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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., tenutasi mediante trattazione scritta all'udienza del 18/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2933/2024 R.G. vertente
TRA
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Enzo C. Maletta (c.f.
per procura a margine del ricorso in opposizione a decreto C.F._1 ingiuntivo;
-attrice opponente-
E
p.iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Palermo (c.f. C.F._2
), per procura allegata alla comparsa di costituzione;
[...]
- convenuta opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 240/2024
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del
18/09/2025.
Fatto e diritto
1. Con ricorso ritualmente notificato la (nel prosieguo Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto Parte_1
1 opposizione al decreto ingiuntivo n.240/2024 emesso dall'intestato Tribunale, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore della i € € 28.927,64, oltre Controparte_1 interessi, come da domanda e spese di procedura per € 1.656,00 a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati.
A sostegno della proposta opposizione la ha premesso quanto di seguito: Parte_1
- di aver stipulato in data 19.3.2019 con la un contratto di locazione Controparte_1
- relativo all'appartamento sito in Catanzaro alla Via Pugliese n. 30;
- che, con atto del 4.2.2021, la intimava alla sfratto per Controparte_1 Parte_1 morosità e finita locazione della ridetta unità immobiliare, per il pagamento dei canoni dovuti dall'1.1.2020;
- che nel relativo giudizio, iscritto al n. 790/2021 r.g., la Controparte_2
eccepiva la sottoscrizione di un accordo tra le parti, col quale si sospendeva, a causa della pandemia da Covid-19, il pagamento dei canoni di locazione dall'1.3.2020 al 30.4.2021 e si quietanzava quello relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2020;
- che la proponeva, in via incidentale, querela di falso, con atto del Controparte_1
23.3.2021, sostenendo la falsità della suddetta scrittura in quanto asseritamente redatta da soggetto ignoto al fine di paralizzare l'azione di sfratto, con riempimento di foglio in bianco sottoscritto dal sig. ovvero con firma copiata digitalmente da Controparte_3 altro documento;
- che , nella sua qualità di legale rappresentante della Persona_1 Parte_1
proponeva a sua volta esposto-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catanzaro nei confronti di per aver sostenuto la falsità del suddetto Controparte_3 documento;
- che, all'udienza del 9.4.2021, fissata per la convalida dello sfratto, le parti definivano, bonariamente, la controversia e il giudizio veniva dichiarato estinto per cessata materia del contendere;
- che, in particolare, l'accordo transattivo prevedeva: a) la rinuncia da parte della
[...]
alla querela di falso e il ritiro dell'esposto-querela da parte della CP_1 [...]
b) il pagamento dei canoni dall'1.3.2020 al 30.4.2021, secondo l'accordo CP_2
“Covid-19” sottoscritto tra le parti, che aveva previsto altresì la rimodulazione del canoni;
c) il pagamento da parte della della somma di euro 1.500,00 in favore Controparte_1
2 dell'avv. Coscarella;
d) il riconoscimento della durata legale pari ad anni 6 più 6 dell'originario contratto di locazione;
- che, successivamente, la chiedeva alla di voler definire la Parte_1 CP_1
rimodulazione del canone alla stregua dell'accordo intercorso, al fine di procedere al pagamento del dovuto;
- che, non avendo ricevuto alcuna risposta, l'odierna opponente inoltrava la richiesta di rimodulazione al Legale della senza esito;
Controparte_1
- che, alla mediazione del 26.11.2021, la non si presentava, inviando, Controparte_1
a mezzo pec, comunicazione di non voler aderire ad alcuna mediazione;
- che, pertanto, alla opponente viene richiesto il pagamento di canoni, i cui importi non sono mai stati rimodulati e/o concordati, nonostante apposito obbligo in tal senso e nonostante la condotta di sia stata volta alla definizione dell'esatto importo. Parte_1
Sulla base di tali premesse, la ha contestato l'importo dei canoni richiesti in Parte_1 monitorio ed ha eccepito la violazione del principio di buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale e che, di conseguenza, i canoni di cui al periodo dall'1.3.2020 al
30.04.2021 non sono dovuti per la condotta tenuta della intimante.
Inoltre, la Società conduttrice e opponente ha aggiunto che, a seguito di opposizione a precetto per il rilascio dell'immobile, offriva una soluzione transattiva alla Parte_1
difatti all'udienza del 26.05.2022, l'odierna opponente proponeva di CP_1
erogare: a) € 4.550,00 per il periodo locatizio dal 01.03.2020 al 30.04.2021; b) € 6.500,00 per il periodo dal 01.05.2021 al 30.05.2022; c) il pagamento del corrente nella misura di €
500,00 dal 30.06.2022 al 31.12.2022; d) la erogazione di € 600,00 mensili con decorrenza dal 30.01.2023; e) chiusura di tutti i contenziosi in corso con compensazione delle spese di giustizia e stipula di nuovo contratto di locazione.
Tuttavia, all'udienza del 28.07.2022, le parti comparivano personalmente e Parte_1 dopo aver dato atto di aver bonificato € 1.500,00, in pari data, proponeva di corrispondere la somma di € 11.500,00 quale saldo residuo sino al 31.05.2022 ed €
2.600,00 per il periodo dal 01.06.2022 al 30.09.2022, nonché € 650,00 per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022, mentre, dal 1.1.2023, il canone sarebbe divenuto di €
750,00 mensili.
All'udienza del 26.09.2022, venivano prodotte le contabili dei pagamenti, chiedendo un rinvio, a breve, al fine di verificare l'esattezza dei pagamenti. Invece, la CP_4
[...] dichiarava, nell'immediatezza, la mancata ricezione di entrambi i pagamenti e il Giudice rigettava l'istanza di sospensiva.
Alla successiva udienza del 23.02.2023, faceva presente che Parte_1 CP_1 aveva ricevuto le seguenti somme: a. € 2600,00, in data 26.09.2022; b. € 650,00 in data
30.10.2022; c. € 3.500,00 in data 21.11.2022; d. € 1.300,00 ed € 750,00 in data 24.01.2023, per complessivi € 8.800,00. In verità, il bonifico di € 2.600,00 andava a buon fine, mentre quello di € 11.500,00 veniva annullato dalla banca destinataria. Inoltre, nel corso della citata udienza del 23.02.2023, la odierna comparente offriva banco iudicis la somma di €
8.650,00 con due distinti assegni circolari intestati alla a soddisfo e saldo di CP_1 quanto concordato alla precedente udienza del 28.07.2022 ma la rifiutava CP_1
l'offerta, integrando così una ipotesi di mora credendi ex art. 1206 c.c..
Pertanto, in via riconvenzionale, spiegava domanda di risarcimento dei danni, quantificati in € 20.000, patiti a causa della mora del creditore che non ha reso possibile l'adempimento della prestazione.
Con comparsa depositata il 9.09.2024, si è costituita la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contestando le avverse deduzioni e precisando che, dopo l'estinzione della prima procedura di sfratto per morosità (n. 790/2021 r.g.), ha intimato nuovo sfratto per morosità per grave inadempimento, iscritto al n. 2287/21 r.g., riservandosi di richiedere decreto ingiuntivo per i canoni scaduti.
Con ordinanza del 22/07/2021, il Tribunale di Catanzaro, accertato il grave inadempimento della ha convalidato lo sfratto, ordinando il Controparte_5 rilascio dell'immobile entro il 17/09/2021 e condannando la società conduttrice al pagamento delle spese e competenze della procedura (doc. 8 e 9) e l'immobile veniva definitivamente rilasciato nel mese di aprile del 2023. Inoltre, la ha CP_1 specificato di essere creditrice di tutti i canoni di locazione dovuti dal mese di marzo del
2020 al mese di aprile 2023, per complessivi € 28.500,00 oltre Iva e che la era Parte_1 morosa dell'importo di € 6.527,64, a titoli di oneri condominiali, sulla scorta del bilancio traS. dal dott. amministratore del Condominio. Poiché nelle more, CP_6 Controparte_7 la ha corrisposto un primo acconto di € 2.600,00, in data 27/10/2022, ed un Parte_1 secondo acconto di € 3.500,00, in data 28/11/2022, la risultava creditrice, CP_1 decurtati detti acconti, della complessiva somma di € 28.927,64, importo poi chiesto e ottenuto in via monitoria.
4 Ha concluso quindi per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, sentite le parti, con ordinanza del 5/9/2024 è stata respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed
è stato assegnato termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
Conclusosi detto procedimento con esito negativo per la mancata partecipazione all'incontro della il giudizio, istruito documentalmente, è stato rinviato Parte_1 all'udienza del 18/9/2025 per la discussione ex art. 429 c.p.c. da tenersi mediante trattazione scritta.
*** *** *** *** ***
La presente opposizione risulta infondata e viene respinta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente si respinge l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 164 c.p.c. poiché il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla CP_1
è stato articolato in maniera precisa, puntuale con specifici riferimenti alla
[...] documentazione allegata.
Ancora, in via preliminare, si rigetta l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione, in quanto il legislatore ha previsto all'art.
5- bis D. lgs. n. 28/2010 che, nel caso di procedimento monitorio, la mediazione non è obbligatoria e diventa condizione di procedibilità solo nella eventuale fase di opposizione a decreto ingiuntivo, che viene intrapresa per iniziativa del debitore contro il quale il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo. Nel caso in esame, dopo l'emissione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza ex art. 648 c.p.c., è stato esperito il procedimento di mediazione con esito infruttuoso per la mancata partecipazione della parte opponente.
In ordine alla mancata rimodulazione dei canoni di cui all'accordo transattivo del
9/4/2021, da cui discenderebbe, secondo l'assunto di parte opponente, che la CP_1 non abbia diritto a richiedere il pagamento dei canoni intercorrenti dal 01/01/2020
[...] al 30/04/2021 (periodo Covid), si ritiene fondata la tesi di parte opposta secondo cui, al contrario, l'accordo invocato da controparte è stato risolto per grave inadempimento della che, nel termine perentorio contrattualmente stabilito del 31/05/2021, non Parte_1 ha manifestato alcuna intenzione di volervi adempiere (v. all. D ricorso).
Inoltre, si fa presente che, condivisibilmente, l'invito alla mediazione datato 15/11/2021 è stato espletato quando il termine previsto per il pagamento era già scaduto e, di
5 conseguenza, la aveva già intimato alla il secondo sfratto per CP_1 Parte_1 morosità (notificato l'8/6/2021), per tale motivo la Società creditrice ha preferito non aderirvi, essendo la questione già rimessa alla valutazione del nuovo Giudice.
Il Tribunale di Catanzaro, difatti, con ordinanza del 22/07/2021 emessa nel procedimento n. 2287/2021 r.g., accertato il grave ed ulteriore inadempimento della
[...]
ha convalidato lo sfratto, ordinando il rilascio dell'immobile entro il Controparte_5
17/09/2021 e condannando la società conduttrice al pagamento delle spese e competenze della procedura (v. doc. 8 e 9 allegati comparsa di costituzione).
Per tali motivi, l'eccezione in esame oltre ad essere infondata è anche coperta da giudicato implicito, avendo il Tribunale di Catanzaro accertato e dichiarato l'inadempimento di parte opposta anche al suddetto accordo Covid-19.
In ordine poi alla mora accipiendi dedotta dall'opponente, poiché la ha CP_1 rifiutato una serie di pagamenti, alcuni banco iudicis, si conviene con la ricostruzione operata dalla parte opposta che ha evidenziato come anche l'accordo del 26/05/2022 è stato poi risolto per inadempimento della (v. all. G e H ricorso). Parte_1
La società opponente, invero, ha corrisposto solamente un primo acconto di € 2.600,00, in data 27/10/2022, ed un secondo acconto di € 3.500,00, in data 28/11/2022.
Il bonifico di € 11.500,00, è stato “annullato dalla Banca Destinataria” ossia la , banca Pt_2 della che aveva ricevuto l'ordine di bonifico (v. all. L ricorso), tant'è vero che Parte_1 all'udienza del 23/02/2023, correttamente, essendo scaduto l'ennesimo termine per l'adempimento, la rifiutava ulteriori termini di pagamento dilatori (v. all. M CP_1 ricorso).
Non può quindi venire in rilievo alcuna mora credendi nel caso in cui i pagamenti siano parziali e /o effettuati oltre i termini pattuiti.
In ordine poi alla deduzione della secondo cui gli ulteriori pagamenti CP_1 effettuati dalla di € 650,00, € 1.300,00 ed € 750,00 sarebbero estranei Parte_1 all'odierno giudizio, perché corrisposti a pagamento parziale delle spese legali cui la società opponente è stata condannata nel corso dell'annosa vicenda, si osserva che nonostante tali pagamenti non siano documentalmente provati dalla debitrice, sono comunque riconosciuti dalla creditrice che ne dà atto.
Ora, in assenza di una precisa imputazione da parte del debitore al momento del pagamento e da parte del creditore in sede di quietanza, detti pagamenti debbono essere
6 imputati agli interessi, ai sensi dell'art. 1194 c.c., non intaccando quindi la sorte capitale come portata dal decreto ingiuntivo opposto.
Infine, in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dalla volta ad Parte_1 ottenere la condanna della al pagamento della somma del risarcimento dei CP_1 danni subiti in ragione della mancata accettazione dei pagamenti, si rileva che la stessa sia del tutto sfornita di prova e, dunque, viene respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa e distratte in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Infine, in ragione della mancata partecipazione della al Controparte_8 procedimento di mediazione, si condanna la stessa al pagamento in favore dell'entrata di bilancio dello Stato di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art.12 bis, comma 2, D.lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- respinge l'opposizione proposta da nei confronti del Controparte_8
decreto ingiuntivo n. 240/2024 emesso dall'intestato Tribunale che si dichiara esecutivo;
- rigetta la doamnda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla
[...]
nei confronti della Controparte_8 Controparte_1
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_8
che si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso spesse generali, i.v.a. e Controparte_1
c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta;
- condanna la al pagamento in favore dell'entrata di bilancio Controparte_8 dello Stato di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art.12 bis, comma 2, D.lgs. n. 28/2010.
Catanzaro, 22 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., tenutasi mediante trattazione scritta all'udienza del 18/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2933/2024 R.G. vertente
TRA
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Enzo C. Maletta (c.f.
per procura a margine del ricorso in opposizione a decreto C.F._1 ingiuntivo;
-attrice opponente-
E
p.iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Palermo (c.f. C.F._2
), per procura allegata alla comparsa di costituzione;
[...]
- convenuta opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 240/2024
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del
18/09/2025.
Fatto e diritto
1. Con ricorso ritualmente notificato la (nel prosieguo Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto Parte_1
1 opposizione al decreto ingiuntivo n.240/2024 emesso dall'intestato Tribunale, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore della i € € 28.927,64, oltre Controparte_1 interessi, come da domanda e spese di procedura per € 1.656,00 a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati.
A sostegno della proposta opposizione la ha premesso quanto di seguito: Parte_1
- di aver stipulato in data 19.3.2019 con la un contratto di locazione Controparte_1
- relativo all'appartamento sito in Catanzaro alla Via Pugliese n. 30;
- che, con atto del 4.2.2021, la intimava alla sfratto per Controparte_1 Parte_1 morosità e finita locazione della ridetta unità immobiliare, per il pagamento dei canoni dovuti dall'1.1.2020;
- che nel relativo giudizio, iscritto al n. 790/2021 r.g., la Controparte_2
eccepiva la sottoscrizione di un accordo tra le parti, col quale si sospendeva, a causa della pandemia da Covid-19, il pagamento dei canoni di locazione dall'1.3.2020 al 30.4.2021 e si quietanzava quello relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2020;
- che la proponeva, in via incidentale, querela di falso, con atto del Controparte_1
23.3.2021, sostenendo la falsità della suddetta scrittura in quanto asseritamente redatta da soggetto ignoto al fine di paralizzare l'azione di sfratto, con riempimento di foglio in bianco sottoscritto dal sig. ovvero con firma copiata digitalmente da Controparte_3 altro documento;
- che , nella sua qualità di legale rappresentante della Persona_1 Parte_1
proponeva a sua volta esposto-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catanzaro nei confronti di per aver sostenuto la falsità del suddetto Controparte_3 documento;
- che, all'udienza del 9.4.2021, fissata per la convalida dello sfratto, le parti definivano, bonariamente, la controversia e il giudizio veniva dichiarato estinto per cessata materia del contendere;
- che, in particolare, l'accordo transattivo prevedeva: a) la rinuncia da parte della
[...]
alla querela di falso e il ritiro dell'esposto-querela da parte della CP_1 [...]
b) il pagamento dei canoni dall'1.3.2020 al 30.4.2021, secondo l'accordo CP_2
“Covid-19” sottoscritto tra le parti, che aveva previsto altresì la rimodulazione del canoni;
c) il pagamento da parte della della somma di euro 1.500,00 in favore Controparte_1
2 dell'avv. Coscarella;
d) il riconoscimento della durata legale pari ad anni 6 più 6 dell'originario contratto di locazione;
- che, successivamente, la chiedeva alla di voler definire la Parte_1 CP_1
rimodulazione del canone alla stregua dell'accordo intercorso, al fine di procedere al pagamento del dovuto;
- che, non avendo ricevuto alcuna risposta, l'odierna opponente inoltrava la richiesta di rimodulazione al Legale della senza esito;
Controparte_1
- che, alla mediazione del 26.11.2021, la non si presentava, inviando, Controparte_1
a mezzo pec, comunicazione di non voler aderire ad alcuna mediazione;
- che, pertanto, alla opponente viene richiesto il pagamento di canoni, i cui importi non sono mai stati rimodulati e/o concordati, nonostante apposito obbligo in tal senso e nonostante la condotta di sia stata volta alla definizione dell'esatto importo. Parte_1
Sulla base di tali premesse, la ha contestato l'importo dei canoni richiesti in Parte_1 monitorio ed ha eccepito la violazione del principio di buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale e che, di conseguenza, i canoni di cui al periodo dall'1.3.2020 al
30.04.2021 non sono dovuti per la condotta tenuta della intimante.
Inoltre, la Società conduttrice e opponente ha aggiunto che, a seguito di opposizione a precetto per il rilascio dell'immobile, offriva una soluzione transattiva alla Parte_1
difatti all'udienza del 26.05.2022, l'odierna opponente proponeva di CP_1
erogare: a) € 4.550,00 per il periodo locatizio dal 01.03.2020 al 30.04.2021; b) € 6.500,00 per il periodo dal 01.05.2021 al 30.05.2022; c) il pagamento del corrente nella misura di €
500,00 dal 30.06.2022 al 31.12.2022; d) la erogazione di € 600,00 mensili con decorrenza dal 30.01.2023; e) chiusura di tutti i contenziosi in corso con compensazione delle spese di giustizia e stipula di nuovo contratto di locazione.
Tuttavia, all'udienza del 28.07.2022, le parti comparivano personalmente e Parte_1 dopo aver dato atto di aver bonificato € 1.500,00, in pari data, proponeva di corrispondere la somma di € 11.500,00 quale saldo residuo sino al 31.05.2022 ed €
2.600,00 per il periodo dal 01.06.2022 al 30.09.2022, nonché € 650,00 per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022, mentre, dal 1.1.2023, il canone sarebbe divenuto di €
750,00 mensili.
All'udienza del 26.09.2022, venivano prodotte le contabili dei pagamenti, chiedendo un rinvio, a breve, al fine di verificare l'esattezza dei pagamenti. Invece, la CP_4
[...] dichiarava, nell'immediatezza, la mancata ricezione di entrambi i pagamenti e il Giudice rigettava l'istanza di sospensiva.
Alla successiva udienza del 23.02.2023, faceva presente che Parte_1 CP_1 aveva ricevuto le seguenti somme: a. € 2600,00, in data 26.09.2022; b. € 650,00 in data
30.10.2022; c. € 3.500,00 in data 21.11.2022; d. € 1.300,00 ed € 750,00 in data 24.01.2023, per complessivi € 8.800,00. In verità, il bonifico di € 2.600,00 andava a buon fine, mentre quello di € 11.500,00 veniva annullato dalla banca destinataria. Inoltre, nel corso della citata udienza del 23.02.2023, la odierna comparente offriva banco iudicis la somma di €
8.650,00 con due distinti assegni circolari intestati alla a soddisfo e saldo di CP_1 quanto concordato alla precedente udienza del 28.07.2022 ma la rifiutava CP_1
l'offerta, integrando così una ipotesi di mora credendi ex art. 1206 c.c..
Pertanto, in via riconvenzionale, spiegava domanda di risarcimento dei danni, quantificati in € 20.000, patiti a causa della mora del creditore che non ha reso possibile l'adempimento della prestazione.
Con comparsa depositata il 9.09.2024, si è costituita la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contestando le avverse deduzioni e precisando che, dopo l'estinzione della prima procedura di sfratto per morosità (n. 790/2021 r.g.), ha intimato nuovo sfratto per morosità per grave inadempimento, iscritto al n. 2287/21 r.g., riservandosi di richiedere decreto ingiuntivo per i canoni scaduti.
Con ordinanza del 22/07/2021, il Tribunale di Catanzaro, accertato il grave inadempimento della ha convalidato lo sfratto, ordinando il Controparte_5 rilascio dell'immobile entro il 17/09/2021 e condannando la società conduttrice al pagamento delle spese e competenze della procedura (doc. 8 e 9) e l'immobile veniva definitivamente rilasciato nel mese di aprile del 2023. Inoltre, la ha CP_1 specificato di essere creditrice di tutti i canoni di locazione dovuti dal mese di marzo del
2020 al mese di aprile 2023, per complessivi € 28.500,00 oltre Iva e che la era Parte_1 morosa dell'importo di € 6.527,64, a titoli di oneri condominiali, sulla scorta del bilancio traS. dal dott. amministratore del Condominio. Poiché nelle more, CP_6 Controparte_7 la ha corrisposto un primo acconto di € 2.600,00, in data 27/10/2022, ed un Parte_1 secondo acconto di € 3.500,00, in data 28/11/2022, la risultava creditrice, CP_1 decurtati detti acconti, della complessiva somma di € 28.927,64, importo poi chiesto e ottenuto in via monitoria.
4 Ha concluso quindi per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, sentite le parti, con ordinanza del 5/9/2024 è stata respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed
è stato assegnato termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
Conclusosi detto procedimento con esito negativo per la mancata partecipazione all'incontro della il giudizio, istruito documentalmente, è stato rinviato Parte_1 all'udienza del 18/9/2025 per la discussione ex art. 429 c.p.c. da tenersi mediante trattazione scritta.
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La presente opposizione risulta infondata e viene respinta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente si respinge l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 164 c.p.c. poiché il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla CP_1
è stato articolato in maniera precisa, puntuale con specifici riferimenti alla
[...] documentazione allegata.
Ancora, in via preliminare, si rigetta l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione, in quanto il legislatore ha previsto all'art.
5- bis D. lgs. n. 28/2010 che, nel caso di procedimento monitorio, la mediazione non è obbligatoria e diventa condizione di procedibilità solo nella eventuale fase di opposizione a decreto ingiuntivo, che viene intrapresa per iniziativa del debitore contro il quale il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo. Nel caso in esame, dopo l'emissione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza ex art. 648 c.p.c., è stato esperito il procedimento di mediazione con esito infruttuoso per la mancata partecipazione della parte opponente.
In ordine alla mancata rimodulazione dei canoni di cui all'accordo transattivo del
9/4/2021, da cui discenderebbe, secondo l'assunto di parte opponente, che la CP_1 non abbia diritto a richiedere il pagamento dei canoni intercorrenti dal 01/01/2020
[...] al 30/04/2021 (periodo Covid), si ritiene fondata la tesi di parte opposta secondo cui, al contrario, l'accordo invocato da controparte è stato risolto per grave inadempimento della che, nel termine perentorio contrattualmente stabilito del 31/05/2021, non Parte_1 ha manifestato alcuna intenzione di volervi adempiere (v. all. D ricorso).
Inoltre, si fa presente che, condivisibilmente, l'invito alla mediazione datato 15/11/2021 è stato espletato quando il termine previsto per il pagamento era già scaduto e, di
5 conseguenza, la aveva già intimato alla il secondo sfratto per CP_1 Parte_1 morosità (notificato l'8/6/2021), per tale motivo la Società creditrice ha preferito non aderirvi, essendo la questione già rimessa alla valutazione del nuovo Giudice.
Il Tribunale di Catanzaro, difatti, con ordinanza del 22/07/2021 emessa nel procedimento n. 2287/2021 r.g., accertato il grave ed ulteriore inadempimento della
[...]
ha convalidato lo sfratto, ordinando il rilascio dell'immobile entro il Controparte_5
17/09/2021 e condannando la società conduttrice al pagamento delle spese e competenze della procedura (v. doc. 8 e 9 allegati comparsa di costituzione).
Per tali motivi, l'eccezione in esame oltre ad essere infondata è anche coperta da giudicato implicito, avendo il Tribunale di Catanzaro accertato e dichiarato l'inadempimento di parte opposta anche al suddetto accordo Covid-19.
In ordine poi alla mora accipiendi dedotta dall'opponente, poiché la ha CP_1 rifiutato una serie di pagamenti, alcuni banco iudicis, si conviene con la ricostruzione operata dalla parte opposta che ha evidenziato come anche l'accordo del 26/05/2022 è stato poi risolto per inadempimento della (v. all. G e H ricorso). Parte_1
La società opponente, invero, ha corrisposto solamente un primo acconto di € 2.600,00, in data 27/10/2022, ed un secondo acconto di € 3.500,00, in data 28/11/2022.
Il bonifico di € 11.500,00, è stato “annullato dalla Banca Destinataria” ossia la , banca Pt_2 della che aveva ricevuto l'ordine di bonifico (v. all. L ricorso), tant'è vero che Parte_1 all'udienza del 23/02/2023, correttamente, essendo scaduto l'ennesimo termine per l'adempimento, la rifiutava ulteriori termini di pagamento dilatori (v. all. M CP_1 ricorso).
Non può quindi venire in rilievo alcuna mora credendi nel caso in cui i pagamenti siano parziali e /o effettuati oltre i termini pattuiti.
In ordine poi alla deduzione della secondo cui gli ulteriori pagamenti CP_1 effettuati dalla di € 650,00, € 1.300,00 ed € 750,00 sarebbero estranei Parte_1 all'odierno giudizio, perché corrisposti a pagamento parziale delle spese legali cui la società opponente è stata condannata nel corso dell'annosa vicenda, si osserva che nonostante tali pagamenti non siano documentalmente provati dalla debitrice, sono comunque riconosciuti dalla creditrice che ne dà atto.
Ora, in assenza di una precisa imputazione da parte del debitore al momento del pagamento e da parte del creditore in sede di quietanza, detti pagamenti debbono essere
6 imputati agli interessi, ai sensi dell'art. 1194 c.c., non intaccando quindi la sorte capitale come portata dal decreto ingiuntivo opposto.
Infine, in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dalla volta ad Parte_1 ottenere la condanna della al pagamento della somma del risarcimento dei CP_1 danni subiti in ragione della mancata accettazione dei pagamenti, si rileva che la stessa sia del tutto sfornita di prova e, dunque, viene respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa e distratte in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Infine, in ragione della mancata partecipazione della al Controparte_8 procedimento di mediazione, si condanna la stessa al pagamento in favore dell'entrata di bilancio dello Stato di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art.12 bis, comma 2, D.lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- respinge l'opposizione proposta da nei confronti del Controparte_8
decreto ingiuntivo n. 240/2024 emesso dall'intestato Tribunale che si dichiara esecutivo;
- rigetta la doamnda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla
[...]
nei confronti della Controparte_8 Controparte_1
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_8
che si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso spesse generali, i.v.a. e Controparte_1
c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta;
- condanna la al pagamento in favore dell'entrata di bilancio Controparte_8 dello Stato di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art.12 bis, comma 2, D.lgs. n. 28/2010.
Catanzaro, 22 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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