 25801), essendo gli atti e documenti semplicemente allegati al ricorso;
che risulta giustificato, invece, l'aumento richiesto dai ricorrenti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014 (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/04/2024, n. 10367) - ritenuto congruo nella misura complessiva del 30% (considerato il gruppo di ricorrenti per la quale la difesa è stata identica quanto ai presupposti) - posto che l'assistenza di
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più soggetti aventi la stessa posizione processuale ha comportato, nel caso di specie, una parziale differente attività difensiva in ordine alla individuazione delle distinte date di ammissione al passivo dei crediti dei ricorrenti e delle relative posizioni creditorie;
INGIUNGE al di pagare senza dilazione, autorizzando in Controparte_1 mancanza la provvisoria esecuzione del presente decreto, il pagamento delle somme di seguito indicate con riferimento a ciascuno dei ricorrenti, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo: 1) € 2000; Parte_1
2) € 2250; Parte_2
3) € 2250; Parte_3
4) € 2250; Parte_4
5) € 2000; Parte_5
6) € 2000; Parte_6
7) € 2500; Parte_7
- il tutto oltre spese del presente procedimento, liquidate complessivamente in euro € 954,08 (di cui euro 27,00 per esborsi ed euro 927,08 per compenso professionale, ex art. 4, co.2, dm 55/2014), oltre rimborso forfettario (15%), CPA e IVA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Luigi Ascione e Concetta Piedepalumbo
Si comunichi. Napoli, 14.3.2025. Il Consigliere designato dott.ssa Francesca Sicilia
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Il Consigliere designato dott.ssa Francesca Sicilia, nel procedimento ex art. 3, L. n. 89/2001, proposto da: TRA
(C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
) (C.F.: C.F._3 Parte_4 [...]
) (C.F.: C.F._4 Parte_5 [...]
) (C.F.: C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F.: ) rappresentati e Parte_7 C.F._7 difesi dagli avv.ti Luigi Ascione (C.F.: ) e Concetta C.F._8
Piedepalumbo (C.F.: ; C.F._9
RICORRENTI nei confronti del
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t.;
RESISTENTE
ha pronunciato il seguente DECRETO rilevato che i suindicati ricorrenti hanno formulato domanda di equa riparazione per la prospettata irragionevole durata della procedura fallimentare relativa alla società Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., svoltasi dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione fallimentare (fallimento n. 24/2012; sentenza n. 25/2012); posto che gli istanti partecipavano a tale procedura in qualità di creditori obbligazionari ammessi al passivo;
rilevato che, nella specie, la durata del procedimento presupposto debba calcolarsi, per ciascuno di ciascun ricorrente, a partire dalla data di proposizione della domanda di ammissione al passivo (cfr., sul punto, Cass. 5/1/2024, n. 324), sino al decreto di chiusura emesso il 14/7/2024; posto che, a norma dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, la durata ragionevole della procedura concorsuale debba valutarsi nella specie in anni 7, tenuto conto della sua complessità, essendo i creditori ammessi in numero superiore ad 11.000 (cfr. in proposito, fra le altre, Cass. 12/1/2024, n. 1286; Cass. 13/12/2023, n. 34836; Cass. 24/10/2022, n. 31274);
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ritenuta la proponibilità della domanda, ai sensi dell'art. 4, L. n. 89/2001, avuto riguardo alla data di chiusura della procedura ed essendo comunque l'amministrazione onerata della prova dell'eventuale tardività della stessa (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40136; Cass. 23/11/2021, n. 36125); atteso che ai fini dell'indennizzo non deve aversi riguardo ad ogni anno di durata del processo presupposto, ma soltanto al periodo eccedente il termine ragionevole (art. 2, comma 2 bis, L. n. 89/2001); considerato che l'art.
2-bis, comma 1, L. n. 89/2001, stabilisce che, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, bisogna tener conto di ciascun anno, ovvero di ciascuna frazione di anno superiore ai sei mesi eccedente la durata ragionevole del processo;
rilevato che il danno non patrimoniale, espressamente ammesso dall'art. 2 ad indennizzo, va a collegarsi all'incertezza relativa all'esito della vicenda processuale, generata dall'eccessiva durata e, quindi, all'ansia ed alla sofferenza psichica che tale situazione ordinariamente produce nel soggetto che è parte del processo;
che, invero, trattandosi di ricorso ex lege n.89/2001 depositato dopo il 1° Gennaio 2016, occorre fare riferimento ai valori minimi e massimi (“…non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno,
o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.”) indicati dall'art.
2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001, nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015 (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 28/05/2019, n. 14521; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 14/10/2019, n. 25837 e Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 06-07-2021, n. 19089); posto che l'indennizzo da liquidare a ciascun ricorrente deve essere calcolato in proporzione all'entità dei crediti ammessi al passivo, e segnatamente: per i crediti fino a € 30.000,00, € 400,00 per anno;
per i crediti di importo superiore sino ad € 100.000,00, € 450,00 per anno;
per i crediti superiori ad € 100.000,00, € 500,00 per anno come da criteri della sezione;
rilevato che, in applicazione dei criteri sopraesposti, la liquidazione di detto indennizzo va operata nei termini di seguito precisati: 1) per il procedimento ha avuto un termine Parte_1 ragionevole dal 19/09/2012 (ammissione al passivo per euro 11.462,89) fino al 19/09/2012, dunque decorso il predetto termine di ragionevole durata del procedimento presupposto va riconosciuto l'indennizzo per quattro anni 9 mesi e 25 giorni; 2) per il procedimento ha avuto un termine Parte_2 ragionevole dal 19/09/2012 (ammissione al passivo per euro 30.373,57) fino al 19/09/2019, dunque decorso il predetto termine di ragionevole durata del procedimento presupposto va riconosciuto l'indennizzo per quattro anni 9 mesi e 25 giorni; 3) per il procedimento ha avuto un termine Parte_3 ragionevole dal 19/09/2012 (ammissione al passivo per euro 34.391,45) fino al 19/09/2019, dunque decorso il predetto termine di
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ragionevole durata del procedimento presupposto va riconosciuto l'indennizzo per quattro anni 9 mesi e 25 giorni; 4) per il procedimento ha avuto un termine Parte_4 ragionevole dal 19/09/2012 (ammissione al passivo per euro 34.170,27) fino al 19/09/2019, dunque decorso il predetto termine di ragionevole durata del procedimento presupposto va riconosciuto l'indennizzo per quattro anni 9 mesi e 25 giorni; 5) per il procedimento ha avuto un termine Parte_5 ragionevole dal 19/09/2012 (ammissione al passivo per euro 23.207,09) fino al 19/09/2019, dunque decorso il predetto termine di ragionevole durata del procedimento presupposto va riconosciuto l'indennizzo per quattro anni 9 mesi e 25 giorni; 6) per il procedimento ha avuto un termine ragionevole Parte_6 dal 19/09/2012 (ammissione al passivo per euro 7.559,61) fino al 19/09/2019, dunque, decorso il predetto termine di ragionevole durata del procedimento presupposto va riconosciuto l'indennizzo per quattro anni 9 mesi e 25 giorni; 7) per il procedimento ha avuto un termine Parte_7 ragionevole dal 19/09/2012 (ammissione al passivo per euro 187.241,11) fino al 19/09/2019, dunque, decorso il predetto termine di ragionevole durata del procedimento presupposto va riconosciuto l'indennizzo per quattro anni 9 mesi e 25 giorni; considerato che, nella prospettiva della liquidazione delle spese, il valore della causa non può individuarsi procedendo al cumulo delle domande, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c.; posto, invero, che in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma del citato art. 10 c.p.c., che è richiamato soltanto dall'articolo 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo, sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato (cfr. Cass. 26/6/2023, n. 18166; Cass. 6/2/2017, n. 3107; Cass. 5/7/2011, n. 14676), occorrendo fare riferimento nella specie al maggiore importo riconosciuto a titolo di indennità a taluni dei ricorrenti (€ 2.500,00); che non va accordata la rivalutazione monetaria del credito (peraltro neanche richiesta), in ragione del carattere indennitario dell'obbligazione in questione, mentre gli interessi devono decorrere dalla data della domanda di equriparazione (cfr., Cass. civ. Sez. I, 05/09/2011, n. 18150; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 2, 19-12-2016, n. 26206); considerato, altresì: che, con riferimento alla liquidazione dei compensi di questa fase, vanno applicati i parametri di cui alla tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva
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alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo la prestazione difensiva nell'interesse dei ricorrenti stata ultimata ossia dopo il 23.10.2022, data di entrata in vigore di tale decreto;
cfr. sul punto, l'art. 6 del DM 147/2022), con riferimento al valore della causa, determinato, ex art. 5 dello stesso decreto, dall'importo attribuito a ciascuno dei ricorrenti (senza cumulo) a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento fallimentare, con conseguente operatività dello scaglione da euro 0 ad euro 5.200,00; che, invero, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento ex lege "Pinto" e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 31-07- 2020, n. 16512; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18-01-2021, n. 715); rilevato che va applicata, al compenso dovuto per una sola parte, la riduzione del 30% in ragione dell'esame, da parte del difensore, delle medesime questioni per ciascuna delle parti (art. 4, comma 4, DM cit.), maggiorato del 30% per ciascuno dei dieci soggetti oltre il primo e del 10% dall'undicesimo al trentesimo (Cass. n. 10367/2024); che non risulta giustificato, inoltre, l'aumento nella misura del 10% (discrezionale; cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/06/2024, n. 15521; Sez. II, Ord., 26/04/2024, n. 11249, Sez. II, Ord., 26/04/2024, n. 11246; Sez. II, Ord., 23/12/2022, n. 37692) di cui all'art.4, co-1 bis del DM n.55/2014, secondo cui “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.”; ciò in considerazione delle esigue dimensioni e del numero contenuto dei documenti, peraltro non esaminabili mediante collegamenti ipertestuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/09/2023, n. 25801), essendo gli atti e documenti semplicemente allegati al ricorso;
che risulta giustificato, invece, l'aumento richiesto dai ricorrenti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014 (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/04/2024, n. 10367) - ritenuto congruo nella misura complessiva del 30% (considerato il gruppo di ricorrenti per la quale la difesa è stata identica quanto ai presupposti) - posto che l'assistenza di
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più soggetti aventi la stessa posizione processuale ha comportato, nel caso di specie, una parziale differente attività difensiva in ordine alla individuazione delle distinte date di ammissione al passivo dei crediti dei ricorrenti e delle relative posizioni creditorie;
INGIUNGE al di pagare senza dilazione, autorizzando in Controparte_1 mancanza la provvisoria esecuzione del presente decreto, il pagamento delle somme di seguito indicate con riferimento a ciascuno dei ricorrenti, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo: 1) € 2000; Parte_1
2) € 2250; Parte_2
3) € 2250; Parte_3
4) € 2250; Parte_4
5) € 2000; Parte_5
6) € 2000; Parte_6
7) € 2500; Parte_7
- il tutto oltre spese del presente procedimento, liquidate complessivamente in euro € 954,08 (di cui euro 27,00 per esborsi ed euro 927,08 per compenso professionale, ex art. 4, co.2, dm 55/2014), oltre rimborso forfettario (15%), CPA e IVA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Luigi Ascione e Concetta Piedepalumbo
Si comunichi. Napoli, 14.3.2025. Il Consigliere designato dott.ssa Francesca Sicilia